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Ticino Camera di diritto tributario 30.08.2000 80.2000.134

30 agosto 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·748 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00134

Lugano 30 agosto 200  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 7 aprile 2000

in materia di:                 IC 96, IC 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________ -__________, domiciliata a __________ (Canton __________), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, avendo acquistato il 23 gennaio 1996 sostanza immobiliare a __________. __________;

                                     -   che, con decisione del 15 febbraio 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ le notificava la tassazione IC 1996, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 10'162 e la sostanza imponibile in fr. 19'307, importi cui corrispondeva un'imposta annua di fr. 1'020.20;

                                     -   che, con decisione del 22 febbraio 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ le notificava la tassazione IC 1997/98, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 10'380 e la sostanza imponibile in fr. 24'363, importi cui corrispondeva un'imposta annua di fr. 1'049.95;

                                     -   che, con reclamo del 13 marzo 1999, indirizzato all'Ufficio di esazione e da questo trasmesso all'Ufficio di tassazione, la contribuente chiedeva di modificare le tassazioni ricevute in base al riparto intercantonale del Cantone di domicilio;

                                     -   che l'autorità fiscale accoglieva in parte (nonostante l'errato dispositivo "reclamo irricevibile") il reclamo, con decisioni del 13 marzo 2000, aumentando leggermente la quota deducibile degli oneri assicurativi;

                                     -   che, con tempestivi ricorsi in lingua tedesca, trasmessi alla Camera di diritto tributario dall'Ufficio di tassazione, __________ __________ -__________ impugna le suddette decisioni, allegando i riparti intercantonali allestiti dal Canton __________;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente  motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   che, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

                                     -   che, per non incorrere in un eccesso di formalismo, l'autorità non può limitarsi peraltro a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza segnalare prima tale vizio al contribuente, attribuendogli contestualmente un termine  per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

                                     -   che, nella fattispecie, alla lettera con cui la Camera di diritto tributario ha chiesto alla ricorrente di tradurre – ed anche di motivare – il ricorso, la sua rappresentante ha risposto, in data 11 agosto 2000, nuovamente in lingua tedesca;

                                     -   che, in simili circostanze, questo giudice non può fare altro che dichiarare irricevibile il ricorso, in considerazione della mancata traduzione del ricorso;

                                     -   che, ciò nonostante, in considerazione della circostanza che la ricorrente può anche essere stata indotta in errore dalla contraddittorietà esistente fra il dispositivo ("reclamo irricevibile") e la motivazione (riforma della notifica della tassazione) della decisione impugnata, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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