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Ticino Corte di appello e di revisione penale 24.04.2020 17.2019.273

24 aprile 2020·Italiano·Ticino·Corte di appello e di revisione penale·HTML·3,182 parole·~16 min·6

Riassunto

Condannato per contravvenzione alla LCStr

Testo integrale

Incarto n. 17.2019.273 17.2020.12

Locarno 24 aprile 2020/sm

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Damiano Salvini, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 30 agosto 2019 da

AP 1   rappr. dal DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 agosto 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 21 ottobre 2019)

richiamata la dichiarazione di appello 6 novembre 2019;

esaminati gli atti;

Ritenuto che

                                  A.   Con sentenza 20 agosto 2019 AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr in rel., in particolare, con l’art. 31 cpv. 1 LCStr, per avere:

“a __________, il 12.4.2018, perso la padronanza del veicolo così come descritto nel decreto d’accusa.” (disp. n. 1 della sentenza impugnata),

ossia, per avere:

“[…], nell’effettuare un giro di prova alla guida della vettura __________ targata ZH __________, negligentemente manipolato dei pulsanti permettendo così al veicolo di perdere aderenza ruotando di 90° per poi invadere la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e da una superficie vietata, cozzando infine contro la barriera protettiva ivi esistente” (DA 13 agosto 2018 n. __________),

ed è stato condannato alla multa di fr. 700.- (disp. n. 2.1 della sentenza impugnata) e al pagamento delle spese procedurali (disp. n. 2.2 della sentenza impugnata).

                                  B.   Il DA 13 agosto 2018 n. __________ (erroneamente indicato, a pag. 1 del primo giudizio, DA 29 agosto 2016 n. __________) è stato confermato dal giudice di primo grado solamente dal profilo fattuale, poiché l’accusa promossa dal MP prevedeva il reato di grave infrazione alle norme della circolazione ex art. 90 cpv. 2 LCStr “in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 LCStr., art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC”.

                                  C.   La derubrica dell’imputazione da infrazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) a contravvenzione (art. 90 cpv. 1 LCStr) è stata espressamente chiesta dalla difesa al termine del dibattimento di primo grado:

“[i]n via ancor più subordinata [il difensore - n.d.r.] chiede l’applicazione dell’art. 90 cpv. 1 LC[S]tr” (doc. 6, inc. Pretura penale, pag. 3).

                                  D.   Concluso il procedimento dinanzi alla Pretura penale, AP 1 ha tempestivamente impugnato la sentenza di condanna ossequiando l’art. 399 CPP: nella dichiarazione d’appello 6 novembre 2019, egli ha precisato di impugnare l’intero giudizio di primo grado, chiedendo il suo proscioglimento (CARP III).

                                  E.   L’appello è stato trattato in procedura scritta.

                                   a.   Nella motivazione del 16 gennaio 2020, AP 1 ha sostenuto la violazione del principio accusatorio, l’assenza di una sua negligenza e ha lamentato la mancanza di un qualsiasi accertamento relativamente al nesso causale fra quel che lui ha fatto e l’incidente. L’appellante ha richiesto anche un’indennità ex art. 429 CPP di fr. 5’854.85 per i costi sostenuti in prima e in seconda sede (CARP IX, pag. 10).

                                  b.   Né la Pretura penale né il MP hanno formulato osservazioni alla motivazione scritta, rimettendosi al giudizio di questa Corte.

Considerato

in fatto e in diritto

principio accusatorio

                                   1.   L’appellante ritiene che il giudice di primo grado abbia violato il principio accusatorio, poiché:

“[n]ella presente fattispecie il decreto d’accusa non faceva riferimento all’infrazione di perdita di padronanza del veicolo, né nella succinta descrizione dei fatti rimproverati all’imputato, né mediante il rinvio all’art. 31 LCStr dove tale fattispecie è prevista. Di conseguenza, per il suo giudizio, il Giudice era vincolato dai fatti indicati nel decreto d’accusa e non se ne poteva in alcun modo discostare. In assenza di uno specifico reato rimproverato al qui ricorrente, il Giudice non poteva nemmeno condannarlo.” (CARP IX, pag. 9).

                                   a.   Secondo l'art. 9 cpv. 1 CPP, un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il MP ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. Giusta l’art. 353 cpv. 1 lett. c CPP il decreto d’accusa deve indicare i fatti contestati all’imputato. La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze poste per l’atto d’accusa (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014, consid. 1.3.1) che, fra l’altro, deve indicare i fatti contestati all’imputato in modo quanto possibile succinto, ma preciso, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (art. 325 cpv. 1 lett. f CPP). La descrizione precisa dei fatti contestati all’imputato è di importanza centrale, dal momento che è questa che definisce l’oggetto del procedimento e, di conseguenza, costituisce un presupposto essenziale per la concretizzazione e il rispetto del principio accusatorio (sentenza CARP del 15 settembre 2016, inc. n. 17.2016.51, consid. 1a), la cui finalità è - in particolare - quella di consentire all’imputato di comprendere con la necessaria precisione quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (STF 6B_1011/2017 del 23 luglio 2018, consid. 2.2). Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma può scostarsi dalla relativa qualificazione giuridica (art. 350 cpv. 1 CPP), purché ne informi le parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi (art. 344 CPP).

                                a.1   Se all’imputato è contestato un reato commesso per negligenza, l’atto o il decreto d’accusa devono indicare chiaramente in cosa consiste, a mente della pubblica accusa, l’imprevidenza colpevole (sentenza CARP del 10 novembre 2017, inc. n. 17.2017.30, consid. 2.1).

                                  b.   Nel DA 13 agosto 2018 la negligenza addebitata a AP 1 è stata definita nei termini seguenti:

“negligentemente manipolato dei pulsanti”.

Seppure generica e sintetica, l’indicazione consente di definire sufficientemente gli addebiti mossi al conducente, poiché essa ricalca le dichiarazioni rese da AP 1 nel corso del suo interrogatorio svolto prima che l’accusa venisse formulata:

“ho provato a premere alcuni pulsanti presenti sul volante [mentre si trovava alla guida del veicolo n.d.r.] al fine di capire a che scopo servissero […] verosimilmente ho premuto un pulsante che ha disinserito il controllo trazione o quant’altro” (AI 4, allegato 1, pag. 2).

In pratica, nel DA il PP si è limitato a parafrasare quanto dichiarato dallo stesso appellante, ossia di aver premuto un pulsante, adibito al controllo della trazione mentre si trovava alla guida del veicolo in questione, per un giro di prova, senza tuttavia conoscerne la funzione. Quindi - detto altrimenti - di averlo premuto “negligentemente”.

                                   c.   Il primo giudice non si è affatto scostato dai fatti esposti dalla pubblica accusa, poiché sono quelli che ha, prima, accertato e, poi, ripreso nel dispositivo della sentenza impugnata (disp. n. 1). I fatti indicati nel DA - a non averne dubbio - descrivono proprio una perdita di padronanza del veicolo ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LCStr. Seppure il MP ha omesso di indicare espressamente questa disposizione nel DA, il chiaro riferimento all’art. 3 cpv. 1 ONC - norma che precisa la portata del generico precetto di cui all’art. 31 cpv. 1 LCStr - impedisce manifestamente di concludere, come preteso dalla difesa, che il DA non faccia riferimento alla perdita di padronanza del veicolo (CARP IX, pag. 9).

                                  d.   L’imputato non si è, dunque, mai trovato nell’impossibilità di comprendere con la necessaria precisione quali fatti gli venivano rimproverati e a quali pene e misure rischiava di essere condannato, nonché - soprattutto - di far valere adeguatamente le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa.

Neppure si può concludere che il primo giudice si è discostato dai fatti descritti nel DA.

La tesi difensiva riferita alla violazione del principio accusatorio risulta, pertanto, priva di fondamento.

vita e precedenti penali dell’imputato

                                   2.   AP 1 è nato a __________ il __________, è attinente di __________ ed è domiciliato a __________ in una casa di cui è comproprietario in ragione di 1/5. È celibe ed è attualmente impiegato presso l’azienda di famiglia attiva nel ramo edile, dove si occupa dell’amministrazione, della contabilità e delle vendite. Dichiara un’entrata mensile netta di circa fr. 3’000.- (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 1).

                                   3.   Dall’estratto del casellario giudiziale (doc. dib. di primo grado n. 1), a carico dell’appellante risulta una condanna – inflitta con DA 29 agosto 2016 del MP del Cantone Ticino - di 30 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, la cui esecuzione è stata sospesa per un periodo di prova di 3 anni, e di una multa di fr. 400.-, per guida in stato di inattitudine (concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue, fatti del 10 giugno 2016).

appello

                                   4.   Non é contestato che, in data 12 aprile 2018, AP 1 si trovava alla guida della __________ targata ZH __________ (l’ultimo modello di __________ di allora) e che - dopo la manipolazione della pulsantiera sul volante - la vettura si metteva improvvisamente di traverso (di circa 90°), invadendo la corsia di contromano e andando a collidere, con la parte frontale, contro la barriera protettiva delimitante via __________, a __________ (AI 4, allegato 1, pag. 2 e allegato 3; verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2; doc. dib. di primo grado n. 5).

