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Ticino Camera di diritto tributario 10.01.2000 80.1999.215

10 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,816 parole·~9 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.1999.00215

Lugano 10 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 1999

in materia di:                 suppletorie cantonali e comunali 89-92, suppletorie e multe cantonali e comunali 93-94, multa federale 93-94

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1995-95 i coniugi __________ denunciavano spontaneamente fattori di sostanza precedentemente non dichiarati.

                                         Nel verbale d'audizione del 3 febbraio 1999 i fattori non dichiarati venivano così stabiliti:

                                         sostanza

                                         fr. 215'075.- al 1° gennaio 1989

                                         fr. 230'000.- al 1° gennaio 1991

                                         fr. 246'544.- al 1° gennaio 1993

                                         reddito

                                         periodo di computo 1987-88 fr. 4'200.periodo di computo 1989-90 fr. 8'000.periodo di computo 1993-94 fr. 12'627

                                         L'autorità fiscale proponeva altresì di contenere la multa in 0,2 l'imposta sottratta in considerazione della denuncia spontanea.

                                         I contribuenti dal canto loro si riservavano un termine di una ventina di giorni per consultare il loro fiscalista e per prendere posizione. Dopo aver ottenuto una proroga del termine, i contribuenti il 7 marzo 1999 esponevano le loro ragioni.

                                         Con decisone del 20 aprile 1999 la Divisione delle contribuzioni, Ufficio imposte speciali, constatando come nel biennio fiscale IFD 1993-94 non fossero stati dichiarati redditi per fr. 12'627.- di media annua, stabiliva l'ammontare complessivo dell'imposta federale diretta e della multa, pari a 0,2 volte l'imposta sottratta, in fr. 1'922,05.

                                         Con un'ulteriore decisione di pari data la Divisione delle contribuzioni, constatati i redditi non dichiarati negli anni dal 1989 al 1994, stabiliva l'importo complessivo dell'imposta suppletoria cantonale e della multa, pari a 0,2 volte l'imposta sottratta, in fr. 12'414,25 e l'importo complessivo dell'imposta suppletoria comunale e della multa in fr. 7'448,35.

                                   2.   Il 19 maggio 1999 i contribuenti presentavano reclamo, dichiarando di non poter accettare la somma sproporzionata che veniva loro richiesta, poiché l'imposta preventiva trattenuta sui redditi era superiore all'imposta dovuta e non era più recuperabile.

                                         Dopo aver sentito i contribuenti, con due distinte decisioni del 20 settembre 1999 la Divisione delle contribuzioni respingeva i reclami, confermando imposte suppletorie e multe.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono l'annullamento delle suddette decisioni e, meglio, la compensazione del proprio debito d'imposta ordinario con il loro credito d'imposta preventiva dello stesso periodo fiscale.

                                         Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

                                         La Divisione delle contribuzioni propone la reiezione del ricorso.

                                   4.   4.1.

                                         Alle procedure penali che riguardano periodi fiscali e trasferimenti, come pure successioni apertesi e liberalità eseguite prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni del diritto precedente nella misura in cui la presente legge non è più favorevole al contribuente o all’alienante (art. 320 LT 1994).

                                         4.2.

                                         Per l’art. 236 cpv. 1 LT 1994, l’autorità fiscale procede al ricupero dell’imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l’autorità fiscale. Il ricupero d’imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa degli elementi imponibili (art. 236 cpv. 2 LT 1994).

                                         Sia per l’art. 258 cpv. 1 LT 1994 sia per l’art. 175 cpv. 1 LIFD il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, è punito con la multa. Per l’art. 258 cpv. 2 LT 1994, come pure per l’art. 175 cpv. 2 LIFD la multa equivale di regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell’imposta sottratta. Infine, sia secondo l’art. 258 cpv. 3 LT 1994 sia secondo l’art. 175 cpv. 3 LIFD, se il contribuente denuncia spontaneamente la sottrazione prima che essa sia nota all’autorità fiscale, la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta.

                                         4.3.

                                         La normativa della LT 1994 in materia di sottrazione, se comparata a quella della precedente LT 1976, appare indubitabilmente essere la lex mitior in relazione al massimo edittale della sanzione. Basti pensare che secondo l’art. 203 cpv. 2 LT 1976 la multa andava fino a cinque volte l’imposta sottratta, mentre secondo la nuova legge non può superare in caso di colpa grave le tre volte e che secondo il cpv. 3 della medesima norma, in caso di denuncia spontanea, la multa non poteva superare una volta l’imposta sottratta.

                                         Diversamente ne va del minimo edittale, poiché la vecchia normativa non prevedeva alcun minmo edittale, sia nel caso di sottrazione consumata sia nel caso di denuncia spontanea (cfr. art. 203 cpv. 2 e 3 LT 1976), al contrario della nuova che prevede nel caso di sottrazione consumata, se la colpa è lieve, una sanzione minima di un terzo dell’importo dell’imposta sottratta e in caso di denuncia spontanea di un quinto (cfr. art. 258 cpv. 2 e 3 LT 1994). È tuttavia il caso di rilevare che la prassi dell’autorità fiscale cantonale raramente scendeva al livello degli attuali minimi edittali.

                                         4.4.

                                         Anche per la LIFD, pur in assenza di una norma transitoria specifica, vale il principio della lex mitior e non v’è dubbio che la nuova normativa introdotta dalla LIFD sia più favorevole per quanto concerne la sanzione edittale superiore rispetto alla precedente normativa dell’art. 129 cpv. 1 DIFD, che prevedeva una multa sino a quattro volte l’importo sottratto (cfr. Sammlung BGE n. 825; ASA 68 p. 240; StE 1999 101.9 n. 10). .

                                         Quanto ai minimi edittali, la situazione è invece analoga a quella della legge cantonale. Infatti l’art. 129 cpv. 1 DIFD non prevedeva alcuna soglia edittale verso il basso, anche se, come nel caso della legge cantonale, la prassi dell’autorità fiscale cantonale raramente scendeva al livello degli attuali minimi edittali (cfr. Sammlung BGE n. 825; ASA 68 p. 240; StE 1999 101.9 n. 10).

                                   5.   5.1.

                                         Nel caso in esame è fuor di dubbio che i ricorrenti, pur dando loro atto di una certa leggerezza nell’agire dovuta forse a inesperienza, abbiano commesso una sottrazione d’imposta.

                                         Essi stessi l’hanno d’altronde denunciata spontaneamente.

                                         Neppure è in discussione l’ammontare delle imposte sottratte, che è stato ricostruito sulla base della documentazione bancaria da loro stessi prodotta. In nessuno degli incontri con l’Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle contribuzioni è d’altronde stata mossa la benché minima censura al calcolo dell’ammontare dell’imposta sottratta.

                                         5.2.

                                         Anche l’importo della multa pari a 0,2 volte l’imposta sottratta sfugge a ogni critica.

                                         Certo, essa è stata fissata, conformemente agli articoli 258 cpv. 3 LT 1994 e 175 cpv. 3 LIFD, per i quali, come si è visto, se il contribuente denuncia spontaneamente la sottrazione prima che essa sia nota all’autorità fiscale, la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta e non conformemente agli articoli 203 cpv. 3 LT 1976 e 129 cpv. 1 DIFD. Ma anche se fossero state applicate quelle norme, la sanzione non sarebbe stata certamente inferiore. Anzi, fosse stata seguita la prassi allora in auge in relazione all’applicazione deli articoli 203 cpv. 3 LT 1976 e 129 cpv. 1 DIFD, la sanzione sarebbe assai veromilmente stata più incisiva.

                                         5.3.

                                         In simili condizioni questa Camera non può che confermare le decisioni contestate dai ricorrenti con il presente ricorso.

                                         Questa Camera non è insensibile all’emergenza finanziaria in cui sono venuti a trovarsi i ricorrenti a seguito dell’acquisto e della riattazione della casa di __________, ma non può far altro che attirare la loro attenzione sull’ art. 246 cpv. 1 LT, che consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti. Secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente.

                                   6.   6.1.

                                         Vero è che nel loro ricorso i ricorrenti chiedono la compensazione delle imposte dovute e della multa con l’imposta preventiva, d’importo superiore, loro trattenuta.

                                         L’argomento è privo di qualsiasi pregio giuridico nell’ambito della presente procedura.

                                         La restituzione dell’imposta preventiva è regolata da un’apposita legge federale, la LIP, la quale disciplina chiaramente, all’art. 23 LIP, la restituzione dell’imposta preventiva in caso di sottrazione d’imposta e deve quindi semmai essere chiesta alla competente autorità.

                                         6.2.

                                         A titolo del tutto abbondanziale, questa Camera vuol ricordare ai contribuenti che, secondo l’art. 23 LIP, chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da questo reddito.

                                         Tale regola, che subordina la restituzione dell’imposta alla dichiarazione, fa sì che l’imposta preventiva diventi una sorta di “imposta a carico del frodatore” (“Defraudantensteuer”). L’art. 23 LIP vuole, in tal modo, spingere il contribuente ad una certa condotta, precisamente a presentare una dichiarazione fiscale corretta (Pfund/Zwahlen, Verrechnungssteuer, II parte, Basilea 1985, p. 80).

                                         6.3.

                                         La prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è d’altronde codificata nella Circolare n. 8 dell’8 dicembre 1978, concernente la «modificazione parziale della prassi inerente la perdita del diritto al rimborso dell’imposta preventiva». Essa prevede, in particolare, che il diritto al rimborso non decade quando il contribuente, prima della tassazione definitiva, completa o rettifica le indicazioni fatte nella dichiarazione d’imposta oppure quando rettifiche o complementi del genere sono eseguiti dalle autorità fiscali in seguito a richieste d’informazione fatte ai contribuenti. Di converso, se il contribuente notifica alle autorità fiscali i redditi e la sostanza in oggetto solo dopo che la tassazione è passata in giudicato, non si può ravvisare in questo caso una dichiarazione regolare; il rimborso dell’imposta preventiva che colpisce detti redditi va quindi rifiutata, e ciò indipendentemente dal fatto che sia iniziato un procedimento d’imposta suppletiva e penale, oppure che la tassazione eseguita venga soltanto rettificata (cfr. Circolare citata, par. A.II.2.; V. anche CDT n. __________.__________.__________ del 23 marzo 1998 in re CE F. A.).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario: