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Ticino Camera di diritto tributario 02.05.2000 80.2000.31

2 maggio 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,861 parole·~9 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00031

Lugano 2 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2000

in materia di:                 IC/IFD 1997

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________. __________,  rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________ -__________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 7 ottobre 1999 l'Ufficio di tassazione persone giuridiche notificava alla __________ __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997, in cui le esponeva un utile di fr. 100'000.-, aggiungendo tra l'altro all'utile d'esercizio dichiarato di fr. 87'715.- un importo di fr. 8'000.- per l'ammortamento di una __________ __________.

                                   2.   La contribuente, assistita dall'avv. __________, presentava reclamo in tempo utile, facendo presente che alla scadenza del contratto di leasing è stata fatta valere l'opzione del riscatto, evitando così che il veicolo fosse rimasto di proprietà della società di leasing.

                                         Il reclamo, su questo punto, veniva respinto con decisione del 20 gennaio 2000 per i seguenti motivi:

                                         La contribuente ha immatricolato due veicoli: una __________ __________ __________ __________, per la quale è stato sottoscritto un contratto leasing il 29.5.1996, e una __________ __________ __________, acquistata il 24.6.1996 presso ______________________________ __________, __________ (veicolo riscattato alla fine del precedente contratto leasing). In sede di tassazione era stato riconosciuto come aziendale il costo del veicolo __________ __________ __________ __________, per un totale di Fr. 32'980.65 (Spese manutenzione, riparazione, benzina, leasing auto). Per contro, il possesso di un secondo veicolo __________ __________ __________ non era stato ritenuto necessario per la gestione di una farmacia e pertanto il costo addebitato al conto economico, pari all'ammortamento di Fr. 8'000, era stato ripreso a titolo di spesa privata dell'azionista. Con reclamo del 5.11.1999 la contribuente contesta la ripresa dell'ammortamento. A giudizio della reclamante l'autorità di tassazione non avrebbe la possibilità di intromettersi nella gestione dell'attività di un'azienda, decidendo che il veicolo non risponde alle necessità aziendali.

                                                      Nel caso concreto siamo in presenza di un'attività aziendale svolta in un luogo ben preciso (i locali affittati a __________ per la gestione del negozio dove vengono venduti prodotti farmaceutici e cosmetici), attività per la quale il possesso di un solo veicolo risulta più che sufficiente. Secondo l'affermazione della reclamante a pag. 2 del reclamo, alla scadenza dei contratti di leasing esistevano due opzioni: "o versare l'importo di Fr. 19'000 quale valore residuo per il riscatto del veicolo, acquisendone quindi la piena proprietà, oppure rinunciare al riscatto, per cui la proprietà del veicolo sarebbe rimasta alla società di leasing". Con tale affermazione la contribuente non sostiene la tesi della necessità aziendale di un secondo veicolo: semplicemente afferma di aver giudicato più interessante acquisirne la proprietà pagando il valore di riscatto. Stando così le cose, si deve ritenere che l'acquisto di un secondo veicolo, non determinato da necessità aziendale, è stato effettuato per interesse personale dell'azionista (in caso contrario il veicolo sarebbe stato acquistato e immediatamente rivenduto, realizzando un guadagno). Secondo giurisprudenza si ha una prestazione valutabile in denaro dalla società all'azionista anche quando una società anonima acquista un bene che serve esclusivamente al piacere del suo azionista (Die neue Steuerpraxis 1987, pag. 103 e ss.)

                                   3.   3.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede nuovamente lo stralcio dal reddito aziendale della ripresa dell'ammortamento dell'automobile.

                                         Ribadisce d'aver fatto valere alla scadenza del contratto di leasing l'opzione dell'acquisto del veicolo per evitare che rimanesse di proprietà della società di leasing. Contesta poi il diritto dell'autorità fiscale di intromettersi nella gestione dell'attività aziendale, affermando che tale veicolo non risponderebbe a necessità aziendali. Rileva inoltre che l'ammortamento equivale alla costituzione di una riserva occulta con differimento della tassazione al momento dell'alienazione del veicolo. Avverte poi che il veicolo non è più in produzione e che è quindi stato parcheggiato in un garage a __________ per rivenderlo più in là nel tempo a prezzo maggiorato.

                                         3.2.

                                         L'UTPG propone invece la reiezione del ricorso, limitandosi a osservare che l'automobile è stata collaudata e che è quindi a disposizione.

                                         3.3.

                                         All'udienza del 3 aprile 2000, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

                                   4.   4.1.

                                         Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle persone giuridiche, che

                                         1 Costituiscono utile netto imponibile:

                                         a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;

                                         b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:

                                            ...[omissis]...

                                            –   le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.

                                         Quanto all’imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro che

                                         1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

                                         c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

                                         4.2.

