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Ticino Corte di appello e di revisione penale 18.11.2020 17.2020.193

18 novembre 2020·Italiano·Ticino·Corte di appello e di revisione penale·HTML·8,694 parole·~43 min·6

Riassunto

Infrazione aggravata alla LStup e infrazione alla LStrI. Accertamento dei quantitativi, commisurazione della pena e valutazione dell'eventuale segnalazione nel Sistema d’informazione di Schengen (SIS)

Testo integrale

Incarto n. 17.2020.193

Locarno 18 novembre 2020/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Angelo Olgiati, giudice presidente, Ilario Bernasconi e Giovanna Canepa Meuli

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 29 aprile 2020 da

IM1,   rappr. dall'avv. DI1  

contro la sentenza emanata il 23 aprile 2020 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei confronti di V.

richiamata la dichiarazione di appello 6 luglio 2020;

esaminati gli atti;

ritenuto

Riassunto del

procedimento:      A.   Il 22 gennaio 2020 il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei confronti di IM1 e di V..

                                Aa.   IM1 è stato accusato di:

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

agendo in parte in correità con _________, M., _________ e V.,

a Solduno, a Locarno, ed in altre località del Canton Ticino,

nel periodo dal mese di febbraio/marzo 2018 al 24 luglio 2019,

detenuto e alienato, vendendola ed offrendola, da un minimo di complessivi 1’951.71 grammi di cocaina ad un massimo di complessivi 2'612.21 grammi di cocaina,

e meglio per avere:

                                1.1.   alienato, vendendola, agendo in parte in correità con _________ detto _____, M., _________ e V., in più occasioni, da un minimo di complessivi 1570.5 grammi lordi di cocaina ad un massimo di complessivi 2136.75 grammi lordi di cocaina, sotto forma di sacchetti da 0.25/0.3 grammi al prezzo di CHF40.--/50.--, a diversi consumatori locali in parte non identificati ed in parte identificati in ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, M. e V.;

                                1.2.   alienato, offrendola, in più occasioni, a _________________, da un minimo di complessivi 279.55 grammi lordi di cocaina ad un massimo di complessivi 373.80 grammi lordi di cocaina;

                                1.3.   detenuto e posseduto, il 24 luglio 2019, in correità con V., a Locarno in __________________, presso il domicilio di quest’ultima, complessivi 101.66 grammi netti di cocaina con purezza variante tra il 76.5% e il 88.9%, sostanza stupefacente destinata all’alienazione;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dagli art. 19 cpv. 1 lett. c) e lett. d) LStup, art. 19 cpv. 2 lett. a), LStup;

                                   2.   infrazione alla LF sugli stranieri, ripetuta

per avere, a Solduno e a Locarno, nel periodo dal mese di febbraio/marzo 2018 al 24 luglio 2019, ripetutamente soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché sprovvisto del richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello di conseguire illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti, di cui al punto 1.1. del presente atto di accusa;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto dall’art. 115 cpv. 1 lett. b) LStrl;

                                   3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta       

per avere, senza essere autorizzato,

                                3.1.   consumato nel periodo dal mese di luglio 2018 al 23 luglio 2019, a Solduno, Locarno e in altre località del Canton Ticino, in più occasioni, complessivi 30 grammi lordi di cocaina;

                                3.2.   detenuto e posseduto, il 24 luglio 2019, a Locarno in ____________________, complessivi 9.67 grammi netti di marijuana, sostanza stupefacente destinata al proprio consumo;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto dall’art. 19 a LStup;

                                Ab.   V. è stata accusata di:

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

senza essere autorizzata,

agendo in correità con IM1,

a Solduno, a Locarno, ed in altre località del Canton Ticino,

nel periodo dal mese di maggio 2018 al 24 luglio 2019,

detenuto e alienato, vendendola ed offrendola, da un minimo di complessivi 1'252.66 grammi di cocaina ad un massimo di complessivi 1'818.91 grammi di cocaina,

e meglio per avere:

                                1.1.   alienato, vendendola, agendo in correità con IM1, in più occasioni, da un minimo di complessivi 1’132.5 grammi lordi di cocaina ad un massimo di complessivi 1’698.75 grammi lordi di cocaina, sotto forma di sacchetti da 0.25/0.3 grammi al prezzo di CHF40.--/50.--, a diversi consumatori locali in parte non identificati ed in parte identificati in ___________________________________________________________________________________________________________, M.;

                                1.2.   alienato, offrendola, in più occasioni, complessivi 18.5 grammi lordi di cocaina a ________________________________________________;

                                1.3.   detenuto e posseduto, il 24 luglio 2019, in correità con IM1, a Locarno in ____________________, presso il proprio domicilio, complessivi 101.66 grammi netti di cocaina con purezza variante tra il 76.5% e il 88.9%, sostanza stupefacente destinata all’alienazione;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto dagli art. 19 cpv. 1 lett. c) e lett. d) LStup, art. 19 cpv. 2 lett. a), LStup;

                                   2.   incitazione al soggiorno illegale, ripetuta

per avere a Solduno, a Locarno, ed in altre località del Canton Ticino, nel periodo dal mese di maggio 2018 al 24 luglio 2019, presso i propri domicili, facilitato il soggiorno illegale di IM1, sapendolo sprovvisto del richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che sapeva che l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello di conseguire illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 116 cpv. 1 lett. a) LStrl;

                                   3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta       

per avere, senza essere autorizzata,

                                3.1.   consumato, nel periodo dal mese di marzo 2018 al 23 luglio 2019, a Solduno, a Locarno, e in altre località del Canton Ticino, in più occasioni, da un minimo di complessivi 204.75 grammi lordi di cocaina ad un massimo di complessivi 299 grammi lordi di cocaina; sostanza stupefacente acquistata ed offertale da IM1;

                                3.2.   detenuto e posseduto, il 24 luglio 2019, a Locarno in ____________________, complessivi 9.67 grammi netti di marijuana, sostanza stupefacente destinata al proprio consumo;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 a LStup;

                                  B.   Il pubblico dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali si è tenuto il 23 aprile 2020. Con sentenza datata di quel medesimo giorno, le cui motivazioni sono state intimate il 12 giugno 2020, l’istanza precedente ha così statuito:

                                   1.   IM1 è autore colpevole di:

                                1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

nel periodo febbraio/marzo 2018 – 24 luglio 2019, a Solduno, Locarno e in altre località del Canton Ticino, agendo in parte in correità con V. e con terzi, senza essere autorizzato, detenuto e alienato, vendendola e offrendola, 1'943.71 grammi di cocaina, e meglio per avere,

                              1.1.1.   alienato, vendendola, agendo in parte in correità con V. e con terzi, in più occasioni, 1'570.50 grammi di cocaina a diversi consumatori locali;

                              1.1.2.   alienato, offrendola, in più occasioni, a diversi consumatori locali, tra cui V., 279.55 grammi di cocaina;

                              1.1.3.   detenuto e posseduto, il 24 luglio 2019, a Locarno, in correità con V., presso il domicilio di quest’ultima, 101.66 grammi di cocaina con purezza variante tra il 76,5% e   l’88.9%, sostanza stupefacente destinata all’alienazione;

                                1.2.   infrazione alla LF sugli stranieri ripetuta

per avere,

nel periodo febbraio/marzo 2018 – 24 luglio 2019, a Solduno e a Locarno, ripetutamente soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché sprovvisto del richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello di conseguire illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti, di cui al punto 1.1 del presente dispositivo;

                                1.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo luglio 2018 – 23 luglio 2019, a Solduno, Locarno e in altre località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, consumato 30 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   V. è autrice colpevole di:

                                2.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere, nel periodo maggio 2018 – 24 luglio 2019, a Solduno, Locarno e in altre località del Canton Ticino, agendo in correità con IM1, senza essere autorizzata, detenuto e alienato, vendendola e offrendola, 1'252.66 grammi di cocaina, e meglio per avere,

                              2.1.1.   alienato, vendendola, agendo in correità con IM1, in più occasioni, 1'132.50 grammi di cocaina a diversi consumatori locali;

                              2.1.2.   alienato, offrendola, in più occasioni, 18.5 grammi di cocaina a diversi consumatori locali;

                              2.1.3.   detenuto e posseduto, il 24 luglio 2019, a Locarno, in correità con IM1, presso il proprio domicilio, 101.66 grammi di cocaina con purezza variante tra il 76.5% e l’88.9%, sostanza stupefacente destinata all’alienazione;

                                2.2.   incitazione al soggiorno illegale ripetuta

per avere,

nel periodo maggio 2018 – 24 luglio 2019, a Solduno e a Locarno, presso i propri domicili, facilitato il soggiorno illegale di IM1, sapendolo sprovvisto del richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che sapeva che l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello di conseguire illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti;

                                2.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

senza essere autorizzata,

                              2.3.1.   nel periodo marzo 2018 – 23 luglio 2019, a Solduno, Locarno e in altre località del Canton Ticino, consumato, in più occasioni, 204.75 grammi di cocaina;

                              2.3.2.   il 24 luglio 2019, a Locarno, detenuto e posseduto 9.67 grammi di marijuana, sostanza stupefacente destinata al proprio consumo;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   3.   IM1 è prosciolto dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto A.3.2 dell’atto d’accusa.

                                  C.   La Corte delle assise criminali ha così condannato (dispositivo n. 4.1) IM1 alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché al pagamento di una multa di fr. 100.-. È inoltre stata ordinata la sua espulsione dalla Svizzera per un periodo di dieci anni.

                                         V., alla quale è stata riconosciuta una scemata imputabilità di grado lieve e l’attenuante del sincero pentimento, è stata condannata alla pena detentiva di tre anni e al pagamento di una multa di fr. 300.-. L’esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in ragione di 24 mesi, con un periodo di prova di quattro anni, per il resto da espiare. A V. è inoltre stato ordinato di sottoporsi all’assistenza riabilitativa e le sono altresì state imposte delle norme di condotta.

                                  D.   Il 29 aprile 2020 IM1 ha annunciato di appellare la sentenza e, ricevutane la motivazione, ha confermato questa sua intenzione con dichiarazione del 6 luglio 2020, in cui ha indicato di impugnare i dispositivi nn. 1 (con riferimento ai quantitativi), 4 (durata della pena detentiva), 10 e 11 (confisca), precisando che “si chiede che i dispositivi impugnati siano annullati e riformati nel senso che l’imputato è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup riferibile a un quantitativo massimo di 701.66 grammi di cocaina e condannato alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferti (decorrenti dal 24 luglio 2019), ritenuto che la pena detentiva è sospesa condizionalmente in ragione di 24 mesi e per il rimanente da espiare”.

                                         Unitamente alla dichiarazione di appello l’imputato ha chiesto l’assunzione di alcuni mezzi probatori, ribadendo tale richiesta anche con scritto dell’8 settembre 2020. L’assunzione di queste prove è stata respinta con decisione del 30 settembre 2020 del presidente di questa Corte.

                                  E.   V. non ha impugnato la sentenza della Corte delle assise criminali.

                                  F.   Il dibattimento davanti a questa Corte si è tenuto il 23 ottobre 2020, al termine del quale la pubblica accusa ha chiesto la conferma del giudizio impugnato mentre IM1 ha domandato, per il tramite del suo difensore, che la pena nei suoi confronti sia al massimo di tre anni, di cui 18 mesi sospesi condizionalmente.

Considerato

in fatto e in diritto:

                                         Vita dell’imputato e precedenti penali

                                   1.   Per ciò che attiene alla vita di IM1, si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i consid. 4-8 (pag. 12-14) della sentenza impugnata, aggiungendo che al dibattimento di appello l’imputato ha dichiarato che con la mamma delle due gemelline nate nel 2013 ha in seguito avuto altre due figlie (nate nel 2015 rispettivamente nel 2017).

.

                                         IM1 è incensurato sia in Svizzera (doc. TPC 15) sia in Italia (doc. TPC 18).

                                         Avvio dell’inchiesta e arresto di IM1

                                   2.   Sulle circostanze dell’inchiesta e sull’arresto di IM1 si rinvia ai considerandi 9-17 del giudizio impugnato (art. 82 cpv. 4 CPP).

                                         L’imputato, su sua richiesta, si trova in espiazione anticipata della pena (doc. TPC 10).

                                         Contenuto dell’appello e suo esame

                                   3.   L’elemento centrale dell’appello consiste nel censurare il quantitativo di stupefacente detenuto, rispettivamente alienato, da IM1. L’imputato lo quantifica, si è già accennato, in al massimo 701.66 grammi. Si rivela pertanto necessario far luce su tale aspetto.

                                         La credibilità di V.

                                   4.   La Corte precedente, dopo avere riportato in particolare le dichiarazioni rilasciate da IM1 e da V. nei vari interrogatori tenutisi durante l’inchiesta, ha effettuato un esame della credibilità degli imputati, concludendo che V. è “apparsa costante, lineare, logica e disinteressata” (consid. 117, pag. 48) mentre l’atteggiamento processuale di IM1 è stato “caratterizzato da molteplici versioni, ritrattazioni e allegazioni palesemente destinate unicamente a migliorare la propria posizione processuale”, ciò che – ha concluso la prima Corte – “ha minato irrimediabilmente la propria credibilità”.

                                         Questa conclusione dell’istanza precedente, dopo avere effettuato il necessario esame della credibilità degli imputati (ai cui considerandi 117-121 pagg. 48-51 si rinvia in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP), è del tutto condivisa da questa Corte.

                                         Il lungo periodo di attività di spaccio ad opera di IM1

                                   5.   IM1 (chiamato ______ nell’ambito dello spaccio di stupefacente) è stato attivo nell’alienazione di stupefacenti sin dall’inizio del 2018. Ciò emerge segnatamente da quanto riferito dal consumatore _______________ (AI 1 pag. 5), secondo cui “da gennaio 2018 ad oggi ho acquistato da _______ […]”, dalle dichiarazioni di F. che ha collocato la conoscenza dell’imputato nel periodo fine 2017/inizio 2018 (AI 174, all. 1, VI 17.10.2019 pag. 5 e 6: “Ad inizio 2018 ____ mi ha contattato di nuovo. […] ____ era in compagnia di “_______”, un ragazzo africano suo “cavallino””; AI 241 pag. 12 “fine anno 2017/inizio anno 2018”), da __________ (AI 74, pag. 4), che ha dichiarato di avere “conosciuto _______ tramite F. […] e meglio nel periodo fine 2017/inizio 2018. So che _______ in quel periodo era già attivo nelle vendite di cocaina”.

                                         Per tacere del fatto che per alienazioni avvenute, fra l’altro, nel periodo febbraio/marzo 2018 al mese di maggio/giugno 2018 in correità con IM1, F. è stato condannato con sentenza del 5 marzo 2020 passata in giudicato.

                                         Inoltre, se si considera che F. ha riferito (AI 241, pag. 12) che IM1 “ha spacciato cocaina a casa di ______________per un periodo di 5/6 mesi. In seguito aveva poi iniziato a collaborare con Viviana e pertanto non ha più spacciato a casa nostra, ossia di ________ e me”, e se si considera che V. ha riferito che “di sicuro ero attiva nella vendita da maggio 2018” (AI 77 pag. 7), si può ritenere accertato che IM1, prima di essere arrestato il 24 luglio 2019, è stato attivo nell’alienazione di stupefacenti per circa un anno e mezzo.

                                   6.   IM1 è stato introdotto nell’ambiente dello spaccio di cocaina a Locarno da un suo connazionale, ________, detto ____. In tal modo l’imputato ha potuto disporre da subito di una rete di tossicodipendenti che si rivolgevano a lui per ottenere la sostanza stupefacente. Nella prima metà dell’anno 2018 l’alienazione di cocaina da parte dell’imputato avveniva per lo più a casa di ________  , compagna di F. (l’una e l’altro tossicodipendenti); in seguito IM1 si è man mano accasato da V., dapprima saltuariamente ma comunque in modo crescente, quando quest’ultima abitava ancora a Solduno (si vedano a questo proposito le dichiarazioni della locatrice ____________, AI 53, pag. 3: “Per quanto concerne il soggiorno di _______ [a Solduno, ndr] posso dire che lui abitava presso l’appartamento della V. in maniera praticemente ininterrotta”), poi stabilmente, quando V. si è trasferita in  ________a Locarno.

                                         Il quantitativo di stupefacente

                                   7.   La ricostruzione del quantitativo di stupefacente alienato fatta da V. è stata eseguita in modo ponderato.

                                         Infatti, a fronte di una prima quantificazione durante il primo interrogatorio (del 24 luglio 2019: AI 19 p. 8 e 9), fondata sul dato secondo cui l’imputato portava a Locarno, ogniqualvolta andava a rifornirsi di stupefacente, 200 grammi di cocaina (essendogliene stata sequestrata 137.80 grammi lordi ad una settimana circa dall’ultimo rifornimento; senza dimenticare che la stessa V. ha dichiarato “che IM1 mi diceva che le forniture erano di un paio di etti”: AI 19 p. 10), ritenuto inoltre che V. aveva indicato che il rifornimento avveniva ogni 5/6 settimane (AI 19 p. 7), la stessa V. ha poi precisato, correggendolo, il quantitativo durante l’interrogatorio del 21 agosto 2019 (AI 77), computato con una modalità di calcolo fondata su quanto ella medesima vedeva svolgersi nel suo appartamento (dapprima in quello di Solduno, anche se non da subito, bensì da maggio 2018, e poi in quello di _________) e da quanta cocaina ella riceveva da IM1:

                                         “ADR che in media giungevano dai 3 ai 10 clienti al giorno. Questo dipendeva se a loro volta questi clienti rivendevano la cocaina.

                                         Ribadisco che le palline erano sempre da 0,25.

                                         Dovendo fare una media ritengo che ogni giorno si vendeva almeno 10/15 palline al giorno pari a grammi 2,5/3,75 al giorno”.

                                         V., sempre durante l’interrogatorio del 21 agosto 2019 (AI 77) ha specificato che non si potevano considerare tutti i giorni della collaborazione tra lei e l’imputato quali giorni di spaccio, giacché “vorrei precisare che quando lui partiva per fare rifornimento non venivano eseguite vendite in quanto non mi lasciava merce in deposito. In media si assentava una volta al mese per 2 o 3 giorni mentre altre andava e tornava poco dopo. È anche successo che si assentasse per una settimana”.

                                         La posizione di V. non è mutata nel corso del verbale di confronto tra lei e IM1 (AI 177, p. 3):

                                         “Gli accordi tra me e IM1 erano i seguenti: una pallina da 0.25, ogni 6 palline da 0.25 vendute. Solo negli ultimi due mesi prima del mio arresto mi consegnava oltre alla pallina da [sic] ogni 6 palline vendute, anche due palline da 0.25 grammi di cocaina al giorno.

                                         Confermo che per quantificare il quantitativo di cocaina da me alienato per conto di IM1 durante il periodo della nostra conoscenza affermo che ero attiva almeno dal mese di maggio 2018

                                         I clienti mi chiamavano o si presentavano direttamente a casa. Io raccoglievo le richieste e le giravo a _______. I clienti che volevano poca cocaina o le palline da fr 40.- li servivo io, mentre i clienti che ritiravano maggiori quantitativi li facevo salire in casa e li serviva direttamente _______. Facendo cosi mi doveva corrispondere meno compenso. ADR che in media giungevano dai 3 ai 10 clienti al giorno. Questo dipendeva se a loro volta questi clienti rivendevano la cocaina. Ribadisco che le palline erano sempre da 0,25. Dovendo fare una media ritengo che ogni giorno si vendeva almeno 10/15 palline al giorno pari a grammi 2,5/3,75 al giorno.

                                         Il PP mi fa presente che dal mese di maggio 2018 al 23 luglio 2019 si contano 453 giorni. Applicando una media di 2.5 min al giorno e 3.75 max al giorno si giunge al risultato che sono stati venduti 1132.5 min grammi di cocaina e 1698.75 max grammi di cocaina, corrispondenti rispettivamente a 4530 palline da 0.25 min e a 6795 palline da 0.25 max.

                                         Dividendo per sei le palline emerge che io ne ho ricevuto min 755 e max 1132.5 per complessivi 188.75 min e 283 max grammi di cocaina. In aggiunta, negli ultimi due mesi prima del mio arresto si contano 53 giorni in occasione dei quali io ho ricevuto 0.5 grammi al giorno per complessivi [sic]”.

                                         R: dopo avere preso atto dei risultati del PP confermo che sono corretti rispecchiano quanto da me venduto per conto di IM1 e ricevuto da lui per il mio consumo.”

                                         (cfr. VI PP 18.10.2019, AI 177, p. 2-3)

                                         Ed è stata ribadita anche nel corso dell’ultimo interrogatorio, quello del 20 gennaio 2020 davanti al Procuratore pubblico (AI 262, p. 2):

                                         “Nel maggio 2018 fino al giorno del mio arresto ho venduto per conto di IM1 da un minimo di complessivi 1132.5 grammi di cocaina ad un massimo di complessivi 1698.75 grammi di cocaina, sotto forma di sacchetti da 0.25/0.3 grammi al prezzo di CHF 40.-/50.-”.

                                         Al dibattimento davanti alla Corte precedente, V. ha ribadito che il punto di partenza per il calcolo è stato il suo proprio consumo, vale a dire le palline di cocaina che riceveva da IM1 ogni sei vendute (VI DIB TPC pag. 4 e 5):

                                         “Il quantitativo è stato calcolato in sede d’inchiesta sulla base di quello che io ricevevo come compenso, ricostruendo quindi poi a ritroso il quantitativo. Riconfermo la correttezza del calcolo, come detto in corso d’inchiesta”.

                                         Specificando che:

                                         “Sono calcoli che non ho fatto io, perché io non sono brava in matematica, sono calcoli che sono stati fatti in corso d’inchiesta, che sono però corretti”.

                                         Ribadendo appunto che:

                                         “È la ricostruzione fatta sulla base della cocaina da me ricevuta come ricompensa per le vendite”.

                                         Tanto IM1 quanto V. hanno dichiarato che il compenso che il primo dava alla seconda in cambio dell’aiuto nell’alienazione della cocaina, consisteva in una pallina di cocaina ogni sei vendute (AI 177 VI confronto V./IM1 pag. 8; VDIB TPC all. 1 pag. 7).

                                   8.   Tenendo presente quanto riferito dalla stessa V. e ricordato al consid. 7, ovvero che non si possono considerare tutti i giorni della collaborazione tra lei e l’imputato quali giorni di spaccio, giacché

                                         “vorrei precisare che quando lui partiva per fare rifornimento non venivano eseguite vendite in quanto non mi lasciava merce in deposito. In media si assentava una volta al mese per 2 o 3 giorni mentre altre andava e tornava poco dopo. È anche successo che si assentasse per una settimana”

                                         considerando quindi una media (prudenziale e favorevole all’imputato) di 26 giorni di spaccio al mese, si giunge pur sempre al quantitativo alienato seguente:

                                         26 giorni x 14 mesi (maggio 18 – giugno 19) + 23 gg (luglio 2019) = 387 gg x 2.5 grammi/giorno = 967.5 grammi min.

                                         rispettivamente

                                         26 giorni x 14 mesi (maggio 18 – giugno 19) + 23 gg (luglio 2019) = 387 gg x 3.75 grammi/giorno = 1'451.25 grammi max.

                                         riferito al periodo compreso tra il maggio 2018 e il giorno dell’arresto, ovvero il 24 luglio 2019.

                                   9.

                               9.1.   Il quantitativo di cui al consid. 8, prendendo quello minimo, cioè 967.5 grammi, equivale a 3'870 palline da 0.25 grammi l’una. Ricordato che l’accordo tra l’imputato e V. consisteva nella corresponsione gratuita dal primo alla seconda di una pallina di cocaina ogni sei vendute, risulta che V. ha ricevuto 645 palline di cocaina da 0.25 grammi quale compenso per il suo operato, vale a dire 161.25 grammi.

                                         Questo quantitativo va aggiunto a quello di cui al consid. 8.

                                         Considerando invece il quantitativo massimo di cui al consid. 8, ossia 1451.25 grammi, equivalente a 5805 palline da 0.25 grammi, si ottiene che V. ne ha ricevute 967, ossia 241.75 grammi.

                               9.2.   Occorre inoltre tenere presente che nei due mesi precedenti l’arresto V. ha ricevuto dall’imputato, in aggiunta alla pallina ogni sei vendute, due ulteriori palline di cocaina da 0.25 grammi al giorno. Letteralmente:

                                         “Gli accordi tra me e IM1 erano i seguenti: una pallina da 0.25, ogni 6 palline da 0.25 vendute. Solo negli ultimi due mesi prima del mio arresto mi consegnava oltre alla pallina da ogni 6 palline vendute, anche due pal[l]line da 0.25 grammi di cocaina al giorno.”

                                         V. ha quindi ricevuto 26.5 grammi ulteriori da IM1.

                                10.   Come già detto (consid. 5), IM1 è stato attivo nello spaccio di stupefacenti dall’inizio del 2018. Occorre quindi determinare il quantitativo di stupefacente alienato nei primi mesi del 2018, e meglio – a fronte del lasso temporale indicato nell’atto di accusa – da febbraio/marzo 2018 sino a quando IM1 ha poi consolidato l’attività con V., ovverosia da maggio 2018, installandosi man mano da quest’ultima.

                                         Al dibattimento davanti all’istanza precedente, a fronte della domanda

                                         “di riferire quanta sostanza ho alienato durante la mia permanenza presso M., direttamente o per suo tramite”

                                         IM1 ha dichiarato quanto segue:

                                         “In quel periodo ho comprato 160 grammi di cocaina, che ho poi venduto interamente.

                                         Il presidente mi chiede di indicare quanta sostanza ho offerto a terzi durante la mia permanenza presso M..

                                         R: circa 40 grammi, compresi nei 160 grammi che ho appena indicato”.

                                11.   Ciò che occorre ancora aggiungere è il quantitativo sequestrato il giorno dell’arresto e destinato all’alienazione, ovverosia 101.66 grammi con purezza variante tra il 76.5% e l’88.9%.

                                12.   Ricapitolando, risulta quindi il seguente quantitativo minimo:    

-       160 grammi alienati durante la permanenza presso ________   e M., di cui 120 grammi venduti e 40 grammi offerti;

-       967.50 grammi (come minimo) alienati durante la permanenza presso V. in correità con quest’ultima;

-       161.25 + 26.5 grammi offerti a V. per l’attività svolta da quest’ultima;

-       101.66 grammi sequestrati il giorno dell’arresto con un grado di purezza variante tra il 76.5% e l’88.9% (AI 118),

                                         per un totale di 1'416.91 grammi di cocaina.

                                         Queste conclusioni non vengono scalfite da quanto l’imputato ha cercato di fare valere durante il dibattimento di appello, nel palese intento di spostare il più possibile la data d’inizio della sua attività di spaccio con V., dilungando a dismisura i periodi delle sue presunte assenze e senza essere in grado di fornire alcun elemento convincente a favore della propria tesi.

                                         Anche il tentativo dell’imputato al dibattimento di appello di sostenere di avere alloggiato per prolungati e ripetuti periodi in piccole pensioni e alberghi di Locarno è vano. A parte il fatto che è strano che egli si sia improvvisamente ricordato i nomi delle pensioni che lo avrebbero ospitato, quando invece nel corso dell’interrogatorio del 24 luglio 2019 (AI 19 pag. 6) aveva dichiarato che degli alberghi in cui aveva alloggiato “non ricordo il nome”, va soprattutto evidenziato il seguente passaggio di quello stesso verbale d’interrogatorio (sempre a pag. 6):

                                         “Gli agenti interroganti mi fanno prendere atto che da accertamenti di Polizia inerente le notifiche d’albergo risulta che io ho pernottato nell’albergo “Hotel __________” a Locarno il 08.06.2018, nell’albergo “___________” a Locarno il 24.08.2018, nell’albergo “______________” di Locarno il 27.08.2018, nell’albergo “__________ a Locarno il 03.09.2018 ed infine nell’albergo “___________” di Locarno il 04.09.2018.

                                         Ne prendo atto, come detto non ricordo il nome degli alberghi, come pure le date, ma mi risultano corretti i periodi.

                                         Per quanto riguarda il periodo invernale, forse mi sbaglio, non ho soggiornato in nessun albergo”.

                                         La presenza in albergo era, quindi, assai sporadica. Circostanza del resto comprensibile, visto che da V. l’imputato poteva alloggiare gratuitamente.

                                13.   Riassumendo, e tenendo presente i dispositivi del giudizio della Corte precedente che non sono stati impugnati, IM1 risponde complessivamente di: 

infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup) per avere alienato, rispettivamente detenuto in vista dell’alienazione, complessivi 1'416.91 grammi di cocaina, reato per cui i combinati artt. 19 cpv. 2 LStup e 40 cpv. 2 CP prevedono una pena detentiva da uno a vent’anni, che può essere cumulata con una pena pecuniaria;

ripetuta infrazione alla LStrI (art. 115 cpv. 1 lett. b LStrl) per avere ripetutamente soggiornato illegalmente in Svizzera nel periodo febbraio/marzo 2018 – 24 luglio 2019, reato per cui è prevista una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria;

ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 19a cpv. 1 LStup) per aver consumato 30 grammi di cocaina, reato per cui è prevista la multa.

                                         Commisurazione della pena

                                14.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

                             14.1.   Fondamentale, dunque, per la definizione della pena è, giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, stabilire la colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

                             14.2.   Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

                             14.3.   Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, STF 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

                                15.

                             15.1.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP (che sancisce il cosiddetto principio dell’inasprimento della pena), quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

                                         Una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento della pena presuppone, diversamente dal principio dell'assorbimento e da quello del cumulo materiale delle pene, che il giudice abbia (almeno mentalmente) commisurato una (ipotetica) pena per ciascuno dei reati. La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 219, consid. 3.5, pag. 231, precisazione della giurisprudenza).

                             15.2.   L’esigenza, per potere applicare l’art. 49 cpv. 1 CP, che le pene siano dello stesso genere, implica che il giudice esamini, per ogni reato commesso, la natura della pena da pronunciare per ciascuno di essi. La possibilità di pronunciare una pena complessiva, in applicazione del principio dell’inasprimento della pena contenuto all’art. 49 CP, è pertanto possibile solo se il giudice opta, nel caso concreto, per lo stesso genere di pena per sanzionare ogni reato commesso. Non è sufficiente che le disposizioni penali applicabili prevedano astrattamente delle pene dello stesso genere. Se le sanzioni prese in considerazione nel caso concreto non sono dello stesso genere, devono essere pronunciate cumulativamente. La pena privativa della libertà e la pena pecuniaria non sono dello stesso genere (DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1, pag. 316 con numerosi rinvii).

                                         La pena pecuniaria costituisce la sanzione principale nell’ambito della piccola e media criminalità, le pene privative della libertà dovendo essere pronunciate solo quando lo Stato non può garantire in altro modo la sicurezza pubblica. Allorquando entrano in considerazione tanto una pena pecuniaria quanto una pena privativa della libertà ed entrambe paiono sanzionare in maniera equivalente, occorre di regola, conformemente al principio di proporzionalità, accordare la precedenza alla sanzione pecuniaria, la quale colpisce il patrimonio dell’interessato e costituisce quindi una sanzione più clemente della pena detentiva, che incide sulla sua libertà personale. La scelta del tipo di sanzione deve essere effettuata tenendo conto, in primo luogo, dell'adeguatezza (adéquation, Zweckmässigkeit) della pena, dei suoi effetti sull'autore e sulla sua situazione sociale così come della sua efficacia dal punto di vista della prevenzione (STF 6B_911/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 1.1.1 con rinvii; DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1, pag. 317 con rinvii). Per contro, non è determinante segnatamente la colpa dell’autore, la quale si ripercuote esclusivamente sull’entità della pena (Strafmass: DTF 137 II 297 consid. 2.3.4, pag. 301).

                                16.   Nel caso concreto occorre dunque dipartirsi dal reato di infrazione aggravata alla LFStup, che costituisce il reato più grave in base alla prospettazione sanzionatoria generale e astratta, la pena detentiva prevista dall’art. 19 cpv. 2 LStup non potendo essere inferiore a un anno e suscettibile di essere estesa sino a 20 anni (art. 40 cpv. 2 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, ad art. 19 n. 72).

                             16.1.   A tal proposito, e come già accennato, ci si deve chinare in primis sugli elementi oggettivi rilevanti che si riferiscono all’atto stesso, come segnatamente la gravità della lesione (ossia l’entità delle conseguenze cagionate dall’autore, il cosiddetto verschuldeter Erfolg), il carattere reprensibile dell’atto e la sua modalità di esecuzione (STF 6B_911/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 1.1.2).

                                         Nel caso concreto, il grado di lesione del bene giuridico offeso, vale a dire, sulla base di quanto già accenna l’art. 1 LStup, la salute pubblica, intesa non solo come salute del singolo individuo ma anche della collettività (Maurer, in: Donatsch Andreas (edit.), StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 2018, ad art. 19 n 2 con riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale federale; Fingerhuth/Schlegel/ Jucker, in: BetmG Kommentar, Betäubungsmittelgesetz mit weiteren Erlassen, 2016 ad art. 19 n.1), è stato importante. Il quantitativo di stupefacente è stato ingente, di gran lunga superiore alla soglia di 18 grammi di cocaina pura necessaria per ammettere un caso di infrazione aggravata alla LStup. Molti tossicodipendenti del Locarnese si rifornivano dall’imputato e ciò per un lungo periodo.

                                         Quanto alla reprensibilità dell’atto e alla sua modalità di esecuzione, IM1 per spacciare non ha esitato da un punto di vista logistico ad appoggiarsi a tossicodipendenti: dapprima servendosi, quale base per lo spaccio, dell’appartamento utilizzato da F.e dalla sua compagna, poi trasferendosi ben presto e in forma vieppiù stabile nell’appartamento di V.. In tal modo poteva evitare i costi dell’alloggio e il maggiore rischio di essere sottoposto a controlli, oltre che preparare facilmente le dosi. In cambio, a chi gli forniva alloggio, IM1 dava delle palline di cocaina per il personale consumo – assicurandosene così la dipendenza – ma non in modo gratuito bensì in cambio di un certo volume di spaccio. Non va al proposito dimenticato, infatti, che l’accordo con V. consisteva nella consegna di una pallina di cocaina ogni sei vendute da quest’ultima. Non va inoltre dimenticato che questa squallida modalità di agire si è protratta per circa un anno e mezzo e, senza l’intervento della polizia, sarebbe sicuramente stata destinata a continuare come emerge indubitabilmente dal sequestro di 101.66 grammi di cocaina il giorno dell’arresto.

                             16.2.   Proseguendo conformemente all’art. 47 cpv. 2 CP, sono poi da considerare – quali componenti soggettive del reato (subjektive Tatkomponenten) – l’intensità della volontà delittuosa (STF 6B_129/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 1; Trechsel/Thommen, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2018, ad art. 47 n. 20 con ulteriori rinvii giurisprudenziali), i moventi e gli obiettivi perseguiti.

                                         Nella categoria dei moventi e degli obiettivi perseguiti ricadono innanzitutto stimoli interni, come ad esempio l’avidità.

                                         In questo contesto non può non essere evidenziato che IM1 è venuto in Svizzera – lo ha ammesso lui stesso al dibattimento davanti all’istanza precedente, ma non poteva esserci nemmeno la parvenza di un dubbio al proposito – al solo scopo di spacciare cocaina. Al dibattimento di appello ha cercato di far credere, invano, di avere seguito il suo connazionale ____ in Svizzera senza sapere cosa sarebbe venuto a fare e che avrebbe appreso solo una volta arrivato sul territorio elvetico che l’attività consisteva nello spaccio di cocaina. IM1 inoltre non è un tossicodipendente bensì, se già, un consumatore occasionale: detto diversamente, per lui non si trattava di finanziare il proprio consumo personale bensì, come detto, si trattava di lucro.

                                         Questi accertamenti trovano solo parziale mitigazione nel fatto che l’imputato non avesse una situazione economica stabile. Risulta infatti che egli ha pur sempre frequentato le scuole superiori in Italia, a Como, e meglio la scuola professionale tecnica delle industrie elettriche (AI 156, pag. 2), conseguendo la maturità professionale e lavorando complessivamente per oltre un anno in Lombardia, affiancando successivamente l’attività accessoria di domestico/badante. In altre parole, quindi, egli aveva, a meno di trent’anni di età e in buona salute, la possibilità di seguire altre vie lecite per fare fronte al proprio sostentamento, anziché dedicarsi allo spaccio di cocaina.

                                17.   Nelle circostanze descritte, tenuto conto dei criteri di commisurazione della pena, questa Corte ritiene grave la colpa di IM1 e una pena ipotetica aggirantesi sui 4 anni appare adeguata per il reato di infrazione aggravata alla LStup.

                                18.   Come detto (consid. 14.3), il tribunale deve poi procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

                                         Al riguardo, l’imputato non risulta avere precedenti penali, circostanza che ha invero un effetto neutro sulla commisurazione della pena. Quanto al suo comportamento nel corso del procedimento, esso non può di sicuro essere considerato collaborativo, ove appena si consideri la quantità di diverse versioni fornite dall’imputato nel corso degli interrogatori (come ha ben riferito la Corte precedente nel giudizio impugnato ai consid. 53-111): in altre parole, non si possono ricavare elementi di attenuazione della pena dalla condotta processuale dell’imputato.

                                         A suo favore si può unicamente tenere conto della sua relativamente giovane età e – in modo limitato, poiché la situazione gli è comunque addebitabile, avendo egli deliberatamente scelto di delinquere in un paese lontano dal suo – della sua sensibilità alla pena, per il fatto di doverla scontare lontano dagli affetti familiari (in particolare le figlie risiedono in Germania e la mamma in Italia).

                                         Considerato tutto quanto precede, questa Corte ritiene adeguata una pena di 3 anni e 10 mesi per l’infrazione aggravata alla LStup commessa dall’imputato.

                                         Il tentativo della difesa dell’imputato al dibattimento di appello di paragonare il caso in esame alla fattispecie alla base della sentenza nell’incarto di questa Corte 17.2020.170 è vano. Innanzitutto perché, per giurisprudenza consolidata del Tribunale federale, paragoni tra fattispecie diverse non possono avvenire alla leggera, giacché ogni caso presenta le proprie sfaccettature. Inoltre, in quel caso non solo il quantitativo di cocaina era ben diverso (914.67 grammi a fronte dei 1'416.91 grammi nel caso in esame, ovvero ben mezzo chilo di differenza) ma, per certi versi soprattutto, in quel caso l’imputato aveva fornito un’ampia collaborazione agli inquirenti, comportamento che non può di certo essere attribuito a IM1.

                                19.   IM1 risponde anche di ripetuta infrazione alla LStrI.

                                         L’art. 115 cpv. 1 LStrI (capoverso dal tenore identico a quello in vigore al momento dei fatti rimproverati all’imputato e avente il seguente titolo marginale: Entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione) stabilisce quanto segue:

                                         È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

                                         a. viola le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera secondo l’articolo 5;

                                         b. soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato;

                                         c. esercita senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera;

                                         d. entra o lascia la Svizzera senza passare per un posto di confine prescritto (art. 7).

                                         Applicando tutti i criteri di commisurazione della pena ricordati al consid. 14 (e applicati ai consid. 16-18 in relazione al reato di infrazione aggravata alla LStup), considerato segnatamente che il reato si è protratto per ben un anno e mezzo e che lo scopo unico del soggiorno in Svizzera era quello di spacciare cocaina, una pena detentiva di tre mesi appare adeguata al caso concreto per questo reato.

                                20.   Per la contravvenzione alla LStup (art. 19a cpv. 1 LStup), adeguata è una multa di fr. 100.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, questa sarà sostituita con 1 giorno di pena detentiva (art. 106 cpv. 2 CP).

                                         Segnalazione nel Sistema d’informazione di Schengen (SIS)

                                21.

                             21.1.   Durante il dibattimento d’appello, IM1 è stato informato del fatto che questa Corte si sarebbe pronunciata anche sul tema di una eventuale segnalazione della sua espulsione nel cosiddetto SIS (Sistema d’informazione di Schengen). La segnalazione dell’espulsione nel SIS comporta di principio che alla persona toccata, e che è cittadina di un Paese terzo, è fondamentalmente vietato l’accesso nel territorio di un qualsiasi Stato dello spazio Schengen.

                                         Il Tribunale federale ha di recente evidenziato (STF 6B_572/2019 dell’8 aprile 2020, pubblicata quale DTF 146 IV 172 ss.) che la segnalazione dell’espulsione nel SIS - come la stessa espulsione - non soggiace al principio accusatorio. Se il giudice pronuncia l’espulsione di un cittadino di uno Stato terzo, deve imperativamente decidere anche se segnalare l’espulsione nel SIS, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero in tal senso. Deve esaminare nel merito la questione della segnalazione dell’espulsione nel SIS e menzionare obbligatoriamente nel dispositivo della sentenza penale se la segnalazione dev’essere effettuata o meno (consid. 3.2.5).

                                         L’art. 20 dell’Ordinanza del Consiglio federale sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (chiamata Ordinanza N-SIS) prevede e ribadisce che i cittadini di Stati terzi possono essere segnalati ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno soltanto se esiste una corrispondente decisione pronunciata da un’autorità amministrativa o giudiziaria. La segnalazione dell’espulsione giudiziaria nel SIS è ordinata dal giudice che ha pronunciato la sentenza.

                                         La pena detentiva che viene inflitta a IM1, superiore ad un anno, comporta di principio la segnalazione (art. 24 cpv. 2 lett. a del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)). Devono tuttavia essere adempiuti anche i requisiti di proporzionalità di cui all’art. 21 di tale regolamento.

                              21.2   Richiesto di esprimersi sui suoi progetti futuri e sulle sue relazioni con l’Italia e la Germania, IM1 ha dichiarato di avere la madre e una sorella che vivono in Italia e le figlie in Germania, di voler stare loro vicino (“Una volta che avrò scontato la pena la mia intenzione è quella di recarmi in Germania dalla mia famiglia” ha affermato al dibattimento di appello) e di non avere in Nigeria legami altrettanto intensi.

                                         La ponderazione degli interessi sussistenti nel caso concreto, considerata la situazione personale e famigliare di IM1 (cfr. consid. 4-8 pag. 12-14 della sentenza impugnata), i suoi legami con l’Italia e la Germania, anche con riferimento all’art. 8 CEDU, e l’assenza di relazioni altrettanto intense con il suo paese d’origine porta a prescindere nel caso concreto dalla segnalazione nel SIS.

                                         Sequestri

                                22.

                             22.1.   Essendo adempiuti i requisiti dell’art. 70 CP, è ordinata la confisca - dedotte tassa di giustizia e spese procedurali a carico dell’imputato - dei valori patrimoniali sotto sequestro di fr. 1'310.-, fr. 4'000.- e EUR 245.-, rispettivamente risultanti dal doc. TPC 4 in fr. 5579.50.

                             22.2.   Eccetto quanto dissequestrato al disp. n. 9 del giudizio impugnato, passato incontestato in giudicato, essendo adempiuti i requisiti dell’art. 69 CP è ordinata la confisca di tutto il restante sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente e della sostanza da taglio (REP SAD 23027).

tasse e spese di primo grado

                                23.  

                             23.1.   Visto l’esito del procedimento, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico di IM1 nella misura definita al dispositivo n. 12 della sentenza impugnata e precisato nella relativa distinta spese, e meglio, per complessivi fr. 10'961.73.

                             23.2.   Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, IM1 dovrà risarcire allo Stato quanto anticipato per la sua difesa in primo grado, e meglio, fr. 32'845.60 (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).

tasse e spese d’appello

                                24.   Visto l’esito del procedimento (art. 428 cpv. 1 CPP), tasse e spese relative all’appello di IM1, parzialmente accolto, sono poste a suo carico in ragione di 13/18, mentre per il resto sono a carico dello Stato.

                                         Indennizzo a favore dell’imputato

                                25.   Giusta l’art. 436 cpv. 2 CPP, se non beneficia di un’assoluzione piena o parziale, né dell’abbandono del procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni, l’imputato ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute.

                                         IM1 non viene assolto da alcuna imputazione. Nondimeno, la pena pronunciata nei suoi confronti da questa Corte è più mite di quella pronunciata dall’istanza precedente. Una anche solo leggera diminuzione della pena costituisce di per sé una circostanza che rientra nei casi di applicazione dell’art. 436 cpv. 2 CPP: STF 6B_472/2018 del 22 agosto 2018 consid. 1.3 con rinvii; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, ad art. 436 n. 3. Considerate tutte le circostanze, avuto riguardo al fatto che il difensore di fiducia avv. DI1 è subentrato al difensore d’ufficio avv. DI2 durante il procedimento di appello, si giustifica un’indennità omnicomprensiva di fr. 1'200.-, da compensare con le spese procedurali a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).

Per questi motivi,

                                         visti gli art. 6, 10, 80 ss., 135, 139, 348 ss., 379 ss., 398 ss., 405, 408 ss., 422 ss., 436 e 442 CPP,

                                         12, 40, 42, 47, 49, 51, 66a, 69, 70 e 106 CP,

                                         19, 19a LStup,

                                         115 LStrl,

                                         21 e 24 del Regolamento (CE) n. 1987/2006 e 20 dell’Ordinanza N-SIS,                                                                                        

                                         nonché, sulle spese e le ripetibili, anche la LTG;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello è parzialmente accolto.

                                   2.   Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.3, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3 (proscioglimento dall’imputazione di contravvenzione alla LStup di cui al punto A.3.2 dell’atto di accusa), 4.2, 5, 6, 7 (ordine di espulsione di IM1 dal territorio svizzero per un periodo di dieci anni, ai sensi dell’art. 66a cpv. 1 CP), 8, 9, 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4 del giudizio impugnato sono passati in giudicato,

                                         ricordato, in particolare, che IM1 è stato dichiarato autore colpevole di

                                         contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

                                         nel periodo luglio 2018 – 23 luglio 2019, a Solduno, Locarno e in altre località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, consumato 30 grammi di cocaina.

                                   3.   IM1, è dichiarato anche autore colpevole di:

                               3.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, nel periodo febbraio/marzo 2018 – 24 luglio 2019, a Solduno, Locarno e in altre località del Cantone Ticino, agendo in parte in correità con V. e con terzi, senza essere autorizzato, detenuto e alienato, rispettivamente detenuto ai fini dell’alienazione, complessivi 1'416.91 grammi di cocaina, e meglio,

                                   a.   160 grammi alienati durante la permanenza presso ________   e M., di cui 120 grammi venduti e 40 offerti;

                                  b.   967.50 grammi alienati durante la permanenza presso V. in correità con quest’ultima;

                                   c.   161.25 grammi + 26.5 grammi offerti a V. per l’attività svolta da quest’ultima;

                                  d.   101.66 grammi, con un grado di purezza variante tra il 76.5% e l’88.9%, detenuti in correità con V. nel domicilio di quest’ultima a Locarno e destinati all’alienazione;

                                         e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nei considerandi.

                               3.2.   infrazione alla LF sugli stranieri ripetuta

per avere,

nel periodo febbraio/marzo 2018 – 24 luglio 2019, a Solduno e a Locarno, ripetutamente soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché sprovvisto del richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello di conseguire illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti;

                                   4.   IM1 è condannato:

                               4.1.   alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 1 (uno) mese, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto rispettivamente quanto anticipatamente espiato (consid. 2);

                               4.2.   al pagamento della multa di fr. 100.- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno).

                                   5.   Non viene ordinata la segnalazione di IM1 nel sistema SIS II.

                               6.1.   È ordinata la confisca - dedotte tassa di giustizia e spese procedurali a carico dell’imputato - dei valori patrimoniali sotto sequestro (fr. 1'310.-, fr. 4'000.- e EUR 245.-, rispettivamente risultanti dal doc. TPC 4 in complessivi fr. 5579.50).

                               6.2.   Eccetto quanto dissequestrato al disp. n. 9 del giudizio impugnato, passato incontestato in giudicato, è ordinata la confisca di tutto il restante sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente e della sostanza da taglio (REP SAD ______).

                               7.1.   Gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico di IM1 nella misura definita al dispositivo n. 12 della sentenza impugnata e precisato nella relativa distinta spese, e meglio, per complessivi fr. 10'961.73.

                               7.2.   Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, IM1 dovrà risarcire allo Stato quanto anticipato per la sua difesa in primo grado, e meglio, fr. 32'845.60 (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).

                                   8.   Gli oneri processuali dell’appello consistenti in:

tassa di giustizia                       fr.        2'000.altri disborsi                                fr.           200.fr.        2'200.sono posti a carico di IM1 in ragione di 13/18 mentre, per il resto, sono a carico dello Stato.

                                   9.   A IM1 è riconosciuta un’indennità ex art. 436 cpv. 2 CPP omnicomprensiva di fr. 1'200.-, da compensare con le spese procedurali a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).

                                10.   Intimazione a:

                                11.   Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente                                   Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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