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Ticino Corte di appello e di revisione penale 07.02.2017 17.2016.120

7 febbraio 2017·Italiano·Ticino·Corte di appello e di revisione penale·HTML·5,979 parole·~30 min·3

Riassunto

Proscioglimento dall’accusa di discriminazione razziale. Valutazione della credibilità delle dichiarazioni dei testi e mancanza del presupposto oggettivo della pubblicità

Testo integrale

Incarto n. 17.2016.120 17.2016.125

Locarno 7 febbraio 2017/im

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Cristina Maggini, vicencancelliera

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 12 maggio 2016 da

AP 1 rappr. DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 12 maggio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 20 giugno 2016)

richiamata la dichiarazione di appello 6 luglio 2016;

esaminati gli atti;

ritenuto che           A.   Con memoriale del 20 maggio 2014, l’accusatore privato PC 1 ha denunciato AP 1, suo diretto superiore presso la ditta ____________________ di __________, per il reato di discriminazione razziale, art. 261bis. CP, per avere, nel periodo dal 1. aprile 2010 al 10 aprile 2012, durante l’orario di lavoro ed in presenza dei colleghi di reparto, assunto nei suoi confronti dei comportamenti vessatori e discriminatori in ragione della sua origine giordano-palestinese e della sua religione musulmana. In modo particolare, egli ha sostenuto di essere stato da lui apostrofato con varie locuzioni chiaramente discriminatorie e spregiative quali “musulmano del cazzo”, “non avete mai vinto una guerra”, “Mohammetto”, “talebano”, “Bin Laden”, “si badrone” (prendendolo in giro per la pronuncia), “sentime”, “voi odiate gli ebrei”, “noi, nel mondo civile…”, “la vostra razza è falsa e bugiarda”, e che, quando schiacciava un bottone per attivare uno strumento per il dosaggio, questi urlava “Allah Agbar” (usuale pronuncia occidentale di “Allahu Akbar”), come se stesse azionando una bomba, e gli diceva nel contempo “dò a te questo lavoro perché so che ti piace”, così come che gli domandava, il giorno seguente un attentato, “dov’eri ieri?”.

                                  B.   Dopo aver preso atto dei contenuti del rapporto d’inchiesta della polizia giudiziaria del 16 giugno 2014, con decisione del 16 ottobre 2014, il procuratore pubblico ha sancito il non luogo a procedere, escludendo la sussistenza del presupposto oggettivo della pubblicità, indispensabile per l’adempimento della fattispecie di cui all’art. 216bis CP.

                                         Adita da PC 1 con reclamo del 30 ottobre 2010, la CRP ha, con sentenza del 14 gennaio 2015, annullato il decreto di non luogo a procedere e rinviato gli atti al magistrato inquirente affinché procedesse ad un approfondimento dei rapporti interpersonali all’interno del gruppo di lavoro del settore “controllo qualità” della __________ di __________, nel quale sarebbero stati commessi gli atti denunciati, non potendosi escludere che, contrariamente a quanto giudicato nella decisione impugnata, la discriminazione sia avvenuta in pubblico.

                                         Al termine del complemento di inchiesta che ha fatto seguito alla riapertura dell’incarto, il procuratore pubblico, con DA 3721/2015 del 25 agosto 2015, ha messo in stato d’accusa AP 1 siccome ritenuto autore colpevole di discriminazione razziale “per avere, nel periodo 1. aprile 2010 – 10 aprile 2012, a _________, presso la ditta __________, alla presenza di altri operai, almeno una decina, ripetutamente discreditato e discriminato PC 1, di origini giordane, per la sua razza ed etnia, tacciandolo in particolare di “musulmano del cazzo”, “palestinese di merda”, “talebano”, “Bin Laden” e dicendogli “la vostra razza è falsa e bugiarda”. La sanzione proposta per la fattispecie è stata una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, per complessivi fr. 900.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 500.- ed al pagamento di tasse e spese di giustizia. L’accusatore privato è stato rinviato al competente foro civile per le sue pretese di tale natura.

                                  C.   A seguito dell’opposizione presentata da AP 1, con sentenza 12 maggio 2016 (motivazione intimata il 20 giugno 2016), il giudice della Pretura penale ha giudicato l’appellante autore colpevole di discriminazione razziale per avere, nelle circostanze indicate nel DA, ripetutamente discreditato e discriminato PC 1 per la sua razza ed etnia, tacciandolo in particolare di “musulmano del cazzo”, “palestinese di merda”, “talebano” e “Bin Laden” e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per complessivi fr. 900.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di fr. 500.-. La tassa e le spese giudiziarie, accollate al condannato, sono state fissate in complessivi fr. 1'150.-.

                                  D.   Contro la sentenza della Pretura penale, l’imputato ha tempestivamente annunciato di volere interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1 ha confermato la sua intenzione di impugnare la sentenza di primo grado con dichiarazione di appello 6 luglio 2016, con la quale ha precisato di ricorrere contro l’intera decisione postulandone l’annullamento ed il suo proscioglimento dall’accusa di discriminazione razziale, con assunzione di tasse e spese da parte dello Stato, nonché il riconoscimento di un importo di fr. 15'426.95 a copertura dei costi di patrocinio maturati sino al dibattimento di prima istanza (art. 429 CPP), ai quali vanno aggiunti quelli per la procedura d’appello. Contestualmente ha postulato la reiezione dell’istanza di risarcimento introdotta dall’accusatore privato.

                                  E.   Dopo l’audizione di 5 testi in occasione del dibattimento d’appello - quattro proposti dall’appellante e uno dall’accusatore privato - esperito nelle date del 21 ottobre, 8 novembre e 19 dicembre 2016, le parti presenti in aula hanno proceduto alla discussione.

                                         L’avv.RC 1, patrocinatore dell’accusatore privato, ha postulato la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado, chiedendo il riconoscimento ed indennizzo ex art. 433 CPP delle note prodotte nel corso della procedura, con interessi di mora a far tempo dal giorno di emissione delle fatture (la prima di esse è quella già ratificata con la sentenza di prime cure, per fr. 6'864.20, mentre la seconda, relativa alle prestazioni d’appello, ammonta a fr. 6'188.40).

                                         Il difensore, avv. DI 1, ha dal canto suo chiesto il proscioglimento del suo assistito dal reato ed ha protestato tasse, spese, nonché formulato istanza per il riconoscimento di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.

Considerato                  in fatto e in diritto

                                   1.   AP 1 lavora dal 1 settembre 1998 alle dipendenze di quella che oggi si chiama __________ (ex __________), ove ha fatto carriera sino a giungere, nel febbraio 2008, al ruolo di capo team del reparto “controllo qualità”. In tale funzione egli era responsabile di un gruppo di circa 15 operai (PG AP 1 del 13 giugno 2014, AI 9, doc. 2, pag. 3). Tra di essi vi era anche PC 1, lavoratore di origine giordano-palestinese di religione musulmana, assunto in ditta nell’aprile del 2003 e licenziato a fine 2012, con effetto al 31 febbraio 2013 (PG PC 1 del 3 giugno 2014, AI 9, doc. 1, pag. 2).

Attualmente AP 1, a seguito di una promozione riconosciutagli nel 2016, è responsabile del miglioramento continuo (VI dib. di primo grado, pag. 3 e verb. dib. d’appello, pag. 3).

                                   2.   Nel corso del 2013, PC 1 ha avviato di fronte alla Pretura di Lugano una causa giudiziaria contro la sua ex datrice di lavoro per licenziamento abusivo, sostenendo di aver subito del mobbing sul posto d’impiego.

Il 20 maggio 2014, l’accusatore privato ha poi trasmesso al Ministero pubblico un esposto penale (AI 1), i cui estremi sono succintamente riportati al considerando A della presente sentenza. In particolare egli, sostenendo di essere stato oggetto di vessazioni con connotazione razziale e discriminatoria ai sensi dell’art. 261bis CP da parte dell’imputato, ha voluto evidenziare come le aggressioni verbali del signor AP 1 lo abbiano portato al punto da subire, il 10 aprile 2012, uno scompenso psico-fisico tale da cagionarne un’incapacità lavorativa completa. A sostegno, il denunciante ha prodotto un certificato medico del dr. med. __________, medico psichiatra (AI 1 doc. C), allestito su mandato della Zurigo Assicurazioni, che attesta un disturbo dell’adattamento con reazione mista ansioso-depressiva quantificabile in media gravità in evoluzione favorevole (AI 1, doc. C, pag. 8).

                                         Al termine della procedura, che ha visto dapprima il procuratore emanare un decreto di non luogo a procedere, annullato il 14 gennaio 2015 dalla CRP, e, in un secondo tempo, dopo ulteriori approfondimenti, il decreto d’accusa in oggetto, il giudice della Pretura penale ha considerato realizzati gli estremi per la conferma della proposta di condanna, pur avendo stralciato dal dispositivo la frase “la vostra razza è falsa e bugiarda”, non considerata provata, non essendo stata sentita da alcun testimone (consid. 4.3. della sentenza impugnata, pag. 5).

                                         Accertamento dei fatti

                                   3.   Nella dichiarazione d’appello 6 luglio 2016, il prevenuto ha sostenuto di non aver mai pronunciato le frasi “palestinese di merda” e “musulmano del cazzo”, rilevando come il teste __________ - uno di quelli su cui si fonda il contrario accertamento del primo giudice - non sia affidabile, poiché nutre del risentimento nei confronti della __________ a seguito del suo licenziamento.

A suo dire, gli accertamenti fatti in prima sede che vanno oltre le ammissioni, si fondano erroneamente su alcune testimonianze scelte. In realtà queste deposizioni vanno prese con le pinze e non risultano essere per nulla concludenti.

“Bin Laden” e “talebano”

                                   4.   AP 1 ha ammesso di essersi rivolto all’accusatore privato con i termini “talebano” e “Bin Laden”, precisando tuttavia che queste espressioni vanno “viste nel contesto: all’epoca dei fatti, settimanalmente o mensilmente la cronaca riportava fatti relativi alla religione ed attentati. Su questo PC 1 scherzava. Preciso poi che le parole in questione sono state decontestualizzate da un dialogo più esteso” (VI dib. di primo grado, pag. 1).

Si può, dunque, dare per accertato che queste espressioni siano state effettivamente usate nei confronti di PC 1.

Pure appurato, già solo in base alle dichiarazioni dell’imputato, è che esse sono state proferite davanti a due o tre colleghi, ritenuto comunque che, durante i turni, gli operai presenti, seppur in postazioni diverse, erano 5 e che, al momento del cambio, durante dieci minuti, erano 10/13 (VI dib. di primo grado, pag. 4 e arringa d’appello).

“Musulmano del cazzo” e “palestinese di merda”

                                   5.   Per contro, AP 1 contesta di avere mai detto all’accusatore privato “musulmano del cazzo” e “palestinese di merda”, contrariamente a quanto giudicato in prima sede.

Si impone di conseguenza un riesame degli elementi in atti.

Elementi a carico

L’uso di queste locuzioni, che l’accusatore privato ha sempre sostenuto essere state proferite dal prevenuto nei suoi confronti durante l’orario di lavoro, è stato in parte confermato da __________ in occasione della sua deposizione testimoniale di fronte al pretore aggiunto della Pretura di Lugano del 21 marzo 2014 (AI 1, doc. A, pag. 5), che ha asserito - non spontaneamente ma rispondendo ad una domanda specifica degli inquirenti - d’aver sentito l’imputato rivolgersi a PC 1 con il termine “musulmano del cazzo”, oltre che “Bin Laden” e “talebano”. A suo dire, AP 1 aveva idealmente creato una black list con i dipendenti del suo reparto che non gli stavano simpatici e che secondo lui lavoravano male, tra cui PC 1. Nei confronti di questi, egli aveva delle modalità relazionali aggressive, che lo mettevano in ansia; usava parolacce per umiliarlo davanti agli altri collaboratori, senza un minimo di rispetto, e si compiaceva quando scatenava l’ilarità generale (AI 1, doc. A, pag. 4). Ogni tanto lo prendeva in giro per il suo essere musulmano, con battute o altro che leggeva in internet. Questi tollerava e qualche volta rispondeva cercando di farlo riflettere. L’appellante, per il teste, metteva anche le mani addosso all’AP, gli faceva sgambetti e gesti poco rispettosi (AI 1, doc. A, pag. 4 seg.).

__________, in entrata del proprio interrogatorio, ha illustrato di essere stato licenziato da __________ e di avere aperto un contenzioso con la società.

Un altro collega della vittima, __________, sentito dalla segretaria giudiziaria del procuratore pubblico in data 2 luglio 2015, ha inizialmente (riga n. 43 pag. 3) ed esplicitamente detto di non aver sentito le affermazioni proferite da AP 1 a PC 1 indicategli dal magistrato interrogante, tra le quali vi era quella di “musulmano del cazzo”.

Tuttavia, poche righe dopo, egli ha dichiarato che, quando PC 1 sbagliava, è capitato che l’imputato, oltre a riprenderlo per l’errore e ad insultarlo, gli abbia anche detto “non capisci un cazzo”, “musulmano del cazzo” o “palestinese di merda” (MP __________ del 2 luglio 2015, AI 28, pag. 4). Egli ha pure aggiunto che questi insulti venivano proferiti da AP 1 davanti a tutto il personale del gruppo “controllo qualità”.

__________ - pure impiegato a quel tempo __________ nel reparto di controllo qualità - ha, tra le altre cose, deposto che, ad un certo punto, la relazione tra le parti in questa procedura è peggiorata, nel senso che AP 1 mancava di rispetto a PC 1 dicendo cose all’apparenza scherzose, ma che creavano in lui disagio, rabbia e senso di impotenza; quando poi l’accusatore privato gli diceva di smetterla di scherzare, il prevenuto, invece di scusarsi, lo prendeva in giro per la sua pronuncia (MP __________ del 2 luglio 2015, AI 29, pag. 3). Esplicitamente richiesto in merito, egli ha precisato di non aver mai sentito AP 1 pronunciare “musulmano del cazzo”, “non avete mai vinto una guerra”, “noi nel mondo civile”, “la vostra razza è falsa e bugiarda”, ma di averlo sentito dire “Maometto”, “talebano”, “Bin Laden” e di aver assistito a battute e scherzi nei suoi confronti - invero descritti come piuttosto blandi, anche se di cattivo gusto - con chiaro riferimento al terrorismo di matrice islamica.

                                   6.   Al processo d’appello sono stati sentiti vari testi, uno dei quali indicato dall’AP: __________. La donna - che è stata direttore qualità e superiore di AP 1 sino al gennaio 2010, quindi poco prima dei fatti qui in discussione - ha confermato di aver sentito da questi le battute “palestinese, musulmano del cazzo, talebano e Mohammetto” quando qualche volta aveva presenziato al momento del cambio turno, quando tutti i dipendenti del reparto qualità in uscita e in entrata si trovavano in laboratorio per lo scambio di informazioni (verb. dib. d’appello, pag. 18 e VI 8 ottobre 2014 di fronte al Pretore aggiunto di Lugano, doc. dib. d’appello 4, pag. 2). Nel suo interrogatorio di fronte alla Pretura, prodotto a questa Corte il 19 dicembre 2016, la teste aveva specificato che negli ultimi mesi di sua permanenza in __________, i rapporti con l’appellante si erano deteriorati, un po’ per il suo modo di fare e un po’ per le variazioni organizzative dell’azienda, che l’avevano resa meno tollerante e disponibile a trovare soluzioni (VI 8 ottobre 2014 di fronte al Pretore aggiunto di Lugano, doc. dib. d’appello 4, pag. 2).

                                         Elementi a favore dell’appellante

                                   7.   Contro l’uso dei termini contestati depongono avantutto le dichiarazioni dei vari testi citati dalla difesa nella presente procedura e in quella civile, che hanno lavorato nel reparto controllo qualità o in reparti vicini nel periodo in questione e che hanno assicurato di non aver mai sentito AP 1 pronunciare i termini “musulmano del cazzo” e “palestinese di merda”:

                                         -  __________ ha asserito di aver udito i termini “talebano” e “Bin Laden”, ma di non ricordare di aver sentito gli altri insulti (verb. dib. d’appello, pag. 8);

                                         -  __________ ha pure dichiarato di non aver mai sentito da AP 1 le due ingiurie controverse (verb. dib. d’appello, pag. 11);

                                         -  __________, vice responsabile del settore produzione, ha detto di non aver mai sentito AP 1 insultare l’AP con termini di connotazione razzista, nemmeno “Bin Laden” o “talebano” (verb. dib. d’appello, pag. 12);

                                         -  __________ ha pure sostenuto di non aver mai udito AP 1 aggredire verbalmente l’accusatore privato, pur precisando di essere stato assieme a loro due contemporaneamente “poco o niente” (verb. dib. d’appello, pag. 15 seg.);

                                         -  __________, direttore delle risorse umane, ha spiegato che AP 1 stesso ha chiesto una valutazione del suo operato perché aveva sentito di lamentele nei suoi confronti provenienti dal reparto. Egli ha poi parlato di un incontro chiarificatore da lui organizzato con PC 1 e l’appellante, in occasione del quale, da quanto traspare, si è fatto cenno a commenti razzisti in genere, con riferimento ad esempio alla simulazione dell’attivazione di una bomba al momento di schiacciare un pulsante. Nessuna menzione, tuttavia, di insulti pesanti come quelli oggetto del decreto d’accusa (VI 11 dicembre 2014 davanti al Pretore aggiunto, doc. dib. d’appello 5, pag. 1 e 2);

                                         -  __________, coordinatrice del laboratorio di psicopatologia del lavoro, alla quale PC 1 si è rivolto dopo il suo licenziamento, ha riferito innanzitutto che il suo assistito teneva molto a rientrare in __________, per poi raccontare dell’incontro del 23 maggio 2012, in occasione del quale le parti qui in causa hanno avuto occasione di confrontarsi davanti a lei e a __________. Nel riferire della discussione, ella ha accennato all’azionamento del pulsante accompagnato dal commento sulla bomba, rispettivamente ad una foto di un pakistano appesa al computer (VI 21 marzo 2014 davanti al Pretore aggiunto, doc. dib. d’appello 11, pag. 2), ma non ha fatto alcun riferimento a epiteti più pesanti.

                                   8.   Degni di considerazione sono poi i risultati delle interviste dei subordinati a AP 1, svolte da __________ nel contesto dell’indagine dell’aprile 2010 (doc. prodotto al processo di primo grado e allegato al verbale), i cui contenuti non sono stati messi in dubbio né dall’AP, né dal procuratore pubblico. In quell’occasione PC 1 ha definito l’appellante “una bravissima persona” e ha sostenuto d’avere “un buon rapporto con lui”. Oltre a ciò, egli gli ha riconosciuto d’aver migliorato parecchie cose all’interno dell’ente a livello lavorativo, giudicandolo “molto professionale sul suo lavoro”. Quale appunto negativo, ha solo accennato al fatto che il superiore avrebbe dovuto migliorare lo stile di conduzione e di gestione del personale.

                                         Altri dipendenti hanno riferito di minacce e tratti caratteriali aggressivi verso i sottoposti, ma nessuno ha parlato, almeno da quanto risulta dal rendiconto, di insulti pesanti connessi con l’appartenenza religiosa o razziale. __________ ha riferito di minacce, ma del genere “se sbagli la paghi, andiamo da __________ …”, __________ di aggressività e durezza, __________ di aspetto caratteriale troppo aggressivo, di linguaggio scurrile citando quale esempio “non capisci un cazzo”, __________ di critiche, professionali, formulate anche in modo aggressivo, __________ ha detto di sentirsi preso di mira e che le frequenti battute nei suoi confronti lo hanno fatto star male, __________, dopo aver premesso di non aver nulla contro di lui e di riconoscergli le capacità professionali, ha solo asserito che AP 1 dovrebbe avere maggiore empatia e che non dovrebbe minacciare il personale con liste bianche e nere.

                                   9.   Infine, agli atti vi sono i formulari del colloquio di valutazione annuale dell’appellante allestiti da __________ il 16 dicembre 2008 e il 21 dicembre 2009 (doc. dib. d’appello 6 e 7). Nel primo, quale commento della responsabile, si legge solo che AP 1 ha raggiunto ottimi risultati, che ha buona comunicazione, ma che deve sviluppare l’ascolto, e che ha buoni rapporti con i colleghi. Nel secondo, i suoi risultati sono nuovamente ottimi, la sua disponibilità è definita “troppa”, i suoi rapporti con i colleghi sono sempre indicati come buoni. Nulla più e soprattutto nessun accenno a eccessi nei confronti dei sottoposti.

                                         Valutazione delle prove

                                10.   In sostanza, quindi, l'accertamento dell’uso da parte del prevenuto dei termini “Musulmano del cazzo” e “palestinese di merda” dipende essenzialmente dalla valutazione della credibilità della deposizione di __________, di __________ e di quella di __________ (per la prima espressione), poiché nessun’altra persona oltre a loro ha asserito di aver sentito queste due locuzioni.

Secondo la difesa, il teste __________ non sarebbe attendibile, poiché è stato licenziato dalla __________ e nutrirebbe del risentimento nei confronti della stessa e dei suoi ex superiori. Inoltre egli si è contraddetto nel suo verbale, poiché ha dapprima detto di non aver sentito l'appellante usare i termini indicatigli dall'interrogante e, poche righe dopo, ha invece asserito che AP 1 ha proprio detto a PC 1 "non capisci un cazzo", "musulmano del cazzo" e "palestinese di merda".

La tesi sul risentimento a seguito licenziamento non trova riscontro nelle dichiarazioni formulate e, pur non potendo essere esclusa, assume valenza di asserzione di parte. In effetti, dalla lettura integrale del verbale d’interrogatorio non vi sono tracce di una volontà evidente d’infierire contro l’accusato per fare in modo che venisse condannato, così come dalle sue dichiarazioni non traspare particolare astio nei confronti del prevenuto, seppure il carattere di quest’ultimo non sia stato descritto come positivo. Basti al proposito richiamare il fatto che, pur avendo saputo sin dall’inizio che a AP 1 è rimproverata la commissione del reato di discriminazione razziale, __________ ha tenuto a precisare che “quelle che sentivo erano offese personali, piuttosto che per motivi razziali. Nel momento in cui qualcuno faceva qualcosa di sbagliato, lui offendeva perché questo è il suo carattere, ma ciò indipendentemente dalla nazionalità della persona” (MP __________ del 2 luglio 2015, AI 28, pag. 3). Il fatto che il dipendente in questione sia stato licenziato, cosa che ha ammesso, non comporta automaticamente che egli abbia mentito e che, per farlo, si sia preso il rischio di una condanna penale.

Tuttavia, la costatazione che egli, come risulta dall’esposizione delle sue dichiarazioni fatta in precedenza, abbia dapprima sostenuto di non aver sentito pronunciare i termini ingiuriosi per poi, poco dopo, affermare di averli sentiti e, addirittura, riportarli testualmente, rende poco affidabile la deposizione su questo punto. Non deve essere particolarmente approfondito che una simile contraddizione fa sorgere più che legittimi dubbi sulla spontaneità e sulla consistenza della seconda versione. Soprattutto se tiene conto che è stata data come risposta ad una domanda (“ADR”, cioè “a domanda rispondo”). A non essere d’aiuto, a questo proposito, è pure il fatto che nel verbale in questione, non è stato indicato il tenore della domanda, sicché sorge il dubbio che i termini possano essere stati confermati perché contenuti nella stessa, che potrebbe avere avuto, anche involontariamente, un effetto induttivo sull’interrogato.

