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Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.02.2017 17.2016.194

20 febbraio 2017·Italiano·Ticino·Corte di appello e di revisione penale·HTML·4,508 parole·~23 min·2

Riassunto

Appello dell’accusatore privato respinto. Proscioglimento dell’imputato per lesioni semplici confermato. Legittima difesa esimente. Indennizzo dell’accusatore privato a favore dell’imputato per le spese legali

Testo integrale

Incarto n. 17.2016.194 17.2017.57+58+62

Locarno 20 febbraio 2017/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Cristina Maggini, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 agosto 2016 da

AP 1 rappr. dall’avv. DI 1

contro la sentenza emanata il 13 luglio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 13 ottobre 2016) nei confronti di   IM 1 rappr. dall’avv. DI 2

richiamata la dichiarazione di appello 27 ottobre 2016;

esaminati gli atti;

ritenuto:

                                  A.   Il procedimento penale nei confronti di IM 1 è stato avviato a seguito della denuncia sporta, il 20 gennaio 2015, da AP 1 che, presentatisi in polizia, ha sostenuto di essere stata, un paio di giorni prima, picchiata dal marito.

Sulle dichiarazioni da lei rese agli inquirenti, si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il consid. 2 della sentenza impugnata:

“  alla polizia AP 1 ha indicato come in passato l’imputato l’avrebbe picchiata e minacciata diverse volte, motivo anche per il quale sarebbe andata e ritornata più volte dalla Romania, suo paese d’origine; il 2 gennaio 2015 l’accusatrice privata si sarebbe infine decisa a tornare in Ticino per divorziare e risolvere tutti i problemi e rientrare in seguito in Romania dove nel frattempo aveva lasciato __________, figlio comune della coppia (AI 2 verbale interrogatorio AP 1 20.1.2015, pagg. 3,4).

Sempre secondo quanto riferito dall’accusatrice privata, la sera del 18 gennaio 2015 la medesima si trovava nella casa in cui viveva il marito a Sala Capriasca con la sorella che era venuta a trovarla. Verso le 20.00 l’accusatrice privata sarebbe uscita dalla stanza in cui alloggiava per andare a recuperare un cuscino per la sorella nella camera di IM 1. Mentre usciva da quest’ultima camera sarebbe arrivato il marito che prendendola per la gola le avrebbe detto “che cazzo fai nella mia camera” e in seguito l’avrebbe sbattuta per tutta la stanza ripetendole che non aveva il diritto di entrarvi (AI 2 verbale interrogatorio AP 1 20.1.2015, pag. 4). Mentre la moglie si sarebbe trovata a terra l’imputato l’avrebbe poi presa per le gambe e trascinata fino in salotto dove prima di lasciarla andare le avrebbe messo le ginocchia sulla pancia schiacciandola. L’accusatrice privata e la sorella - che nel frattempo era uscita dalla stanza in cui si trovava poiché avrebbe sentito le grida di AP 1 - si sarebbero infine rinchiuse a chiave nella camera della moglie. Il giorno dopo, visti i forti dolori, l’accusatrice privata si sarebbe decisa a recarsi all’ospedale Civico per farsi visitare (AI 2 verbale interrogatorio AP 1 20.1.2015, pag. 4).” (sentenza impugnata, pagg. 2 e 3).

                                  B.   Il denunciato ha contestato le dichiarazioni dell’allora moglie.

Dapprima egli ha descritto alla polizia le sue vicissitudini coniugali, sottolineando come il rapporto con la denunciante - sempre burrascoso - si fosse interrotto nel 2013 e come, soltanto a gennaio 2014, una volta saputo che lui aveva avviato una procedura di divorzio, la donna si fosse rifatta viva chiedendogli di rinunciare ai suoi propositi.

