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Ticino Camera di diritto tributario 08.02.2000 80.1999.162

8 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,388 parole·~12 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.99.00162

Lugano 8 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 agosto 1999

in materia di:                 imposte alla fonte 1997/1998

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 14 giugno 1999 la __________ __________ __________ si rivolgeva all’Ufficio delle imposte alla fonte, facendo presente che a due sue dipendenti negli anni 1997 e 1998 erano state applicate erroneamente aliquote d’imposta alla fonte superiori a quelle di legge e chiedendo la restituzione della differenza (in totale fr. 6'214.59).

                                         Con lettera del 18 giugno 1999 l’Ufficio delle imposte alla fonte replicava che il termine utile concesso sia al debitore della prestazione sia al contribuente per esigere una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento scade il 31 marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione e che di conseguenza i conteggi riguardanti gli anni 1997 e 1998 erano definitivi. Attirava inoltre l’attenzione della __________ __________ sull’obbligo di rilasciare annualmente a ogni lavoratore un’attestazione con l’indicazione delle retribuzioni assoggettate e dell’imposta trattenuta.

                                   2.   2.1.

                                         Il 13 luglio 1999 la __________ __________ presentava reclamo all’ Ufficio imposte alla fonte, sostenendo di essere venuta a conoscenza delle aliquote esatte solo dopo aver ricevuto lo “scritto dell’art. no. 210 e no. 137” e meravigliandosi dell’atteggiamento dell’ Ufficio imposte alla fonte, che in caso di controllo non avrebbe esitato a richiedere eventuali importi non trattenuti o trattenuti in misura insufficiente. Osservava inoltre che all'impiegato non veniva rilasciata a fine anno alcuna certificazione di versamento delle imposte alla fonte, "poiché si era a conoscenza che l'importo trattenuto veniva regolarmente versato alla Cassa e controllato da chi faceva i pagamenti".

                                         2.2.

                                         Con decisione del 13 luglio 1999 l’Ufficio respingeva il reclamo osservando che la non conoscenza della legge e delle vigenti disposizioni non è motivo di restituzione del termine. Ribadiva inoltre l'obbligo del datore di lavoro di rilasciare al dipendente in tempo utile l'attestazione indicante le retribuzioni e l'imposta alla fonte trattenuta.

                                   3.   3.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso la __________ __________ __________, assistita dalla __________ __________ __________, chiede nuovamente la restituzione al dipendente dell'imposta trattenuta in eccedenza e, in subordine, l'effettuazione di un'ispezione conformemente alla prassi.

                                         Avverte innanzi tutto d'aver avuto conoscenza soltanto nel giugno del 1999 delle modifiche apportate dalle direttive del luglio 1997 relative alle aliquote da applicare ai dipendenti coniugati con figli a carico nel caso in cui il coniuge eserciti un'attività lucrativa all'estero. Esposti i fatti, richiama gli articoli 197 cpv. 1 LT e 123 cpv. 1 LIFD, che consentono all'autorità fiscale di eseguire o far eseguire ispezioni senza preavviso, con possibilità di rettificare gli importi delle trattenute, contestando quindi che la data del 31 marzo possa essere considerata data determinante per la crescita in giudicato di un periodo di tassazione. Rileva inoltre che gli articoli 211 cpv. 1 LT e 138 cpv. 1 LIFD prevedono espressamente l'obbligo del datore di lavoro di versare allo Stato quanto non trattenuto, beneficiando del diritto di regresso verso il datore di lavoro. Lamenta poi che gli articoli 211 cpv. 2 LT e 138 cpv. 2 LIFD non prevedano espressamente un diritto di rivalsa del debitore della prestazione imponibile nei confronti dello Stato, rilevando che si tratta di una lacuna della legge che deve essere colmata dal giudice per evitare disparità di trattamento.

                                         3.2.

                                         Con memoria del 2 settembre 1999 l'Ufficio imposte alla fonte propone invece di respingere il ricorso. Dopo aver esposto i fatti che hanno condotto alla modifica delle direttive sull'aliquota dei coniugati con figli a carico nell'estate del 1997, fa presente che il pagamento degli arretrati e la restituzione dell'imposta alla fonte sono regolati dagli articoli 211 LT e 138 LIFD.

                                         Rileva inoltre che il diritto di regresso del debitore della prestazione verso il contribuente è esaurientemente regolato dai suddetti disposti e che mal si comprende in caso di decorrenza dei termini la pretesa di estendere il diritto di regresso anche nei confronti dello Stato, poiché ciò renderebbe vana l'intenzione del Legislatore di disciplinare mediante un termine perentorio la facoltà di contestazione dell'imposta. Conclude rilevando che la pretesa di ordinare un'ispezione per ottenere la restituzione dei termini relativi ai periodi in discussione è moralmente inammissibile e contraria alla prassi seguita in questa materia.

                                   4.   4.1.

                                         I lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone, risp. in Svizzera per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri, sono assoggettati all’imposta alla fonte sul reddito della loro attività (art. 114 LT; art. 91 LIFD).

                                         Secondo gli articoli 121 cpv. 1 LT e 100 cpv. 1 LIFD, il debitore della prestazione imponibile ha, tra l’altro, l’obbligo di trattenere l’imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie (lett. a) e di fornire al contribuente una distinta o un’attestazione relativa alla trattenuta d’imposta (lett. b).

                                         Il debitore dell’imposta, vale a dire il datore di lavoro, deve rilasciare al contribuente, vale a dire al lavoratore, senza che ne faccia richiesta, un’attestazione con l’ammontare dell’imposta trattenuta alla fonte (cfr. Direttiva n. 02/1998, Imposizione alla fonte dei proventi compensativi per lavoratori stranieri, novembre 1997, valida dal 1° gennaio 1998). A tal fine l’Ufficio cantonale imposta alla fonte rilascia ai datori di lavoro l’apposito formulario, denominato “attestato-ricevuta”, che il debitore d’imposta deve rilasciare al contribuente. L’attestato-ricevuta, sul quale devono figurare gli estremi del contribuente, l’importo lordo delle prestazioni assoggettate all’imposta alla fonte, l’aliquota e l’importo trattenuto a titolo d’imposta alla fonte.

                                         4.2.

                                         In caso di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art. 210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD).

                                         Conformemente alla citata norma, l’attestato-ricevuta, che il debitore dell’imposta è tenuto a rilasciare al proprio dipendente, reca in calce la seguente avvertenza: “Il contribuente che contesta la trattenuta d’imposta alla fonte può richiedere all’Ufficio delle imposte alla fonte una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento. La relativa richiesta scritta deve essere presentata e motivata entro il 31 marzo dell’anno che segue quello dell’assoggettamento”.

                                         4.3.

                                         La Direttiva 01/98 precisa inoltre, che il contribuente o il datore di lavoro oppure l’istituto assicurativo o di previdenza che intende contestare la trattenuta d’imposta alla fonte può richiedere, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno che segue quello dell’assoggettamento, all’Ufficio delle imposte alla fonte, 6501 Bellinzo__________a, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento. Contro questa decisione è data, alle medesime persone, facoltà di reclamo allo stesso Ufficio delle imposte alla fonte entro il termine di 30 giorni. Contro la decisione sul reclamo è poi data facoltà di ricorso, nel termine di 30 giorni, alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello a Lugano (cfr. art. 212 LT; art. 140 cpv. 1 LIFD).

                                         4.4.

                                         Questa Camera ha così già avuto modo di rilevare che, in caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento. Un datore di lavoro che presenta i conteggi annuali includendo una valutazione forfetaria delle spese di trasferta deducibili e che rivendica poi, con il primo rendiconto dell' anno successivo, presentato nel mese di maggio, la decisione sulle spese di trasferta non deducibili, non ha più diritto a tale decisione sull' estensione dell' assoggettamento (CDT n. __________.__________.__________ del 29 novembre 1999 in re G. D.M.).

                                   5.   5.1.

                                         A sua volta, il Tribunale federale in una recente sentenza, ha avuto modo pronunciarsi su un caso analogo relativo al Canton Ginevra (RDAF 55 / 1999 p. 138 = Sammlung BGE n. 832 = StE 1999 B 96.11 n. 5) ed ha stabilito che, nel caso di un frontaliere imposto alla fonte, il lavoratore interessato, qualora intenda contestare il principio o l’ammontare della ritenuta alla fonte, deve depositare un reclamo scritto e motivato, secondo la normativa cantonale ginevrina, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, se l’attestato-ricevuta è stato consegnato entro la fine dell’anno precedente ed entro trenta giorni se l’attestato-ricevuta gli è stato consegnato in epoca successiva, ma al più tardi entro il 31 dicembre.

                                         Ciò che rileva, nella sentenza del Tribunale federale, sono le considerazioni di principio sviluppate nella motivazione del giudizio, che hanno valore generale in relazione alla crescita in giudicato dell’imposta alla fonte, al di là delle differenze delle singole normative cantonali.

                                         Partendo dalla considerazione che l’importo dell’imposta trattenuta era incontestatamente e incontestabilmente errato, il Tribunale federale ha rilevato che in quel caso l’art. 168 LIFD  - per altro di tenore identico a quello dell’art. 247 LT non è applicabile. La citata norma, per la quale il contribuente può chiedere la restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore, non riguarda i casi di restituzione d’imposte pagate ma non dovute, quando esse sono state stabilite mediante un decisione cresciuta in giudicato ((RDAF 55 / 1999 p. 138 = Sammlung BGE n. 832 = StE 1999 B 96.11 n. 5: consid. 5, con riferimento alla dottrina, segnatamente a Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, V.a ed., p. 303 s.).

                                         5.2.

                                         Sempre nel citato giudizio il Tribunale federale ha altresì escluso che in simili casi possa trovare applicazione l’istituto della revisione (art. 147 LIFD; art. 232 LT), mancando con tutta evidenza un “novum” in senso tecnico-giuridico (RDAF 55 / 1999 p. 138 = Sammlung BGE n. 832 = StE 1999 B 96.11 n. 5: consid. 6).

                                         5.3.

                                         Sempre nel citato giudizio, il Tribunale federale ha pure escluso che in un simile caso fosse possibile derogare eccezionalmente ai suddetti principi, invocando la giurisprudenza dello stesso Tribunale federale, quando il risultato è scioccante e urta il sentimento di giustizia (DTF 98 Ia 568; ASA 45 p. 58), poiché con un minimo d’attenzione e di sforzo l’interessato poteva controllare l’attestazione-ricevuta. Non si può infatti esigere  - ha precisato ancora il Tribunale federale -  che l’autorità fiscale debba verificare sistematicamente tutte le dichiarazioni che gli sono inviate, ma può fidarsi di quelle che appaiono credibili, complete e non paiono inficiate da contraddizioni (RDAF 55 / 1999 p. 138 = Sammlung BGE n. 832 = StE 1999 B 96.11 n. 5: consid. 7 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina, in particolare a Martin Zweifel, Verfahrensgrundsätze und Veranlagungsverfahren, in ASA 61, p. 432 s.).

                                         5.4.

                                         Per queste stesse ragioni l’interessato non può invocare l’art. 197 cpv. 1 LT per ottenere la restituzione dell’imposta trattenuta in eccesso. L’art. 197 cpv. 1 concede all’autorità fiscale la facoltà di eseguire o di far eseguire, senza obbligo di preavviso, ispezioni dei libri contabili, accertamenti sugli elementi imponibili del contribuente e sui suoi rapporti d’ affari con terzi, come pure di estendere le indagini a tutte le tassazioni non ancora cresciute in giudicato.

                                         Non solo tale norma si riferisce alla procedura ordinaria di tassazione, come si evince dalla sua stessa formulazione, ma diversamente la sua applicazione nell’ambito dell’imposta alla fonte finirebbe per trasformare una mera facoltà d’intervento in un obbligo di verifica sistematica, che il legislatore non ha previsto e che finirebbe per istituire di fatto un rimedio giuridico estremo in un ambito che la legislazione ha disciplinato esaurientemente, prevedendo i rimedi giuridici che consentono di contestare l’attestato-ricevuta rilasciato dal debitore d’imposta.

                                         5.5.

                                         Né giova richiamare, sempre per le ragioni già evocate, gli articoli 138 cpv. 2 LIFD e 211 cpv. 2 LT, di identico tenore, secondo cui, se il debitore d’imposta ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente.

                                         Questa norma, che attua il principio che conferisce all’autorità fiscale una facoltà di verifica, ma non un obbligo di verifica sistematica, stabilisce altresì, come pertinentemente osserva l’Ufficio imposte alla fonte, il diritto di regresso del debitore della prestazione verso il contribuente. La sua portata verrebbe radicalmente snaturata, qualora attraverso questa norma si consentisse al debitore d’imposta di conseguire per questa via la restituzione del termine e con ciò di rimediare a un errore imputabile solo a lui e alla sua disattenzione.

                                   6.   6.1.

                                         Per quanto precede il ricorso non può essere accolto.

                                         Va innanzi tutto rilevato che ricorrente nel presente caso non è il contribuente, bensì il debitore d'imposta medesimo.

                                         __________ __________ __________ appare quindi malvenuta a invocare l'errore in cui sarebbe incorsa dopo la scadenza del 31 marzo 1999 (cfr. anche CDT n. __________.__________.__________ del 29 novembre 1999 in re G. D.M.). In effetti, qualora avesse avuto dei dubbi circa l’estensione dell’assoggettamento, segnatamente l’aliquota applicabile, la ricorrente avrebbe potuto e dovuto rivolgersi all’autorità fiscale. La legge consente infatti anche al debitore dell’imposta, cioè al datore di lavoro, di esigere dall’autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art. 210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD). La ricorrente non aveva quindi che da farsi parte diligente entro i termini di legge, vale a dire entro il 31 marzo 1999.

                                         6.2.

                                         La ricorrente rileva inoltre che a fine anno non veniva rilasciato al contribuente l'attestato-ricevuta, "poiché si era a conoscenza che l'importo trattenuto veniva regolarmente versato alla Cassa e controllato da chi faceva i pagamenti".

                                         Questo argomento è chiaramente infondato, persino ai limiti della temerarietà, dal momento a prevalersene non è il contribuente, bensì il debitore stesso della prestazione, artefice dell'inadempienza verso il contribuente.

                                         L'argomento potrebbe semmai essere di pregio nel contesto di un eventuale regresso promosso dal contribuente contro il debitore d'imposta proceduralmente inadempiente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    680.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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