Incarto n. 17.2016.43 17.2016.105
Locarno 25 maggio 2016/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 15 febbraio 2016 da
AP 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 4 febbraio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 1. marzo 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 22 marzo 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto A. Con DA 14 aprile 2015, il PP ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
ripetuto danneggiamento
per avere, a __________, nel periodo 1.10.2014 - 5.12.2014, in 5 occasioni, intenzionalmente deteriorato cose mobili altrui, provocando danni materiali per complessivi fr. 15'756.-;
e meglio, per avere danneggiato intenzionalmente la carrozzeria dei seguenti autoveicoli regolarmente parcheggiati in Viale __________:
- autoveicolo marca AUDI A3, targato __________, intestato aPC 1, rigandone le due fiancate, nel periodo 1.10-19.10.2014, provocando danni materiali per fr. 4'656.96;
- autoveicolo marca AUDI A5, targato __________, intestato a PC 1, rigandone la fiancata sinistra, in data 18.10.2014, provocando danni materiali per fr. 3'494.88;
- autoveicolo marca AUDI A3, targato __________, intestato a PC 1, rigandone la fiancata destra, in data 09.11.2014, provocando danni materiali per fr. 2'224.80;
- autoveicolo marca VOLVO XC 60, targata __________, intestato aPC 2, rigandone la fiancata destra, in data 05.12.2014, provocando danni materiali per fr. 3622.80;
- autoveicolo marca FIAT Panda, targato __________, intestato aPC 3, rigandone la fiancata sinistra, in data 05.12.2014, provocando danni materiali per fr. 1'756.55;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da 100.- fr. cadauna - pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni – nonché alla multa di fr 300.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3) e al pagamento della tassa e delle spese di giustizia per complessivi fr 200.-.
B. A seguito dell’opposizione interposta il 22 aprile 2015 e dopo il il pubblico dibattimento celebrato il 4 febbraio 2016, il giudice della Pretura penale dopo avere assolto AP 1 dall’imputazione relativa al danneggiamento del veicolo marca AUDI A3 targato __________ avvenuto, secondo l’ipotesi accusatoria, nel periodo dal 1 al 19 ottobre 2014 - ha confermato le altre imputazioni e la proposta di pena di cui al DA, diminuendo, però, l’ammontare delle singole aliquote a fr 70.-.
C. Con dichiarazione d’appello 22 marzo 2016, AP 1 ha confermato l’annuncio precedentemente e tempestivamente presentato ed ha chiesto la sua integrale assoluzione.
La sua istanza probatoria tendente all’audizione di TE 1 è stata accolta.
D. In assenza d’impugnazione, l’assoluzione di AP 1 dall’imputazione relativa al danneggiamento (avvenuto, per ipotesi accusatoria, tra il 1 e il 19 ottobre 2014) del veicolo marca AUDI A3 targato __________ è passata in giudicato.
E. Il pubblico dibattimento d’appello - cui né il PP né gli AP hanno partecipato - è stato esperito il 20 maggio 2016.
In esso, l’imputato ha ribadito la sua richiesta di assoluzione.
Considerato
1. In sintesi, a AP 1 nato nel 1944, pensionato e incensurato - rimangono imputati 4 (erano 5 nel DA) episodi di danneggiamento di vetture avvenuti, secondo l’ipotesi accusatoria, nel periodo dal 1. ottobre al 5 dicembre 2014.
AP 1 nega ogni addebito.
2. Due delle vetture danneggiate (le Audi A3 e AudiA5) sono intestate a PC 1 (cui risulta, pure, intestata almeno un’altra vettura che, a dire del fratello __________, appartiene al padre).
Un’altra vettura (la Volvo XC) è intestata a PC 2.
L’altra (la Fiat Panda) è intestata PC 3.
PC 2 e PC 3 - che, all’epoca dei fatti, convivevano (PS AP 1 20.1.2015, pag. 3) - abitavano nell’immobile sito al no. 18 di Viale __________
PC 1 abita, invece, a __________.
Tuttavia, nell’immobile sito al no. 7 di Viale __________, abitano la sorella di PC 1 e il di lei cognato. Lì aveva, pure, abitato __________, fratello dell’AP. Ma non solo. Al momento del loro danneggiamento, entrambe le vetture intestate a PC 1 erano parcheggiate sul Viale _______.
AP 1 abita al no. 16 di tale via.
In sintesi, fulcro dei fatti è il Viale __________.
3. Non risulta che fra AP 1 e gli AP vi siano, né vi siano stati, rapporti particolari.
a. L’imputato ha dichiarato di conoscere superficialmente PC 2 e PC 3:
“ (…) ci salutiamo e basta. Una volta sono andato a casa loro a bere il caffè (…) non ho mai avuto problemi con la coppia né con nessuno del palazzo” (PS AP 1 20.1.2015, pag. 3)
“ Conosco la signora PC 2 che, all’epoca dei fatti, abitava nello stesso palazzo in cui abito io: lei al n. 18 e io al 16. All’epoca la signora PC 2 conviveva con il signor PC 3.
Abitavamo tutti allo stesso piano: pur se con entrate diverse i nostri appartamenti erano confinanti. Ci vedevamo quindi più o meno regolarmente, ci salutavamo. Una volta mi hanno anche invitato a bere il caffè nel loro appartamento. Posso dire che non eravamo certamente grandi amici ma buoni conoscenti sì.
Non ho mai avuto problemi né con il signor PC 3 (che ha abitato lì per un periodo da solo) né con la signora PC 2 che è poi andata a convivere con lui.” (verb. dib. d’appello, pag. 2)
Forza è, dunque, concludere che AP 1 non aveva nessun motivo (di astio o altro) che avrebbe potuto, in qualche modo, spingerlo a danneggiare la coppia di vicini.
b. Egli ha, poi, detto di non conoscere PC 1.
Al dibattimento d’appello, ha, altresì, aggiunto di nemmeno sapere quali vetture appartenessero alla signora PC 1.
Ne deriva che non emergono motivi di astio nei confronti dell’AP PC 1 che potrebbero avere spinto AP 1 ad arrecarle danno nei modi indicati dal DA.
Dagli atti, dunque, non emerge un movente che abbia potuto, in qualche modo, spingere AP 1 a danneggiare le vetture intestate a PC 1.
4. a. AP 1 ha dichiarato di conoscere solo di vista __________ e __________ (fratello e cognato dell’AP, sulla cui testimonianza la pubblica accusa fonda la sua tesi).
Tuttavia, ha spiegato di avere avuto un paio di scontri, pur se a distanza, con __________ (che aveva abitato con la famiglia __________, nel palazzo di fronte al suo):
“ (…) lo conosco di vista (da un balcone all’altro) perché una volta abbiamo avuto un diverbio (…) un pomeriggio io era in balcone e giocavo con i bambini nel balcone di fronte. Avevo una piccola lampada tascabile e quando facevo luce loro si nascondevano. Lui che era sul balcone di sua sorella mi ha urlato di smetterla di puntargli il laser. Io gli ho chiesto di scendere per dirgli che in realtà non stavo puntando il laser ma giocavo con una torcia. Io sono sceso in strada ma lui no” (verb. audizione imputato a dib. di primo grado, pag. 1 e 2; cfr, anche, PS 20.1.2015 pag. 2 dove ha spiegato di avere invitato il vicino a scendere in strada perché lui ha problemi d’udito e non poteva intrattenere un colloquio a distanza)
Che questo episodio ci sia stato e che le cose siano effettivamente andate così come indicato da AP 1 è confermato dalla deposizione resa al dibattimento d’appello dalla signora TE 1 (verb. dib. d’appello, pag. 5).
Sia in prima sede che al dibattimento d’appello, AP 1 ha, poi, raccontato di un altro "diverbio” con __________, successivo a quello di cui s’è appena detto, avvenuto tra la denuncia e il dibattimento di primo grado:
“ l’episodio di cui __________ ha riferito al dibattimento di primo grado è avvenuto circa 3-4 mesi dopo (di preciso non ricordo la data) la sua denuncia per i fatti oggetto di questo procedimento. Come ho già detto al dibattimento di primo grado, io non ho capito come mai __________ abbia chiamato la polizia: io ero in balcone, guardavo la gente che passava e non ho né fatto né detto nulla a __________. Del resto, la polizia è arrivata, mi ha salutato e se ne è andata,(…). Voglio però precisare che la cosa è finita lì.” (verb. dib. d’appello, pag. 1; cfr., anche, AP 1 in verb. dib. di primo grado, pag. 2)
Che le cose siano andate così come raccontato dall’appellante è, ancora una volta, confermato dalla deposizione resa in aula dalla signora TE 1 (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 5).
b. Al riguardo, le dichiarazioni di __________ non sono né univoche né complete.
