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Ticino Corte di appello e di revisione penale 10.08.2020 17.2019.125

10 agosto 2020·Italiano·Ticino·Corte di appello e di revisione penale·HTML·3,871 parole·~19 min·2

Riassunto

Accoglimento dell'appello dell'imputato, prosciglimento dall'imputazione di ricettazione per un garagista che ha comprato un auto sottratta: secondo le circostanze, gli é imputabile solo una negligenza, e non un dolo. Veicolo rivendicato da più parti

Testo integrale

Incarto n. 17.2019.125 17.2020.171

Locarno 10 agosto 2020/sm

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Chiarella Rei-Ferrari e Francesca Lepori Colombo

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 27 dicembre 2018 da

 AP 1   rappr. dall'avv.  DI 1  

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 21 dicembre 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 13 maggio 2019)

richiamata la dichiarazione di appello 17 maggio 2019;

esaminati gli atti;

ritenuto:

                                  A.   Con DA n. 2940/2017 il procuratore pubblico ha messo in stato d’accusa AP 1 siccome lo ha ritenuto colpevole di ricettazione (art. 160 cpv. 1 CP) per avere,

“nel corso del mese di novembre 2013, acquistato una cosa che sapeva o doveva presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, viste le modalità e le circostanze d’acquisto, e meglio per avere, dopo che __________, alias __________, si era presentato presso il rivenditore __________ SA, da lui gestito, allo scopo di proporgli l’acquisto di una vettura proveniente dall’Italia, accettato di entrare in affari con lui, concludendo l’acquisto del veicolo __________, no. telaio __________, considerato che:

[  la vendita è stata conclusa a contanti nei pressi del parcheggio del __________ di __________, mentre solitamente le vendite avvengono presso il rivenditore;

[  il veicolo è stato acquistato ad un prezzo di Euro 13'000.00, pari a circa CHF 16'400.00, mentre al valore di mercato una vettura di questo tipo era valutata in circa CHF 36'044.00 (cfr. Eurotaxglass2s), considerato peraltro che anche l’ufficio doganale ha contestato l’importo indicato sulla fattura in quanto troppo basso;

[  il veicolo è stato acquistato nonostante la documentazione a lui presentata appariva chiaramente falsa, ritenuto che la stessa riportava dei numeri di immatricolazione e il numero di targa diversi all’interno del medesimo documento, rispettivamente lo stesso era stampato in maniera non allineata

[  il veicolo è stato acquistato senza che l’imputato avesse alcuna conoscenza sul conto del venditore e sulla provenienza del veicolo stesso;

ritenuto che il veicolo è risultato essere denunciato in quanto oggetto di reato patrimoniale in Italia”.

                                  B.   Con sentenza 21 dicembre 2018, il pretore ha confermato l’imputazione contenuta nel DA ed ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna - pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni - e alla multa di fr. 300.-. Lo ha, inoltre, condannato al pagamento di tasse e spese di giustizia e a versare fr. 2'000.- all’AP PC1 quale indennità ex art. 433 CPP. Ha, inoltre, disposto il dissequestro e la restituzione della __________ all’AP e il suo rinvio al foro civile per le ulteriori pretese.

                                  C.   AP 1 ha immediatamente annunciato di voler appellare il giudizio pretorile ed ha confermato tale volontà con dichiarazione 17 maggio 2019: con la sua assoluzione, egli chiede l’annullamento di ogni dispositivo, il dissequestro del veicolo in favore di ______________e il rimborso delle spese legali di prima e seconda sede. L’istanza probatoria formulata l’8 luglio 2019 è stata respinta.

                                  D.   Con il consenso delle parti, l’appello è stato svolto in procedura scritta. Pervenuta a questa Corte, la motivazione scritta dell’imputato è stata trasmessa alle parti e alla prima Corte per le osservazioni. Il PP ha chiesto la conferma del primo giudizio, così come oltre al rimborso delle spese legali - l’AP PC1. Delle diverse argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerando,

in fatto:

                                   1.   Attivo come commerciante d’auto da circa 20 anni, AP 1 - nato nel ____ ed incensurato - è titolare del Garage ______________di __________.

                                   a.   Il 21 novembre 2013, un tale __________ lo chiama per offrirgli l’acquisto della sua __________ usata, proveniente dall’Italia, con circa 14'000 km, al prezzo di 17'000 euro, poi ridotto a 15'000 euro.

Interessato, AP 1 chiede di vedere la vettura che, come da accordi, il pomeriggio seguente gli viene portata - non da __________ ma da tale __________ (che dice di essere l’autista di __________) - al Garage __________. AP 1 la prova, verifica il telaio e si dice che potrebbe essere un buon affare, poiché, controllando sul sito di compravendita di auto “autoscout24”, aveva stimato di poter rivendere la __________ per fr. 28'000.-. Così ________ telefona a __________, e gli passa AP 1  per concludere l’affare. Dopo un tira e molla, i due si accordano per la cifra di euro 13'000 con consegna quello stesso pomeriggio.

Queste le condizioni aggiuntive:

-  radiazione della vettura dal PRA italiano (che viene concessa solo se il veicolo è privo di vincoli o gravami quali leasing, pignoramenti o ipoteche) per definitiva esportazione: si tratta di una condizione posta, su consiglio di un amico italiano, da AP 1;

-  pagamento a contanti: condizione posta da __________ che dice di necessitare di immediata liquidità (circostanza confermata anche da _______, AI 828 p. 13) siccome ha “Equitalia alle calcagna”.

                                  b.   Il giorno stesso, 22 novembre 2013, AP 1 si reca in banca, preleva fr. 16'400.- (l’equivalente di euro 13'000) e, accompagnato da un conoscente, va al __________ dove, ad attenderlo, trova _________che gli consegna il veicolo stargato e i seguenti documenti:

-  il contratto per la vendita della __________, nel quale figurano __________ come venditore e ______________come acquirente,

-  una procura firmata da __________ che autorizza __________ a effettuare la consegna e a ricevere il denaro,

-  la fotocopia della patente di guida italiana di ________,

-  una ricevuta attestante il pagamento del prezzo,

-  il certificato di proprietà del veicolo (PRA),

-  la carta di circolazione del veicolo (radiato per “definitiva esportazione in altro paese UE”),

-  le fotocopie della carta d’identità di __________ e della sua tessera del codice fiscale

(AI 119 e allegati, VI AP 1 all. a verb. dib. di primo grado).

                                   c.   La transazione va a buon fine: viene firmato il contratto e rilasciata una ricevuta.

Contestualmente, __________ chiede a AP 1 se è interessato anche all’acquisto di una _______. Il lunedì seguente, 25 novembre 2013, a AP 1 vengono inviate le foto della ___, unitamente alla “visura PRA” del veicolo (formulario contenente i dati tecnici, il proprietario, ev. ipoteche, ecc.). 

                                  d.   Il giorno dopo, 26 novembre 2013, AP 1 porta la ________, per le pratiche di sdoganamento, all’ispettorato doganale, dove nessuno rileva anomalie nei documenti, e il veicolo viene regolarmente importato.

Unico piccolo intoppo nelle operazioni di sdoganamento: preso atto della valutazione EuroTax (fr. 31'718.- dedotta l’IVA), i funzionari doganali, dopo discussione con AP 1 , fissano, per lo sdoganamento, il valore del veicolo in fr 30.000.- (e non in base al prezzo d’acquisto di fr. 16'400.-, AI 119).

                                   e.   Il giorno stesso (26 novembre 2013) la ___ viene portata per essere visionata a AP 1 che, visto il prezzo richiesto (euro 30’000.-), pensa di poter fare un altro buon affare.

Ancora una volta, oltre agli usuali documenti (libretto di circolazione, contratto scritto, ricevuta attestante il pagamento del prezzo) richiesto è il certificato di radiazione dal PRA.

Tuttavia, visto l’importo, AP 1 pretende di pagare il prezzo concordato con un versamento bancario.

L’opposizione di __________ a questo modo di pagamento insospettisce AP 1 che, utilizzando i dati del _______ di cui disponeva, fa fare delle verifiche ad alcuni conoscenti italiani che, dopo due giorni (il 28 novembre) gli comunicano che i dati del libretto di circolazione non corrispondono a quelli dell’ACI (Automobile club italiano), e meglio, che il veicolo risulta essere di proprietà di una società di leasing.

                                    f.   AP 1 chiama, quindi, __________ per dirgli della scoperta e, quindi, del suo disinteresse per l’affare.

Poi, fa effettuare le medesime verifiche per la __________ appena acquistata ottenendo lo stesso risultato: l’auto non risulta di proprietà di __________ bensì di un’altra società di leasing.

                                   2.   Il 3 dicembre AP 1 denuncia alla polizia quanto avvenuto e consegna agli inquirenti la documentazione in suo possesso e i 3 numeri telefonici di __________.

                                   a.   Sentito la prima volta come AP, riconosce __________ in una fotografia che gli viene mostrata.

Il 13 agosto 2014, viene nuovamente sentito, ma questa volta come imputato. In quest’occasione, AP 1 viene informato dagli inquirenti:

-  che __________ __________ è, in realtà, __________ ed è coinvolto in una vasta operazione di polizia legata a un traffico internazionale di veicoli rubati,

-  che la polizia scientifica ha stabilito che il certificato di proprietà della vettura e la carta di circolazione sono contraffatti.

Confrontato, poi, con alcune circostanze che, secondo gli inquirenti, avrebbero dovuto fungere da campanelli d’allarme (stampata della licenza di circolazione non parallela col supporto, errore su una pagina, esportazione verso un altro “paese UE” e prezzo molto basso), AP 1 - che afferma di non essere solito a comprare auto dall’estero avendo comprato solo una Jeep dall’Italia, nel 2012 - dice di non aver dato peso ai “difetti grafici” dei documenti e rileva che il prezzo non l’ha insospettito poiché gli è capito di guadagnare ben di più da una singola rivendita (AI 814).

                                  b.   Interrogato, __________ ha fornito dichiarazioni sostanzialmente uguali a quelle di AP 1, seppur più confuse. Ha inoltre riferito che il garage __________ gli è stato indicato da __________ (AI 496 pp. 9 e 10; AI 828 pp. 13 e 14).

                                   c.   __________ ha, in un primo tempo, ammesso di aver indicato lui il garage (AI 567 p. 11). Quattro mesi dopo lo ha negato (AI 823.3 p. 10).

                                   3.   Il DA di cui trattasi è il risultato dell’inchiesta appena riassunta.

in diritto:

                                   4.   Vi è ricettazione quando l’autore acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio.

La ricettazione è sanzionata dall’art. 160 CP con la pena detentiva sino a cinque anni o con la pena pecuniaria.

                                   a.   Dal profilo oggettivo, l’autore del reato a monte della ricettazione deve essere un terzo; la cosa oggetto del reato può essere un bene mobile o immobile (il cui valore economico non è rilevante); sono esclusi i crediti in generale e il denaro scritturale in particolare (Stratenwerth/Jenny/ Bommer BT I § 20 N 4; Hurtado Pozo PS § 54 N 1557). La cosa deve, inoltre, essere stata ottenuta da una precedente infrazione patrimoniale.

Il comportamento tipico che viene punito è l’acquisto, l’occultamento e l’aiuto alla negoziazione di una cosa proveniente da un reato (cfr. CARP 17.2016.34 c. 7).

