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Ticino Camera di diritto tributario 06.06.2000 80.2000.77

6 giugno 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·944 parole·~5 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00077

Lugano 6 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 4 maggio 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________, nato nel 1960, divorziato, padre di una figlia minorenne nata nel 1991 chiedeva nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 una deduzione di fr. 3'100.- per l’IC e di fr. 2'550.- per l’IFD per figlia a carico e, meglio, per il sostentamento parziale (in aggiunta agli alimenti versati) della figlia __________ affidata alla madre.

                                         Nella notifica di tassazione del 14 giugno 1999 l’Ufficio di tassazione negava al contribuente la deduzione per figli a carico, rilevando che una sola persona ha diritto alla deduzione per figli, segnatamente quella che si vede tassato il reddito destinato al sostentamento del figlio e che, nel caso concreto, gli alimenti per fr. 12'690.- di media annua, versati dal contribuente per la figlia, sono imposti alla madre e dedotti dalla partita fiscale del padre.

                                         Il reclamo presentato dal contribuente è stato respinto con decisione del 17 aprile 2000, per i seguenti motivi:

                                         Secondo le norme vigenti in materia d'imposizione dei genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili (circolare DdC/95 del 16.1.95; circolare AFC no. 14 del 29.7.94),"una sola persona ha diritto alla deduzione per figli: quella che si vede tassato il reddito destinato al sostentamento del figlio.

                    Non può infatti pretendere tale deduzione il genitore che può detrarre dal proprio reddito imponibile gli alimenti pagati".

                    Nel caso in esame, l’autorità di tassazione ha ammesso in deduzione gli alimenti pagati dal contribuente per la figlia nella media annua di fr.12'690.-. Gli stessi sono poi stati tassati nella partita fiscale della ex moglie alla quale sono state concesse le deduzioni per figli.

                    Viste le disposizioni sopraindicate, l'autorità di tassazione ritiene di non poter ammettere le deduzioni per figli richieste dal reclamante.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente rinnova la richiesta di deduzione per figli in ragione di metà, argomentando che nella convenzione di divorzio è stato concordato un periodo di soggiorno della bambina presso il padre pari al 48.5%.

                                   3.   Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

                                   4.   4.1.

                                         Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6’200.- franchi.

                                         Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. a LIFD Sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 5'100.-.

                                         La deduzione è stabilita secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento (cfr. art. 35 cpv. 2 LIFD e art. 34 cpv. 3 LT).

                                         4.2.

                                         Sia la circolare n. 18/1995 del 16 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni (cfr. p. 5 e 10), sia la circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (cfr. allegato) precisano che, nel caso dell'imposizione di genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, come pure di celibi e di nubili che non convivono, una sola persona ha diritto alla deduzione per figlio, segnatamente quella che si vede tassato il reddito destinato al sostentamento del figlio.

                                         Non può infatti pretendere la deduzione il genitore che può detrarre dal proprio reddito imponibile gli alimenti pagati.

                                         4.3.

                                         La soluzione proposta dalla prassi amministrativa, recepita nelle circolari della Divisione delle contribuzioni e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, appare, oltre logica, anche equa e va quindi confermata. Sarebbe infatti iniquo concedere la deduzione al coniuge divorziato che può detrarre dal proprio reddito gli alimenti e negarla invece all'altro, che oltre ai propri redditi deve lasciarsi imporre anche gli alimenti a favore del figlio.

                                         4.4.

                                         Questo giudice non può quindi che confermare la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione, dal momento che gli alimenti versati dal padre per la figlia __________ vengono imposti alla madre.

                                         4.5.

                                         A titolo abbondanziale si rileva che il calcolo della durata della permanenza della figlia presso di lui (48.5% del tempo) può essere considerato un'ipotesi, senz'altro con un certo fondamento, ma non certo l'unica plausibile. Al di là di un criterio meramente quantitativo, vi possono essere altri criteri, che meglio considerano, soprattutto in estate, i periodi in cui la figlia è per tutto il giorno con la madre o con il padre e gli altri periodi in cui la figlia è a scuola.

                                         Ma ciò è irrilevante per il presente giudizio. Potrebbe semmai essere di rilievo in sede civile per una rinegoziazione della convenzione e degli alimenti, qualora apparissero sproporzionati al costo che la madre deve sopportare tenuto conto del tempo che la figlia trascorre con la madre e dei costi ai quali deve sopperire.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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