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Ticino Camera di diritto tributario 06.06.2000 80.2000.82

6 giugno 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,547 parole·~13 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00082

Lugano 6 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2000

in materia di:                 IC/IFD 95/96

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

__________

                    Il debito indicato quale "prestito privato" di fr. 80'000.-- non viene accettato in deduzione, in mancanza di qualsiasi prova della sua esistenza. Inoltre, tenuto conto che lo stesso è stato indicato dal contribuente quale disponibilità nel movimento dei consumi e dei mezzi finanziari necessari per il finanziamento della costruzione della sua casa, mezzi che danno un saldo negativo, non risultano coperte le necessità d'esistenza, di conseguenza questo importo viene considerato quale reddito e tassato in media per un importo di fr. 40'000.-, quale altro reddito.

                                   2.   Con tempestivo reclamo del 24 giugno 1999 i coniugi __________ contestavano l’esposizione da parte dell’Ufficio di tassazione di un reddito d’altra fonte di fr. 40'000.- di media annua, affermando che avrebbero ricevuto un prestito privato di fr. 80'000.- da parte di __________ __________, cittadino italiano, domiciliato in Italia a __________.

                                         L’Ufficio di tassazione, dopo ulteriori chiarimenti, segnatamente dopo aver sentito i contribuenti, respingeva il reclamo con decisione del 17 aprile 2000, rilevando che essi non sono stati in grado di provare l’effettivo trasferimento dall’estero in Svizzera della somma prestata loro da __________ __________ e che nel periodo di computo le uscite superavano le entrate.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente lo stralcio del reddito d’altra fonte. Rileva che al momento dell’allestimento della dichiarazione d’imposta era stato omesso di dichiarare il prestito e afferma che il trasferimento di danaro è stato provato con la presentazione delle diverse ricevute. Ritiene egli non debba essere pregiudicato per il fatto che il prestito sia stato fatto in contanti.

                                   4.   4.1.

                                         L'art. 130 cpv. 2 LIFD consente all'autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l'autorità deve effettuare una "valutazione coscienziosa".

                                         La tassazione d'ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l'autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sach-verhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).

                                         4.2.

                                         Analogamente a quanto previsto dalla LIFD, anche l'art. 204 cpv. 2 LT prevede che l'autorità di tassazione esegua la tassazione in base a una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         4.3.

                                         In una recente sentenza (STF n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998 in RDAT I-199 n. 15t), il Tribunale federale ha definito non arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l'esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d'altra fonte di fr. 40'000.-, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. L'Alta Corte ha in particolare ritenuto singolare, vista la somma in discussione, il fatto che sia il ricorrente che sua moglie non si fossero ricordati prima di tale prestito, ed ha considerata insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all'estero, in quanto difficilmente controllabile.

                                         In un'ulteriore decisione del 7 luglio 1999, l'Alta Corte ha affermato che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all' estero, in mancanza di sufficienti prove dell' esistenza di tale debito. Ha poi stabilito che è pure giustificata l' imposizione di un reddito d' altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo.

                                         4.4.

                                         Dall’esame della disponibilità finanziaria dei coniugi __________ nel periodo di computo, alla luce anche delle operazioni immobiliari di quegli anni, l’Ufficio di tassazione ha constatato che la stessa derivava sostanzialmente da un prestito, non documentato, di fr. 80'000.-. Non fosse ammesso tale prestito, non rimarrebbe allora altra possibilità se non quella di aggiungere ai redditi dichiarati un reddito d'altra fonte, come ha fatto l'autorità fiscale.

                                         Deve pertanto essere preliminarmente risolta la questione della deducibilità del debito in questione.

                                   5.   Dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT); dai proventi sono dedotti gli interessi maturati sui debiti ammessi in deduzioni (art. 32 cpv. 1 lett. a LT; inoltre art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD).

                                         5.1.

