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Ticino Camera di diritto tributario 24.01.2000 80.1999.253

24 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,169 parole·~6 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.1999.00253

Lugano 24 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 dicembre 1999

in materia di:                 IC 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________ allegava alla dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 un elenco debiti comprendente tra l’altro tre debiti verso l’__________ __________ risp. di fr. 144'065.-, fr. 444'906.- e fr. 140'758, sui quali avrebbe versato sia nel 1995 sia nel 1996 interessi per fr. 54'537.-. Nella notifica di tassazione del 30 novembre 1998 l’Ufficio di tassazione esponeva al contribuente un reddito aziendale, stabilito in via valutativa tenendo conto della disponibilità per far fronte al fabbisogno quotidiano, di fr. 45'000.- di media annua, da cui ammetteva unicamente la deduzione di oneri assicurativi per fr. 5'225.-.

                                   2.   Accogliendo parzialmente il reclamo, l’Ufficio di tassazione con decisione dell’ 8 novembre 1999 riduceva il reddito aziendale a fr. 28'633.- di media annua e ammetteva, oltre alla deduzione degli oneri assicurativi, la deduzione di fr. 1'638.- per contributi di legge e di fr. 3'292.- per interessi passivi, esclusi quelli sui debiti professati verso l’Usego.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede la deduzione degli interessi passivi sui debiti professati verso l’__________, argomentando d’aver trasmesso all’Usego la richiesta di documentazione formulatagli dall’Ufficio di tassazione e di avergliela ripetutamente sollecitata senza esito e ritenendo quindi di non poter essere astretto, non avendone i mezzi, a produrre una prova, che invece l’Ufficio di tassazione stesso potrebbe ottenere.

                                   4.   4.1.

                                         Secondo l’art. 201 cpv. 1 LT e l’art. 127 cpv. 1 LIFD, devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:

                                         a)     il datore di lavoro, sulle prestazioni al lavoratore;

                                         b)     i creditori e i debitori, sull’ esistenza, l’ ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti;

                                         c)     gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e le prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi;

                                         d)     i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l’ amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito;

                                         e)     le persone che sono o che sono state in rapporto d’ affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni.

                                         Secondo l’art. 201 cpv. 2 LT e l’art. 127 cpv. 2 LIFD, se, nonostante diffida, il contribuente non produce l’ attestazione, l’ autorità fiscale può richiederla dal terzo. È riservato l’ obbligo al segreto tutelato dalla legge.

                                         4.2.

                                         Le citate norme creano, accanto all’obbligo di collaborazione dei contribuenti con il fisco, un dovere dei terzi di partecipare in maniera attiva o passiva alla procedura di tassazione. Per partecipazione passiva si intende il dovere dei terzi di redigere dei documenti da consegnare al contribuente in vista della dichiarazione d’imposta.

                                         Il nuovo diritto sia federale che cantonale fa inoltre obbligo ai terzi di inviare le attestazioni richieste direttamente all’autorità fiscale, limitatamente tuttavia ai casi in cui il contribuente, malgrado comminatoria, non le produce di propria iniziativa. Resta comunque riservato il segreto professionale (Zwahlen, La procédure de taxation, in AA.VV., Les procédures en droit fiscal, Berna – Stoccarda – Vienna, 1997, p. 50).

                                         In altre parole, l’autorità fiscale deve rivolgersi in primo luogo al contribuente pretendendo indirettamente da lui l’informazione. Se il contribuente non collabora, omettendo p. es. di chiedere al terzo il rilascio di un’attestazione o, dopo averla ricevuta, di trasmetterla all’autorità fiscale, quest’ultima ha la facoltà di ammonire il contribuente a collaborare avvertendolo delle conseguenze della sua mancata collaborazione e, se la comminatoria rimane infruttuosa, di rivolgersi direttamente al terzo (Bill, Die Auskunftspflicht Dritter im Steuerveranlagungs- und Einspracheverfahren, Berna – Stoccarda, 1991, p. 170).

                                         4.3.

                                         I creditori, in relazione al loro obbligo d’informazione sui rapporti contrattuali che li legano ai debitori, dovranno in particolare informare l’autorità fiscale, nei limiti tracciati dal principio di proporzionalità, sulla pretesa creditizia, sulla sua consistenza, sul suo ammontare, sugli interessi, sulle garanzie (Bill, op. cit., pp. 298-304).

                                         Dal canto loro, le persone che sono o che sono state in rapporto d’ affari con il contribuente, dovranno in particolare informare l’autorità fiscale, sempre nei limiti tracciati dal principio di proporzionalità, sulle reciproche pretese e prestazioni e sui reciproci rapporti contrattuali (Bill, op. cit., pp. 308-317).

                                   5.   Nel caso in esame, il ricorrente ha intrattenuto per diversi anni rapporti commerciali con la __________ __________ in qualità di gerente di una filiale, durante i quali ha maturato una ingente posizione debitoria (oltre 700mila franchi) verso la ditta di __________.

                                         È di meridiana evidenza l’interesse del fisco di conoscere l’esatta posizione debitoria del contribuente, segnatamente la bontà del credito vantato dalla __________ __________, il suo ammontare, l’importo degli interessi, la modalità del loro pagamento, se effettivo o mediante capitalizzazione e, non da ultimo, l'ammontare del debito e degli interessi allibrati nella contabilità della creditrice.

                                         A giusta ragione quindi l’autorità fiscale cantonale, prima di ammettere la deduzione del debito conclamato dal ricorrente e degli interessi passivi da lui calcolati, ha ripetutamente chiesto al contribuente di farsi rilasciare un’attestazione dalla __________ __________, da ultimo con lettera, munita di comminatoria, del 22 settembre 1999. Il ricorrente non ha potuto dar seguito all’invito, nonostante le numerose richieste rivolte per lettera raccomandata alla __________ __________, poiché la controparte contrattuale non ha dato seguito all’invito.

                                         Il contribuente ha quindi dato prova tangibile di voler collaborare, di voler cioè far uso del proprio diritto di ottenere la deduzione del debito e dei relativi interessi. Non ci si trova quindi di fronte alla mancanza di collaborazione del contribuente che nemmeno si degna di far uso di un diritto concessogli dalla legge, bensì piuttosto all’inerzia, per cause non note a questo giudice e che non occorre qui indagare, dell’ ex partner commerciale, che non ha dato seguito alle richieste rivoltegli dal contribuente su sollecitazione dell’autorità fiscale.

                                         In simili condizioni l’autorità fiscale non poteva quindi limitarsi, come p. es. nel caso del contribuente che nemmeno si preoccupa di richiedere alla propria banca l’attestazione del debito e degli interessi, a negare la deduzione del debito e degli interessi invocando la mancanza di documentazione. In ossequio anche al principio indagatorio, doveva intervenire, come previsto dagli articoli 201 cpv. 2 LT 127 cpv. 2 LIFD, chiedendo direttamente alla __________ __________ le informazioni necessarie per poter definire la tassazione del contribuente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.

                                         §      Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione perché si pronunci di nuovo sul reclamo dopo ulteriori accertamenti (consid. 5).

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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