Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 06.06.2000 80.2000.72

6 giugno 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,294 parole·~6 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00072

Lugano 6 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 1 maggio 2000

in materia di:                 IC/IFD 97/98

presentato da:

1. __________ __________ __________, __________ __________,  2. __________ -__________ __________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   L’ 8 marzo 1999 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98.

                                         I coniugi __________ presentavano reclamo in data 24 agosto 1999 contestando il reddito aziendale esposto loro dall’Ufficio di tassazione in ragione di fr. 69’000.- di media annua. Argomentavano che lo stesso non era aumentato rispetto al periodo precedente, in cui era stato determinato in fr. 51'000.- di media annua.

                                         L’Ufficio di tassazione con decisione del 17 aprile 2000 dichiarava tardivo il reclamo.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono l’annullamento della notifica di tassazione dell’Ufficio di tassazione dell’8 marzo 1999, argomentando che l’Ufficio di tassazione avrebbe dovuto trattare il loro reclamo alla stregua di una domanda di revisione.

                                         Rilevano di aver prodotto con la dichiarazione d’imposta la contabilità, lamentando che l’Ufficio di tassazione non ne avrebbe minimamente tenuto conto.

                                   3.   Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

                                   4.   4.1.

                                         Secondo l’art. 132 cpv. 1 LIFD contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.

                                         Analogo termine è previsto dall’art. 206 cpv. 1 LT.

                                         4.2.

                                         Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 133 cpv. 1 LIFD; art. 192 cpv. 2 LT.

                                                      L'autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro trenta giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD; art. 192 cpv. 5 LT).

                                         4.3

                                         Il reclamo presentato il 24 agosto 1999 è pacificamente tardivo. I contribuenti nemmeno lo contestano né fanno valere motivi di restituzione del termine.

                                         Nel presente ricorso si limitano ad affermare che l’Ufficio di tassazione, malgrado la chiara indicazione da loro data in epigrafe, avrebbe dovuto considerarlo alla stregua di una domanda di revisione.

                                   5.   5.1.

                                         Secondo l’art. 147 cpv. 1 LIFD e l’art. 232 cpv. 1 LT, una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d'ufficio:

                                         a. se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b. se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;

                                         c. se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.

                                                      Secondo il cpv. 2 dei succitati articoli, la revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.

                                         5.2.

                                         L’istituto della revisione non è quindi dato per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Häsler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/

                                         Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436; Grüninger/Studer, Kommentar zum Basler Steuergesetz, 1970, art. 21, p. 121).

                                         La revisione è p. esempio esclusa nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).

                                         5.3.

                                         In linea di principio, questa Camera dovrebbe retrocedere gli atti all’Ufficio di tassazione perché, se del caso, consideri il reclamo del 24 agosto 1999 alla stregua di una domanda di revisione indirizzata all’autorità che ha deciso, in concreto all’Ufficio di tassazione di __________.

                                         Ragioni di economia di giudizio inducono tuttavia questa Camera ad astenersi dal rinviare l’incarto all’Ufficio di tassazione, perché è del tutto evidente che in concreto la revisione dovrebbe essere esclusa in applicazione del secondo capoverso degli articoli 147 LIFD e 232 LT.

                                         I ricorrenti potevano tranquillamente invocare gli argomenti da loro addotti nel presente ricorso già in sede di reclamo, poiché non solo non propongono fatti nuovi o nuovi mezzi di prova, che non avrebbero cioè potuto invocare o produrre usando il rimedio ordinario del reclamo, ma anche poiché nel presente ricorso non fanno altro che richiamarsi agli atti dell’incarto, di cui chiedono una diversa valutazione.

                                         5.4.

                                         Nemmeno si può sostenere che l'autorità giudicante non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, segnatamente del conto economico dell’esercizio pubblico relativo agli esercizi 1995 e 1996.

                                         La motivazione della notifica di tassazione precisa infatti che l’Ufficio di tassazione ha determinato il reddito aziendale ricostruendo la cifra d’affari in base ai margini di utile lordo normalmente realizzati da esercizi similari a partire dai conti prodotti dai contribuenti, poiché basandosi unicamente sui redditi dichiarati (per altro desunti dai conti economici prodotti) essi non avrebbero potuto far fronte al dispendio sostenuto negli anni di computo 1995 e 1996.

                                         Se i contribuenti intendevano contestare la rivalutazione del reddito aziendale operata dall’Ufficio di tassazione, non dovevano far altro che impugnare nei termini di legge, con la diligenza del caso, la notifica di tassazione.

                                         5.5.

                                         In simili circostanze, nella misura in cui il ricorso chiede di considerare il reclamo del 24 agosto 1999 alla stregua di una istanza di revisione, rasenta la temerarietà.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    250.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    330.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2000.72 — Ticino Camera di diritto tributario 06.06.2000 80.2000.72 — Swissrulings