Incarto n. 80.1999.00212
Lugano 6 giugno 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, Dr., __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 21 dicembre 1998 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava ad __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui stabiliva il reddito imponibile in fr. 86’681.- di media annua e la sostanza in fr. 172'789.-.
1.2.
__________ __________ presentava reclamo contestando la mancata deduzione di alcuni debiti (cartella ipotecaria di fr. 250'000.- in possesso del Cantone, pignoramenti per fr. 170'000.-, ulteriore debito di fr. 220'000.-) e l’inclusione fra i redditi di un reddito d’altra fonte di fr. 50'000.-.
Con decisione del 20 settembre 1999, sentito il reclamante, l’Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo, riducendo il reddito imponibile a fr. 32'749.- e la sostanza a fr. 164'236.-.
1.3.
Il 10 ottobre l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente anche la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 17'727.e la sostanza in franchi zero.
2. 2.1.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su reclamo in materia di IC/IFD 1997-98, lamentando che non si sarebbe tenuto conto del capitale e degli interessi dovuti a un creditore straniero (________________________________________), identificabile tuttavia nella Banca __________ __________ di __________ per esplicita ammissione dell’istituto bancario stesso durante il processo penale svoltosi nell’aprile del 1996. L’Ufficio di tassazione avrebbe invece correttamente valutato la situazione nel periodo fiscale successivo.
Produce la dichiarazione dell’avv. __________. __________, in cui si comunica che la __________ __________ __________ __________ con sede a __________ ha ceduto alla Banca __________ __________ il credito vantato nei confronti di __________.
L’UT propone invece di respingere il ricorso, rilevando che nel determinare la situazione patrimoniale al 1° gennaio 1997 si è tenuto conto dei debiti dichiarati e documentati presso la Banca __________ __________ con un saldo di fr. 610'000.- e che la situazione debitoria è stata definita con verbale del 24 marzo 1999. Rileva inoltre che le ipoteche legali relative alle imposte sono state calcolate al momento della messa all’asta dell’immobile e che la Banca __________ __________ è subentrata alla __________ __________ __________ __________ solo a quel momento. Rileva infine che la cartella ipotecaria di fr. 250'000.- era stata depositata unicamente quale garanzia.
2.2.
Il ricorrente, benché invitato dal giudice a comparire per un’udienza in contraddittorio con l’Ufficio di tassazione, non è comparso, né ha giustificato la sua assenza.
3. In contestazione, per quanto è dato evincere dal ricorso è unicamente la deduzione del debito verso la __________ __________ __________ __________, ceduto alla Banca __________ __________ e dei relativi interessi nel periodo fiscale IC/IFD 1997-98.
3.1.
Secondo l'art. 54 LT la sostanza imponibile è calcolata sulla consistenza patrimoniale all’ inizio del periodo fiscale o dell’ imponibilità.
Il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del periodo di computo, che comprende i due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 52 cpv. 1 e 2 LT).
Analogamente, secondo l'art. 40 cpv. 1 e 2 LIFD l'imposta sul reddito è fissata per un periodo fiscale e riscossa ogni anno fiscale (anno civile). Il periodo fiscale comprende due anni civili consecutivi. Inizia il primo giorno degli anni dispari.
3.2.
A giusta ragione l'Ufficio di tassazione di __________ avverte d'aver dedotto integralmente tutti i debiti verso la Banca __________ __________ esistenti al 1° gennaio 1997 e gli interessi maturati negli anni di computo 1995-96. La cessione del debito della società __________ alla banca __________ __________ è infatti avvenuto dopo il 1° gennaio 1997 e non poteva quindi essere presa in considerazione se non nel periodo fiscale successivo 1999-2000.
3.3.
Resta pertanto da chiedersi se sia nondimeno ammissibile la deduzione dell'importo del debito verso un creditore estero e, se provati, degli interessi a lui versati.
4. Dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT); dai proventi sono dedotti gli interessi maturati sui debiti ammessi in deduzioni (art. 32 cpv. 1 lett. a LT; inoltre art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD).
4.1.
L'autorità fiscale deve comunque usare particolare rigore nell’ammettere la prova dell’esistenza effettiva di debiti professati verso stabilimenti di diritto estero. Essa ha il dovere di esigere delle informazioni più precise e complete.
Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LIFD e l'art. 200 cpv. 2 LT, il contribuente deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari. L’onere di provare l’esattezza delle proprie indicazioni incombe al contribuente (ASA 55 p. 140). Spetta quindi in linea di principio al contribuente provare ineccepibilmente l’identità del proprio creditore; non si può quindi esigere che sia l'autorità di tassazione a documentare i propri dubbi sull'esattezza delle informazioni fornite poiché altrimenti si finirebbe per capovolgere il senso della norma (ASA 51 p. 380).
Di regola, l'identificazione del creditore mediante indicazione del nome e dell'indirizzo è sufficiente, se il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali indicazioni bastano infatti normalmente a consentire le necessarie verifiche all'autorità di tassazione (ASA 55 p. 140). Nel caso invece di creditori domiciliati all'estero, soprattutto quando si tratta di persone o di entità giuridiche con sede all'estero, come ad esempio società del diritto del Principato del __________ o di diritto __________, soprattutto considerando che esse consentono domiciliazioni fittizie atte a consentire tra l'altro anche l'evasione fiscale, la giurisprudenza pone esigenze probatorie accresciute (DTF 106 Ib 148; ASA 55 p. 141 e riferimenti; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.; STF del 19 giugno 1992 in re F.G.).
Per debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali hanno il dovere d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il contribuente che intende dedurre gli interessi versati a persone domiciliate all'estero a stabilimenti con sede in stati che favoriscono la presa di domicili fittizi, non può quindi limitarsi ad indicare l'indirizzo degli stabilimenti in questione, ma deve fornire informazioni precise e dettagliate sugli aventi diritto (ASA 55 p. 137, consid. 3c; Sammlung BGE n. 621). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, non basta, ad esempio, il certificato di una banca o di una società fiduciaria secondo cui il creditore è uno straniero domiciliato all'estero (ASA 36 p. 386). Simili attestazioni non consentono infatti di verificare se l'istituto che ha rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto dell'apparenza esterna delle relazioni tra contribuente e asserito creditore, bensì di tutte le loro effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391).
Il Tribunale federale non ha così considerato sufficientemente probante la dichiarazione di una società fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale delle banche, secondo cui il creditore del contribuente era persona di nazionalità estera domiciliato all'estero, poiché, accettando simili dichiarazioni, l'autorità fiscale finirebbe per perdere il diritto di verificare che le compete per legge (ASA 36 loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 in re B.R.).
4.2.
Stante questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini della tassazione, l'autorità fiscale ignora i fatti addotti ma non provati o comunque non resi sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la conseguenza – secondo la prassi – che il debito non viene riconosciuto, gli ammortamenti non dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF del 9 giugno 1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p. 26; ASA 23 p. 175; ASA 29 p. 83).
In altre parole, con le elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 31 ottobre 1995 in re S.R.).
4.3.
Questa Camera ha, per es., concluso che si giustifica quindi di non riconoscere il debito ed i relativi interessi, nel caso di un contribuente che si limita a produrre un contratto di mutuo redatto su carta libera, sottoscritto da un cittadino francese domiciliato in Francia, senza che il preteso prestito sia comprovato per esempio da documentazione bancaria o fiscale (CDT n. __________.__________.__________ del 7 maggio 1998 in re M.F.).
Il Tribunale federale, da parte sua, ha respinto il ricorso di un contribuente che aveva prodotto documentazione bancaria, con cui pretendeva di dimostrare di avere beneficiato di un mutuo da parte di un parente residente in Italia: secondo i giudici federali, infatti, la documentazione in questione non era tale da permettere di risalire alla provenienza degli importi accreditati. È pertanto stata confermata l'imposizione del reddito d'altra fonte (Sentenza del Tribunale federale, 7 luglio 1999 in re M. e L. Si.).
In una recente sentenza poi (STF n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998 in re K.H.K.), il Tribunale federale ha definito non arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l'esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra fonte di fr. 40’000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. L’Alta Corte ha in particolare ritenuto singolare, vista la somma in discussione, il fatto che sia il ricorrente che sua moglie non si fossero ricordati prima di tale prestito, ed ha considerata insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto difficilmente controllabile.
In un'ulteriore decisione del 7 luglio 1999, l'Alta Corte ha affermato che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all' estero, in mancanza di sufficienti prove dell' esistenza di tale debito. Ha poi stabilito che è pure giustificata l' imposizione di un reddito d' altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo.
5. 5.1.
Come si è visto, l’Ufficio di tassazione non ha concesso la deduzione del debito verso la __________ __________ __________ __________, società di diritto __________ con sede a __________ e i relativi interessi, rilevando, da un lato, che la situazione patrimoniale al 1° gennaio 1997 è stata definita tenendo conto dei debiti dichiarati e documentati presso la Banca __________ __________ con un saldo di fr. 610'000.- e, dall’altro, la Banca __________ __________ è subentrata alla __________ __________ __________ __________ soltanto al momento dell’asta immobiliare, quindi successivamente alla data determinate per la deduzione di debito e interessi.
Nulla muta a questo riguardo la dichiarazione dell’avv. __________. __________, prodotta dal ricorrente, con la quale in data 1° marzo 1999 il legale comunica all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ che la __________ __________ __________ __________ con sede a __________ ha ceduto alla Banca __________ __________ il credito verso __________ __________ e che quest’ultima subentra pertanto a __________ __________ __________ __________ nel credito iscritto nell’elenco oneri in secondo rango. Tale dichiarazione attesta unicamente che è intervenuto un cambiamento nella titolarità del credito verso __________ soltanto posteriormente alla data determinante per il presente giudizio. Anzi conferma che fino a quella data creditrice di __________ era la società di diritto __________.
A giusta ragione quindi l’Ufficio di tassazione di __________ ha negato al ricorrente la deduzione del debito al 1° gennaio 1997 e la deduzione degli interessi degli anni di computo 1995-96, quando sua creditrice era ancora una società di diritto panamense.
Manca quindi, in simili condizioni, la prova ineccepibile del creditore, esatta dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 5, in particolare 5.1.).
5.2.
Va infine rilevato che alla cartella ipotecaria di fr. 250'000.- non corrisponde un debito effettivo, dal momento che essa era stata depositata presso lo Stato unicamente quale garanzia.
Questa Camera ha tuttavia accertato che al 31 dicembre 1996 il ricorrente aveva considerevoli debiti d'imposta e, meglio, fr. 90'781.40 verso la Confederazione, fr. 33'741.25 verso il Cantone e fr. 43'879.35 verso il Comune, per complessivi fr. 202'143.25.
Tale importo, che per l'IC va dedotto dalla sostanza, azzera la sostanza imponibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su reclamo in materia di IC 1997-98 è riformata nel senso che viene azzerata la sostanza imponibile. Per il resto è confermata.
§§ La decisione su reclamo in materia di IFD 1997-98 è confermata.
§§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché emetta un nuovo conteggio d'imposta in materia di IC 1997-98.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente in ragione di quattro quinti.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: