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Ticino Camera di diritto tributario 24.01.2000 80.1999.232

24 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,919 parole·~10 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.1999.00232

Lugano 24 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 7 novembre 1999

in materia di:                 IC 95/96

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella dichiarazione fiscale per il periodo 1997/98, presentata il 30 giugno 1997, __________ __________, chiedeva la deduzione dalla sostanza imponibile di un debito privato di fr. 900'000 e dal reddito imponibile di interessi passivi per fr. 31'395 in media annua.

                                         Notificandole la tassazione IC 1996, per inizio assoggettamento, valida dal 23 luglio al 31 dicembre 1996, con decisione del 26 gennaio 1998 l'Ufficio di tassazione di Lugano Città commisurava il reddito imponibile in fr. 12'000 in media annua e la sostanza imponibile in fr. 482'810. In particolare, non erano riconosciute le deduzioni per il debito e i relativi interessi passivi.

                                   2.   La contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 18 febbraio 1998, allegando copia del contratto di mutuo con la __________ __________. di __________.

                                         L'autorità fiscale respingeva il gravame con decisione del 18 ottobre 1999, argomentando di non ritenere sufficientemente documentate l'esistenza del prestito e la titolarità economica dell'importo del mutuo.

                                   3.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la mancata deduzione del mutuo con la __________ __________. e dei relativi interessi. Osserva che l'esistenza del debito è stata da lei comprovata e che ella paga regolarmente interessi e ammortamento dello stesso.

                                   4.   Dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT); dai proventi sono dedotti gli interessi maturati sui debiti ammessi in deduzione (art. 32 cpv. 1 lett. a LT).

                                         4.1.

                                         L'art. 47 cpv. 1 LT diverge nella sua formulazione dalla precedente normativa. L'art. 57 cpv. 1 lett. b LT-1976 prevedeva infatti che dalla sostanza fossero deducibili i debiti comprovati verso persone o enti che per il corrispondente credito soggiacciono all'imposta oppure godono, se assoggettati a sovranità fiscale svizzera a motivo di appartenenza personale, di esenzione fiscale a norma delle disposizioni concernenti l'imposta federale diretta. Analoga disposizione era invero prevista anche dal Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, concernente il progetto di nuova legge tributaria (cfr. Messaggio, p. __________ e p. __________). Essa è tuttavia stata stralciata dalla speciale Commissione del Gran Consiglio in materia tributaria, condizionando così la deduzione dei debiti alla sola prova, in base a una chiara documentazione, della loro esistenza (cfr. Rapporto, p. 40). Nel Rapporto della Commissione del Gran Consiglio si può leggere testualmente:

                                         La Commissione ha deciso lo stralcio della lettera b) del capoverso 1 condizionando così la deduzione dei debiti alla sola prova (in base ad una chiara documentazione) della loro esistenza.

                                         L'articolo è stato pertanto semplificato venendo a cadere le particolari condizioni di deducibilità controllata in specie nei riguardi di società di sede o di altre società tassate in modo privilegiato (queste non devono infatti più dimostrare, ai fini della deduzione dei debiti, l'imposizione normale).

                                         Ciò non significa però che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto alla prova della loro effettiva esistenza. In questi casi le autorità fiscali hanno infatti il dovere di esigere delle informazioni più precise e complete.

                                         La nuova norma dell'art. 47 cpv. 1 LT rinuncia quindi a porre quale precisa condizione per la deduzione dei debiti, anche verso persone o enti domiciliati o con sede all'estero, il loro assoggettamento all'imposta. Facendo astrazione da precise condizioni o da elencazioni esemplificative, il Legislatore ha così lasciato alla prassi e alla giurisprudenza il compito di definire le esigenze probatorie per provare l'esistenza e ammettere quindi la deduzione di detti debiti, non mancando però di sottolineare che «ciò non significa che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto alla prova della loro effettiva esistenza».

                                         4.2.

                                         Va quindi ricordato, a questo punto, che il contribuente, secondo l'art. 126 cpv. 2 LIFD e l'art. 200 cpv. 2 LT, deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.

                                         Non diversamente dall'abrogato art. 89 cpv. 2 DIFD, ma anche dall'art. 168 cpv. 2 e 3 LT-1976, sul piano probatorio è al contribuente che incombe l’onere di provare l’esattezza delle proprie indicazioni (ASA 55 p. 140). Spetta quindi in linea di principio al contribuente provare ineccepibilmente l’identità del proprio creditore; non si può quindi esigere che sia l'autorità di tassazione a documentare i propri dubbi sull'esattezza delle informazioni fornite poiché altrimenti si finirebbe per capovolgere il senso della norma (ASA 51 p. 380).

                                         Di regola, l'identificazione del creditore mediante indicazione del nome e dell'indirizzo è sufficiente, se il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali indicazioni bastano infatti normalmente a consentire le necessarie verifiche all'autorità di tassazione (ASA 55 p. 140). Nel caso invece di creditori domiciliati all'estero, soprattutto quando si tratta di persone o di entità giuridiche con sede all'estero, come ad esempio società del diritto del Principato del Liechtenstein o di diritto panamense, soprattutto considerando che esse consentono domiciliazioni fittizie atte a consentire tra l'altro anche l'evasione fiscale, la giurisprudenza pone esigenze probatorie accresciute (DTF 106 Ib 148; ASA 55 p. 141 e riferimenti; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.; STF del 19 giugno 1992 in re F.G.).

