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Ticino Camera di diritto tributario 06.06.2000 80.2000.42

6 giugno 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,467 parole·~12 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00042

Lugano 6 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 2 marzo 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________, domiciliato a __________, svolge l'attività di montatore d’ascensori presso la ditta __________ __________ __________, di __________.

                                         Inoltrando la dichiarazione fiscale 1999/2000, il contribuente faceva valere spese di trasporto per complessivi fr. 5’280 in media annua, oltre a spese di doppia economia domestica per fr. 2’800 e altre spese professionali per fr. 2'100.

                                         Con decisione del 25 ottobre 1999, l'Ufficio di tassazione di Mendrisio gli notificava la tassazione IC/IFD 1999/2000, ammettendo la deduzione per spese professionali di dipendente di fr. 2'100 ma respingendo sia quelle di trasporto, sia quelle di doppia economia domestica.

                                   2.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 15 novembre 1999, adducendo di non beneficiare da parte del proprio datore di lavoro di alcun contributo per le spese di trasporto e quelle di pranzo.

                                         Il 30 novembre 1999, l’UT richiedeva al contribuente copia del contratto di lavoro e dell’accordo spese sottoscritto con LU del 22 gennaio 1987.

                                         Il 14 dicembre 1999, il contribuente forniva i documenti richiesti, unitamente a una lettera di conferma della __________ __________ __________ sull’assenza di contributi della ditta per le spese di trasferta di __________ __________ dal proprio domicilio alla sede di lavoro di __________.

                                         Il 14 febbraio 2000 l'autorità fiscale respingeva il gravame, rilevando che il datore di lavoro spesava equamente le trasferte del montatore di ascensori per gli spostamenti fra domicilio e stabili i cui impianti necessitano manutenzione e riparazione.

                                   3.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ribadisce la propria richiesta: invoca l’ammissione della deduzione per le spese di trasporto e reclama l’accettazione delle spese di mezza economia domestica, beneficiando di un contributo di fr. 7 da parte del proprio datore di lavoro per il pranzo.

                                   4.   Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

5.        5.1.

Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

                                         a)  le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                         b)  le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c)   le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

                                         d)  le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

                                         5.2.

                                         Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

                                         5.3.

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 1999-2000 (27 ottobre 1998), qui di seguito DE, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.

                                         5.3.1       Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

                                         a)  per l’ uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

                                         b)  […]

                                         c)   per l’ uso di una motocicletta o di un’ automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

                                                                                 Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili (art. 3 cpv. 2 DE del 27 ottobre 1998).

                                         5.3.2.      Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1999-2000: fr. 600.- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         5.4.

                                          Giusta l’art. 4 cpv. 1 DE, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.

                                         5.4.1.   La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

                                         La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita a fr. 2'400.

                                         Per il contribuente che rientra ogni giorno a domicilio, la deduzione è, per ogni pasto principale consumato fuori casa, di fr. 13.- il giorno o fr. 2'800.l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE).

                                         Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 6.50 il giorno o fr. 1'400.- l’anno. Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 DE).

                                         5.4.2.   Secondo la LIFD, le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett.a Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta, del 10 febbraio 1993).

                                         Se il datore di lavoro fornisce facilitazioni per ridurre il prezzo (contributi in contanti, distribuzione di buoni, ecc.) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 O). Per il periodo 1999-2000, l’importo di metà deduzione è di fr. 6.50 per pasto o fr. 1'400.- all’anno (Appendice introdotta dal n.I dell’O del DFF del 29 giugno 1994, nuovo testo in vigore dal 1. gennaio 1999, introdotto dall’O del DFF del 10 giugno 1998).

                                   6.   Nella fattispecie, il ricorrente, domiciliato a __________, adopera la propria automobile per recarsi al lavoro.

                                         6.1.

                                         Va preliminarmente rilevato che, in linea di principio, l’uso del veicolo privato appare conforme al criterio dell’idoneità e quindi giustificato (RDAT II-1996 n. 3t; RDAT I-1997 n. 5t), nella misura in cui il ricorrente per ragioni di lavoro deve effettivamente recarsi, prima di iniziare il proprio lavoro quotidiano, dal proprio domicilio di __________ al luogo in cui ha sede la ditta, vale a dire a __________.

                                         6.2.

                                         Il problema che deve essere risolto è in effetti quello di sapere se, tenuto conto del lavoro svolto dal ricorrente come pure del rimborso spese del datore di lavoro e delle modalità con cui è calcolato, sia giustificato concedere al ricorrente la deduzione per lo spostamento quotidiano da __________ a __________.

                                         6.2.1.   Secondo una recente sentenza di questa Camera (CDT n. __________.__________.__________ del 13 agosto 1999), non va dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari). Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4).

                                         Lo stesso codice civile stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405).

