Incarto n. 17.2019.131+225
Locarno 5 maggio 2020/sm
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Damiano Salvini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 7 maggio 2019 da
AP 1 rappr. dal DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 29 aprile 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 20 maggio 2019)
richiamata la dichiarazione di appello 11 giugno 2019;
esaminati gli atti;
ritenuto che
A. Con sentenza 29 aprile 2019, confermando l’imputazione di cui al decreto d’accusa n__________ del Ministero pubblico, il giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 colpevole di infrazione alla LArm, giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. a,
“per avere, nel corso del mese di febbraio del 2018, ad __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, acquistato tramite il sito internet wish.com e importato in Svizzera, tramite una consegna postale proveniente dalla Malesia, un bastone telescopico in materiale plastico di colore nero, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’importazione.” (disp. n. 1 della sentenza impugnata, pag. 6),
e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna, la cui esecuzione è stata condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia.
B. Concluso il procedimento di primo grado, la sentenza è stata tempestivamente impugnata in ossequio a quanto disposto dall’art. 399 cpv. 1 e 2 CPP: nella dichiarazione 19 agosto 2019, AP 1 ha precisato di appellare l’intero giudizio della Pretura penale.
C. Con il consenso delle parti, l’appello è stato trattato in procedura scritta.
Nella motivazione 17 agosto 2019, AP 1 - rimproverando al giudice di primo grado di essere giunto a una conclusione “da ritenersi manifestamente errata” sia su questioni di fatto che di diritto - ha postulato, in via principale, il suo proscioglimento, ha chiesto il riconoscimento di un’indennità ex art. 429 CPP di prima e seconda sede pari a fr. 7'210.- (fr. 3'090.- per il primo grado e fr. 4'120.- per l’appello) e che le spese procedurali vengano poste a carico dello Stato. In via subordinata, ha chiesto di venire dichiarato autore colpevole di infrazione tentata alla LArm, con una conseguente riduzione della pena.
D. Né la Pretura penale né il Ministero pubblico hanno formulato osservazioni alla motivazione scritta, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
considerando
in fatto e in diritto
1. AP 1 è nato a __________ il __________, è __________, incensurato e lavora come __________ (AI3, allegato 1, pag. 1-2; verb. dib. di primo grado, pag. 2).
2. Nel corso del mese di febbraio 2018, AP 1 ha acquistato, tramite il portale online wish.com, un “retractable Stick”, ovvero un bastone telescopico, al prezzo ribassato di fr. 9.- (AI3, allegati 1 e 4). Ha dichiarato di averlo:
“[…] comandato da Wish per curiosità, per scherzo, non sapendo come prima cosa che fosse vietato e considerato un’arma visto che era in plastica. Per me era un gioco e l’ho comprato senza un motivo particolare, visto il prezzo di CHF 9.-” (AI3, allegato 1, pag. 2).
Non ha precisato né di che cosa fosse curioso né a chi volesse fare il non meglio precisato scherzo. Non lo ha fatto nemmeno al dibattimento di primo grado dove ha detto di avere:
“[…] pensato che [il bastone telescopico - n.d.r.] servisse per un travestimento […] [p]er scherzo, per carnevale o qualcosa del genere” (verbale d’interrogatorio di primo grado, pag. 1)
Anche qui, l’affermazione è rimasta incompleta ritenuto come AP 1 non abbia fornito alcun dettaglio in merito alla (sostanzialmente nuova) versione del travestimento di carnevale: non è, quindi, dato sapere quale travestimento - a mente dell’appellante - si comporrebbe anche di un bastone telescopico.
Al pretore AP 1 ha, poi, aggiunto di non avere
“[…] letto la descrizione. Se non sbaglio, in grassetto vi era presente un titolo “sport”” (Ibidem, pag. 1).
Ciò detto, AP 1 non ha né preteso né spiegato se e come egli è stato eventualmente fuorviato dall’indicata categoria “sport” presente sulla pagina web del prodotto. Al pretore AP 1 ha semplicemente dichiarato di avere dedotto dal prezzo basso la convinzione che l’oggetto fosse un “gioco” (AI3, allegato 1, pag. 2):
“[…] dato il prezzo basso doveva essere un giocattolo” (verbale d’interrogatorio di primo grado, pag. 1)
3. La richiesta di proscioglimento si fonda essenzialmente sull’asserita assenza d’intenzionalità al momento dell’ordinazione del bastone telescopico, dettata da un errore sulla sua qualifica giuridica di arma (dunque, su un errore sui fatti ex art. 13 CP; CARP IX, pagg. 17-18; DTF 129 IV 238, consid. 3.2; STF 6B_1059/2015 del 5 aprile 2016, consid. 3.3.2).
