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Ticino Camera di diritto tributario 14.08.2001 80.2001.102

14 agosto 2001·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,181 parole·~11 min·5

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2001.00102

Lugano 14 agosto 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 17 luglio 2001

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 12 giugno 2000 l'Ufficio di tassazione esponeva al contribuente un reddito d'altra fonte di fr. 50'000.- di media annua in considerazione degli impegni finanziari assunti nel biennio in relazione all'acquisto di una abitazione del costo di fr. 400'000.- senza comprovare la provenienza dei capitali investiti, eccezion fatta del prestito ipotecario.

                                         1.2.

                                         Con tempestivo reclamo dell'11 luglio 2000 il contribuente chiedeva lo stralcio del reddito d'altra fonte.

                                         Con decisone del 18 giugno 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, ribadendo che il contribuente non aveva saputo documentare la provenienza dei capitali usati per l'acquisto dell'abitazione.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ribadisce la richiesta di stralcio del reddito d'altra fonte di fr. 50'000.-. Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

                                   3.   3.1.

                                         L'art. 130 cpv. 2 LIFD consente all'autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l'autorità deve effettuare una "valutazione coscienziosa".

                                         La tassazione d'ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l'autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).

                                         3.2.

                                         Analogamente a quanto previsto dalla LIFD, anche l'art. 204  cpv. 2 LT prevede che l'autorità di tassazione esegua la tassazione in base a una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         3.3.

                                         Dal canto suo, il Tribunale federale (STF n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998 in re K.H.K.) ha definito non arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l'esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d'altra fonte di      fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. L'Alta Corte ha in particolare ritenuto singolare, vista la somma in discussione, il fatto che sia il ricorrente che sua moglie non si fossero ricordati prima di tale prestito, ed ha considerata insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all'estero, in quanto difficilmente controllabile.

                                         In un'ulteriore decisione del 7 luglio 1999, l'Alta Corte ha affermato che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all' estero, in mancanza di sufficienti prove dell' esistenza di tale debito. Ha poi stabilito che è pure giustificata l' imposizione di un reddito d' altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (cfr. STF dell 7 luglio 1999 in re M. e L. S.).

                                         3.4.

                                         In assenza di ogni e qualsiasi giustificazione plausibile sul finanziamento, l'Ufficio di tassazione, sulla scorta del calcolo del dispendio, non ha potuto che constatare una carenza di liquidità, vale a dire uno sbilancio tra entrate e uscite nel periodo di computo pari ad almeno fr. 100'000.-. Ciò non è d'altronde minimamente contestato dal ricorrente.

                                   4.   Dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT); dai proventi sono dedotti gli interessi maturati sui debiti ammessi in deduzioni (art. 32 cpv. 1 lett. a LT; inoltre art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD).

                                         4.1.

                                         Secondo l'art. 47 cpv. 1 LT dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati. Questa norma rinuncia a porre condizioni precise per la deduzione dei debiti e fa pure astrazione da elencazioni esemplificative. Il Legislatore ha così voluto lasciare alla prassi e alla giurisprudenza il compito di definire le esigenze probatorie per provare l'esistenza e ammettere quindi la deduzione di detti debiti, non mancando però di sottolineare che "ciò non significa che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto alla prova della loro effettiva esistenza" (cfr. CDT n. __________.__________.__________ del 29 novembre 1999 in re R. C.).

                                         4.2.

                                         Va quindi ricordato, a questo punto, che il contribuente, secondo l'art. 126 cpv. 2 LIFD e l'art. 200 cpv. 2 LT, deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.

                                         Non diversamente dall'abrogato art. 89 cpv. 2 DIFD, ma anche dall'art. 168 cpv. 2 e 3 LT-1976, sul piano probatorio è al contribuente che incombe l'onere di provare l'esattezza delle proprie indicazioni (ASA 55 p. 140). Spetta quindi in linea di principio al contribuente provare ineccepibilmente l'identità del proprio creditore; non si può quindi esigere che sia l'autorità di tassazione a documentare i propri dubbi sull'esattezza delle informazioni fornite poiché altrimenti si finirebbe per capovolgere il senso della norma (ASA 51 p. 380).

                                         Di regola, l'identificazione del creditore mediante indicazione del nome e dell'indirizzo è sufficiente, se il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali indicazioni bastano infatti normalmente a consentire le necessarie verifiche all'autorità di tassazione (ASA 55 p. 140). Nel caso invece di creditori domiciliati all'estero, soprattutto quando si tratta di persone o di entità giuridiche con sede all'estero, come ad esempio società del diritto del Principato del Liechtenstein o di diritto panamense, soprattutto considerando che esse consentono domiciliazioni fittizie atte a consentire tra l'altro anche l'evasione fiscale, la giurisprudenza pone esigenze probatorie accresciute (DTF 106 Ib 148; ASA 55 p. 141 e riferimenti; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.; STF del 19 giugno 1992 in re F.G.; CDT n. __________.__________.__________ del 29 novembre 1999 in re R. C.).

