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Ticino Camera di diritto tributario 04.07.2000 80.2000.113

4 luglio 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,101 parole·~11 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2000.00113

Lugano 4 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 23 giugno 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che in data 13 marzo 2000 l’Ufficio di tassazione notificava a __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui esponeva loro tra l’altro un reddito del lavoro di fr. 80'000.- e un reddito aziendale di fr. 35'000.- in media annua;

                                     -   che la tassazione era stata emessa d’ufficio, poiché i contribuenti nonostante un richiamo per lettera semplice, la diffida per lettera raccomandata del 16 dicembre 1999 e la multa disciplinare inflitta loro il 13 gennaio 2000, non avevano consegnato la dichiarazione d’imposta per l’IC e l’IFD;

                                     -   che il 18 aprile 2000 __________ __________ presentava reclamo all’Ufficio di tassazione, avvertendo d’aver ricevuto la notifica di tassazione il 22 marzo 2000 e chiedendo un colloquio per consegnare e valutare la documentazione necessaria per poter rivedere la tassazione d’ufficio;

                                     -   che l’Ufficio di tassazione con lettera raccomandata del 20 aprile assegnava ad __________ __________ un termine fino al 9 maggio 2000 per precisare le ragioni per le quali il reclamo era stato presentato dopo la scadenza del termine di trenta giorni;

                                     -   che sempre il medesimo giorno l’Ufficio di tassazione inviava al contribuente un’ulteriore lettera raccomandata, in cui gli assegnava un termine fino al 9 maggio per presentare la motivazione del reclamo, per esporre i fatti su cui si fondavano le contestazioni e per produrre o designare i documenti a sostegno del gravame, con l’avvertenza che, scaduto infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   che con decisione del 29 maggio 2000 l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, rilevando che il contribuente si era presentato all’Ufficio di tassazione il 9 maggio con la dichiarazione fiscale compilata, indicando altresì le ragioni del ritardo nell’inoltro del reclamo;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ afferma di essere sicuro che la tassazione gli è stata notificata al proprio domicilio durante la 12.a settimana, tra il 20 e il 25 marzo 2000 e di ricordare che la notifica non gli era pervenuta fino al giorno della partenza di sua figlia per le vacanze, il 20 marzo alle ore diciotto;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

                                     -   che analogo termine è previsto dall’art. 132 cpv. 1 LIFD e che l’art. l’art. 133 cpv. 3 LIFD consente di entrare nel merito di contestazioni tardive soltanto se il contribuente prova che è stato impedito di presentarle per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti;

                                     -   che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, p. 349; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. __________.__________.__________ del 13 settembre 1999 in re R. S.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);

                                     -   che la tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);

                                     -   che, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65 ss.; Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 349);

                                     -   che all'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.);

                                     -   che costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.);

                                     -   che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3);

                                     -   che la facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p. 87 consid. 5): il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento; al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920);

                                     -   che, in una recentissima sentenza (STF n. 2P.144/1998 e 2A.248/1998 del 14 giugno 1999, inedita), il Tribunale federale ha negato che dalla propria giurisprudenza possa essere ricavata una regola generale secondo cui, allorquando l'amministrato viene a conoscenza dell'esistenza di una decisione a lui destinata, la quale non gli è però stata notificata, questi debba reagire a tale situazione, chiedendo la ripetizione della notifica entro il termine previsto dalla legge per ricorrere o reclamare;

                                     -   che, secondo l’Alta Corte, la giurisprudenza è a questo proposito meno rigorosa: essa esige unicamente che l'amministrato non possa attendere quanto più gli pare per chiedere una nuova notifica della decisione che lo riguarda, ma deve agire entro un termine, che, tenuto conto delle circostanze concrete, appaia ragionevole, nonché rispettoso dei principi della buona fede e della certezza del diritto (cfr. DTF 119 Ib 64 consid. 3b, e in particolare le pag. 71-72 con vari riferimenti);

                                     -   che un simile termine non deve necessariamente corrispondere a quello stabilito dall'ordinamento legislativo per l'inoltro di un rimedio di diritto, giacché, se fosse vero il contrario, la parte alla quale non è stata intimata una decisione che la concerne, ma che apprende in altro modo dell’esistenza della medesima, verrebbe addirittura a trovarsi in una posizione più svantaggiosa di chi invece la decisione la ha ricevuta, anche se sprovvista di ogni indicazione riguardo ai rimedi di diritto esperibili: in quest'ultimo caso la prassi considera in effetti come tempestivo il gravame introdotto anche dopo la scadenza del termine di ricorso (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, 5 86 B III, pag. 293);

                                     -   che, in singoli casi, dove la notifica di una decisione è avvenuta in modo scorretto, la giurisprudenza ha valutato la tempestività della reazione dell’amministrato, tenendo conto del termine previsto dalla legge per impugnare tale atto, anche se va però detto che ciò è sempre avvenuto in presenza di circostanze particolari, per cui alle parti non poteva obiettivamente sfuggire l'obbligo di agire entro un ben preciso termine;

                                     -   che, nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha ulteriormente argomentato che, per l’art. 116 LIFD, la decisione di tassazione deve essere provvista dell'indicazione dei rimedi di diritto, così che al contribuente risulti chiaro in che modo ed entro quale termine egli abbia la possibilità di insorgere contro la medesima: laddove una simile indicazione dovesse mancare, questi può quindi validamente inoltrare reclamo anche dopo lo scadere del termine processuale previsto per un simile atto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 1992, n. 13 ad art. 95 DIFD);

                                     -   che, nel caso in esame, la notifica di tassazione è stata inviata al ricorrente per lettera semplice;

                                     -   che l’Ufficio di tassazione non dispone di alcun mezzo di prova diretto (invio raccomandato) o indiretto della notifica nei tre o quattro giorni immediatamente seguenti la data di spedizione indicata sulla notifica della tassazione;

                                     -   che è noto a questa Camera che di regola gli invii vengono effettuati addirittura due o tre giorni prima della data di spedizione indicata sulla notifica della tassazione;

                                     -   che nondimeno l’Ufficio di tassazione non dispone di alcuna prova che la lettera sia pervenuta al contribuente prima della data da lui indicata, vale a dire prima del 20 o 21 marzo;

                                     -   che d’altra parte il contribuente ha presentato reclamo per raccomandata il 19 aprile 2000 e che lo stesso è pervenuto all’Ufficio di tassazione il giorno successivo;

                                     -   che egli ha quindi agito nel termine di trenta giorni dal momento in cui asserisce d’aver ricevuto la notifica della tassazione;

                                     -   che quindi il suo agire non può certo essere considerato contrario ai principi della buona fede e della certezza del diritto;

                                     -   che certo la versione del ricorrente può apparire di comodo e suscitare all’Ufficio di tassazione più di una perplessità, ma che ciò non modifica il fatto che l’autorità fiscale non sia in grado di provare in modo inoppugnabile il giorno esatto dell’intimazione della notifica della tassazione, avendo scelto quale modalità di spedizione l’invio per lettera semplice esponendosi così all’insidia della mancanza di sufficienti mezzi probatori;

                                     -   che pertanto il reclamo del 19/20 aprile 2000 deve essere considerato tempestivo;

                                     -   che il contribuente, nel termine assegnatogli dall’Ufficio di tassazione per motivare il reclamo e produrre o designare i mezzi di prova, ha prodotto una dichiarazione fiscale apparentemente completa, corredata dei necessari documenti e accompagnata da una lettera di spiegazioni;

                                     -   che in simili condizioni gli atti del procedimento vanno retrocessi all’Ufficio di tassazione perché si pronunci nel merito del reclamo.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, annullata in ordine la decisione su reclamo del 29 maggio 2000, gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione perché si pronunci sul merito del reclamo del 19 aprile 2000.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: