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Ticino Camera di diritto tributario 19.07.2000 80.2000.24

19 luglio 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·654 parole·~3 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00024

Lugano 19 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2000

in materia di:                 imposta sugli utili immobiliari

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________, domiciliato a __________, vendeva il 21 gennaio 1999 la part. n. __________ sita nel Comune di __________ a __________ __________ al prezzo di fr. 490'000.-.

                                         Il 27 settembre 1999 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava al venditore l'imposta sugli utili immobiliari. Dal valore dell'alienazione di fr. 490'000.deduceva il valore del precedente acquisto di fr. 300'000.- aumentato dei costi d'acquisto e di vendita di fr. 6'000.-. L'imposta dovuta, stante una durata della proprietà di 5 anni e mezzo, veniva stabilita in fr. 51'520.-.

                                   2.   Il 25 ottobre 1999 il contribuente presentava reclamo, sostenendo che l'utile conseguito era di soli fr. 36'872.75, così come esposto nella dichiarazione d'imposta sugli utili immobiliari di data 26 ottobre 1999.

                                         Con decisione del 27 dicembre 1999 il reclamo veniva parzialmente accolto e l'utile veniva definito in fr. fr. 96'331.-, per un'imposta dovuta di fr. 26'972.70. L'Ufficio di tassazione ammetteva in particolare la deduzione di un importo di fr. 62'500.- a titolo di costi di costruzione e miglioria, di fr. 6'669.- di costi di acquisto e di vendita e di fr. 24'500.- per provvigioni.

                                   3.   Con scritto del 20 gennaio 2000 indirizzato all'Ufficio di tassazione il contribuente faceva notare che la sola fattura della __________ __________ era di fr. 70'000.-, quindi superiore all'importo dei costi di costruzione e miglioria ammessi dall'autorità fiscale.

                                         Il 25 gennaio la Cancelleria di questa Camera invitava il contribuente a precisare se il suo scritto del 20 gennaio 2000 doveva essere considerato alla stregua di un ricorso.

                                         Il 10 febbraio successivo l'avv. Camponovo comunicava di rappresentare il contribuente e confermava che lo scritto del 20 gennaio doveva essere considerato alla stregua di un ricorso.

                                         Su richiesta della Camera, l'Ufficio di tassazione in data 11 febbraio 2000 presentava una memoria in cui elencava partitamente i costi di costruzione miglioria ammessi e non ammessi in deduzione.

                                         Il ricorrente, assistito dall'avv. __________, prendeva posizione con memoria del 27 marzo 2000.

                                   4.   In occasione dell'udienza del 26 giugno 2000, dopo aver nuovamente esaminato tutte le fatture prodotte e considerate le difficoltà oggettive nel suddividere le spese di miglioria da quelle di manutenzione, si è convenuto, su proposta del giudice, di stabilire l'importo deducibile a titolo di spese di miglioria in complessivi fr. 67'500.- e di confermare le ulteriori deduzioni per provvigioni e spese di acquisto nella misura già ammessa dall'Ufficio di tassazione.

                                         L'autorità fiscale ha aderito seduta stante alla suddetta proposta. Il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, con scritto del 5 luglio 2000.

                                   5.   L'accordo raggiunto appare conforme alla normativa cantonale applicabile in materia, segnatamente all'art. 134 LT e merita quindi conferma.

                                   6.   La presente causa può quindi essere evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice le cause, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.

                                         §    Gli atti del procedimento vengono quindi retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione del nuovo conteggio.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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