Incarto n. 80.2000.00018
Lugano 3 marzo 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2000
in materia di: esenzione tassa di donazione
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. __________ __________ -__________, domiciliata a __________ donava pochi mesi prima di morire al __________ der __________ und __________ geistig __________ im __________ un importo di fr 100'000.-.
L'Ufficio delle imposte di successione e donazione inviava pertanto alla donataria un progetto di tassazione, che prevedeva un'imposta di donazione di fr. 28'050.-.
Con scritto del 30 settembre 1999 l’Associazione beneficiaria inviava all’Ufficio uno scritto, che veniva trasmesso per competenza alla Divisione delle contribuzioni, con cui si opponeva alla tassazione sull'imposta di donazione, obiettando che la sua attività é di pubblica utilità e riveste carattere nazionale. Lo scritto in questione veniva considerato come una domanda di esenzione.
Con decisione del 3 gennaio 2000, la Divisione delle contribuzioni, dopo aver preso visione della documentazione prodotta nel frattempo dall’istante, negava I'esenzione dalle imposte di successione e donazione: I'attività dell'istituzione in oggetto non rivestirebbe carattere nazionale, bensì regionale; inoltre non esisterebbe tra il Canton Ticino ed il Canton __________ alcun accordo di reciprocità in materia di esenzione dal pagamento delle imposte di successione e donazione.
2. Con il presente, tempestivo ricorso I'associazione __________ der __________ und __________ geistig __________ im __________ chiede a questa Camera il riconoscimento dell'esenzione fiscale. Essa sarebbe membro di "lnsieme Svizzera" e I'attività dovrebbe pertanto" essere vista in un contesto nazionale", così che l’associazione avrebbe pertanto carattere nazionale.
3. 3.1.
In virtù dell’art. 154 cpv. 3 lett. b l’autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere nazionale o internazionale.
Tale condizione è adempiuta se l’istituzione richiedente opera su tutto il territorio della Confederazione o quanto meno su quello della grande maggioranza dei Cantoni oppure sia aperta e frequentata da utenti provenienti da ogni parte della Svizzera o da un gran numero di Cantoni (cfr. per tutte CDT n. 332 del 28 agosto 1986; CDT n. 59 del 6 marzo 1987; inoltre Richner/Frei, Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Zurigo, 1996, n. 47 ad § 10, p. 258).
3.2.
3.2.1. Il carattere nazionale è stato, ad esempio, riconosciuto a un centro culturale frequentato da persone provenienti da tutta la Svizzera (cfr. CDT n. 171 del 22 aprile 1981), a una chiesa di dimensione nazionale (cfr. CDT n. 207 del 22 maggio 1981) ed anche a un’associazione confessionale affiliata alla Centrale svizzera d’aiuto ai rifugiati e aperta a persone d’ogni credo e fede, senza pregiudizi di razza né di nazionalità (cfr. CDT n. 184 dell’11 giugno 1985).
3.2.2. Il carattere nazionale è invece stato negato a un’istituzione che opera in una regione ben delimitata, pur non escludendo in linea di principio l’assunzione di ospiti provenienti da altre regioni (cfr. CDT n. 332 del 28 agosto 1986) e a una casa per anziani, gestita da un’associazione religiosa, che a causa del ridotto numero di posti disponibili, non poteva che assumere che un’irradiazione regionale (cfr. CDT n. 59 del 6 marzo 1987).
3.2.3. Il carattere nazionale è inoltre stato negato all'attività svolta nell'ambito del promovimento e del sostegno di una casa per anziani che ha sede in un quartiere di una grande città. Questa Camera ha infatti riconosciuto che la sua attività era rivolta preponderantemente agli abitanti del quartiere, cosicché risultava chiaramente preminente il suo carattere locale. Il fatto che l'istituto si fosse dichiarato pronto a ospitare anche anziani di altre regioni o cantoni, ivi compreso il Ticino, non era stato considerato di rilievo, poiché non modificava sostanzialmente il raggio d'azione dell'associazione circoscritto ad un territorio ben delimitato (per es. CDT n. 15/91 in re Fondazione S.-B.; CDT n. __________.__________.__________ del 5 dicembre 1997 in re S.A.O.; v. anche CDT n. __________.__________.__________ del 14 aprile 1998 in re Fondazione A. Be.).
3.3.
Secondo l'art. 154 cpv. 1 lett. d LT sono inoltre esenti le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini.
4. Nel caso in esame la decisione della Divisione delle contribuzioni merita conferma.
4.1.
Va innanzi tutto rilevato che tra il Canton __________ e il Canton Ticino non è stato stipulato alcun accordo di reciprocità in materia di esenzione dalle imposte di donazione e di successione.
La fattispecie in esame va pertanto giudicata dal profilo dell'art. 154 cpv. 3 lett. b LT, ritenuto che in discussione è unicamente la questione di sapere se l'attività svolta dalla ricorrente, pacificamente di pubblica utilità, abbia carattere nazionale.
4.2.
Come risulta dal verbale dell'assemblea 7 maggio 1999 e dai conti di esercizio 1996-99, l'associazione ricorrente riunisce i genitori e gli amici dei ragazzi psichicamente andicappati. All'associazione aderiscono in qualità di membri 123 genitori, che pagano le quote sociali, e da 206 soci sostenitori.
L'attività dell'associazione consiste statutariamente nel prendersi cura delle persone disabili sia in età prescolare, sia durante la scuola, sia dopo. A tal fine organizza attività ricreative e sportive, corsi di pittura, di musica, di cucina e altri.
L'associazione sostiene inoltre i genitori dei disabili, aiutandoli a svolgere i loro compiti educativi e di assistenza. Promuove altresì i contatti fra genitori, coinvolgendo inoltre i loro amici attraverso un programma di corsi e di conferenze e, come risulta dal verbale dell'assemblea del 26 maggio 1999, creando occasioni d'incontro principalmente nel Canton __________ e nelle regioni circostanti (__________, __________, __________).
La natura stessa dell'associazione, le persone cui si rivolge, il tipo d'attività che svolge stanno necessariamente a indicare che essa non può che avere un carattere spiccatamente locale o quanto meno regionale, diversamente il suo programma d'aiuto, assistenza e coinvolgimento non sarebbe praticamente realizzabile.
L'irradiazione dell'attività della ricorrente è quindi, per forza di cose, geograficamente limitata a una delimitata porzione di territorio e ciò impedisce a questa Camera di riconoscere alla meritoria attività svolta dal __________ der __________ und __________ geistig __________ im __________, quel carattere nazionale, che solo consente, secondo la legge fiscale ticinese, di riconoscere l'esenzione dalle imposte di donazione a quelle assiociazioni di pubblica utilità che hanno sede in un altro Cantone.
4.3.
4.3.1. La ricorrente rileva nondimeno di appartenere a "Insieme Svizzera", che coordina le attività a livello nazionale.
Tale argomento, pur comprensibile e giustificato, non è giuridicamente di pregio, poiché nulla toglie al carattere regionale della ricorrente, che è la diretta e sola beneficiaria della donazione.
4.3.2. La ricorrente fa inoltre notare che i campi di vacanza estivi hanno avuto luogo più volte in Ticino.
Anche questo argomento non è di pregio, poiché è comunque evidente che le persone che ne beneficiano sono quelle della regione in cui opera. Il carattere nazionale dell'attività non può infatti essere fatta dipendere dal luogo in cui anno per anno si decide di far trascorrere agli ospiti le vacanze. Sono invece i beneficiari, segnatamente la loro regione di provenienza, a determinarlo.
4.3.3. La ricorrente avverte infine di essere finanziata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Anche questo argomento è privo di rilevanza giuridica, poiché il finanziamento da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è concesso in base ai criteri della LAI, che sono diversi e fanno astrazione dalla condizione posta all'esenzione fiscale dalla legislazione cantonale.
5. Vero è che recentemente il popolo ticinese ha parzialmente abrogato l'imposta di successione e di donazione. Il sovrano, facendo propria un'iniziativa presentata da un movimento politico, ha sì sgravato i discendenti dalle imposte di donazione e successione, ma ha tuttavia lasciato inalterata la norma che qui ci occupa. Questa Camera non può quindi far altro che continuare ad applicarla.
Per questi motivi,
visti per le spese l' art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: