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Ticino Camera di diritto tributario 10.01.2000 80.1999.249

10 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,727 parole·~9 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.1999.00249

Lugano 10 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso dell' 8 novembre 1999

in materia di:                 IC/IFD 95/96 intermedia e IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ __________, __________. __________. __________. __________ __________ am __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che i coniugi __________ e __________ __________ sono stati illimitatamente assoggettati all'imposta cantonale nel Canton Ticino fino al 1° novembre 1998, quando si sono trasferiti a Uetikon am See;

                                     -   che, con decisioni del 16 agosto 1999, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava:

                                         -  al signor __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995/96 (intermedia per inizio dell'attività lucrativa), nella quale commisurava il reddito in fr. 56'392 per l'IC e fr. 58'705 per l'IFD;

                                         -  ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 1997/98, nella quale commisurava il reddito in fr. 60'108 per l'IC e fr. 62'621 per l'IFD;

                                     -   che i contribuenti impugnavano le suddette decisioni con reclamo del 7 settembre 1999, nel quale chiedevano, in primo luogo, l'applicazione dell'aliquota per coniugati a partire dalla data del matrimonio, e, in secondo luogo, la deduzione di un importo di fr. 14'498.85 dal reddito del lavoro, in considerazione del fatto che parte dei salari del 1997 non era stata versata a causa del fallimento del datore di lavoro del marito;

                                     -   che l'autorità di tassazione respingeva il gravame, con decisioni dell'11 ottobre 1999, con la seguente motivazione, per il periodo 1995/96:

                                         A proposito dei quesiti sollevati con il reclamo si precisa che, in seguito all'inizio dell'attività lucrativa, il reddito del lavoro determinante ai fini della tassazione in esame è la media annua di quanto percepito negli anni di computo 1995-96. La tassazione intermedia per matrimonio non è più prevista dalla legge tributaria in vigore. Il cumulo dei redditi fra i coniugi, nella fattispecie, è applicato solo con il periodo successivo (1997-98) a quello in cui è avvenuto il matrimonio;

                                         e con la seguente per il periodo 1997/98:

                                         La richiesta di riduzione del reddito dell'anno 1997 non può essere accolta in quanto il reddito determinante ai fini della tassazione in esame è la media annua dei redditi conseguiti negli anni 1995-96. La perdita sopportata nel 1997 non può quindi essere presa in considerazione per la tassazione in esame;

                                     -   che, con scritto dell'8 novembre 1999, indirizzato all'Ufficio di tassazione e da quest'ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario per ragioni di competenza, __________ __________ solleva le questioni già sottoposte all'autorità di tassazione, chiedendo peraltro che vengano risolte mediante l'emissione di una tassazione intermedia per matrimonio a partire dal 30 maggio 1996 ed una intermedia per fallimento della __________ __________ __________ per il 1997;

                                     -   che, richiestogli dall'Ufficio di precisare se lo scritto in questione dovesse essere considerato quale ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente ha risposto affermativamente, con lettera del 27 ottobre 1999;

                                     -   che lo stesso contribuente, in data 6 dicembre 1999, in seguito a decreto del presidente della Camera, con cui veniva invitato a motivare il ricorso, ha spiegato di contestare sia la tassazione 1995/96, nella quale non sarebbero state concesse le deduzioni per interessi passivi e per versamenti al terzo pilastro, sia la tassazione 1997/98, per la quale chiede che mediante una tassazione intermedia si tenga conto della diminuzione del reddito intervenuta nel 1997 a causa del fallimento del datore di lavoro;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT);

                                     -   che, all'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: 

                                         a)  per il periodo fiscale in corso:

                                              •   per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);

                                              •   per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT).

                                         b)  per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);

                                     -   che la base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD,  56 cpv. 3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD,  56 cpv. 2 LT);

                                     -   che la tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385), e, proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278);                                       

                                     -   che si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:

                                         a)  divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;

                                         b)  mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a  cambiamento di professione;

                                         c)   devoluzione per causa di morte

                                         (artt. 45 LIFD, 55 LT);

                                     -   che, per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT);

                                     -   che il ricorrente ha iniziato l'attività lucrativa nel 1995 ed è quindi stato assoggettato ad una tassazione intermedia a partire dal 1.1.1995, sulla base dei redditi dello stesso biennio (tassazione postnumerando);

                                     -   che non risulta che dal reddito imponibile siano stati dedotti i contributi versati al III Pilastro (previdenza individuale vincolata), considerati invece nella tassazione 1997/98;

                                     -   che tali contributi avrebbero senz'altro dovuto essere dedotti anche nell'ambito della tassazione 1995/96, data la diretta connessione con il motivo di intermedia costituito dall'inizio dell'attività lucrativa;

                                     -   che, infatti, ancorché facoltativa, l'assicurazione III Pilastro vincolato, proprio nella misura in cui è appannaggio dei salariati e degli indipendenti, non può esistere se non in relazione con l'esercizio di un'attività lucrativa ed appartiene quindi quanto meno indirettamente agli elementi toccati dall'intermedia per inizio dell'attività lucrativa (cfr. artt. 4 e 82 cpv. 2 LPP; inoltre OPP 2 artt. 28-32 e OPP 3);

                                     -   che questa Camera ha pertanto già avuto modo di concludere che la deduzione dei contributi versati al III Pilastro deve essere considerata nell'allestimento dell'intermedia (cfr. CDT 161 del 3 settembre 1990 in re A. M.; cfr. inoltre AA.VV., Kommentar zum Aargauersteuergesetz, p. 663 s.; v. anche CDT n. __________.__________.__________ del 23 marzo 1998 in RDAT II–1998 n. 7t pp. 292-293);

                                     -   che, quanto agli interessi passivi versati nel 1996 alla Cassa __________, gli stessi non possono per contro essere inclusi nel calcolo dell'imponibile per il periodo 1995/96, non rientrando essi fra gli elementi interessati dalla tassazione intermedia;

                                     -   che il ricorso può pertanto essere parzialmente accolto, nella misura in cui si riferisce alla tassazione IC/IFD 1995/96;

                                     -   che, per il periodo successivo, il ricorrente chiede invece che dal reddito del lavoro sia dedotto l'importo per il quale, nell'ambito del fallimento della __________ __________ __________ gli è stato rilasciato un attestato di carenza beni per salari non pagatigli nel 1997;

                                     -   che, per le ragioni già esposte, tale richiesta non può essere accolta, per il fatto che il reddito imponibile nel periodo fiscale 1997/98 è costituito, come detto, dal reddito del lavoro percepito nel periodo di computo 1995/96, con la conseguenza che il mancato versamento di parte del salario del 1997 potrà riflettersi solo sul successivo periodo fiscale 1999/2000 (limitatamente, peraltro all'imposta federale diretta, dal momento che l'assoggettamento all'imposta cantonale è cessato, come già anticipato, con la partenza per altro cantone nel corso del 1998);

                                     -   che, pertanto il ricorso in materia di IC/IFD 1997/98 deve essere respinto;

                                     -   che va comunque fatta ancora una precisazione: nella misura in cui il ricorrente chiede una tassazione intermedia per il 1997 e il 1998, a dipendenza della pretesa diminuzione di reddito che sarebbe stata determinata dal fallimento della società da cui dipendeva, la relativa istanza andrebbe indirizzata all'Ufficio di tassazione, che dovrebbe emettere una decisione separata in materia di tassazione intermedia;

                                     -   che il ricorrente deve comunque essere avvertito circa la tassatività dei motivi di tassazione intermedia previsti dagli artt. 45 LIFD e 55 LT e circa l'interpretazione restrittiva che ne dà la giurisprudenza del Tribunale federale;

                                     -   che pertanto, per non anticipare una decisione che spetterebbe all'autorità di tassazione, questa Camera si astiene da una presa di posizione formale in merito alla sussistenza di un motivo di tassazione intermedia e lascia al ricorrente la libertà di decidere se valga la pena inoltrare una separata istanza in tal senso all'Ufficio competente;

                                     -   che, nonostante l'esito in gran parte sfavorevole del ricorso, si rinuncia comunque a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.  Il ricorso in materia di IC/IFD 1995/96 è parzialmente accolto.

                                                 §   Di conseguenza, dal reddito imponibile sono dedotti i contributi versati al 3° Pilastro (previdenza individuale vincolata) negli anni 1995/96.

                                         1.2.  Il ricorso in materia di IC/IFD 1997/98 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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