Sempre in applicazione dell’art 84 cpv. 4 CPP, si richiama, sul tema, il consid. 3 della sentenza impugnata:

“  L’imputato, sentito dalla polizia il 22 gennaio 2015, ha riferito che AP 1 non sopportava, poiché gelosa, che lui avesse dei contatti con la sua ex moglie o che sentisse e vedesse i suoi due figli avuti da quest’ultima (AI 2 verbale interrogatorio IM 1 22.1.2015, pag. 3). Egli ha pure indicato che l’accusatrice privata in passato sarebbe più volte andata e tornata dalla Romania con il figlio __________ a seguito di vari litigi avvenuti fra le parti; l’8 novembre 2013 AP 1 sarebbe poi partita per la Romania indicando all’allora ancor marito che non sarebbe più ritornata in Ticino. Verso metà novembre quest’ultima l’avrebbe tuttavia chiamato dicendogli di essere a Lugano e chiedendo di poter passare a casa per prendere tutte le sue cose, richiesta alla quale l’imputato avrebbe acconsentito; dopodiché i due non si sarebbero più rivisti. Nel marzo del 2014 IM 1 avrebbe quindi iniziato la procedura di divorzio in Serbia e nel seguente mese di luglio, quando l’accusatrice privata si sarebbe accorta dell’avvio della procedura di divorzio, questa avrebbe iniziato a chiamarlo, invano, per cercare di convincerlo a non divorziare (AI 2 verbale interrogatorio IM 1 22.1.2015, pag. 5).

Successivamente, poco dopo le festività di capodanno, AP 1 si sarebbe presentata a casa dell’imputato con la sorella; IM 1 avrebbe quindi accettato di ospitarle poiché le due non avrebbero avuto altro posto dove andare, ma spiegando che avrebbero dormito in stanze separate e che ognuno avrebbe svolto la propria vita separatamente. In seguito, una sera, l’imputato avrebbe trovato un suo cassetto - il quale era stato chiuso a chiave completamente distrutto; da lui interpellata l’accusatrice privata gli avrebbe risposto che al suo interno vi erano anche cose sue. Da quel momento l’imputato non avrebbe più voluto che AP 1 mettesse piede in camera sua (AI 2 verbale interrogatorio IM 1 22.1.2015, pag. 6).

In relazione alla sera dei fatti, IM 1 ha riferito che mentre si trovava davanti alla televisione avrebbe visto l’accusatrice privata entrare nuovamente nella sua stanza e si sarebbe quindi subito alzato per andare a vedere cosa stesse facendo. AP 1, non appena visto l’imputato, avrebbe preso in mano un cuscino in modo da avere una scusa per giustificare il fatto di trovarsi nella sua camera (AI 2 verbale interrogatorio IM 1 22.1.2015, pag. 6). Di fronte al suo rifiuto espresso di uscire dalla stanza, l’imputato l’avrebbe presa per le mani per accompagnarla all’esterno ma mentre cercava di tirarla fuori lei si sarebbe lasciata cadere a terra e avrebbe cominciato a dimenarsi (AI 2 verbale interrogatorio IM 1 22.1.2015, pag. 6).

Alla domanda dell’agente interrogante a sapere come giustificasse i lividi riportati dall’allora ancor moglie, l’imputato ha risposto che, mentre lui la tirava da una parte, lei, cercando di opporsi, sarebbe andata a sbattere contro i vari mobili presenti nella stanza, precisando altresì che oltre a tirarla per cercare di farla uscire dalla stanza non avrebbe usato alcun tipo di violenza nei suoi confronti (AI 2 verbale interrogatorio IM 1 22.1.2015, pag. 6).” (sentenza impugnata, pagg. 3 e 4).

                                  C.   L’inchiesta - proseguita con l’audizione della sorella della denunciante (AI 6) - si è conclusa con l’emanazione del DA 1683/2015 del 29 aprile 2015 con cui il procuratore pubblico ha dichiarato IM 1 autore colpevole di

                                         lesioni semplici

per avere, a Sala Capriasca, in data 18 gennaio 2015, intenzionalmente

cagionato un danno al corpo o alla salute del proprio coniuge,

e meglio,

per avere, nell’ambito di un litigio, strattonato per le braccia, afferrato per le mani e trascinato fuori dalla stanza da letto fino al salotto, la moglie AP 1 cagionandole contusioni plurime così come certificato nella lettera di dimissione 19 gennaio 2015 della dr.ssa med. __________ del Pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Lugano, Civico;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 123 cifra 2 cpv. 3 CP; richiamati gli art. 34, 42, 44 e 47 CP;

                                         e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 600.-) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 100.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 giorno) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

                                         L’AP è stata rinviata al foro civile.

                                  D.   A seguito dell’opposizione interposta dall’imputato e dopo il pubblico dibattimento tenutosi i giorni 23 febbraio, 8 marzo e 13 luglio 2016, il giudice della Pretura penale ha assolto IM 1 a cui sono stati assegnati fr 4.600.- a titolo di indennità ex art 429 cpv 1 lett a CPP. La tassa e le spese sono state poste a carico dello Stato.

                                  E.   AP 1 ha presentato tempestivo annuncio d’appello che ha confermato con dichiarazione 27 ottobre 2016 in cui ha indicato di contestare l’intera sentenza (in particolare, l’accertamento e la qualifica giuridica dei fatti operati dal primo giudice) e chiesto la condanna di IM 1 per il reato di lesioni semplici così come al DA 29 aprile 2015.

                                  F.   Il PP ha comunicato, telefonicamente, di non essere intenzionato a partecipare al dibattimento.  

                                  G.   Con istanza 10 febbraio 2017 l’imputato ha chiesto che l’avv. DI 2 venga nominato quale suo difensore d’ufficio dicendosi sprovvisto dei mezzi necessari. 

                                  H.   In occasione del pubblico dibattimento di appello, esperito il 13 febbraio 2017, l’AP ha confermato la sua richiesta cui ha aggiunto quella di essere risarcita per le spese legali sopportate con un’indennità di fr. 7'698.20.

                                         IM 1 ha, invece, chiesto il proprio proscioglimento, la conferma dell’indennità assegnatagli in primo grado e un’indennità per le spese di patrocinio sostenute per il procedimento d’appello di fr. 1'509.75 (fatta salva la richiesta di nomina dell’avv. DI 2 quale difensore d’ufficio).

Considerando

                                         accertamento dei fatti

                                   1.   Il primo giudice ha, così, valutato il materiale probatorio raccolto:

“  Nella fattispecie risulta chiaro che le versioni fornite dalle parti sono discordanti, occorre quindi analizzare le stesse e paragonarle in particolare con quanto dichiarato dalla testimone, ricordato come quest’ultima sia comunque la sorella dell’accusatrice privata e le sue dichiarazioni vadano perciò apprezzate con una certa prudenza.

                              10.1.    Al di là delle dichiarazioni rilasciate dalle parti in merito alla situazione esistente nei mesi precedenti alla sera dei fatti di cui è qui questione -  situazione sulla quale ambo le parti si sono invero espresse in maniera anche diffusa ma che in definitiva non è da una parte pertinente alla presente procedura e dall’altra nemmeno verificabile -  questa giudice non può non rilevare come le versioni fornite dall’accusatrice privata e dalla testimone in merito all’accadimento dei fatti imputati a IM 1 divergano su elementi essenziali.

                                         In particolare AP 1 ha riferito che “quando è arrivata mia sorella eravamo tra il salotto e la camera, era il momento in cui io ero per terra e lui mi trascinava” (verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pag. 6). Circostanza ribadita poco dopo “quando è arrivata mia sorella io ero già per terra” (verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pag. 7). La teste per contro ha chiaramente indicato che “raggiunta la stanza di IM 1 vedevo mia sorella che piangeva seduta sulla sedia e con una mano si toccava la schiena” (AI 6 verbale interrogatorio __________, 10.02.2015, pag. 3).

                                         Inoltre l’accusatrice privata ha riferito che una volta in salotto l’imputato le avrebbe messo le ginocchia sulla pancia schiacciandola (AI 2 verbale interrogatorio AP 1 20.1.2015, pag. 4; verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pag. 6) mentre di tale atto non vi è traccia nelle dichiarazioni della sorella la quale ha per contro affermato “una volta in salotto IM 1 lasciava AP 1” (AI 6 verbale interrogatorio __________, 10.02.2015, pag. 4).

                              10.2.    Indipendentemente da quanto sopra, va inoltre evidenziato come vi siano forti dubbi in relazione alla credibilità dell’accusatrice privata e ciò per almeno altre due ragioni qui di seguito riportate.

                           10.2.1.    Vi è da una parte la questione del cassetto rotto dell’imputato che si trovava nella sua camera: l’accusatrice privata al dibattimento ha in effetti dichiarato che tale cassetto era già difettato e non si chiudeva bene, non era chiuso a chiave, lei poi l’avrebbe semplicemente aperto e si sarebbe rotto (verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pag. 6), mentre la teste ha riportato che la sorella le avrebbe detto di averlo dovuto rompere poiché quel cassetto normalmente sempre aperto, quel giorno era stranamente chiuso (AI 6 verbale interrogatorio __________, 10.02.2015, pag. 4). Confrontata con tale discrepanza AP 1 ha tentato di fornire una spiegazione indicando che in realtà avrebbe inteso dire alla sorella che il cassetto era chiuso poiché difettato ma non perché chiuso dall’imputato (verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pag. 6), tuttavia a fronte della chiara dichiarazione resa dalla teste una tale spiegazione appare ben poco credibile.

                            10.2.2.    Vi è poi la questione legata al permesso di soggiorno, e meglio il fatto che AP 1 al dibattimento abbia chiaramente dichiarato di non aver mai avuto nessun problema di permesso sebbene l’imputato abbia prodotto un messaggio della stessa dal quale si evince chiaramente il contrario. Anche in questo caso AP 1, confrontata con tale incongruenza, ha fornito una versione ben poco plausibile (cfr. verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pag. 4).

                                          Dopo un contatto telefonico della scrivente giudice con l’ufficio degli stranieri, dal quale è emerso che all’accusatrice privata sarebbe stato revocato a causa della separazione dell’unione coniugale il permesso B precedentemente rilasciatole, decisione da quest’ultima contestata dapprima dinnanzi al Consiglio di Stato e poi al Tribunale cantonale amministrativo, la stessa è stata invitata a produrre la documentazione relativa alla questione del suo permesso di soggiorno.

                                          Con scritto 11 marzo 2016 AP 1 ha quindi in particolare prodotto il ricorso da lei interposto al Consiglio di Stato del 12 giugno 2015, la decisione del Consiglio di Stato del 25 novembre 2015 ed il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del 15 gennaio 2016.

                                          Da tale documentazione risulta che in effetti l’Ufficio immigrazione della Sezione della popolazione con decisione 12 maggio 2015 aveva revocato il permesso di dimora “B” UE/AELS di AP 1 intimandole di lasciare la Svizzera entro il 12 luglio 2015 e ciò a causa del fatto che la stessa non viveva più con il marito (cfr. ricorso 12.6.2015 al Consiglio di Stato, pag. 2), decisione poi come detto contestata davanti alle autorità superiori.

                                          L’affermazione dell’accusatrice privata secondo la quale la stessa non aveva “nessun problema di permesso, assolutamente” (verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pag. 4), a fronte del messaggio sms da lei scritto all’imputato e della seguente decisione di revoca del permesso di soggiorno da parte dell’Ufficio dell’immigrazione appare quindi palesemente inveritiera.

                               10.3.    Va di transenna evidenziato come la questione relativa al permesso di soggiorno di AP 1, oltre come visto a inficiare pesantemente la sua credibilità, può altresì permettere di comprendere, o perlomeno di rendere spiegabile con un certo grado di verosimiglianza, il perché la medesima avrebbe dovuto mentire in relazione agli accadimenti rimproverati all’allora marito.

                                          L’accusatrice privata ha dichiarato di aver smesso di lavorare a Lamone al “__________” ad agosto 2014 e di essere poi rientrata in Romania perché in agosto il bar era chiuso a seguito del cambio di gestione (verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pagg. 4,5). AP 1 ha quindi precisato che quando è rientrata in Svizzera, da settembre 2014, non ha più ripreso il lavoro perché la nuova gerenza non aveva più bisogno di lei, da settembre si è quindi messa a cercare lavoro (verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pag. 5). Un’attività lucrativa AP 1 l’ha poi trovata unicamente a partire dal mese di luglio 2015 (cfr. ricorso 12.6.2015 al Consiglio di Stato, pag. 4 a contrario; ricorso 15.1.2016 al TRAM, pag. 4).

