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Ticino Camera di diritto tributario 07.11.2000 80.2000.159

7 novembre 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,184 parole·~6 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00159

Lugano 7 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso dell' 11 settembre 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________ ha beneficiato dal 10 ottobre 1994 al 15 luglio 1999 della cd. piccola indennità giornaliera dell'AI;

                                     -   che il 15 novembre 1999 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000 (a valere dal 1° gennaio al 31 agosto 1999), in cui gli esponeva un reddito d'altra fonte di fr. 21'517.- di media annua, dal quale deduceva spese professionali per fr. 2'1000.- e oneri assicurativi per fr. 806.-;

                                     -   che nel corso del 1999 __________ __________ cessava l'attività per riprendere in seguito gli studi a __________;

                                     -   che pertanto, sempre il 15 novembre 1999, l'Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione intermedia IC/IFD 1999-2000 (a valere dal 1° settembre 1999 al 31 dicembre 2000) per cessazione dell'attività, in cui gli esponeva unicamente l'importo della rendita semplice per figli di un beneficiario di rendita, che non veniva più versato al padre unitamente alla rendita di cui è titolare, ma gli veniva corrisposto direttamente;

                                     -   che il 2 dicembre 1999 __________ __________ presentava reclamo contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000, contestando la qualifica del reddito espostogli che non sarebbe d'altra fonte ma in parte salario d'apprendista e in parte prestazione AI nell'ambito dei provvedimenti professionali, come pure la mancata deduzione dei contributi di legge sul salario d'apprendista e delle spese di trasporto;

                                     -   che con decisione del 14 agosto 2000 l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, ammettendo una deduzione di fr. 1'086 a titolo di contributi di legge e rilevando che per il resto la distinzione tra reddito del lavoro e indennità giornaliera AI è ininfluente, essendo la stessa imponibile, come da informazioni rilasciate dall'Istituto assicurazioni sociali di Bellinzona;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, rappresentato dal padre __________, sostiene che solo la quota di indennità giornaliera dell'AI corrispondente al salario d'apprendista è imponibile e che l'eccedenza sarebbe esente;

                                     -   che all'udienza del 19 ottobre 2000 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni;

                                     -   che sia secondo l’art. 22 cpv. 1 LIFD sia secondo l’art. 21 cpv. 1 LT sono imponibili tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi;

                                     -   che sono parimenti imponibili, sia secondo l’art. 23 lett. a e lett. c LIFD sia secondo l’art. 22 lett. a e lett. c LT, qualsiasi provento sostitutivo di provento da attività lucrativa (lett. a), come pure gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un'attività (lett. c);

                                     -   che, secondo l'art. 22 cpv. 1 1a frase LAI, l'assicurato ha diritto, durante l'integrazione, a un'indennità giornaliera, se l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione gli impedisce d'esercitare un'attività lavorativa per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità di lavoro nella sua attività abituale raggiunge almeno il 50%;

                                     -   che, secondo l'art. 22 cpv. 1 2a frase LAI, gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli assicurati minorenni che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono un'indennità giornaliera se subiscono una perdita di guadagno causata dall'invalidità;

                                     -   che l'assicurato ha inoltre diritto all'indennità giornaliera per ogni giorno di attesa, quando la sua incapacità è di almeno il 50% e deve attendere l'inizio dei provvedimenti d'integrazione (cfr. art. 18 cpv. 1 OAI).

                                     -   che da quanto precede, come già rilevato in un precedente giudizio (CDT n. 295-297 del 4 dicembre 1992 in re G. C.), risulta chiaramente che le indennità giornaliere erogate in applicazione dell'art. 22 cpv. 1 LAI sono destinate a compensare la perdita di guadagno subita dall'assicurato che è in attesa di sottoporsi o si sottopone a delle misure di reintegrazione e sono quindi considerate una prestazione accessoria alle misure reintegrative stesse;

                                     -   che esse hanno quindi natura di reddito sostitutivo (Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, II, p. 220, sub d/bb; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, p. 187; Circolare UFAS sulle indennità giornaliere; inoltre Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen, 1992, p. 54; Känzig, Wehrsteuer, n. 62 all'art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD);

                                     -   che la Legge sull’assicurazione per l’invalidità disciplina al capo terzo, lettera B della parte prima l’integrazione, distinguendo tra provvedimenti sanitari (cfr. cifra II, artt. 12 – 14), provvedimenti professionali (cifra III, artt. 15 – 18), istruzione scolastica speciale e assistenza ai minorenni grandi invalidi (cifra IV, artt. 19 – 20), i mezzi ausiliari (cifra V, artt. 21 .- 21bis), le indennità giornaliere (cifra VI, artt. 22 – 25ter);

                                     -   che non vanno confusi con le indennità giornaliere per perdita di guadagno gli altri sussidi all'integrazione professionale  previsti dalla LAI, quali ad esempio i contributi alle spese della prima formazione e della riformazione professionale, l'assunzione di spese supplementari causate dall'invalidità, l'aiuto finanziario all'attività lucrativa indipendente in cui un assicurato è stato integrato (Circolare UFAS concernente i provvedimenti d'integrazione d'ordine professionale; inoltre Masshardt, Kommentar zur direkten Bundesssteuer, 1985, n. 51, p. 118);

                                     -   che il riferimento delle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 1999/2000 ai provvedimenti d’integrazione sanitari e professionali, come pure ai mezzi ausiliari e all’ istruzione scolastica speciale, esenti da imposta, si riferisce ai titoli delle cifra II – V della lettera B della parte prima della LAI (artt. 12 - 21bis ), ad esclusione quindi della cifra VI, che disciplina le indennità giornaliere;

                                     -   che, come emerge dalla lettera dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) in Bellinzona del 10 febbraio 2000, il ricorrente ha beneficiato dell’indennità giornaliera dal 10 marzo 1995 al 15 luglio 1999, vale a dire per la durata della prima formazione professionale presso il centro di __________ __________;

                                     -   che inizialmente e, meglio, fino al mese di novembre del 1995 l’indennità corrispondeva al salario medio degli apprendisti di fr. 876.- mensili e in seguito all’importo massimo della piccola indennità di fr. 2'100.- mensili;

                                     -   che le indennità giornaliere versate dall’AI al ricorrente non rientrano quindi tra i contributi dell’AI versati a titolo di provvedimenti d’integrazione sanitari e professionali, per mezzi ausiliari e per l’istruzione scolastica speciale, esenti da imposta;

                                     -   che esse sono pacificamente, per quanto precede, sostitutive di reddito e sono integralmente imponibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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