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Ticino Camera di diritto tributario 10.05.2000 80.2000.59

10 maggio 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·966 parole·~5 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00059

Lugano 10 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 12 aprile 2000

in materia di:                 IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che negli anni 1995 e 1996 __________ __________ era impiegata del Canton __________ presso la Clinica __________ __________ di __________;

                                     -   che, nella dichiarazione fiscale 1997/98, la contribuente chiedeva fra l'altro la deduzione di fr. 2'600 per spese di doppia economia domestica, per il pasto di mezzogiorno;

                                     -   che, notificandole la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 27 aprile 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ ammetteva la deduzione per doppia economia domestica solo nella misura di fr. 1'300 in media annua;

                                     -   che la contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 maggio 1998, argomentando di non avere beneficiato né della mensa del datore di lavoro né di contributi per il pranzo;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 13 marzo 2000, richiamandosi al certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultava la messa a disposizione di una mensa;

                                     -   che con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la mancata deduzione delle spese di doppia economia domestica e ribadisce di non aver percepito alcun indennizzo per il pasto di mezzogiorno;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che dal reddito dell'attività dipendente sono deducibili, tra l'altro, le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b LT; art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD);

                                     -   che in materia di imposta federale diretta, secondo l' art. 6 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta, le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve (lett. a) o in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo (lett. b);

                                     -   che se il datore di lavoro fornisce facilitazioni per ridurre il prezzo (contributi in contanti, distribuzione di buoni, ecc.) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (cfr. art. 6 cpv. 2 Ordinanza cit.);

                                     -   che nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall'autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (cfr. art. 6 cpv. 3 Ordinanza cit.);

                                     -   che il lavoro a turni è equiparato al lavoro a orario irregolare se i due pasti principali non possono essere presi a domicilio all'ora consueta (cfr. art. 6 cpv. 4 Ordinanza cit.);

                                     -   che analoga normativa vige in materia di imposta cantonale (cfr. art. 4 Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche, del 10 dicembre 1996);

                                     -   che, segnatamente, se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 6.– il giorno o fr. 1'300.- l'anno, rispettivamente fr. 18.– il giorno o fr. 3'900.l'anno) (cfr. art. 4 cpv. 3 1.a frase DE cit.; inoltre: allegato valido per il periodo fiscale 1997-1998 all' Ordinanza cit.);

                                     -   che se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (cfr. art. 4 cpv. 3 2.a frase DE cit.);

                                     -   che, effettivamente, sul certificato di salario rilasciato dall'Ufficio del personale del Canton __________, è stato indicato un contributo per pasti sul luogo di lavoro oppure la possibilità di servirsi di una mensa, ragione per cui l'autorità fiscale ha negato la deduzione delle spese per il pasto di mezzogiorno;

                                     -   che, così richiesta da questa Camera, la ricorrente ha tuttavia prodotto una dichiarazione dell'Ufficio per le cliniche del Canton __________, nel quale si attesta che la Clinica __________ __________, nel frattempo chiusa, disponeva solo di un piccolo locale pausa ma non di una mensa;

                                     -   che, alla luce di questa dichiarazione, considerate anche l'esiguità dell'importo in discussione (reddito imponibile di fr. 1'300 in media annua) e la circostanza che nel precedente periodo lo stesso Ufficio di tassazione aveva ammesso la deduzione invocata, si ritiene di poter aderire alla richiesta della ricorrente e di elevare la deduzione per doppia economia domestica a fr. 2'600;

                                     -   che il ricorso è conseguentemente accolto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 marzo 2000 è riformata nel senso che la deduzione delle spese di doppia economia domestica è elevata da fr. 1'300 a fr. 2'600.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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