AP 1 ha, pure, individuato nella manipolazione di un pulsante “che ha disinserito il controllo trazione o quant’altro” il “motivo per il quale l’auto è sfuggita al controllo” (AI 4, allegato 1, pag. 2). Al dibattimento di primo grado, AP 1 ha precisato che il pulsante da lui premuto era il “bottone sport che si trovava sul volante” (verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag. 2).

                                   5.   Nel suo appello, AP 1 sostiene, da un lato, che manipolare, durante la guida, la pulsantiera sul volante per cercare di capire la funzione dei diversi pulsanti non costituisce una negligenza e, dall’altro, che fra tale suo comportamento e l’incidente non vi è alcun nesso.

                                   6.   Secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.

La portata dei doveri del conducente è, poi, definita dall’art 3 cpv 1 ONC. Sul tema, si riporta qui, ex art. 82 cpv. 4 CPP, il consid. 7.1. della sentenza impugnata:

“[l]’art. 3 cpv. 1 ONC specifica che egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre, la sua attenzione non deve essere distratta, in particolare non lo deve essere né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione. L’attenzione richiesta dal conducente implica che egli sia in misura di reagire prontamente ai pericoli che minacciano la vita, l’integrità corporale o i beni materiali altrui (cfr. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Commentaire du code suisse de la circulation routière, 4a ed. 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCStr e rinvii). La padronanza del veicolo impone che l’automobilista sia in condizione di azionare rapidamente i comandi del suo veicolo in movimento, così da manovrarlo immediatamente in modo adeguato alle circostanze in presenza di un qualsiasi pericolo (DTF 120 IV 63, consid. 2a; 103 IV 101 consid. 2.b; 76 IV 53, consid. 1).

Sempre secondo giurisprudenza, anche una disattenzione involontaria di circa un secondo costituisce una colpa (DTF 100 IV 279). A dipendenza delle circostanze può essere richiesta un’accresciuta attenzione e padronanza di guida da parte di un conducente inesperto, in particolare durante le ore di punta, in prossimità di una fermata di un bus, quando vi sono dei lavori sulla carreggiata, quando le condizioni della circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando la velocità è elevata (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4).

Chi fa capo a sistemi tecnici di assistenza alla guida (come ad esempio il sistema di rilevamento di travalicamento di corsia o il tempomat) deve avere familiarità con il loro funzionamento. Il conducente deve in particolare essere in grado di padroneggiare il veicolo anche in caso di malfunzionamento di tali sistemi. Ne consegue, sul piano penale, che il conducente non può sottrarsi alle proprie responsabilità, sancite dagli artt. 31 cpv. 1 e 90 LCStr, avvalendosi del sistema d’assistenza o di un’eventuale avaria dello stesso (Rusch, OGer ZH SU170056-O/U/ad: Strafrechtliche Erfassung versagender Assistenzsysteme im Strassenverkehr, in AJP 2019 p. 134 e segg., in particolare la giurisprudenza citata nel titolo dell’articolo).” (sentenza impugnata, consid 7.1., pagg. 5-6).

                                   7.   La tesi difensiva secondo cui

“toccare tali pulsanti [quelli che permettono di cambiare la modalità di guida - n.d.r.] è un atto normale nella guida dei veicoli moderni […] Non si vede quindi quale colpa (disattenzione, errore di manipolazione o altro) possa essere imputata al signor AP 1 in una siffatta situazione.” (CARP IX, pag. 7),

sfiora la temerarietà se solo si pensa, non solo che AP 1 quel 24 aprile 2018 stava effettuando un giro di prova su una vettura mai condotta in precedenza, ma soprattutto se si pensa che egli si è messo, mentre guidava, a schiacciare comandi di cui non conosceva la funzionalità “al fine di capire a che cosa servissero” (AI 4, allegato 1, pag. 2). Non occorrono lunghe argomentazioni per concludere che, così facendo, l’appellante ha agito in modo negligente: un conducente che, mentre guida un veicolo a lui sconosciuto, preme uno o più pulsanti allo scopo di scoprirne la funzione, non soltanto distoglie la sua attenzione dalla guida, ma assume il rischio di innescare un meccanismo che potrebbe interferire sulla linea di guida.

                                   8.   Cade nel vuoto anche la tesi secondo cui non vi è prova del legame fra tale manipolazione e la perdita di padronanza del veicolo.

