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Ticino Camera di diritto tributario 19.09.2000 80.2000.156

19 settembre 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·550 parole·~3 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00156

Lugano 19 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 settembre 2000

in materia di:                 IC 97/98

presentato da:

__________ __________ __________ __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava il 31 maggio 1999 la tassazione IC/IFD 1997-1998 a __________ __________ __________ __________, dal 13 marzo 1998 moglie di __________ __________;

                                     -   che l'interessata presentava reclamo contestando l'esistenza di sostanza;

                                     -   che in occasione dell'audizione del 6 giugno 2000 __________ __________ faceva rilevare all'Ufficio di tassazione che sua moglie è deceduta il __________ 1999 e che egli ha rinunciato all'eredità;

                                     -   che con decisione del 31 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione evadeva il reclamo come a domanda e meglio stralciando la sostanza;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede sostanzialmente l'annullamento della suddetta decisione, ribadendo d'aver rinunciato all'eredità e rilevando inoltre di aver sempre pagato le proprie imposte mediante trattenuta alla fonte;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che secondo l'art. 566 cpv. 1 CC gli eredi legittimi e istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta;

                                     -   che il capoverso 2° del medesimo articolo presume la rinuncia in caso d'insolvenza, notoria o risultante da atti ufficiali, del defunto al momento dell'aperta successione;

                                     -   che nel caso in esame gli eredi hanno rinunciato alla successione e che l'eredità è stata liquidata con la procedura sommaria in mancanza di attivi (cfr. artt. 193 cpv. 2 e 231 LEF);

                                     -   che l'Ufficio di tassazione, quanto meno prima di emettere la decisione su reclamo, era a conoscenza della rinuncia da parte degli eredi ed anche dell'avvenuta liquidazione della successione mediante procedura sommaria, come risulta sia dal verbale d'audizione del 6 giugno 2000 sia alla nota interna di medesima data;

                                     -   che nelle osservazioni al ricorso l'Ufficio di tassazione comunica che l'Ufficio cantonale di esazione di __________ ha già considerato in perdita per fallimento le imposte cantonali e federali 1997-98;

                                     -   che, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Camera (CDT n. 33 dell'11 febbraio 1992 in re F.; CDT n. 79 del 25 maggio 1994 in re CE N.), l'Ufficio di tassazione più non poteva né doveva notificare la decisione su reclamo al marito della defunta;

                                     -   che, stante l'avvenuta liquidazione della successione, la decisione su reclamo deve essere dichiarata nulla.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §      Di conseguenza la decisione su reclamo del 21 agosto 2000 è dichiarata nulla.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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