                                          Senza un lavoro e separata dal marito - grazie al quale aveva ottenuto il permesso di dimora “B” per ricongiungimento familiare (cfr. ricorso 12.6.2015 al Consiglio di Stato, pag. 2; decisione 25.11.2015 del Consiglio di Stato, pag. 1) l’accusatrice privata, cittadina rumena, è stata oggetto della decisione di revoca del permesso da parte dell’Ufficio della migrazione del 12 maggio 2015.

                                          Tale decisione è certo posteriore ai fatti oggetto del presente procedimento, come dimostrato dall’sms spedito da AP 1 al marito nel luglio del 2014 tuttavia è quantomeno altamente plausibile che la stessa fosse già in precedenza a conoscenza della concreta possibilità di vedersi revocare il permesso.

                                          Nei ricorsi presentati dall’accusatrice privata, avverso la summenzionata decisione dell’Ufficio della migrazione prima e contro la decisione del Consiglio di Stato poi, la medesima ha chiaramente fatto valere, per tentare di annullare le predette decisioni, di aver subito delle violenze dal marito avvalendosi in particolar modo del decreto d’accusa oggetto della presente procedura (omettendo prontamente fra l’altro di indicare che nei confronti dello stesso era stata fatta opposizione da parte dell’imputato).

                                          Senza voler giungere in questa sede a conclusioni affrettate, visto quanto sopra, a mente della scrivente giudice va ad ogni modo comunque considerato che AP 1 avrebbe avuto con ogni verosimiglianza dei buoni motivi per inscenare di aver subito delle lesioni da parte del coniuge.

                               10.4.    In considerazione di tutto quanto sopra esposto, segnatamente delle incongruenze rilevate nelle dichiarazioni rilasciate da AP 1 e dalla testimone su elementi essenziali dei fatti rimproverati all’imputato, delle contraddizioni apparse nelle altre dichiarazioni rilasciate dall’accusatrice privata - e considerata non da ultimo l’esistenza di un concreto interesse della sedicente vittima nell’affermare le proprie dichiarazioni - in virtù perlomeno del principio in dubio pro reo deve essere ritenuta come veritiera la versione fornita dall’imputato.” (sentenza impugnata, consid. 10, pag 8-11).

                                   2.   Le argomentazioni appena citate sono del tutto pertinenti e condivisibili e sono, dunque, fatte proprie da questa Corte.

Ritenuto, poi, che i lividi riportati dall’AP sono compatibili - per la loro localizzazione e per la loro (generalmente ridotta) intensità con la descrizione dei fatti proposta dall’imputato e considerato che le risultanze del dibattimento d’appello non sono bastate a ribaltare il convincimento derivante da tali argomentazioni, anche in questa sede l’accertamento - fondato sul principio in dubio pro reo (DTF 127 I 38 consid. 2a e rinvii) - è che l’AP si è procurata le lesioni (cfr. foto in atti) descritte nel certificato medico 19 gennaio 2015 della dott. __________ (PS ORL) tentando di opporsi all’imputato che cercava, tirandola per le braccia, di farla uscire dalla sua camera.

                                   3.   Sul modo con cui la donna cercava di opporsi al tentativo di farla uscire dalla sua camera, l’imputato ha dato due versioni non del tutto sovrapponibili.

Alla polizia ha detto:

“  visto il suo rifiuto ad uscire, la prendevo dalle mani per accompagnarla all’esterno. Mentre io cercavo di tirarla, lei si lanciava a terra. Da lì ha cominciato a dimenarsi, cercando di non farsi prendere. Fortunatamente riuscivo ad afferrarla dalle braccia e l’accompagnavo fuori (…) io la tiravo da una parte, lei cercando di opporsi, andava a sbattere contro i vari mobili presenti nella stanza” (IM 1, 22.1.2015, pag. 6)

Il racconto fatto al primo giudice e in occasione del dibattimento d’appello è, invece, più ricco di dettagli:

“  (…) è entrata in camera mia (…) ha aperto l’armadio e stava guardando, cercando qualcosa (…) le ho detto di chiudere la porta invitandola gentilmente ad uscire (…) lei mi ha detto che sarebbe uscita “quando mi pare e piace”. Io le ho detto di uscire subito (…) si rifiutava di uscire e pure si tirava indietro allora ho quindi cercato di accompagnarla, guidandola con le mani. Io la tiravo ma lei si rifiutava appoggiandosi contro l’armadio che aveva le porte di vetro. Da lì ho provato di nuovo a portarla fuori e lei si buttava sul letto e dal letto, quando ho cercato di prenderla di nuovo, si è lanciata sulla sedia (…) Io l’ho presa di nuovo perché mi tirava dei calci e alla fine l’ho tirata fuori tenendola per le mani bloccandole le gambe tirandola fuori dalla camera” (verb. dib. di primo grado, interrogatorio dell’imputato, pag. 4)”.

“  Ad un certo punto ho visto mia moglie entrare nella mia camera, aprire l’armadio. Io mi sono alzato dal divano e le ho chiesto cosa stava cercando (preciso che prima di allora, in quell’armadio c’erano dei miei documenti). Lei mi ha risposto che stava cercando un cuscino. Io le ho detto subito di uscire dalla mia camera. La storia del cuscino era un’evidente scusa: nella camera in cui lei dormica c’è un armadio a sei ante dove ci sono cuscini e coperte. L’ho nuovamente invitata ad uscire. Lei, però, ha rifiutato dicendo che lei sarebbe uscita quando “le pare e piace”. A quel punto l’ho nuovamente invitata ad uscire mettendole una mano sulla schiena e spingendola per accompagnarla fuori. Lei si è ribellata nuovamente, allora l’ho afferrata per i polsi e l’ho tirata per farla uscire. Lei si è ribellata. Tirandomi delle pedate e delle ginocchiate. In più si buttava sul letto, sulla sedia, … insomma si buttava un po’ a peso morto. Quando mi tirava le pedate, sono riuscito a prenderle tra le mie ginocchia le sue gambe (visto che era per terra) e a trascinarla fuori dalla mia camera. Quando era fuori, io l’ho lasciata ma lei si è rialzata ed è nuovamente rientrata nella mia camera ribadendo che ne sarebbe uscita soltanto quando avrebbe voluto lei. Nella mia camera ha chiamato al telefono la sorella (non quella che era lì in camera con lei) chiedendole di dire al marito di chiamarmi e di esortarmi a darmi una calmata poiché, in caso contrario, avrebbe chiamato la polizia. A quel punto, vista la sua determinazione e la sua voglia di provocarmi, ho deciso di andarmene: ho preso la giacca e la macchina e sono partito”.

  (verb. dib. d’appello, interrogatorio dell’imputato, pag. 3).

La questione a sapere se il racconto fatto al primo giudice e in occasione del dibattimento d’appello sia una modifica oppure una completazione della versione data ai poliziotti può rimanere indecisa perché, come vedremo, l’imputato va assolto anche nell’ipotesi - più blanda - secondo cui la moglie si è limitata a resistere al suo tentativo di farla uscire dalla camera, senza colpirlo e/o tentare di colpirlo con dei calci (ipotesi, quest’ultima, ritenuta dalla prima giudice).

                                   4.   Va, infine, sottolineato che, al momento dei fatti ritenuti dal DA, i coniugi __________ vivevano separati. La moglie - che da almeno un paio d’anni viveva in Romania era tornata in Ticino per cercare di convincere il marito a ritirare l’azione di divorzio. In quella sua permanenza, alloggiava nell’appartamento locato dal marito. I due, però, dormivano in camere separate.

in diritto

                                   5.   Le lesioni constatate al PS dell’ospedale di Lugano possono essere attribuite o al dimenarsi dell’AP o alla forza esercitata dall’imputato per trascinare la donna fuori dalla sua camera.

Di quelle che la donna si è procurata dimenandosi - o meglio, buttandosi di qua e di là e lasciandosi cadere - non può, certamente, essere ritenuto responsabile l’imputato che, secondo gli accertamenti comuni a questa Corte e al primo giudice, si è limitato a trascinare l’allora moglie tirandola per le braccia/mani.

Delle lesioni eventualmente riconducibili alla forza applicata per trascinare la donna, l’imputato non può essere ritenuto penalmente responsabile per le ragioni che seguono.

Ricordato come vi sia violazione di domicilio quando qualcuno penetra in uno spazio chiuso senza l'autorizzazione dell'avente diritto, ossia della persona che ne ha la disponibilità effettiva (DTF 128 IV 81, 118 IV 167, 112 IV 31; Corboz, Les infractions Vera Delnon/Rüdy in Basler Kommentar, Strafrecht II, vol. II, Basilea 2013, ad art. 186 CP, n. 19 e 26), entrando e, poi, rimanendo nella camera dell’allora marito nonostante la chiara volontà e, poi, ingiunzione di quest’ultimo, la donna stava portando un’aggressione illecita ad un bene giuridicamente protetto (cfr. art 186 CP). Da quest’aggressione l’imputato aveva il diritto di difendersi. Ritenuto, poi, come la sua difesa sia stata del tutto proporzionata all’attacco che egli stava subendo, trova piena applicazione l’art 15 CP (DTF 136 IV 49; 107 IV 12;104 IV 232).

Ne segue che l’appello deve essere respinto e IM 1 assolto.

indennizzo dell’AP

                                   6.   Visto l’esito dell’appello, la richiesta d’indennizzo presentata dall’AP è, evidentemente, respinta.

indennizzo dell’imputato prosciolto

                               7.1.   L’indennità ex art 429 CPP stabilita dal primo giudice per il procedimento di primo grado in fr. 4’600.- (a carico dello Stato) è confermata.

7.2.  In considerazione del fatto che la procedura d’appello è stata promossa solo da AP 1 (integralmente soccombente), le spese di patrocinio dell’imputato per la procedura d’appello, in applicazione dei principi ricordati in DTF 141 IV 476 e DTF139 IV 45, sono poste a carico dell’AP.

                                         Questo rende superfluo il giudizio sull’istanza con cui l’imputato ha chiesto la nomina dell’avv. DI 2 quale difensore d’ufficio che, peraltro, anche qualora fosse stata accolta, avrebbe potuto avere effetto solo a partire dal 10 febbraio 2017.

a)       Il dispendio orario di 2h e 20 minuti indicato nel dettaglio 10 febbraio 2017 e relativo alla corrispondenza e comunicazione con il cliente, alla fissazione della data del dibattimento d’appello, all’esame della documentazione in preparazione del dibattimento d’appello, al colloquio con il cliente e all’allestimento dell’istanza di nomina di un difensore d’ufficio, così come il dispendio orario di 45 minuti indicato per la trasferta relativa al dibattimento d’appello, appaiono congrui e vengono,  pertanto, integralmente riconosciuti. Il dispendio orario di 2h esposto per il dibattimento d’appello deve, per contro, essere ridotto a 1h (durata effettiva, cfr. verbale del dibattimento 14 febbraio 2017).

b)       L’onorario riconosciuto è quindi di 4h e 5 minuti a fr. 250.- l’una, per totali fr. 1'020.83. Le spese (calcolate con il forfait del 10%) ammontano a fr. 102.08. Su queste somme va calcolata e poi aggiunta l’IVA all’8%, cioè fr. 89.83.

tasse e spese

                                   8.   La tassa e le spese del procedimento d’appello per complessivi 1200.- sono a carico dell’appellante, interamente soccombente.

Per questi motivi,

visti gli art.                      6, 10, 76 segg., 80, 81, 84, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 429, 432, 436 CPP;

                                         123 CP;

                                         nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello è respinto.

                                         Di conseguenza

                               1.1.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici.

                               1.2.   La tassa e i disborsi relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr. 500.-, sono posti a carico dello Stato.

                               1.3.   Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IM 1, a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’importo di fr. 4'600.- (IVA inclusa) per il risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura di primo grado.

                                   2.   AP 1 verserà a IM 1 l’importo di fr.  1'212.75 quale indennizzo per le spese di patrocinio da lui sostenute per la procedura d’appello.

                                   3.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.       1'000.-

-  altri disborsi                            fr.           200.fr.        1'200.sono posti a carico di AP 1.

                                   4.   Intimazione a:

                                   5.   Comunicazione a:

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona -   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona -   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona -   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano -   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,     6501 Bellinzona -   Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)

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Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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