Incarto n. 17.2017.249 17.2018.42
Locarno 26 marzo 2018/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 16 agosto 2017 da
AP 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 agosto 2017 dalla Corte delle assise correzionali di Mendrisio (motivazione scritta intimata il 18 ottobre 2017)
richiamata la dichiarazione di appello 6 novembre 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto che
A. Con sentenza 11 agosto 2017, la Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato,
in data 11 febbraio 2016, detenuto ed importato attraverso il valico di Marcetto (Novazzano), un quantitativo complessivo di 49.31 grammi netti di cocaina (con un grado di purezza dell’81.3%) destinati a terzi e lo ha condannato alla pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni e al pagamento di tasse e spese di giudizio per complessivi fr. 2’357.15 (per il resto, vedi dispositivo sentenza impugnata).
B. Il condannato ha tempestivamente appellato il giudizio di primo grado chiedendo di essere:
- prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LStup;
dichiarato autore colpevole di contravvenzione alla LStup per avere detenuto un quantitativo complessivo di 49.31 gr di cocaina destinata ad esclusivo uso personale;
- condannato alla multa di massimo fr. 2’000.-;
- condannato al pagamento della metà delle spese giudiziarie.
C. Con il consenso delle parti, l’appello è stato trattato in procedura scritta.
Delle motivazioni dell’appellante e delle osservazioni del PP – che ha chiesto la conferma del giudizio impugnato – si dirà, per quanto necessario, in seguito.
considerato
in fatto e in diritto
1. Sulla vita di AP 1 si rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, al consid. 1 della sentenza impugnata. Qui ci si limita a rilevare che egli vive e lavora in Italia e, per quanto consta, non ha legami con il nostro paese.
AP 1 è incensurato.
Tuttavia, dagli atti risulta che il 13 luglio 2015 il MP ticinese ha emanato a suo carico un DA per contravvenzione alla LStup (sui dettagli, vedi consid. 2 della sentenza impugnata).
2. Alle ore 21.15 dell’11 febbraio 2016, le guardie di confine del valico doganale di Marcetto (Novazzano) fermavano il veicolo __________ targato (I) __________ alla cui guida c’era AP 1. Appurato che a carico del conducente vi era un divieto di circolazione sul territorio svizzero e del Liechtenstein (AI 1 pag 3), le guardie sottoponevano AP 1 a un test preliminare per gli stupefacenti che dava esito positivo alla cocaina. Perquisivano, poi, il veicolo e, sotto la leva del cambio, trovavano un involucro contenente 59.50 grammi lordi di cocaina.
a. In estrema sintesi, agli agenti che lo hanno interrogato, AP 1 ha sostenuto che egli aveva appena comprato (verso le 19.30 della sera del fermo) lo stupefacente da persone di colore che non conosceva e che incontrava, quando gli necessitava, nel boschetto di Venegano Superiore (un comune della fascia di confine italiana). Dichiarava, poi, di acquistare la cocaina solo per consumo personale. Precisato che egli consumava unicamente al suo domicilio in Italia, ha sostenuto di avere portato con sé la cocaina perchè “non voleva passare da casa”:
“ Perché ho comprato la cocaina verso le ore 19.30 nel paese sopraindicato. Poi visto che non volevo passare a casa per depositarla sono andato direttamente al valico doganale perché dovevo trovarmi a mangiare la pizza dove lavora la mia ragazza” (VI 11.2.2016, pag. 5, all. ad AI 1).
Agli agenti che gli contestavano che il paese in cui abita è più vicino al confine rispetto a __________ superiore e che, perciò, non gli sarebbe costato nulla lasciare lo stupefacente a casa prima di passare il confine, AP 1 ha risposto di non averlo fatto perché era di fretta (VI 11.2.2016, pag 5, all. ad AI 1)
Sui suoi consumi, AP 1 alle guardie ha detto:
“ A domanda delle guardie se fossi un consumatore ho risposto di sì ammettendo che nella serata del 10 febbraio 2016 mi sono fatto una striscia di circa mezzo grammo di cocaina via naso.” (VI PG 11.02.2016, pag. 3).
b. Più o meno analoghe dichiarazioni egli ha reso al PP che lo ha interrogato il giorno successivo.
Ha ribadito che aveva acquistato – per esclusivo uso personale – lo stupefacente nel bosco da persone di colore che non conosceva, che la cocaina costava ca 40 € al grammo e che quell’acquisto lui lo aveva pagato (con i risparmi del suo lavoro) 2.400.- €. Ha detto che lui agli spacciatori aveva chiesto 50 grammi ma che:
“ poi loro hanno messo qualcosa in più con lo scotch. Probabilmente su questo scotch si troveranno le mie impronte digitali e quelle dei ragazzi di colore. ADR che la cocaina mi è stata consegnata in un pacchetto dove lo scotch c’era già. Non sono stato io a mettere questo scotch sul pacchetto” (VI PP 12.02.2016, p. 3, AI 4).
Al PP – che, pure, si stupiva del fatto che egli avesse tentato di varcare il confine con la cocaina nascosta nella leva del cambio, a maggior ragione visto che egli doveva essere passato per il suo paese per raggiungere la Svizzera – AP 1 ha risposto:
“ ho fatto in questo modo perché prima sono andato a bere qualcosa in un bar ad __________ e poi ho deciso di venire in Svizzera, fino a Novazzano, a trovare la mia ragazza che lavora come cameriera nella pizzeria “__________” e che si chiama __________. Per questo motivo non mi sono fermato a casa mia a depositare la droga” (VI PP 12.02.2016, pag. 3, AI 4).
Al PP – cui ha ribadito di avere consumato cocaina per via nasale la sera prima del fermo – ha dichiarato di consumare giornalmente cocaina – circa un grammo al giorno – e, ogni tanto, della marijuana.
c. Per i dettagli dei risultati dell’inchiesta, si rinvia, sempre in applicazione dell’art 82 cpv. 4 CPP, ai consid 5.1, 5.2 e 5.3 della sentenza impugnata.
Qui ci si limita a dire che:
la cocaina pesava 49.31 grammi netti ed è risultata avere un grado di purezza del 81,3%;
non sono state rinvenute impronte digitali sull’involucro che conteneva lo stupefacente;
non sono stati individuati potenziali acquirenti dello stupefacente;
la ragazza da cui AP 1 aveva detto di stare andando ha dichiarato che quella visita non le era stata in alcun modo preannunciata, nonostante lo avesse, quella sera, sentito al telefono.
Confrontato, nel corso dell’inchiesta, con le risultanze delle analisi di sangue e urina che non deponevano per un consumo ravvicinato nel tempo, AP 1 ha modificato la sua precedente dichiarazione affermando:
“ avevo consumato cocaina circa una settimana/10 giorni prima del mio fermo. Avevo anche ammesso dei consumi di marijuana avvenuti circa un mese prima del mio arresto. (…). L’interrogante mi informa che nei precedenti verbali avevo ammesso il consumo di cocaina il giorno prima del mio arresto. Rispondo che è invece corretto una settimana/10 giorni prima dei fatti” (VI PG 20.04.2016, pag. 2).
d. Al dibattimento di primo grado, AP 1 ha ribadito che aveva acquistato lo stupefacente unicamente per uso personale.
Al giudice che gli chiedeva come mai avesse acquistato in una sola volta un quantitativo così ingente di cocaina – visto che egli stesso aveva detto che, quando gli necessitava lo stupefacente, gli bastava andare nel già citato bosco dove trovava sempre gli ignoti spacciatori di colore (“bastava che io andassi nel bosco quando desideravo acquistare stupefacente da cittadini di colore”) – AP 1 ha risposto così:
“ l’ho fatto per non andare tutte le volte nel bosco ad acquistare la cocaina” (all. 1 a verb. dib. primo grado, pag. 2).
È soltanto ben più in là nel dibattimento che, rispondendo al suo difensore, AP 1 ha detto di avere acquistato un quantitativo così elevato perché lo spacciatore gli aveva detto che si trattava di cocaina di buona qualità.
Alla presidente che gli faceva notare come quella risposta contrastasse con la dichiarazione fatta in inchiesta secondo cui lui non sapeva che la cocaina era di buona qualità, AP 1 non ha risposto nulla (all. 1 a verb. dib. primo grado, pag. 5).
Per il resto, AP 1 ha detto:
di avere personalmente e da solo nascosto lo stupefacente nella leva del cambio e di non spiegarsi come mai sull’involucro non sono state trovate le sue impronte;
di essere venuto in Svizzera con la cocaina nascosta sotto la leva del cambio poiché aveva dimenticato lo stupefacente in auto;
di essere stato di fretta perché doveva andare a trovare la sua ragazza che lo aveva contattato telefonicamente, ma di non averle detto che stava andando da lei.
Poi, probabilmente dimenticando di avere detto che aveva tentato di entrare in Svizzera con la cocaina perché aveva dimenticato di averla con sé, alla presidente che gli chiedeva come mai non fosse passato da casa per depositarvi lo stupefacente prima di passare la frontiera, AP 1 ha, per la prima volta, dichiarato di avere seguito una strada che non passava dal comune in cui abitava:
“ io ho fatto il giro in auto dall’altra parte; intendo dire che non sono passato da casa mia, ma dall’altra strada possibile, che era più veloce per arrivare in Svizzera dalla mia ragazza che nel frattempo mi aveva chiamato. Non avevo intenzione di venire in Svizzera, ma nel frattempo lei mi ha chiamato” (all 1 a verb dib di primo grado, pag. 4).
Sui suoi consumi, per rispondere alla presidente che gli contestava la contradditorietà delle sue precedenti dichiarazioni, AP 1 non ha trovato di meglio che nuovamente cambiare versione:
“ io ho consumato la sera precedente ma non tirando dal naso; avevo solo bagnato la sigaretta con la cocaina. Per questo ho dichiarato di aver consumato cocaina la sera prima.
La Presidente mi contesta che io ho dichiarato di aver assunto cocaina la sera prima del fermo per via nasale e mi chiede come mai oggi dichiaro invece di aver consumato bagnando la sigaretta di cocaina.
AP 1: io me la ricordo così, che avevo bagnato la sigaretta con la cocaina.
La Presidente chiede se confermo che consumavo in media un grammo al giorno e come sia dunque possibile, visto il mio cambiamento di versione, che avessi consumato l’ultima volta 1 settimana / 10 giorni al mio fermo.
AP 1: non consumo un grammo al giorno, c’era un giorno che consumavo meno e un giorno che consumavo un grammo. La media è di mezzo grammo al giorno” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 3-4).
3. Secondo il difensore dell’appellante, gli elementi raccolti dagli inquirenti non bastano a corroborare la tesi accusatoria poiché:
dall’analisi del cellulare non è emerso alcun elemento che lo possa legare a referenti o clienti;
nulla è emerso di sospetto dalle dichiarazioni delle persone sentite dagli inquirenti;
il quantitativo acquistato non è significativo nella misura in cui si spiega con la volontà di fare scorta, per sé, di “roba buona”;
il tentativo di passare la dogana con lo stupefacente non indizia alcunché poiché il suo assistito – “ingenuamente ma congruentemente al suo essere di persona semplice” – volendo fare una sorpresa all’amica, ha deciso di prendere la via più breve (che non passava da casa) e, perciò, ha nascosto lo stupefacente e lo ha portato con sé.
4. Contrariamente alla tesi dell’appellante, quanto in atti basta ad un giudizio di condanna.
Vi sono, dapprima, alcuni elementi oggettivi a deporre contro la tesi del possesso per consumo personale: si tratta del quantitativo, del grado di purezza, del nascondiglio in cui la cocaina è stata rinvenuta.
Infatti:
chi acquista per sé, acquista quantitativi ben minori, soprattutto se pretende di averlo fatto con i risparmi sul salario, vive in Italia e lavora come muratore e sostiene che, in ogni caso, riesce sempre a trovare quel che gli serve semplicemente recandosi in un bosco vicino a casa;
è cosa nota che il consumatore – cioè l’ultimo anello della catena – non trova mai sul mercato stupefacente con grado di purezza pari a quello della cocaina che AP 1 stava trasportando e, in ogni caso, non lo si trova se si acquista in un bosco della zona di confine;
l’elaborato nascondiglio non è certamente congruente con l’immagine del consumatore che pretende di acquistare sempre in un bosco vicino a casa stupefacente che consuma soltanto in casa, nella misura in cui la vicinanza fra zona di rifornimento e domicilio e i piccoli quantitativi normalmente acquistati dai consumatori non rendono necessario il reperimento di un nascondiglio particolare.
Vi è, poi, a sconfessare la tesi della detenzione per uso personale, la totale assenza di credibilità di AP 1.
Dapprima, perché la storia che egli ha raccontato agli inquirenti è intrinsecamente inverosimile. Non ha, infatti, da essere spiegato il motivo per cui nessuno che abbia un minimo di sale in zucca si mette in mente di passare da una frontiera con un non trascurabile quantitativo di stupefacente semplicemente per fare un’improvvisata a una ragazza e di, poi, ripassare dal valico in senso inverso, sempre con la droga, per tornare a casa. Nessuno, nemmeno un “animo semplice” correrebbe un simile rischio. A maggior ragione se nell’acquisto avesse investito più di quel che lui guadagna in un mese di lavoro (2400.- € a fronte di uno stipendio dichiarato di 1'650.-/1700.- €).
Pertanto, è in modo del tutto condivisibile che la prima Corte ha, al riguardo, argomentato come segue:
“ (…) la Corte ha considerato che dal punto di vista oggettivo l’imputato è stato fermato dalle Guardie di Confine e trovato in possesso di 49,31 grammi netti di cocaina con una purezza media dell’ 81.3 %, nascosti sotto la leva del cambio.
La versione dell’imputato di fronte a detto rinvenimento segnatamente che la cocaina – che aveva acquistato quella stessa sera nel bosco di ___________ da cittadini di colore – era destinata al suo consumo personale e che non l’aveva importata in Svizzera per venderla o consegnarla a terzi, non ha affatto convinto la Corte che ha ritenuto la versione del consumo personale inverosimile in sé oltre che contraddetta e smentita da diversi elementi agli atti.
In primo luogo la Corte ha considerato che 49.31 grammi netti di cocaina sono oggettivamente un quantitativo incompatibile poiché troppo importante, che già di per sé contraddice la versione del consumo personale; a maggior ragione poi se si tiene conto che l’imputato ha affermato la particolare facilità nell’approvvigionarsi di cocaina dal momento che “quando voglio la sostanza basta che mi reco nel boschetto del paese e trovo qualcuno di loro per effettuare la trattativa”; per il che si ha che l’imputato non ha spiegato credibilmente il motivo per cui avrebbe acquistato per il suo consumo tutto quel quantitativo di cocaina in una sola volta. Solo al dibattimento ha dapprima indicato di averlo fatto per non dover tornare tutte le volte nel bosco, per poi affermare invece, a domanda del suo difensore, che il cittadino di colore gli aveva detto che la cocaina era di buona qualità. Ora a parte che questa giustificazione è del tutto nuova e l’imputato non l’aveva mai fatta in precedenza malgrado fosse inchiestato proprio per la poca verosimiglianza di un quantitativo così importante per un consumo personale, in concreto vi è che su tale punto l’imputato in inchiesta aveva dichiarato che la buona qualità della cocaina era stato un “caso”, contravvenendo pertanto quanto da lui stesso dichiarato in precedenza; in ogni caso anche a voler seguire la nuova versione resa in aula, vi è che tale rassicurazione da parte di uno spacciatore, perfetto sconosciuto, non giustifica ancora e comunque secondo la Corte un acquisto così importante tenuto oltretutto conto che l’imputato – come da lui stesso affermato – non si è neanche curato di assaggiare la cocaina.
Oltre a ciò vi è anche la considerazione – ha valutato ancora la Corte – che se la cocaina fosse stata realmente destinata al suo consumo personale, mal si spiega a maggior ragione il motivo per cui l’imputato l’ha importata sul nostro territorio, ritenuto come egli abbia sempre dichiarato di aver consumato esclusivamente in Italia.” (sentenza impugnata, consid 7.1., pag. 15 e 16)
Inoltre, l’imputato non è credibile poiché le sue dichiarazioni non sono né lineari né costanti. Emblematiche sono quelle sul motivo per cui ha portato con sé la droga – prima, perché aveva fretta e non ha voluto fermarsi a casa, poi perché aveva dimenticato di averla con sé, poi perché, avendo fretta di raggiungere l’amica, ha fatto una strada che non passava da casa sua – oppure quelle sul suo consumo (vedi sopra).
Al riguardo, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si riprendono le pertinenti e complete argomentazioni dei primi giudici:
“ In merito al motivo per il quale, dopo l’acquisto e prima di partire per la Svizzera, non ha portato la cocaina a casa, l’imputato non ha reso una versione lineare; infatti, inizialmente, nel primo verbale di Polizia, ha dichiarato di averla portata con sé in Svizzera perché era “di fretta” poiché doveva trovarsi a Novazzano per mangiare la pizza, versione questa contraddetta dal fatto che in Svizzera non era atteso da nessuno; la sua ex ragazza infatti, interrogata, ha dichiarato che non lo stava aspettando e non sapeva neppure che l’imputato stesse andando da lei al __________ la sera dell’11.02.2016, per cui è legittimo concludere che quando l’imputato ha affermato di essere stato “di fretta” e che per tale motivo non aveva depositato la cocaina a casa, ha mentito.
In seguito, nel verbale del giorno successivo dinanzi al Procuratore pubblico, l’imputato ha dato tutt’altra spiegazione e cioè che dopo aver acquistato la cocaina – senza evidentemente avere più la “fretta” allegata nell’interrogatorio del giorno prima – era andato in un bar a __________ a bere qualcosa e qui avrebbe poi deciso di venire in Svizzera, a Novazzano, a trovare la sua ragazza. Al dibattimento l’imputato ha dichiarato – per la prima volta – di essere stato contattato telefonicamente da __________ e che è stato a seguito di ciò che ha deciso di venire in Svizzera per farle una sorpresa dimenticandosi della cocaina che aveva in auto dando in tal modo ancora un’ulteriore giustificazione al fatto di aver importato la cocaina in Svizzera. Ebbene sulla base di queste risultanze la Corte ha ritenuto che i cambiamenti di versione operati dall’imputato sono veramente troppi e dimostrano che AP 1 sin dall’inizio non ha affatto raccontato la verità stante le oggettive difficoltà a giustificare un fatto semplice, avvenuto poche ore prima del fermo ciò che non depone a favore della conferma della sua versione dei fatti posto che la verità può essere solo e soltanto una.
La Corte ha considerato inoltre che l’imputato abita a __________ e ha dichiarato di aver acquistato la cocaina nel bosco di __________ __________. Ora il tragitto per arrivare in Svizzera comporta necessariamente che l’imputato è transitato per il luogo in cui abita, per cui è inspiegabile il motivo per cui – se la cocaina era destinata al suo consumo personale – non si sia fermato e non l’abbia depositata prima di partire per la Svizzera. In aula l’imputato ha dichiarato – per la prima volta – di non aver fatto il percorso che gli è stato contestato e sottoposto durante l’inchiesta ma un tragitto diverso, più breve per arrivare in Svizzera che non prevedeva il passaggio dal suo luogo di Residenza. Ora, a parte il cambiamento di versione su tale punto, vi è che l’imputato non ha spiegato come mai, se davvero aveva fatto un altro percorso, non abbia eccepito già in corso d’inchiesta di aver percorso una strada diversa, più breve e lo abbia affermato invece solo al dibattimento operando un cambiamento di versione che la Corte ha ritenuto strumentale con il quale fonda lui stesso la poca credibilità delle sue dichiarazioni.
In tali condizioni – ha considerato la Corte – è logico e lecito ritenere che se l’imputato ha attraversato la dogana con lo stupefacente e si è assunto il forte rischio del controllo da parte delle Guardie di Confine con le inevitabili conseguenze del sequestro della sostanza e del suo arresto – come di fatto è avvenuto – era perché la destinazione finale della cocaina era proprio la Svizzera e non il suo domicilio, ciò che contraddice la versione del consumo personale e milita piuttosto per l’inevitabile alternativa che quella cocaina era destinata a terzi.
Un ulteriore elemento che getta pesanti ombre sul dire dell’imputato risiede nelle dichiarazioni poco convincenti che ha reso in merito all’acquisto della cocaina eseguito a suo dire quella stessa sera nel bosco da cittadini di colore.
In concreto, vi è che l’imputato dinanzi al Procuratore pubblico ha dichiarato di aver acquistato 50 grammi di cocaina al prezzo di € 40.– al grammo ma riferisce tuttavia di aver pagato complessivi € 2’400.-. Ora, ritenuto che la matematica non è un’opinione, è certo che 50 grammi di cocaina a € 40.– al grammo danno l’importo di € 2'000.-; ne discende che l’inesattezza mostrata dall’imputato nell’indicare esattamente quanto aveva speso per l’acquisto dei 50 grammi di cocaina, getta più di un dubbio sulla versione dei fatti da lui fornita, per il semplice motivo che se avesse realmente acquistato personalmente la cocaina quella sera da cittadini di colore nel bosco di Venegono Superiore, non poteva sbagliarsi nell’indicare quanto aveva pagato esattamente la sostanza stupefacente visto che riferiva dell’acquisto che aveva effettuato solo poche ore prima del fermo.
Anche la risposta fornita dall’imputato al dibattimento (“Io ho pagato EUR 2'400.-? Quelli che mi hanno venduto la cocaina mi hanno aggiunto qualcosa. Io so di aver pagato Eur 2'400.-.”) lascia perplessi nella misura in cui appare inverosimile che dello stupefacente venga “aggiunto” a titolo oneroso senza discuterne (o contrattare…) dapprima con l’acquirente. Accanto a tutto ciò va ancora aggiunto il rilievo dell’inverosimiglianza del prezzo asseritamente pagato rispetto alla qualità molto elevata (con una purezza accertata dell’81.3%) della cocaina che tra l’altro mal si concilia con la vendita in un bosco da parte di cittadini di colore.
In concreto vi è ancora che l’imputato afferma di aver nascosto lui la cocaina sotto la leva del cambio, operazione che richiede, senza alcun dubbio, in base alla comune esperienza, la manipolazione del pacchetto; tuttavia contrariamente a quanto l’imputato dichiara, sul pacchetto non sono state trovate impronte, ciò che contraddice, una volta in più, la versione dei fatti da lui fornita.
Accanto a tali risultanze vi è inoltre che AP 1 ha affermato che la cocaina era destinata al suo consumo personale e di far uso in media di un grammo al giorno; in aula ha cambiato sensibilmente versione e ha dichiarato invece di far uso in media di mezzo grammo al giorno. Tuttavia il risultato dell’esame tossicologico disattende la misura di tale importante consumo seppur ridotto della metà, dal momento che l’analisi delle urine ha attestato la sola presenza di metaboliti della cocaina che indicano un consumo non recente della sostanza mentre nel sangue non è stata rilevata la presenza di cocaina.
Ma vi è di più. In concreto vi è anche che l’imputato nel verbale di Polizia dell’11 febbraio 2016 ha dichiarato di aver consumato cocaina la sera del 10 febbraio 2016 facendosi una striscia di circa mezzo grammo di cocaina via nasale; la medesima versione la ripete nel verbale 12 febbraio 2016 dinanzi al Procuratore pubblico; quando poi ha preso atto del risultato dell’analisi tossicologica, l’imputato ha dichiarato di aver consumato una settimana / 10 giorni prima del suo fermo con un cambio di versione lampante, quanto sfacciato, operato nel momento in cui è stato confrontato – ciò che per la Corte è significativo – con il riscontro negativo dell’esame tossicologico, ciò che dimostra, ancora una volta, che AP 1 non ha raccontato la verità in merito ai propri consumi. A ciò va aggiunto che anche al dibattimento ha dapprima dichiarato di aver consumato una settimana / 10 giorni prima del suo fermo, per poi modificare nuovamente la propria versione indicando di aver effettivamente consumato la sera precedente al fermo, non però per via nasale come dichiarato a due riprese durante l’inchiesta, bensì bagnando una sigaretta nella cocaina, operando un evidente cambio di versione che non milita certo per la conferma della sua versione dei fatti.
Infine vi è un ulteriore rilievo tratto dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che rende poco verosimile la sua versione; l’imputato infatti – come ha dichiarato – lavora come muratore con un guadagno mensile di Euro 1'650.-/1700.-. Ebbene, stando alla sua versione, impiega una cifra considerevole per acquistare 50 grammi di cocaina per il suo consumo personale cioè spende in pratica più di quello che guadagna in un mese senza nemmeno accertarsi personalmente della qualità della sostanza, che porta poi in Svizzera rischiando – come è avvenuto – di perdere “l’investimento”, con un comportamento che, una volta in più, non convince e che non depone certo per la conferma della sua versione dei fatti.” (sentenza impugnata, consid. 7.1., pag 16-19)
È, pertanto, in modo del tutto condivisibile – perché supportato dagli elementi probatori in atti – che la prima Corte ha concluso come segue:
“ Per tutti questi motivi, la Corte ha ritenuto che l’imputato non ha reso una versione dei fatti lineare, costante e quindi credibile, ma una versione inverosimile, contraddittoria, cosparsa di bugie e di cambiamenti di versione a dimostrazione del fatto che non ha raccontato la verità.
La Corte ha quindi accertato che l’imputato – contrariamente a quanto allega – ha detenuto ed importato in Svizzera il quantitativo di 49.31 grammi netti di cocaina per terzi ed ha di conseguenza confermato il punto 1 dell’Atto d’accusa dal momento che con questi fatti, avuto riguardo al grado di purezza dell’81.3% della cocaina, AP 1 ha realizzato oggettivamente e soggettivamente la fattispecie di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.” (sentenza impugnata, consid 7.1., pag. 19)
5. La pena inflitta – dodici mesi di pena detentiva, cioè il minimo previsto in caso di infrazione aggravata alla LStup – appare del tutto congrua e rispettosa dei dettami di cui all’art 47 CP (DTF 136 IV 55 consid. 5.4 e 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1 e 2.2.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Essa – che, peraltro, non è stata oggetto di specifica contestazione, ritenuto come la richiesta di una multa sia subordinata all’assoluzione dall’imputazione di infrazione aggravata alla LStup – va, dunque, confermata.
Parimenti, va confermata la sospensione condizionale della pena e il periodo di prova applicato.
6. Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie di primo grado rimangono a carico del condannato.
Identica sorte va data a quelle per la procedura d’appello, per un totale di fr. 1'000.-.
7. La nota del patrocinatore dell’appellante (difensore d’ufficio) va tassata per l’importo esposto (fr. 1'830.60 di onorario) nella misura in cui il tempo fatturato (10 ore e 17 minuti) appare congruo alla difficoltà della causa e la tariffa oraria applicata (fr. 180.-) è corretta.
Altrettanto ne è per le spese esposte (fr. 48.-).
AP 1, in caso di ritorno a miglior fortuna, dovrà risarcire fr. 1'878.60 allo Stato che li ha anticipati per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 80, 81, 84, 379 segg., 398 segg., 426 CPP;
12, 40, 42, 44, 47, 51, 69 CP;
19 cpv. 1 lett. b/d, 19 cpv. 2 LStup;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza, ricordato che i dispositivi 2, 5, 6, 7, 8 e 9 sono passati in giudicato,
1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, in data 11 febbraio 2016, a Novazzano detenuto ed importato attraverso il valico di Marcetto, 49.31 grammi netti di cocaina (con un grado di purezza dell’81.3%) destinati a terzi.
1.2. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
1.3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
1.4. Le spese del giudizio di primo grado (per complessivi fr. 2'357.15) sono a carico del condannato.
2. La nota professionale dell’avv. DI 1 di complessivi fr. 1'878.60 è integralmente approvata e posta a carico dello Stato.
In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino, oltre all’importo per la difesa d’ufficio di primo grado, quello concernente la procedura di secondo grado (art. 135 cpv. 4 CPP).
3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.fr. 1'000.sono posti a carico di AP 1.
4. Intimazione a:
- - -
5. Comunicazione a:
- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.