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Ticino Camera di diritto tributario 30.08.2000 80.2000.137

30 agosto 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·808 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00137

Lugano 30 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 31 luglio 2000

in materia di:                 IC/IFD 97/98 intermedia

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 17 aprile 2000 l’Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ __________, domiciliati a __________ __________ la tassazione intermedia IC/IFD 1997-98 per mutamento della professione del marito, che era passato da un’attività dipendente (venditore) a una indipendente, esponendogli in via valutativa un reddito aziendale di fr. 50'000.- di media annua;

                                     -   che il medesimo giorno l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ __________ anche la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui esponeva nuovamente al merito il reddito aziendale valutativo di fr. 50'000.- di media annua;

                                     -   che il 21 maggio 2000 __________ __________ __________ presentava reclamo contro entrambe le notifiche di tassazione sopra descritte, rilevando tra l’altro d’averle ricevute soltanto dopo il 24 aprile 2000;

                                     -   che, dopo aver chiesto al contribuente di giustificare il ritardo nella presentazione del reclamo, l’Ufficio di tassazione con due distinte decisioni del 10 luglio 2000 dichiarava irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo del 21 maggio;

                                     -   che con osservazioni del 16 agosto 2000 l’Ufficio di tassazione propone di accogliere il ricorso, rilevando che le notifiche di tassazione sono state intimate per lettera semplice e che il contribuente afferma d’averle ricevute soltanto dopo il 24 aprile;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che sia l'art. 206 cpv. 1 LT sia l’art. 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;

                                     -   che sia secondo l'art. 192 LT sia secondo l’art. 119 LIFD un termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);

                                     -   che, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65 ss.);

                                     -   che all'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica;

                                     -   che tuttavia nel presente caso l’autorità di tassazione non dispone di mezzi di prova indiretti atti a comprovare l’esatta data della notifica;

                                     -   che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3);

                                     -   che, di conseguenza, a giusta ragione, l’Ufficio di tassazione propone di annullare le proprie decisioni su reclamo, ritenuto che il ricorrente afferma d’aver ricevuto le notifiche di tassazione soltanto dopo il 24 aprile 2000 ed ha presentato reclamo il 21/23 maggio successivo;

                                     -   che pertanto gli atti sono rinviati all'autorità di tassazione, perché entri nel merito del gravame del ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisioni su reclamo del 10 luglio 2000 sono annullate e gli atti sono retrocessi all’Ufficio di tassazione perché si pronunci nel merito del reclamo.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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