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Ticino Camera di diritto tributario 23.06.2000 80.2000.93

23 giugno 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·708 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00093

Lugano 23 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2000

in materia di:                 tassa di diffida

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, non avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale nel termine previsto, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ gli intimava, con lettera raccomandata dell'11 maggio 2000, una diffida, con cui lo invitava ad adempiere i suoi obblighi entro dieci giorni, avvertendolo delle conseguenze di un'inosservanza della stessa;

                                     -   che, per le spese della diffida, l'autorità fiscale poneva a suo carico una tassa di fr. 30;

                                     -   che il contribuente impugnava la suddetta diffida con reclamo del 15 maggio all'Ufficio di tassazione, adducendo di avere beneficiato di una proroga per l'inoltro della dichiarazione fino al 30 aprile 2000 e di non avere ricevuto alcun richiamo prima della diffida contestata;

                                     -   che, con decisione del 19 maggio 2000, l'Ufficio respingeva il gravame, spiegando di aver inviato il richiamo già il 13 gennaio 2000, prima di concedergli ancora diverse proroghe;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ chiede l'annullamento della diffida, argomentando di non avere ricevuto il richiamo prima di quest'ultima;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);

                                     -   che il contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT);

                                     -   che per ogni diffida  è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198 cpv. 4 LT);

                                     -   che, per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

                                     -   che la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;

                                     -   che, stando così le cose, se i presupposti per la diffida sono adempiuti, non vi è alcun motivo per annullare la relativa tassa;

                                     -   che, nella fattispecie, lo stesso ricorrente ammette di aver saputo che il termine concessogli, con l'ultima proroga, per l'inoltro della dichiarazione fiscale, era scaduto, il 30 aprile 2000, ma si limita a pretendere che l'Ufficio avrebbe dovuto richiamarlo prima di diffidarlo;

                                     -   che, premesso che il richiamo non è condizione di validità della diffida, non essendo neppure previsto dalla legge, si deve ricordare al contribuente che egli era già stato richiamato in data 13 gennaio 2000, alla scadenza di una delle numerose proroghe concessegli dall'autorità di tassazione;

                                     -   che la prassi degli Uffici è infatti di non emettere un richiamo dopo la scadenza di ogni termine o di ogni proroga, bensì di emettere un solo richiamo nell'ambito di una procedura di tassazione, nell'evidente intento di contenere i costi amministrativi e di non incentivare troppo gli atteggiamenti dilatori dei contribuenti;

                                     -   che i presupposti della diffida e della relativa tassa sono pertanto chiaramente adempiuti;

                                     -   che, nonostante l'esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: