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Ticino Camera di diritto tributario 04.07.2000 80.2000.45

4 luglio 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,927 parole·~10 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00045

Lugano 4 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 8 marzo 2000

in materia di:                 IC/IFD 97/98 intermedia

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________. __________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il 28 giugno 1999 l’Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ __________, nato nel 1928, contitolare della società in nome collettivo __________ e __________ __________, e a sua moglie __________, nata nel 1942, la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui esponeva loro un reddito del lavoro di fr. 14'600.- e un reddito della sostanza di fr. 213'406.-. A causa dei passivi gravanti la sostanza, come pure della perdita aziendale che veniva definita, dopo verifica fiscale, in fr. 90'000.-, non vi era tuttavia reddito imponibile.

                                         La notifica di tassazione passava incontestata in giudicato.

                                         1.2.

                                         Alla fine del 1997 __________ __________ usciva dalla società in nome collettivo e la sua quota di un mezzo veniva rilevata dal consocio __________ __________ con effetto dal 1° gennaio 1998. Egli continuava nondimeno a prestare la propria attività professionale in qualità di consulente per un importo annuo globale di fr. 60'000.-, oltre a un rimborso spese di fr. 200.- mensili.

                                         L’Ufficio di tassazione ravvisava nella cessione della quota da parte del contribuente ad __________ __________ e della sua conseguente posizione di consulente un motivo di tassazione intermedia dal 1° gennaio 1998 per mutamento di professione e meglio per passaggio da un’attività indipendente a una dipendente.

                                         Il 28 giugno 1999 l’Ufficio di tassazione notificava pertanto ai coniugi __________ e __________ __________ la relativa tassazione intermedia, in cui, da un lato, veniva aggiunto al reddito del lavoro di fr. 14’600.- il nuovo reddito del lavoro di fr. 60'000.- e, dall’altro, veniva stralciata la perdita aziendale. Il reddito imponibile risultava così di fr. 105'386.-.

                                         1.3.

                                         __________ __________, assistito dal fiduciario __________ __________, presentava reclamo, contestando l’esistenza di un motivo di tassazione intermedia. Precisava di continuare la medesima attività professionale quale indipendente.

                                         Con decisione del 14 febbraio 2000 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando:

                    Si osserva che il contribuente continua la sua attività quale indipendente.

                    Giova ricordare che il contribuente con effetto valido dal 31.12.1997 é uscito dalla soc.coll. __________ ____________________ __________.

                    Dal rapporto della verifica fiscale esperita nei giorni 20, 21, 22 ottobre 1998 emerge in modo chiaro che il contribuente a far stato dal 1.1.1998 diventa consulente privato della stessa soc. coll., con un compenso annuo di Fr. 60'000.- e quindi, come osservato e menzionato in tale rapporto, il contribuente muta la professione da indipendente a dipendente; sono pertanto adempiuti gli estremi per l'allestimento della tassazione intermedia ai sensi degli art. 55 LT e art. 45 LIFD.

                    L'UT pertanto in questa sede convalida il principio della tassazione intermedia, suffragato dalle risultanze del contratto di cessione (punto 10 e 10.2), del 29.7.1998 avallato dal contribuente unitamente al Sig. __________. __________, titolare unico della ditta a far stato dal 1.1.1998.

                    Ai punti del contratto menzionato si citano infatti:

                    1. la rimunerazione annua di Fr. 60'000

                    2. l'obbligo del divieto di concorrenza.

                    Si rammenta che le risultanze emerse dalla verifica fiscale, sono state discusse presso l'ispettorato fiscale in data 30.4.1999 alla presenza del fiduciario Sig. __________. __________.

                    Dal relativo rapporto non sono emerse divergenze tali da mettere in dubbio i motivi per i quali non fossero adempiuti i requisiti per l'emissione della tassazione intermedia dovuta al mutamento della professione da parte del contribuente.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistito dal fiduciario __________ __________, chiede nuovamente l’annullamento della tassazione intermedia. Ribadisce di continuare la sua attività quale consulente, contestando che un contratto di mandato equivalga di fatto ad un’assunzione quale dipendente. Fa poi notare che nel mese di novembre del 1998 il contratto di mandato è stato disdetto con effetto immediato e che da quella data continua la sua attività quale consulente privato nel campo dell’edilizia per diversi clienti.

                                         2.2.

                                         L’Ufficio di tassazione di Locarno si è astenuto dal presentare osservazione. Analogamente i servizi giuridici del fisco cantonale e federale.

                                         2.3.

                                         All’udienza del 19 giugno 2000, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, confermandole ulteriormente.

                                   3.   3.1.

                                         Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).

                                         All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:  a)          per il periodo fiscale in corso:

                                                 •      per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);

                                                 •      per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).

                                         b)            per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).

                                         La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD,  56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD,  56 cpv. 2 LT 1994).

                                         3.2.

                                         La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).

                                         Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:

                                         a)     divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;

                                         b)     mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a  cambiamento di professione;

                                         c)     devoluzione per causa di morte

                                         (artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).

                                         Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).

                                         3.3.

                                         La costante giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina considerano che il cambiamento di professione sia sempre dato quando il contribuente abbandona un’attività dipendente per una indipendente, pur rimanendo nello stesso settore lavorativo, o viceversa. Le differenze fondamentali tra l’imposizione del reddito dei dipendenti e quello degli indipendenti giustificano infatti, considerate le diversità tra i due statuti professionali, un mutamento essenziale delle basi d’imposizione quando si verifica il passaggio da un tipo d’attività all’altro (cfr. per tutte DTF 103 Ib 343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B., cons. 4a; inoltre Pichon, La taxation intermédiaire, II, in RF 1982, p. 514 ss.).

                                         La giurisprudenza richiede unicamente che il cambiamento sia durevole, non invece che il mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di oscillazione minima (cfr. Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi 1979, p. 89).

                                   4.   4.1.

                                         Nel caso in esame è contestata l’esistenza del motivo di intermedia rappresentato dal passaggio del ricorrente da un’attività indipendente, quale socio della collettiva, a una dipendente quale consulente della collettiva.

                                         Dagli atti dell’incarto emerge che il 29 luglio 1998 in uno con il contratto di cessione della propria quota della collettiva, tra __________ __________ e il nipote __________ __________ veniva pure stipulato, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1999 che __________ __________ avrebbe continuato a fungere quale consulente a favore dell’impresa __________ per un compenso annuo globale di fr. 60'000.- oltre a un rimborso spese di complessivi fr. 2'400.- all’anno, astenendosi dal fare concorrenza. Lo stesso ispettore fiscale, che si era occupato della verifica fiscale dell’impresa __________ in occasione dell’uscita dalla collettiva di __________ __________, lasciava trasparire che l’accordo retroattivo, con cui il ricorrente rimaneva consulente dell’impresa, rientrava nella modalità, allo studio da parte dell’avv. __________ e del fiduciario __________, di uscita dalla collettiva con effetto retroattivo al 31 dicembre 1997.

                                         Il rapporto di consulenza veniva poi sciolto unilateralmente da __________ __________, il quale con lettera del 14 novembre 1998 scioglieva il contratto praticamente con effetto immediato e, meglio, dal 1° dicembre successivo.

                                         Da quell’epoca in poi __________ __________ ha continuato a effettuare sporadicamente perizie immobiliari e consulenze per terzi, come risulta dalle copie delle diverse fatture, di regola di importo contenuto, allegate al ricorso.

                                         4.2.

                                         Da questa ricostruzione dei fatti, __________ __________ almeno fino alla firma del contratto di cessione della quota, vale a dire fino alla fine di luglio del 1998, ha continuato a operare per l’impresa __________ come nel passato. L’instaurazione di un rapporto di consulenza retroattivo al 31 dicembre 1997 rientra nelle modalità della cessione, ma non cambia minimamente la sostanza delle cose fino alla fine di luglio del 1998.

                                         Il contratto di consulenza ha poi avuto una durata oltremodo breve: soli tre mesi.

                                         Anche qualora si volesse ravvisare nel contratto di consulenza un vero e proprio contratto di lavoro camuffato, mancherebbe il requisito della durevolezza del mutamento da indipendente a dipendente.

                                         Già per questo motivo, quindi, il ricorso andrebbe accolto.

                                         4.3.

                                         A titolo abbondanziale si rileva che il contratto di consulenza, così come concepito dal contratto di cessione della quota della collettiva, riveste piuttosto le caratteristiche di un mandato professionale esterno che quelle di un vero e proprio contratto di lavoro. Tanto più che quest’ultima ipotesi, vale a dire quella dell’Ufficio di tassazione, contrasterebbe in certa misura con il senso stesso, con i motivi della cessione della quota da parte di __________ __________ al nipote __________.

                                   5.   Dopo l’uscita dalla collettiva, in particolare dopo l’interruzione del mandato di consulenza, __________ __________ ha continuato a effettuare perizie immobiliari e a prestare consulenze sporadiche a terzi.

                                         Quale sia l’entità di tale attività, sia in termini di tempo impiegato sia di reddito conseguito, è impossibile da stabilire allo stadio delle attuali conoscenze. La prossima dichiarazione d’imposta (2001-2002) ne rileverà la portata.

                                         Resta quindi aperta la questione di sapere se, quanto meno dalla cessazione del mandato di consulenza per l’Impresa __________, il contribuente, ormai settantenne non abbia cessato di fatto l’attività lucrativa e si sia limitato a piccoli lavori accessori, sì da giustificare un’intermedia per cessazione dell’attività, ma non  - come si è visto -  per mutamento di professione.

                                   6.   Il ricorso è pertanto accolto. Non si prelevano di conseguenza né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 14 febbraio 2000 e la notifica di tassazione intermedia del 28 giugno 1999 sono annullate.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                         Al ricorrente è assegnato un importo di fr. 300.- di ripetibili.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l’IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l’IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                       Il Segretario:

80.2000.45 — Ticino Camera di diritto tributario 04.07.2000 80.2000.45 — Swissrulings