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Ticino Camera di diritto tributario 08.02.2000 80.1999.256

8 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,012 parole·~5 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.1999.00256

Lugano 8 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici. Alessandro Soldini, presidente,                                    Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 7 dicembre 1999

in materia di:                 IC/IFD 95/96 e 97/98

presentato da:

__________ e __________ __________ __________, __________ __________ __________,   rappr. da: __________ __________ e __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, con due decisioni del 9 agosto 1999, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava ai coniugi __________ e __________ __________ __________ le tassazioni:

                                         •  IC/IFD 1995/96, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 275'266 per l'IC e in fr. 291'540 per l'IFD;

                                         •  IC/IFD 1997/98, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 347'487 per l'IC e in fr. 357'831 per l'IFD;

                                     -   che, con scritto del 23 settembre 1999, i contribuenti interponevano reclamo (e, subordinatamente revisione) contro le tassazioni in questione, ammettendo espressamente che il termine era scaduto, ma invocando l'assenza per vacanze del rappresentante;

                                     -   che, nel merito, lamentavano l'inclusione fra i loro redditi imponibili dei proventi in realtà non spettanti a loro;

                                     -   che, con due decisioni dell'8 novembre 1999, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, non consentendo l'assenza per ferie di beneficiare di una restituzione dei termini;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ postulano la revisione delle tassazioni in questione, argomentando di non essersi potuti avvedere delle differenze fra i redditi dichiarati e quelli assoggettati all'imposta prima di avere parlato con un funzionario dell'autorità fiscale;

                                     -   che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   che l'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

                                     -   che, nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha considerato lo scritto dei contribuenti del 23 settembre 1999 solo come un reclamo, ossia come l'impugnazione mediante rimedio giuridico ordinario delle tassazioni, e lo ha pertanto dichiarato irricevibile per il semplice fatto che gli stessi ricorrenti ammettevano di non avere rispettato il termine legale per impugnare la decisione;

                                     -   che, esaminando il ricorso sotto il profilo dell'istanza di restituzione del termine, le decisioni contestate sono ineccepibili, giacché neppure nel ricorso i contribuenti invocano infatti uno dei motivi cui la legge subordina la restituzione del termine di reclamo, non essendo certo la vacanza uno dei motivi che possono entrare in considerazione;

                                     -   che, tuttavia, sia nel reclamo sia nel ricorso i contribuenti invocano il rimedio giuridico straordinario della revisione, facendo un generico riferimento all'art. 232 lett. b LT;

                                     -   che l'art. 234 cpv. 1 LT attribuisce la competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda, e che la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT);

                                     -   che questa Camera non è pertanto competente a pronunciarsi in prima istanza su una domanda di revisione presentata con riferimento ad una decisione dell'Ufficio di tassazione già passata in giudicato;

                                     -   che i ricorrenti lamentano, a tale proposito, la mancata decisione dell'autorità fiscale in materia di revisione, nonostante la loro domanda subordinata contenuta nel reclamo del 23 settembre 1999;

                                     -   che è vero che l'autorità fiscale non si è pronunciata a proposito di tale istanza subordinata, ma va anche detto che quest'ultima era contenuta in un reclamo la cui motivazione non dava alcuna indicazione circa il motivo di revisione invocato – se non il riferimento all'art. 232 lett. b LT, contenuto nell'intestazione del reclamo – e si limitava, dopo aver spiegato che il ritardo nell'inoltro del gravame dipendeva dalle vacanze del rappresentante, a considerazioni concernenti il merito della tassazione;

                                     -   che spetterà pertanto ai ricorrenti la decisione circa l'inoltro di un'istanza di revisione motivata, da presentare all'Ufficio di tassazione nel termine di 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione;

                                     -   che va comunque ricordato ai contribuenti che la legge tributaria esclude la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT): l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;

                                     -   che la decisione impugnata, con la quale è negata la restituzione del termine di reclamo, è pertanto confermata ed il ricorso respinto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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