Incarto n. 80.2001.00137
Lugano 1 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2001
in materia di: IC/IFD 91/92, 93/94,95/96
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 31 dicembre 1991 __________ __________ notificava all'Ufficio circondariale di tassazione di Locarno di aver ricevuto una donazione da una prozia, segnalando nel contempo che la stessa era oggetto di contestazioni.
L'Ufficio imposte di successione e donazione apriva allora una procedura concernente la pretesa donazione a __________ __________, notificandogli in data 22 giugno 1993 un progetto di tassazione, nel quale l'ammontare della donazione veniva stabilito in fr. 1'200’000.--, mentre quello dell'imposta in fr. 383’580.--.
La procedura seguiva il suo iter, dapprima con l’emanazione della decisione formale da parte dell’Ufficio il 23 settembre 1993 e, a seguito del reclamo del contribuente, della decisione su reclamo il 19 agosto 1994.
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello accoglieva parzialmente il ricorso presentato da __________ __________, stabilendo con sentenza del 22 marzo 1995 l’ammontare della donazione in fr. 1'190'565.-. Il Tribunale federale, investito da un ricorso di diritto pubblico dal contribuente, confermava integralmente con sentenza del 15 maggio 1996 il giudizio cantonale.
1.2.
Il 10, risp. 17 e 24 marzo 1997 l’Ufficio di tassazione emetteva le notifiche di tassazione di sua competenza relative ai periodi di tassazione IC/IFD 1991-92; IC/IFD 1991-92 (intermedia dal 18 marzo 1992 per devoluzione per causa di morte), IC/IFD 1993-94 e IC/IFD 1995-96 e, meglio:
tassazione ordinaria 1991-92 (01.01.91-17.03.92)
al contribuente veniva esposto un reddito da titoli e capitali di fr. 12'500.- di media annua e una sostanza (titoli, crediti, numerario) di fr. 1'200'000.-, da cui veniva ammessa una deduzione per debiti privati di fr. 393'830.-;
tassazione intermedia 1991-92 (17.03-31.12.92)
al contribuente veniva esposto un reddito da titoli e capitali di fr. 12'500.- di media annua e una sostanza (titoli, crediti, numerario) di fr. 1'200'000.-, da cui veniva ammessa una deduzione per debiti privati di fr. 91’723.- (cfr. decisione su reclamo del 20 agosto 2001);
tassazione ordinaria 1993-94
al contribuente veniva esposto un reddito da titoli e capitali di fr. 200’000.- di media annua e una sostanza (titoli, crediti, numerario) di fr. 1'200'000.-, da cui veniva ammessa una deduzione per debiti privati di fr. 795'750.-; ai fini dell'aliquota l'Ufficio di tassazione considerava altresì l’esistenza di ingente sostanza all’estero.
tassazione ordinaria 1995-96
al contribuente veniva esposto un reddito da titoli e capitali di fr. 200’000.- di media annua e una sostanza (titoli, crediti, numerario) di fr. 1'200'000.-, da cui veniva ammessa una deduzione per debiti privati di fr. 795'600.-; ai fini dell'aliquota l'Ufficio di tassazione considerava altresì l’esistenza di ingente sostanza all’estero.
1.3.
Successivamente l’Ufficio di tassazione, accogliendo parzialmente il reclamo presentato dal contribuente, gli notificava il 20 agosto 2001 le seguenti decisioni su reclamo:
tassazione ordinaria 1991-92 (01.01.91-17.03.92)
al contribuente veniva esposto un reddito da titoli e capitali di fr. 12'500.- di media annua e una sostanza (titoli, crediti, numerario) di fr. 1'200'000.-, da cui veniva ammessa una deduzione per debiti privati di fr. 393'830.-;
tassazione intermedia 1991-92 (17.03-31.12.92)
al contribuente veniva esposto un reddito da titoli e capitali di fr. 12'500.- di media annua e una sostanza (titoli, crediti, numerario) di fr. 1'200'001.-, da cui veniva ammessa una deduzione per debiti privati di fr. 91’723.-;
tassazione ordinaria 1993-94
al contribuente veniva esposto un reddito da titoli e capitali di fr. 25’000.- di media annua e una sostanza (titoli, crediti, numerario) di fr. 1'200'001.-, da cui veniva ammessa una deduzione per debiti privati di fr. 88’803.-; ai fini dell'aliquota l'Ufficio di tassazione considerava altresì l’esistenza di ingente sostanza all’estero (fr. 3'708'814.-);
tassazione ordinaria 1995-96
al contribuente veniva esposto un reddito da titoli e capitali di fr. 25’000.- di media annua e una sostanza (titoli, crediti, numerario) di fr. 1'200'001.-, da cui veniva ammessa una deduzione per debiti privati di fr. 88'689.-; ai fini dell'aliquota l'Ufficio di tassazione considerava altresì l’esistenza di ingente sostanza all’estero (fr. 3'670'370.-).
2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta le surriferite decisioni su reclamo, adducendo in particolare di aver sopportato spese in relazione alla donazione e alla successione della prozia per complessivi fr. 526'885,60, di non aver ricavato alcun reddito dal capitale residuo, avendolo sempre tenuto a disposizione per poter far fronte alle diverse spese in Svizzera e in Italia. Nega inoltre l’esistenza di sostanza all’estero di cui si debba tener conto per l’aliquota.
3. I ricorrenti hanno allegato al ricorso una puntuale distinta delle spese da loro sostenute, con relativa indicazione della data e del beneficiario del pagamento, che per altro avevano già prodotto con il reclamo. Dalla distinta emergono numerosi pagamenti, anche per importi consistenti, effettuati tra il 1991 e il 1996, che, se comprovati, sarebbero di natura tale da giustificare una progressiva erosione dei capitali in Svizzera e, di riflesso, degli eventuali relativi redditi.
Dall'esame degli atti dell'incarto fiscale dell'Ufficio di tassazione non emerge che la distinta in questione sia in qualche modo stata presa in considerazione, non fosse che per scartarla. Gli atti dell'incarto. Anzi, gli atti appaiono talmente lacunosi che, senza ulteriori approfondimenti, una qualsiasi decisione di merito appare impossibile.
Nel quadro di questo complemento d'istruttoria l'Ispettore ha dapprima chiesto spiegazioni ai coniugi __________ (cfr. verbale d'audizione del 21 novembre 2001), ha in seguito esaminato la documentazione relativa al caso (conto __________) che si trova presso il Ministero pubblico nell'incarto del procedimento penale aperto contro l'avv. __________, che è stato poi sentito dal giudice il 13 dicembre 2001 e ha fornito ulteriori indicazioni, che hanno consentito all'ispettore di allestire un elenco delle questioni da chiarire, sulle quali __________ __________ e suo cognato __________ __________ hanno avuto modo di fornire spiegazioni durante l'audizione del 31 gennaio 2002.
4. Scendendo nel dettaglio del complemento d'istruttoria effettuato da questa Camera, supplendo agli oltremodo lacunosi accertamenti dell'Ufficio di tassazione, nel corso dell'interrogatorio dell'avv. __________ si è avuto conferma dell'esistenza del conto "87137 __________ " aperto presso la __________ -__________ __________ bancaire privée di __________, sul quale i coniugi __________ e __________ __________ hanno girato l'ammontare della donazione, che era depositato presso il conto __________ __________ della __________ dello __________ di __________.