                                         Per debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali hanno il dovere d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il contribuente che intende dedurre gli interessi versati a persone domiciliate all'estero a stabilimenti con sede in stati che favoriscono la presa di domicili fittizi, non può quindi limitarsi ad indicare l'indirizzo degli stabilimenti in questione, ma deve fornire informazioni precise e dettagliate sugli aventi diritto (ASA 55 p. 137, consid. 3c; Sammlung BGE n. 621). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, non basta, ad esempio, il certificato di una banca o di una società fiduciaria secondo cui il creditore è uno straniero domiciliato all'estero (ASA 36 p. 386). Simili attestazioni non consentono infatti di verificare se l'istituto che ha rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto dell'apparenza esterna delle relazioni tra contribuente e asserito creditore, bensì di tutte le loro effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391).

                                         Il Tribunale federale non ha così considerato sufficientemente probante la dichiarazione di una società fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale delle banche, secondo cui il creditore del contribuente era persona di nazionalità estera domiciliato all'estero, poiché, accettando simili dichiarazioni, l'autorità fiscale finirebbe per perdere il diritto di verificare che le compete per legge (ASA 36 loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 in re B.R.).

                                         4.3.

                                         Stante questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini della tassazione, l'autorità fiscale ignora i fatti addotti ma non provati o comunque non resi sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la conseguenza - secondo la prassi - che il debito non viene riconosciuto, gli ammortamenti non dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF del 9 giugno 1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p. 26; ASA 23 p. 175; ASA 29 p. 83).

                                         In altre parole, con le elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 31 ottobre 1995 in re S.R.).

                                         4.4.

                                         Questa Camera ha recentemente concluso che si giustifica quindi di non riconoscere il debito ed i relativi interessi, nel caso di un contribuente che si limita a produrre un contratto di mutuo redatto su carta libera, sottoscritto da un cittadino francese domiciliato in Francia, senza che il preteso prestito sia comprovato per esempio da documentazione bancaria o fiscale (CDT n. __________.__________.__________ del 7 maggio 1998 in re M.F.).

                                         Il Tribunale federale, da parte sua, ha recentemente respinto il ricorso di un contribuente che aveva prodotto documentazione bancaria, con cui pretendeva di dimostrare di avere beneficiato di un mutuo da parte di un parente residente in Italia: secondo i giudici federali, infatti, la documentazione in questione non era tale da permettere di risalire alla provenienza degli importi accreditati. È pertanto stata confermata l'imposizione del reddito d'altra fonte (STF del 7 luglio 1999 in re M e L Si).

                                         4.5.

                                         Ancora recentemente questa Camera, in una fattispecie del tutto simile alla presente, ha avuto modo di stabilire che non si riconosce l'esistenza di un prestito nei confronti del padre, cittadino italiano, nel caso di un contribuente che ha fatto fronte ai costi di costruzione di una casa senza essere in grado di spiegare le modalità di finanziamento se non invocando tale prestito, comprovato solo mediante dichiarazione del mutuante contenuta in un brevetto notarile (CDT n. __________.__________.__________ del 29 novembre 1999 in re R. C.).

                                         4.6.

                                         Il 9 marzo 1999 l'Ufficio di tassazione chiedeva al contribuente di fornire la documentazione atta a giustificare il finanziamento dell'acquisto, effettuato il 20 marzo 1998, della part. n. __________ RFD __________, una casa d'abitazione acquistata al prezzo di                 fr. 400'000.-.

                                         Il contribuente si giustificava affermando d'aver ottenuto, oltre al prestito bancario, un ulteriore prestito da parenti di suo padre e di sua madre residenti in Italia, senza tuttavia indicarne i nominativi. Invitato in data 2 maggio 2000 dall'Ufficio di tassazione a precisare maggiormente l'asserita modalità di finanziamento, come esatto dalla giurisprudenza sopra ricordata, il contribuente ha asserito con lettera del 24 maggio 2000 che il trasferimento di denaro in Svizzera sarebbe avvenuto fisicamente in diverse fasi, che i parenti all'estero si sarebbero molto allarmati di fronte alla richiesta del fisco e che il denaro in questione non sarebbe assolutamente d'origine criminosa. A seguito di questa risposta, priva di ogni supporto documentale, l'Ufficio di tassazione convocava il contribuente per un'audizione. La stessa veniva in un primo tempo rinviata su richiesta dell'interessato medesimo. Veniva poi definitivamente annullata a seguito dello scritto dell'11 luglio 2000, con cui confermava il contenuto del suo precedente scritto del 27 aprile.

                                         Ne viene quindi che l'esistenza del mutuo, da cui il ricorrente vorrebbe far dipendere lo stralcio del reddito d'altra fonte, è ben lungi dall'essere stata provata. Non solo non è stato esibito alcun contratto di mutuo, né sono state presentate ricevute relative all'eventuale pagamento di interessi, ma non è neppure stata esibita la benché minima ricevuta relativa al cambio bancario delle lire in franchi, che, secondo il ricorrente, sarebbe stata fatta di volta in volta a dipendenza del trasferimento fisico del denaro in Svizzera, è stata prodotta.

                                         4.7.

                                         Per le ragioni esposte, non può pertanto essere censurata la decisione con cui l'autorità fiscale ha negato la deduzione dell'asserito debito verso parenti sconosciuti all'estero.

                                         Tale conclusione implica che deve pure essere confermato il reddito d'altra fonte, per il fatto che, senza il mutuo citato, le uscite del periodo preso in considerazione non sono proporzionate alle entrate.

                                         Anzi, alla luce della completa mancanza di prove e addirittura della mancata menzione del nominativo o dei nominativi degli asseriti creditori, il ricorso rasenta la temerarietà.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    750.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    830.–

                                         sono a carico de ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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