In un primo tempo, egli ha detto di non avere mai avuto problemi con l’imputato (PS 10.11.2014 pag. 2).
In un secondo momento, al dibattimento di primo grado, ha raccontato di quando aveva chiamato la polizia, dichiarando di averlo fatto perché, dal suo balcone, il AP 1 gli aveva mostrato il pugno dicendogli “se scendo giù, ti spacco la faccia” (__________in verb. dib. di primo grado, pag. 3).
Ha, invece, taciuto dell’episodio dei giochi con la luce.
c. Ribadito che, su questo tema, le dichiarazioni di AP 1 sono confermate - oltre che dal fatto che l’intervento della polizia non ha avuto seguito alcuno - dalla deposizione della signora TE 1, questa Corte non può non rilevare:
- da un lato, che le sue divergenti versioni e le sue dimenticanze minano la credibilità di PC 1;
- d’altro lato, che l’episodio della polizia indica come PC 1 nutra del malanimo nei confronti di AP 1: non ha, infatti, da essere dimostrato come sia poco credibile che un giovane poco più che ventenne - quindi, nel pieno della forza fisica - venga davvero spaventato da un anziano che, per ipotesi, gli mostra il pugno da lontano.
5. Risulta dagli atti che, in quella zona, da tempo avvenivano degli episodi di danneggiamento di vetture.
“ Come ho già detto, nella zona dove abito ci sono stati negli anni regolarmente dei danneggiamenti di vetture che io ho sempre attribuito a ragazzate, in particolare quando era ancora attivo il cinema Ideal (che è chiuso da circa un anno)” (verb. dib. d’appello, pag. 2).
a. Dalle sue dichiarazioni, risulta che PC 2, prima del danneggiamento oggetto di questo procedimento, ne aveva subiti altri due: una prima volta nel marzo 2013, quando era stata praticata “una striatura su tutta la fiancata destra” della sua Volvo XC e, poi, qualche mese più tardi, quando la sua Mini Cooper Cabrio era stata rigata sul fianco destro e la sua capote tagliata (PS PC 2 5.12.2014 pag. 2).
b. Anche AP 1 ha dichiarato che, quando ancora la parcheggiava nei posteggi sul Viale ________, la sua vettura è stata più volte danneggiata al punto che egli si è deciso ad affittare un parcheggio coperto (cfr., in particolare, verb. dib. d’appello, pag. 2).
Questa dichiarazione non può essere posta in dubbio: essa è, infatti, corroborata non solo da quelle della signora TE 1 (dichiarazione in atti e verb. dib. d’appello, pag. 5), ma anche da quella di PC 2 che ha detto di avere constatato personalmente tale danneggiamento:
“ Lei sapeva che la macchina del signor AP 1 è stata graffiata?
Si, mi risulta. L’ho vista graffiata” (verb. dib. di primo grado, pag. 3)
c. Si tratta di elementi di fatto che non possono essere dimenticati nella misura in cui essi indicano come gli episodi di danneggiamento indicati nel DA debbano essere contestualizzati in una dinamica che sembra essere in atto da tempo e come di questa dinamica sia rimasto vittima anche lo stesso AP 1.
6. Risulta dalle sue dichiarazioni che PC 2 sospettava che l’autore dei danneggiamenti fosse AP 1.
Non risultano, però, elementi concreti che potessero fondare tali suoi sospetti:
“ Mi viene chiesto (…) per quale motivo credo sia lui l’autore del fatto.
Rispondo che mi è sempre parso un po’ strano come persona visto che si comporta in maniera molto singolare” (PS PC 2 5.12.2014 pag. 3).
A questa - lei, sì - singolare spiegazione della genesi del suo sospetto, la PC 2 non ha aggiunto nulla di concreto, limitandosi a parlare di generiche “voci di corridoio” e di:
“ (…) altri vicini di casa hanno subito simili danni in passato e so che molti di loro hanno sospetti sempre su questa persona (…)” (PS PC 2 5.12.2014 pag. 3).
Non deve essere argomentato molto per spiegare che simili dichiarazioni non hanno nessun valore indiziante: se davvero – e il se è d’obbligo - c’erano dei sospetti, questi erano, in sintesi, semplici pettegolezzi di quartiere, frutto di superficialità e antipatie fra vicini, senza alcuna base fattuale visto, in particolare, che di quegli “altri” di cui la PC 2 parla non v’è traccia.
7. Anche PC 1, al giudice di prime cure, ha detto di avere sospettato di AP 1, ancor prima del 9 novembre (giorno in cui, come si vedrà, egli sostiene di avere visto l’imputato nell’atto di danneggiare una vettura):
“ non era la prima volta che ho sospettato dell’imputato, perché pochi giorni prima anche un’altra macchina di mia sorella è stata danneggiata, la A5, e poco prima del danno avevo visto transitare con il medesimo percorso il qui imputato. Ho subito sospettato di lui perché era l’unica persona che transitava in quel luogo” (PC 1 verb. dib. di primo grado, pag. 3)
Ritenuto come AP 1 abiti proprio in quella via e come, dunque, nessun valore indiziante può essere attribuito al suo “transitare” sul Viale __________ (peraltro, in genere, piuttosto frequentato), forza è concludere che il sospetto di PC 1 risulta del tutto arbitrario.
8. Al momento del danneggiamento tutte le autovetture erano parcheggiate in posteggi accessibili a tutti.
Quelle di PC 1 erano parcheggiate nei posteggi laterali, zona blu, di Viale __________. La vettura di PC 2 e quella di PC 3 (che non è stato sentito) si trovavano in un parcheggio “sotto al palazzo, ma facilmente accessibile a chiunque” (PS PC 2 5.12.2014). L’indicazione “sotto al palazzo”, non deve trarre in inganno: si tratta, sempre, di un parcheggio esterno. Il primo giudice ha, infatti, precisato che il parcheggio in questione è quello “dietro all’ex cinema Ideal” (sentenza impugnata, consid 4.5., pag. 8)
danneggiamento della vettura Audi A5 targata __________ (intestata a PC 1) avvenuto, secondo il DA, il 18 ottobre 2014,
9. Secondo il primo giudice, ad indiziare che AP 1 sia l’autore di tale danneggiamento sono le seguenti circostanze:
“ l’imputato è stato visto nei paraggi della vettura intorno all’ora dei fatti e la danneggiata ha indicato un momento confermato in parte dal testimone “ (sentenza impugnata , consid. 4.3., pag. 7)
In realtà, nulla permette di dire che il danno è stato fatto “intorno all’ora di pranzo, forse alle ore 14” del 18 ottobre 2014 (come ha sostenuto __________ al dibattimento di primo grado).
Infatti, dal passaggio della deposizione citato dal primo giudice si può unicamente evincere che in quel momento il danno è stato scoperto, poiché nemmeno il teste - che, pure, appare piuttosto prevenuto - ha preteso di avere sorpreso l’autore in flagranza.
Del resto, non è a caso che il DA, ipotizzando un contesto temporale di realizzazione del reato, si limita ad indicare una data.
Ne deriva che, anche per questo (e non solo perché l’imputato abita proprio in quella via), quand’anche fosse confermata, alla presenza dell’imputato “nei paraggi” non può essere dato nessun valore indiziante.
danneggiamento della Volvo XC targata TI90363 (intestata a PC 2) avvenuto, secondo il DA, il 5.12.2014
10. Stesso discorso vale per i danneggiamenti di questa vettura.
Ancora una volta, affermando che
“ l’imputato è stato visto aggirarsi nei dintorni del veicolo danneggiato nel lasso di tempo in cui il danneggiamento è avvenuto” (sentenza impugnata , consid. 4.4., pag. 8, vedi, per PC 3, consid. 4.5),
il primo giudice segue acriticamente la tesi dell’AP che confonde il momento della scoperta del danno con quello della sua esecuzione. Non ha da essere spiegato come, invece, i due momenti siano ben distinti (con la sola eccezione della scoperta dell’autore in flagranza di reato).
Va, inoltre, qui, precisato che la PC 2 non ha detto che, alle 10.15 di quel giorno, quando è partita per la passeggiata con il cane, ha accertato de visu che la sua vettura non era ancora danneggiata: la donna si è, infatti, limitata a dire di essere “passata vicino al mio parcheggio” e di essere “sicura che non vi era nulla di anomalo”.
Se si considera, poi, che dalla locuzione “passata vicino al mio parcheggio” non può essere dedotto che la donna è passata vicino alla sua vettura ma soltanto che è transitata non lontano dall’area in cui è sito il suo parcheggio, dalla deposizione dell’AP non può certo essere dedotto che il danno è stato causato nel lasso di tempo che va dalle 10.15 alle 11.00, momento in cui, al rientro della passeggiata, la donna “ha voluto avvicinarsi a dare un’occhiata” - questa volta, evidentemente, alla vettura - ed ha visto la striatura.
Ne segue, ancora una volta, che l’eventuale presenza dell’imputato (che nega) “nei dintorni del veicolo” - peraltro parcheggiato in un luogo accessibile a tutti - non ha alcun valore indiziante. Si ricorda, infatti, che una circostanza può essere considerata un indizio soltanto se il suo significato è univoco: ciò non è il caso per la presenza di una persona negli immediati dintorni del suo luogo di residenza.
danneggiamento della Fiat Panda targata __________ (intestata a PC 3) avvenuto, secondo il DA, il 5.12.2014
11. PC 3 non è stato sentito: non si sa, quindi, quando e in quali circostanze lui abbia scoperto il danno. Il primo giudice sembra avere fondato la condanna di AP 1 per questo episodio anche sulla dichiarazione di PC 2 (che, peraltro, nulla dice riguardo alla vettura del convivente), visto che l’uomo “di regola, parcheggia la sua automobile nella stessa area di posteggio della danneggiata PC 2” e sul fatto che, secondo le sue dichiarazioni, la donna avrebbe visto l’imputato “aggirarsi nella succitata area di posteggio” (cfr. sentenza impugnata, consid. 4.5, pag. 8).
Si rinvia, dunque, anche per questo episodio, alle considerazioni svolte per il veicolo intestato a PC 2.
danneggiamento della vettura Audi A3 targata __________ (intestata a PC 1) avvenuto, secondo il DA, il 9 novembre 2014
12. Secondo il primo giudice, l’ipotesi accusatoria relativa alla vettura Audi A3 (danneggiata il 9.11.2014) è sostenuta dalle deposizioni di __________ e __________ che hanno, in estrema sintesi, dichiarato di avere visto AP 1 che, alle 12.00 circa della domenica 9 novembre 2014, rigava la vettura in oggetto.
L’appellante - che nega qualsiasi addebito - contesta, invece, l’attendibilità di tali testi affermando che lui non è la persona da loro vista e rilevando come le loro deposizioni non siano attendibili nella misura in cui esse divergono su elementi sostanziali.
a. A quanto sopra rilevato sull’animosità che __________ sembra nutrire nei confronti di AP 1 (cfr. consid. 4c), va aggiunto che egli è il fratello dell’intestataria della (delle) vettura danneggiata (vetture danneggiate) e che __________ è cognato di entrambi (ne ha sposato una sorella).
Ma non solo. __________ risulta essere la persona che ha in uso l’Audi A5 che, secondo la sua denuncia, AP 1 avrebbe danneggiato il 18 ottobre 2014.
Non si sa chi abbia in uso l’Audi A3: tuttavia, il fatto che l’intestataria sia domiciliata a __________ e che la vettura fosse parcheggiata per i periodi indicati nel DA a __________ in Viale __________ fa pensare che anch’essa fosse in uso a qualche membro della famiglia residente in tale via.
Si tratta di circostanze che impongono una lettura critica delle deposizioni dei due testi.
b. Delle loro deposizioni va, prima di tutto, evidenziata l’inverosimiglianza intrinseca nella misura in cui essi sostengono che AP 1 ha messo in atto il danneggiamento non solo in pieno giorno ma, proprio, mentre lì vicino (a pochi metri, secondo i testi) transitava - verosimilmente a velocità contenuta (si tratta di un abitato) - una vettura con a bordo due uomini che lo guardavano.
Va, qui, precisato che, nello scenario descritto dai due testi, l’autore non può non avere visto la vettura in transito: entrambi, infatti, hanno raccontato che questi, per raggiungere la vettura da danneggiare, “attraversava la strada proprio davanti a noi” e, poi, raggiunto l’obiettivo, “si guardava attorno” (__________, 20.11.2014, pag. 2; cfr., anche, PC 1, 10.11.2014 pag. 2).
Evidente è l’iperbolica stranezza della situazione descritta: solo uno sprovveduto o una persona particolarmente disturbata – e AP 1, a questa Corte, non è sembrato né l’uno né l’altra – si metterebbe a compiere un reato di questo tipo in pieno giorno e davanti a testimoni.
E questo vale a maggior ragione per un (presunto) autore che, abitando in zona, avrebbe tutte le possibilità di agire indisturbato in momenti della giornata in cui il rischio di essere individuati è ridotto al minimo.
c. Rilevata la poca credibilità intrinseca del racconto dei due testi, non può non essere sottolineato che fra le loro versioni vi sono molte divergenze.
Fra queste, quella sulla posizione della vettura: a ragione, la Difesa ha sottolineato, al dibattimento d’appello, come i due testi abbiano indicato posizioni fra loro antitetiche - uno colloca la vettura all’inizio della fila di posteggi in direzione di Bellinzona con il muso rivolto alla pianta, l’altro la pone all’estremo opposto con la parte posteriore vicino alla pianta - e come questa discrepanza sia particolarmente significativa visto che proprio la presenza delle piante (che fungono da aiuole “spartiposteggi”) avrebbe dovuto aiutarli nella localizzazione (cfr. foto prodotte al dib. d’appello).
Ma vi sono altre incongruenze (cambiamenti di versione e versioni divergenti) che contribuiscono, con quelle già evidenziate, a togliere credibilità alle deposizioni dei due testi:
- __________ dice che, dietro la vettura (secondo lui, in direzione Locarno), c’erano altre vetture posteggiate mentre PC 1 dichiara che, in quella direzione (per lui, davanti), non c’era nessuna vettura;
- __________, dopo averlo affermato in polizia (vedi sopra), al dibattimento di primo grado nega che l’autore abbia attraversato la strada mentre PC 1 ribadisce che l’uomo ha attraversato la strada proprio davanti a loro;
- PC 1 dice che, quando lo ha visto nell’atto di danneggiare la vettura, loro erano ad almeno 10 metri (PS 10.11.2014) se non di più (vedi schema al dib. di primo grado) dall’autore, mentre __________, dopo avere dichiarato in polizia che “ ci trovavamo a circa 15 massimo 20 metri da lui”, davanti al pretore sostiene che la loro vettura era a tal punto avanzata che, per vedere la scena, ha dovuto girarsi;
- PC 1, alla polizia, dichiara di non avere visto che cosa l’autore tenesse nella sua mano destra mentre, al pretore, racconta di avere visto che questi nella mano destra aveva un mazzo di chiavi;
- __________, in polizia, dice “non ho visto oggetti nella sua mano destra” (PS __________, pag. 3) per poi, al pretore, dichiarare “nell’altra mano aveva un oggetto con cui ha compiuto il danneggiamento” (__________, pag. 3)
- PC 1, al dibattimento di primo grado, dice che, dopo avere visto l’autore nell’atto di danneggiare la vettura, “sono andato da mia sorella a posteggiare e poi sono ritornato sul posto” mentre __________, alla polizia, aveva detto che __________ ha immediatamente fermato la vettura (“ci fermavamo subito”) aggiungendo che “__________chiamava immediatamente AP 1 che in quel momento si trovava già all’entrata del palazzo dove abita, quindi senza voltarsi entrava”.
Inoltre, così come opportunamente sottolineato dalla Difesa, fa ancora dubitare della fedefacenza delle deposizioni dei due testi il fatto che PC 1, al dibattimento di primo grado, abbia spontaneamente parlato della rivista con cui, secondo la versione data da __________ alla polizia, l’autore si riparava dalla pioggia e di cui lui, invece, nulla aveva detto in quella sede: la tardività del ricordo di questo particolare fa seriamente dubitare che i due abbiano, in qualche modo, discusso e si siano, perlomeno, influenzati a vicenda.
d. Ma, soprattutto, a smentire i due testi, vi è la testimonianza di TE 1 che, da qualche anno, avendo seri problemi di salute e, per questo, bisogno di assistenza, si è trasferita a casa di AP 1 che provvede alle sue necessità (cfr., per i dettagli, verb. dib. d’appello, pag. 4).
La donna, grazie al diario giornaliero che tiene per esigenze terapeutiche, ha potuto ricostruire che la mattina di quel 9 novembre ha telefonato a AP 1 - che, come sua abitudine, era uscito attorno alle 9.00 per bere un caffè con gli amici al bar __________ - per chiedergli di rientrare prima del solito siccome lei si sentiva particolarmente male. E che l’uomo è accorso subito al suo richiamo, rientrando attorno alle 10.30 e non lasciandola più sola.
Questo quanto si legge, per il giorno del 9 novembre, nella pagina del diario annessa agli atti:
“ (…) il dolore mi ha svegliata verso le 02.00 (…) è stata una notte lunga e sfibrante (…) quando si alza __________ “capisce”. Devo insistere perché esca un momento ma poi il malessere peggiora (…) ho paura a stare sola (…) allora lo chiamo, per fortuna è qui vicino e accorre subito”
Più in là nel tempo, a queste parole la donna ha aggiunto “saranno state le 10.30 ca”.
Così la donna ha spiegato il senso di tale annotazione:
“ Mi viene chiesto di spiegare l’annotazione “saranno state le 1030 ca” messa alla fine di quanto scritto per la domenica 9 novembre nel diario di cui ho parlato.
Confermo che si tratta di un’aggiunta che io ho fatto a posteriori, dopo che AP 1 mi aveva detto della necessità di accertare che cosa egli avesse fatto quella domenica. Ho allora fatto mente locale e, considerando che di solito lui torna a casa dal bar verso le 1130 così da poter preparare il pranzo e che quel giorno io l’ho chiamato chiedendogli di rientrare prioma perché stavo male, ho riciostruito che il suo rientro a casa deve essere avvenuto attorno alle 1030 circa.
Non ho fatto questo calcolo per compiacere AP 1. È stata una deduzione logica. Come ho detto, lui rientra di solito attorno alle 1130 e considerando il momento in cui io sono stata male, così come il suo rientro anticipato su mia richiesta, l’orario indicato corrisponde certamente, minuto più minuto meno, all’orario effettivo del suo rientro.
A domanda dell’avv. DI 1, rispondo che escludo categoricamente che AP 1 sia rientrato attorno a mezzogiorno. Ripeto, quel giorno è rientrato prima del normale.
Poi, AP 1 non è più uscito.” (verb. dib. d’appello, pag. 5)
La Corte ha ritenuto del tutto credibile la deposizione della signora TE 1. Non soltanto perché ella è apparsa serena e pacata ma soprattutto perché la sua ricostruzione dell’utilizzo del tempo è apparsa più che ragionevole ed attendibile: la teste ha ricostruito l’utilizzo del tempo non soltanto in base alle abitudini (come ha ritenuto il primo giudice, cfr sentenza impugnata, consid 4.1. in fine, pag. 6), ma sulla scorta dei suoi appunti, cioè, di dati oggettivi annotati in tempi non sospetti.
È, dunque, accertato che, il 9 novembre 2014, AP 1 è rientrato a casa prima del solito, cioè prima delle 11.30 e che, poi, non è più uscito.
Ed è così smentita la deposizione dei due testi che collocano AP 1, nel periodo di tempo che va dalle “ore 11.45 alle 12.30 massimo” della domenica 9 novembre 2014, su un marciapiede di Viale __________, intento a danneggiare l’autovettura citata (PC 1, PS 10.11.2014; __________ PS 20.11.2014: “erano circa le 12.00”).
13. Da tutto quanto indicato discende che gli elementi in atti non possono fungere da supporto probatorio alla tesi accusatoria.
AP 1 deve, dunque, essere assolto dalle imputazioni che gli sono state rivolte.
indennità ex art. 429 CPP
14. Per quanto riguarda l’istanza d’indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP dell’appellante, la nota d’onorario prodotta dal suo patrocinatore viene ammessa così come esposta, ossia per onorari di fr. 8'208.-, spese di fr. 747.- (di cui esborsi di fr. 24.-). L’IVA ammonta a fr. 714.50.
Lo Stato rifonderà, quindi, all’appellante, a titolo di indennità, complessivi fr. 9'669.50, IVA inclusa, per il procedimento di primo grado e per il procedimento di appello (art. 436 cpv. 1 e art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
spese
15. Le spese di primo e secondo grado sono poste a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80, 81, 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP;
144 CP
29 e 32 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, l’art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza, la sentenza 4 febbraio 2016 è annullata e AP 1 è prosciolto da tutte le imputazioni rivoltegli con il DA n. 1549/2015 del 14 aprile 2015.
2. Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 complessivi fr. 9'669.50, IVA inclusa, a titolo di indennità per il procedimento di prima sede e per il procedimento di appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
3. Le tasse e spese di giustizia per il procedimento di primo grado per complessivi fr. 1'050.- così come quelle d’appello
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.fr. 1'200.sono a carico della Stato.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.