Incarto n. 80.2000.00123
Lugano 7 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2000
in materia di: IC/IFD 97/98, 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________. __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 __________ __________, maestro di __________ __________, dichiarava un reddito aziendale di ca. fr. 35'000.- di media annua.
Nella notifica di tassazione del 15 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione elevava in via valutativa il reddito aziendale a fr. 55'000.- di media annua, riprendendo o rettificando alcune posizioni esposte nei conti del contribuente.
1.2.
Il reclamo, presentato il 22 maggio da __________ __________, veniva parzialmente accolto con decisione del 19 giugno 2000: il reddito aziendale veniva ridotto, sempre in via valutativa, a fr. 50'000.- di media annua.
2. 2.1.
Con il presente, tempestivo ricorso chiede la riduzione del reddito aziendale come a dichiarazione, lamentando errori in cui sarebbe incorsa la persona da lui incaricata di allestire i conteggi delle entrate e delle uscite e riservandosi di presentare in audizione le prove a sostegno.
2.2.
In occasione dell'udienza del 19 ottobre 2000 si è convenuto, su proposta del giudice, di stabilire il reddito aziendale per entrambi i periodi in fr. 45'000.- di media annua e di elevare la deduzione per spese di trasporto, tenuto conto della doppia attività svolta dalla moglie, a fr. 6'000.- di media annua.
3. Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla la Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause, come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta una nuova decisione su reclamo conformemente al consid. 2.2.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: