Incarto n. 80.1999.00263
Lugano 2 maggio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 1999
in materia di: IC 97/98 e IC 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: lic. jur. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che i coniugi __________ sono limitatamente imponibili in Ticino dal 1° giugno 1997, in quanto proprietari di un immobile nel Comune di __________;
- che nella dichiarazione d'imposta IC 1997-98 chiedevano la deduzione di un importo di fr. 6'500.- di media annua per spese di manutenzione;
- che sia nella notifica di tassazione IC 1997-98 del 17 maggio 1999, a valere dal 1° giugno 1997, sia nella notifica di tassazione IC 1999-2000, pure del 17 maggio 1999, l'Ufficio di tassazione concedeva loro unicamente la deduzione forfetaria del 25% del valore locativo, per un importo di fr. 2'956.- di media annua;
- che anche in sede di reclamo veniva confermata la suddetta deduzione, poiché il patrocinatore dei ricorrenti, la __________ __________ di __________, non aveva prodotto i giustificativi delle spese effettive (cfr. decisioni su reclamo IC 1997-98 e 1999-2000, entrambe del 27 settembre 1999);
- che con lettera del 27 ottobre 1999, pervenuta all'Ufficio di tassazione il giorno successivo, i contribuenti, assistiti dall'avv. __________, presentavano i giustificativi delle spese di manutenzione;
- che con scritto del 17 dicembre 1999 il giudice invitava l'Ufficio di tassazione a voler prendere posizione sulla richiesta di dedurre le spese effettive sulla base della documentazione prodotta;
- che il 3 marzo 2000 il giudice sollecitava l'Ufficio di tassazione a prendere posizione sul ricorso;
- che finalmente in data 7 aprile 2000 l'Ufficio di tassazione comunicava che dall'esame della documentazione presentata non era dato sapere se si tratti di spese di manutenzione o di miglioria, che occorrono al riguardo maggiori delucidazioni da parte del patrocinatore dei ricorrenti e che comunque per il periodo IC 1997-98 (inizio assoggettamento dal 1° giugno 1997) le spese sopportate negli anni 1997-98 sono spese straordinarie, che possono essere considerate solo nel periodo seguente;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che, a seguito della produzione in sede di ricorso, dei giustificativi delle spese l'Ufficio di tassazione stesso avverte la necessità di ulteriore approfondimento circa la natura delle stesse se di manutenzione ordinaria o se di miglioria;
- che in simili condizioni appare opportuno annullare in ordine entrambe le decisioni su reclamo del 27 settembre 1999 e retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti, convocando se del caso il rappresentante dei ricorrenti;
- che questo Giudice rinuncia a prelevare spese e tassa di giustizia, anche se il presente ricorso avrebbe potuto essere evitato con la tempestiva produzione della documentazione da parte dei ricorrenti già in sede di reclamo (cfr. art. 231 cpv. 2 LT), ma non concede alcuna indennità a titolo di ripetibili;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullate in ordine le decisioni su reclamo del 27 settembre 1999, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuove decisioni suscettibili d'essere impugnate, dopo ulteriori accertamenti.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: