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Ticino Camera di diritto tributario 24.09.2002 80.2001.11

24 settembre 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·569 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2001.00011

Lugano 24 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2001

in materia di:                 IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________. __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________ ha lavorato quale falegname alle dipendenze della ditta __________ __________ di __________ fino alla fine di ottobre del 1996 con uno stipendio lordo su base di ca. fr. 68'000.-.;

                                     -   che dal 1° novembre successivo ha iniziato un'attività in proprio, sempre quale falegname, dalla quale ha ricavato nei primi tre mesi del 1996 un utile di fr. 1'686.- e praticamente nullo nel 1997;

                                     -   che il 22 aprile 1998 il contribuente ha costituito con effetto retroattivo al 1° gennaio 1998 la __________ __________;

                                     -   che nella notifica di tassazione IC/IFD 1997-98, del 13 settembre 1999, l'Ufficio di tassazione esponeva al contribuente il reddito del lavoro dipendente e indipendente conseguito nel periodo di computo 1995-96, respingendo con ciò la richiesta formulata dall'interessato di tassazione intermedia per passaggio da attività dipendente ad attività indipendente, per mancanza del requisito della durata del preteso cambiamento;

                                         che il reclamo presentato dal contribuente veniva respinto con decisione del 22 dicembre 2000, in cui si ribadiva che la modifica dell'attività (passaggio da dipendente a indipendente) era durata soltanto 13 mesi;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso il contribuente, assistito dalla Fiduciaria __________, chiede nuovamente di essere posto al beneficio di una tassazione intermedia dal 1° novembre 1996, facendo presente che con la costituzione della __________ la sua attività non è di fatto mutata, ma è continuata senza reddito come nei mesi precedenti e, meglio, come da quando aveva iniziato a lavorare in proprio;

                                     -   che il giudice ha ordinato una verifica per meglio chiarire l'attività svolta dal contribuente, segnatamente l'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro con la __________ __________;

                                     -   che, preso atto del rapporto dell'Ispettore fiscale, in occasione dell'udienza dell' 11 settembre 2002 il giudice ha proposto di allestire una tassazione intermedia per passaggio da attività dipendente ad attività indipendente dal 1° novembre 1996, esponendogli un reddito aziendale di fr. 6'000.- di media annuale dal 1° novembre 1996 al 31 dicembre 1996 e per il periodo fiscale 1997-98 e di fr. 3'000.- di media annua per il periodo fiscale 1999-2000;

                                     -   che le parti hanno aderito seduta stante alla suddetta proposta;

                                     -   che pertanto la presente causa può essere decisa, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, dalla Camera di diritto tributario nella composizione di un Giudice unico la presente causa.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.

                                         Di conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi, conformemente a quanto stabilito nel verbale d'udienza dell'11 settembre 2002.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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