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Ticino Corte di appello e di revisione penale 27.11.2015 17.2015.35

27 novembre 2015·Italiano·Ticino·Corte di appello e di revisione penale·HTML·14,615 parole·~1h 13min·2

Riassunto

Contenuto dell'atto d'accusa in caso di truffe commesse in serie, violazione principio accusatorio. Presupposti applicativi del reato di abbandono, in concreto esposizione a pericolo dei pazienti tramite il mancato rispetto delle più elementari norme igieniche e di quelle di buona pratica clinica

Testo integrale

Incarto n. 17.2015.35+49

Locarno 27 novembre 2015/im

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 2 dicembre 2014 e confermata con dichiarazione di appello 17 marzo 2015 da

AP 1   rappr. DI 2

e sull’appello incidentale 3 aprile 2015 presentato dal

Procuratore pubblico ___________   contro la sentenza emanata il 1. dicembre 2014 dalla Corte delle assise criminali nei confronti dell’appellante principale

esaminati gli atti;

ritenuto che           A.   Con atto d'accusa del 22 ottobre 2013 a AP 1 sono stati imputati i seguenti reati:

1. Truffa aggravata

siccome commessa per mestiere, data la disponibilità dell'accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,

per avere,

a __________, in altre località della Svizzera e all'estero, dove ha praticato terapie a pazienti, dal 1 ottobre 1998 e sino all'arresto intervenuto il 23 aprile 2007, a scopo di indebito profitto personale, esercitato abusivamente la professione di medico, sin dal 1989, con studio medico indipendente allestito in due locali al pianterreno della sua abitazione di Via __________ a __________, con accesso indipendente,

ingannato con astuzia un numero considerevole di pazienti sulle sue qualifiche professionali, presentandosi loro come medico specializzato in ozonoterapie e terapie neurali, ricevendo i pazienti in camice bianco nei locali da lui allestiti ed adibiti a studio medico presso la sua abitazione, indicando sul suo campanello e sulla bucalettere "dr. med. AP 1" e presentandosi con le medesime qualifiche sull'elenco telefonico, esponendo nello studio certificati attestanti l'avvenuta frequentazione di corsi di specializzazione che aveva ottenuto mediante la presentazione della falsa laurea di cui sub 3,

continuando a praticare terapie invasive a pazienti, nonostante, con decisione 21 giugno 1995, la Sezione Sanitaria dell'allora Dipartimento delle Opere Sociali gli avesse inflitto una multa di CHF 4'000.- per esercizio abusivo dell'attività medica e fosse stato diffidato dall'eseguire qualsiasi intervento o prestazione di competenza medica,

sfruttando il particolare rapporto di fiducia e confidenza instauratosi nel tempo con i pazienti, confermandoli subdolamente nell'errore in cui si sono venuti a trovare sulle sue qualifiche professionali e le sue competenze mediche,

dissimulando di non avere alcuna competenza medica e di non aver neppure seguito studi in medicina e, approfittando subdolamente dell'errore in cui i pazienti si sono trovati credendolo un medico abilitato all'esercizio delle arti sanitarie, inducendoli ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio,

segnatamente, per aver indotto i pazienti ad accettare che l'accusato praticasse loro delle terapie invasive quali ozonoterapie e terapie neurali,

ritenuto che, avendo l'accusato praticato terapie invasive senza allestire cartelle sanitarie, senza tenere uno schedario con le generalità complete ed il recapito dei singoli pazienti, senza procedere preventivamente ad accertamenti anamnestici delle condizioni dei pazienti, senza disporre di procedure documentate e validate, senza emettere note d'onorario, senza rilasciare ricevute e senza dichiarare queste entrate al fisco, non è stato possibile accertare compiutamente l'identità della maggior parte dei pazienti ed il loro recapito, molti dei quali erano residenti nella Svizzera Interna ed all'estero, cosicché il danno patrimoniale subito dai pazienti è stato determinato sulla base di quanto risulta essere entrato sulla relazione bancaria in __________,

inducendo i pazienti in inganno e arrecando loro un pregiudizio patrimoniale complessivo di almeno CHF 414'851,10;

2. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________ presso il proprio domicilio,

nel periodo dal 1 ottobre 1998 - sino all'arresto intervenuto il 23 aprile 2007,

a scopo di indebito profitto proprio e di terzi,

agendo con la complicità della moglie __________, senza essere autorizzato,

realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra di affari e un guadagno considerevole,

avendo venduto a numerose pazienti, ingenti quantitativi di capsule dimagranti, procurategli dal Dr. med. __________, che sapeva contenere benzodianzepina e amfeprannone 35 e 40 mg, al prezzo di CHF 600.- per trattamento (della durata di 60 giorni),

conseguendo complessivamente un indebito profitto personale di circa CHF 201'070.00;

3. Falsità in certificati

per avere,

in circostanze di tempo e di luogo che non hanno potuto essere accertate compiutamente,

al fine di migliorare la propria situazione, non avendo mai compiuto studi in medicina,

allestito la falsa laurea della facoltà di medicina, datata 1o luglio 1963 figurante rilasciata a Belgrado, attestante falsamente l'avvenuto superamento da parte sua degli esami alla Facoltà di medicina con la media del 9.65, e l'avvenuto conseguimento del titolo di dottore in medicina, come pure, per aver allestito il falso attestato, datato 29 ottobre 1963 figurante rilasciato a Belgrado, certificante falsamente l'avvenuto superamento con il voto ottimo degli esami per la professione di medico davanti alla Commissione d'esame del Consiglio di salute pubblica della Repubblica Popolare di Serbia, in Belgrado,

abusando, a scopo di inganno, di questi certificati, sia per essere ammesso, il 17 aprile 1980, agli esami per l'ottenimento del diploma federale di medico (che non ha superato per due volte), sia per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio di una prassi quale sostituto, nel periodo giugno 1981-giugno 1983, del dr. __________, sia per iscriversi a vari seminari di specializzazione in terapia naturale e ozonoterapia che gli hanno permesso di conseguire vari attestati che ha esposto nel suo studio; sia per commettere i reati di cui al presente atto d'accusa, al punto 1;

4. Lesioni gravi per avere,

nel corso del mese di novembre 2009,

a Bubendorf (Canton Basilea Campagna) presso l'abitazione di __________,

intenzionalmente ferito __________ mettendone in pericolo la vita, segnatamente,

malgrado gli fosse vietato esercitare terapie mediche invasive e malgrado fosse stato in carcere preventivo tra il 23 aprile e il 26 settembre 2007 per gravi reati commessi nell'esercizio abusivo di attività medica,

il giorno 11 novembre 2009 sottoposto __________ - che soffriva da tempo di forti dolori alle ginocchia provocati dall'artrosi e che si era rivolta a lui per il tramite della sua conoscente __________ che l'aveva qualificato come "medico" - a terapia neurale praticandole una cinquantina di iniezioni in dosi importanti di procaina (un anestetico ad uso locale) nella zona della tiroide, alla schiena e lungo le gambe, senza disinfettare la cute prima di ogni iniezione, utilizzando il medesimo ago per tutte le iniezioni e con una carente disinfezione delle sue mani,

e, dopo che la signora __________ si era ripresentata da lui a causa di un dolore acuto che accusava,

il 19 novembre 2009, dopo averle prelevato liquido dal ginocchio destro con una siringa, sottoposto nuovamente la stessa ad una decina di punture di procaina in assenza di garanzia di sterilità, nonché praticatole una ossigeno-terapia localizzata al ginocchio destro,

non avvedendosi, malgrado la chiara evidenza di uno stato infettivo acuto, della gravità delle condizioni della signora __________, omettendo di farla sottoporre a misure urgenti di assistenza medica e di controllo medico,

causandole una gonoartrite acuta del ginocchio destro su infezione da stafilococcus epidermidis,

esponendola a grave rischio di sepsi generalizzata (setticemia) e mettendone in tal modo in pericolo la vita,

non intervenendo il decesso, essendo la stessa stata trattata in modo adeguato dal medico curante nella fase acuta con una terapia antibiotica, procurandole gravi problemi alla salute, che hanno necessitato di un intervento chirurgico in urgenza in data 21 novembre 2009, una terapia antibiotica per via parenterale per sei settimane e l'impianto di una protesi nel mese di giugno 2010 a causa della compromissione della funzionalità del ginocchio destro, con un'inabilità lavorativa sino al 10 gennaio 2010,

sapendo o dovendo presumere che, praticando un elevato numero di iniezioni di procaina in assenza di garanzia di sterilità e applicando ozonoterapia ad uso locale nelle sue condizioni personali (mancanza di formazione medica, età avanzata, ridotta acuità visiva) metteva in grave pericolo la salute e la vita di __________;

5. Abbandono

per avere,

a __________, __________, __________ ed in altre non meglio precisate località, dal 1999 e sino agli inizi del mese di settembre. 2011, anche dopo la scarcerazione intervenuta nell'ambito del primo procedimento in data 23 settembre 2007, e meglio a partire dal mese di dicembre 2007 e sino agli inizi del mese di settembre 2011, malgrado gli fosse vietato esercitare terapie mediche invasive e malgrado fosse stato in carcere preventivo tra il 23 aprile e il 26 settembre 2007 per gravi reati commessi nell'esercizio abusivo di attività medica, in un numero imprecisato di occasioni, esposto a pericolo di morte o a grave imminente pericolo di perdita della salute le persone delle quali doveva avere cura essendosi proposto loro come medico (malgrado non fosse autorizzato a dispensare prestazioni mediche) ed avendo praticato loro terapie altamente invasive (terapie neurali e ozonoterapie) che gli erano vietate, l'esposizione a pericolo di morte o a grave imminente pericolo di perdita della salute essendo dovuta a:

inadeguatezza o assenza dei rilievi anamnestici e di una verifica delle condizioni cliniche delle persone sottoposte a terapia,

totale assenza della tracciabilità delle procedure seguite,

assenza di procedure adeguate per una disinfezione e per una garanzia di sterilità per l'ambiente, i luoghi di perforazione dei tegumenti, gli strumenti per la perforazione, il prodotto iniettato e le modalità della sua conservazione,

ripetute iniezioni di dosaggi importanti di procaina, un potente anestetico locale che influenza il sistema nervoso centrale e il sistema di conduzione cardiaco, sostanza che in condizioni cliniche particolari (malattie neurologiche, insufficienza epatica, disfunzioni del sistema cardiocircolatorio) possono provocare complicazioni letali,

totale inosservanza delle raccomandazioni da parte della ditta produttrice del farmaco,

errata manipolazione dell'apparecchio di ozonoterapia, con contaminazione di tracce di sangue sulla valvola di aspirazione dell'ossigeno e sulle parti meccaniche dell'apparecchio, con grave rischio di contaminazione per i pazienti di malattie trasmissibili con il sangue quali epatiti e HIV,

assenza di un'adeguata e regolare verifica di funzionamento e di manutenzione delle apparecchiature,

inadeguata presa a carico medica in presenza di una sintomatologia clinica acuta dei pazienti,

segnatamente esposto a pericolo di morte o a grave imminente pericolo di perdita della salute la cerchia di persone con cui aveva instaurato un radicato rapporto di fiducia pluridecennale, che continuavano a sottoporsi alle sue terapie perché non erano venuti a conoscenza del suo arresto nel 2007, rispettivamente che, pur avendo saputo dell'arresto, continuavano a crederlo medico, accreditando la versione secondo la quale l'arresto sarebbe stato dovuto a motivi non connessi all'esercizio dell'attività medica,

pazienti che l'inchiesta ha potuto identificare soltanto in parte, stante la totale mancanza di tracciabilità delle terapie (assenza di cartelle sanitarie) e di tenuta dei dati dei pazienti da parte dell'imputato nell'intento di sottrarsi al procedimento,

tra cui:

-   __________, il quale, da dicembre 2007 ad aprile 2008, ha ricevuto settimanalmente ozonoterapie ed iniezioni di procaina e, da maggio a dicembre 2008, un numero imprecisato di terapie,

-   __________, la quale, nel periodo dicembre 2007 - aprile 2008, ha ricevuto un numero imprecisato di ozonoterapie e terapie neurali,

-   __________, la quale, a partire dal 1999 e sino all'autunno 2010, ha ricevuto in media tre sedute di iniezioni massicce di procaina all'anno,

-   __________ la quale, nel periodo ottobre/novembre 2005 - dicembre 2010, ha ricevuto dieci terapie neurali e ozonoterapie,

-   __________, la quale durante almeno una ventina di sedute è stata sottoposta a terapie neurali,

-   __________, il quale, nel periodo 2006 - 2008, durante tre sedute è stato sottoposto a terapie neurali e a ozonoterapie,

-   __________, il quale, nel corso del 2009, ha ricevuto in due occasioni ozonoterapia

-   la moglie di __________, che, in un'occasione non meglio precisata, è stata sottoposta a terapia neurale,

ritenuto che i pazienti, a seguito della loro età avanzata, delle loro condizioni di salute, della totale assenza di informazioni sulle terapie cui venivano sottoposti e del consolidato rapporto di fiducia con l'imputato, non erano in grado di valutare e di rendersi conto dei rischi che si assumevano sottoponendosi a trattamenti da parte dell'imputato,

sapendo o dovendo presumere l'imputato che praticando le suddette terapie invasive che gli erano vietate, nelle suddette condizioni e nelle sue condizioni personali (mancanza di formazione medica, età avanzata, ridotta acuità visiva) esponeva i pazienti a pericolo di morte o a grave imminente pericolo di perdita della loro salute;

6. Truffa, aggravata

per avere, a __________, __________, __________ ed in altre non meglio precisate località, siccome commessa per mestiere, data la disponibilità dell'accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito, nelle stesse circostanze di tempo di cui al punto n. 5 a scopo di indebito profitto personale, continuato ad esercitato abusivamente la professione di medico, praticando le suddette terapie che gli erano vietate,

segnatamente continuato ad ingannare la cerchia dei suoi pazienti fedeli, mettendone in pericolo la vita e la salute come indicato al punto n. 5, sfruttando il radicato rapporto di fiducia pluridecennale e la simpatia che si era guadagnato, continuando a qualificarsi come medico e a praticare terapie riservate soltanto alla classe medica, sfruttando la vulnerabilità dei pazienti dovuta all'età e alle carenti condizioni di salute, pazienti che hanno continuato a farsi curare da lui perché non erano venuti a conoscenza del suo arresto nel 2007, rispettivamente che, pur avendo saputo dell'arresto, continuavano a crederlo medico, dando credito alla versione secondo la quale l'arresto sarebbe stato dovuto a motivi non connessi all'esercizio dell' attività medica,

inducendo in tal modo in inganno un numero imprecisato di pazienti, che l'inchiesta non ha potuto identificare in modo dettagliato, per le ragioni indicate al punto n. 5,

tra cui:

-    __________, la quale, a partire dal 1999 e sino all'autunno 2010, ha ricevuto in media tre sedute di iniezione massiccia di procaina all'anno e che è stata indotta in tal modo a versare all'imputato CHF 200.- per ogni seduta, per un totale di almeno CHF 6'600.-,

-    __________, la quale, nel periodo ottobre/novembre 2005 - dicembre 2010, è stata sottoposta a sedute di terapia neurale e di ozonoterapia e che è stata indotta in tal modo a versargli CHF 200.- per seduta per un ammontare complessivo di CHF 2000.-,

-    __________, che, durante una ventina di sedute, è stata sottoposta a terapie ed è stata indotta in tal modo a versargli CHF 200.- per seduta per un totale di CHF 4'000.-,

-    __________, il quale, nel periodo 2006 - 2008 durante tre sedute, ha ricevuto terapie neurali e ozonoterapie ed è stato indotto a versare all'imputato CHF 400.- a seduta per un ammontare complessivo di CHF 1200.-,

-    __________, il quale, nel corso del 2009, ha ricevuto in due occasioni ozonoterapie ed è stato indotto a versare all'imputato CHF 150.-,

la moglie di __________, che, in un'occasione nel corso del 2009, è stata sottoposta a terapia neurale ed è stata indotta dall'imputato a versargli CHF 150.- quale onorario,

-    __________, la quale nel corso del mese di novembre 2009 è stata sottoposta a terapie nelle circostanze indicate al punto n. 1 ed è stata indotta dall'imputato a versargli CHF 400per i due trattamenti.

per complessivi almeno CHF 14'500.00.

                                  B.   Con sentenza del 1. dicembre 2014 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

    1.1.   truffa aggravata siccome commessa per mestiere, data la disponibilità dell'accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,

per avere,

a __________, in altre località della Svizzera e all'estero, dove ha praticato terapie a pazienti, dal 1 dicembre 1999 e sino all'arresto del 23 aprile 2007, a scopo di indebito profitto personale, esercitato abusivamente la professione di medico,

ingannato con astuzia un numero considerevole di pazienti sulle sue qualifiche professionali, presentandosi loro come medico specializzato in ozonoterapie e terapie neurali, ricevendo i pazienti in camice bianco nei locali da lui allestiti ed adibiti a studio medico presso la sua abitazione, indicando sul suo campanello e sulla bucalettere "dr. med. AP 1” e presentandosi con le medesime qualifiche sull'elenco telefonico, esponendo nello studio certificati attestanti l'avvenuta frequentazione di corsi di specializzazione che aveva ottenuto mediante la presentazione di una falsa laurea;

inducendo i pazienti in inganno e arrecando loro un pregiudizio patrimoniale complessivo di almeno CHF 373'321,85;

e meglio come descritto nell'atto di accusa e precisato nei considerandi;

    1.2.    infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, a __________ presso il proprio domicilio, nel periodo dal 1 dicembre 1999 sino al 23 aprile 2007, a scopo di indebito profitto proprio e di terzi, realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra di affari e un guadagno considerevole, avendo venduto a numerose pazienti, ingenti quantitativi di capsule dimagranti, contenenti benzodianzepina e amfepramone 35 e 40 mg, al prezzo di CHF 600.- per trattamento, conseguendo complessivamente un indebito profitto personale di circa CHF 203'500.00;

e meglio come descritto nell'atto di accusa e precisato nei considerandi;

    1.3.   lesioni gravi

per avere, nel corso del mese di novembre 2009, a __________ presso l'abitazione di __________, intenzionalmente ferito __________ mettendone in pericolo la vita;

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi;

1.4.   truffa aggravata siccome commessa per mestiere, data la disponibilità dell’accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,

per avere, a __________, __________, __________ ed in altre non meglio precisate località, dal 26.9.2007 al mese di settembre 2011, a scopo di indebito profitto personale, continuato ad esercitare abusivamente la professione di medico, praticando le suddette terapie che gli erano vietate su un numero indeterminato di persone e meglio come descritto nel punto 5 dell'atto di accusa; inducendo i pazienti in inganno e arrecando loro un pregiudizio patrimoniale complessivo di almeno CHF 5'700.--;

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi”.

Con il medesimo giudizio la Corte ha prosciolto l’imputato dall’accusa di abbandono e, a causa dell’intervenuta prescrizione, ha inoltre abbandonato il procedimento penale in relazione all’accusa di falsità in certificati.

In applicazione della pena, la Corte di prime cure ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 28 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché al pagamento della tassa di giustizia di fr. 30'000.- e dei disborsi. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in ragione di 22 mesi (con un periodo di prova di 3 anni) e da espiare per i rimanenti 6 mesi.

Quale norma di condotta i primi giudici hanno, inoltre, imposto all’imputato il divieto assoluto, per tutto il periodo di prova, di esercitare qualsivoglia attività medica, paramedica, sanitaria e/o affine su qualsiasi paziente, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, con l’avvertenza che in caso di mancato rispetto sarà ordinata l’esecuzione effettiva della pena sospesa.

La Corte delle assise criminali ha, poi, ordinato la confisca, rispettivamente il dissequestro, rispettivamente la distruzione dei beni e degli oggetti sequestrati durante il procedimento penale (di cui si dirà in seguito) e ha inoltre ordinato la liberazione della cauzione a favore dell'avente diritto (che dovrà legittimarsi), dedotte la tassa di giustizia e le spese a carico di AP 1.

                                  C.   Contro la sentenza della Corte delle assise criminali, il condannato ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Con dichiarazione d'appello 17 marzo 2015, egli ha precisato di impugnare i dispostivi relativi alle condanne, alla pena, all’attribuzione degli oneri processuali nonché relativi alle norme di condotta, alle confische e alla liberazione della cauzione ordinate dal primo giudice. AP 1 ha quindi chiesto, in via principale, il suo proscioglimento da ogni accusa e, in via subordinata, la sua condanna unicamente per il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, protestando in entrambi i casi spese e ripetibili.

AP 1 non ha presentato istanze probatorie.

                                  D.   Con dichiarazione d'appello incidentale 3 aprile 2015 all’appello presentato da AP 1, il procuratore pubblico ha chiesto che l’imputato venga ritenuto autore colpevole anche del reato di abbandono e, di conseguenza, condannato alla pena detentiva di 3 anni da espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto.

Il procuratore pubblico non ha presentato istanze probatorie.

                                  E.   Rimasta incontestata, l’assoluzione di AP 1 dal reato di falsità in certificati è passata in giudicato.

                                  F.   Il pubblico dibattimento d’appello è stato esperito il 15 settembre 2015. A conclusione dell’istruttoria dibattimentale e della discussione:

                                          -  il procuratore pubblico ha postulato che l’imputato venga ritenuto autore colpevole anche del reato di abbandono e, di conseguenza, condannato alla pena detentiva di 24 mesi da espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto, non opponendosi ad un’eventuale sospensione parziale. Per quanto concerne gli averi patrimoniali di AP 1 in sequestro, la PP si è rimessa al giudizio della Corte.

                                          -  AP 1 ha postulato:

- in via principale, il suo proscioglimento da ogni accusa nonché il dissequestro della cauzione, degli importi depositati sui conti del Ministero pubblico e del Tribunale penale, dei conti bancari, dell’immobile, della polizza __________ e di tutti gli oggetti e di tutti i valori menzionati alle pagg. da 8 a 15 dell’AA;

- in via subordinata, la sua condanna unicamente per il reato d’infrazione aggravata alla LStup nonché il dissequestro di quanto indicato sopra, dedotto l’importo di cui al provento di reato ex punto 2 AA e ad esclusione degli strumenti di questo reato. In questo caso egli chiede di essere condannato ad una pena detentiva sospesa condizionalmente;

- in entrambi in casi, l’accoglimento dell’istanza d’indennità 14 settembre 2015.

Ritenuto

                                         Principi applicabili all’accertamento dei fatti

                                   1.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011).

                                   2.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da cui si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).

                                   3.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in op. cit., ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

                                         L’imputato: vita e precedenti penali

Origini, famiglia e carriera professionale

                              4. a.   AP 1 (detto “__________”) AP 1 è nato il __________ a __________, villaggio nei pressi della città di __________, nell’allora Yugoslavia, oggi Serbia. Egli ha spiegato agli inquirenti che, dopo aver assolto le scuole dell’obbligo e dopo aver conseguito la maturità, ha studiato medicina generale presso l’Accademia militare di Belgrado dove si è laureato nel 1963 (cfr. verbale PP 23 aprile 2007, AI 1 in classificatore verbali accusati-indiziati, pag. 1; cfr. anche verbale PP 11 gennaio 2007 allegato all’AI 294, pag. 1, entrambi in inc. MP ACC.2009.130).

La questione dell’effettivo ottenimento della laurea in medicina - circostanza contestata dall’accusa e non ammessa dai primi giudici - sarà approfondita nel consid. 9. Nel 1964 AP 1 ha conosciuto __________, cittadina svizzera domiciliata a __________ (Canton Basilea-Campagna) che ha sposato l’anno successivo, dopo averla raggiunta nel nostro paese. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (__________) e __________ (__________).

Nel 1973 l’imputato ha acquisito la cittadinanza svizzera.

Da una relazione extraconiugale con __________, residente ad __________ (Canton Berna), AP 1 ha avuto altre due figlie, __________ (__________) ed __________ (__________), che ha riconosciuto nel 1994 (cfr. Unterhaltsvertrag 2 febbraio 1995, allegato a dichiarazione fiscale 1999/2000 in AI 58 in inc. MP ACC.2009.130; cfr. anche verbale PP __________ 10 maggio 2006 recte 2007, AI 7 in classificatore verbali accusati -indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 5).

                                  b.   Per quanto concerne la sua attività professionale, AP 1 ha dichiarato:

      “- tra il 1965 e, salvo errore, 1968 ho lavorato all'Istituto di ricerca sul cancro di __________ (Basilea Campagna); si tratta di una struttura privata che appartiene alla clinica __________ di __________; sono stato assunto dopo un colloquio con il professor Leroi, ora defunto, al quale mi sono presentato come medico interessato alla ricerca; dichiaro di essere stato assunto sulla parola senza esibire alcun documento in fotocopia (…);

-  tra il 1968 e il 1982 o 1983 ho lavorato alla __________ come "Laborant", ovvero come tecnico di laboratorio nell'ambito della ricerca farmaceutica;

-  parallelamente ho studiato alla facoltà di medicina a Basilea negli anni 1968-1971; sono stato iscritto al 4° semestre, ho interrotto gli studi perché alla __________ mi hanno affidato un progetto di ricerca sugli antibiotici; non ero uno studente di corso regolare, in realtà ero un semplice uditore; (…) negli anni 1974-1975 (allorquando lavoravo ancora presso la __________ come "Laborant" nella divisione farmaceutica) ho lavorato come Ueberwachungs-"Student"; nella dichiarazione risulta che ho lavorato in diversi reparti tra cui medicina, chirurgia, pronto soccorso, reparto cure intense, centro per paraplegici, il Kinderspital e il Bruderholzspital; dichiaro che in questo periodo non ho ricevuto alcun stipendio, ho lavorato su mandato della __________ come addetto alla sorveglianza sugli effetti sui pazienti procurati dai farmaci testati; si trattava di procedure sperimentali;

-  nel 1979 sono stato assunto dall'Ospedale Cantonale di __________ nel reparto di chirurgia intensiva come medico assistente, facendo anche i turni di notte. Sono stato assunto esibendo i precedenti attestati di lavoro (…);

-  tra il 7 gennaio 1980 e il 31 ottobre 1982 ho lavorato come medico addetto alle trasfusioni presso la Croce Rossa di __________ (…); sono stato assunto su chiamata tramite il dottor __________ mio responsabile presso l'Ospedale Cantonale di __________ che mi ha raccontato (recte: raccomandato), cosicché non ho dovuto esibire alcun documento;

-  tra giugno 1981 e giugno 1983 ho sostituito il dottor __________”

(cfr. verbale PP 4 maggio 2007, AI 3 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 3-4, con annesse le fotocopie dei vari attestati di lavoro).

                                   c.   Sempre secondo le sue dichiarazioni, parallelamente ai menzionati impieghi, AP 1 si è formato - nel corso degli anni - nel campo della terapia neurale e dell’ozonoterapia, trattamenti di cui meglio si dirà più avanti e che egli ha iniziato a praticare in Svizzera interna:

“  ADR ho seguito dei corsi a Belgrado per la neuralterapia nella prima metà degli anni '60. In Svizzera ho frequentato i primi corsi di neuralterapia nella prima metà degli anni '70. Ho seguito corsi di aggiornamento nella misura di circa tre corsi all’anno e ciò in Svizzera e in Germania. ADR a partire dalla metà degli anni '70 ho frequentato corsi di ozonoterapia nella misura di 2 volta all'anno sia in Svizzera che Germania. Ho frequentato corsi anche a Sils Maria, presso l'hotel Waldhaus (…). ADR subito dopo aver frequentato i corsi di cui ho detto ho iniziato a praticare queste terapie a pazienti. Si tratta di un'attività che ho iniziato lentamente. Poi con il passare del tempo ho allargato la mia cerchia di pazienti. La maggior parte dei pazienti era contento delle mie terapie e mi ha fatto una buona pubblicità tra la sua cerchia di conoscenti” (verbale PP 30 maggio 2007, AI 11 in classificatore verbali accusati -indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 6-7)”.

                                  d.   Dopo essere stato arrestato a Belgrado nel 1984 e dopo aver scontato la pena di due anni di detenzione inflittagli da un tribunale jugoslavo per il reato di inganno (cfr. al riguardo consid. 7), l’imputato, nel 1985, si è trasferito in Ticino, dove la sua famiglia già risiedeva da alcuni anni in un’abitazione acquistata, nel 1982, in via __________ a __________. Egli ha spiegato che in Ticino:

“  lavoravo quale medico presso la clinica privata __________ in Via __________ a Lugano. La clinica era diretta dal dottor __________. Il dottor __________ era proprietario insieme a __________ della clinica (…). Lavoravo come medico assistente con orario diurno per uno stipendio di CHF 5'000.-. Era __________ personalmente a consegnarmi lo stipendio senza rilasciarmi ricevuta. (cfr. verbale PS 11 gennaio 2007, allegato all’AI 294 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2).

Per tale attività AP 1 ha dichiarato di essere stato multato:

“  Nel corso del 1993 ho ricevuto una multa del Medico cantonale perché ho esercitato attività lavorativa senza essere notificato all’ordine dei medici. Si trattava in realtà di uno studio con terapie diurne specializzato in “neuraltherapie” ed “ozonoterapia” (cfr. verbale PS 11 gennaio 2007, allegato all’AI 294 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2).

                                   e.   Verso la fine degli anni ’80 - inizio anni ‘90, l’imputato ha adibito a studio un appartamento indipendente di due locali situato al pianterreno della sua abitazione di __________, nel quale praticava alla sua cerchia di pazienti l’ozonoterapia e la terapia neurale (cfr. suo verbale PP 30 maggio 2007, AI 11, pag. 5; cfr. anche suo verbale PP 23 aprile 2007, AI 1, pag. 1 in cui egli ha tuttavia riferito che lo studio è stato aperto “intorno al 1999-2000”, entrambi in in classificatore verbali accusati -indiziati in inc. MP ACC.2009.130). L’imputato ha, altresì, dichiarato che, da quando ha aperto lo studio, egli ha risieduto in Svizzera in media due o tre mesi all’anno:

“  Il resto dell'anno mi reco in vari paesi tra cui Cuba, Costa Rica, Kuweit, Israele, Canada. (…) ho lavorato a Houston, Santa Fé, El Paso. Mi notifico alle autorità di frontiera come turista. Non ho alcuna autorizzazione a lavorare perché il permesso è richiesto soltanto se si lavora più di trenta giorni. Vengo ospitato da colleghi, ed esercito la neuraltherapie su pazienti del loro studio senza notificarmi alle autorità perché lavoro sotto la responsabilità dei miei amici. Non sono in grado di dire esattamente quando sono presente in Svizzera e quando sono all'estero. All'estero lavoro nei paesi che ho indicato negli studi di medici privati. Lavoro in questi paesi senza autorizzazione, ricevendo i pazienti dei miei colleghi e praticando loro la neuraltherapie e l'ozonoterapia, perché questi colleghi non praticano queste terapie. In media i soggiorni nei vari paesi durano 2/3 settimane a dipendenza di quanti pazienti hanno i colleghi” (cfr. verbale PP 4 maggio 2007, AI 3 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 5).

Dal 2000 egli è al beneficio della pensione (cfr. verbale PS 11 gennaio 2007, allegato all’AI 294 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2).

Situazione finanziaria

                                   5.   Per gli anni 2003-2005 i coniugi AP 1 hanno dichiarato di percepire, oltre alla rendita AVS, una rendita annua di fr. 20'822.- versata dall’Assicurazione svizzera dei medici. Risulta, inoltre, dagli atti che AP 1 percepisce, a far tempo dal 17 giugno 2007, una rendita vitalizia annua di fr. 31'016.- da parte dell’assicurazione __________ (cfr. doc. 3 allegato all’AI 412 inc. MP ACC.2009.130). La rendita, inizialmente interamente sequestrata dal procuratore pubblico, è poi stata mantenuta sotto sequestro limitatamente a fr. 1'000.- mensili (cfr. doc. 8 allegato all’AI 412 inc. MP ACC.2009.130).

Dall’estratto UEF agli atti emerge che, il 28 novembre 2014, a carico di AP 1 erano pendenti 17 esecuzioni per complessivi fr. 10'255'852,66 e che, sempre a suo carico, erano stati emessi 4 atti di carenza beni per complessivi fr. 42'760,65 (cfr. doc. 72 in inc. TPC 72.2013.130).

Precedenti penali e amministrativi

                                   6.   L’estratto del casellario giudiziale svizzero dell’imputato (stato 25 aprile 2007) riportava un’unica condanna ad una multa di fr. 550.- per una grave infrazione alle norme della circolazione, pronunciata il 15 aprile 2004 dal Bezirksamt di Zofingen.

                                         Attualmente il casellario giudiziale è intonso (cfr. estratto del 4 maggio 2015 allegato a doc. CARP XIV).

Emerge, poi, dagli atti che a AP 1 sono state inflitte due multe in relazione all’esercizio abusivo della professione medica. La prima, di fr. 200.-, gli è stata irrogata dal Bezirk- Statthalteramt Liestal il 22 febbraio 1983 per aver esercitato la professione di medico presso l’abitazione privata della famiglia __________ a __________, comportamento giudicato costitutivo di contravvenzione alla Legge sanitaria poiché, così agendo, AP 1 gestiva di fatto un secondo studio medico, rispettivamente esercitava in proprio senza essere autorizzato (cfr. fascicolo “Dr. med. AP 1, Stellvertreter von dr. med. __________” in AI 54 in inc. MP ACC.2009.130 dal quale risulta che, in quel periodo, AP 1 era unicamente autorizzato ad esercitare l’attività medica quale supplente del dr. __________). Come risulta dal timbro apposto sulla decisione di contravvenzione, il prevenuto ha pagato la multa in data 28 marzo 1983 senza interporre opposizione. Una seconda multa, di fr. 4'000.-, gli è poi stata inflitta il 21 giugno 1995 dalla Sezione sanitaria dell’allora Dipartimento delle opere sociali del Canton Ticino per avere

“  esercitato, senza disporre della prescritta autorizzazione, l’attività di medico ed in particolare effettuato:

- trattamenti di neuralterapia (iniezioni di procaina per dolori al braccio) al signor __________ dal 1989 in avanti (trattamento ancora in corso nel dicembre 1992);

- una terapia neurale consistente in iniezioni settimanali di anestetico locale in sede retrobulbare al signor C. __________ fino a gennaio 1994”.

                                         Nell’ambito di questo procedimento, la Sezione sanitaria ha diffidato l’appellante dall’eseguire qualsiasi tipo d’intervento o prestazione di competenza del medico sotto comminatoria dell’art. 292 CP (cfr. AI 77 in inc. MP ACC.2009.130).

Non risulta un intervento sanzionatorio dell’Ufficio del medico cantonale per i fatti accertati nel 2007 e successivamente.

                                   7.   Come emerge dalla sentenza 18 febbraio 1985 del Tribunale distrettuale di Belgrado (annessa agli atti con relativa traduzione in italiano; cfr. doc. 3 in inc. MP ABB 2616/1995 allegato all’AI 293 in inc. MP ACC.2009.130), AP 1 è stato condannato nella ex-Jugoslavia alla pena detentiva di 2 anni, con deduzione del carcere preventivo sofferto, per il reato d’inganno ex art. 171 del Codice penale della Repubblica Socialista Serba a danno di sei cittadini jugoslavi, e meglio per i seguenti fatti:

“  nel periodo 1980-1984 a Belgrado e in altri luoghi della Yugoslavia con l'intenzione di procurarsi un profitto illegale, fatto credere a molti cittadini jugoslavi che lui era un ottimo medico di fama mondiale, mentre invece non ha mai studiato medicina, che ha uno studio medico e un laboratorio in Svizzera, che ha fatto successo curando diverse malattie con medicamenti e medicine moderne, che avrebbe guarito loro e i loro familiari dalle malattie da cui soffrivano e così ha indotto persone ad accettare le sue cure per guarire, e continuando ad ingannarli, che la sua cura avrebbe avuto successo, e così ha cominciato a dare ai malati iniezioni di "procainum chloratum” all’1 % e altri medicamenti con effetto anestetico sapendo che con questi non si poteva avere nessun effetto curativo perché si trattava di medicamenti per calmare i dolori e così aveva causato danni finanziari facendosi versare determinate somme di denaro."

Come visto sopra, la pena è stata scontata.

Formazione di AP 1 in campo medico

                                   8.   AP 1 sostiene - e sempre ha sostenuto sia durante le varie inchieste penali che lo hanno coinvolto sia in occasione del dibattimento di primo grado e di quello d’appello - di essere medico e di essersi laureato in medicina generale presso l’Accademia militare di Belgrado nel 1963 (cfr. verbale GI 22 ottobre 1991 allegato all’AI 293 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 4; verbali PP 23 aprile 2007, AI 1, pag. 1, 30 maggio 2007, AI 11, pag. 1, 28 giugno 2007, AI 19, pag. 2 tutti in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130; verbale PP 7 aprile 2011 allegato all’AI 26 in inc. MP 2010.1637, pag. 1-2; cfr. allegato 1 al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 1; verb. dib. d’appello, pag. 3). A dimostrazione di questo assunto, l’imputato, durante il suo primo interrogatorio, ha prodotto la fotocopia di due documenti scritti in lingua cirillica serbo-croata che egli ha dichiarato essere la laurea in medicina rilasciata dall’Accademia militare di Belgrado il 30 giugno 1963 e il diploma che attestava il suo superamento degli esami di stato per l’esercizio della medicina in Jugoslavia (cfr. doc. C e D, allegati al verbale PP 23 aprile 2007, AI 1 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130). Egli ha altresì affermato di mai essere entrato in possesso degli originali dei menzionati documenti perché per poterli ottenere avrebbe dovuto corrispondere all’accademia militare di Belgrado - presso cui erano depositati - una tassa di CHF 80'000.- (cfr. verbali PP 23 aprile 2007, AI 1, pag. 2, e 30 maggio 2007, AI 11, pag. 3, entrambi in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130). Durante il dibattimento d’appello, l’imputato ha però fornito una versione diversa sul motivo per cui non era in possesso dell’originale della laurea in medicina, affermando di averla consegnata all’ambasciata jugoslava a Parigi e di non averla, da allora, mai più vista (verbale dib. d’appello, pag. 3).

I due atti - unitamente agli originali di alcuni attestati di scuola elementare sequestrati presso l’abitazione di AP 1 - sono stati tradotti in italiano (cfr. doc. allegati all’AI 90 in inc. MP ACC.2009.130).

                                   9.   Questa Corte, dopo attento ed approfondito esame delle tavole processuali, si associa alla conclusione dei primi giudici secondo cui AP 1 non ha una laurea in medicina. E ciò per i seguenti motivi.

                                   a.   Si rileva innanzitutto che la laurea in medicina prodotta (in fotocopia) dall’imputato presenta delle evidenti incongruenze che ne palesano il carattere inveritiero.

In primo luogo, nel documento, non c’è nessun riferimento all’istituto - l’Accademia militare di Belgrado - in cui l’appellante ha dichiarato di avere studiato medicina. La laurea risulta, invece, essere stata emessa dalla “Scuola superiore di medicina” che, secondo il traduttore, è un appellativo con cui solitamente è designata “la scuola superiore per infermieri o altri indirizzi paramedici” (cfr. traduzione della laurea in medicina allegata all’AI 90 in inc. MP ACC.2009.130). Le autorità serbe, interpellate per rogatoria dal PP (cfr. AI 337 in inc. MP ACC.2009.130), hanno del resto spiegato come:

“  nell’ambito dell’Accademia militare non esiste la facoltà di medicina, ma vengono abilitate le persone a svolgere mansioni militari e vengono assegnati i titoli militari. È vero, nel nostro paese, esiste l’accademia militare sanitaria, ma si tratta dell’Ospedale militare e non di una facoltà” (cfr. AI 427 in inc. MP ACC.2009.130).

La data indicata sulla laurea (30 giugno 1963) e le dichiarazioni di AP 1 secondo cui egli avrebbe studiato medicina tra il 1957 e il 1963 (cfr. AI 1 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 1) sono poi in contrasto con quanto emerge dagli attestati scolastici (questa volta originali) sequestrati nell’abitazione dell’imputato (allegati all’AI 90 in inc. MP ACC.2009.130) e meglio che, negli anni 1959-1960, egli frequentava la scuola per l’istruzione elementare degli operai a Belgrado. Ciò sconfessa le dichiarazioni dell’appellante secondo cui egli avrebbe studiato medicina tra il 1957 e il 1963.

L’appellante ha, invero, cercato di giustificare l’anomalia della data, sostenendo che gli attestati scolastici erano documenti falsi allestiti dalle autorità del suo paese per motivi politici:

“  Sono stato inviato a Parigi dall'ospedale militare di Belgrado nell'ambito di uno scambio post-laurea. Sono stato scelto da una speciale commissione per questo scambio. Per quanto attiene ai documenti e agli specifici incarichi sono stato invitato a prender contatto con l'ambasciata a Parigi. Ciò avveniva nell'anno 1964. L'ambasciata mi ha incaricato di partecipare all'attività di alcuni gruppi studenteschi francesi e di alcuni sindacati francesi. Ho operato sotto copertura con il falso nome di "__________"” (cfr. verbale PP 30 maggio 2007, AI 11 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2).

Confermo quanto dichiarato in occasione del verbale del 30 maggio 2007 ossia che quando sono arrivato a Parigi presso l'ambasciata mi è stato consegnato un dossier contenente documenti, tra cui un passaporto con il nome falso di __________ e gli attestati (scolastici ndr.) di cui ai doc. A e B annessi al verbale (cfr. verbale PP 6 giugno 2007, AI 15 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 1).

Sennonché, gli argomenti addotti dall’imputato non sono per nulla credibili. Come a ragione rilevato dal procuratore pubblico, appare, infatti, del tutto inverosimile che le autorità jugoslave, assieme al falso passaporto intestato a “__________”, abbiano consegnato all’insorgente degli attestati scolastici sui quali figuravano, invece, le sue vere generalità (cfr. verbale PP 6 giugno 2007, AI 15 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 1-2).

                                  b.   È, poi, un dato di fatto che AP 1 non è mai stato in grado di produrre l’originale della sua laurea in medicina e del diploma che lo abilitava all’esercizio della professione medica. Si rileva, al riguardo, che la tesi - peraltro, palesemente inverosimile -secondo cui egli, per ottenere gli originali, avrebbe dovuto versare all’Accademia militare fr. 80'000.- è solo una delle diverse scuse da lui accampate negli anni.

Come si evince dal rapporto 22 giugno 1984 della polizia cantonale di Basilea-Campagna, AP 1 (nell’ambito del procedimento volto ad ottenere la proroga dell’autorizzazione a sostituire il dr. __________) comunicò al medico cantonale che il documento originale si trovava in Australia e che lo avrebbe prodotto in un secondo momento (cfr. rapporto menzionato in AI 54 in inc. MP ACC.2009.130). Ciò che però - è quasi inutile dire - non fece.

Nel 1991, interrogato dal GI nell’ambito del procedimento penale scaturito dalla denuncia del dott. __________, il qui appellante cambiò versione, sostenendo che i certificati originali erano rimasti “nel dossier dell’ambasciata jugoslava a Parigi” (verbale GI 28 gennaio 1992 allegato all’AI 293 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 36), versione questa che, come visto, egli ha riproposto anche durante il dibattimento d’appello.

                                   c.   Ad ogni buon conto, l’imputato, nel 1980, presentando una fotocopia della menzionata laurea in medicina nonché i documenti che attestavano i suoi impieghi in campo medico (cfr. consid. 4.b), riuscì a farsi ammettere, dall’allora Servizio federale dell’igiene pubblica, agli esami per l’ottenimento del diploma federale di medico (cfr. scritto 17 aprile 1980 del Servizio federale dell’igiene pubblica, doc. N allegato al verbale 4 maggio 2007, AI 3 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130). Il risultato fu disastroso. Eloquente al riguardo è lo scritto 21 ottobre 1980 del responsabile per il Canton Basilea del Comitato direttore degli esami federale per le professioni mediche al responsabile dell’Ufficio federale della sanità:

“  Lieber Herr Bühler, Dürfen wir Sie bitten, die Unterlagen des obg. nochmals zu überprüfen. Sowohl Examinatoren wie Vorsitzende sind zur Ueberzeugung gelangt, dass AP 1 nie Medizin studiert haben kann. Er weiss weniger als irgend ein Laie auf der Strasse! Zudem ist es unerklärlich, dass er bei seiner (wie angegeben) guten Ausbildung: Gynäkologie Liestal, Innere Medizin Basel, Intensivchirurgie St. Gallen so nichts kann und weiss. Adamu war im Vergleich besser” (cfr. scritto citato in AI 54 in inc. MP ACC.2009.130).

                                         Un secondo tentativo fu interrotto dall’imputato (senza giustificazioni) dopo soli due esami in cui egli, peraltro, rimediò nuovamente valutazioni ampiamente insufficienti (nota 2 in medicina interna e nota 3 in medicina sociale e preventiva).

                                         Il 1° luglio 1981, la Commissione direttiva per gli esami federali di medicina respinse il reclamo interposto dal candidato medico contro la sua bocciatura precisando che, trattandosi del secondo tentativo, egli non avrebbe potuto sottoporsi ad ulteriori esami di medicina (cfr. scritto citato in AI 54 in inc. MP ACC.2009.130). Significativo dell’atteggiamento menzognero di AP 1 è che, invece, al GI che lo interrogava il 22 ottobre 1991 nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti dal dott. __________, AP 1 raccontò di essersi dovuto ritirare dagli esami perché minacciato da cittadini jugoslavi (cfr. verbale in AI 293 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 4).

                                  d.   La circostanza secondo cui AP 1 non è medico è, poi, confermata anche dalla menzionata sentenza 18 febbraio 1985 del Tribunale distrettuale di Belgrado nella quale i giudici jugoslavi hanno spiegato che AP 1 era in possesso di una fotocopia di un diploma falso della facoltà di medicina di Belgrado e che lo stesso accusato aveva ammesso durante il dibattimento di non avere mai studiato medicina (cfr. doc. 3 in inc. MP ABB 2616/1995 allegato all’AI 293 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 6-7).

Confrontato con queste risultanze, l’imputato ha una volta ancora tentato di giustificarsi con spiegazioni francamente pretestuose. Dapprima ha sostenuto che la circostanza secondo cui il tribunale jugoslavo avesse accertato che egli non aveva finito gli studi era da ricondurre al fatto che egli, allora, non era ancora in possesso delle fotocopie della laurea in medicina e del diploma di medico che il suo avvocato riuscì a recuperare presso l’accademia militare di medicina solo dopo la pronuncia della sua condanna (verbale PP 4 maggio 2007, AI 3 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 1-2). Questa versione è, tuttavia, smentita dagli atti ritenuto che AP 1, come visto, aveva presentato le fotocopie dei documenti già nel 1980 per iscriversi agli esami di medicina in Svizzera (cfr. supra). Addirittura, già ne era in possesso nel 1978 quando le trasmise alla Protezione civile di Muttenz, al fine di farsi incorporare in qualità di medico (cfr. fascicolo “Anfrage Zivilschutzstelle Muttenz…” in AI 54 in inc. MP ACC.2009.130). Nel 2011, durante la seconda inchiesta a suo carico (inc. MP ACC 2012.26), AP 1 (riproponendo una tesi che già aveva sostenuto nel 1991 dinanzi al GI nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti dal dr. __________) ha cambiato versione, spiegando che la sua condanna era in realtà da ricondurre alla sua diserzione:

“  Al mio ritorno in Serbia, siccome non potevano più condannarmi per diserzione a causa di problemi di prescrizione hanno montato contro di me un processo per truffa” (verbale PP 7 aprile 2011 allegato all’AI 26 in inc. MP ACC 2012.26, pag. 3).

Fatti emersi dall’inchiesta

                                10.   Nell’ambito del procedimento penale scaturito dalla denuncia sporta il 10 novembre 2006 dalla __________ e da __________ nei confronti di AP 1 (per fatti che qui non interessano e che, per finire, non sono risultati costitutivi di reato) è emerso che l’imputato - che non è mai stato autorizzato ad esercitare una professione sanitaria nel Canton Ticino - praticava, presso la sua abitazione di __________, l’ozonoterapia e la terapia neurale (cfr. verbale PP __________ 15 gennaio 2007, AI 1 in classificatore verbali testimoni, pag. 2, cfr. anche scritti del medico cantonale e dell’Ufficio sanità in AI 9 e 10; verbale PP AP 1 23 aprile 2007, AI 1 in classificatore verbali accusati-indiziati, pag. 3-4, tutti in inc. MP ACC.2009.130).

                                11.   Il 23 aprile 2007, AP 1 è stato arrestato. Il medesimo giorno il suo studio medico di __________ è stato perquisito e, in seguito, posto sotto sigillo (cfr. AI 17 e 18 in inc. MP ACC.2009.130).

                                12.   Durante il procedimento penale è, poi, emerso che AP 1 aveva prescritto ai suoi pazienti ingenti quantitativi di capsule dimagranti (procurategli dal dott. med. __________) che - come stabilito dagli esami di laboratorio (cfr. AI 63 in inc. MP ACC.2009.130) - contenevano benzodiazepina e amfepramone, ovvero sostanze stupefacenti ai sensi della LStup e dell’OStup (cfr. verbale PP AP 1 4 maggio 2007, AI 3, pag. 6; verbale PP AP 1 30 maggio 2007, AI 11, pag. 7-11, verbale PP __________ 14 maggio 2007, AI 8, pag. 2-5 tutti in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130).

                                13.   Il 26 settembre 2007 il prevenuto, dopo il pagamento di una cauzione di fr. 200'000.- (ridotta, poi a fr. 100'000.- e, infine, a fr. 50'000.-), è stato scarcerato (cfr. AI 298, 490 e 561, tutti in inc. MP ACC.2009.130).

                                14.   Il 28 marzo 2011, la PP avviava nei confronti di AP 1 un nuovo procedimento penale dopo che il medico cantonale, __________, il 23 febbraio 2010, aveva segnalato al MP il caso della signora __________, di cui si dirà in seguito (AI 1 in inc. MP ACC.2012/26).

                                15.   Il 6 aprile 2011, il prevenuto è stato nuovamente arrestato a __________. E’ stato scarcerato il 13 aprile 2011. Gli sono state imposte alcune misure sostitutive dell’arresto, tra cui l’obbligo di annunciarsi giornalmente presso un posto di polizia, il divieto di avere contatti con pazienti “storici” o “potenziali” nonché il divieto di esercitare qualsiasi tipo di arte medica, tra cui l’ozonoterapia e la terapia neurale e di praticare iniezioni di ogni genere (cfr. decisione GPC 8 aprile 2011, AI 34 confermata in decisione CRP 13 aprile 2011, AI 39, entrambe in inc. MP ACC.2012/26).

                                16.   Il 19 settembre 2011, durante una perquisizione al domicilio di AP 1, gli inquirenti hanno constatato come egli avesse di fatto allestito un nuovo “studio medico” al piano cantina della sua abitazione, nel locale adiacente a quello che già era stato precedentemente messo sotto sequestro e sigillato. Gli inquirenti hanno pure sequestrato materiale sanitario, tra cui siringhe, numerose bottigliette di procaina e una valigetta contenente un’apparecchiatura per l’ozonoterapia.

La PP ha disposto, dunque, l’arresto dell’imputato (cfr. AI 88 in inc. MP ACC. 2012/26). Previa conferma delle misure sostitutive ordinate dal GPC l’8 aprile 2011, egli è stato scarcerato il 23 settembre 2011 (cfr. decisione GPC 21 settembre 2011, AI 96 confermata in decisione CRP 23 settembre 2011, AI 99, entrambe in inc. MP ACC.2012/26).

                                17.   Dopo l’atto di accusa emanato il 18 novembre 2009 per i reati di:

truffa aggravata,

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti,

falsità in cerificati;

ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità,

violazione dell’art. 86 della Legge federale sugli agenti terapeutici (LATer),

ripetuta violazione dell’art. 60 cpv. 1 lett. n e p LPAmb in relazione con l’art. 30f della medesima legge e dell’art. 4 dell’Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti,

il procuratore pubblico ne ha emanato, il 5 aprile 2012, un altro - aggiuntivo al primo - con cui imputava a AP 1 i seguenti reati:

lesioni gravi,

abbandono,

truffa per mestiere,

ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità,

violazione dell’art. 86 della Legge federale sugli agenti terapeutici (LATer),

grave infrazione alla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria).

Con decisione 7 ottobre 2013, il presidente della Corte delle assise criminali ha rinviato i due menzionati AA al Ministero pubblico perché provvedesse all’emissione di un nuovo e unico AA (doc. 165 in inc. TPC 72.2009138 e 72.2012.37).

In data 22 ottobre 2013, il procuratore pubblico ha trasmesso al TPC il nuovo AA (alla base del presente procedimento), comunicando di avere tenuto conto della prescrizione dell’azione penale per alcuni reati (doc. 2 in inc. TPC 72.2013.130).

Sulla prescrizione

                                18.   A titolo preliminare si osserva che, nella sentenza impugnata - emanata il 1° dicembre 2014 - l’azione penale relativa ai reati di truffa aggravata e di infrazione aggravata alla LStup è stata ritenuta prescritta in relazione ai fatti verificatisi prima del 1° dicembre 1999 (cfr. consid. 9.1.e, pag. 154 e 9.2.c, pag. 157). Anche se il giudizio non è stato motivato, esso appare conforme al termine di prescrizione di 15 anni di cui agli art. 97 cpv. 1 CP e 70 in combinazione con 72 cifra 2 vCP. Ricordato che - secondo il diritto vigente prima del 1° ottobre 2002 applicabile quale lex mitior - la prescrizione si estingue, non già con la pronuncia di una sentenza di prima istanza (come prevede il diritto attuale, cfr. art. 97 cpv. 3 CP), ma solo con la sentenza di ultima istanza cantonale (cfr. DTF 121 IV 64 consid. 2; 105 IV 307 consid. 1; 101 Ia 303, consid. 3b), occorre concludere che, per tutti gli episodi di reato (truffa, abbandono e infrazione alla LStup) verificatisi, per ipotesi accusatoria, prima del 27 novembre 2000, l’azione penale è prescritta.

Sull’appello di AP 1

Truffa aggravata

                                19.   Su questo punto, la difesa di AP 1 ha riproposto, innanzitutto, l’eccezione di indeterminatezza dell’atto d’accusa che già aveva sollevato dinanzi la Corte delle assise criminali. In particolare, la difesa rileva che, in relazione all’imputazione di truffa di cui al suo punto 1, l’atto d’accusa “non distingue la posizione di ogni singolo paziente con riferimento all’elemento oggettivo dell’inganno astuto: i pazienti vengono messi tutti in un unico calderone, dando per acquisito che l’appellante li abbia ingannati tutti alla stessa stregua, collettivamente”. Contestata è, anche, la modalità di quantificazione del danno scelta dalla pubblica accusa: nel rinvio a giudizio, sostiene il patrocinatore dell’imputato, il danno causato dalla truffa dev’essere quantificato per ogni singolo paziente e non, come avvenuto in concreto, esposto con un importo complessivo (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 7 n. 24 e pag. 8 n. 26). Ha concluso rilevando come l’atto di accusa così formulato costituisca una violazione dell’art. 325 lett. f CPP e, nel contempo, una violazione del diritto di essere sentito nella misura in cui la sua genericità impedisce all’imputato di difendersi compiutamente ed efficacemente.

                                20.   Nel procedimento di primo grado, l’eccezione di indeterminatezza dell’AA è stata respinta, prima con decisione 30 settembre 2014 del presidente della Corte e, poi, nella sentenza qui impugnata. Queste le argomentazioni della decisione presidenziale del 30 settembre 2014:

“  di tutta evidenza, l'AA descrive in maniera minuziosa le circostanze di fatto ritenute costitutive dell'inganno astuto (sfruttamento del rapporto di fiducia, assenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività medica, assenza di competenza medica e di formazione, mancato allestimento delle cartelle cliniche, ecc.), di guisa che la sua determinazione consente senz'altro all'imputato, peraltro ben in chiaro, come si evince dagli atti, sulle accuse che gli sono mosse, di difendersi. Basta, al riguardo, la sola lettura dell'atto di rinvio a giudizio; (…) per quel che concerne il danno, la procuratrice pubblica ha chiaramente specificato come è giunta alla sua determinazione. Spetterà, poi, alla Corte, nel giudizio di merito, decidere al riguardo, senza pregiudizio alcuno, a questo stadio, per i diritti della difesa” (cfr. doc. 47 in inc. TPC 72.2013.130, pag. 9).

In sentenza, la Corte di primo grado - che sembra avere ritenuto che l’eccezione si riferisse unicamente alla determinazione del danno - ha ricordato che, in occasione del verbale del 27 maggio 2013, l’allora patrocinatore di AP 1 aveva dichiarato di “condividere la ricostruzione dell’indebito profitto (…) in base alle entrate sul conto presso la Banca cantonale di Berna” ed ha, poi, osservato quanto segue:

“  con il che la questione potrebbe già essere evasa in base al principio della buona fede, l’eccezione risultando, nel suo principio e fatta salva la precisa quantificazione, già di per sé abusiva, principio applicabile a tutte le parti al procedimento” (sentenza impugnata, consid 9.1.d., pag 154).

                                21.   Al dibattimento d’appello, l’avv. DI 1 ha tenuto a respingere il rimprovero rivoltole dal primo giudice rilevando, non solo che AP 1 decise di revocare il mandato al precedente patrocinatore proprio a causa di quanto questi dichiarò al PP durante il citato verbale, ma che lo stesso primo giudice, nella decisione 7 ottobre 2013 con cui ha annullato i due precedenti atti di accusa, aveva dato atto che l’impostazione discussa precedentemente fra la PP e l’allora patrocinatore di AP 1 (in particolare, all’udienza preliminare del 28 giugno 2013) era venuta a cadere.

La lettura di tale decisione conferma quanto detto dal nuovo patrocinatore di AP 1:

“  (…) l’assenso della difesa di AP 1 è stato espresso dietro riserva di una comunicazione finale una volta sentito il suo patrocinato e l’imputato ha, successivamente, quanto meno per atti concludenti, manifestato il suo dissenso revocando il mandato di fiducia al suo precedente patrocinatore” (AI 624 in inc. MP ACC.2009.130)

Il rimprovero di violazione del principio della buona fede processuale risulta, perciò, infondato.

                                22.   Il principio accusatorio - menzionato all’art. 9 CPP e, in quanto espressione del diritto di essere sentito, derivato dagli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. e dall’art. 6 cifra 3 lett. a CEDU - prevede che un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie ben definita, il pubblico ministero ha promosso l’accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2a; STF 6B_91/2014 del 31 marzo 2015 consid. 4.2; 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 3.1.1; 6B_966/2009 del 25 marzo 2010 consid. 3.2; 6B_459/2007 del 18 gennaio 2008 consid. 4.2). L’atto di accusa assume una doppia funzione. Da un lato, quella di circoscrivere l’oggetto del processo e del giudizio ritenuto che il giudice è vincolato ai fatti descritti nell’accusa (principio dell’immutabilità). Dall’altro quella di informare l’imputato sui fatti che gli sono rimproverati in modo che possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 consid. 2a con rif.; STF 6B_492/2012 del 22 febbraio 2013, consid. 3.4.1; 6B_796/2010 del 14 marzo 2011 consid. 1.4; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra 2011, § 24 n. 531; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 12 n. 209).

Un’indicazione quanto possibile precisa e completa della fattispecie nell’atto di accusa è, inoltre, necessaria anche dal profilo del principio ne bis idem che vieta di perseguire penalmente due volte una persona per i medesimi fatti (cfr. per analogia DTF 140 IV 188, consid. 1.4 riferito al decreto d’accusa).

                                23.   Il contenuto dell’atto di accusa è regolato dall’art. 325 cpv. 1 CPP che menziona in modo esaustivo i suoi elementi costitutivi: da un lato, esso deve contenere le informazioni che permettono di stabilire le parti e le autorità penali coinvolte nel procedimento (lett. a-e). Dall’altro, esso deve indicare i fatti contestati all’imputato nonché le infrazioni da lui realizzate (lett. f e g).

In particolare, l’art. 325 cpv. 1 lett. f CPP dispone che l’atto d’accusa indichi in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato specificando dove e quando, come e con quali effetti sono stati commessi (DTF 120 IV 348 consid. 3c; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 325, n. 7, pag. 630; Schubarth, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 325, n. 9, pag. 1479 e n. 17, pag. 1480; Landshut/Bosshard, in Kommentar zur StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 325, n. 8, pag. 1936; Noseda, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 325, n. 3, pag. 618).

Pur dovendosi limitare all’essenziale (Messaggio, pag. 1179; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 325, n. 7, pag. 630; Riklin, Kommentar StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 325, n. 5, pag. 534), l’AA deve indicare - chiaramente e precisamente - gli elementi necessari per la sussunzione giuridica, cioè gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato (STF 6B_357/2013 del 29 agosto 2013 consid. 1.1; Schmid, Handbuch der schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/San Gallo 2009, § 80, n. 1267, pag. 580; Perrier Depeursinge, CPP Annoté PPMin/LTF/LAV/DPA/ LOAP, Basilea 2015, ad art. 325, pag. 411; Riedo/Fiolka/Niggli, Strafprozessrecht, Basilea 2011, n. 2414, pag. 385) così da permettere la sussunzione (DTF 140 IV 188, consid. 1.3; 133 IV 235 consid. 6.2.f; 120 IV 348, consid. 2; STF 6B_20/2011 del 23 maggio 2011, consid. 3.3; Landshut/Bosshard, in op. cit., art. 325 n. 10; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 325 n. 8). Esso - oltre a riportare le particolarità relative al luogo e al tempo della commissione del reato - deve, dunque, permettere di individuare gli elementi di fatto e di diritto che connotano l’illecito: devono, in particolare, evincersi gli elementi costitutivi dell’infrazione, il tipo di colpevolezza (ovvero se il comportamento imputato è intenzionale o negligente), la forma di partecipazione (correità, istigazione, complicità), lo stadio di perfezionamento (reato tentato o consumato) e gli eventuali concorsi (DTF 120 IV 348, consid. 3)

Rimproveri generici sono insufficienti (TPF SK.2012.2a del 29 marzo 2012 consid. 3; Landshut/Bosshard, in op. cit., ad art. 325, n. 8a, pag. 1937; Heimgartner/Niggli, in Basler Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 325, n. 18, pag. 2520 e nota 50, pag. 2521; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 50, n. 7, pag. 224). Altrettanto inammissibile è un rinvio all’intero incarto (DTF 120 IV 348 consid. 3c; Schmid, Handbuch, op. cit., § 80, n. 1267, pag. 580; Schubarth, in op. cit., ad art. 325, n. 10, pag. 1479; Heimgartner/Niggli, in op. cit., ad art. 325, n. 23, pag. 2522-2523).

                                24.   In caso di reati ripetuti, i singoli reati devono essere elencati singolarmente nell’atto di accusa (DTF 120 IV 348 consid. 3f; STF 6B_254/2013 del 1. luglio 2013 consid. 1.2; 6B_451/2009 del 23 ottobre 2009 consid. 2.2; 6B_528/2007 del 7 dicembre 2007 consid. 2.1.5; 6B_254/2007 del 10 agosto 2007 consid. 3.2).

Nel caso di reati della stessa natura (ad esempio, furti o truffe), occorre indicare i singoli atti così come i luoghi, i momenti e i danneggiati (Heimgartner/Niggli, in op. cit., ad art. 325, n. 20, pag. 2521; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurigo/San Gallo 2012, ad art. 324 ss, n. 834, pag. 569; cfr. Landshut/Bosshard, op. cit., ad art. 325, n. 19, pag. 1939 secondo cui alcune parti dei diversi episodi - ad esempio, l’identico modus operandi - possono essere sintetizzate e indicate una volta per tutte).

Anche nel caso in cui siano diretti contro un medesimo danneggiato, i singoli atti devono, comunque, essere chiaramente distinti tra loro (Riklin, op. cit., ad art. 325, n. 5, pag. 524), con anche l’indicazione del momento in cui sono stati commessi (Heimgartner/Niggli, in op. cit., ad art. 325, n. 20, pag. 2521).

                                25.   In caso di truffa, occorre dapprima indicare concretamente tutte le informazioni ingannevoli che connotano l’asserito inganno astuto (Heimgartner/Niggli, in op. cit., ad art. 325, nota 50, pag. 2521): il giudice non può considerare, per l’accertamento di tale presupposto, altre circostanze, pur se risultanti dagli atti (Schubarth, in op. cit., ad art. 325, n. 33, pag. 1482). Deve essere precisato in cosa consiste l’astuzia nonché chi e come è stato indotto subdolamente in errore.

La presenza dell’elemento costitutivo dell’astuzia deve poter essere controllata in ogni singolo caso, anche quando vengono imputate truffe commesse in serie. Per le infrazioni in cui le circostanze di fatto sono analoghe e non differiscono considerevolmente dal punto di vista della vittima, basta che il giudice esamini dapprima la questione dell’astuzia in modo generale. In seguito, egli deve esaminare i singoli casi ma deve tornare sul tema dell’astuzia per quelli che si distinguono chiaramente dagli altri. Condizione per un tale modo di procedere è che sia possibile esaminare ogni singolo caso. Ciò presuppone che l’AA illustri la fattispecie in modo sufficientemente chiaro e che descriva gli elementi essenziali per la qualifica di ogni singolo atto truffaldino che deve poter essere verificato.

In relazione alla verificabilità delle false affermazioni, occorre illustrare i rapporti personali tra l’autore e la vittima così come la descrizione della vulnerabilità dell’ingannato (DTF 119 IV 284 consid. 5a; Schubarth, in op. cit., ad art. 325, n. 34, pag. 1482).

                                26.   Giusta l’art. 325 cpv. 1 lett. e CPP l’atto di accusa deve indicare anche eventuali danneggiati.

L’indicazione dei danneggiati dal reato costituisce un presupposto per la validità dell’AA se la loro identificazione è necessaria alla descrizione e individualizzazione precisa dell’azione incriminata (cfr. Donatsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zurigo 1996, ad art. 162 n. 6 che cita la giurisprudenza cantonale). Ciò è il caso per il reato di truffa.

Se vi sono più danneggiati, essi devono essere elencati e designati in modo tale da concretizzare e identificare sufficientemente l’azione incriminata (Riklin, op. cit., ad art. 325, n. 5, pag. 534).

Chiamato ad esprimersi in un caso in cui l’AA che ipotizzava la truffa per mestiere senza citare i nomi dei danneggiati e senza indicare né l’esatto momento né l’ammontare degli atti di disposizione da essi eseguiti, il TF, ricordato il principio generale qui riportato, ha concluso che l’esigenza posta dall’art. 325 cpv. 1 lett. e CPP era adempiuta soltanto perché l’AA - che indicava che 30 danneggiati avevano proceduto ad atti di disposizione in un determinato periodo di tempo rinviava ad un separato classificatore in cui era contenuta la corrispondenza che i clienti avevano scambiato con la società in questione, ragion per cui all’imputato (e al giudice) era possibile risalire all’identità dei 30 danneggiati evocati nell’AA. Il TF ha spiegato che, di principio, l’individualizzazione dei danneggiati mediante semplice rinvio ad un separato classificatore è soltanto ai limiti dell’ammissibile ma che, viste le circostanze di quel caso concreto, ancora non costituiva una violazione del principio accusatorio (STF 6B_609/2011 del 23 febbraio 2012 consid. 1.2; STF 6B_436/2014 del 2 marzo 2015 consid. 3).

                                27.   Nel caso in cui l’atto d’accusa non adempia i requisiti di cui all’art. 325 cpv. 1 CPP, il giudice sospende il dibattimento e rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP). Se dopo il rinvio l’atto d’accusa si rivela ancora lacunoso, il giudice abbandonerà il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall’abbandono il diritto di essere sentiti (art. 329 cpv. 4 CPP, cfr. anche Landshut/Bosshard, in op. cit., art. 325 n. 37 e Bernasconi, in CPP, Commentario, Zurigo/San Gallo 201, ad art. 9 n. 10). In questo caso le disposizioni relative al decreto d’abbandono sono applicabili (art. 320 CPP) per analogia. L’art. 329 CPP - attraverso il rinvio di cui all’art. 379 CPP - è applicabile anche nella procedura d’appello (cfr. Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 329 n. 10, Ziegler/Keller, in Basler Kommentar, StPO, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 379 n. 4).

                                28.   In concreto, così come sostenuto dalla Difesa, il punto 1. dell’AA si risolve quasi esclusivamente con la descrizione dell’ipotizzato inganno astuto. Sugli altri elementi, invece, si glissa velocemente. Nulla viene indicato relativamente al numero degli ipotizzati episodi truffaldini. Nulla si dice delle presunte vittime che vengono genericamente indicate con il termine “pazienti”. E nulla si dice del danno da ognuna di esse asseritamente patito.

Così come formulato il rinvio a giudizio appare gravemente lacunoso poiché la mancata identificazione delle persone ingannate e danneggiate impedisce completamente la possibilità di verificare la sussistenza dell’ipotizzato reato.

Da un lato, perché non permette di valutare se è stato l’ipotizzato inganno astuto a determinare le presunte vittime a rivolgersi a AP 1 o se, invece, causali sono state altre considerazioni.

La questione non è di poco conto.

Da un lato, infatti, va considerato che AP 1, negli anni ritenuti dall’AA, praticava le sue terapie anche fuori Cantone e all’estero (cioè, a pazienti che non potevano essere ingannati dallo studio di __________ né dall’iscrizione nell’elenco telefonico ticinese che sono gli elementi principali che connotano, secondo l’ipotesi accusatoria, l’inganno astuto).

D’altro lato, non può essere dimenticato che i suoi pazienti (o, perlomeno, molti di essi) si rivolgevano a lui - in genere spinti a ciò dal passaparola o perché convinti a farlo dal buon esito delle terapie applicate da AP 1 a parenti o amici (cfr, fra i tanti, __________, verbale allegato all’AI 77 in inc. MP ACC 2012/26) - non tanto come ci si rivolge normalmente ad un medico classico, ma appositamente perché lui li sottoponesse alla terapia neurale o all’ozonoterapia (cfr, per esempio, in AI 19 R. __________ che dice, fra l’altro, che “mi era stato riferito che praticava solo terapie particolari [ozonoterapia e neuralterapia”]; AI 23; AI 22 tutti in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130) alfine di risolvere problematiche (in genere, dolori cronici) che, secondo loro, la medicina classica non risolveva.

Quelle applicate da AP 1 non sono, infatti, terapie scientificamente riconosciute ma sono comunemente dette “terapie alternative”. Inoltre, va detto che la terapia neurale è praticata, nel nostro paese, anche (se non per la maggior parte) da non medici (cfr. Crivelli/Ferrari/Limoni, “Il consumo di 5 terapie di medicina complementare in Svizzera”, in http://www.bag.admin.ch/themen /krankenversicherung/00263/00264/04102/index.html, pag. 28-29) e che due forme di ozonoterapia (quelle meno invasive) possono, pure, essere applicate da terapeuti non medici (cfr. AI 187 in inc. MP ACC 2012/26, pag 4; e AI 149 in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2-3).

Che non sia pacifico che è (sempre) stata la millantata qualifica di medico ad indurre i pazienti a rivolgersi a AP 1 è, poi, provato dal fatto - assodato poiché è quanto risulta da tutti i verbali - che nessuno dei pazienti di AP 1 ha chiesto all’assicuratore malattia di assumere i costi di tali terapie. In una realtà in cui ciò costituisce la prassi quando ad essere consultato è un medico, la circostanza per cui nessuno ha chiesto alla CM il rimborso di quanto pagato a AP 1 non può essere trascurata e impone, in ogni caso, un’attenta e puntuale verifica. Certo, essa potrebbe essere dovuta al fatto che nessuno dei pazienti di AP 1 beneficiava di assicurazioni complementari. Ma la cosa non è per nulla scontata (anzi, sembra esclusa anche solo per il fatto che AP 1 ha prestato le sue cure per anni ad un numero importante di pazienti) e da essa si potrebbe desumere, anche, che i pazienti erano perfettamente consapevoli della natura “alternativa” delle terapie applicate da AP 1 e che, quindi, essi si rivolgevano a lui come si sarebbero rivolti ad uno qualsiasi dei molti “guaritori” che, pur non essendo medici, operano nel nostro paese.

Non va, poi, dimenticato che gli atti indicano che (quando c’era) il pagamento delle prestazioni avveniva spesso in natura, senza l’emissione di una nota d’onorario e in contanti senza ricevuta: si tratta di modalità di pagamento del tutto anomali e non è senza fondamento che la Difesa sottolinea come ciò possa indicare che le persone che si rivolgevano a lui sapevano “che c’era qualcosa che non andava”. Senza voler giudicare qui sulla bontà della tesi difensiva, non si può non concludere che, in ogni caso, questa circostanza contribuisce a fondare la necessità di una verifica sia  dell’inganno che della sua natura causale in ogni singolo caso.

Del resto, da un sommario esame dei verbali in atti risulta che la posizione dei pazienti era tutt’altro che univoca. Se è vero che risulta che molti erano convinti che AP 1 fosse medico, emerge anche che alcuni di loro lo erano perché a loro sembrava molto competente (cfr, per es., AI 26 in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2: “ero convinto al 100% e lo sono tuttora che egli fosse un medico. Dico questo perché è l’unico medico che mi ha effettivamente aiutato”). Ma, in ogni caso, non è chiaro se tutti pensassero la stessa cosa (ad alcuni la cosa non è stata chiesta, altri hanno sottolineato il carattere anomalo dello studio in cui riceveva lasciando con ciò intendere di avere avuto dei dubbi sulle sue competenze mediche; cfr, per es., AI 20 in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2 in cui si legge “ricordo di aver pensato che fosse più una lavanderia che uno studio medico”).

Inoltre, dalle dichiarazioni di alcuni pazienti risulta esplicitamente che, per loro, era del tutto irrilevante e/o non importante la questione della qualifica professionale di AP 1 (cfr. AI 22 pag 2: “non mi sono posto domande sulla sua qualifica (…) per me si trattava di uno studio terapeutico alternativo”; cfr., inoltre, AI 16 da cui si evince chiaramente che per il paziente in questione l’unica cosa che contava era il fatto che le terapie di AP 1 erano efficaci; AI 25 pag 1: “non mi sono fatta particolari riflessioni sulle sue qualifiche professionali, non sapevo neppure se questo tipo di terapie fosse prerogativa di medici diplomati o se potesse essere praticata anche da naturopati”, tutti in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130). Altri pazienti interrogati, pur essendo stati informati dell’assenza di qualifiche professionali di AP 1, si sono detti pronti a sottoporsi nuovamente alle sue terapie (cfr. per. es. testi, __________ e __________, AI 16 e AI 24 entrambi in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130).

Non è, quindi, assodato ab initio che la millantata qualifica di medico fosse per tutti i pazienti la ragione, o perlomeno la conditio sine qua non, del loro ricorso a AP 1. La cosa - e, quindi, la natura causale dell’inganno - deve, perciò, venire verificata per ogni singolo paziente.

La mancata identificazione dei (pretesi) “pazienti ingannati” impedisce, poi, che, non solo la Difesa, ma anche il giudice possa adeguatamente esprimersi sul danno (che, trattandosi di un reato contro il patrimonio, deve essere economico). Infatti, vi sono molti pazienti (e sono la maggioranza di quelli sentiti) che hanno dichiarato agli inquirenti di essere pienamente soddisfatti delle cure ricevute da AP 1 (cfr. per es. testi __________, __________, __________, __________, __________, e __________, AI 8, 14, 16, 19, 22, e 25, tutti in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130) e/o che i trattamenti ricevuti erano stati “efficaci” (AI 7 in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130, pag. 5). La signora __________ - ma non è l’unica - ha, inoltre, affermato di essersi, poi, rivolta ad un altro terapeuta che pratica le due terapie di cui trattasi, ma di non esserne rimasta soddisfatta così come era stato con quelle di AP 1 (“da lui pratico l’ozonoterapia anche se è meno efficace rispetto a quella praticata da AP 1 (…) non mi sembrava così sicuro sui punti di iniezione”) ed ha, inoltre, detto che il nuovo terapeuta era più caro di AP 1 (AI 19 in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130, pag 4). Anche __________ ha affermato che “AP 1 era meno caro di altri terapisti alternativi” (AI 22 in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130, pag. 3). Inoltre, ve ne sono molti che hanno dichiarato di non aver corrisposto nulla all’imputato per le sue prestazioni (cfr., per es., testi __________, __________, __________, __________ e __________, AI 7, 8, 17, 22 tutti in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130) oppure di avere pagato soltanto alcune sedute (per es, AI 24, pag. 2: “negli ultimi tre anni non mi ha fatto pagare più nulla perché lui sapeva che avevo problemi finanziari”; AI 26 pag. 4: “AP 1 non mi ha mai chiesto alcun onorario (…) vi erano dei periodi in cui non riuscivo a pagarlo nonostante insistessi” tutti in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130). Una delle pazienti interrogate ha detto di avere pagato fr. 50.- per seduta, e cioè “una vera inezia” (AI 26 in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2). Infine - e non è cosa di poco conto - la stragrande maggioranza dei pazienti sentiti, nonostante la possibilità sia stata loro prospettata da chi li interrogava, non ha voluto avanzare pretese nei confronti di AP 1 (alcuni dichiarando esplicitamente di non sentirsi lesi; cfr, ad esempio, AI 16 pag. 5 in cui __________, tra l’altro, afferma anche a nome della moglie “…non ci riteniamo lesi. Per noi AP 1 è il miglior terapista di neuralterapia (…)” ; AI 22 pag. 3: “non voglio costituirmi parte civile (…) perché AP 1 mi ha aiutato molto e mi ha ridato la voglia di vivere”; AI 24 paziente che ha dichiarato di non avere alcuna pretesa nonostante i trattamenti di AP 1 non abbiano risolto il suo problema, tutti in classificatore “verbali testimoni” in inc. MP ACC.2009.130) tanto che, nel procedimento, non c’è nessun accusatore privato. Ciò che è perlomeno anomalo in un procedimento in cui ipotizzato è un reato contro il patrimonio. Anche questa anomalia indizia la necessità dell’approfondimento di ogni singolo caso.

In queste condizioni, l’assenza nell’AA di qualsiasi identificazione delle presunte vittime rende, non solo impossibile l’elaborazione di una seria strategia difensiva (non potendosi pretendere che una persona si difenda da un’accusa di truffa senza nemmeno sapere con esattezza chi siano le vittime del suo inganno), ma rende anche impossibile a questa Corte verificare l’effettiva realizzazione dei presupposti dei reati imputati al qui appellante.

Inutile dire, poi, che la necessità di garantire, in futuro, il ne bis in idem rende del tutto improponibile uno scenario di ipotetica condanna per truffa sulla base di un AA che non identifica in nessun modo né le presunte vittime né l’ammontare del danno patito da ognuna di esse.

                                29.   Non lesivo dell’art. 325 cpv. 1 CPP è per contro il pto. 6 dell’AA.

A differenza del pto. 1, infatti, questa imputazione - pur riferendosi anch’essa ad un “un numero imprecisato di pazienti che l’inchiesta non ha potuto identificare” menziona espressamente 7 episodi di truffa, con specifica indicazione delle persone danneggiate e del danno da esse patito. Ne consegue che l’imputazione, almeno per quanto riguarda gli episodi menzionati, è sufficientemente precisa, permettendo all’accusato di sapere chi, come e con quali effetti egli avrebbe ingannato e, pertanto, consentendogli di preparare efficacemente la sua difesa.                                        

                                30.   Visto quanto precede, si conclude che il pto. 1 dell’AA non adempie i requisiti dell’art. 325 CPP ed è pertanto lesivo del principio accusatorio. Avendo il procuratore pubblico confermato, nel corso del dibattimento d’appello, quanto già più volte indicato nel procedimento di primo grado, e meglio di non essere in grado di formulare diversamente il menzionato punto dell’AA (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 2), un rinvio degli atti al Ministero pubblico per precisazioni si rivela del tutto inutile. Ne discende che, relativamente al pto. 1 dell’AA, il procedimento penale a carico di AP 1 deve essere abbandonato.

imputazione di cui al punto 6 dell’AA

                            31. a.   Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Perché vi sia truffa ex art. 146 CP non basta dunque che la vittima sia stata ingannata. È necessario che sia stata ingannata con astuzia. Secondo la giurisprudenza, vi è astuzia non solo quando l'autore si avvale di un edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messa in scena, ma anche laddove si limiti a fornire delle false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile, oppure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù segnatamente di un particolare rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3, STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1).

Il carattere astuto non dipende dal buon esito dell'inganno.

È invece determinante sapere se l'inganno non era, o solo difficilmente, rilevabile dalla vittima, tenuto conto dei mezzi di verifica di cui questa disponeva e della sua situazione concreta, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 135 IV 76 consid. 5.2 pag. 79; STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1).

L'astuzia va negata, qualora la vittima avrebbe potuto difendersi dando prova di un minimo di attenzione o evitare l'errore con un minimo di prudenza. L'astuzia va, dunque, negata quando la vittima è corresponsabile del danno, per non aver osservato le misure elementari che si imponevano: in questi casi, la tutela penale decade poiché la leggerezza della vittima è tale da relegare in secondo piano il comportamento truffaldino dell'autore.

                                  b.   A seguito dell’inganno astuto la vittima deve trovarsi (o essere confermata) in errore, ovvero deve farsi un’idea sbagliata della realtà (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 146 n. 24; Donatsch, Strafrecht III, 10a edizione, Zurigo 2013, pag. 234). L’errore causato dall’inganno astuto deve poi indurre la vittima a compiere un atto pregiudizievole del patrimonio proprio o altrui. Il danno può configurarsi in una diminuzione dell’attivo, in un aumento del passivo, in un non aumento dell’attivo, o in una non diminuzione del passivo (cfr. Corboz, op. cit., ad art. 146 n. 33; Donatsch, op. cit., pag. 239-240; DTF 122 IV 279 consid. 2a e 121 IV 107 consid. 2c riferite al reato di amministrazione infedele). Il reato è consumato quando il danno si realizza; non è invece necessario che si realizzi un profitto (cfr. DTF 119 IV 214 consid. 4b; Corboz, op. cit., ad art. 146 n. 43; Donatsch, op. cit., pag. 196).

                                32.   È accertato che AP 1 non è medico.

Altrettanto accertato è che egli ha sostenuto e sostiene, invece, di essere tale.

                                   a.   Secondo la pubblica accusa, millantando tale qualifica, AP 1 ha, non solo ingannato, ma ha ingannato astutamente poiché ha costruito un castello di menzogne con i seguenti tasselli:

                                         -     si è presentato ai suoi pazienti come medico specializzato in terapia neurale e in ozonoterapia;

                                         -     ha ricevuto i suoi pazienti nello studio medico da lui allestito e indossando un camice bianco;

                                         -     ha indicato sul suo campanello e sulla bucalettere “dr med AP 1”

                                         -     ha indicato le medesime qualifiche sull’elenco telefonico;

                                         -     ha esposto nello studio certificati attestanti l’avvenuta frequentazione di corsi di specializzazione.

Ingannati astutamente con questi elementi, alcuni pazienti sarebbero stati mantenuti nell’errore anche dopo il 2007 - cioè, dopo il primo arresto di AP 1 - a causa del “radicato rapporto di fiducia pluridecennale e della simpatia che l’imputato si era guadagnato” e del fatto che questi “continuava a qualificarsi come medico e a praticare terapie riservate soltanto alla classe medica sfruttando la vulnerabilità dei pazienti dovuta all’età e alle carenti condizioni di salute” (punto 6. dell’AA, pag 7).

                                  b.   Di diverso avviso la Difesa che sostiene che non v’è stata alcuna “messa in scena, tanto meno abile” poiché:

                                         -     lo studio in cui AP 1 praticava era “decisamente atipico” (secondo il rapporto d’ispezione dell’Ufficio del medico cantonale, AI 103, appariva “sporco, disordinato non consono ad un’attività medica”);

                                         -     AP 1 riceveva spesso in tarda serata;

                                         -     AP 1 non allestiva cartelle mediche;

                                         -     si presentava con un “cappellaccio” in testa (da un paziente definito un sombrero);

                                         -     nessun paziente ha chiesto il rimborso delle prestazioni alle casse malati, nonostante tali richieste siano la prassi nel nostro sistema;

                                         -     il pagamento delle prestazioni avveniva spesso in modo anomalo: in natura, senza l’emissione di una nota d’onorario, in contanti senza ricevuta (dichiarazione d’appello, pag. 5-6).

                                   c.   Quanto alla sussistenza dei fatti che, secondo l’accusa, AP 1 ha utilizzato per costruire il castello di menzogne, può essere accertato quanto segue:

                                         -     egli figurava iscritto nell’elenco telefonico come “dr. med. ozonoterapia e neuraltherapia” (rapporto d’ispezione 15 maggio 2007 dell’Ufficio del medico cantonale, AI 103 in inc. MP ACC.2009.130; verbale PP AP 1 23 aprile 2007, AI 1 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 4);

                                         in Ticino, riceveva i pazienti in uno studio ricavato al piano terra della sua abitazione (delle cui caratteristiche si dirà in seguito) e, durante le visite, a volte ma non sempre, indossava un camice bianco;

                                         -     sulla targhetta del campanello della sua abitazione il suo nome era preceduto solo da “dr” e non da “dr med” come indicato nell’AA (cfr. foto allegata ad AI 36 in inc. MP ACC 2012/26);

                                         -     accanto al campanello che suonava nella parte di casa in cui riceveva i pazienti, vi era soltanto l’indicazione “STUDIO” (cfr foto allegata ad AI 36 in inc. MP ACC 2012/26);

                                         -     nulla si sa di quanto indicato sulla bucalettere poiché in atti non vi sono foto al riguardo.

La questione dei certificati attestanti l’avvenuta frequentazione di corsi di specializzazione impone un approfondimento nella misura in cui gli atti non sono chiari al riguardo.

Dal verbale di sequestro 23.4.2007 (AI 17 in inc MP ACC.2009.130) emerge che i certificati sequestrati (“fotocopie diplomi”) erano contenuti in mappette e che gli “attestati vari” pure sequestrati in quell’occasione erano contenuti in un classificatore nero.

Nulla di diverso emerge dal verbale di sequestro 30.4.2007 (AI 45 in inc. MP ACC.2009.130).

Inoltre, in nessuna delle foto agli atti (scattate dagli inquirenti durante i vari sopralluoghi) si vedono, sulle pareti, dei documenti che potrebbero essere quei “certificati” che la pubblica accusa pretende essere stati esposti. Le uniche cose che su queste foto si vedono appese alle pareti sono delle illustrazioni del corpo umano o di parti di esso.

Alcuni testi hanno detto di non avere visto diplomi alle pareti (cfr. per esempio, AI 4, pag. 2; AI 14, pag. 3; AI 17 pag. 3, tutti in classificatore verbali testimoni in inc. MP ACC.2009.130). Ve ne sono un paio che, invece, hanno detto di avere visto soltanto un diploma in lingua cirillica (AI 5 e AI 16, entrambi in classificatore verbali testimoni in inc. MP ACC.2009.130). Infine, vi è la signora __________ cui “sembra di ricordare” di avere visto “esposti dei diplomi, non il diploma cantonale, in cui lui veniva qualificato come dott. med.” (AI 8 in classificatore verbali testimoni in inc. MP ACC.2009.130).

Ciò detto, agli atti vi sono dei certificati di partecipazione a corsi di terapia neurale e ozonoterapia che sono, effettivamente,  incorniciati (scatola “Incarto no. 17219”) e su cui il nome di AP 1 è preceduto dall’indicazione “dr. med.”. Ritenuto, poi, che AP 1 ha ammesso che i diplomi relativi a tali corsi erano nel suo studio

“  perché era lì che ricevevo i pazienti ai quali volevo dimostrare il mio curriculum formativo” (verbale PP AP 1 6.6.2007, AI 15 in classificatore verbali accusati-indiziati in inc. MP ACC.2009.130, pag. 2).

occorre concludere - nonostante le risultanze contrastanti degli elementi probatori surricordati - che, effettivamente, almeno sino ad aprile 2007 (data del loro sequestro), alle pareti dello studio erano appesi i certificati indicati al pto 1. dell’AA.

                                33.   Di principio, colui che afferma falsamente di essere medico e che sostiene questa bugia con una serie di artifici quali:

                                         -     l’indicazione dell’inesistente titolo professionale sull’elenco telefonico,

                                         -     l’allestimento di uno studio con le opportune caratteristiche e sulle cui pareti sono esposti, adeguatamente incorniciati, certificati di studio, di autorizzazione ad esercitare ed altri attestanti la partecipazione a corsi di formazione post-laurea;

                                         -     l’utilizzo durante le visite ai pazienti di camici normalmente utilizzati dagli operatori sanitari

costruisce un castello di menzogne il cui carattere elaborato e complesso fa in modo che, in genere, nessuno metta in dubbio la qualifica millantata.

Ciò, di principio, realizza un inganno astuto ai sensi dell’art. 146 CP.

                                34.   Ciò detto, in concreto non può essere dimenticato che, come sostenuto dalla Difesa, gli artifici posti in atto da AP 1 presentavano pecche di non poco conto.

                             34.1.   Dapprima, non può essere misconosciuta l’argomentazione difensiva secondo cui i locali in cui AP 1 riceveva i suoi pazienti non avevano le caratteristiche (strutturali e di manutenzione) necessarie perché essi potessero davvero essere identificati come studio medico.

Infatti, anche se si volesse andar oltre le seguenti circostanze (testimoniate dalle foto in atti, dal rapporto d’ispezione del medico cantonale e dalle testimonianze di alcuni pazienti), e meglio anche se si volesse superare il fatto che:

-     non corrisponde propriamente alla norma di uno studio medico svizzero che per accedervi occorra passare attraverso una veranda malmessa e, poi, attraverso un locale lavanderia/ripostiglio/disbrigo;

-     non è usuale (ed è un eufemismo) che, in uno studio medico, il servizio (la toilette) sia separato dalla sala d’attesa da una semplice “tenda da bagno”;

-     l’arredamento della sala d’aspetto fa pensare più a un deposito di cose vecchie e rotte che alla tipica sala d’aspetto di uno studio medico,

alcune riflessioni circa la bontà della supposta messa in scena andrebbero fatte a causa dello stato pietoso del locale in cui AP 1 praticava le sue terapie.

Non è, infatti, in modo peregrino che la Difesa ha sostenuto che il disordine generale, le scatole di cartone app

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