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Ticino Camera di diritto tributario 08.02.2000 80.1999.121

8 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,414 parole·~7 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.99.00121

Lugano 8 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 4 giugno 1999

in materia di:                 IC/IFD 93/94

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________ è proprietario della part. b. __________ RFD del Comune di __________. L’acquisto era stato finanziato accendendo due prestiti ipotecari: uno di fr. 470'000.presso __________ garantito dalla particella acquistata, l’altro di iniziali fr. 180'000.- (attualmente ca. fr. 120'000.-) garantito da un immobile a Paudo di proprietà del padre, __________ __________.

                                         Lo stabile veniva affittato alla __________ __________ (ora __________ __________ __________), che pagava al proprietario, __________ __________, un affitto corrispondente sia agli interessi e all’ammortamento del prestito di fr. 470'000.- sia al prestito di fr. 120'000.-.

                                         Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1993-94 (anni di computo 1991-92) __________ __________ dichiarava quale reddito della sostanza l’importo versatogli per l’affitto (interessi e ammortamento dei due prestiti) dalla __________ __________ e chiedeva specularmente la deduzione degli interessi passivi da lui personalmente pagati alla banca sui due prestiti, compreso quello garantito dall’ipoteca sull’immobile __________ di __________.

                                         Nella notifica di tassazione del 30 giugno 1998 l’Ufficio di tassazione di __________ riprendeva al contribuente un importo di fr. 16'477.- di media annua a titolo di altri redditi della sostanza in relazione agli interessi e all’ammortamento del debito garantito dall’immobile di __________. L’UT argomentava che gli interessi passivi e gli ammortamenti risultavano essere stati dedotti una prima volta nei costi della __________ __________ e una seconda volta, su sua richiesta, nella partita fiscale del padre del contribuente.

                                   2.   Il 17 luglio 1998 il contribuente presentava reclamo per poter verificare con l’UT l’aggiunta al reddito della sostanza degli interessi e dell’ammortamento del debito garantito dall’immobile __________ di __________.

                                         Con decisione del 10 maggio 1999 l’UT respingeva il reclamo, ribadendo quanto già argomentato nella motivazione della notifica di tassazione.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso, invero assai succintamente motivato, il contribuente rinnova la richiesta di stralciare la ripresa effettuata dall’UT a titolo di altri redditi della sostanza in relazione agli interessi e all’ammortamento del debito garantito dall’immobile di __________.

                                         Invitato a prendere posizione sulle osservazioni al ricorso presentate dall’UT il 10 giugno 1999, il ricorrente con memoria dell’8 luglio 1999 esponeva in modo chiaro i motivi del proprio ricorso, sostenendo in particolare che la ripresa effettuata dall’autorità fiscale non può essere giustificata dal semplice fatto che gli interessi sul debito garantito dall’immobile di __________ sarebbero (già) stati erroneamente dedotti nella partita fiscale di __________ __________.

                                   4.   In occasione dell'audizione del 2 settembre 1999 il rappresentante del ricorrente ha sostenuto che il debito contratto con la banca per un importo iniziale di fr. 180'000.-, malgrado sia intestato ad __________ __________, sarebbe stato in realtà un debito personale di __________ __________, garantito da ipoteca sull'immobile di __________ di proprietà di __________ __________. L'intestazione del debito al padre del ricorrente risponderebbe a una precisa condizione posta dalla banca, sempre secondo il rappresentante del ricorrente, alla concessione del prestito per la riattazione dell'immobile di __________.

                                         Facendo astrazione dalle ulteriori verifiche che queste affermazione avrebbero richiesto (richiamo del contratto di mutuo dalla banca), se fosse provato che il debitore effettivo fosse il figlio, vale a dire il qui ricorrente, ne verrebbe che il padre fino al decesso e in seguito la madre non avrebbero mai avuto diritto alla deduzione degli interessi passivi in quanto di competenza di __________ __________, rendendo così necessaria una procedura di recupero d'imposta sulla partita di __________ __________ fino al suo decesso e in seguito su quella della vedova sino al 31 dicembre 1996.

                                         Per contro, nella partita fiscale del qui ricorrente gli interessi avrebbero dovuto essere inclusi come affitto e nel contempo essergli dedotti a titolo di interessi.

                                         Così stando le cose, il giudice aveva deciso di tener in sospeso fino al mese di ottobre il ricorso, per consentire al ricorrente di conferire con la madre in vista di una possibile soluzione interna che gli permettesse di ritirare il ricorso, evitando nel contempo una procedura di recupero d'imposta, ev. di sottrazione nei confronti della vedova di __________ __________.

                                         Il 3 settembre 1999 l'Ufficio di tassazione trasmetteva al rappresentante del ricorrente il conteggio relativo all'aggravio d'imposta nella partita fiscale 1993-94 e 1995-96 dei genitori del ricorrente, qualora il debito ipotecario e i relativi interessi non venissero computati.

                                         Scaduto il termine per determinarsi, la Cancelleria di questa Camera ha sollecitato telefonicamente a due riprese il patrocinatore del ricorrente e, meglio, l'11 novembre e il 21 dicembre 1999. Ritenuto che il signor __________ non si è determinato malgrado i solleciti, il 29 dicembre 1999 questa Camera gli ha assegnato un termine fino al 15 gennaio 2000 per comunicare l'eventuale ritiro del ricorso, ritenuto che in caso di silenzio avrebbe proceduto a emettere la propria decisione.

                                         Anche questo termine è scaduto infruttuoso.

                                   5.   Visto l'atteggiamento per certi versi defatigatorio assunto dal ricorrente, questa Camera, alla luce di quanto emerso in occasione dell'udienza, non può che annullare la decisione su reclamo e retrocedere gli atti all'UT di __________ perché proceda ad accertare l'effettiva titolarità del debito, invitando il ricorrente a produrre il contratto di mutuo e, per quanto necessario, raccogliendo ogni altra prova utile ad accertare la titolarità economica del debito.

                                         Nel contempo questa Camera non può che segnalare il caso all'Ufficio procedure speciali perché proceda nei propri incombenti, richiamando tra l'altro a sua volta il contratto di mutuo dalla madre del ricorrente e verificando la correttezza delle deduzioni concesse dall'Ufficio di tassazione ad __________ __________ e alla di lui moglie nei periodi fiscali 1993-94 e 1995-96.

                                         Una volta completata l’istruttoria, risp. compiuti i necessari accertamenti, terminati gli accertamenti di rito, Ufficio di tassazione e Ufficio procedure speciali emetteranno le decisioni di loro competenza.

                                   6.   6.1.

                                         Secondo l’art. 231 cpv. 1 LT, la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste a carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente.

                                         Secondo l’art. 231 cpv. 2 LT esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’ inchiesta della Camera di diritto tributario.

                                         Secondo l’art. 231 cpv. 4 LT, in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, alla parte ricorrente è riconosciuta un’ indennità a titolo di ripetibili.

                                         Secondo l’art. 231 cpv. 5 LT, le decisioni della Camera di diritto tributario sono soggette ad una tassa di giustizia da un minimo di 100.- franchi a un massimo di 10’000.- franchi.

                                         6.2.

                                         Nel caso in esame si giustifica di porre spese e tassa di giustizia a carico del ricorrente. Egli avrebbe infatti potuto ottenere piena soddisfazione se già nel corso della procedura di tassazione, risp. in quella di reclamo avesse collaborato con l’Ufficio di tassazione, documentando in maniera ineccepibile la titolarità economica del debito bancario, garantito da ipoteca sull’immobile di __________, qui in discussione.

                                         Né si può passare sotto silenzio la passività assunta nella presente procedura, presentando dapprima un ricorso ai limiti della ricevibilità, tanto si rivela carente nella motivazione e, in corso di procedura, cadute nel vuoto, malgrado la comprensione dimostratagli all’udienza, le ripetute richieste di risolvere internamente con la madre la questione, nemmeno preoccupandosi di documentare in maniera ineccepibile quanto sostenuto all’udienza con una certa verosimiglianza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto a’ sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 10 maggio 1999, gli atti del procedimento sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo complemento d’istruttoria.

                                         §§ La fattispecie è altresì segnalata all’Ufficio procedure speciali perché proceda nei propri incombenti.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    580.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                       Copia all'Ufficio procedure speciali, __________.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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