Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 05.01.2001 80.2000.208

5 gennaio 2001·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,134 parole·~6 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00208

Lugano 5 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________, nato nel 1962, celibe, domiciliato a __________, lavora da alcuni anni quale montatore di cabine elettriche per la __________ __________ __________ di __________.

                                         L’Ufficio di tassazione nella tassazione IC/IFD 1999-2000, notificata il 13 marzo 2000, gli concedeva una deduzione di fr. 2'000.- di media annua per spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro.

                                         La deduzione di fr. 2'000.- veniva poi confermata in sede di reclamo con decisione del 13 novembre 2000.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dalla Fiduciaria __________ __________, chiede che la deduzione per spese di trasporto venga elevata a fr. 7'260.- di media annua, rilevando che durante gli anni di computo 1997-98 egli era domiciliato dapprima a __________ (via __________) e in seguito a __________ (______________________________) e che l'uso dell'automobile privata gli è necessario per ragioni di lavoro e, meglio, per potersi recare sul luogo dell'intervento.

                                   3.   3.1.

                                         Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

                                         Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

                                         Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

                                         3.2.

                                         Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 27 ottobre 1998). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.- l'anno (art. 3 cpv. 1  lett. b DE). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammassa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 13.- al giorno o di fr. 2’800 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE).

                                         Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1999-2000: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza).

                                   4.   4.1.

                                         Il ricorrente, che durante il periodo di computo abitava a __________ e per un certo periodo a __________, lavora da diversi anni per la __________ __________ __________ quale montatore di cabine con orari di lavoro regolari, dalle sette a mezzogiorno meno un quarto e dalla una alle cinque.

                                         È quindi in grado di raggiungere il luogo di lavoro e di rientrare al domicilio utilizzando il mezzo pubblico, segnatamente il treno, con tempi di percorrenza tra __________ e __________ da stazione a stazione oscillanti nel caso di collegamenti diretti di regola tra i ventuno e i ventitre minuti, che salgono a quaranta quando il treno si ferma in tutte le stazioni. Tali tempi non subiscono sostanziali modifiche, anzi sono suscettibili di diminuire leggermente, per la tratta __________ - __________.

                                         Di per sé non si giustifica altra deduzione a titolo di spese di trasporto se non quella per il costo dell'abbonamento ferroviario, riconosciuto dall'Ufficio di tassazione.

                                         4.2.

                                         Vero è che il ricorrente afferma di dover usare l'automobile per ragioni di lavoro, segnatamente per recarsi sul luogo di lavoro, per i picchetti, ecc.

                                         Va tuttavia ribadito che, nella misura in cui il ricorrente fosse costretto a effettuare trasferte per ragioni di lavoro da __________ in altre località, dove si trovano le cabine da montare o da riparare, le relative spese devono essergli rimborsate dal datore di lavoro. Va comunque rilevato che, dall'esame dei certificati di salario degli anni dal 1995 al 1998 non risultano rimborsi di sorta per spese di viaggio, che possano avvalorare la tesi delle continue trasferte per ragioni di lavoro smentendo così la dichiarazione di segno contrario rilasciata dal datore di lavoro il 27 marzo 2000.

                                         4.3.

                                         È infine appena il caso di rilevare che il patrocinatore del ricorrente non documenta in altro modo l'esistenza di spese di trasporto con l'automobile per recarsi al lavoro, ad esempio per recarsi direttamente sui cantieri o nel punto di ritrovo convenuto e che nemmeno sostiene questa tesi (CDT n. __________.__________.__________ del 13 agosto 1999 in re A. C.).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico de ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2000.208 — Ticino Camera di diritto tributario 05.01.2001 80.2000.208 — Swissrulings