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Ticino Corte di appello e di revisione penale 28.07.2014 17.2014.58

28 luglio 2014·Italiano·Ticino·Corte di appello e di revisione penale·HTML·16,345 parole·~1h 22min·3

Riassunto

Valutazione degli indizi di colpevolezza di un correo (e non solo complice) di tre tentate rapine aggravate poiché commesse a mano armata. Tentativi e non solo atti preparatori. Atti contro la pubblica incolumitè per avere sparato colpi di pistola in aria dal terrazzo. Commisurazinone della pena

Testo integrale

Incarto n. 17.2014.58-60 17.2014.87-89

Locarno 28 luglio 2014/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con appelli

28 marzo 2014 presentato da   AP 1,   rappr. dall'avv. DI 1, 6900 Lugano     18 marzo 2014 presentato da   IM 1,   rappr. dall'avv. DI 2, 6872 Salorino

17 marzo 2014 presentato da   IM 2, rappr. dall'avv. DI 3, 6900 Lugano

e con appelli incidentali 7 aprile 2014 presentati dal

                                         procuratore pubblico PP 1 6901 Lugano

contro la sentenza emanata il 6 dicembre 2013 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1, IM 1 e IM 2,

esaminati gli atti;

ritenuto che:                 con sentenza 6 dicembre 2013, la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM 1, IM 2 e AP 1 autori colpevoli di ripetuta tentata rapina, aggravata siccome commessa munendosi di un’arma da fuoco, per avere, a __________, il 2, il 3 e il 9 gennaio 2013, in correità fra loro, minacciando l’impiegata di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, tentato di commettere un furto ai danni de ACPR 1.

Con il medesimo giudizio, IM 1 e IM 2 sono stati dichiarati autori colpevoli anche di ripetuto furto d’uso per avere, in Ticino, tra il 2 ed il 9 gennaio 2013, entrambi condotto o circolato come passeggeri sui veicoli Fiat Uno targato __________ e Fiat Innocenti targato __________ e, il solo IM 2, condotto la motocicletta BMW 650 ST, sapendo che tali veicoli erano stati rubati in Italia.

IM 2 è, quindi, stato dichiarato autore colpevole anche di:

                                         -     furto per avere, a __________, tra il 5 e il 6 settembre 2007, per procacciare ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto un veicolo Fiat Uno;

                                         -     infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni per avere, a __________, tra fine dicembre 2012 e inizio gennaio 2013, senza diritto, acquistato e portato una pistola __________;

                                         -     ripetuta guida in stato di inattitudine per avere, in __________, tra il dicembre 2012 e il 9 gennaio 2013, in più occasioni, condotto un veicolo a motore in stato di inattitudine, e meglio dopo aver consumato cocaina;

                                         -     ripetuta guida senza autorizzazione per avere, a __________, il 5/6 settembre 2007, nonché in __________, tra il dicembre 2012 e il 9 gennaio 2013, condotto diversi veicoli a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

                                         -     contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a __________, presso il Carcere penale La Stampa, il 14 novembre 2013, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina.

AP 1 è, inoltre, stato dichiarato autore colpevole di:

                                         -     denuncia mendace per avere, a __________, il 10 febbraio 2012, denunciato presso la Polizia grigionese il fratello __________ di una contravvenzione alla circolazione stradale avvenuta ad __________ il 4 febbraio 2012, sapendolo innocente, per provocare contro di lui un procedimento penale;

                                         -     infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni per avere, a __________, dal 2007 al 9 gennaio 2013, senza diritto, posseduto una pistola __________, modello __________, calibro __________;

                                         -     atti contro la pubblica incolumità per avere, a __________, tra il 31 dicembre 2012 e il 1. gennaio 2013, sparato due colpi di arma da fuoco dal balcone della sua abitazione.

In relazione alle tentate rapine, i tre condannati sono stati prosciolti dall’aggravante - che pure gli era stata rimproverata con l’atto di accusa - dell’avere agito come associati ad una banda intesa a commettere furti o rapine, mentre AP 1 è stato prosciolto anche dalla contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti che gli era stata imputata dal procuratore pubblico per avere, a __________, il 9 gennaio 2013, senza autorizzazione, posseduto 3,3 grammi di marijuana, destinati al proprio consumo.

In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:

                                     -   AP 1 alla pena detentiva di due anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa in ragione di 18 mesi con un periodo di prova di tre anni e, per il resto, da espiare;

                                     -   IM 1 alla pena detentiva di tre anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                                     -   IM 2 alla pena detentiva di tre anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Dopo aver statuito sulla sorte degli oggetti in sequestro ordinando, per alcuni, la confisca, per altri, il sequestro conservativo e, per altri ancora, il dissequestro - la Corte delle assise criminali ha posto gli oneri processuali a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna nella misura di 1/3 ciascuno.

preso atto che             contro la sentenza della Corte delle assise criminali tutti e tre i condannati hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 17 marzo 2014, IM 2 ha precisato di impugnare i dispositivi n. 3.1 e 7.3.1 della sentenza di prime cure e, anche sulla scorta di un diverso accertamento dei fatti, ha chiesto che la pena detentiva inflittagli sia contenuta in due anni.

Con dichiarazione di appello 18 marzo 2014, IM 1 ha indicato di contestare i dispositivi n. 2, 2.1, 7.2 e 7.2.1 e, lamentando l’accertamento inesatto di alcuni fatti, ha postulato una riduzione a due anni della pena detentiva irrogatagli.

Con dichiarazione di appello 28 marzo 2014, AP 1 ha spiegato di opporsi a tutti i dispositivi della sentenza di primo grado (salvo ai dispositivi n. 1.2, 1.3, 4.1. e 4.2) e ha domandato, in via principale, il proscioglimento dai reati di ripetuta tentata rapina aggravata e di atti contro la pubblica incolumità nonché il dissequestro di tutti gli oggetti a lui sequestrati; in via subordinata, la derubricazione da correità a complicità in tentata rapina aggravata limitatamente ai fatti del 9 gennaio 2013; in via ancor più subordinata, la ricommisurazione della pena.

Con tre appelli incidentali datati 7 aprile 2014, il procuratore pubblico ha impugnato la commisurazione della pena operata dai primi giudici sia per AP 1 e IM 1 (per i quali ha chiesto la condanna alla pena detentiva di tre anni e tre mesi), sia per IM 2 (per cui ha postulato la condanna alla pena detentiva di tre anni e nove mesi).

Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 4.1, 4.2, 5, 6, 10 e 11 della sentenza 6 dicembre 2013 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.

Nessuna delle parti ha formulato istanze probatorie.

esperito                         il pubblico dibattimento il 21 luglio 2014 durante il quale:

                                     -   il procuratore pubblico ha chiesto la conferma della condanna di AP 1 per correità in ripetuta tentata rapina aggravata ed un aumento delle pene inflitte agli imputati. Ha chiesto che le pene detentive siano commisurate in 3 anni e 9 mesi per IM 2, in 3 anni e 3 mesi per IM 1 e in 3 anni e 3 mesi per AP 1. Si è opposto, anche nel caso di una loro riduzione, all’eventuale sospensione condizionale delle pene irrogate a IM 1 e IM 2;

                                     -   l’avv. DI 2, patrocinatrice di IM 1, ha chiesto l’accoglimento del suo appello e, in via principale, la derubricazione dei fatti del 2, del 3 e del 9 gennaio 2013 in atti preparatori di rapina ex art. 260bis CP. In via subordinata, ha postulato la condanna per ripetuto tentativo di rapina semplice. Ad ogni modo, in considerazione anche dell’attenuante specifica del sincero pentimento, ha chiesto che la pena detentiva inflitta al suo assistito sia ridotta a due anni;

                                     -   l’avv. DI 3, patrocinatore di IM 2, ha chiesto l’accoglimento del suo appello e, ritenuta anche la sua lieve scemata imputabilità, la riduzione della pena detentiva inflitta al suo assistito ad un massimo di due anni;

                                     -   l’avv. DI 1, patrocinatrice di AP 1, ha chiesto l’accoglimento del suo appello e, in via principale, il proscioglimento del suo assistito sia dal reato di ripetuta tentata rapina che dal reato di atti contro la pubblica incolumità. In via subordinata, ha chiesto il proscioglimento in virtù del principio in dubio pro reo. Ha postulato, inoltre, l’accoglimento dell’istanza di indennizzo, la restituzione integrale della cauzione, il dissequestro di tutto quanto sequestrato al suo patrocinato e l’esonero dal pagamento degli oneri processuali di appello e di primo grado. In via ancora più subordinata, ha chiesto che, in relazione alle tentate rapine, l’accusa sia derubricata in complicità e che la pena detentiva sia contenuta in 24 mesi, integralmente sospesi. Per il caso in cui la Corte dovesse ritenere equa una pena superiore ai 24 mesi, ha chiesto che essa sia parzialmente sospesa e che la parte da espiare sia contenuta in 6 mesi al massimo.

ritenuto                         

Potere cognitivo della Corte d’appello penale

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; cfr anche STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

                                   2.   Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

                                         Principi applicabili all’accertamento dei fatti

                                   3.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

                                   4.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

                                         L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).  

                                   5.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

                                         Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

                                         Gli accusati: vita e precedenti penali

                                   6.   IM 1

                               6.1.   Riguardo alla vita di IM 1, si richiama - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - quanto esposto al considerando n. 1.2 della sentenza impugnata che qui si riproduce:

“ IM 1, cittadino italiano sessantenne, è nato il __________ a __________, in provincia di __________, dove abita tuttora insieme al fratello in una casa di proprietà di tre piani. La sorella, sposata con figli, risiede in un paese poco distante. Terminata la quinta elementare, ha iniziato a lavorare come operaio tuttofare e come salumiere. Successivamente ha lavorato come autista di cantiere in Libia, in Algeria e in Iran. Tra il 1972 e il 1976 ha lavorato, sempre come operaio, in Ticino, a __________. Tra il 1977 e il 1979 ha lavorato come minatore ad __________. Poi è rientrato in Italia, tornando ad esercitare la professione di salumiere (VI PP 10.01.2013, pagg. 1-2; VI imputati pag. 3, all. 1 V.DIB.).

Sulla sua situazione personale, durante l'inchiesta IM 1 ha precisato quanto segue:

"lo ho una compagna di origini boliviane che reputo come mia moglie ma di fatto è coniugata ufficialmente con mio fratello __________.

Nel 2004 ho conosciuto __________ e nel 2007 sono finito in carcere. Siccome lei non era regolare, pur lavorando come badante, ho concordato con mio fratello che se la sposasse lui, cosicché ______, come parente, poteva venire a trovarmi in carcere e poteva restare in Italia.

Di fatto, da quanto sono uscito dal carcere, io vivo in casa con tre appartamenti, uno è mio, uno di mio fratello e uno di mia cugina in affitto a stranieri, credo siano marocchini. Come me ci vive __________." (Vl PG 22.01.2013, pagg. 3-4)

IM 1 non ha figli (VI PP 10.01.2013 pag. 2).

Dal certificato medico del 19.09.2013 prodotto dal suo difensore, risulta che IM 1 "presenta una coxartrosi evolutiva bilaterale di entità moderata, clinicamente manifesta con predominanza a destra" (doc. TPC 10).

IM 1 non risulta essere consumatore di stupefacenti. L'analisi tossicologica delle urine effettuata durante l'inchiesta ha dato esito negativo (rapporto d'inchiesta Al 263a, all. 6)” (sentenza impugnata, consid. 1.2, pag. 13).

                               6.2.   Anche riguardo ai precedenti penali di IM 1, si richiama il contenuto del considerando n. 1.2 della sentenza di prime cure:

“ Incensurato in Svizzera (estratto del casellario giudiziale svizzero del 16.10.2013, doc. TPC 5; cfr. anche Al 16), in Italia IM 1 è pluripregiudicato (estratto del casellario giudiziale italiano del 21.10.2013, doc. TPC 16; cfr. anche Al 68):

-   tra il 27.02.1980 e il 14.10.1981 è stato condannato 6 volte per reati nell'ambito della circolazione stradale;

-   il 18.07.1980 è stato inoltre condannato dalla Corte di appello di Milano per furto in concorso e porto di armi all'arresto di 20 giorni e all'ammenda di Lire 40'000, pena sospesa condizionalmente;

-   il 15.02.1982 è stato condannato dalla Corte di appello di Milano per detenzione illegale di armi e munizioni alla reclusione di 11 mesi e alla multa di Lire 100'000, pena sospesa condizionalmente;

-   il 15.03.1983 è stato condannato dalla Corte di appello di Milano per furto tentato alla reclusione di 5 mesi e alla multa di Lire 100'000;

-   il 16.10.1985 è stato condannato dalla Corte di appello di Milano per rapina (1° reato, continuato in concorso), detenzione illegale di armi e munizioni (2° reato, continuato in concorso), furto (3° reato, continuato in concorso), rapina (4° reato, continuato in concorso), furto (5° reato, continuato in concorso), detenzione illegale di armi e munizioni (6° reato, continuato in concorso), falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici (7° reato, continuato), ricettazione (8° reato, continuato) e violazione al T.U. delle norme sulla circolazione stradale (9° reato, continuato) alla reclusione di 9 anni e alla multa di Lire 3'000'000;

-   il 07.02.1988 è stato condannato dalla Corte di appello di Milano per furto e violazione al T.U. delle norme sulla circolazione stradale all'arresto di 2 mesi e 10 giorni (recte: alla reclusione di 6 mesi e alla multa di Lire 150'000 nonché all'arresto di 2 mesi e 10 giorni);

-   in data 08.05.1995 è stato condannato dalla Corte di appello di Brescia per rapina (1° reato, in concorso), furto (2° reato, in concorso), detenzione illegale di armi e munizioni (3° reato), violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (4° reato) e ricettazione (5° reato) alla reclusione di 3 anni e 10 mesi nonché alla multa di Lire 3'000'000;

-   il 17.11.1999 è stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del GIP del Tribunale di Como per rapina (1° reato, in concorso), porto di armi (2° reato, in concorso) e furto (3° reato, in concorso) alla reclusione di 2 anni e alla multa di Lire 800'000;

-   in data 03.02 (recte: 04).2002 è stato condannato dalla Corte di appello di Milano per rapina, sequestro di persona (reato continuato), porto di armi (reato continuato), ricettazione (reato continuato) e violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose alla reclusione di 4 anni e alla multa di Euro 2'065, 52;

-   in data 20.01.2003 è stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di Milano per violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose all'arresto di 2 mesi;

-   il 29.02.2008 è stato condannato dalla Corte di appello di Brescia per rapina (reato in concorso), porto di armi (reato in concorso) e furto (reato in concorso) alla reclusione di 4 anni e 9 (recte: 8) mesi nonché alla multa di Euro 2'000.

IM 1 ha dichiarato di aver trascorso in carcere complessivamente una ventina d'anni - ovvero un terzo della sua vita - e di essere uscito di prigione a marzo 2011 (VI PG 09.01.2013 pag. 5; VI PP 10.01.2013 pag. 2; VI imputati pag. 3, all. 1 V.DIB.)” (sentenza impugnata, consid. 1.2, pag. 13-15).

                                   7.   IM 2

                               7.1.   Sulla vita di IM 2 si rinvia al considerando n. 1.3 della sentenza impugnata che, pure, qui si riproduce:

“ IM 2, __________, cittadino italiano residente a __________, in merito alla sua vita ha riferito:

"Sono nato a __________ in provincia di __________, ho tre fratelli maggiori. Tutta la famiglia abita ancora in zona di __________. Dopo le scuole medie sono andato a lavorare come posatore di pavimenti. Diventato maggiorenne ho effettivamente, come dice l'interrogante, iniziato a compiere qualche delitto, dapprima qualche furto, ho poi commesso un'estorsione e una rapina per cui in totale ho scontato sei anni di carcere. Sono poi stato condannato in Romania per una rapina commessa nel 2007. Ho scontato 4 anni e mezzo in Romania e a giugno dello scorso anno sono tornato in Italia. Qui ho lavorato per un breve periodo come posatore poi non c'era più lavoro. Mi ha mantenuto in questo periodo mia madre ma mia madre e padre sono pensionati" (VI PP 09.01.2013, pagg. 1-2).

In aula IM 2 ha precisato che uno dei suo fratelli, di cui si prendono cura i suoi genitori, soffre della sindrome di Down e percepisce una pensione di invalidità di Euro 400.- ogni due mesi (VI imputati pag. 4, all. 1 V.DIB.).

ln merito alla sua situazione economica, IM 2 ha dichiarato:

"Confermo all'interrogante che non ho una grande situazione economica. Dalla mia scarcerazione a giugno 2012 ho tirato avanti con l'aiuto dei miei genitori e lavorando saltuariamente in nero.

[…]

ADR che non posso fare una media di quanto guadagnavo con i lavori in nero. Per lavori particolari che quasi nessuno fa, come quello in particolare di stendere il cemento sulle rampe potevo anche prendere 150-200 Euro al giorno. lo non lavoravo comunque tutti i giorni" (VI PP 18.04.2013 pag. 2).

(…)

IM 2 ha ammesso fin dal primo interrogatorio di fare uso di stupefacenti, in particolare di essere consumatore abituale di cocaina, anticipando che "il risultato del tossicologico sarà positivo sicuramente alla cocaina" (VI PG 09.01.2013 pag. 8; cfr. anche Vi PP 09.01.2013 pag. 2; VI PP 04.07.2013 pag. 4), così come effettivamente è stato (rapporto d'inchiesta Al 263a all. 12)” (sentenza impugnata, consid. 1.3, pag. 15-16).

In questo contesto, si osserva che, in carcere, IM 2 è stato oggetto di un procedimento disciplinare costatogli 5 giorni di isolamento per avere consumato cocaina il 14 novembre 2013 (cfr. inc. sfociato nell’AA aggiuntivo 137/2013 del 28.11.2013).

                               7.2.   La sentenza impugnata descrive anche i precedenti penali di IM 2 (che, in aula, ha peraltro spiegato di aver iniziato a delinquere proprio per comprarsi la droga; cfr. all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3).

Sempre il considerando n. 1.3 riporta infatti che:

“ Così come da lui stesso riferito, IM 2 - incensurato in Svizzera (estratto del casellario giudiziale svizzero del 16.10.2013, doc. TPC 7; cfr. anche Al 15) - ha diversi precedenti in Italia (estratto del casellario giudiziale italiano del 21.10.2013, doc. TPC 15; cfr. anche Al 69):

-   con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di Bergamo del 05.10.1996, è stato condannato per furto alla reclusione di 3 mesi ed alla multa di Lire 200'000, pena sospesa condizionalmente;

-   con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di Brescia, Sezione distaccata di Breno, del 29.10.1996 è stato condannato per evasione e furto alla reclusione di 6 mesi e alla multa di Lire 200'000, pena sospesa condizionalmente;

-   con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle partì del GIP del Tribunale di Brescia del 03.02.1997 è stato condannato per furto ed estorsione alla reclusione di 1 anno e alla multa di Lire 600'000;

-   con decreto penale del GIP della Pretura di Brescia del 12.05.1998 è stato condannato per guida di veicolo senza aver conseguito la patente all'ammenda di Lire 2'450'000;

-   con decreto penale della Corte di appello di Salerno del 23.11.1998 è stato condannato per rapina (in concorso), detenzione illegale di armi e munizioni (in concorso), detenzione abusiva di armi (in concorso), porto illegale di armi (in concorso) e ricettazione (in concorso) alla reclusione di 3 anni e 4 mesi nonché alla multa di Lire 2'000'000. É stata inoltre revocata la sospensione condizionale della pena di cui alle condanne del 05.10.1996 e del 29.10.1996.

IM 2 ha inoltre confermato a più riprese (VI PG 09.01.2013 pag. 7; VI PP 04.07.2013 pag. 4), ribadendolo anche in aula (VI imputati pag. 4, all. 1 V.DIB.), di avere un precedente penale anche in Romania, dove è stato condannato per rapina a 7 anni di prigione, di cui ne ha scontati circa 4 anni e mezzo, uscendo di prigione a giugno 2012. Di questa condanna vi è .riscontro nella comunicazione FEDPOL del 09.01.2013 (rapporto di arresto provvisorio del 09.01.2013, Al 24 all. 21)” (sentenza impugnata, consid. 1.3, pag. 16-17).

La condanna rumena - che IM 2 ha confermato (MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 4) - risale al 2008 (comunicazione FEDPOL 9.1.2013, all. 21 all’Al 24, pag. 2).

                                   8.   AP 1

                               8.1.   La vita di AP 1 è pure ampiamente descritta nella sentenza impugnata. Al considerando n. 1.1, che qui si riproduce, si legge infatti che:

“ AP 1, cittadino italiano, è nato il __________ a __________, nelle vicinanze di __________. In merito alla sua vita, durante l'inchiesta ha riferito:

"Sono nato e cresciuto a __________, con entrambi i miei genitori, e con mio fratello e le mie due sorelle. lo sono il maggiore. Fino al conseguimento della licenza di scuola media. Ho poi iniziato a lavorare, dapprima come muratore e poi in vari ambiti (cameriere ed altri.). Sono rimasto a __________ fin circa ai 22, mi sono poi trasferito nelle zone di frontiera, continuando a vivere in Italia, continuando a lavorare come cameriere ed altre varie professioni. Vivevo nel __________, fino al 1993, quando mi sono sposato e trasferito in Svizzera. Preciso al verbalizzante che all'età di 25 anni circa sono stato vittima di un incidente automobilistico (era il 1990 - 1991). Questo incidente mi ha causato vari problemi, in particolare al bacino ed agli arti inferiori. In quel periodo ero ancora socio di un negozio di vini, cercavo quindi ancora di fare qualcosa. Quando il negozio ha chiuso (nel 1997 circa). Ho quindi passato due anni a casa. Per me era molto dura e non mi accettavo più. In quel periodo ho avuto vari problemi sia con la droga che con l'alcool. Ho anche avuto dei problemi con la Giustizia svizzera, in relazione allo stupefacente, ma nonostante le accuse io mi sono sempre e solo limitato a consumarlo.

ADR che non sono mai andato in comunità o non ho mai chiesto aiuto ad altri.

ADR che non voglio dire quanto consumavo all'epoca. È il passato e non voglio rinvangarlo.

ADR che ho smesso di consumare circa 13 anni fa. In effetti se si cerca nella documentazione si troverà quando ho avuto problemi con la giustizia e da lì io ho dato un taglio netto al mio consumo.

Preciso che nel periodo del consumo ero già sposato.

Da quel momento ho iniziato a lavorare come potevo, ma mi è molto difficile trovare un posto a causa dei miei vari problemi. Se trovavo lavoro era solo in nero.

Mi viene chiesto se sono mai stato al beneficio della disoccupazione o dell'invalidità.

R: mai, né al beneficio della disoccupazione né dell'invalidità. Quest'ultima non mi è mai stata concessa. Preciso che io ho sempre cercato di darmi da fare e di trovare un lavoro.

ADR che non ho figli.

ADR che mia moglie é parrucchiera, in effetti da due anni io lavoro con lei. Questo in particolare perché lei aveva difficoltà a trovare dei validi aiutanti, per questo motivo ho provato ad aiutarla io ed ora, a parte il taglio, l'aiuto in tutto.

ADR che lavoro dal martedì al sabato. Mia moglie di solito inizia alle 07:00 mentre io arrivo un attimo dopo, di solito attorno alle 07:30 - 08:00, salvo se vado in piscina. In quest'ultimo caso arrivo verso le 08:30. Il negozio chiude alle 18:00, orario continuato. Per quanto attiene alla pausa pranzo la facciamo adeguandoci ai bisogni dei clienti. La sera restiamo entrambi fino all'orario di chiusura.

ADR che non sono mai stato in cura psichiatrica o psicologica. Non ho mai fatto uso di psicofarmaci.

ADR che mi piacciono le armi e la palestra. In effetti frequento una palestra di Grancia. Preciso al verbalizzante che ovviamente io non posso correre, ma il resto dello sport, quello che posso, lo faccio" (VI PP 09.01.2013, pagg. 2-3).

In aula, AP 1 ha precisato che i suoi genitori vivono a __________ e che con loro vive suo fratello. Le sue sorelle abitano invece a __________, poco distante da __________. Ha affermato di avere un buon rapporto con i suoi famigliari che va a trovare regolarmente (VI imputati pag. 2, all. 1 V.DIB.).

Ha ribadito inoltre di non consumare più stupefacenti (pag. 3), ciò che è stato confermato dal risultato negativo dell'esame tossicologico delle urine cui è stato sottoposto durante l'inchiesta (cfr. rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria del 25.06.2013, Al 263a, all. 16).

Al dibattimento AP 1 ha anche dichiarato di aver subito di recente un'operazione alla schiena, per mettere a posto le conseguenze dell'incidente e che da allora non può più praticare sport, se non ginnastica in acqua (VI imputati pag. 2, all. 1 V.DIB.)” (sentenza impugnata, consid. 1.1, pag. 9-10).

Quanto, in particolare, all’incidente motociclistico subito in Italia nel 1991 (di cui non ricorda la dinamica in quanto era “andato via con la testa” e a seguito del quale era stato degente 8 mesi all’ospedale), AP 1 ha spiegato di non avere percepito alcuna indennità di invalidità al di fuori di quella italiana (pari, secondo i suoi ricordi, a Euro 200.- mensili) che ha ricevuto, sempre secondo i suoi ricordi, “per circa 10 anni, forse anche più” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 7). Ha precisato di avere percepito quell’importo mediante un assegno postale che veniva consegnato a suo padre al suo indirizzo e di averlo, quindi, ricevuto anche se viveva in Svizzera (PS AP 1 22.2.2013, pag. 7).

Ha inoltre spiegato che:

“ tranne la mia assicurazione italiana nessuno mi ha pagato nulla. Mi avevano versato 150 milioni di vecchie lire italiane. Questi soldi mi erano stati versati nel 1991 subito dopo I'incidente. (…) ADR che questi soldi all'inizio sono stati versati su un conto italiano. Una parte di questo denaro lo avevo investito con l'aiuto di consulenti bancari, e questo già in Italia. Negli ultimi anni, parte del denaro è stato versato su un conto svizzero del Credit Suisse. Anche questo importo è stato investito e siccome si perdeva, ho provato a cambiare banca, la Raiffeisen, ma siccome c'erano ancora perdite abbiamo deciso di non investirli più, così li abbiamo prelevati e li abbiamo versati sul conto posta” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 7).

La situazione finanziaria di AP 1 è ben descritta nel considerando n. 1.1 della sentenza impugnata di cui viene qui riportato uno stralcio:

“ In merito alla sua situazione finanziaria, AP 1 durante l'inchiesta ha riferito di percepire per l'aiuto che presta nel salone di parrucchiere della moglie, mensilmente Fr. 3'000.-- netti, mentre che la moglie guadagna mensilmente Fr. 4'000.-- netti (VI PP 09.01.2013 pag. 3). Successivamente ha precisato:

“Mi viene chiesto di spiegare nel dettaglio la mia situazione finanziaria. In merito posso dire che lavoro presso il salone di mia moglie nella misura del 100%. Per avere i dati giusti riguardo agli importi di guadagno e di spese dovete chiedere al mio fiscalista __________ di cui non ricordo il nome ma é di __________. E lui che ci aiuta a compilare le imposte. Praticamente però io e mia moglie gestiamo i soldi insieme, o meglio, mia moglie non mi dà la busta paga. Mia moglie provvede ai pagamenti e quando ho bisogno di soldi li chiedo a lei.

ADR dell'avvocato rispondo che la contabilità del salone é gestita da mia moglie e da __________.

So che l'affitto di casa ammonta a CHF 1'500.- e pago CHF 350.- di cassa malati.

Non so a quanto ammonta il premio di cassa malati di mia moglie, come pure non so l'affitto del salone da lei gestito.

(…)

Se non sbaglio i conti sono intestati prevalentemente à mia moglie. Abbiamo tuttavia la procura reciproca.

ADR che abbiamo complessivamente tre conti: la posta per me e mia moglie come conto corrente, il Credit Suisse per quel che riguarda iI negozio, mentre la Raiffeisen lo stavamo chiudendo perché non ci serve più.

ADR che oltre alla pigione e alla cassa malati abbiamo come spesa fissa una piccola ipoteca di cui non ricordo l'ammontare.

È un'ipoteca di un rustico che sta ad Altanca. E una proprietà a nome di mia moglie. L'abbiamo ristrutturata e la usiamo esclusivamente noi. Non abbiamo altri debiti sia in Svizzera che in Italia.

ADR che non so quanto paghiamo di tasse, come detto è mia moglie che se ne occupa.

ADR che non so dire quanto abbiamo guadagnato dall'investimento dei nostri soldi. Però ricordo che quando ero arrivato in Svizzera avevamo investito CHF 100'000.-, all'epoca si guadagnava bene” (VI PG 22.02.2013, pagg. 6-8).

Dall'estratto Ufficio esecuzioni del 15.03.2013 agli atti, risultano pendenti a carico di AP 1 due esecuzioni per Fr. 805.20” (sentenza impugnata, consid. 1.1, pag. 10-12).

                              8.2.   In Svizzera, AP 1 è formalmente incensurato (estratto del casellario giudiziale svizzero del 16.10.2013, doc. TPC 6; cfr. anche Al 14).

Durante l'inchiesta, ha dichiarato che “ho anche avuto dei problemi con la Giustizia svizzera, in relazione allo stupefacente, ma nonostante le accuse io mi sono sempre e solo limitato a consumarlo” (MP AP 1 9.1.2013, Al 18, pag. 2), ciò che ha ribadito anche al dibattimento (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 2).

Agli atti sono state acquisite sia la sentenza di condanna del presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano del 10 aprile 2002, sia la sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale del 12 giugno 2002 che ha respinto il ricorso presentato dall’imputato (doc. TPC 29).

Da esse emerge che AP 1 era stato ritenuto colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, tra il marzo e il maggio del 2000, fatto preparativi per l’acquisto di un kg di cocaina ed era stato condannato a 15 mesi di detenzione (a valere quale pena parzialmente aggiuntiva ad una precedente condanna a 30 giorni di detenzione sospesi, inflittagli con DA 3 luglio 2000 per infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di ebbrezza e inosservanza dei doveri in caso d’infortunio), pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni.

Quanto ai precedenti italiani, si fa nuovamente riferimento alla sentenza impugnata dalla quale emerge quanto segue:

“ Per quanto riguarda i precedenti penali nel suo paese d'origine, AP 1 ha dichiarato che "[...] tanti anni fa in Italia avevo avuto problemi per contrabbando ma è finita in niente, non sono stato condannato. Erano gli anni 1998/1999 quando vivevo ancora a Gaggiolo/Italia, anzi scusi ho sbagliato gli anni, non ero ancora sposato e vivevo ancora in Italia, e quindi credo negli anni 1989/1990. La Guardia di Finanza mi aveva fermato con degli accendini "BIC" che a quell'epoca ci si faceva di "BIC". Non ho mai contrabbandato in particolare armi, droga o esseri umani o soldi" (VI PG 22.02.2013, pagg. 12-13).

Dall'estratto del casellario giudiziale italiano risulta una sentenza di condanna del 08.05.1986 della Pretura di Feltre per violazione al T.U. della norme sulla circolazione stradale, all'arresto di due mesi e all'ammenda di Lire 50'000, pena sospesa condizionalmente (estratto del casellario giudiziale italiano del 21.10.2013, doc. TPC 14)” (sentenza impugnata, consid. 1.1, pag. 12).

                                         Nascita dell’inchiesta

                                   9.   Anche le circostanze che hanno dato avvio all’inchiesta sono ben descritte nella sentenza impugnata. In particolare, al considerando n. 2 si legge che:

“ L'inchiesta denominata __________ ha tratto origine dall'osservazione cui IM 1 era stato sottoposto a far tempo da novembre 2012 in Italia poiché individuato quale probabile responsabile di rapine a mano armata in danno di uffici postali. Detta osservazione si estendeva a IM 2, che risultava in contatto con IM 1 e che, al pari di questi, era ugualmente conosciuto per precedenti di rapina.

In data 2 gennaio 2013 i Carabinieri della Compagnia di Clusone/Bergamo che avevano sotto controllo i due, osservano gli stessi recarsi in Svizzera, per cui segnalavano immediatamente - tramite il Centro di Cooperazione della Polizia Doganale (CCPD) di Chiasso - agli inquirenti elvetici la possibile commissione di una rapina sul nostro territorio.

I Carabinieri chiedevano ed ottenevano l'autorizzazione ad un'osservazione transfrontaliera presso il valico italo-svizzero di Como/Chiasso e ne nasceva un'attività investigativa svolta congiuntamente agli inquirenti ticinesi (cfr. rapporto dei Carabinieri della Compagnia di Clusone del 09.01.2013, Al 24 all. 33).

Le attività investigative permettevano agli inquirenti ticinesi di osservare, il 3 gennaio 2013, a __________ e __________, che IM 1 si trovava, quale passeggero, su una Skoda Roomster targata __________ condotta da un uomo che veniva identificato in tale AP 1, __________, domiciliato a __________ (rapporto di osservazione del 28.02.2013, AI 144, pag. 4 e segg.).

Il giorno seguente, 4 gennaio 2013, gli inquirenti notavano che presso il domicilio di AP 1 a __________ in Via __________, nell’autorimessa dello stabile, accanto alla Skoda Roomster targata __________ vi era parcheggiata una moto BMW di colore grigio/verde priva della targa.

L’osservazione da parte degli inquirenti svizzeri e italiani, che proseguiva nei giorni seguenti, permetteva di osservare che IM 1 e IM 2 raggiungevano frequentemente il nostro Cantone, girovagavano anche nei pressi di quelli che potevano essere potenziali obiettivi di rapine, e che IM 1 si incontrava con AP 1, il quale si recava spesso in Italia in orari mattutini (cfr. rapporto di arresto provvisorio del 09.01.2013, AI 24; per maggiori dettagli si rinvia al rapporto di osservazione del 28.02.2012, AI 144, nonché ai rapporti dei Carabinieri di __________ del 05.12.2012, AI 104 e del 09.01.2013, AI 263a all. 33)” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 17-18).

                                         Circostanze degli arresti

                                10.   Il 9 gennaio 2013, poco dopo le 6.00, IM 1 e IM 2 erano stati notati entrare in Svizzera separatamente, IM 2 a bordo di una Fiat Innocenti targata __________ - che risultava essere stata rubata a __________ il giorno precedente - e IM 1 a bordo della Skoda Roomster targata __________ in uso a AP 1.

La Skoda si era poi diretta verso __________, mentre la Fiat Innocenti si era diretta verso __________.

Poco dopo le 6.30, la Fiat Innocenti era stata notata raggiungere e fermarsi sul posteggio del piazzale del Lido di __________.

Alle 6.50 la moto BMW - che, nel frattempo, era stata provvista della targa __________ e il cui numero di telaio risultava essere stato cancellato - veniva vista uscire dall’autorimessa dello stabile di Via __________ a __________ in cui viveva AP 1 e giungere, pochi minuti dopo le 7.00, nei posteggi di Via __________ a __________ dove veniva parcheggiata (e rinvenuta dopo il fermo degli imputati).

Verso le 7.30, la vettura Fiat Innocenti entrava sul piazzale della ACPR 1 di __________ e si posizionava con la parte anteriore rivolta verso la strada cantonale, pronta a partire.

Ritenendo imminente la perpetrazione di una rapina, gli inquirenti decidevano di intervenire ed arrestavano, in un primo momento, IM 1 che era uscito dall’auto e si era incamminato verso sud. Successivamente, gli inquirenti riuscivano ad arrestare anche IM 2 che, avendo visto la scena del fermo del suo compare mentre sopraggiungeva da nord, si era inizialmente dato alla fuga (cfr. rapporto di arresto provvisorio 9.1.2013, AI 24, pag. 3-4; rapporto di intervento 9.1.2013, all. 34 all’AI 24, pag. 2; cfr. anche documentazione fotografica, all. 35 all’AI 24; rapporto di osservazione 28.2.2013, AI 144, pag. 9-11).

Gli oggetti rinvenuti sui due - un berretto di lana verde trasformato in un passamontagna grazie a dei fori prodotti artigianalmente all’altezza degli occhi, una sciarpa, dei guanti da lavoro e uno spray al pepe su IM 1; un berretto nero trasformato nel medesimo modo di cui sopra, un guanto, un buff scalda collo su IM 2 - indicavano inequivocabilmente l’intenzione di commettere una rapina (cfr. rapporto di intervento 9.1.2013, all. 34 all’AI 24, pag. 2-3).

A ciò aggiungasi che, dopo il fermo, IM 2 ha ammesso di essere stato armato di una pistola che, durante la fuga, aveva gettato nel giardino di una casa lì nei pressi (cfr. rapporto di intervento 9.1.2013, all. 34 all’AI 24, pag. 3; cfr. anche documentazione fotografica, all. 35 all’AI 24, in particolare foto n. 10 e 11, e all. 37 all’AI 24).

In effetti, nel luogo indicato da IM 2, gli inquirenti hanno rinvenuto una pistola __________, semiautomatica, calibro 7.65 mm, con un colpo in canna e sei ulteriori colpi nel caricatore (cfr. documentazione fotografica, all. 37 all’AI 24). La pistola è risultata essere perfettamente funzionante e già pronta a sparare in singola azione (cfr. rapporto di accertamento tecnico balistico 18.2.2013, AI 137, pag. 3-4 da cui emerge che, quando il grilletto è arretrato come lo era nella fattispecie, l’arma è pronta al tiro in singola azione, modalità in cui si necessita di una forza minore per provocare la partenza del colpo, e che il grilletto resta arretrato in quella posizione quando l’arma è stata caricata o quando si è agito sulla leva di armamento del cane).

Dapprima posti in carcerazione preventiva, IM 1 e IM 2 sono stati ammessi a scontare anticipatamente la pena a partire dal 26 aprile 2013 (AI 240 e 241).

In carcere IM 1 lavora in cucina (doc. TPC 2).

Come dichiarato al dibattimento di appello, IM 2 lavora, invece, in legatoria.

                                11.  

                                   a.   Poco dopo IM 1 e IM 2, sempre il 9 gennaio 2013, veniva arrestato anche AP 1.

Inizialmente gli inquirenti si erano recati a casa sua e, mediante una pressa idraulica, avevano aperto la porta blindata che chiudeva l’appartamento (non senza provocare ingenti danni alla parete che non ha retto alla pressione esercitata dalla pressa).

Non trovando AP 1 all’interno dell’appartamento, gli inquirenti si sono recati presso il salone da parrucchiera della moglie, dove lo hanno tratto in arresto.

Il 25 aprile 2013 (cfr. ordine di scarcerazione, AI 237), dietro versamento di una cauzione di fr. 50'000.- e deposito dei documenti di legittimazione, AP 1 è stato rilasciato dal procuratore pubblico che gli ha, però, imposto il divieto di contattare le altre persone implicate nell’inchiesta (cfr. MP AP 1 25.4.2013, AI 236, pag. 4).

Con decisione 8 luglio 2013, il procuratore pubblico ha restituito all’imputato la carta d’identità (AI 268).

La prima Corte ha, poi, deciso anche la restituzione del passaporto, ma ha mantenuto la cauzione per impedire che l’imputato “si sottragga con la fuga al procedimento penale rispettivamente alla sanzione” (cfr. all. 3 al verb. dib. TPC, pag. 2-3).

Per le stesse ragioni, più precisamente per garantire l’esecuzione della pena, la cauzione è stata mantenuta anche successivamente al dibattimento di appello (cfr. ordine 28.7.2014 della presidente di questa Corte).

                                  b.   Durante la perquisizione domiciliare effettuata al momento dell’arresto di AP 1 e su sua indicazione, all’interno di un cassetto di un tavolo del salotto, gli inquirenti hanno rinvenuto una pistola __________, modello UM 22, calibro 22 Magnum, carica e con due colpi in canna. L’arma era in buone condizioni di conservazione, ma presentava un difetto ai percussori che ne riduceva fortemente la funzionalità (i tecnici avendo stabilito “il 5,2% di possibilità che all’atto di schiacciare il grilletto si verifichi la partenza del colpo”) senza tuttavia pregiudicarne l’effetto lesivo che rimaneva potenzialmente letale (cfr. rapporto di intervento 9.1.2012, all. 36 all’AI 24; verbale di perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24; PS AP 1 9.1.2013, pag. 2; rapporto di accertamento tecnico balistico 18.2.2013, AI 137, pag. 9 e 11).

Egli ha dato atto di non essere titolare di alcuna autorizzazione per il porto di armi o la collezione di armi (PS AP 1 9.1.2013, pag. 4), ma che era sua intenzione chiedere il permesso di acquisto per un’ulteriore arma (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 3; PS AP 1 24.1.2013, pag. 28).

Dagli atti emerge, infatti, che, il 31 dicembre 2012, poco prima del suo arresto, AP 1 aveva presentato una formale richiesta di rilascio di un permesso per l’acquisto di una pistola (all. 17 al RPG). Tale richiesta - che indicava lo sport quale motivazione - era pervenuta il 3 gennaio 2013 e, all’epoca dei fatti, non era ancora stata evasa (all. 17 al RPG).

AP 1 ha dichiarato di possedere l’arma da una decina d’anni e di averla ricevuta in regalo da un collezionista - che crede si chiamasse __________ e che è, nel frattempo, venuto a mancare - con cui era solito allenarsi (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 4 e 10; PS AP 1 22.2.2013, pag. 9).

Dopo avere inizialmente detto di non sapere “spiegare il motivo esatto per cui fosse carica” (PS AP 1 9.1.2013, pag. 4), AP 1 ha sostenuto di custodire l’arma carica a scopo di difesa:

“ Mi viene chiesto per quale motivo essa (n.d.r.: la pistola) era carica.

R: chiedo al verbalizzante a cosa serve avere in casa una pistola scarica.

Il verbalizzante mi chiede quindi se con questa risposta intendo dire che ce l’ho per difesa, rispondo affermativamente, così come il coltello in auto mi fa sentire più sicuro” (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 4).

Sempre a casa di AP 1 sono stati sequestrati uno spray al pepe ed un coltello, mentre un altro coltello (apribile con una mano sola) è stato sequestrato nella sua auto, dove sono stati rinvenuti anche diversi rotoli di nastro adesivo, un binocolo, una torcia tascabile, un paio di guanti in lattice, un cappello, degli occhiali in plastica tipo saldatore e vari attrezzi (un punteruolo, un batti chiodi e una chiave inglese; verbale di perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24).

All’interno dell’appartamento è stato rinvenuto anche il passaporto - autentico (AI 281, pag. 2) - di __________ (verbale di perquisizione e sequestro 9.1.2013, all. 25 all’AI 24), pregiudicato in Italia dove risulta attualmente detenuto per traffico di stupefacenti (AI 186, pag. 10).

                                         Ruoli di IM 1 e IM 2 e piano da loro elaborato per mettere a segno la rapina

                                12.   Sebbene inizialmente non siano stati per nulla collaborativi (cfr. PS IM 1 9.1.2013, MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 1-4; PS IM 2 9.1.2013; MP IM 2 9.1.2013), IM 1 e IM 2 hanno, per finire, ammesso di avere tentato in più occasioni di commettere una rapina ai danni dell’ACPR 1 di __________ (per tutti, PS IM 1 29.3.2013, pag. 3; MP IM 1 4.7.2013, AI 165, pag. 2-3; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 2-4; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2-3).

I due - conosciutisi in carcere nel 1997 (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 4; MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 2; PS IM 2 23.1.2013, pag. 2) hanno ammesso di essersi casualmente rivisti a __________ nell’autunno del 2012 quando è nata l’idea di commettere insieme una rapina (MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 2 in cui ha detto di essere “disperato perché non avevo soldi e avevo anche debiti di cocaina”; PS IM 2 23.1.2013, pag. 2; MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 4; PS IM 1 22.1.2013, pag. 6; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 19 in cui IM 2 ha detto “a me servivano pochissimi soldi, 2000/3000 euro di debiti e qualcosa da dare alla mia famiglia”).

Entrambi hanno dato atto che la proposta di compiere una rapina era venuta da IM 1 che aveva anche individuato l’obiettivo (MP IM 1 10.1.2013, pag. 4 e 5; PS IM 1 22.1.2013, pag. 5 e 6; PS IM 1 6.2.2013, pag. 2; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10; MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 2; PS IM 2 23.1.2013, pag. 2; MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 4).

Checché IM 1 ne dica (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 5; MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 4; PS IM 1 26.2.2013, pag. 7), è stato prevalentemente lui anche a pianificare ed organizzare il colpo (PS IM 2 23.1.2013, pag. 11; MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 3).

Per prepararsi al meglio, a partire da fine dicembre 2012, IM 1 e IM 2 hanno anche effettuato dei sopralluoghi presso l’ACPR 1 di __________ (PS IM 1 22.1.2013, pag. 4 e 5; PS IM 1 6.2.2013, pag. 2; MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 2; PS IM 2 4.2.2013, pag. 3; MP IM 2 1.3.2013, AI 146, pag. 3; PS IM 2 14.3.2013, AI 166, pag. 2; MP IM 2 29.3.2013, AI 188, pag. 2; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 2; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 11).

Nonostante IM 1 gli avesse detto che un’arma non era necessaria (MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2; PS IM 1 26.2.2013, pag. 10; MP IM 1 28.2.2013, AI 142, pag. 2; MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3; MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12), tant’è che personalmente si è munito soltanto di uno spray al pepe (PS IM 1 22.1.2013, pag. 10; MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12), IM 2, di sua iniziativa, si è procurato una pistola (MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2) che gli sarebbe servita “per intimidire le persone che avrei incontrato sul luogo della rapina” (MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2; cfr., pure, PS IM 2 23.1.2013, pag. 11 e 15; MP IM 2 4.2.2013, AI 104, pag. 4; MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12 e 13).

Sulle circostanze in cui si è procacciato la pistola, IM 2 non è stato affatto lineare. Dapprima ha negato di averla acquistata espressamente per commettere la rapina ma ha detto di averla ricevuta, prima del Natale 2012, nella zona tra __________ e __________, da un conoscente che era in debito con lui e che, invece di restituirgli i soldi, gli ha dato la pistola (MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 3). Poi ha sostenuto di averla acquistata nel mese di luglio o di agosto del 2012 nella zona di __________ per Euro 300.- o 400.- e un po’ di cocaina (PS IM 2 21.2.2013, pag. 2-3). Successivamente ha lasciato intendere che, a fine dicembre 2012, non aveva ancora la pistola che gli era poi stata procurata dal suo debitore di __________ (MP IM 2 1.3.2013, AI 146, pag. 4). In seguito, ha dichiarato di averla presa, in vista della rapina, a __________ alla fine del 2012 da un albanese che sapeva che gliela poteva procurare (MP IM 2 14.3.2013, AI 166, pag. 2). Infine, ha preteso di averla acquistata, il 30 o il 31 dicembre 2012, alla stazione di __________ da un non meglio specificato conoscente rumeno residente a __________ per fr. 250.- (MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 3; MP IM 2 18.4.2013, AI 225, pag. 2; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12-13), spiegando di non averlo detto prima per non dover ammettere che la pistola c’era già prima del 9 gennaio 2013 (MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 3) e “per non mettere in mezzo altre persone” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 12; cfr., pure, MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2).

Al dibattimento di appello, IM 2 ha ribadito di avere acquistato l’arma alla stazione di __________ da un rumeno che aveva conosciuto in carcere in Romania. Diversamente da quanto aveva dichiarato prima, ha detto di averla acquistata il 23 o il 24 dicembre 2012 e di averla pagata Euro 330.- circa (verb. dib. d’appello, pag. 3).

Stando alle dichiarazioni di IM 1 e di IM 2, il loro piano prevedeva di raggiungere l’ACPR 1 con un’auto rubata, attendere l’arrivo dell’impiegata e, quando questa avesse aperto l’ACPR 1, di entrare insieme a lei, entrambi con il viso nascosto dal passamontagna. IM 2 avrebbe, quindi, minacciato l’impiegata con la pistola e si sarebbe fatto consegnare il denaro. Il ruolo di IM 1 avrebbe, invece, dovuto essere quello di controllare l’arrivo di eventuali clienti o della polizia.

In seguito, i due sarebbero scappati a bordo dell’auto rubata parcheggiata davanti all’ACPR 1 ed avrebbero raggiunto il luogo in cui avevano posteggiato la moto - che IM 2 aveva precedentemente rubato in Italia (come da lui, per finire, ammesso in MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 2, in MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 4 e in all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 11, non prima di avere fornito al proposito versioni diverse, cfr. sentenza impugnata, consid. 4.2, pag. 24) - con cui avrebbero poi continuato la loro fuga (PS IM 1 22.1.2013, pag. 2-4 e 8-10; PS IM 2 10.1.2013, pag. 2 e 3; PS IM 2 23.1.2013, pag. 9-11 e 15; PS IM 2 4.2.2013, pag. 4; MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 3).

Quanto all’ammontare della refurtiva di cui speravano di appropriarsi - e che, benché non ne avessero espressamente discusso, intendevano dividere a metà tra loro due (MP di confronto IM 1/IM 2 14.3.2013, AI 167, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 16) - entrambi hanno detto di non essersi fatti un’idea precisa (MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 3; PS IM 1 22.1.2013, pag. 2; MP di confronto IM 1/IM 2 14.3.2013, AI 167, pag. 4-5; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 16 e 17), anche se IM 2 ha sostenuto che sperava di trovare Euro 10'000.- (MP di confronto IM 1/IM 2 14.3.2013, AI 167, pag. 4; cfr., pure, PS IM 2 9.1.2013, pag. 7 in cui, a domanda dell’interrogante “a sapere quanto avrebbe voluto portare via questa mattina presso ACPR 1 di __________”, IM 2 ha risposto “100 mila”, dichiarazione poi sfumata dal difensore nel successivo verbale reso davanti al PP il 9 gennaio 2013, AI 17, pag. 2) e IM 1, in un primo tempo, aveva dichiarato di sapere che negli uffici postali italiani, all’inizio del mese, girano cifre attorno agli Euro 70'000.- (PS IM 1 22.1.2013, pag. 2).

Svolgimento dei fatti emerso dall’inchiesta (e rimasto incontestato)

                                13.   Dall’inchiesta è emerso che IM 1 e IM 2 avevano tentato di rapinare ACPR 1 di __________ già prima del 9 gennaio 2013, quando sono stati intercettati e fermati dalla polizia.

                             13.1.   IM 1 - che, come visto, era sorvegliato sia dai Carabinieri italiani che dalla polizia ticinese - era stato visto entrare in Svizzera attraverso il valico di Ponte Faloppia (notoriamente incustodito) già la mattina del 2 gennaio 2013, attorno alle 6.30. Egli si trovava a bordo della Skoda guidata da AP 1 con il quale si era incontrato poco prima a __________. IM 2, pure presente all’incontro, li seguiva a bordo di una Fiat Uno targata __________, che risultava essere stata rubata a __________ il 16 novembre 2012 (rapporto 9.1.2013 dei Carabinieri di Clusone, all. 33 all’AI 24, pag. 3; RPG, pag. 9). IM 1 - che proprio quel giorno (16 novembre 2012) si era incontrato con IM 2 (rapporto 9.1.2013 dei Carabinieri di Clusone, all. 33 all’AI 24, pag. 2) - ha ammesso di essere, insieme a IM 2, l’autore di quel furto:

“ effettivamente prima di questa vettura Innocenti avevamo rubato un’altra macchina. Si trattava di una Fiat Uno di colore scuro, non so più se era nero oppure marrone. L’avevamo rubata sempre a __________ (…) io e IM 2 siamo andati a __________ con la mia vettura Fiat Punto, poi IM 2 è sceso dalla mia auto e mediante un cacciavite ha aperto la portiera della Fiat Uno e poi l’ha messa in moto” (PS IM 1 22.1.2013, pag. 12).

Così come la Fiat Innocenti dopo, anche la Fiat Uno sarebbe dovuta servire per fuggire dal luogo della rapina (MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 2; PS IM 1 26.2.2013, pag. 4).

Quella mattina presto (2 gennaio 2013) AP 1 si era recato a __________ dove, come visto, si è incontrato con IM 2 e IM 1. Quest’ultimo è, poi, salito sulla sua Skoda e con lui ha varcato il confine svizzero. Poco dopo il confine, quando ancora era in auto con AP 1, IM 1 ha telefonato a IM 2 - che li seguiva a bordo della Fiat Uno rubata - per confermargli che il valico non era sorvegliato e poteva, quindi, tranquillamente passare la frontiera (cfr. CD contenente le intercettazioni telefoniche relative all’utenza finale 183 in uso a IM 2, agli atti sub doc. TPC 1, telefonata n. 578).

Giunti in Svizzera, IM 1 si è messo alla guida della Fiat Uno rubata e si è diretto verso __________, mentre IM 2 è salito a bordo della Skoda di AP 1 e con lui si è recato a __________ dove avrebbe dovuto prelevare dall’autorimessa di AP 1 la moto che vi era parcheggiata - senza targa - dacché i due (IM 2 e IM 1) l’avevano portata a __________ nel corso del mese di dicembre.

Con quella moto, IM 2 avrebbe dovuto nuovamente raggiungere IM 1 e, dopo aver posteggiato a __________ il mezzo che sarebbe servito per la fuga, con lui mettere a segno la rapina all’ACPR 1 di __________.

Giunto a __________, IM 2 ha però dovuto constatare che, a causa di un problema con la batteria, la moto con cui avevano previsto di fuggire dopo la rapina non funzionava, ciò che ha costretto lui e IM 1 a desistere dal loro intento criminale (MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 2; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 2; PS IM 1 29.3.2013, pag. 3; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 1; MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 2).

Così richiesto da IM 2 che aveva bisogno di aiuto, AP 1 ha, quindi, telefonato a IM 1 che, alla guida della Fiat Uno rubata, ha raggiunto i due nell’autorimessa di via __________ a __________.

Rendendosi necessaria la sostituzione della batteria della moto che non erano riusciti a riparare in altro modo, AP 1, con la sua auto e sempre passando dal valico di Ponte Faloppia, ha accompagnato IM 1 in Italia, a __________. Anche in questo caso, IM 2 li seguiva alla guida della Fiat Uno rubata.

Nella zona di __________, le due auto si sono perse di vista. IM 1 ha, quindi, chiamato IM 2 alle 9.08 per chiedergli dove si trovasse. All’ascolto dell’intercettazione di quella telefonata si sente un terzo uomo - che AP 1 ha ammesso di essere lui (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6) - dire “sì, ho capito” (cfr. telefonata delle 9.03 del 2.1.2013, doc. dib. TPC 1, n. 581).

Qualche minuto dopo, alle 9.13, è IM 2 a chiamare IM 1 per invitarlo a dire all’autista - e, quindi, a AP 1 (essendovi solo lui e IM 1 in auto) - di accelerare un po’ visto che dietro di lui era partita “quella macchina là” (cfr. telefonata delle 9.13 del 2.1.2013, doc. dib. TPC 1, n. 586), ovvero la Guardia di Finanza, come IM 2 ha poi avuto modo di precisare (cfr. MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 5).

Dopo avere scaricato IM 1 a __________, AP 1 è rientrato a __________.

IM 2 ha parcheggiato la Fiat Uno rubata e IM 1 ha recuperato la sua Fiat Punto con cui i due (lui e IM 2) sono andati al __________ ad acquistare una nuova batteria per la moto.

Sempre con quell’auto, i due sono poi tornati a __________ e, dopo aver parcheggiato nel piazzale della stazione, hanno raggiunto a piedi l’autorimessa in cui AP 1 li ha fatti nuovamente entrare e dove IM 2 ha riparato la moto (cfr. PS IM 1 22.1.2013, pag. 13-14; PS IM 1 29.3.2013, pag. 2). In seguito, IM 1 e IM 2 sono rientrati in Italia dando appuntamento a AP 1 per l’indomani mattina, sempre a __________ (rapporto di osservazione 28.2.2013, AI 144, pag. 2-4; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7).

La moto è, poi, rimasta parcheggiata nell’autorimessa di AP 1 fino al giorno dopo.

                             13.2.   Come d’accordo, la mattina presto del 3 gennaio 2013, AP 1 si è nuovamente recato a __________, dove ha di nuovo incontrato IM 1 e IM 2. Così come il giorno precedente, IM 1 è salito a bordo della Skoda di AP 1 e con lui è entrato in Svizzera, sempre dal valico di Ponte Faloppia. Anche quel giorno, subito dopo il confine, IM 1, mentre era in auto con AP 1, ha telefonato a IM 2 - che di nuovo li seguiva alla guida della Fiat Uno rubata - per dagli il via libera al passaggio di frontiera.

Giunti entrambi in Svizzera, IM 1 e IM 2 - analogamente a quanto avvenuto il giorno prima - hanno cambiato macchina: IM 1 si è messo alla guida dell’auto rubata e si è diretto verso __________, mentre IM 2 si è fatto accompagnare da AP 1 a __________. Ritirata la moto dall’autorimessa di AP 1, IM 2 ha raggiunto IM 1 a __________, dove ha parcheggiato il mezzo. I due, quindi, a bordo della Fiat Uno guidata da IM 1, si sono diretti verso l’ACPR 1 di __________, nelle cui vicinanze hanno posteggiato in attesa dell’arrivo dell’impiegata.

Avendo notato una pattuglia della polizia che si dirigeva a velocità ridotta verso __________ ed essendosi fatto un po’ tardi, i due hanno, ancora una volta, deciso di non portare a termine il loro piano quel giorno.

IM 1 ha raccontato che

“ già quel giorno lì volevamo fare la rapina a __________, all’ACPR 1, e allora siamo andati a __________ a recuperare la moto, poi siamo andati a __________, poi è passata una pattuglia della polizia e siccome l’orario era ormai passato non abbiamo più potuto mettere a segno il colpo” (PS IM 1 26.2.2013, pag. 5, cfr., pure, PS IM 1 26.2.2013, pag. 6; PS IM 1 28.2.2013, pag. 2; MP di confronto IM 2/IM 1 14.3.2013, AI 167, pag. 2; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 7-8).

Anche IM 2 ha dato atto che quella mattina il piano era stato accantonato perché lui e IM 1, giunti a __________, avevano visto passare una pattuglia della polizia (MP IM 2 9.4.2013, AI 212 , pag. 3-4; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 3).

IM 1 e IM 2, con la Fiat Uno rubata, sono quindi tornati a __________ dove IM 2 ha recuperato la moto che ha riportato a __________, nell’autorimessa di AP 1. Anche IM 1 ha, poi, raggiunto __________: anziché con la Fiat Uno egli si è, però, spostato in treno (MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8; cfr., pure, MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 4).

AP 1, con la sua Skoda, ha quindi accompagnato IM 2 fino a __________, dove questi ha recuperato la FIAT Uno rubata e si è accodato all’auto di AP 1, su cui viaggiava anche IM 1, per uscire in Italia. Giunti a __________, dove aveva posteggiato la sua auto, IM 1 ha detto a AP 1 che lo avrebbe chiamato quando avesse avuto bisogno (cfr. all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8).

                             13.3.   Il giorno seguente, 4 gennaio 2013, IM 1 si è recato a __________ alla guida della sua Fiat Punto. Posteggiata l’auto nei posteggi della stazione FFS, dal bagagliaio ha estratto “un sacchetto di plastica di colore bianco, contenente qualcosa di scuro/nero” e, a piedi, si è incamminato verso via __________ dove, pochi minuti dopo, ha incontrato AP 1 nei pressi dell’accesso all’autorimessa nella quale i due sono entrati insieme. Quando, una decina di minuti più tardi, i due sono usciti dal garage e si sono separati, AP 1 - portando sottobraccio “un sacchetto bianco formato A4” - è entrato nel salone da parrucchiera della moglie, mentre IM 1 ha riguadagnato la propria auto in stazione ed è rientrato in Italia (rapporto di osservazione 28.2.2013, AI 144, pag. 5 e 6).

                             13.4.   Il 7 gennaio 2013, AP 1 è stato visto uscire dal suo garage sotterraneo “in possesso di un sacchetto di plastica chiaro contenente qualcosa di scuro” (rapporto di osservazione 28.2.2013, AI 144, pag. 8).

Sempre quel giorno, IM 1 si è recato a __________ dove era rimasta posteggiata la Fiat Uno rubata della quale ha, però, dovuto constatare la scomparsa (PS IM 1 22.1.2013, pag. 12; MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 2; PS IM 1 29.3.2013, pag. 5; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3; MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 2; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 4; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 3). L’auto, infatti, era stata recuperata proprio quella mattina dai Carabinieri (rapporto 19.3.2013 dei Carabinieri di Clusone, all. all’AI 185, pag. 8).

IM 1 ha, quindi, telefonato a IM 2 per dargli la notizia (cfr. trascrizione dell’intercettazione telefonica in cui IM 1 dice a IM 2 che hanno “perso la bicicletta”, agli atti sub AI 201) e per dargli appuntamento per il giorno successivo alle 5.30, raccomandandosi di arrivare un po’ prima di quanto previsto e di “portare gli attrezzi”.

                             13.5.   IM 1 aveva dato appuntamento per le 6.00 - 6.30 della mattina dell’8 gennaio 2013 a __________ anche a AP 1 (PS IM 1 26.2.2013, pag. 4) che avrebbe dovuto portarli in Svizzera, come le due volte precedenti.

Visto che quella mattina IM 2 era arrivato in ritardo all’appuntamento (cfr. telefonate delle 5.29 e delle 5.54), l’iniziale idea di commettere la rapina quel giorno è stata accantonata (PS IM 1 26.2.2013, pag. 4; MP IM 1 10.4.2013, AI 216, pag. 3; MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 2; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 4; MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 3).

Dopo aver informato AP 1 - che era già arrivato a __________ (cfr. sentenza impugnata, consid. 5.4.2.d, pag. 47) - che non si sarebbero recati con lui in Svizzera quel giorno ma soltanto il giorno seguente, IM 1 e IM 2 si sono recati a __________ dove hanno rubato la Fiat Innocenti targata __________ che hanno, poi, portato a __________ dove l’hanno posteggiata (PS IM 1 22.1.2013, pag. 11; PS IM 1 26.2.2013, pag. 3; PS IM 2 21.2.2013, pag. 3).

In seguito IM 1 ha accompagnato IM 2 a __________ dove questi ha trascorso la notte presso l’Hotel __________ (cfr. rapporto 19.3.2013 dei Carabinieri di Clusone, all. all’AI 185, pag. 12; PS IM 2 23.1.2013, pag. 10; PS IM 2 21.2.2013, pag. 2; PS IM 1 26.2.2013, pag. 3 e 5).

                             13.6.   La mattina del 9 gennaio 2013 IM 1 e IM 2 si sono nuovamente incontrati a __________ con AP 1 (PS IM 1 22.1.2013, pag. 2). Con le medesime modalità adottate in precedenza, i tre sono entrati in Svizzera, sempre dal valico di Ponte Faloppia: IM 1 sull’auto di AP 1, seguito da IM 2 - cui, anche in questo caso, IM 1, ha dato il via libera al passaggio della frontiera chiamandolo per telefono mentre era in auto con AP 1 - sulla Innocenti rubata (PS IM 1 26.2.2013, pag. 9).

Dopo il passaggio del confine, vi è stato il consueto cambio di auto: mentre IM 1 ha preso il volante della Innocenti e si è diretto a __________ percorrendo la strada cantonale, AP 1 ha accompagnato IM 2 a __________ da dove questi è subito ripartito in sella alla motocicletta recuperata nella sua autorimessa.

Parcheggiata la moto a __________, IM 2 e IM 1 a bordo della Innocenti si sono recati a __________, dove - come visto - sono stati fermati dalla polizia.

Ruolo di AP 1

                                14.   dichiarazioni di IM 1 e AP 1

                             14.1.   IM 1 ha detto di avere saputo di essere sotto controllo della polizia che aveva anche piazzato dei GPS sulle vetture a lui in uso e ha spiegato che, per concretizzare il suo progetto criminale, aveva dunque la “necessità di essere trasportato in Svizzera sul luogo della rapina, altrimenti mi seguivano” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 8).

Ha, quindi, dato atto di avere chiesto a AP 1 di accompagnarlo in Svizzera (PS IM 1 22.1.2013, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6, 7 e 10), sostenendo che quello fosse l’unico suo ruolo nella vicenda:

“ AP 1 aveva solo il ruolo di accompagnarmi in Svizzera per poi permettere l’entrata dell’auto rubata” (PS IM 1 22.1.2013, pag. 10).

In realtà, IM 1 ha ammesso che, oltre ad accompagnarli in Svizzera, AP 1 aveva aiutato lui e IM 2 tenendo in deposito nella sua autorimessa la moto che sarebbe servita per la fuga dopo la rapina.

IM 1 ha precisato che si trattava soltanto di favori che aveva chiesto a AP 1 e che questi era stato disposto a fargli, peraltro senza porre domande:

“ AP 1 ci ha fatto solo dei piaceri. (…) io gli chiedo i piaceri e lui li fa e basta. (…) io gli chiedo i piaceri e lui li fa, senza chiedere alcuna spiegazione” (PS IM 1 26.2.2013, pag. 8);

“ a lui ho semplicemente chiesto un favore e cioè quello di portarmi in Svizzera. (…) Chiedevo a lui un passaggio perché sapevo che sulla mia macchina c’era il GPS italiano” (MP IM 1 28.2.2012, AI 142, pag. 4);

“ a AP 1 non abbiamo dato alcuna spiegazione per la richiesta di tenerci la moto. Gli ho solo chiesto se poteva farmi questo favore e lui non ha chiesto nulla” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 5);

“ Io gli ho solo chiesto di farmi dei favori, nel senso di darmi dei passaggi o di tenere la moto nel suo garage” (MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 3);

“ a AP 1 ho chiesto solo dei favori, come quello della moto e di portarmi in Svizzera” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10).

IM 1 ha dichiarato che, per i favori che gli aveva chiesto, non avrebbe dato a AP 1 alcuna ricompensa (ciò che è stato confermato anche dallo stesso AP 1 in PS 24.1.2013, pag. 9 e in MP 11.4.2013, AI 219, pag. 5) ma che, “come da buoni amici”, gli avrebbe regalato una cassa di vino (PS IM 1 22.1.2013, pag. 6).

                             14.2.   Anche AP 1 ha preteso di avere fatto dei semplici favori a IM 1, accompagnando lui in Svizzera e IM 2 a __________ nonché tenendo depositata la motocicletta nel suo garage sotterraneo (PS AP 1 24.1.2013, pag. 24 e 27; PS AP 1 22.2.2013, pag. 13; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10).

In particolare, ha ammesso, da un lato, di avere qualche volta accettato di dare dei passaggi a IM 1 - che “era sempre in giro a piedi” (GPC AP 1 10.1.2013, AI 38, pag. 2) - e a IM 2 (MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 2) e, dall’altro, di avere acconsentito alla richiesta di IM 1 di permettere a IM 2 di posteggiare la moto nel suo garage spiegando di averlo fatto “visto che era rimasto a piedi e voleva cambiare la batteria” (PS AP 1 9.1.2013, pag. 4; cfr., pure, MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5; cfr., anche, PS AP 1 24.1.2013, pag. 11).

Ha precisato di essersi prestato a fargli quei piaceri proprio perché IM 1 doveva venire a ritirare la moto che era rimasta parcheggiata nel suo garage (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 17).

                                15.   dichiarazioni degli imputati sulla consapevolezza di AP 1

                             15.1.   AP 1 - che, va detto, è stato inizialmente assai reticente e poco trasparente, arrivando anche a mentire su aspetti successivamente ammessi (cfr. PS AP 1 9.1.2013, pag. 3-4; MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5 e segg.; PS AP 1 24.1.2013, pag. 2 e segg.; MP AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 3 e segg.; PS AP 1 22.2.2013, pag. 4-5; MP AP 1 28.2.2013, AI 141, pag. 2; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9; MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 2 e 4) - ha sempre negato categoricamente di essere stato a conoscenza delle intenzioni criminali di IM 1 e di IM 2.

Ha ribadito tale sua versione nel corso di tutto il procedimento penale:

“ io non so cosa fosse in giro a fare lui con l’altro. Non so se erano in giro a fare disastri” (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 5);

“ a me non avevano detto che volevano fare una rapina” (MP AP 1 9.1.2013, AI 18, pag. 12; cfr., pure, PS AP 1 24.1.2013, pag. 7; AP 1 6.2.2013, AI 109, pag. 5; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10);

“ non sapevo che i due volevano fare una rapina (GPC AP 1 10.1.2013, AI 38, pag. 2; cfr., anche, PS AP 1 24.1.2013, pag. 24 e 28; PS AP 1 22.2.2013, pag. 15; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 5),

precisando che, se avesse “saputo o capito che IM 1 e IM 2 stavano preparando una rapina” non li avrebbe aiutati “per non finire nei casini” (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 5).

Dopo averlo in qualche modo accennato già il 22 febbraio 2013, quando ha dichiarato:

“ io non sapevo nulla di quello che volevano fare, avrei potuto dire che facevano del contrabbando, potevano anche venire in Svizzera a lavorare in nero, questo a me non interessava. Non mi hanno mai dato modo di capire nulla ed io non ho mai chiesto nulla a loro” (PS AP 1 22.2.2013, pag. 13; sott. del red.),

nel confronto con IM 1, AP 1 ha sostenuto di avere tutt’al più pensato che IM 1 e IM 2 potessero essere dediti al contrabbando:

“ io al massimo ho immaginato che potessero fare del contrabbando” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9),

spiegando di averlo ipotizzato dato che, nei bar di confine dove incontrava IM 1, con lui e con le altre persone presenti, “si parlava sempre di storie di contrabbando” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9; cfr., anche, MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4; MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 3).

Non ha, tuttavia, saputo indicare cosa i due avrebbero potuto contrabbandare:

“ non saprei dire che cosa avrebbero potuto contrabbandare, magari la carne che in Italia è molto più conveniente” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 9).

Ha continuato anche in seguito a sostenere di avere immaginato che IM 1 e IM 2 fossero dei contrabbandieri (MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 8; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4) ma ha dato atto di non avere mai chiesto conferma delle sue supposizioni (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4; MP AP 1 5.7.2013, AI 267, pag. 2).

Ha, peraltro, dato atto di avere pure lui fatto del contrabbando (di sigarette, di accendini e di elettronica) in passato (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10; cfr., pure, AI 248) e di avere ripreso, nell’estate del 2012, tale attività (MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 6 in cui dice che “effettivamente ogni tanto faccio ancora del contrabbando. Ultimamente è poca roba e si tratta essenzialmente di cosmetici”; cfr., pure, MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6) che, nell’autunno di quell’anno, si era un po’ intensificata (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4), precisando di avere lavorato, negli ultimi tempi, sempre con tale __________ (MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 5, 6 e 7; MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 3) e negando che IM 1 fosse coinvolto nella sua attività di contrabbando con __________ (MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 7).

Circa il fatto che il 3 gennaio 2013 aveva accompagnato IM 1 in Italia, AP 1 ha detto che:

“ al massimo io potrei aver pensato, visto che c’era lì anche la moto, che avrei dovuto staffettarli. ADR che con “staffettare” intendo dire che si volevano evitare posti di blocchi, ma sempre esclusivamente nell’ambito del contrabbando” (MP AP 1 29.3.2013, AI 189, pag. 8).

Quanto al fatto che IM 2 venisse nel suo garage a prendere la moto, AP 1 ha dichiarato che pensava che

“ facessero staffetta, nel senso che IM 2 copriva IM 1 sempre nell’ambito dell’attività del contrabbando” (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 4)

precisando:

“ se avessi saputo o capito che IM 1 e IM 2 stavano preparando una rapina non li avrei aiutati per non finire nei casini. Io so quello che faccio io e so quello che rischio per quello che faccio, cioè il contrabbando. Un’altra cosa sono le rapine” (MP AP 1 11.4.2013, AI 219, pag. 5).

Ha ribadito la versione del contrabbando ancora al dibattimento di primo grado:

“ Io pensavo che facessero contrabbando, non so di che cosa. La moto serviva a staffettare, che significa mettersi davanti a uno e accompagnarlo, visto che mi ha chiesto di accompagnarlo un giorno fuori dalla dogana, quel giorno che la moto non funzionava e IM 1 mi ha chiesto di portarlo in Italia. Quando eravamo fuori dalla dogana si dicevano tra di loro, IM 1 e IM 2, “tira che c’è la finanza”. In quel momento eravamo entrati in Italia. Per me stavano facendo contrabbando” (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 17, cfr., pure, pag. 18 in cui, tra l’altro, dice di non avere mai chiesto che cosa ci fosse in macchina).

                             15.2.   Né IM 1, né tantomeno IM 2, hanno mai chiamato direttamente in causa AP 1: entrambi hanno sostenuto di non avergli mai rivelato la loro intenzione di commettere una rapina ai danni dell’ACPR 1 di __________.

                          15.2.1.   IM 2 - che, va detto, durante l’inchiesta è stato tutt’altro che collaborativo - ha sempre sostenuto che AP 1 fosse all’oscuro dei loro intenti.

Dopo che nei suoi primi verbali aveva addirittura negato di conoscerlo (PS IM 2 9.1.2013, pag. 6; MP IM 2 9.1.2013, AI 17, pag. 5), nel verbale reso il giorno successivo all’arresto, riguardo a AP 1, ha dichiarato che:

“ con AP 1 ho parlato due volte ma che non gli ho mai detto cosa pensavamo di fare. (…) Io con lui non ho mai parlato della rapina, non so cosa gli abbia detto IM 1, non so nemmeno se ha capito cosa stavamo pianificando, ma non penso” (MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 2).

Sempre in quel verbale egli ha, però, mentito riguardo alle modalità con cui lui e IM 1, la mattina del 9 gennaio 2013, avevano passato il confine italo-svizzero, fornendo una versione che sminuiva il ruolo di AP 1. Contrariamente alla verità, egli ha infatti dichiarato che lui e IM 1 avevano incontrato AP 1 soltanto una volta superata la frontiera:

“ tra __________ e __________ ho incontrato, come previsto, IM 1 che è salito sulla mia macchina (n.d.r.: la Innocenti rubata), con il quale ci siamo avvicinati al confine. Una volta in Svizzera in un bar abbiamo incontrato AP 1, come pure previsto” (MP IM 2 10.1.2013, AI 32, pag. 2),

ciò che ha ribadito anche il 23 gennaio 2013 (PS IM 2 23.1.2013, pag. 10). Smentendo la diversa versione di IM 1, in quel verbale, IM 2 ha precisato:

“ Siamo arrivati alla dogana insieme, vicino alla dogana IM 1 è sceso, ha controllato se c’erano dei doganieri e siccome non ce n’erano mi ha telefonato dicendomi di venire. Sono passato davanti a lui e l’ho caricato in macchina. (…) Ribadisco di avere atteso lo “svizzero” in Svizzera” (PS IM 2 23.1.2013, pag. 12 e 13).

Pur conscio del fatto che IM 1 e AP 1 avevano fornito una versione diversa, ha ribadito, fino al 9 aprile 2013, la tesi secondo cui, in tutte e tre le occasioni, avrebbe varcato il confine insieme al solo IM 1 ed avrebbe incontrato AP 1 soltanto in Svizzera (cfr. MP IM 2 1.3.2013, AI 146, pag. 3; MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 2, 3 e 4; MP IM 2 9.4.2013, AI 212, pag. 2).

IM 2 ha sempre sostenuto che AP 1 ignorasse i loro progetti criminali:

“ lui non sapeva nulla. Non sapeva che volevamo fare una rapina, non sapeva che la moto serviva per la fuga della rapina, non sapeva che la moto era rubata e che eravamo arrivati in Svizzera con un’auto rubata. Almeno io non gli ho detto niente e avevo detto a IM 1 di non dirgli nulla. Non so se poi IM 1 gli abbia detto qualche cosa” (PS IM 2 23.1.2013, pag. 17); 

“ AP 1 era all’oscuro della nostra intenzione di rapinare l’ACPR 1 di __________, pertanto non sapeva neppure dell’esistenza della pistola e del fatto che io fossi armato. (…) Lui non lo sapeva, io non gliel’ho mostrata, se no avrei dovuto dirgli anche le nostre vere intenzioni. Lui non si è accorto della pistola, perché era nel marsupio e il marsupio era nascosto dalla giacca che indossavo” (PS IM 2 21.2.2013, pag. 4);

“ AP 1 non sapeva della pistola, non l’ha toccata e non sapeva nemmeno, come più volte detto, quello che io e IM 1 volevamo fare” (MP IM 2 1.3.2013, AI 146, pag. 4);

“ A AP 1 non ho parlato né della rapina né della pistola” (MP di confronto IM 2/AP 1 1.3.2013, AI 147, pag. 4);

“ io a AP 1 non ho mai detto nulla delle mie intenzioni con IM 1” (MP IM 2 4.7.2013, AI 266, pag. 4).

                          15.2.2.   IM 1, dal canto suo, è stato meno lineare.

Nel suo primo interrogatorio, IM 1 - che aveva assunto un atteggiamento totalmente reticente - ha palesemente coperto AP 1 omettendo di dire che era stato lui ad accompagnarlo a __________ quella mattina e pretendendo, invece, che fosse stato IM 2 a farlo nonché sostenendo - in contrasto con la verità - di averlo visto l’ultima volta a __________ (PS IM 1 9.1.2013, pag. 3 e 4).

Nel successivo verbale reso davanti al procuratore pubblico, IM 1 ha ribadito che era stato IM 2 ad accompagnarlo a __________ la mattina del 9 gennaio 2013 (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 3), continuando così a proteggere AP 1.

Sempre in quel verbale - quando, dopo un breve colloquio con il suo difensore, ha deciso di ammettere la propria colpevolezza in relazione alla tentata rapina del 9 gennaio 2013 - IM 1 così si è espresso:

“ a questo punto voglio modificare la mia posizione e dichiarare che effettivamente assieme a IM 2 e AP 1 volevamo compiere la rapina alla ACPR 1 di __________. AP 1 non era presente a __________. Io credo che lui abbia sicuramente capito che noi volevamo commettere qualcosa, proprio perché avevamo lasciato la moto da lui e ci aveva accompagnato al confine” (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 4; sott. del red.),

precisando:

“ Io con precisione non gli ho mai detto cosa intendevamo fare, però secondo me lui ha capito che non erano buone intenzioni, perché deve aver capito che eravamo in giro a cercare la possibilità di commettere un reato” (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 4; sott. del red.)

e, poi, ribadendo:

“ a AP 1, come detto già in precedenza, non ho precisato cosa volevo fare e nemmeno gli ho detto che se facevo qualcosa avrebbe avuto una ricompensa” (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 5; sott. del red.).

Nel proseguo dell’inchiesta, IM 1 ha continuato a pretendere di non aver mai espressamente rivelato a AP 1 il progetto suo e di IM 2 di commettere una rapina (PS IM 1 22.1.2013, pag. 11; MP IM 1 28.2.2013, AI 142, pag. 4; MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10; MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 3; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10; cfr., anche, MP IM 1 6.2.2013, AI 108, pag. 4; PS IM 1 26.2.2013, pag. 8).

Inizialmente, ha sostenuto che AP 1 avesse nondimeno capito qualcosa.

Nel verbale del 22 febbraio 2013, riferendosi a AP 1, IM 1 ha, ad esempio, preteso che:

“ non è uno stupido, sicuramente avrà inteso qualche cosa di quello che stavamo per fare, anche se io esplicitamente non gliel’ho mai detto. Concordo con chi mi interroga che probabilmente lo “svizzero” ha capito che l’auto Innocenti era rubata, dato che io ho chiamato IM 2 e gli ho detto che era buona e che poteva venire avanti” (PS IM 1 22.1.2013, pag. 5-6; sott. del red.)

e, agli inquirenti che gli facevano notare che, “vista la situazione”, AP 1 avrebbe almeno dovuto capire che la moto che lui gli chiedeva di tenere in deposito nel suo garage sotterraneo era rubata, IM 1 ha risposto:

“ Io non so cosa pensava lui, forse doveva immaginarselo. Gli avevo chiesto di tenere la moto per qualche giorno. Di fatto è rimasta per più di un mese senza usarla. AP 1 ha tenuto la moto per più di un mese senza dire o chiedere nulla. (…) presumo che sapesse che la moto era rubata e che me la teneva perché non potevo lasciarla all’esterno. Io non gli ho detto esplicitamente queste cose, perché certe cose non si devono dire e non si dicono. Comprendo il discorso degli inquirenti quando mi spiegano che AP 1 è complice poiché ha fornito supporto a me e a IM 2 ed in qualche modo posso darvi ragione. Io però non ho detto esplicitamente a AP 1 che avremmo commesso una rapina all’ACPR 1 di __________” (PS IM 1 22.1.2013, pag. 10 e 11; sott. del red.).

In seguito, ha preteso che AP 1 non conoscesse le loro reali intenzioni (PS IM 1 26.2.2014, pag. 4 e 8).

Successivamente, ha dichiarato di non sapere cosa AP 1 possa essersi immaginato riguardo all’agire suo e di IM 2 (MP IM 1 28.2.2013, AI 142, pag. 4) e, nel confronto con AP 1, ha spiegato che quanto aveva detto nei primi verbali circa la di lui consapevolezza altro non era che una sua supposizione:

“ Nei primi verbali mi è stato chiesto se secondo me lui poteva aver capito qualcosa e io avevo risposto che potevo supporre di sì, ma era una mia supposizione” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 10).

Confrontato con la tesi del contrabbando portata avanti da AP 1, IM 1 ha detto che

“ dato che io a AP 1 non ho mai detto che stavamo preparando una rapina è possibile che lui abbia pensato che anche io e IM 2 facessimo del contrabbando. Ma si tratta di una mia supposizione, perché io non so cosa lui abbia pensato. ADR che io non ho mai detto a AP 1 che con IM 2 stavo facendo del contrabbando. Lui non mi ha mai chiesto cosa facevo e io non gliel’ho mai detto” (MP IM 1 4.7.2013, AI 265, pag. 3).

Infine, al dibattimento di primo grado, ha confermato quanto aveva già dichiarato in inchiesta e cioè che, secondo lui, AP 1 aveva senz’altro capito qualcosa di quello che lui e IM 2 stavano per fare e che lui era l’unico cui avrebbero potuto chiedere di tenere in deposito la moto (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 19).  

Riguardo al motivo per cui ha chiesto proprio a AP 1 di tenere loro la moto, IM 1 ha, dapprima, dichiarato di avere scelto lui perché:

“ era uno dei pochi che conoscevo in Svizzera” (MP IM 1 10.1.2013, AI 25, pag. 4).

In seguito, ha detto di essersi rivolto a lui perché:

“ è l’unica persona che ce l’avrebbe tenuta. Alle altre persone che conosco non avrei potuto chiedere un “piacere” simile. Diciamo che lo “svizzero” è l’unico che sapeva com’era la vera situazione, le altre persone non avrebbero accettato di aiutarmi a nascondere questo motoveicolo” (PS IM 1 22.1.2013, pag. 13; sott. del red.).

Nel confronto con AP 1, IM 1 ha, però, ritrattato le sue precedenti dichiarazioni, tornando a dire:

“ ho pensato di coinvolgere AP 1, nel senso di chiedergli se aveva un posto per tenere la moto, credo tra fine novembre e dicembre 2012. ADR che ho pensato a lui perché era l’unica persona che conoscevo a Lugano” (MP di confronto IM 1/AP 1 28.2.2013, AI 143, pag. 4),

ciò che ha sostanzialmente ribadito anche al dibattimento di appello:

“ La presidente chiede a IM 1 di spiegare quelle dichiarazioni da lui rese durante l’inchiesta secondo cui AP 1 era l’unico a cui poteva chiedere di tenere la moto in garage. Risponde che, con quell’espressione, egli voleva dire che era l’unica persona che conosceva in Ticino, in particolare l’unica persona che abita in Ticino e che lui conosce” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

Riguardo alle dichiarazioni da lui rese il 22 gennaio 2013 secondo cui AP 1 era “l’unico che sapeva com’era la vera situazione” e che “le altre persone non avrebbero accettato di aiutarmi a nascondere questo motoveicolo”, davanti a questa Corte IM 1 ha precisato:

“ di essersi espresso male”

e, alla presidente che gli ha fatto notare che in quell’occasione aveva detto il contrario di quello che ha poi sostenuto in seguito, ha risposto:

“ che tante volte gli capita di sbagliarsi poiché non sa esprimersi come una persona normale” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

                                16.   accertamento della Corte

                             16.1.

                                   a.   Il primo elemento a carico di AP 1 è costituito dai fatti stessi e, meglio, dai ripetuti viaggi effettuati - con modalità a dir poco insolite - per portare IM 1 e IM 2 dall’Italia alla Svizzera e, poi, riportarli in Italia.

In particolare, AP 1:

-     la mattina del 2 gennaio 2013, poco dopo le 6.00, si è recato a __________ dove si è incontrato con IM 1 che ha accompagnato in Svizzera con la sua Skoda e, poco dopo il confine, si è fermato per far scendere IM 1 che si è messo al volante della Fiat Uno e far salire IM 2 (che li seguiva alla guida della Fiat Uno) per poi portarlo fino a __________ (nel suo garage, dove avrebbe dovuto prendere la moto);

-     più tardi, sempre quel giorno, dopo che IM 2 e IM 1 avevano scoperto che la moto non funzionava, ha accompagnato IM 1 in Italia mentre IM 2 li seguiva a bordo della Fiat Uno;

-     la mattina del 3 gennaio 2013, sempre attorno alle 6.00, si è nuovamente recato con la sua vettura a __________ e, con le medesime modalità del giorno precedente, ha portato, dapprima, IM 1 al di là del confine svizzero e, poi, IM 2 - che di nuovo seguiva la Skoda al volante della Fiat Uno - a __________, nel suo garage;

-     nel corso di quella stessa giornata, ha portato IM 2 da __________ (o meglio, dal suo garage dove IM 2 aveva riportato la moto) fino a __________, dove questi è sceso, ha recuperato la Fiat Uno e si è accodato alla sua auto con la quale lui ha portato IM 1 in Italia, a __________;

-     la mattina dell’8 gennaio 2013, si è di nuovo, sempre attorno alle 6.00, recato a __________ per andare a prendere IM 1 che, però, ha rinviato il tutto al giorno successivo;

-     la mattina del 9 gennaio 2013, sempre alla stessa ora dei viaggi precedenti, si è ancora una volta recato a __________ e, come di consueto, ha portato IM 1 in Svizzera, seguito da IM 2 - questa volta alla guida della Innocenti - che, appena varcata la frontiera, ha preso il posto di IM 1 sulla Skoda per essere portato nell’autorimessa di __________.

Alla frequenza ed alle più che singolari modalità con cui

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