Neppure le testimonianze di __________, che, come detto, in entrata di verbale di fronte al pretore aggiunto della Pretura di Lugano ha chiarito di essere stato licenziato dalla __________ e di aver avviato nei confronti della stessa una procedura giudiziaria civile (AI 1, doc. A, pag. 4 e doc. dib. d’appello 8) e di __________, che pure è stata licenziata da __________, possono essere considerate concludenti. Innanzitutto, nemmeno la loro posizione può essere ritenuta completamente neutrale e la valutazione dell’affidabilità delle dichiarazioni ne deve tenere conto.

__________, nella sua intervista con il direttore delle risorse umane di __________ dell’aprile 2010, __________ (doc. prodotto al dib. di primo grado), circa i rapporti con il prevenuto, ha formulato delle osservazioni generiche, ma non ha fatto alcun cenno a ingiurie o atteggiamenti razzisti. Non solo verso l’AP, ma nemmeno nei suoi confronti, nonostante in seguito, nel suo allegato di petizione trasmesso alla Pretura di Lugano (doc. dib. d’appello 8, pag. 3), abbia asserito di essere stato vessato da AP 1 e di essere stato ingiuriato con i termini “albanese del cazzo”, “ignorante”, “culattone” ed altre espressioni.

__________, dal canto suo, non ha mai segnalato al capo del personale __________ eventi come quelli qui in discussione, che sicuramente avrebbero dovuto essere portati alla sua attenzione, se vi fossero stati (VI di fronte alla Pretura di Lugano di __________ dell’11 dicembre 2014, doc. dib. d’appello 5, pag. 2).

Neppure un cenno a ingiurie, di qualsiasi natura, si trova nei verbali di “Colloquio annuale di valutazione” per il 2009 e 2010 relativi a AP 1, allestiti dalla signora __________ (doc. dib. d’appello 6 e 7). Anzi, la capacità di lavorare nel proprio team ed i rapporti con i colleghi sono stati definiti come buoni.

Per di più, lo stesso PC 1, nella sua intervista con __________, ha addirittura affermato che AP 1 “è una bravissima persona ed ha un buon rapporto con lui” (doc. prodotto al dib. di primo grado). Questa presa di posizione - che va ben oltre un giudizio neutrale o diplomatico, comprensibile in ambito lavorativo quando le forze non sono paritarie - non si concilia assolutamente con il ruolo di vittima di aggressioni verbali pesantemente ingiuriose e di natura razzista come le espressioni contestate.

A questo va aggiunto che il termine “palestinese di merda” non è sempre stato riportato nemmeno dal denunciante, come ad esempio nei suoi verbali d’interrogatorio del 3 giugno 2014 (AI 5, pag. 2) ed in quello di fronte alla Pretura di Lugano dell’11 febbraio 2015 (AI 21), ove non ve n’è traccia.

Quale ulteriore indizio a favore della tesi difensiva gioca pure il fatto che nessuno dei testi interrogati al processo d’appello, che lavoravano nel reparto del denunciante e dell’appellante (__________e __________, ha sentito proferire le frasi “palestinese di merda” e “musulmano del cazzo”, così come non le hanno udite le altre persone interrogate in secondo grado (ad eccezione delle tre summenzionate). Certo, il fatto che non le abbiano sentite non significa che non siano state proferite, ma, considerato che l’accusa e lo stesso PC 1 sostengono che questi epiteti sono stati proferiti al momento del cambio turno, in spazi ristretti nei quali erano pure loro presenti, risulta quantomeno peculiare che non li abbiano colti manco una volta.

Alla stessa stregua, contribuisce a destituire di fondamento le accuse d’aver usato i due termini, pure il fatto che la teste __________, assistente sociale alla quale si era rivolto PC 1 dopo il licenziamento e che lo ha seguito per un certo periodo fornendogli supporto psicosociale, oltre a non aver mai parlato delle ingiurie in oggetto, ha riferito di un colloquio avvenuto il 23 maggio 2012 in __________, effettuato per verificare se vi fossero le basi per un rientro del dipendente in ditta. In quell’occasione, secondo la teste, l’accusatore privato avrebbe discusso con il prevenuto degli episodi e dei comportamenti che lo hanno ferito. Tra di essi non sono stati menzionati quelli in cui gli sarebbe stato detto “palestinese di merda “ o “musulmano del cazzo”, mentre sono stati citati eventi decisamente meno traumatici (doc. dib. d’appello 11, pag. 2).

Da ultimo, assume pur sempre una certa rilevanza il fatto che la querela sia stata sporta due anni dopo i fatti e nel contesto della vertenza civile, quindi con evidente scopo strumentale. Se la lesione dell’onore e della dignità umana fosse stata reale, la reazione avrebbe dovuto essere stata immediata, a maggior ragione rispetto al giorno in cui il licenziamento è divenuto effettivo, cioè nel febbraio 2013. Le lesioni dell’onore e della dignità hanno prevalentemente un effetto immediato, che con il passare del tempo inevitabilmente svanisce, se non vengono in qualche modo rinnovate (ad esempio nel caso di scritti, che possono essere recuperati, riletti o riutilizzati).

Sulla scorta di queste considerazioni non si può considerare provato l’uso delle espressioni contestate da AP 1.

Resta pertanto da esaminare solo se con i termini “talebano” e “Bin Laden” il prevenuto ha commesso una discriminazione razziale.

Discriminazione razziale

                                11.   Giusta l’art. 261 bis cpv. 4 CP, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione.

L’infrazione è consumata sin dal momento in cui l’autore adotta uno dei comportamenti repressi, senza che sia necessario il raggiungimento di un risultato. E’ proprio il comportamento in quanto tale a comportare una lesione della dignità umana e del diritto alla parità di trattamento (Les Infractions en droit suisse, art. 261bis, n. 3).

L’autore deve agire pubblicamente, laddove per “pubblico”, si intendono quegli atti che sono destinati ad una grossa cerchia di persone, non legate da rapporti personali (DTF 130 IV 111 consid. 3.1.). Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale Federale, si deve intendere come pubblico tutto quanto viene esternato al di fuori dell’ambito privato (DTF 130 IV 111 consid. 5.2.2.; 133 IV 308 consid. 8.3; 140 IV 102 consid. 2.2.5.). Appartiene all'ambito privato quanto viene espresso nel seno della cerchia famigliare, di un gruppo di amici o altrimenti in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da particolare confidenza. Per giudicare se tale condizione è perfezionata occorre tenere conto delle circostanze concrete del caso, fra le quali può essere di rilievo, pur non essendo da solo conclusivo, il numero delle persone presenti.

L’atto di discriminare o discreditare una persona per la sua appartenenza (non per forza reale) a una razza, etnia o gruppo religioso consiste in questa variante dell’art. 261bis CP, in pratica, in un attacco diretto contro la persona presa di mira, che viene colpita nella sua dignità individuale in quanto membro di un gruppo umano (DTF 133 IV 311 consid. 8.2.).

Il reato è intenzionale e deve quindi essere dettato dall’odio o dalla discriminazione verso una razza, etnia o religione.

                                12.   L’imputato contesta, tra le altre cose, che i fatti si siano svolti in pubblico.

Nella fattispecie, le discussioni incriminate sono avvenute nel reparto “controllo qualità” della __________, ove sono attivi 5 operai e, nel momento del cambio turno, per 10 minuti, 10 operai (al massimo 12/13, come riconosciuto dalla difesa in arringa).

Decisivo non è quante persone le hanno sentite ma quante potrebbero averle sentite (Schleminger Mettler, Basler kommentar StGB, art. 261 bis n. 25), sicché si può considerare che almeno 4 colleghi di PC 1 erano presenti al momento delle discussioni, se avvenute durante il turno, e almeno 9 se verificatesi al momento del cambio.

Il numero è dunque alquanto ristretto, così come circoscritto è il luogo ove i termini sono stati utilizzati: i locali di laboratorio di una fabbrica.

Le persone che hanno sentito erano tutte colleghi di lavoro che si conoscevano bene e che, come sovente succede, lavoravano a stretto contatto, seppur ognuno alla propria postazione, per almeno 8 ore al giorno, scambiandosi nei turni e frequentandosi anche, sporadicamente, al di fuori dell’ambito lavorativo (ad. es. VI __________ 8 novembre 2016, in verb. dib. d’appello, pag. 8: “Con i colleghi di reparto qualità ho un rapporto perfetto: sono persone con cui lavoro da 20 anni e con cui ho sviluppato un rapporto di amicizia. Usciamo, per esempio, spesso a mangiare insieme.” o VI __________ 8 novembre 2016, in verb. dib. d’appello, pag. 11: “Con alcuni colleghi ho un rapporto d’amicizia. Capita che ci frequentiamo fuori dal lavoro”). L’unica eccezione, con riferimento agli eventi extra-lavorativi, era l’accusatore privato che, per sua scelta personale, ma non perché ne veniva escluso dagli altri, non vi partecipava.

Il reparto qualità era un reparto chiuso, al quale estranei non avevano di norma accesso (VI __________ 8 novembre 2016, in verb. dib. d’appello, pag. 8).

                                         A fronte di una simile situazione non si può parlare di esternazioni pubbliche ai sensi dell’art. 261bis CP: il numero di persone che possono aver udito le parole di AP 1 è decisamente limitato e la tipologia è tale da non poter lasciare presumere che esse venissero divulgate.

                                         Ma anche se, ragionando per ipotesi, vi fosse stata una possibilità che lo fossero, nulla cambierebbe. Soprattutto di fronte a espressioni verbali - che, per loro natura, si esauriscono immediatamente - che sono quindi fugaci, “flüchtig”, in opposizione a forme che possono essere conservate nel tempo e nella forma, come scritti, registrazioni, video - la valutazione della pubblicità dell’atto deve concentrarsi sul numero di persone che hanno direttamente assistito ai fatti piuttosto che su quelle alle quali teoricamente, poi, i contenuti della discussione potrebbero essere riportati. In effetti, una divulgazione di una conversazione (non registrata) a terzi che non vi hanno assistito da parte dei presenti alla stessa, può avvenire solo attraverso un racconto con parole proprie, che, inevitabilmente, ne snatura il significato e la portata originali, dipendendo, genericamente, il modo di riferire una frase, un dialogo o un concetto, in maniera imprescindibile da come le parole dette sono state interpretate, assimilate e ricordate da chi se ne fa megafono (Gerhard Fiolka/Marcel Alexander Niggli, Das Private und das Politische. Der Begriff del Öffentlichkeit im Strafrecht am Beispiel der Bundesgerichtsentscheide vom 21 Juni 2000 und vom 23 August 2000 betreffend Rassendiskriminierung, AJP 2001, pag. 533 segg., pag. 542 seg.).

                                         Di conseguenza, il reato decade già solo per la mancanza del presupposto oggettivo della pubblicità.

                                         Essendo l’esito della procedura delineato, non è necessario approfondire la questione a sapere se i termini “Bin Laden” e “talebano” sarebbero di per sé adatti ad intaccare la dignità di una persona sulla base della sua appartenenza religiosa o etnica, che può essere lasciata aperta.

                                         Ne deriva che l’appello è accolto, la sentenza di prime cure annullata e AP 1 prosciolto dall’accusa di discriminazione razziale.

                                         Indennità ex art 429 CPP a favore dell’accusato

                                13.   Con istanza del 19 dicembre 2016, AP 1 ha chiesto un indennizzo di fr. 24'937.65 oltre interessi al 5% da tale data (doc. dib. d’appello 10), corrispondenti a fr. 21'875.00 d’onorario (87 ore e mezza a fr. 250.-) e fr. 1'215.40 di spese, oltre all’IVA per fr. 1'847.25.

                                         Tenuto conto della difficoltà della procedura e delle varie fasi che hanno portato alla presente sentenza, passando per il reclamo contro il non luogo alla CRP e per le tre udienze d’appello, l’impegno orario risulta essere solo un po’ troppo elevato. Delle 87 ore e mezza si giustifica riconoscerne 75 e mezza, considerato che devono essere decurtati, perché non strettamente necessari, il colloquio di 1 ora con il cliente del 12 giugno 2014, 1 ora dalla stesura delle osservazioni alla CRP del novembre 2015, la trasferta a Bellinzona per la consultazione dell’incarto, di 90 minuti, 180 minuti per la redazione dell’arringa in primo grado, 120 minuti per la dichiarazione d’appello (che per sua natura non deve essere motivata), 210 minuti per la stesura e correzione dell’arringa d’appello, che segue la falsa riga di quella di primo grado.

                                         Con riferimento all’art. 6 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, le spese sono riconosciute per fr. 1'000.-.

                                         Ne consegue che l’indennità è fissata in fr. 18'875.00 (75.5 ore a fr. 250.00) + fr. 1'000.00 = fr. 19'875.00. A questo importo va aggiunta l’IVA di fr. 1'590.00 che porta l’indennità complessiva a fr. 21'465.00.

                                         Gli interessi di mora sono riconosciuti a far tempo dalla data della presente sentenza.

                                         Indennizzo dell’AP

                                14.   Preso atto del proscioglimento di AP 1, all’accusatore privato non viene riconosciuto alcun indennizzo ai sensi dell’art. 433 CPP.

                                         Tasse, spese

                                15.   Visto l’esito del procedimento, gli oneri processuali di primo e secondo grado sono caricati allo Stato (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art.                      77, 80, 81, 84, 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

                                         261 bis CP;

                                         nonché, sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio,

gli art. 428 e 433 CPP;

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   L’appello è accolto.

                                         Di conseguenza

                               1.1.   AP 1 è prosciolto dall’accusa di discriminazione razziale.

                               1.2.   Lo Stato rifonderà a AP 1, a titolo di indennità ai sensi dell’art. 429 CPP, fr. 21'465.00, oltre interessi al 5% a far tempo dal 7 febbraio 2017.

                               1.3.   La tassa di giustizia e le spese procedurali per il processo di primo grado sono poste a carico dello Stato.

                                   2.   L’istanza d’indennizzo ex art. 433 CPP presentata da PC 1 nei confronti di AP 1 è respinta.

                                   3.   Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:

                                         tassa di giustizia                     fr.        2'500.-   

                                         altri disborsi                             fr.           200.fr.        2'700.sono posti a carico dello Stato.

                                   4.   Intimazione a:

                                   5.   Comunicazione a:

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona -   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona -   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona -   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano -   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,     6501 Bellinzona -   Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)

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Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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