                                         Per debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali hanno il dovere d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il contribuente che intende dedurre gli interessi versati a persone domiciliate all'estero a stabilimenti con sede in stati che favoriscono la presa di domicili fittizi, non può quindi limitarsi ad indicare l'indirizzo degli stabilimenti in questione, ma deve fornire informazioni precise e dettagliate sugli aventi diritto (ASA 55 p. 137, consid. 3c; Sammlung BGE n. 621). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, non basta, ad esempio, il certificato di una banca o di una società fiduciaria secondo cui il creditore è uno straniero domiciliato all'estero (ASA 36 p. 386). Simili attestazioni non consentono infatti di verificare se l'istituto che ha rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto dell'apparenza esterna delle relazioni tra contribuente e asserito creditore, bensì di tutte le loro effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391).

                                         Il Tribunale federale non ha così considerato sufficientemente probante la dichiarazione di una società fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale delle banche, secondo cui il creditore del contribuente era persona di nazionalità estera domiciliato all'estero, poiché, accettando simili dichiarazioni, l'autorità fiscale finirebbe per perdere il diritto di verificare che le compete per legge (ASA 36 loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 in re B.R.).

                                         4.3.

                                         Stante questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini della tassazione, l'autorità fiscale ignora i fatti addotti ma non provati o comunque non resi sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la conseguenza – secondo la prassi – che il debito non viene riconosciuto, gli ammortamenti non dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF del 9 giugno 1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p. 26; ASA 23 p. 175; ASA 29 p. 83).

                                         In altre parole, con le elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 31 ottobre 1995 in re S.R.).

                                         4.4.

                                         In una recente sentenza in un caso ticinese, il Tribunale federale ha negato la deduzione di un debito che i ricorrenti sostenevano di avere contratto con una società del __________ e che si erano limitati a documentare producendo il contratto di mutuo, l'attestazione della pretesa creditrice circa un assegno bancario ricevuto in garanzia e la dichiarazione di un avvocato che avrebbe funto da intermediario per la concessione del prestito. L'Alta Corte ha infatti rimproverato ai ricorrenti, che avevano scelto di operare tramite un'entità giuridica situata in una paese che notoriamente ammette domiciliazioni fittizie atte a consentire l'evasione fiscale, di avere dimostrato scarsa diligenza dal punto di vista probatorio, essendosi limitati ad indicare il nominativo e l'indirizzo dello stabilimento creditore, senza invece apportare alcun elemento in merito all'effettiva titolarità economica di quest'ultimo. Ha pertanto considerato insufficienti le prove addotte, in quanto, non potendo l'autorità fiscale effettuare accertamenti al di fuori dei confini nazionali, spetta al contribuente dipanare i dubbi che legittimamente possono sussistere in casi come quello in esame a proposito della reale esistenza di un rapporto di debito credito con l'asserita controparte contrattuale (STF del 4 giugno 1998, n. 2A.129/1997 e 2P.177/1997, in RDAT II-1998 n. 22t, p. 359, consid. 3d).

                                         4.5.

                                         Nel caso in esame, la decisione dell’autorità fiscale non può che essere confermata.

                                         Anche la ricorrente ha infatti adempiuto in modo alquanto lacunoso il proprio obbligo di comprovare l'effettività del debito fatto valere. In particolare, non ha bisogno di essere dimostrato il carattere insolito di un mutuo di ben fr. 900'000, concesso da una società del diritto del Liechtenstein con un tasso d'interesse del 3½% e senza alcuna garanzia. Di fronte ad un simile accordo, è necessario che l'autorità di tassazione esiga dal contribuente la prova della titolarità economica della società mutuante, per fugare l'evidente sospetto che vi sia una contiguità fra preteso mutuante e preteso mutuatario.

                                         La suddetta prova non può semplicemente discendere dall'esame dell'estratto del registro di commercio del __________ del __________, esistente agli atti. Né è sufficiente la documentazione bancaria attestante il versamento dell'importo di fr. 855'000 dalla __________ __________. alla ricorrente e l'ordine permanente di pagamento di fr. 2'625 – i pretesi interessi passivi – da quest'ultima alla __________ __________. Si tratta infatti di documentazione che non permette di approfondire il problema della titolarità economica della società.

                                         Neppure la dichiarazione dell'amministrazione fiscale del __________, secondo cui la __________ __________. avrebbe pagato le imposte sulla società per gli anni 1996 e 1997 porta ad altre conclusioni, dal momento che le __________ del diritto del __________ godono nel __________ del particolare trattamento colà riservato alle holdings e alle società di sede, per le quali è previsto il prelievo solo di un'imposta sul capitale dell'1‰ del capitale registrato, del patrimonio investito nell'impresa e delle riserve (almeno però fr. 1’000.– all'anno, cfr. art. 82 ss. Legge fiscale del __________ del __________). Non è dunque possibile dimostrare, per tale via, che la pretesta mutuante abbia dichiarato al fisco dello Stato in cui ha la propria sede il credito corrispondente al preteso prestito.

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   580.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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