                                         La dottrina ha così riassunto la nozione di «distribuzione dissimulata di utili» che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172):

                                         •  una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;

                                         •  il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

                                         •  il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.

                                         4.3.

                                         In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 225; ASA 32 p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier, loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).

                                         4.4.

                                         Sono considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita (cfr. ASA 45 p. 595).

                                   5.   5.1.

                                         Nella fattispecie, come detto in narrativa, l'autorità fiscale ha ravvisato una prestazione valutabile in denaro della ricorrente nei confronti dell'azionista nell'acquisto di un'automobile __________ __________ __________.

                                         Il veicolo in questione era stato oggetto, nel 1991, di un contratto di leasing fra la __________ -__________ __________ e la ricorrente. Nel giugno 1996, scaduto il suddetto contratto, alla ricorrente era stata offerta la possibilità di acquisire la proprietà dell'automezzo mediante pagamento del valore di riscatto di fr. 15'000. La contribuente aveva aderito all'offerta ed era divenuta proprietaria della __________.

                                         Ritenendo non giustificato commercialmente l'acquisto di tale autoveicolo, l'UTPG ha considerato il pagamento dell'importo di fr. 15'000 da parte della ricorrente come una prestazione valutabile in denaro a favore dell'azionista ed ha conseguentemente negato la deduzione dall'utile della __________ __________ __________ della quota di ammortamento fatta valere dalla ricorrente (fr. 8'000).

                                         5.2.

                                         L'argomentazione su cui si fonda la decisione impugnata appare ineccepibile. Per il fatto che la ricorrente, proprio in concomitanza con la scadenza del precedente contratto di leasing, ne ha sottoscritto uno nuovo, avente per oggetto una __________ __________, si deve escludere che il contestuale riscatto della __________ sia commercialmente giustificato. La stessa ricorrente ammette, del resto, che ha ritenuto "più interessante procedere al riscatto del veicolo acquistandone la proprietà, piuttosto che rinunciare allo stesso". Con ciò, riconosce sostanzialmente che il movente dell'acquisizione non era rappresentato da una necessità aziendale ma semplicemente dalla prospettiva di fare un'operazione economicamente attrattiva.

                                         La ricorrente neppure tenta, infatti, di dimostrare che lo svolgimento della sua attività presuppone il possesso e l'uso di due automobili, una delle quali di carattere decisamente sportivo.

                                         Il fatto che una società, oltre ad un veicolo commerciale, metta a disposizione dell'azionista, per scopi privati, un ulteriore automezzo, è considerato un caso esemplare di distribuzione mascherata di utile. Poiché la società deve trattare l'azionista come un terzo indipendente, essa viene impoverita nella misura in cui rinuncia ad un compenso per la messa a disposizione del veicolo e la persona vicina viene arricchita nella stessa misura (Nota a sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, in ZStP 1992, pp. 46-47).

                                         Già in precedenza, del resto, quando la __________ era ancora usata in base al contratto di leasing, parte dei relativi costi veniva ripresa ed aggiunta al reddito dell'azionista.

                                         5.3.

                                         Nel caso in esame, l'autorità fiscale, proprio perché l'acquisto del veicolo non presentava alcuna necessità commerciale, non si è limitato a riprendere una quota parte degli ammortamenti, in considerazione dell'uso privato, ma ha trattato l'acquisto in sé come un negozio stipulato nell'interesse dell'azionista. In altre parole, si potrebbe dire che, dal punto di vista fiscale, acquirente è stato considerato non la ricorrente bensì l'azionista. Ai fini del bilancio fiscale, cioè, l'automobile non figura fra gli attivi della ricorrente, ma si considera come un bene privato dell'azionista. Tale decisione dell'autorità fiscale ha un'importante conseguenza, favorevole alla ricorrente: proprio perché, dal punto di vista fiscale, l'autoveicolo in questione si considera già dall'inizio sostanza privata dell'azionista, si deve trarre la conclusione che, nel momento in cui la società lo venderà, l'eventuale – ma assai probabile, secondo le affermazioni della stessa contribuente – utile realizzato beneficerà dell'esenzione come utile in capitale relativo alla sostanza privata.

                                         Non si vede, comunque, in quale modo la ricorrente potrebbe essere avvantaggiata, qualora l'uso dell'automobile in questione fosse considerato commercialmente giustificato. È vero che potrebbe in tal caso beneficiare degli ammortamenti, che ne ridurrebbero l'utile; ma, nel momento in cui dovesse vendere il veicolo, l'utile realizzato dovrebbe essere imposto. E, secondo quanto la stessa ricorrente ha affermato, è assai probabile cheemerga un utile di rilievo, dato che la Porsche sembra avere già attualmente un valore venale assai superiore al valore di riscatto.

                                   6.   Per le considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    880.-sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2000.31 — Ticino Camera di diritto tributario 02.05.2000 80.2000.31 — Swissrulings