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Ticino Camera di diritto tributario 30.08.2000 80.2000.128

30 agosto 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,858 parole·~9 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00128

Lugano 30 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 16 luglio 2000

in materia di:                 IC 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________ __________ __________,  rappr. da: __________. __________, __________ __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 27 marzo 1997 __________ __________ presentava in bianco la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98, allegando una lettera accompagnatoria in cui spiegava di non aver lavorato dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 e di essere stata a carico dei genitori;

                                     -   che nella notifica di tassazione del 18 gennaio 1999 l'Ufficio di tassazione esponeva alla contribuente un reddito d'altra fonte di fr. 24'000.- di media annua., dal quale deduceva i contributi di legge e gli oneri assicurativi;

                                     -   che con tempestivo reclamo dell'11 febbraio 1999 la contribuente negava l'esistenza di un reddito d'altra fonte, ribadendo di non aver lavorato e di essere stata mantenuta dai genitori;

                                     -   che con decisione del 19 giugno 2000 l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo , riducendo il reddito d'altra fonte a fr. 15'600.- e confermando le deduzioni già concesse nella notifica di tassazione;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, rappresentata dal padre, chiede nuovamente lo stralcio del reddito d'altra fonte, ribadendo sostanzialmente quanto già esposto in sede di tassazione;

                                     -   che con scritto del 20 luglio 2000 questa Camera ha chiesto al padre della ricorrente, allo scopo di poter decidere il merito del ricorso, di comunicare per quale ragione la contribuente non esercita alcuna attività lucrativa né beneficia di prestazioni di assicurazioni sociali (AD, AI) o dell'assistenza e quali siano le sue fonti di sostentamento, come pure di inviare copia del contratto di locazione dell'appartamento, di cui è locataria in via __________ __________ a __________, copia delle ricevute del versamento della pigione negli anni 1995/96 e copia delle ricevute del versamento delle tasse telefoniche negli stessi anni, con l'avvertenza che, in caso di mancata risposta, la Camera di diritto tributario avrebbe deciso sulla base degli atti;

                                     -   che la richiesta di informazioni della Camera è rimasta senza risposta;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, conformemente agli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici;

                                     -   che, secondo il cpv. 2 delle succitate norme, sono pure considerati i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l'alloggio;

                                     -   che sono quindi imponibili anche anche introiti derivanti dall'assistenza privata (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Gineva/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2a, n. 8 all’art. 16 LIFD, p. 131);

                                     -   che, secondo l'art. 23 lett. e LT e l'art. 24 lett. e LIFD, fanno eccezione le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti di cui all'art. 22 lett. f LT e all'art. 23 lett. f LIFD (cfr. art. 328 CC);

                                     -   che secondo la giurisprudenza del TF (DTF 106 II 292, cons. 3a) e la dottrina (cfr. Egger, Commento, n. 27 all'art. 328) ascendenti e discendenti, così come fratelli e sorelle si devono assistenza quando, senza questo aiuto, la persona assistita cadrebbe nel bisogno, vale a dire quando non è più in grado di mantenersi con i propri mezzi (Ziegerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Gineva/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all’art. 24 LIFD, p. 278);

                                     -   che per stabilire se uno si trovi in tale stato occorre, da una parte riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale (cfr. CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.); dall'altra occorre considerare che uno si trova in un stato di bisogno quando non è più in grado di provvedere con le sue forze al proprio sostentamento (cfr. DTF surriferita e cit. ivi);

                                     -   che dal profilo fiscale tali introiti sono fiscalmente irrilevanti se non vi è controprestazione da parte del beneficiario, mentre sono tassabili quelli che sono in qualche modo connessi con il lavoro o con il patrimonio del beneficiario (cfr. Känzig, Wehrsteuer, ad art. 21 n. 242 il quale afferma che tale criterio è determinante per la qualifica del sostentamento non soggetto a imposta sul reddito);

                                     -   che, in linea con tale principio, questa Camera ha giudicato che non è tassabile il contributo finanziario rappresentato dal valore venale dei pasti consumati presso una sorella per una persona esercitante attività lucrativa con stipendio insufficiente per far fronte ai bisogni dell'esistenza (CDT n. 363 del 6 ottobre 1986 in re S.V.);

                                     -   che sono invece stati considerati reddito d'altra fonte i vantaggi goduti in seno alla comunione familiare da una persona in grado di esercitare attività lucrativa, che accudisce quale casalinga il fratello e la madre, che formano con lei un’economia domestica (CDT n. 367 del 7 novembre 1985 in re C.C.) o da una figlia che abbandona l'attività lucrativa per accudire i genitori non più autosufficienti e che forma con loro una unica economia domestica (CDT n. 361 del 7 novembre 1985 in re B.G.) o ancora da quei figli maggiorenni che non intendono esplicare attività lucrativa e che rimangono -con attività casalinghe o meno- nell'economia domestica con i genitori (CDT n. 637 del 12 gennaio 1976; CDT n. 576 del 30 novembre 1979 in re M.H.);

                                     -   che, per costante giurisprudenza s'è ritenuto che le prestazioni date in contropartita dei lavori di casalinga o di carattere domestico svolti in una economia di persone non unite o obbligate in virtù del vincolo della famiglia hanno carattere economico e sono valutabili in denaro: così vitto, alloggio, vestiario, disponibilità in moneta erogati dalla persona apportatrice di reddito all'altra che si occupa della casa e con la quale convive formando una economia domestica non unita dal vincolo matrimoniale e al cui sostentamento non è obbligata a sopperire in virtù dell'obbligo di assistenza fra parenti, sono considerati reddito imponibile presso la beneficiaria; così analogamente al lavoro svolto nell'ambito dell'economia domestica della figlia viene attribuito un controvalore quantificabile in moneta fiscalmente imponibile (CDT n. 261 del 4 giugno 1984 in re M.; CDT n. 171 del 4 aprile 1984 in re S.; CDT n. 140 del 21 maggio 1990 in re A. F.-R.; CDT n. 71 del 3 maggio 1993 in re I. M.);

                                     -   che è invece stata ammessa l'esistenza di un obbligo d'assistenza tra parenti nel caso di un figlio poco più che ventenne senza lavoro (CDT n. 3 dell'11 febbraio 1992 in re R. L.);

                                     -   che la giurisprudenza di questa Camera ammette quindi un'eccezione nel caso del figlio maggiorenne che non eserciti attività lucrativa "per motivi indipendenti dalla sua volontà": ciò si verifica non solo in caso di malattia del figlio, ma, ad esempio, anche di autentiche difficoltà nel collocamento lavorativo di una figlia in giovane età;

                                     -   che, anche secondo la dottrina, ha diritto alla deduzione per persone bisognose il contribuente che partecipi al sostentamento di "persone capaci di esercitare un'attività lucrativa ma che per una ragione qualsiasi non possono esercitarla, cadendo così nel bisogno, come, per esempio, i disoccupati ..." (Jung/Agner/Tatti, Complemento 1990 al Commentario Masshardt/Tatti sull'IFD, p. 71).

                                     -   che non è quindi indifferente, per stabilire a quale titolo un contribuente benefici del sostegno finanziario dei genitori, la considerazione della situazione economica di questi ultimi: il discrimine fra le prestazioni dei genitori, che sono considerate reddito d'altra fonte, e quelle che non lo sono, è infatti dato dalla natura "necessaria" o "volontaria" delle stesse;

                                     -   che sono volontari quei contributi che i genitori versano ai figli, sebbene questi ultimi non abbiano studi da concludere e siano chiaramente in grado di svolgere un'attività lucrativa;

                                     -   che la natura volontaria di aiuti offerti dai genitori ai figli può essere riconosciuta anche da circostanze di fatto particolarmente evidenti: la stessa CDT ha preso in considerazione a tal fine il fatto che i genitori siano particolarmente benestanti (v. anche CDT n. 3 dell'11 febbraio 1992 in re R. L.);

                                     -   che va infine ricordato che sia l’art. 130 cpv. 2 LIFD sia l’art. 204 cpv. 2 LT 1994 consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che  nel caso in esame questa Camera non può giungere a conclusione diversa da quella cui è giunto l'Ufficio di tassazione;

                                     -   che in effetti il padre della ricorrente, che ha sottoscritto il ricorso in veste di rappresentante della figlia, non ha fornito alcuna risposta allo scritto di questa Camera del 20 luglio 2000, in cui gli si chiedevano informazione sulle ragioni per le quali la contribuente non esercitava alcuna attività lucrativa, non beneficiava di prestazioni di assicurazioni sociali (AD, AI) o dell'assistenza, come pure sulle sue fonti di sostentamento;

                                     -   che in simili condizioni non vi sono motivi per ammettere che ci si trovi di fronte a un caso di assistenza tra parenti con conseguente non imponibilità degli aiuti che la ricorrente avrebbe ricevuto dai genitori;

                                     -   che d'altra parte in calce alla richiesta d'informazioni questa Camera avvertiva il rappresentante della ricorrente che in caso di silenzio il ricorso sarebbe stato evaso sulla base degli atti a disposizione;

                                     -   che il calcolo del dispendio allestito dall'Ufficio di tassazione appare ineccepibile e persino prudenziale, non appena si consideri che si fonda sul minimo vitale valido in materia esecutiva e che fissa il contributo per l'alloggio in fr. 7'200.-, pari a soli fr. 600.- mensili;

                                     -   che è vero che tale contributo è stato stabilito quale quota-parte dell'alloggio dei genitori, mentre invece la figlia dispone di un alloggio proprio, con allacciamento telefonico, a Bré;

                                     -   che, anche in questo caso, la richiesta d'informazioni del giudice è rimasta senza risposta;

                                     -   che è del tutto verosimile che il canone di locazione effettivo sia superiore alla quota calcolata dall'Ufficio di tassazione, che è di soli fr. 600.- mensili;

                                     -   che, tutto ben considerato, potrebbe porsi addirittura il quesito di una riforma del ricorso a svantaggio della ricorrente;

                                     -   che per economia di giudizio questa Camera ritiene di potersi limitare a confermare la valutazione dell'Ufficio di tassazione effettuata in sede di reclamo, che, alla luce di quanto precede, appare tutt'altro che ingenerosa.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    150.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    230.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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