Incarto n. 17.2018.151
Locarno 3 settembre 2018/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Chiarella Rei-Ferrari e Matteo Tavian
segretario:
Mattia Cogliati, vicecancelliere
nella procedura d’appello avviata con annuncio del 7 dicembre 2017, confermata con dichiarazione d’appello del 15 giugno 2018 dal
PP 1
e con dichiarazione d’appello incidentale presentata il 29 giugno 2018 da
AP 2 rappr. dall' DI 1 contro la sentenza emanata il 6 dicembre 2017 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di IM 1(motivazione scritta intimata il 15 giugno 2018)
esaminati gli atti;
ritenuto in fatto che
A. Con sentenza del 6 dicembre 2017, la Corte delle assise criminali di Locarno ha prosciolto IM 1 dalle imputazioni di ripetuta coazione sessuale, sfruttamento dello stato di bisogno e ripetuta pornografia (sentenza impugnata, punto 1 del dispositivo, pag. 231).
Conseguentemente, le istanze di risarcimento degli accusatori privati PC 1e PC 2sono state respinte (disp. n. 3 della sentenza impugnata, pag. 231).
B. Dopo l’annuncio tempestivamente presentato, ricevuta la motivazione scritta, il 15 giugno 2018 il PP ha inviato a questa Corte la dichiarazione d’appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP). Fra i vari dispositivi impugnati dal PP, vi è anche il no 3, cioè quello con cui sono state respinte le pretese di indennizzo degli AP (CARP doc. II).
All’appello della pubblica accusa si è aggiunto, il 29 giugno 2018, quello – di natura incidentale – di AP 2 che, impugnando il dispositivo n. 2 del giudizio di primo grado, chiede che l’importo assegnatogli a titolo di indennizzo ex art. 429 CPP venga considerevolmente aumentato (CARP inc. 17.2018.125 doc. I)
ritenuto in diritto
1. Giusta l’art. 403 cpv. 1 CPP, il tribunale d’appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell’appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che: l’annuncio o la dichiarazione d’appello è tardiva o inammissibile (lett. a), l’appello è inammissibile giusta l’art. 398 (lett. b), non sono dati i presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere (lett. c).
Fra le condizioni generali di ammissibilità dell’appello giusta la lett. a del citato disposto vi è anche la legittimazione a ricorrere (STF 6B_362/2012 del 29.10.2012 consid. 5.2; Eugster, in Basler Kommentar StPO, 2a ed. 2014, n. 3 ad art. 403 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Prozessrechts, 2a ed. 2013, n. 1558 pag. 698; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 4 ad art. 403 CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 403 CPP).
2. L’art 381 CPP prevede che il MP può ricorrere a favore o a pregiudizio dell’imputato o condannato. Ne consegue che la pubblica accusa non deve giustificare l’esistenza di un interesse effettivo – essendo esso considerato dato già solo dal principio della verità materiale, che regge la sua azione – e può intervenire qualora ritenga che la sentenza non rispetti il diritto penale materiale o formale (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 2 ad art. 122 CPP; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed. 2005, n. 19 pag. 473).
Considerato, invece, come l’azione civile abbia un carattere particolarmente personale e sia retta da una massima strettamente dispositiva (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 2 e 4a ad art. 122 CPP; Dolge, in Basler Kommentar StPO, 2a ed. 2014, n. 22 e 51 ad art. 122 e n. 5 ad art. 123 CPP), il Ministero pubblico – che è estraneo al rapporto di diritto civile esistente tra l’accusatore privato e l’autore del danno – non è legittimato ad impugnare i dispositivi che regolano le pretese civili (DTF 139 IV 199 consid. 4; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 2 ad art. 381 CPP; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 5 ad art. 381 CPP; cfr. anche Ziegler/Keller, in Basler Kommentar StPO, 2a ed. 2014, n. 3 ad art. 381 CPP).
3. Ne discende che contro il punto 3 del dispositivo della sentenza di primo grado, la Pubblica accusa non è legittimata a ricorrere. In tale misura, il suo appello va, pertanto, dichiarato inammissibile e la Corte non entrerà nel merito dello stesso.
Per questi motivi,
visti gli art. 80 segg., 84, 379 segg., 381, 398 segg. e 403 cpv. 1 lett. a CPP;
nonché, sulle spese, l’art. 428 e la LTG
pronuncia: 1. Nella misura in cui impugna il dispositivo n. 3 della sentenza del 6 dicembre 2017 della Corte delle assise criminali di Locarno, riguardante la reiezione delle pretese civili degli accusatori privati, l’appello presentato dalla PP AP 1 è inammissibile.
2. Gli oneri processuali sono posti a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.