                                  b.   Dal profilo soggettivo, la ricettazione è un reato che presuppone l’intenzionalità. L’autore non deve soltanto compiere intenzionalmente l’atto di ricettazione ma deve anche essere consapevole dell’origine delittuosa dell’oggetto ricettato. Il dolo eventuale è, tuttavia, sufficiente. L’autore deve, dunque, avere almeno accettato l’eventualità che l’oggetto dell’atto di ricettazione provenga da un reato contro il patrimonio commesso da un terzo. Ciò è il caso quando le circostanze suggeriscono il sospetto di una sua provenienza delittuosa (STF 6B_728/2010 c. 2.2; DTF 129 IV 230 c. 5.3.2; 119 IV 242 c. 2b), ad esempio, quando uno sconosciuto vende oggetti preziosi ad un prezzo particolarmente basso (STF 6B_728/2010 c. 2; SJ 1982, pag. 177 e segg.) oppure quando si acquista un telefono cellulare ad un prezzo approssimativamente quattro volte inferiore a quello a nuovo senza chiedere né spiegazioni sui motivi di un prezzo così favorevole né nome e indirizzo al venditore (STF 6S.406/2003 c. 2).

Chi agisce, invece, per negligenza, non commette reato (artt. 12 cpv. 1 e 160 CP).

                                   5.   In concreto, non vi è discussione sugli elementi oggettivi del reato di ricettazione che sono pacificamente dati, essendo la __________ acquistata dal ricorrente il provento di un reato patrimoniale commesso da un terzo (cfr. sentenze all. a verb. dib. di primo grado). Contestato è il presupposto soggettivo. In sintesi, secondo la tesi accusatoria, le circostanze in cui si è svolta la compravendita, il prezzo molto inferiore al valore dell’auto, la richiesta di pagamento a contanti e la qualità della documentazione ricevuta non potevano non essere valutati da AP 1 come indizianti della provenienza illecita della vettura.

AP 1 sostiene, invece, di non avere avuto alcun dubbio e che, tutt’al più, gli può essere rimproverata una negligenza.

                                   a.   Giusta l’art. 12 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).

La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 c. 4; STF 6B_691/2014 c. 2.2), che è dato laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce prendendo in considerazione e accettandolo (pur senza desiderarlo) l’evento nel caso in esso cui si realizzi (DTF 137 IV 1 c. 4.2.3; 135 IV 152 c. 2.3.2).

Commette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP). Se, per un'imprevidenza colpevole, l'autore agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi, vi è negligenza cosciente, e non dolo.

Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato poiché, in entrambi i casi, l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si produca (STF 6B_662/2011 c. 4.1; 6B_621/2010 c. 5.2).

La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 c. 8.4; STF 6B_621/2010 c. 5.2). La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 c. 4.1; 133 IV 9 c. 4.1). La probabilità della realizzazione dell’evento deve essere di un grado elevato perché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 c. 4.2.5; STF 6B_519/2007 c. 3.1) e, nel dubbio, va ritenuta solo una negligenza, poiché, essendo una questione di fatto, trova applicazione il principio in dubio pro reo (DTF 128 I 177 c. 2.2; art. 10 cpv. 3 CPP).

Altri elementi rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 135 IV 12 c. 2.3.3; 133 IV 1 c. 4.6).

                                  b.   Per l’accusa, AP 1 sapeva o doveva presumere che la __________ era provento di reato poiché:

-  il prezzo è stato pagato a contanti;

-  la consegna della vettura è avvenuta presso il __________ e non, come normalmente, presso il rivenditore;

-  il veicolo è stato venduto per fr. 16'400.-, mentre la valutazione EuroTax comprensiva di IVA era di fr. 36'044.- (tanto che l’ufficio doganale aveva contestato l’importo della fattura in quanto troppo basso);

-  la documentazione “appariva chiaramente falsa”;

-  egli non conosceva né il venditore né la provenienza del veicolo.

                               b.1.   La tesi accusatoria è suggestiva soltanto in apparenza per i seguenti motivi:

-  non è vero che la documentazione consegnata a AP 1 fosse “chiaramente falsa”: ci fosse stata questa “manifesta falsità”, gli ispettori doganali non avrebbero effettuato lo sdoganamento della vettura. Mal si vede come si possa pretendere da un rivenditore, per quanto d’esperienza, una capacità di individuare dei falsi superiore a quella di un funzionario doganale;

-  il pagamento a contanti non è, in sé, indiziante di un affare losco: in particolare, esso non è inusuale nella compravendita di auto usate;

-  la consegna del veicolo in un luogo diverso dal garage di __________ non è un elemento di sospetto: si trattava, in sostanza, di un incontro a metà strada;

-  il prezzo, seppur conveniente, non era ancora tale da indiziare la provenienza illecita del veicolo, a maggior ragione se si considera che il venditore diceva di aver bisogno di immediata liquidità poiché aveva “Equitalia alle calcagna”: la circostanza, cioè la necessità di trovare in fretta un acquirente, giustificava un prezzo inferiore al valore di mercato. Peraltro, il fatto che AP 1 in dogana abbia protestato contro l’utilizzo della valutazione EuroTax per la pratica di sdoganamento (ottenendone così una diminuzione il giorno seguente, da fr. 31'718.- a 30'000.-) indizia la sua buona fede: colui che sa (o sospetta fortemente) di stare sdoganando un veicolo rubato e munito di documenti falsi, non si metterebbe a discutere su un dettaglio (che gli farebbe risparmiare un importo irrisorio sulla tassa) mettendo, così, a rischio il buon esito dell’operazione;

-  alla non conoscenza del venditore e della provenienza del veicolo, AP 1 ha cercato di rimediare con la richiesta della documentazione di cui s’è detto, in particolare con la richiesta di avere un documento attestante la radiazione della vettura dal PRA italiano.

Infine, va rilevato che l’ipotesi del dolo non si consolida nemmeno considerando il movente: non è, infatti, ragionevole ipotizzare che il titolare - da oltre 20 anni - di un garage si presterebbe a pagare oltre fr. 20'000.- (tutto compreso) per un veicolo che sa o sospetta essere sottratto, munito di documenti falsi (peraltro nemmeno perfettamente falsificati), accollandosi tutti i rischi dell’importazione in Svizzera, dell’immatricolazione, del collaudo e della rivendita, per guadagnare fr. 7'000.-. Tanto più che l’anno precedente aveva tratto il medesimo profitto dall’acquisto (e rivendita) di un’auto perfettamente in regola (all. a AI 814).

In sintesi, a AP 1 può, tutt’al più, essere rimproverata una negligenza.

Ma non un dolo, pur se solo eventuale.

Dolo che, del resto, è chiaramente escluso se si considera il suo comportamento subito dopo l’acquisto. Quando per la __________ __________ rifiuta di essere pagato tramite versamento bancario, AP 1 si insospettisce e fa fare delle ricerche, scoprendo così che la __________ è di una società di leasing. Rifiutato l’acquisto, fa fare le stesse ricerche anche per il veicolo già acquistato: quando scopre che anch’esso appartiene, in realtà, a una società di leasing, si reca in polizia portando tutta la documentazione, denunciando i venditori e fornendo i numeri di telefono in suo possesso. Se, al momento della compravendita, si fosse accomodato all’idea di stare acquistando un veicolo rubato, una volta ricevutane la conferma si sarebbe quantomeno accontentato dell’avvenuta operazione, che era ormai cosa fatta, posto che l’importazione in Svizzera - ovvero la fase probabilmente più rischiosa - era avvenuta senza problemi ed egli aveva già trovato un acquirente che aveva anche versato fr. 12'000.- di anticipo. O peggio, avrebbe cercato di comprare la __________ ad un prezzo inferiore, forte della sua origine illecita. Non si sarebbe certo recato in polizia a sporgere denuncia, come ha fatto, facendo sfumare la rivendita per la quale aveva già ricevuto un cospicuo acconto e sequestrare il veicolo per cui aveva appena pagato oltre fr. 20'000.-.

                               b.2.   In accoglimento dell’appello, dunque, AP 1 va prosciolto.

                                   6.   Giusta l’art. 267 cpv. 4 e 5 CPP, quando più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare e la situazione giuridica non è chiara, quanto in sequestro va attribuito a una di esse impartendo alle altre un termine per promuovere azione al foro civile.

Soltanto se il termine scade inutilizzato, è possibile consegnare l'oggetto o il valore patrimoniale alla persona indicata nella decisione. Quando, invece, il termine è utilizzato, l’oggetto sarà consegnato a dipendenza della decisione del giudice civile.

L’attribuzione (provvisoria) di quanto in sequestro va fatta ispirandosi alle regole del diritto civile: in primo luogo, entra, quindi, in considerazione l'attribuzione al possessore, che, in virtù dell'art. 930 CC, è presunto proprietario. Se tuttavia esistono chiare indicazioni contrarie, l'assegnazione deve avvenire a favore della persona maggiormente legittimata, effettuando unicamente un esame prima facie dei rapporti di diritto di civile. Con l'attribuzione provvisoria vengono, infatti, solo determinati i ruoli delle parti in un eventuale successivo processo civile, senza pregiudicare la decisione del relativo giudice (STF 1B_298/2014 c. 3; 6B_2/2012 c. 8.4; 1B_270/2012 c. 2.2 e 4.3).

                               6.1.   In concreto, sulla __________ avanzano pretese sia l’appellante che l’AP e la situazione giuridica non è sufficientemente chiara da permettere un’assegnazione definitiva: il fatto che la buona fede del ricorrente non sia stata smentita dal profilo penale, ancora non implica che la proprietà del veicolo gli spetti da quello civile, che ha regole proprie, segnatamente in caso di negligenza (cfr. in proposito, tra le altre, DTF 113 II 397).

Pertanto, in applicazione dell’art. 267 cpv. 5 CPP:

-  all’AP viene assegnato un termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato di questo giudizio per inoltrare la causa civile di rivendicazione al foro competente;

-  la __________ viene dissequestrata e assegnata provvisoriamente a __________, ritenuto che la vettura le sarà consegnata soltanto a scadenza infruttuosa del termine di cui sopra.

In caso di avvio, nel termine, della causa di rivendicazione, la vettura sarà consegnata all’avente diritto designato dal pretore.

                                   7.   A fronte del proscioglimento dell’appellante, la richiesta di risarcimento dell’AP deve essere respinta.

                                   8.   Visto l’esito del giudizio, le tasse e le spese di primo e secondo grado sono a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

                                   9.   All’imputato, che ne ha fatto richiesta, viene assegnata un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 5'301.40 (cfr. CARP III).

                                10.   Per il resto, le parti sono rinviate al competente foro civile.

Per questi motivi,

visti gli artt.                    10, 76-84, 267, 352 e segg., 398 e segg., 406, 426 e segg. CPP,

12, 34, 42, 47 e segg., 70, 160 CP,

e, sulle spese di giustizia e di patrocinio, l’art. 433 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello è accolto.

Di conseguenza,

                               1.1.   AP 1 è prosciolto dall’imputazione di ricettazione di cui al DA n. 2940/2017 del 1. giugno 2017.

                                   2.   L’autovettura __________ (n. di telaio __________, reperto n. __________) viene dissequestrata e assegnata provvisoriamente a __________ SA, ritenuto che la vettura le sarà consegnata soltanto a scadenza infruttuosa del termine per l’inoltro della causa di rivendicazione. In caso di avvio, nel termine, della causa di rivendicazione, la vettura sarà consegnata all’avente diritto designato dal pretore.

                               2.1.   A PC1 viene assegnato un termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio per inoltrare la causa civile di rivendicazione al foro competente.

                                   3.   La pretesa di risarcimento di PC1 è respinta.

                                   4.   Le parti sono rinviate al competente foro civile per ogni ulteriore pretesa.

                                   5.   Gli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr. 950.-, sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).

                                   6.   Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr. 1'000.00

-  altri disborsi                            fr.    200.00

                                                     fr. 1'200.00

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a AP 1  fr. 5'301.40 a titolo di indennità per spese di patrocinio (artt. 429 cpv. 1 lett. a e 436 CPP).

                                   7.   Intimazione a:

                                   8.   Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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