Per contro, non è contestato che l’oggetto acquistato sul web sia effettivamente un’arma ai sensi della LArm (CARP IX, pagg. 15-16). A ragione. Un bastone telescopico rientra senza dubbio nella definizione dei dispositivi concepiti per ferire le persone, di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm.
4. Giusta l’art. 13 cpv. 1 CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. Una supposizione erronea dei fatti non va tuttavia ammessa alla leggera dal giudice e spetta a colui che intende prevalersene provare le circostanze di fatto che hanno ingenerato in lui l’errore (DTF 93 IV 81; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, pag. 60, par. 1.4).
a. Assume, dunque, in concreto, un ruolo centrale la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni dell’appellante.
Analogamente all’iter da adottare in presenza di versioni discordanti rese da soggetti diversi, anche in questo caso a risultare rilevanti sono la linearità e la costanza nel tempo delle deposizioni, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi esterni in grado di supportarle (STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010, consid. 1.2).
b. Quanto dichiarato da AP 1 in occasione dei suoi due interrogatori, oltre a non essere oggettivamente lineare e costante, non è neppure logico e verosimile.
Ammesso e non concesso che l’appellante volesse, in realtà, acquistare un finto bastone telescopico, una replica per bambini, dunque un giocattolo e non lo strumento reale, confrontato in sede di primo interrogatorio con l’oggetto acquistato (un’arma a tutti gli effetti), AP 1 avrebbe dovuto quantomeno esprimere un certo stupore appurando che aveva di fronte un dispositivo manifestamente concepito per ferire le persone. E invece alcuna reazione del genere è stata espressa, a conferma del fatto che l’appellante si è trovato confrontato esattamente con l’oggetto desiderato.
Inoltre, nemmeno il prezzo basso poteva suggerire all’imputato che si trattasse di un giocattolo, poiché egli sapeva perfettamente - per sua stessa ammissione - che su wish.com vengono offerti prodotti a prezzi stracciati rispetto a quelli praticati dalla concorrenza locale, tant’è che è stato lui stesso ad aver candidamente dichiarato di aver acquistato anche una (vera) presa universale a fr. 2.-, in questo caso, però, senza minimamente prendere in conto o pensare che si trattasse di un giocattolo o di un oggetto fittizio:
“[t]utti gli articoli su wish.com hanno un prezzo alto che è sempre ribassato. Anche la presa l’ho pagata fr. 2” (verbale d’interrogatorio di primo grado, pag. 2);
“[è] un sito conosciuto direi da tutti, dove si possono comprare diversi articoli o gadget a poco prezzo” (AI3, allegato 1, pag. 2).
c. Nel suo primo interrogatorio, l’appellante si è limitato ad affermare di non sapere che il bastone telescopico ordinato da wish.com fosse vietato e considerato un’arma e ciò “visto che era in plastica” (AI3, allegato 1, pag. 2). Che AP 1 abbia seriamente creduto, senza dubitarne, che il bastone telescopico non fosse un’arma per il solo fatto della sua composizione (informazione appresa, secondo l’appellante, leggendo la descrizione del prodotto) è una tesi che, oltre a risultare di per sé non logica e verosimile, è sconfessata dagli atti.
c.1. In primo luogo, nella schermata del portale wish.com di cui all’AI3 (allegato 4), riconosciuta e sottoscritta dall’imputato, non vi è alcuna indicazione sui materiali di cui è composto l’oggetto, quanto piuttosto l’indicazione che il bastone telescopico può essere impiegato anche come “window breaker” (spacca finestra) e, nei commenti sottostanti, è pure riportato che esso è “fedele alla foto, molto robusto e di buona fattura”. Ne deriva che la sola impressione che si deduce da tale descrizione è che l’oggetto in vendita è un’arma a tutti gli effetti.
c.2. L’appellante ha sostenuto - al primo dibattimento e nella motivazione dell’appello - di non avere affatto letto, prima di procedere all’acquisto, la descrizione del prodotto:
“[n]o, non ho letto la descrizione.” (verbale d’interrogatorio di primo grado, pag. 1);
“[l]e immagini ben testimoniano la strategia adottata da questa piattaforma di e-commerce [wish.com - n.d.r.], che mira in pratica a togliere all’utente il tempo per ragionare, stimolando continuamente l’acquisto della merce, da effettuarsi il più rapidamente possibile.” (CARP IX, pag. 3).