                                         6.2.2.   Questa Camera ha così già avuto modo di decidere che non possono essere dedotti, a titolo di spese di trasporto, i costi che il contribuente deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro, dalla sede della ditta ai vari cantieri dei committenti. Si tratta infatti di spese che il codice delle obbligazioni pone a carico del datore di lavoro (cfr. CDT n. __________.__________.__________ dell' 11 ottobre 1996 in re G. R.). In particolare, con riferimento al contratto collettivo di lavoro nell’edilizia (cfr. Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel Cantone Ticino, ed. __________, 1° gennaio 1999), risulta che il luogo di lavoro può variare a seconda del cantiere cui il lavoratore è attribuito e che esso non coincide necessariamente con la sede della ditta, bensì con il punto di raccolta al cantiere stabilito, secondo le necessità, dal datore di lavoro. Fino a questo punto collettore le spese di trasporto devono quindi essere considerate spese professionali deducibili; a partire da questo punto invece ogni trasferta che il lavoratore deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro, sui vari cantieri dei committenti, deve essere indennizzata, conformemente a quanto esposto nei considerandi precedenti, dal datore di lavoro.

                                         6.3.

                                         Nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha respinto la richiesta di deduzione delle spese di trasferta dal domicilio a __________, ritenendo implicitamente che il ricorrente non si rechi quotidianamente a __________, ma vada direttamente da casa sul luogo in cui deve svolgere effettivamente il lavoro e che il rimborso spese erogatogli copra anche questa trasferta.

                                         Questa conclusione non può essere seguita. Innanzi tutto perché agli atti vi è una dichiarazione della __________ __________ __________ del 10 novembre 1999, da cui risulta che nessun rimborso spese viene riconosciuto al dipendente per recarsi da casa a __________ e da cui si potrebbe quindi trarre la conclusione che il ricorrente, prima di iniziare il lavoro, si presenti alla sede di __________ della ditta.

                                         Gli atti dell’incarto non consentono tuttavia a questa Camera di pronunciarsi sulla richiesta del ricorrente. Ulteriori accertamenti appaiono indispensabili.

                                         In effetti poco o nulla si sa sul tipo di lavoro svolto dal ricorrente, se su singoli cantieri in cui necessita una presenza prolungata sull’arco di diversi giorni o addirittura settimane o invece in luoghi diversi nel corso di una giornata per effettuare lavori di manutenzione o quant’altro. Neppure si conoscono le modalità di rimborso delle spese di trasferta da parte del datore di lavoro: a forfait, oppure a partire sempre e in ogni caso da __________ non importando dove venga svolto il lavoro, se vicino o lontano dal domicilio, oppure ancora a partire dal domicilio se il luogo in cui viene effettivamente svolto il lavoro è più vicino all’abitazione del ricorrente rispetto alla sede delle ditta. Né si conosce, in tale evenienza, quante volte in un anno il rimborso delle spese viene calcolato a partire da __________.

                                         Se non è dunque corretto affermare, per quanto se ne sappia dall’incarto, che le indennità di trasferta corrisposte dal datore di lavoro compensino anche le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, nemmeno si può affermare che il ricorrente deve sopportare quotidianamente le spese della trasferta da __________ a __________.

                                         Gli atti del procedimento vanno retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisione, dopo ulteriori ed esaurienti accertamenti.

                                   7.   Per quanto attiene alle spese di doppia economia domestica, il contribuente sostiene di consumare regolarmente il pranzo fuori casa (lettera all’UT di Mendrisio, del 10 novembre 1999). (Il datore di lavoro contribuisce a tali spese versando un importo giornaliero di fr. 7.- (cfr. Regolamento __________ __________, sopra menzionato).)

                                         7.1.

Il datore di lavoro contribuisce alle spese inerenti al pranzo, per quanto si può evincere dalla tabella prodotta dalla __________ __________ __________, con un’indennità di fr. 7.-.

                                         In linea di principio al ricorrente andrebbe riconosciuto la metà della deduzione per doppia economia domestica, ossia fr. 7.- per pasto, corrispondenti a fr. 1’400.- annui.

                                         7.2.

                                         Tuttavia, anche su questo punto la decisione (dell’Ufficio di tassazione) va annullata e gli atti vanno retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisione.

                                         Al ricorrente occorre riconoscere la mezza doppia economia domestica per tutti quei giorni in cui non può rientrare al proprio domicilio, poiché il luogo effettivo di lavoro non glielo consente.

                                         In questo contesto appare inoltre opportuno accertare se il ricorrente riceva sempre e in ogni caso, anche quando gli è possibile rincasare a mezzogiorno, l’indennità per pasto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 14 febbraio 2000 è annullata e gli atti sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisione su reclamo dopo ulteriori accertamenti (consid. 6.3. e 7.3.).

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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