Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 02.05.2000 80.1999.250

2 maggio 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,174 parole·~6 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.1999.00250

Lugano 2 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 1999

in materia di:                 imposte comunali 1989 - 1998 (CE __________ __________)

presentato da:

__________ __________ -__________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         L’8 febbraio 1985 i coniugi __________ e __________ __________ donavano alla figlia __________ __________ il mapp. N. __________ di __________ -__________ (ora n. __________ RFD) di complessivi mq 3283 nello stato di fatto e di diritto in cui ritrovava. Il diritto d’abitazione, costituito nel 1977, a favore dei donanti veniva rettificato, circoscrivendolo ai subalterni A, B e C (casa e fabbricati) ad esclusione quindi del subalterno d (prato giardino). In pari tempo veniva costituito un diritto d’usufrutto vita natural durante a favore dei donanti, pure limitatamente ai subalterni A, B e C. La figlia donataria si obbligava tra l’altro verso i genitori a pagare “le imposte comunali, cantonali e federali ed ogni altro pubblico tributo in genere” dal momento dell’iscrizione avvenuta a registro.

                                         1.2.

                                         Il 7 luglio 1999 il Comune di __________ -__________ si rivolgeva a __________ __________, attirando la sua attenzione sull’obbligo che si era assunta contrattualmente al momento della donazione circa il pagamento delle imposte e sul fatto che la metà circa delle imposte impagate dei genitori riguardavano l’imposizione della proprietà oggetto della donazione.

                                         Il 21 luglio successivo il Comune di __________ -__________, dopo aver chiesto all’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona il dettaglio delle imposte dovute dai defunti coniugi Cattaneo, notificava a __________ __________ una decisione formale, in cui quantificava l’importo dovuto dal 1989 al 1998 in complessivi fr. 13’711,10, chiedendone il versamento alla figlia proprietaria dell’immobile.

                                         __________ __________ presentava reclamo, chiedendo l’annullamento della decisione del Comune di __________ -__________.

                                         1.3.

                                         Il 23 settembre 1999 la Cassa comunale di __________ -__________ intimava poi a __________ __________ quattro conteggi di quantificazione dell’ipoteca legale relativi agli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, risp. di fr. 2'002,70, di fr. 1'950,70, di fr. 1092,20 e di fr. 1'603,85, interessi compresi.

                                         1.4.

                                         Il 30 settembre 1999, poi, il Comune di __________ -__________ respingeva il reclamo del 18 agosto 1999, ribadendo in sostanza che le imposte erano dovute in base all’accordo pattuito al momento della donazione dell’immobile da parte dei genitori.

                                         1.5.

                                         Il 12 ottobre 1999 __________ __________ presentava ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo l’annullamento della decisione municipale del 30 settembre 1999 e rilevando in sintesi che l’accordo pattuito con i genitori al momento della donazione ha carattere puramente interno.

                                         Il Comune di __________ -__________ proponeva invece di respingere il ricorso.

                                         Con risoluzione del 17 novembre 1999 il Consiglio di Stato si dichiarava incompetente e, richiamato l’art. 292 LT, trasmetteva gli atti a questa Camera per competenza.

                                         1.6.

                                         L’8 novembre 1999 a __________ __________ venivano inoltre notificati dall’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona i conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale in materia d’imposta cantonale per i periodi fiscali 1995-96 e 1997-98.

                                         1.7.

                                         Con decisione dell’11 novembre 1999 il Comune di __________ -__________ respingeva il reclamo presentato da __________ __________ contro i conteggi di quantificazione dell’ipoteca legale per l’imposta comunale (cfr. inc. __________.__________.__________).

                                         1.8.

                                         Il 23 novembre 1999 __________ __________ si rivolgeva a questa Camera, integrando in pratica il ricorso presentato al Consiglio di Stato con un parere giuridico anonimo di un sedicente giurista.

                                         Il 24 novembre 1994, prima ancora che il Consiglio di Stato trasmettesse l’incarto alla CDT, che era del tutto all’oscuro della decisione di rinvio per competenza, il Presidente della Camera di diritto Tributario invitava __________ __________ a meglio specificare la decisione impugnata, a formulare una precisa richiesta e a esporre i motivi della contestazione.

                                         Il 30 novembre 1999 __________ __________ motivava dettagliatamente il ricorso, precisandone le richieste.

                                         1.9.

                                         Infine, il 10 dicembre 1999 __________ __________ presentava ricorso contro la decisione su reclamo del Comune di __________ dell’11 novembre 1999 in materia di conteggi di quantificazione dell'ipoteca legale per l’imposta comunale.

                                         Tale ricorso verrà deciso con separato giudizio.

                                         1.10.

                                         In occasione dell'udienza del 16 dicembre 1999 il giudice ha spiegato al rappresentante del Comune gli aspetti legati alla ricevibilità del ricorso in considerazione della reale natura giuridica della decisione comunale contestata.

                                         1.11.

                                         Prendendo posizione sul ricorso contro i conteggi di quantificazione dell’ipoteca legale il Comune di __________ prende pure posizione sul presente ricorso, rilevando che la causa è erroneamente giunta per decisione del Consiglio di Stato a questa Camera.

                                   2.   2.1.

                                         Per costante giurisprudenza accordi stipulati tra privati in relazione al pagamento delle imposte sono di natura essenzialmente privata (CDT n. 782 del 29 dicembre 1971 in re P. e A. S. e a A. SA; CDT n. 648 del 17 ottobre 1972 in re F. B.). Eccezioni all'assoggettamento fiscale soggettivo possono essere previste (solo) dalla legge (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, V.a ed., Zurigo 1995, p. 60 e ss., inoltre p. 66).

                                         Questa Camera ha così avuto modo di stabilire che l'assunzione di un obbligo fiscale da parte di un terzo ha effetti puramente civili ed è del tutto irrilevante dal profilo del diritto pubblico. Esso crea soltanto obblighi di diritto civile tra le parti (CDT n. 354 del 31 dicembre 1991 in re S. SA).

                                         Ancora recentemente questa Camera ha così potuto confermare che un accordo fra ex coniugi circa il pagamento delle imposte stabilito per convenzione non vincola infatti l' autorità di tassazione (CDT n. __________.__________.__________ del 3 dicembre 1998 in re M. O.).

                                         2.2

                                         Sia lo scritto del 7 luglio 1999 con cui il Comune di __________ -__________ chiedeva il pagamento delle imposte dovute dai defunti genitori, essendosene assunta contrattualmente l'onere al momento della donazione, sia il successivo scritto, impropriamente denominato decisione su reclamo, del 30 settembre 1999, in cui veniva ribadito l'obbligo di pagare le imposte in base all’accordo pattuito al momento della donazione dell’immobile da parte dei genitori, non costituiscono in alcun modo una notifica di tassazione a carico della ricorrente per fattori di reddito e di sostanza che non le competevano. Contribuenti e debitori delle imposte erano e rimangono i defunti coniugi __________.

                                         I due citati scritti costituiscono una mera richiesta, fondata sul diritto civile e, meglio, su di un accoro tra privati, di pagare a terzi le imposte che i defunti coniugi __________ non hanno pagato.

                                         Si tratta quindi in sostanza di una mera questione d'incasso, che sfugge alla competenza di questa Camera. Il Comune dovrà se del caso far valere le proprie pretese verso __________ __________ in via esecutiva. Sarà semmai compito del giudice civile stabilire se il Comune possa prevalersi di un accordo privato per chiedere a terzi il pagamento di imposte dovute da altro soggetto fiscale.

Per questi motivi,

visto per le spese l' art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.1999.250 — Ticino Camera di diritto tributario 02.05.2000 80.1999.250 — Swissrulings