È, infatti, la descrizione dei momenti topici fatta dallo stesso imputato ad evidenziare l’esistenza di tale nesso di causalità:

“[m]entre percorrevo la Via __________ in direzione nord, ad una velocità non superiore ai 50 km/h, ho provato a premere alcuni pulsanti presenti sul volante al fine di capire a che scopo servissero. Improvvisamente, senza che potessi reagire, l’auto si metteva di traverso, invadendo la corsia opposta ed urtando poi violentemente con la parte frontale il guidovia posto a sinistra rispetto alla mia direzione di marcia. Al momento del fatto piovigginava ed il fondo stradale bagnato […] verosimilmente ho premuto un pulsante che ha disinserito il controllo trazione o quant’altro. A proposito aggiungo che si trattava di un veicolo di prova e tra l’altro con circa 600 Cavalli” (AI 1, allegato 1, pag. 2);

“[c]ircolavo sulla via __________ in direzione nord ad una velocità inferiore al limite consentito, credo che fosse 50 km/h, anche perché davanti a me c’era un bus delle autolinee bleniesi. Visto che circolavo ad una bassa velocità mi sono messo a guardare la macchina e ho schiacciato il bottone sport che si trovava sul volante. Rispetto alla foto che mi viene mostrata (pag. 8 del doc. d[i]b. 5) il bottone è quello rosso a destra. Dopo che ho schiacciato il bottone la macchina si è girata di 90 gradi ed è andata a sbattere contro il guard rail. (verbale di interrogatorio dibattimentale di primo grado, pag. 2).

Pertanto, ritenuto come la prevedibilità di una simile conseguenza sia del tutto evidente, è condivisibile la conclusione pretorile:

“[i]n concreto è assodato che l’imputato ha perso la padronanza del veicolo e che, salvo la manipolazione dei pulsanti da parte sua, non ci sono stati altri avvenimenti esterni che hanno causato l’incidente. Facendosi distrarre dai pulsanti (in particolare il pulsante rosso a destra del volante come da lui precisato) e manipolandoli con leggerezza – visto che non aveva familiarità con i medesimi e, peraltro, neppure con il mezzo e le sue eventuali reazioni l’imputato ha perso il controllo dell’automobile con il risultato che si evince dalla documentazione fotografica agli atti.” (sentenza impugnata, consid 7.2, pag. 6)

Ne segue che l’appello, anche su questo punto, va respinto.

                                   9.   Che i fatti di cui al DA costituiscano un’infrazione ex art. 90 cpv. 2 LCStr (come sostenuto dalla pubblica accusa) o una contravvenzione giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr (come deciso dal primo giudice), è una questione che non merita di essere esaminata, poiché il divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP) impedisce di optare per una più severa qualificazione giuridica (DTF 144 IV 35, consid. 3.1.1).

                                10.   AP 1 va dunque dichiarato autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr), così come deciso in primo grado.

commisurazione della pena

                                11.   Nessun appunto può essere mosso alla commisurazione della multa (di fr. 700.-) operata dal primo giudice che, oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (art. 106 cpv. 1 CP), appare più che ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP, specie se si considera che l’appellante, al volante di una vettura da 600 cavalli mai guidata in precedenza e ritirata pochi minuti prima dal concessionario per un giro di prova, in pieno centro abitato (in via __________, a __________), si è deliberatamente messo a premere almeno un pulsante sul volante, senza sapere a che cosa servisse, incorrendo, così, in una negligenza di non poco conto.

spese procedurali e indennità ex art. 429 CPP

                                12.   Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico di AP 1. Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1’000.- (di cui fr. 800.- di tassa e fr. 200.- di spese), sono pure posti a carico del ricorrente, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Non vengono assegnate indennità ex art. 429 CPP.

 Per questi motivi,

visti gli art.                      9, 10, 80 e segg., 84 e segg., 325, 344, 350, 353, 398 e segg., 429 e segg. CPP;

31 cpv. 1, 90 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LCStr;

3 cpv. 1 ONC;

12 cpv. 3, 47 e 106 CP;

nonché, sulle spese, 422 e segg. CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza:

                               1.1.   AP 1 è autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr),

per avere, nell’effettuare un giro di prova alla guida della vettura __________ targata ZH __________, negligentemente manipolato dei pulsanti permettendo così al veicolo di perdere aderenza ruotando di 90° per poi invadere la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e da una superficie vietata, cozzando infine contro la barriera protettiva ivi esistente.

                               1.2.   AP 1 è condannato alla multa di fr. 700.- (settecento).

                            1.2.1.   In caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                               1.3.   Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1’350.- (milletrecentocinquanta), sono posti a carico dell’appellante.

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.           800.-

-  altri disborsi                            fr.           200.fr.        1'000.sono a carico dell’appellante.

                                   3.   Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.

                                   4.   Intimazione a:

                                   5.   Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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