                                         L'art. 47 cpv. 1 LT diverge nella sua formulazione dalla precedente normativa. L'art. 57 cpv. 1 lett. b LT-1976 prevedeva infatti che dalla sostanza fossero deducibili i debiti comprovati verso persone o enti che per il corrispondente credito soggiacciono all'imposta oppure godono, se assoggettati a sovranità fiscale svizzera a motivo di appartenenza personale, di esenzione fiscale a norma delle disposizioni concernenti l'imposta federale diretta. Analoga disposizione era invero prevista anche dal Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, concernente il progetto di nuova legge tributaria (cfr. Messaggio, p. 41 e p. 176). Essa è tuttavia stata stralciata dalla speciale Commissione del Gran Consiglio in materia tributaria, condizionando così la deduzione dei debiti alla sola prova, in base a una chiara documentazione, della loro esistenza (cfr. Rapporto, p. 40). Nel Rapporto della Commissione del Gran Consiglio si può leggere testualmente:

                                         La Commissione ha deciso lo stralcio della lettera b) del capoverso 1 condizionando così la deduzione dei debiti alla sola prova (in base ad una chiara documentazione) della loro esistenza.

                                         L'articolo è stato pertanto semplificato venendo a cadere le particolari condizioni di deducibilità controllata in specie nei riguardi di società di sede o di altre società tassate in modo privilegiato (queste non devono infatti più dimostrare, ai fini della deduzione dei debiti, l'imposizione normale).

                                         Ciò non significa però che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto alla prova della loro effettiva esistenza. In questi casi le autorità fiscali hanno infatti il dovere di esigere delle informazioni più precise e complete.

                                         La nuova norma dell'art. 47 cpv. 1 LT rinuncia quindi a porre quale precisa condizione per la deduzione dei debiti, anche verso persone o enti domiciliati o con sede all'estero, il loro assoggettamento all'imposta. Facendo astrazione da precise condizioni o da elencazioni esemplificative, il Legislatore ha così lasciato alla prassi e alla giurisprudenza il compito di definire le esigenze probatorie per provare l'esistenza e ammettere quindi la deduzione di detti debiti, non mancando però di sottolineare che "ciò non significa che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto alla prova della loro effettiva esistenza".

                                         5.2.

                                         Va quindi ricordato, a questo punto, che il contribuente, secondo l'art. 126 cpv. 2 LIFD e l'art. 200 cpv. 2 LT, deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.

                                         Non diversamente dall'abrogato art. 89 cpv. 2 DIFD, ma anche dall'art. 168 cpv. 2 e 3 LT-1976, sul piano probatorio è al contribuente che incombe l'onere di provare l'esattezza delle proprie indicazioni (ASA 55 p. 140). Spetta quindi in linea di principio al contribuente provare ineccepibilmente l'identità del proprio creditore; non si può quindi esigere che sia l'autorità di tassazione a documentare i propri dubbi sull'esattezza delle informazioni fornite poiché altrimenti si finirebbe per capovolgere il senso della norma (ASA 51 p. 380).

                                         Di regola, l'identificazione del creditore mediante indicazione del nome e dell'indirizzo è sufficiente, se il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali indicazioni bastano infatti normalmente a consentire le necessarie verifiche all'autorità di tassazione (ASA 55 p. 140). Nel caso invece di creditori domiciliati all'estero, soprattutto quando si tratta di persone o di entità giuridiche con sede all'estero, come ad esempio società del diritto del Principato del Liechtenstein o di diritto panamense, soprattutto considerando che esse consentono domiciliazioni fittizie atte a consentire tra l'altro anche l'evasione fiscale, la giurisprudenza pone esigenze probatorie accresciute (DTF 106 Ib 148; ASA 55 p. 141 e riferimenti; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.; STF del 19 giugno 1992 in re F.G.).

                                         Per debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali hanno il dovere d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il contribuente che intende dedurre gli interessi versati a persone domiciliate all'estero a stabilimenti con sede in stati che favoriscono la presa di domicili fittizi, non può quindi limitarsi ad indicare l'indirizzo degli stabilimenti in questione, ma deve fornire informazioni precise e dettagliate sugli aventi diritto (ASA 55 p. 137, consid. 3c; Sammlung BGE n. 621). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, non basta, ad esempio, il certificato di una banca o di una società fiduciaria secondo cui il creditore è uno straniero domiciliato all'estero (ASA 36 p. 386). Simili attestazioni non consentono infatti di verificare se l'istituto che ha rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto dell'apparenza esterna delle relazioni tra contribuente e asserito creditore, bensì di tutte le loro effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391).

                                         Il Tribunale federale non ha così considerato sufficientemente probante la dichiarazione di una società fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale delle banche, secondo cui il creditore del contribuente era persona di nazionalità estera domiciliato all'estero, poiché, accettando simili dichiarazioni, l'autorità fiscale finirebbe per perdere il diritto di verificare che le compete per legge (ASA 36 loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 in re B.R.).