Dagli estratti del conto "__________", oggetto di sequestro nel procedimento penale aperto contro __________. __________ __________, sono emersi importanti elementi da verificare con il ricorrente __________ __________ e suo cognato __________ __________, segnatamente:
· l’evoluzione negli es. 1989/90 dei conti __________ __________, __________, deposito titoli __________ tutti presso la __________ __________ di __________: in particolare stabilire l'accredito della donazione, gli interessi sul deposito titoli, ev. altri movimenti;
· la destinazione della differenza fra l'ammontare del deposito titoli pari a fr. 1'074'650.- al 31.12.1990 e il prelevamento del 12.2.91 dal conto __________ __________ di fr. 891'000.-; inoltre la destinazione della differenza di fr. 50'000.fra il prelevamento dal conto __________ __________ del 12.2.91 ed il versamento del 22.2.91 quale apertura del conto __________ __________ presso la __________ __________ __________ privée;
· il beneficiario del prelevamento di fr. 40'000.- del 4.7.91 dal conto 871__________7 __________, con parziale acquisto di Lit.;
· gli interessi sul deposito titoli maturati il 22.8.91 sul conto __________ Tap__________n in fr. 28'805,70 quale valore al netto delle spese bancarie;
· il beneficiario del prelevamento dal conto __________ __________ del 23.1.92 di fr. 20'000.-;
· gli interessi sul deposito titoli maturati il 25.2.92 sul conto __________ __________ in fr. 28496,90 quale valore al netto delle spese bancarie;
· il beneficiario del prelevamento di fr. 836'900.- del 28.2.92 dal conto __________ __________ ad estinzione praticamente della relazione bancaria, ordinato con lettera alla banca del 25 febbraio 1992 firmata da __________ __________;
· il valore dei titoli al 1.1.91 fr. 1'074'650.-; valore al 31.12.91 fr. 849'889.- e l'evoluzione successiva all'estinzione della relazione bancaria presso la __________ __________ __________ privée.
Tali problemi hanno potuto essere chiariti grazie all’ ulteriore documentazione messa a disposizione dall’ amministratore giudiziario della eredità della defunta __________ __________, __________. __________ __________, segnatamente l'inventario della successione al 17 marzo 1992 e la documentazione (per altro non del tutto completa) della Banca __________ __________ di __________, che era stata messa a disposizione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele e curatele stata messa dal legale dei coniugi __________ avv. __________, ma anche grazie alle informazioni fornite in gennaio 2002 dal ricorrente e da suo cognato all’ispettore fiscale nel verbale d’audizione del 31 gennaio 2002 .
Ciò ha permesso di ricostruire l'evoluzione dei capitali e relativi redditi assunti dai ricorrenti in sede di anticipo ereditario a decorrere dal 6 agosto 1990 e di trarre le seguenti conclusioni:
1. Il deposito titoli al 1° gennaio 1991 ammonta a fr. 1'074'650.-. L’ulteriore liquidità rispetto all'anticipo ereditario è stata oggetto di consumo (p. es. versamento di fr. 100'000.- del 28 novembre 1990 all'avv. __________ per la costituzione della "__________ __________ ", che tuttavia non è mai stata iscritta nel registro di commercio). Esso va esposto quale sostanza al 1° gennaio 1991 nella tassazione IC 1991-92.
2. Il reddito dei titoli percepito nel 1990 ammonta a fr. 33'152,70: esso va esposto in media annua (pari a fr. 16'576,35) nella tassazione IC/IFD 1991-92.
3. Il reddito dei titoli percepito negli anni 1991 e 1992 ammonta rispettivamente a fr. 28'805,70 ed a fr. 28'496,90 e va esposto in media annua (pari a fr. 28'651,30) nella tassazione IC/IFD 1993-94.
4. Il capitale al 1° gennaio 1993, dopo la consegna della somma di fr. 836'900.all'avv. __________ a seguito dell'estinzione del conto __________ presso la __________ __________ __________ privée, al netto delle spese vantate dall'avv. __________ per gli anni 1991 e 1992, di cui all'elenco allegato al ricorso (spese 1991 fr. 60'586.- spese 1992 fr. 28'570.-), risulta di fr. 747'744.- e va esposto quale sostanza nella tassazione IC 1993-94.
5. Il capitale al 1° gennaio 1995, sempre dedotte le spese vantate dall'avv. __________ ed i consumi dei coniugi __________ attraverso i versamenti fatti dall'avv. __________ stesso (spese 1993 fr. 119'340.- spese 1994 fr. 93'905.- consumi 1993/94 fr. 34'500.-), risulta di fr. 499'999.- e va esposto quale sostanza nella tassazione IC 1995-96.
