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Ticino Camera di diritto tributario 04.07.2000 80.2000.85

4 luglio 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·998 parole·~5 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00085

Lugano 4 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________. __________ __________, __________ __________ -__________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che l’Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava il 15 novembre 1999 ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui esponeva loro in via valutativa un reddito aziendale di fr. 95'000.- e un reddito d’altra fonte di fr. 6'000.-;

                                     -   che il 19 novembre 1999 i coniugi __________ presentavano reclamo, chiedendo una proroga per produrre la dichiarazione d’imposta debitamente compilata;

                                     -   che il 17 aprile 2000 l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, poiché i contribuenti non avrebbero prodotto alcun documento a comprova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, malgrado l’invito, rivolto loro dall’Ufficio di tassazione scaduto infruttuoso il 20 gennaio 2000;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dalla Fiduciaria __________, espongono le ragioni per le quali non hanno prodotto, come invece richiesto dall’Ufficio di tassazione, la necessaria documentazione; argomentando che la tassazione d’ufficio non riflette in alcun modo l’attuale capacità contributiva e producendo una dichiarazione d’imposta compilato con i relativi allegati (prestazioni AD, elenco debiti, conto economico boutique 1996-1998);

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che l’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che secondo l’art. 132 cpv. 3 LIFD il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova;

                                     -   che anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che anche per l’IC, il contribuente, in caso di tassazione d’ufficio, può reclamare se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare, indicando, nell’atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, come pure allegando o designando esattamente i documenti probatori;

                                     -   che, se il reclamo non soddisfa questi requisiti, al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di essere sentito, con la comminatoria dell’irricevibilità (art. 206 cpv. 2 LT).

                                     -   che, secondo il Tribunale federale, la prova della manifesta infondatezza della tassazione d’ufficio, così come la motivazione del ricorso e l’indicazione dei mezzi di prova, rappresentano prescrizioni di validità del reclamo, in mancanza dei quali l' autorità non deve neppure entrare nel merito, potendo limitarsi a constatarne l' inammissibilità; il reclamante deve tuttavia essere avvertito delle conseguenze dell' inosservanza dei requisiti suddetti (Sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997 in re R. SA; DTF 123 II 552 = Sammlung BGE n. 815 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54 / 1998 p. 455);

                                     -   che nel caso concreto il reclamo dei ricorrenti non soddisfaceva manifestamente i requisiti chiesti dalle norme succitate del diritto federale e cantonale, poiché si limitava a chiedere una proroga per l’inoltro della dichiarazione d’imposta debitamente compilata;

                                     -   che l’Ufficio di tassazione avvertiva i ricorrenti, una prima volta il 23 novembre 1999 e di nuovo il 4 gennaio 2000, che il reclamo doveva essere motivato, precisare i fatti su cui si fondavano le contestazioni e indicare o allegare i mezzi di prova (documenti);

                                     -   che nel contempo l’Ufficio di tassazione rendeva attenti i reclamanti che, scaduto senza esito il termine di grazia concesso loro fino al 20 gennaio, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   che il termine di grazia è scaduto infruttuoso;

                                     -   che pertanto la decisione l’Ufficio di tassazione non poteva far altro che dichiarare irricevibile il reclamo;

                                     -   che in simili condizioni, essendo perfettamente corretta la decisione dell’autorità fiscale di dichiarare irricevibile il reclamo, questa Camera non può entrare nel merito delle contestazioni tardivamente sollevate con il presente ricorso;

                                     -   che è appena il caso di ricordare che già in sede di tassazione la collaborazione dei contribuenti era stata nulla, malgrado richiamo, diffida e multa inflitta loro dall’Ufficio di tassazione;

                                     -   che si attira l'attenzione dei ricorrenti sulla possibilità di presentare una domanda di condono;

                                     -   che l'art. 224 cpv. 1 LT consente infatti ai contribuenti caduti nel disagio o che, a seguito di circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una situazione tale per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa, tornerebbe loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento degli importi dovuti;

                                     -   che la domanda deve essere motivata e corredata dei mezzi di prova necessari; essa va presentata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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