                                         5.3.

                                         Stante questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini della tassazione, l'autorità fiscale ignora i fatti addotti ma non provati o comunque non resi sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la conseguenza - secondo la prassi - che il debito non viene riconosciuto, gli ammortamenti non dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF del 9 giugno 1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p. 26; ASA 23 p. 175; ASA 29 p. 83).

                                         In altre parole, con le elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n. 80.95.00164 del 31 ottobre 1995 in re S.R.).

                                         5.4.

                                         Questa Camera ha recentemente concluso che si giustifica quindi di non riconoscere il debito ed i relativi interessi, nel caso di un contribuente che si limita a produrre un contratto di mutuo redatto su carta libera, sottoscritto da un cittadino francese domiciliato in Francia, senza che il preteso prestito sia comprovato per esempio da documentazione bancaria o fiscale (CDT n. __________.__________.__________ del 7 maggio 1998 in re M.F.).

                                         Il Tribunale federale, da parte sua, ha recentemente respinto il ricorso di un contribuente che aveva prodotto documentazione bancaria, con cui pretendeva di dimostrare di avere beneficiato di un mutuo da parte di un parente residente in Italia: secondo i giudici federali, infatti, la documentazione in questione non era tale da permettere di risalire alla provenienza degli importi accreditati. È pertanto stata confermata l'imposizione del reddito d'altra fonte (STF del 7 luglio 1999 in re M e L Si).

                                         Ancor più recentemente questa Camera non ha riconosciuto l'esistenza di un prestito nei confronti del padre, cittadino italiano, nel caso di un contribuente che ha fatto fronte ai costi di costruzione di una casa senza essere in grado di spiegare le modalità di finanziamento se non invocando tale preteso mutuo, comprovato solo mediante dichiarazione del mutuante contenuta in un brevetto notarile (CDT n. __________.__________.__________ del 29 novembre 1999 in re R. C.).

                                         5.5.

                                         Nel caso in esame, la decisione dell'autorità fiscale non può che essere confermata.

                                         5.5.1

                                         Va innanzi tutto rilevato che nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1995-96, i coniugi __________ non avevano indicato nell’elenco debiti, datatati 9 aprile 1996, il debito pari a 95 milioni di Lire verso __________ __________ in __________ (I). Solo in un secondo tempo, quando si è trattato di giustificare la disponibilità, __________ __________, su richiesta dell’Ufficio di tassazione, produceva fotocopia di un contratto di prestito, datato 5 giugno 1993, mediante il quale __________ __________, cittadino italiano residente a __________, gli concedeva un prestito di L.it. 100 milioni, che sarebbe stato versato in rate non superiori a L.it. 40 milioni, come pure  tre ricevute, datate 17 agosto 1993 (35 milioni di lire), 3 ottobre1993 (20 milioni di Lire) e 27 novembre 1993 (40 milioni di lire).

                                         5.5.2.

                                         Come è evidente, l'esistenza del mutuo, da cui il ricorrente vorrebbe far dipendere lo stralcio del reddito d'altra fonte, è ben lungi dall'essere stata provata.

                                         Non bastano infatti a documentare gli asseriti trasferimenti di denaro dall’Italia alla Svizzera una semplice scrittura privata e tre ricevute. Quando si fa capo al prestito da persone residenti all’estero, occorre preoccuparsi di documentare tutte le fasi del prestito, dal prelevamento bancario dell’importo da parte del creditore, al suo trasferimento in Svizzera, al successivo cambio dell’importo in franchi e al suo deposito su di un conto in Svizzera del debitore.

                                         Né vanno dimenticate alcune circostanze che non possono essere semplicemente ignorate. Innanzi tutto il fatto che il debito non sia stato professato nell’elenco debiti, ma soltanto a posteriori quando necessario. In secondo luogo l’assenza di prove circa il pagamento degli interessi del 10% contrattualmente pattuiti e nemmeno del rimborso, che stando alla scrittura privata, sarebbe dovuto intervenire alla fine del 1996.

                                         5.6.

                                         Per le ragioni esposte, non può pertanto essere censurata la decisione con cui l'autorità fiscale ha negato la deduzione del debito professato dal ricorrente nei confronti del signor __________ __________.

                                         Tale conclusione implica che deve pure essere confermato il reddito d'altra fonte, per il fatto che, senza il mutuo citato, le uscite del periodo preso in considerazione non sono proporzionate alle entrate.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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