6. Il capitale al 1° gennaio 1997, sempre dedotte le spese vantate dall'avv. __________ ed i consumi dei coniugi __________ attraverso i versamenti fatti dall'avv. __________ stesso (spese 1995 fr. 160'880.spese 1996 fr. 63'684.- consumi 1996 fr. 80'000.-) risulta di fr. 195'435.e va esposto quale sostanza nella tassazione IC 1997-98.
7. I ricorrenti vantano inoltre un credito, tuttora in essere, verso la successione ereditaria secondo la ricostruzione dall'amministratore dr. __________ nell'inventario del 17 marzo 1992, di fr. 350'129.-, che va aggiunto alla sostanza imponibile al 1° gennaio 1993, 1995 e 1997.
8. Non vi sono per contro redditi della sostanza imponibili nelle tassazioni ordinarie IC/IFD 1995-96 e 1997-98.
Il ricorso può quindi essere evaso sulla scorta dei suddetti accertamenti.
Giova comunque attirare l’attenzione sul credito di fr. 350'129.- nei confronti della successione fu __________ __________. Qualora venisse recuperato, come si può ipotizzare con ragionevole probabilità, l’Ufficio di tassazione potrà porsi il quesito di sapere se su di esso siano maturati interessi e in caso di risposta affermativa se essi siano imponibili in aggiunta al reddito al momento della loro realizzazione.
5. Resta da stabilire l’ammontare della sostanza all’estero e i relativi redditi da considerare unicamente per determinare l’aliquota imponibile.
La questione ha potuto essere chiarita interpellando l'amministratore giudiziario __________. __________. I beni immobili, tre complessi immobiliari, si trovano a __________ e sono gestiti localmente da due amministrazioni condominiali, Essi sono oggetto di sequestro catastale con limitazione del diritto di disporre a causa della causa pendente davanti all'Autorità giudiziaria civile svizzera relativa alla successione della defunta __________ __________, la cui definizione, dalle informazioni assunte presso la competente Camera del Tribunale d'appello, rischia di protrarsi ancora parecchio nel tempo.
L'ammontare della liquidità derivante dai redditi immobiliari era al 31 dicembre 2000 è di ca Lit. 1'093'000'000.-; il valore catastale dei beni immobili, dal canto suo, ammontava a Lit. 3'525'058'600.-. Il __________. __________, che gestisce la situazione patrimoniale e finanziaria della massa ereditaria e inoltra regolarmente i bilanci all'Autorità di tassazione di Locarno, conferma , .che i coniugi __________ __________ e __________ non hanno mai beneficiato di tale sostanza e relativi redditi.
In considerazione della contestazione giudiziaria relativa alla successione della defunta __________ __________, della sua prevedibile conclusione entro tempi non brevi, dell'incertezza tuttora esistente sul o sui beneficiari delle'redità e delle relative quote, questa Camera ritiene che l'esposizione dei valori di sostanza e di reddito, per la sola determinazione delle aliquote, nella partita fiscale dei ricorrenti non sia (ancor oggi) giustificata. Limitatamente a eventuali redditi (interessi sul capitale) e sostanza in Svizzera, appare invece giustificata in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LT (cfr. anche art. 11 v.LT), l'imposizione della massa ereditaria in quanto tale. La citata norma consente infatti di imporre come tali le masse ereditarie per le quali non sia possibile definire l'esatta attribuzione delle quote di reddito e sostanza ai singoli interessati.
6. La carenza di accertamenti da parte __________ fiscale, come pure l’esito del ricorso, parzialmente favorevole ai ricorrenti, inducono a caricare loro la tassa di giustizia solo in ragione della metà.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso a'sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, annullate le decisioni su reclamo del 20 agosto 2001, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione a’sensi dei considerandi 4 e 5.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’200.–
sono a carico dei ricorrenti in ragione di metà.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: