Incarto n. 17.2014.202 17.2015.57
Locarno 11 maggio 2015/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 2 ottobre 2014 da
AP 1, rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 23 settembre 2014 dalla Corte delle assise correzionali di Mendrisio (motivazione scritta intimata il 24 novembre 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 18 dicembre 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che: A. Confermando il DA 17.10.2012 (223/2012), con sentenza 23 settembre 2014 (motivazione scritta intimata il 24 novembre 2014), la Corte della assise correzionali di Mendrisio ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
- rapina, per avere, a __________, il 3 ottobre 2012, sorpreso in flagrante reato di furto, con l’intento di conservare la refurtiva appena sottratta, colpito PC 1 con un calcio facendolo cadere a terra
e lo ha condannato alla pena detentiva di 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni
B. Contro la sentenza della Corte delle assise correzionali, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, egli ha presentato la dovuta dichiarazione di appello. Lo ha fatto con atto 18 dicembre 2014, in cui ha dichiarato di impugnare l’intera sentenza e di chiedere l’integrale suo proscioglimento.
Non sono state presentate istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 17 aprile 2015 durante il quale:
- il procuratore pubblico ha chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado;
- il patrocinatore di AP 1 ha chiesto il proscioglimento dal capo d’accusa di rapina e ha dichiarato di rinunciare a postulare un indennizzo per torto morale, ritenuto come il periodo di carcerazione preventiva subito sia comunque servito al suo patrocinato. Produce la nota d’onorario per la tassazione.
ritenuto vita e precedenti penali
1. Sulla vita di AP 1, si richiama - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - quanto esposto al considerando n. II.1. della sentenza impugnata alla cui lettura si rimanda.
2. AP 1 é incensurato.
fatti accertati e non contestati
3. Sulle circostanze dell’arresto e sulle dichiarazioni rese dall’imputato agli inquirenti si richiamano, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i consid. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata alla cui lettura si rimanda.
4. a. Valutando in modo condivisibile il materiale probatorio, il primo giudice ha accertato quanto segue:
“ AP 1 ha ammesso nel corso dell'inchiesta, seppur con qualche reticenza iniziale, di aver commesso un furto nell'autovettura dell'accusatore privato, i filmati video agli atti mostrano la scena da due diverse angolazioni, ciò che permette di seguire in modo pressoché integrale quanto accaduto.
Nel primo filmato (denominato "__________") è possibile osservare l'imputato avvicinarsi all'autovettura di PC 1 unitamente a __________, veicolo sul quale il duo sale prendendo posto sui sedili anteriori. Poco dopo, (si) scorge l'accusatore privato dirigersi verso la vettura e l'imputato ed il citato __________ scendere ed allontanarsi.
PC 1 segue quindi i due, verosimilmente intenzionato - come da lui dichiarato - a chiedere spiegazioni sul motivo per il quale questi si trovassero nella sua automobile.
Nel secondo filmato (denominato "__________") si osserva l'accusatore privato discutere con l'imputato, mentre __________ riesce ad allontanarsi. PC 1 tenta quindi di fermare AP 1. Questi inizia a correre "avanti-indietro" lungo la strada, venendo tuttavia seguito dall'accusatore privato, il quale gli preclude la possibilità di fuggire. Tale situazione perdura finché, a seguito dell'agire dell'imputato, di cui si dirà meglio nel prosieguo, PC 1 rovina a terra. Approfittando di tale circostanza, AP 1 riesce quindi a svoltare l'angolo e ad allontanarsi.” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 11).
b. Al dibattimento d’appello, la Difesa ha voluto precisare che, quando l’AP è arrivato, il suo patrocinato era già uscito dalla vettura. Pur non essendo la circostanza particolarmente rilevante, si accerta, qui, che, in realtà, dal filmato emerge con evidenza che l’appellante e l’amico sono scesi dalla vettura quando l’AP, non solo era entrato nel parcheggio, ma era giunto all’altezza della vettura parcheggiata accanto alla sua.
5. Richiamando l’art. 140 CP, in particolare il n. 1 cpv. 2 di detto articolo secondo cui commette rapina chi usa violenza contro una persona o la minaccia di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o la rende incapace di resistenza per conservare la cosa rubata allorché è sorpreso in flagrante reato di furto, il primo giudice ha, in modo del tutto condivisibile, concluso che AP 1 è stato sorpreso dall’AP in flagranza di reato ai sensi del citato disposto:
“ Nella fattispecie, emerge chiaramente dagli atti ed in particolare dalle immagini di video-sorveglianza, che l'accusatore privato si è avvicinato alla sua vettura quando i due autori, di quello che fino a quel momento era ancora qualificabile come un furto, ancora vi si trovavano all’interno. Vedendolo sopraggiungere, l'imputato è quindi sceso, portando con sé la refurtiva, tentando quindi di allontanarsi.
A mente della Corte, ciò configura chiaramente un caso di flagranza.
A torto il difensore ha quindi argomentato che non sarebbe applicabile l'art. 140 cifra. 1 cpv. 2 CP in quanto il reato di furto era già consumato siccome i beni sarebbero già stati integrati nel patrimonio dell'imputato e quindi quanto avvenuto successivamente non sarebbe più stato in correlazione con il furto.
In realtà, proprio il testo legale dell'art. 140 cifra 1 cpv. 2 CP indica che tale norma è applicabile a chi commette uno degli atti di cui al cpv. 1 per "conservare la cosa rubata". Ciò indica chiaramente che il trapasso del possesso del bene sottratto deve già essere avvenuto:
"Die Formulierung des Gesetzes lässt heute keinen Zweifel mehr daran, dass ein räuberischer Diebstahl i.S.v. Ziff. 1 Abs. 2 nur möglich ist, wenn der Diebstahl vollendet wurde, weil ansonsten kein "gestohlener" Gegenstand und damit auch kein Tatobjekt besteht." (Basler Kommentar, ad art. 140, no. 41).
In caso contrario, si tratterebbe evidentemente di un semplice tentativo.
Ne discende che in concreto appare pacificamente che PC 1 ha sorpreso i due autori del furto in flagrante.” (sentenza impugnata, consid. 9, pag.12).
6. Come già in prima istanza, il diligente patrocinatore di AP 1 ha, in sintesi, sostenuto che fra il furto e il momento della caduta dell’AP vi è uno stacco temporale tale per cui fra i due fatti non v’è più correlazione: manca, a suo parere, l’immediatezza richiesta dall’art. 140 n. 1 cpv. 2 CPP.
Al riguardo, questa Corte condivide le argomentazioni con cui i primi giudici hanno risposto a tale censura. Esse vengono, dunque, riprese, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP:
“ Relativamente al tempo trascorso tra il furto e la colluttazione, argomento sollevato dalla difesa nel tentativo di sostenere che non vi sarebbe stata correlazione tra il furto e il successivo episodio, è evidente che quanto accaduto si è svolto senza interruzioni quale diretta conseguenza dell'aver sorpreso in flagranza i due ladri e, soprattutto, senza che AP 1 fosse in alcun modo riuscito a mettere al sicuro la refurtiva. Tutta la vicenda ha avuto luogo ancor prima che l'imputato riuscisse a svoltare l'angolo e a smarcarsi dall'accusatore privato che chiedeva la restituzione del maltolto, ciò che lo ha mantenuto in stato di flagranza.” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 14)
A comprova del fatto che, in realtà, non v’è stato alcuno stacco temporale - che, come ha sostenuto la Difesa, ha dato vita a due fattispecie diverse e fra loro distinte - vi è che la visione comparata dei due filmati in atti dimostra che dal momento in cui i due autori sono scesi dalla vettura a quello in cui l’AP è caduto a terra è passato soltanto poco più di un minuto.
7. a. Secondo il primo giudice, il filmato dimostra in modo chiaro che l’AP non è caduto per un involontario sgambetto dell’AP ma a causa di un calcio sferrato volontariamente in direzione delle gambe della vittima che lo stava inseguendo:
“ La corte ha peraltro considerato il gesto di AP 1 è oltremodo volontario.
Dopo aver tentato di sfuggire all'accusatore privato correndo in una direzione e l'altra, l'imputato al minuto 1:29 del filmato “__________” solleva la propria gamba sinistra in una posizione simile a quella di un calciatore, e va a colpire la gamba sinistra di PC 1 e sferra un colpo così da farlo cadere a terra e potersi quindi allontanare con la refurtiva appena sottratta.
La Corte osserva peraltro che, oltre che dalle immagini sopra descritte, tale fattispecie risulta pure dalla logica degli eventi, laddove AP 1, intenzionato ad abbandonare i luoghi con la refurtiva ed impossibilitato siccome inseguito dall'accusatore privato, aveva quale unica via d'uscita dalla situazione di stallo venutasi a creare, quella di colpire PC 1 impedendogli così di proseguire nella sua azione di disturbo e darsi quindi alla fuga” (sentenza impugnata, consid. 10, pag.13).
b. Come già in prima sede, al dibattimento d’appello la Difesa ha sostenuto che il suo patrocinato non ha sferrato un calcio ma che, a far cadere l’AP (già sbilanciato dai cambiamenti di direzione del primo), è stato un suo involontario sgambetto.
c. Agli inquirenti, AP 1 ha detto di avere, per divincolarsi, “dato una spinta all’AP” (VI 4.12.2012 pag 5; cfr, anche, PP 5.10.2012 pag 7).
Dal canto suo, l’AP ha detto quanto segue:
“ cercavo di inseguirli ma uno dei due mi ha messo le mani addosso e mi faceva perdere l’equilibrio, cadendo poi a terra” (VI PC 1, pag 2).
Come si vede, nessuna delle persone coinvolte parla di un calcio.
Significativo è che l’AP - che, come si evince chiaramente dal filmato, non era per nulla intimorito dalla situazione - non ne faccia menzione. Ci fosse stato, davvero, un calcio inferto con la forza necessaria a farlo cadere, l’AP lo avrebbe certamente risentito come tale e, quindi, agli inquirenti non avrebbe detto “mi ha messo le mani addosso”.
d. Contrariamente all’opinione del primo giudice, il filmato non mostra in modo chiaro che l’imputato ha sollevato la propria gamba sinistra “in una posizione simile a quella di un calciatore” per volontariamente colpire la gamba sinistra di PC 1.
In realtà, sul momento che qui interessa, il filmato (_______) mostra che l’imputato - che, da un po’, era alle prese con l’AP che, con un coraggio poco comune, chiedeva a lui e al suo compagno (che tentavano inutilmente di allontanarsi e distanziarlo) spiegazioni e restituzione del maltolto - ha fatto quanto segue:
- minuto 1.23 : si avvia camminando verso il centro mentre l’AP lo tallona;
- minuto 1.26: accenna un inizio di corsa, sempre in direzione del centro;
- minuto 1.28: frena improvvisamente e riparte, sempre correndo, nella direzione opposta mentre l’AP continua ad inseguirlo;
- minuto 1.30: cambia di nuovo e improvvisamente direzione per dirigersi, sempre correndo, o verso il parcheggio (con una curva di 90°) o verso il centro (con una curva di 180°). Al momento dell’inizio della curva, l’AP lo aveva praticamente raggiunto. Sempre al minuto 1.30, quando l’imputato ha curvato di 90° e sembra dirigersi verso il parcheggio, c’è un impatto fra i due;
- minuto 1.31: i due sembrano agganciati e entrambi sbilanciati. Sempre al minuto 1.31, l’AP inizia a cadere mentre l’imputato conclude la sua curva e si dirige correndo verso il centro.
- minuto 1.32: l’AP è a terra.
La visione dell’imputato con la gamba sinistra sollevata (o meglio, piegata all’indietro) la si ha soltanto - e nemmeno chiarissima - se si blocca il filmato tra i minuti 1.30 e 1.31, quando l’imputato sta facendo la curva di cui s’è detto per cambiare direzione e continuare quella tattica di fuga a zig-zag che, giustamente, è stata chiamata il “balletto”. Concludere da tale fotogramma bloccato che AP 1 abbia voluto colpire con un calcio l’inseguitore significa non tener conto della dinamicità della situazione che vedeva l’imputato intento a mutare radicalmente direzione (la gamba esterna, in casu quella sinistra, è proprio quella che va sollevata per poter curvare).
E, parimenti, avuto inoltre riguardo
- al fatto che nemmeno l’AP sostiene di avere ricevuto un calcio e
- al fatto che, come sostenuto dalla Difesa, il filmato attesta come AP 1 abbia, durante tutto il tempo in cui è stato confrontato con l’AP, dimostrato un atteggiamento piuttosto mansueto (non ha, per esempio, reagito quando l’AP lo ha preso per un braccio né quando lo ha spinto contro un muro) e abbia sempre solo tentato di prendere le distanze dall’AP che, invece, continuava a tallonarlo,
concludere così come ha fatto il primo giudice significa violare il principio in dubio pro reo che, come noto, regge anche l’apprezzamento delle prove (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b).
È proprio in forza di tale principio che, avuto riguardo all’intero materiale probatorio, occorre concludere che la caduta dell’AP non è stata provocata volontariamente dall’imputato ma è dovuta all’impatto - involontario - di cui s’è detto.
Il fatto che, così come indicato dal primo giudice, durante la sua arringa, il difensore abbia “argomentato che l'imputato avrebbe fatto uno “sgambetto” con destrezza, così che l'accusatore privato cadesse a terra” (sentenza impugnata, consid. 10, pag.13) e che tale argomento sia, anche se solo di sfuggita, stato riproposto (fra altri, più consistenti) in appello, non modifica la situazione. Quel che conta, infatti, non sono le argomentazioni proposte - magari solo a titolo subordinato - ma le risultanze degli atti correttamente valutati.
8. A titolo abbondanziale, si osserva , poi, che questa Corte non condivide neppure la conclusione del primo giudice secondo cui la caduta ha reso l’AP impossibilitato a resistere ai sensi dell’art. 140 CP:
“ Sebbene l'azione dell'imputato non abbia comportato particolari sequele dal profilo fisico, rimane il fatto che a seguito del colpo ricevuto dall'imputato, PC 1 è caduto a terra e impossibilitato a resistere all'azione illecita del primo, che ha così potuto guadagnare la fuga.” (sentenza impugnata, consid 10, pag. 13)
In realtà, dal filmato (_______) risulta quanto segue:
- minuto 1.31 in fine: l’AP sta cadendo
- minuto 1.32: l’AP è a terra
- minuto 1.34: l’AP sta di nuovo rincorrendo l’imputato
La caduta (o meglio, la perdita di equilibrio) ha, dunque, impegnato l’AP al massimo per 2 secondi trascorsi i quali egli ha ripreso, con la stessa energia di prima, l’inseguimento.
Ne deriva che, quand’anche la perdita di equilibrio dell’AP fosse stata causata volontariamente dall’imputato (ipotesi, come visto, esclusa), non sarebbe realizzato il presupposto oggettivo dell’art. 140 n.1 cifra 2 CP (si richiamano, qui, per analogia DTF 133 IV 211 consid. 4.3.2; Corboz, op. cit., ad art. 140, n. 5, pag. 261; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 150 e 151).
9. Concludendo, l’appello va accolto e AP 1 va prosciolto dall’imputazione di rapina.
Egli va, invece, dichiarato autore colpevole di furto di poca entità ai sensi dei combinati disposti 139 e 172 ter CP (per l’imputazione alternativa, cfr XVIII, XIX e XX). Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, si osserva che dagli atti (in particolare, dall’AI12) risulta che AP 1 è entrato nella vettura intenzionato a rubare i soldi - si trattava di monete - che già aveva visto all’interno, poiché erano depositati nel portaoggetti vicino alla leva del cambio. In queste condizioni, quand’anche si debba ammettere che, prima di impossessarsene, il condannato non abbia contato i soldi, è evidente che, comunque, egli non poteva che avere la consapevolezza che si trattava di un importo ridotto, certamente inferiore al centinaio di franchi. Evidente, poi, anche il ridotto valore degli occhiali da sole
Per questo reato, tutto ben considerato, a AP 1 viene inflitta una multa di fr 100.- .
10. I fr. 40.- sequestrati al momento dell’arresto vanno dissequestrati in favore dell’AP.
11. Le spese del procedimento di primo grado e d’appello rimangono a carico dello Stato.
Nota d’onorario
12. La nota professionale del difensore per la procedura d’appello è stata tassata così come esposta.
Essendo il patrocinato residente all’estero, giustamente il difensore non ha esposto l’IVA.
13. Non viene assegnata indennità alcuna ex art. 429 CPP, da un lato (lett. a) essendo l’appellante assistito da un patrocinatore d’ufficio, d’altro lato (lett. b) non essendone dati i presupposti e, da ultimo (lett. c), avendovi l’appellante espressamente rinunciato (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 82 cpv 4, 84, 135, 139, 339, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP,
12, 140 CP,
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza:
1.1. AP 1 è assolto dall’imputazione di rapina per i fatti di cui al DA 223/2012.
1.2. AP 1 è dichiarato autore colpevole di furto di lieve entità (art. 139 e 172 ter CP) per avere, a __________ in vicolo __________, in data 03.10.2012, sottratto dalla vettura BMW X1 targata __________ denaro per un valore denunciato di fr. 40.in monete, nonché un paio di occhiali da sole con montatura di colore grigio del valore di fr. 25.- ed è condannato alla multa di fr. 100.-.
1.3. È ordinato il dissequestro di fr. 40.00 in favore dell’accusatore privato PC 1.
1.4. Gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico dello Stato.
2.
2.1. Per le sue prestazioni relative alla procedura d’appello, all’avvocato DI 1 vengono riconosciuti:
- onorario fr. 3'983.40
- spese fr. 56.00
Totale fr. 4'039.40
da porre a carico dello Stato.
2.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.
2.3. Contro la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
3. Gli oneri processuali relativi all’appello consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.-
- altri disborsi fr. 200.fr. 800.rimangono a carico dello Stato.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.