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Ticino Camera di diritto tributario 10.08.2000 80.2000.76

10 agosto 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,377 parole·~12 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00076

Lugano 10 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________ -__________, __________. __________. __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella tassazione IC/IFD 1999-2000 l’Ufficio di tassazione di __________ esponeva ci coniugi __________ e __________ __________ -__________ un reddito del lavoro complessivo di fr. 132'698.- di media annua, dal quale detraeva tra l’altro i seguenti importi:

                                         a. spese di trasporto                                             fr.              1'800.b. doppia economia domestica                           fr.              4'550.c. altre spese professionali                                  fr.              7'523.-

                                         (cfr. decisione su reclamo del 10 aprile 2000).

                                   2.   2.1.

__________                  Chiede inoltre l’allestimento di una tassazione intermedia per cessazione dell’attività della moglie.

                                         Rileva inoltre che le spese di trasporto di complessivi fr. 1'800.- per entrambi i coniugi sono manifestamente insufficienti, dato che sua moglie negli anni 1997-98 era domiciliata in Italia e doveva compiere ogni giorno 76 chilometri con l’automobile in assenza di mezzi di trasporto pubblici praticabili, con una spesa annua di fr. 10'260.-.

                                         Postula infine il pieno riconoscimento delle spese professionali, tra cui un corso di specializzazione in medicina tropicale a __________, con l’aggiunta di un importo di fr. 3'900.- di media annua a quello già riconosciuto.

                                         2.2.

                                         L’Ufficio di tassazione, malgrado la rilevanza delle contestazioni, ha ritenuto di non doversi determinare, neppure succintamente.

                                         2.3.

                                         Il giudice delegato ha chiesto al ricorrente di produrre la documentazione relativa all’importo che sua moglie è stata tenuta a rimborsare all’Ospedale __________ __________.

                                   3.   Tassazione intermedia per cessazione dell’attività della moglie

                                         Nel ricorso il ricorrente chiede l’allestimento di una tassazione intermedia per cessazione dell’attività della moglie.

                                         È fuor di dubbio che la cessazione dell’attività lucrativa, purché duratura, è motivo di tassazione intermedia tanto per l’IFD (art. 45 lett. b LIFD) quanto per l’IC (art. 55 lett. b LT).

                                         Sulla questione tuttavia l’Ufficio di tassazione non si è ancora espresso. Il ricorso, su questo punto, è quindi prematuro, in assenza di una qualsiasi decisione dell’autorità fiscale.

                                         Gli atti, per quanto concerne la richiesta di tassazione intermedia per cessazione dell’attività della moglie, vanno quindi retrocessi all’Ufficio di tassazione per la decisione di sua competenza.

                                   4.   Cessazione dell’assoggettamento all’IC per partenza dal Cantone

                                         L’art. 7 cpv. 2 LT prevede per l’imposta cantonale la cessazione dell’assoggettamento fiscale con la partenza dal Cantone.

                                         Orbene, dagli atti dell’incarto risulta che i contribuenti si sono trasferiti nel corso del 1999, dopo la nascita della figlia __________ avvenuta il __________ agosto e, meglio, come comunicato all’Ufficio di tassazione il 24 novembre 1999, a decorrere dal 22 novembre 1999.

                                         Occorre quindi retrocedere gli atti all’Ufficio di tassazione perché, dopo gli accertamenti del caso, si pronunci anche su questo punto e meglio sulla cessazione dell’assoggettamento ai fini della sola IC.

                                   5.   Salario lordo della moglie

                                         5.1.

                                         Il ricorrente chiede che dal salario della moglie venga dedotto l’importo di fr. 12'354,10 che ha dovuto restituire all’Ospedale __________ __________ di __________ a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

                                         Il 30 luglio 1996 __________ __________ -__________, ora moglie del ricorrente, sottoscriveva con l’Ospedale Ragionale di __________ una dichiarazione per congedo pagato e spese di formazione, mediante il quale si impegnava a seguire un corso di formazione post-diploma in cure intense della durata di due anni, dal luglio 1996 al giugno 1998, beneficiando di un congedo pagato, stante la facoltà dell’ospedale di chiedere il rimborso totale della tassa d’iscrizione, di partecipazione, di trasferta e altro, nonché lo stipendio ricevuto durante il periodo di congedo pagato, incluse la quota della tredicesima, delle vacanze e degli oneri sociali, in caso di interruzione del rapporto di lavoro per colpa del dipendente o dietro sua richiesta, prima della scadenza di un periodo di due anni e due mesi dalla scadenza della formazione.

                                         5.2.

                                         Lo scioglimento del rapporto di lavoro nel corso del 1999 per iniziativa della contribuente legittimava l’Ospedale Regionale di __________ a chiedere, come previsto dal contratto di formazione, la restituzione totale della tassa d’iscrizione al corso di formazione post-diploma, delle altre spese sopportate dal datore di lavoro, come pure dello stipendio ricevuto durante il periodo di congedo pagato. Lo scioglimento del rapporto di lavoro è infatti avvenuto quando il termine di due anni e due mesi dalla fine della formazione (giugno 1998) non era ancora, e di gran lunga, scaduto.

                                         Per effetto dello scioglimento prematuro del rapporto di lavoro, il salario della moglie del ricorrente percepito negli anni 1997 e 1998 si è così ridotto di fatto di fr. 12'354,10.

                                         5.3.

                                         Anche se tale riduzione è l’effetto di un evento verificatosi dopo il termine del periodo di computo, essa va a decurtare le remunerazioni conseguite nel periodo di computo determinante per la presente tassazione. Si giustifica pertanto di ridurre il salario complessivamente conseguito negli anni 1997-98 dell’importo sopra indicato, che __________ __________ -__________ ha dovuto restituire all’Ospedale regionale di __________.

                                         5.4.

                                         L’importo restituito comprende in teoria non solo il salario conseguito durante i giorni di formazione, ma anche altre spese sopportate dal datore di lavoro. Fatta astrazione dal fatto che nel conteggio dell’Ospedale Regionale non figura alcuna richiesta di rimborso a titolo di altre spese, ciò non modificherebbe comunque il risultato, poiché anch’esse andrebbero a decurtare il salario del periodo di computo.

                                         5.5.

                                         Certo, ci si potrebbe chiedere, sempre teoricamente, se queste “altre spese” non costituiscano, qualora il rapporto di lavoro non venga sciolto prima del limite fissato nel contratto di formazione post-diploma, una prestazione (salario) in natura imponibile.

                                         La questione può rimanere insoluta nel caso di specie, visto lo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di formazione post-diploma.

                                         Appare tuttavia del tutto probabile che tale prestazione in natura, se aggiunta al salario, avrebbe quale contropartita una deduzione di pari importo a titolo di spese professionali inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio della professione.

                                         5.7.

                                         Gli atti del procedimento vanno quindi retrocessi all’Ufficio di tassazione perché determini di nuovo il salario lordo imponibile in media annua della ricorrente.

                                   6.   Deduzione per spese di trasporto

                                         6.1.

                                         6.1.1.      Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. aLT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD le spese professionali deducibili sono le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.

                                         Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 27 ottobre 1998). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1  lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1  lett. c DE del 27 ottobre 1998). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammassa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE del 27 ottobre 1998). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.-- al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 27 ottobre 1998).

                                         6.1.2.      Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1999-2000: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         6.2.

                                         Dall’inizio del periodo di computo fino alla data del matrimonio, avvenuto il 4 settembre 1998, __________ __________ -__________ era domiciliata in Italia a Intra, che dista da __________ 37 chilometri (cfr. Atlante stradale Michelin).

                                         Dagli atti dell’incarto non risultano con chiarezza gli orari di lavoro di __________ __________ -__________. Risulta nondimeno che sottostava, quanto meno durante periodi determinati, ad una turnistica che prevedeva anche la presenza notturna. Non risulta inoltre che Irene __________ -__________ risiedesse già di fatto a __________ prima del matrimonio, né questa Camera può fondare la propria decisione su simili supposizioni.

                                         Si deve quindi ammettere che __________ __________ -__________, in ragione della distanza, della scarsa disponibilità di mezzi di trasporto pubblici tra __________ e __________ e degli orari di lavoro determinati dalla turnistica, necessitasse dell’uso dell’automobile per recarsi a __________ dal 1° gennaio 1997 al 31 agosto 1998.

                                         Tenuto conto di una media di 220 giorni lavorativi all’anno, le trasferte nel biennio vanno quantificate in 366, per un costo complessivo di fr. 16'250.-, pari a fr. 8'125.- di media annua.

                                         Questa Camera non può quindi condividere su questo punto la decisione dell’Ufficio di tassazione, che limita la deduzione a fr. 1'800.-, limitandosi alla seguente laconica motivazione: “la deduzione per spese di trasporto viene stabilita in fr. 1'800.- di media annua”, senza per altro precisare le ragioni di questa decisione né fornire la benché minima giustificazione in sede di ricorso, dal momento che nessuna osservazione è stata presentata.

                                   7.   Deduzione per spese professionali

                                         7.1.

                                         Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD le spese professionali deducibili sono le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

                                         Non possono tuttavia essere dedotte a titolo di “altre spese necessarie per l’esercizio della professione” (art. 25 cpv. 1 lett. c LT e art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD), le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD), vale a dire le spese inerenti alla formazione di base.

                                         7.2.

                                         Il ricorrente chiede che gli venga integralmente riconosciuto l’importo delle spese del soggiorno di sei mesi a __________ per un corso di specializzazione in medicina tropicale, con conseguente aggiunta di un importo di fr. 3'900.- in media annua a quello già riconosciuto dall’Ufficio di tassazione.

                                         7.3.

                                         Dall'esame dell'incarto risulta che l'Ufficio di tassazione ha ammesso la deduzione per spese professionali nella misura chiesta dal ricorrente e, meglio, di fr. 5'423.- di media annua, aggiungendovi poi quella forfetaria della moglie.

                                         Con lettera del 7 maggio 2000 all'Ufficio di tassazione, il contribuente, chiedendo chiarimenti sulla notifica di tassazione, quantificava le spese professionali da lui personalmente sopportate negli anni 1997 e 1998 in complessivi fr. 16'286.70, pari a fr. 8'143.35 di media annua. In un allegato prodotto a questa Camera il 18 maggio 2000, il contribuente rettificava poi l'importo delle deduzioni per spese professionali, elevandolo a fr. 16'851.10, pari a fr. 8'425.55 di media annua.

                                         In tali importi è ad es. compreso un corso di sei mesi a __________, il cui costo comprende posizioni quali il vitto, valutato in un primo tempo in fr. 1'040.- e in un secondo in fr. 2'000.-, e le spese di trasferta, tra cui non soltanto l'andata e il ritorno in treno alla fine del corso, ma un'andata e ritorno da __________ a __________ per discutere del lavoro di dottorato, un'andata e un ritorno in automobile durante il corso per riportare il materiale del peso di ca. 30 kg.

                                         Tra le spese professionali figura poi l'acquisto di un computer e di un modem, come pure l'abbonamento annuale a Internet. Anche questa spesa può essere ammessa solo parzialmente, dovendosi tener conto per costante giurisprudenza di una parte di uso privato, che può variare dal 50% al 25% (cfr. CDT n. __________.__________.__________ dell' 8 febbraio 2000 in re F. e J. N.; CDT n. __________.__________.__________ dell' 8 febbraio 2000 in re A. H.; StE 1999 B 22.3 n. 67; RF 50 / 1995 p. 418).

                                         Tutto ben considerato, questa Camera, tenuto conto della ridondanza delle spese di trasporto per il corso di perfezionamento indicate dal ricorrente, come pure di quelle di vitto, elevate a fr. 2'000.- solo in secondo tempo, e a una parte privata della spesa d'acquisto del computer e dell'abbonamento a Internet, ritiene di poter quantificare secondo equità le spese professionali del contribuente in fr. 6'500.- di media annua.

                                   8.   Intermedia per riduzione del salario

                                         Il ricorrente chiede al termine del proprio ricorso informazioni sull’esistenza di una tassazione intermedia per riduzione, anche consistente, del salario.

                                         La giurisprudenza cantonale e federale si è già ripetutamente pronunciata su questa questione negandola (cfr. per le molte, Sentenza del Tribunale federale del 31 gennaio 2000 in re F. e O. D.; Sentenza del Tribunale federale del 19 febbraio 1998 in re R. U., in RDAT II 1998 n. 19t; CDT n. __________.__________.__________ del 24 luglio 1998 in re C.T.).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto a’ sensi dei considerandi.

                                         §    Gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi conformemente a quanto stabilito nei diversi considerandi.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente in ragione di metà.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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