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Ticino Corte di appello e di revisione penale 30.11.2020 17.2020.66

30 novembre 2020·Italiano·Ticino·Corte di appello e di revisione penale·HTML·2,822 parole·~14 min·7

Riassunto

Prosciolto dall'imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione

Testo integrale

Incarto n. 17.2020.66+88 17.2020.213

Locarno 30 novembre 2020/sm

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati

segretaria:

Camilla Robotti, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 febbraio 2020 dal

 AP 1,

e con appello incidentale presentato il 31 marzo 2020 da

IM 1,   rappr. dall’avv. DI 1, __________

contro la sentenza emanata il 30 gennaio 2020 dalla Pretura penale di __________ (motivazione scritta intimata il 17 febbraio 2020) nei confronti di IM 1

richiamata la dichiarazione di appello 5 marzo 2020;

esaminati gli atti;

ricordato che:

                                  A.   Con DA 337/2019 del 16 gennaio 2019, la procuratrice pubblica ha ritenuto IM 1 autrice colpevole di:

                                  “1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 26 giugno 2018, alla guida del veicolo a motore targato (I) __________ marca __________, in tre occasioni, violato gravemente le norme della circolazione stradale cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui,

e meglio per avere,

                                1.1.   in zona __________, su __________, sul tratto di strada cantonale composto da tre corsie, segnatamente due in direzione di __________ e una in direzione di __________, circolando sulla corsia più a destra delle due che portano a __________, omettendo di segnalare i suoi cambiamenti di direzione, superato sulla destra il veicolo a motore targato TI __________ marca __________, alla cui guida vi era DN 1, la quale stava viaggiando sulla corsia più a sinistra in direzione di ______, rientrando in seguito sulla medesima corsia diDN 1, senza rispettare la distanza di sicurezza e costringendo quest’ultima a frenare per evitare un incidente.

                                1.2.   sull’autostrada __________ in direzione di __________, all’altezza di __________, omettendo di segnalare i suoi cambiamenti di direzione, superato sulla destra dapprima il veicolo a motore di cui al punto 1.1. alla cui guida vi era DN 1, poi un altro veicolo a motore, spostandosi in seguito sulla loro stessa corsia di sorpasso, senza rispettare la distanza di sicurezza, costringendo il conducente del veicolo a motore appena superato e conseguentemente DN 1 a frenare per evitare un incidente.

                                1.3.   sull’autostrada __________, in direzione di __________, all’altezza dell’uscita __________, dopo aver superato sulla sinistra dapprima il veicolo a motore di cui al punto 1.1. alla cui guida vi era DN 1, poi il veicolo a motore di cui al punto 1.2., omesso di segnalare il suo cambiamento di direzione nel rientrare sulla normale corsia di marcia, nonché per avere omesso di rispettare la distanza di sicurezza e, meglio, rientrando appena davanti al veicolo a motore di cui al punto 1.2., costringendo il conducente del veicolo a motore appena superato e conseguentemente DN 1 a frenare per evitare un incidente;”

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna corrispondenti a complessivi fr. 1'600.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 320.- e al pagamento di tassa e spese di giustizia giudiziarie.

                                  B.   A seguito dell’opposizione tempestivamente interposta dall’imputata contro questo DA e della sua conferma ex art. 355 CPP da parte del PP, gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale il cui presidente, esperito il dibattimento, con sentenza 30 gennaio 2020, ha assolto l’imputata e posto a carico dello Stato tasse e spese di giustizia. A titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP le ha assegnato l’importo omnicomprensivo di

                                         fr. 1’200.-. Ha, invece, respinto la sua richiesta di riparazione del torto morale.

                                  C.   La AP 1 ha tempestivamente impugnato il giudizio pretorile chiedendone l’annullamento e la conferma integrale del DA.

Dal canto suo, l’imputata ha presentato appello incidentale con cui, impugnando unicamente i dispositivi no. 3 e 4 del primo giudizio, chiede che le vengano riconosciuti i seguenti indennizzi:

-  fr. 2'805.50 ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura di primo grado;

-  fr 1'595.- per le spese di patrocinio per la procedura d’appello;

-  fr. 500.- per torto morale.

                                  D.   Con il consenso delle parti, l’appello è stato trattato in procedura scritta (CARP VII e IX).

Delle rispettive argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,

in fatto e in diritto:

                                   1.  

                                   a.   Sui fatti si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i consid. da 1 a 6 della sentenza impugnata (pag. 2-5). Qui, ci si limita a dire che, con lettera 27 giugno 2018, la signora DN 1 ha segnalato al MP che, verso le ore 8.00 del giorno precedente, sulla strada cantonale in territorio di __________ e, successivamente, sull’__________ in direzione nord, la conducente bionda (poi identificata in IM 1) di una __________ bianca, targata __________ si era resa autrice (a suo danno) di diverse manovre di sorpasso illecite.

                                  b.   IM 1, assunta a verbale (cfr. verbale interrogatorio imputata, allegato a rapporto d’inchiesta, AI 4), pur confermando che da due anni, ogni mattina, percorre la tratta in questione per recarsi al lavoro, si è da subito detta estranea ai fatti. Ha dichiarato di essersi sempre comportata correttamente alla guida del suo veicolo (puntualizzando che si tratta di quello della ditta), di non aver mai preso una multa e di andare al lavoro con largo anticipo per evitare, malgrado il traffico intenso, di arrivare in ritardo. Ha negato di aver avuto un diverbio con un altro utente della strada, nello specifico con la denunciante e/o di aver eseguito le manovre rimproverategli, che “non fanno parte del mio stile di guida” (cfr. verbale interrogatorio imputata, allegato a rapporto d’inchiesta, AI 4). In merito alle denunciate manovre di sorpasso in autostrada, l’imputata ha poi affermato:

“(…) di essersi immessa all’entrata di __________ e, dopo aver raggiunto lo svincolo di __________ mi sono spostata sulla corsia di sinistra la quale diventa poi la corsia di destra poco a nord di detto svincolo (restringimento da destra). Posso solamente dire che ogni spostamento da una corsia all’altra o manovra di svolta viene sempre da me segnalata come da mia abitudine” (cfr. verbale d’interrogatorio imputata allegato a rapporto d’inchiesta, AI 4; cfr, anche, verb. dib. di primo grado).

                                   c.   È sostanzialmente sulla base delle dichiarazioni della denunciante (la denuncia e il verbale 4 agosto 2018) che é stato emanato il DA in oggetto: alle negazioni di IM 1 (cfr. verbale interrogatorio imputata allegato a rapporto d’inchiesta, AI 4) non è, infatti, stato dato credito.

                                  d.   Di parere opposto alla pubblica accusa, il pretore ha assolto l’imputata accogliendo, in sostanza, la tesi difensiva secondo cui nelle dichiarazioni della denunciante vi erano tante e tali incongruenze da comprometterne irrimediabilmente la credibilità.

                                   2.   Nel suo appello la AP 1 sostiene che, se è vero che vi sono alcune incongruenze fra i fatti descritti in denuncia e quelli riferiti nell’interrogatorio, è soprattutto vero che la denunciante ha, nel complesso, sempre riferito di diverse manovre di sorpasso coerenti e compatibili con le condizioni di traffico intenso di quella mattina e che la veridicità delle sue dichiarazioni è supportata da diversi riscontri oggettivi, e meglio dall’accertata (ammessa) contemporanea presenza delle due conducenti nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, dal fatto che la vettura della IM 1 corrisponde, per modello e targa, a quella descritta dalla denunciante e dal fatto che, effettivamente, come indicato, i capelli della IM 1 sono biondi. Se a ciò si aggiunge che la DN 1 non aveva alcun interesse a denunciare falsamente la IM 1, si ha – conclude la AP 1 – che alle sue dichiarazioni va attribuita piena credibilità.

                                   3.   In considerazione dell’esiguità del materiale probatorio agli atti, limitato alle antitetiche dichiarazioni delle protagoniste, è necessario procedere ad un’attenta valutazione della loro attendibilità. Per questo tipo di esame, risultano essere rilevanti la linearità e la costanza nel tempo delle dichiarazioni, la loro logica intrinseca e la presenza o meno di indizi esterni in grado di supportarle (STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2; STF 6B_705/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 1.2).

                                   4.   Se, da un lato, le dichiarazioni della denunciante trovano riscontri oggettivi nel colore dei capelli di IM 1 nonché nella targa e nel modello dell’autovettura da lei guidata, dall’altro lato esse non brillano né per linearità né per costanza e non hanno, nemmeno, il pregio della coerenza.

                                   a.   DN 1 non è, infatti, stata costante nel riferire il numero di episodi in cui, per ipotesi, la denunciata ha guidato infrangendo le norme della LCStr. Non lo è stata nemmeno nella descrizione di tali episodi.

                               a.1.   Nell’esposto al MP DN 1 descrive tre episodi: la mancata precedenza in rotonda, un sorpasso da destra in autostrada e un sorpasso temerario per imboccare - una non meglio precisata - uscita autostradale. Nel successivo verbale di polizia gli episodi sono, invece, quattro: una serie di gestacci e avvertimenti acustici in uscita dalla rotonda, un sorpasso da destra sulla strada cantonale in territorio di __________ e due sorpassi in autostrada.

Al di là del numero differente di episodi raccontati, che comunque rileva sotto il profilo della linearità e della costanza delle dichiarazioni, lascia stupiti come, nella denuncia effettuata il giorno dopo i fatti, DN 1 si sia “dimenticata” di riferire del presunto sorpasso da destra che IM 1 avrebbe compiuto sul rettilineo che divide le due rotatorie in Via __________, in territorio di __________. Sorpasso che, stando a quanto riferito durante il verbale, sarebbe proprio l’episodio che l’ha spinta a rilevare il numero di targa della vettura e segnalare i fatti all’autorità.

                               a.2.   Nella denuncia DN 1 sostiene che IM 1 non le ha concesso la precedenza in rotatoria. Ma tale episodio non viene più riferito a verbale e viene sostituito da semplici e immotivati avvertimenti acustici e gestacci in “uscita di rotonda” seguiti dal sorpasso da destra sul rettilineo che divide le due rotonde in Via __________, non menzionato invece nell’esposto.

Ancora, nella denuncia DN 1 racconta di aver incontrato nuovamente il veicolo __________ sull’__________ in direzione nord. In questo frangente la __________ l’ha sorpassata da destra obbligandola a frenare per evitare un incidente (“mi sorpassa da destra facendomi frenare di colpo”; cfr. denuncia 27 giugno 2018, AI1) mentre, nel verbale, la manovra di sorpasso effettuata dalla __________ è avvenuta ai danni di un veicolo tipo SUV che precedeva la vettura di DN 1.

L’ultimo episodio descritto nella denuncia si è svolto “sull’uscita di __________” (cfr. denuncia 27 giugno 2018, AI1). In tale occasione la __________ che procedeva sulla corsia di sorpasso, ha tagliato la strada ad un camion per immettersi nell’uscita. Anche la descrizione di questo episodio cambia a verbale. DN 1 riferisce infatti che, all’altezza dell’entrata autostradale di __________ (quindi non più “sull’uscita”), la __________ proveniente dalla corsia di sorpasso ha, ancora una volta, superato la denunciante e il veicolo tipo SUV posizionandosi, senza segnalare la manovra, davanti a quest’ultimo, costringendolo nuovamente a frenare.

                                  b.   Come correttamente evidenziato dal pretore, neppure dal profilo della logica intrinseca le dichiarazioni di DN 1 sono esenti da critiche. È doveroso, infatti, chiedersi come possa il veicolo dell’imputata essersi trovato, in più occasioni, dietro il veicolo della denunciante pur avendola – in almeno due circostanze – sorpassata. Per ritenere ciò sarebbe quantomeno necessario presumere che la denunciante abbia, a sua volta, ripetutamente superato l’imputata da destra.

Nemmeno l’argomentazione secondo cui il veicolo dell’imputata può essersi facilmente ritrovato a viaggiare da tergo e/o a lato di quello della denunciante, visto che “(…) il traffico era intenso e se ben ricordo circolavamo tutti su due colonne a ca. 60-70 km/h …” (cfr. verbale d’interrogatorio DN 1, allegato a rapporto d’inchiesta, AI 4) soccorre l’appellante nella misura in cui una tale situazione rende più difficoltoso (e di certo non agevola) compiere, in serie, l’insieme di manovre illecite descritte nel DA.

Stante quanto precede, a fronte delle dichiarazioni dell’imputata che si è sempre detta estranea ai fatti, le dichiarazioni della denunciante non possono costituire un fondamento probatorio sufficiente ad accertare i fatti così come descritti nel DA. L’assoluzione di IM 1 deve, dunque, essere confermata.

appello incidentale

                                   5.   Sui presupposti applicativi dell’art. 429 CPP e sui principi che reggono la quantificazione dell’indennità, si rinvia a quanto indicato a più riprese da questa Corte, in particolare alle sentenze CARP 17.2013.161 del 28 marzo 2014 e 17.2013.46 del 9 dicembre 2013.

                                   a.   Per la procedura di primo grado, IM 1 ha prodotto la nota d’onorario 30 gennaio 2020 in cui il suo difensore di fiducia espone complessivi fr. 2'805.50 (di cui fr. 2'550.00 di onorario legale per 10.2 h di lavoro, fr. 255.50 di spese). Considerato che la fattispecie non presenta particolari difficoltà né in fatto né in diritto, questa Corte ritiene che le prestazioni esposte vadano riconosciute limitatamente a 8 ore, per un totale complessivo di fr. 2'200.- (composti da fr. 2'000.- di onorario, fr. 200.- di spese). Ciò tenuto conto della durata effettiva del dibattimento di primo grado (1 ora), cui è stata aggiunta un’ora di trasferta e 6 ore supplementari per un colloquio con la cliente, la preparazione del dibattimento, la redazione dell’arringa e l’allestimento dell’annuncio d’appello.

                                  b.   La richiesta d’indennizzo di un (presunto) torto morale è respinta ritenuto come l’istante non abbia né sufficientemente sostanziato, né tantomeno provato, di aver patito, a seguito del procedimento penale, sofferenze particolarmente gravi tali da giustificare una riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP. La tesi appare, già in sé, inverosimile avuto riguardo alla ridotta gravità dei reati imputati. E, del resto, l’istante non ha in alcun modo reso verosimile che le problematiche psichiche attestate dai certificati medici agli atti siano effettivamente dovute al procedimento penale che la interessa.

                                   6.

                                   a.   Visto l’esito del procedimento, si conferma l’attribuzione degli oneri processuali di prima sede così come stabilita dal primo giudice (art. 428 cpv. 3 CPP).

                                  b.   Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).

                               b.1.   Le spese relative all’appello principale della AP 1 (tassa di giustizia di fr. 1'000.- e spese di fr. 200.-), sono poste integralmente a carico dello Stato che rifonderà a IM 1 – resistente – l’importo omnicomprensivo di fr 800.- quale indennizzo ex ar 429 cpv 1 lett a CPP.

                               b.2.   Le spese relative all’appello incidentale di IM 1 (tassa di giustizia di fr. 500.- e spese di fr. 100.-) sono poste in ragione di 2/3 a carico di IM 1 e di 1/3 a carico dello Stato che le verserà l’importo di fr 400.- quale indennizzo (ridotto in funzione del grado di soccombenza) ex art 429 cpv 1 lett a CPP.

per questi motivi,

visti gli art.                      90 cpv. 2 LCStr, in rel. con gli artt. 34 cpv. 3 e 4, 35 cpv. 1 e 3, 39 cpv. 1 lett. b LCStr, 10 cpv.1 e 2 ONC; 34, 42, 47 CP; l’art. 6 CEDU; 10, 80 e segg., 84 e segg, 398 segg., 429 e segg. CPP; nonché, sulle spese, 422 e segg. CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   l’appello del AP 1 è respinto;

                                   2.   l’appello di IM 1 è parzialmente accolto;

Di conseguenza:

                                   3.   IM 1 è prosciolta dall’imputazione di grave infrazione delle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr per i fatti descritti nel DA 337/2019 del 16 gennaio 2019.

                                   4.   Gli oneri processuali per il procedimento di primo grado, per complessivi fr. 450.-, restano integralmente a carico dello Stato.

                                   5.   A titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura di primo grado, lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino verserà a IM 1, e per lei all’avv.DI 1, l’importo di fr. 2'200.- .

                                   6.   La richiesta di indennizzo per torto morale è respinta.

                                   7.   Gli oneri processuali dell’appello del AP 1 consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.        1'000.-

-  altri disborsi                            fr.           200.fr.        1'200.sono integralmente a carico dello Stato che rifonderà a IM 1 fr. 800.- a titolo di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.

                                   8.   Gli oneri processuali dell’appello di IM 1, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.           500.-

-  altri disborsi                            fr.           100.fr.           600.sono posti per 2/3 a carico di IM 1 e per 1/3 a carico dello Stato che le rifonderà fr. 400.- a titolo di indennità (ridotta) ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura d’appello.

                                   9.   Intimazione a:

                                10.   Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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