Se così fosse - per logica - AP 1, a prescindere da quello che (non) avrebbe trovato indicato nella descrizione, non avrebbe potuto comunque concludere alcunché in merito alla natura del prodotto. In altri termini, non avrebbe potuto venire fuorviato da informazioni mai lette e dunque mai apprese.
Avendo, tuttavia, sostenuto prima di aver letto la descrizione (AI3, allegato 1, pag. 2) e poi di non averlo fatto (verbale d’interrogatorio di primo grado, pag. 1), le dichiarazioni di AP 1 non sono, già solo per questo, credibili.
c.3. Nella motivazione scritta si legge, in particolare, che l’appellante è stato indotto in errore dal fatto che il bastone telescopico era catalogato, su wish.com, fra gli attrezzi sportivi (di principio esclusi dal campo di applicazione della Larm; forumpoenale 6/2008, pag. 351).
Al riguardo, non si può non rilevare la stranezza della situazione in cui l’appellante - pur avendo dichiarato di non aver letto la descrizione del prodotto - comunque ricorderebbe tale fuorviante indicazione (verbale d’interrogatorio di primo grado, pag. 1).
Ma, in ogni caso, la tesi difensiva risulta poco credibile nella misura in cui AP 1 non ha mai messo in relazione il suo preteso errore con questo aspetto (segnatamente: il bastone telescopico descritto come un attrezzo sportivo), ma ha semplicemente dichiarato di aver creduto che il prodotto acquistato sul web non fosse un’arma “visto che era di plastica” (AI3, allegato 1, pag. 2), circostanza di cui avrebbe, peraltro, preso conoscenza leggendo una descrizione (che non fa menzione di tale circostanza) che, poi, invece, ha detto di non avere nemmeno letto (verbale d’interrogatorio di primo grado, pag. 1).
5. La difesa ha sollevato anche altri elementi che, a suo avviso, sosterrebbero la tesi dell’errore sui fatti e/o comunque sconfesserebbero la tesi di un agire intenzionale di AP 1.
a. Avvisato dall’autorità doganale e da La Posta che l’oggetto ordinato era un’arma e l’importazione necessitava di un’autorizzazione (AI 1; doc. dib. di primo grado n. 12, allegato doc. 1), l’imputato non ha reagito in alcun modo. Secondo la difesa, questa (non) reazione confermerebbe la presenza dell’asserito errore sui fatti: egli, colto di sorpresa e accortosi solamente a quel momento di aver ordinato un’arma, non avrebbe risposto “così che l’invio venisse rispedito al mittente”, manifestando “chiaramente la sua volontà di estraniarsi dai fatti” (CARP IX, pag. 9). A fronte di quanto precede, tuttavia, il solo fatto che AP 1 non abbia né risposto né contestato alcunché, evidentemente non dimostra e tanto meno suggerisce quanto preteso dall’appellante. Sul punto la tesi difensiva non può quindi essere seguita.
b. Nella propria motivazione scritta l’appellante ha inoltre sostenuto che “gli utenti di Wish partono dal presupposto che le merci acquistabili dalla Svizzera siano anche conformi alle disposizioni di legge vigenti, allo stesso modo in cui […] un individuo che si reca a fare la spesa alla Migros o alla Coop non si aspetterebbe di correre il rischio di comprare un oggetto vietato per legge.” (CARP IX, pagg. 10-11). Premesso che in questa sede conta unicamente il punto di vista (concreto) dell’appellante e non quello (ipotetico) di tutti gli utenti di wish.com, il parallelismo descritto dalla difesa è azzardato. Migros e Coop sono due società cooperative con sede in Svizzera, i cui negozi sono fisicamente situati sul territorio nazionale, nei quali la clientela acquista i prodotti. Prodotti che, contrariamente a quelli di wish.com, si trovano già materialmente in Svizzera al momento dell’acquisto, sugli scaffali delle filiali. In simili circostanze, il consumatore - di principio - può sì partire dal presupposto che quanto direttamente offertogli sia liberamente commerciabile nel nostro Paese. Il portale wish.com, invece, vende prodotti più che verosimilmente localizzati all’estero (generalmente in Cina, secondo l’appellante; AI 3, allegato 1, pag. 2) che, una volta ordinati, vengono poi spediti (e, quindi, importati) in Svizzera. Già solamente questa lampante differenza oggettiva impedisce di credere che l’appellante si sentisse davvero - come sostiene - nella medesima situazione soggettiva di quando fa la spesa al “supermercato sotto casa”. A maggior ragione se si considera che, come detto, il prodotto ordinato in concreto su wish.com era inequivocabilmente descritto come un’arma e che AP 1 - per sua stessa ammissione - sapeva perfettamente che sarebbe giunta dall’altra parte del mondo. Pertanto, anche su questo punto, la tesi difensiva non può essere seguita.
6. In definitiva, poiché le dichiarazioni di AP 1 risultano complessivamente non attendibili, non vi è spazio per ammettere la presenza di un errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CP. Risultando chiaro dal sito la natura del bastone telescopico, va accertato che egli ha consapevolmente acquistato un’arma.
L’appello, su questo punto, va pertanto respinto.
7. La difesa, in via subordinata, ha postulato il riconoscimento di un’infrazione alla LArm solo tentata e non consumata, poiché - in sostanza - l’appellante “non è in realtà mai entrato in possesso del bastone in plastica, poiché lo stesso è stato sequestrato dalle autorità doganali primo [recte: prima] che potesse effettivamente entrare e circolare sul territorio elvetico” (motivazione scritta, pag. 17).
a. Il tentativo, art. 22 CP, è dato quando l'autore realizza tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e manifesta la sua intenzione di commetterla, senza che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113, consid. 1.4.2). Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012, consid. 1.1.1).
b. L’acquisto (Erwerb) e l’introduzione sul territorio svizzero (Verbringen in das schweizerische Staatsgebiet) - nozione, quest'ultima, che comprende l'importazione (Einfuhr) (Bopp/Jendis, in: Facincani/Sutter, Waffengesetz (WG), Zurigo 2017, art. 5 LArm N 3) - rappresentano elementi oggettivi dell’infrazione di cui all’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm.
b.1. L’acquisto di un’arma ai sensi della LArm è consumato nel momento in cui l’acquirente esercita su di essa un potere effettivo (tatsächliche Herrschaftsgewalt), senza che un terzo lo eserciti a sua volta (DTF 143 IV 347, consid. 3.4; Bopp/Jendis, in: Facincani/Sutter, Waffengesetz (WG), Zurigo 2017, art. 5 LArm N 12).
b.2. L’importazione di un’arma è, per logica, consumata quando l’oggetto entra in territorio svizzero. Ciò è il caso anche quando, come in concreto, l’arma è fermata in una dogana svizzera poiché questa è, per definizione, situata in territorio svizzero (cfr. STF 6S.380/2004 dell’11 gennaio 2006, consid. 3.4.3, in cui, decidendo di un caso di stupefacenti, il TF ha confermato che l’importazione [Einfuhr] è non soltanto consumata [vollendet] ma anche compiuta [beendet] con il sequestro in dogana della merce vietata).
b.3. Nel caso concreto, è accertato che l’appellante ha ordinato via internet il bastone telescopico, lo ha pagato con la sua carta di credito e se l’è fatto spedire dalla Malesia al suo domicilio ad __________. L’arma non è, tuttavia, giunta a destinazione a causa dell’intervento dell’Amministrazione federale delle dogane che, dopo avere intercettato l’invio, ha denunciato il caso al MP (AI1-3 e relativi allegati). Va dunque concluso che l’infrazione alla LArm è tentata limitatamente all’acquisto, ma si è consumata relativamente all'importazione.
L’appello, su questo punto, va pertanto accolto solo in parte.
commisurazione della pena
8. Richiamato l’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm in rel. con l’art. 333 CP, per la commisurazione della pena si fa riferimento all’art. 47 CP i cui criteri sono stati efficacemente spiegati nella DTF 136 IV 55, consid. 5.4.
a. La parziale derubrica a tentativo del reato di cui AP 1 risponde non impone né permette una riduzione della pena che gli è stata inflitta dal pretore. Essa, infatti, è, di per sé particolarmente generosa: non può, infatti, essere preteso che 5 aliquote giornaliere colpiscano in modo adeguato la colpa di chi introduce nel nostro Paese un’arma la cui pericolosità non ha da essere dimostrata e che, pertanto, è, in sé, atta a mettere a repentaglio, in modo non banale, la sicurezza di terzi. Se è vero che la lesione del bene protetto dalla norma (STF 6B_864/2015 del 1° novembre 2016, consid. 3.1) non si è realizzata - e che di questo bisogna tener conto ad attenuazione della colpa dell’autore - è anche vero che in ciò AP 1 non ha alcun merito, ritenuto come esso vada attribuito esclusivamente all’operato delle autorità doganali. Ciò ritenuto, nonostante la condanna a un reato in parte tentato, è solo in applicazione del divieto della reformatio in pejus che viene, in questa sede, confermata la pena decisa dal pretore.
b. Non essendoci elementi per ritenere che sia intervenuto un miglioramento o un peggioramento della condizione personale ed economica del condannato, l’ammontare della singola aliquota va mantenuta a fr. 90.-, come deciso in primo grado.
9. Anche per il divieto della reformatio in pejus, deve essere confermata pure la sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova di due anni.
10. Oltre a una pena sospesa condizionalmente, può essere inflitta una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP) quando ciò appare necessario per sanzionare - in un’ottica di prevenzione generale e speciale - adeguatamente ed in modo tangibile la colpa del condannato (STF 6B_756/2018 del 15 novembre 2018, consid. 2.2.; 6B_835/2018 dell’8 novembre 2018, consid. 3.2). Ciò è segnatamente il caso qualora l’autore del reato - come in concreto - non ha mostrato ravvedimento nel corso del processo (sentenza CARP del 12 dicembre 2012, inc. n. 17.2011.86, consid. 8.3). AP 1, ancora in sede d’appello, per sottrarsi alle proprie evidenti responsabilità, ha deciso di trincerarsi dietro a tesi difensive complessivamente forzate, dimostrando, in questo modo, di non aver capito la gravità del suo operato. Per questo motivo, si ritiene di dovere confermare la pronuncia di una multa accessoria. A questo proposito, la giurisprudenza ha precisato che rivestendo tale multa un mero carattere accessorio, in linea di principio il suo limite massimo va fissato non oltre al 20% dell’importo della pena principale (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4; 134 IV 60, consid. 7.3.3), con la conseguenza che l’importo viene ridotto da fr. 200.- a fr. 90.-.
11. Seppure con il proprio appello il condannato abbia impugnato anche il dispositivo n. 3 della sentenza pretorile (CARP III), relativo alla confisca e alla distruzione del bastone telescopico, sul punto non è mai stata avanzata alcuna pretesa. Indipendentemente da ciò, l’oggetto in questione - un dispositivo appositamente concepito per ferire le persone ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. d LArm - va chiaramente confiscato e distrutto ex art. 69 CP, come già deciso dal primo giudice.
spese procedurali e indennità
12. Visto l’esito del giudizio, le spese procedurali relative all’appello, ammontanti a fr. 1'200.- (fr. 1'000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri disborsi), sono poste a carico dell’appellante nella misura di 9/10, e per il resto sono a carico dello Stato.
a. L’integralità delle spese procedurali di prima istanza, pari a fr. 950.-, restano a carico dell’appellante, essendo stata confermata la condanna.
b. All’appellante non viene assegnata alcuna indennità ex art. 429 CPP, in quanto non è intervenuto né un proscioglimento, né un abbandono. Tuttavia, ritenuto come il suo appello sia stato parzialmente accolto, gli spetta una indennità (art. 436 cpv. 2 CPP), ridotta, per le spese di patrocinio di seconda istanza, che viene fissata in fr. 300.-.
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 22, 34, 42, 47, 49, 106, 333 CP;
5, 33 cpv. 1 lett. a LArm;
80, 81, 84, 348 segg., 379 segg., 398 e segg., 429 e segg. CPP;
nonché, sulle spese, gli art. 422 e segg. CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
1.1 AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
infrazione alla LArm, in parte tentata
per avere, nel corso del mese di febbraio del 2018, ad __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, tentato di acquistare e importato in Svizzera un bastone telescopico in materiale plastico, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione.
1.2 AP 1 è condannato:
1.2.1 alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna, per un totale di fr. 450.- (quattrocentocinquanta);
1.2.1.1 la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
1.2.2 alla multa di fr. 90.- (franchi), da sostituirsi, in caso di mancato pagamento per colpa, con una pena detentiva di 1 (un) giorno.
2. È ordinata la confisca e la distruzione del sequestrato bastone telescopico in materiale plastico, colore nero, n. di serie ZL 2014 3 0077992.9 (rep. n. 61322, inc. n. 24051).
3. A AP 1 non è riconosciuta alcuna indennità ex art. 429 CPP in relazione alla procedura di primo grado.
4. Le spese procedurali di prima istanza di fr. 950.- rimangono a carico del condannato.
5. Le spese procedurali dell'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.fr. 1'200.sono poste a carico dell’appellante nella misura di 9/10 e per il resto sono a carico dello Stato che verserà a AP 1 un’indennità di fr. 300.- ex art. 436 cpv. 2 CPP.
6. Intimazione a:
7. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.