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Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.12.2014 17.2014.190

15 dicembre 2014·Italiano·Ticino·Corte di appello e di revisione penale·HTML·1,610 parole·~8 min·2

Riassunto

Reiezione dell'istanza di restituzione del termine per presentare la dichiarazione di appello in quanto l’inosservanza del termine era imputabile a colpa dell’istante

Testo integrale

Incarto n. 17.2014.190

Locarno 15 dicembre 2014/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 7 ottobre 2014 da

AP 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 1 luglio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 27.08.2014)

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con sentenza 1. luglio 2014 il giudice della Pretura penale ha ritenuto AP 1 autore colpevole di complicità in infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti e di trascuranza degli obblighi di mantenimento, condannandolo alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 2'700.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese.

                                   2.   Con scritto 9 luglio 2014 - redatto e sottoscritto personalmente - AP 1 ha tempestivamente annunciato (ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP) di voler interporre appello contro la sentenza pretorile. Contestualmente ha, perciò, chiesto la motivazione della pronuncia.

                                   3.   Il 27 agosto 2014 la Pretura penale ha intimato la motivazione scritta della sentenza al Ministero pubblico, all’accusatore privato e a AP 1 personalmente, il quale ha ricevuto la sua copia della sentenza il 3 settembre seguente.

Nessuna dichiarazione di appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 3 CPP è pervenuta alla Corte di appello e di revisione penale entro il termine di legge.

                                   4.   Con atto 7 ottobre 2014, AP 1 - sempre agendo personalmente - ha presentato la sua dichiarazione di appello contestualmente ad un’istanza di restituzione del termine.

L’istante postula di essere ammesso a produrre la dichiarazione di appello ex art. 399 cpv. 3 CPP adducendo di avere appreso soltanto il 29 settembre 2014 (ovvero, dopo la scadenza del termine di venti giorni per presentare la dichiarazione di appello) che la motivazione della sentenza era stata intimata soltanto a lui e non anche al patrocinatore che, “in un primo tempo”, lo rappresentava, il quale, quindi, non ha inoltrato l’atto ricorsuale per suo conto.

L’istante non protesta né spese né ripetibili.

Nelle loro osservazioni, sia il procuratore pubblico che l’accusatore privato si sono rimessi al giudizio di questa Corte.

                                   5.   Giusta l’art. 94 cpv. 1 CPP la parte che, non avendo osservato un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell’inosservanza.

                                   6.   Ai sensi dell’art. 94 cpv. 4 CPP, sull’istanza di restituzione del termine decide l’autorità penale in procedura scritta. Contrariamente a quanto sostenuto da una parte della dottrina (Riedo, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 94, n. 59, pag. 596), competente a decidere della domanda di restituzione non è colui che dirige il procedimento ai sensi dell’art. 62 cpv. 2 CPP, bensì il Tribunale nella sua intera composizione (Schmid, StPO, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 94, n. 12, pag. 164) e quindi, in concreto, la CARP (cfr. anche sentenza CARP 17.2013.130 del 15 luglio 2013; sentenza CARP 17.2012.92 del 23 luglio 2012).

                              7. a.   Secondo l’art. 94 cpv. 2 CPP, l’istanza di restituzione del termine va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso. Nei casi in cui l’omissione non sia cagionata da un vero e proprio impedimento della parte, il termine di 30 giorni comincia a decorrere non appena questa può rendersi conto che il termine è stato perso (ad esempio, a seguito di una panne della Posta; cfr. Riedo, op. cit., ad art. 94, n. 20, pag. 589).

                                  b.   Nella fattispecie, AP 1 ha scoperto che la motivazione della sentenza era stata intimata soltanto a lui e non anche al suo patrocinatore soltanto il 29 settembre 2014 (cfr. istanza di restituzione in intero).

Presentata soli otto giorni dopo, l’istanza tendente alla restituzione del termine per introdurre la dichiarazione di appello è senz’altro tempestiva. L’atto omesso - ovvero la dichiarazione di appello - è stato presentato contestualmente all’istanza, per cui anch’esso è da considerarsi compiuto nel rispetto del termine di cui all’art. 94 cpv. 2 CPP.

                              8. a.   Esiste un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile ai sensi dell’art. 94 cpv. 1 CPP quando l’inosservanza del termine impedisce alla parte di far valere i suoi diritti, anche ulteriormente nella procedura (sentenza TPF SK.2011.24 del 19 dicembre 2011 consid. 2.3; Stoll, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 94, n. 9, pag. 344). La dottrina cita come caso scolastico di pregiudizio giuridico importante e irreparabile la perdita, irrecuperabile, di un rimedio giuridico (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 612, pag. 241; Riedo, op. cit., ad art. 94, n. 29, pag. 590; Brüschweiler, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, ad art. 94, n. 2, pag. 452; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 94, n. 1, pag. 206; v. anche, prima dell’introduzione del CPP federale, sentenza del 24.11.2000 della Corte di appello di Basilea Città concernente la perdita della possibilità di appellare in BJM 2006, pag. 223).

                                  b.   Pacifico, nella fattispecie, che, a seguito della mancata introduzione della dichiarazione di appello, AP 1 subisca un pregiudizio giuridico importante e che esso sia irreparabile: tale omissione comporta, infatti, la crescita in giudicato dei dispositivi di condanna nei suoi confronti contenuti nella sentenza della Pretura penale.

                              9. a.   L’istante deve, inoltre, rendere verosimile di non essere responsabile dell'inosservanza: la possibilità di una restituzione del termine è, infatti, esclusa in presenza di una qualsiasi colpa, anche se lieve, imputabile all’istante (Schmid, StPO, Praxiskommentar, ad art. 94, n. 6, pag. 163; Schmid, Handbuch, n. 612, pag. 241-242; Riedo, op. cit., ad art. 94, n. 32, pag. 591; Brüschweiler, op. cit., ad art. 94, n. 2, pag. 452; Galliani/Marcellini, op. cit., ad art. 94, n. 2, pag. 207).

                                  b.   In concreto, AP 1 pretende di non avere inoltrato la dichiarazione di appello nel termine di venti giorni dalla ricezione della motivazione della sentenza poiché ha scoperto soltanto dopo la scadenza di tale termine che la sentenza motivata era stata intimata soltanto a lui e non anche allo studio legale che “in un primo tempo” lo aveva patrocinato.

Tuttavia, egli non dimostra che nessuna colpa gli è imputabile.

Dagli atti emerge, infatti, che l’avv. __________ che effettivamente aveva, in un primo momento, patrocinato l’istante - non lo rappresentava più sin dal 26 giugno 2014 (cfr. scritto 26 giugno 2014 dell’avv. __________ alla Pretura penale).

Del resto, coerentemente con la citata comunicazione, al dibattimento celebrato in Pretura penale, AP 1 si è presentato senza avvocato (cfr. indicazione dei presenti in verb. dib. di primo grado, pag. 1).

Nemmeno la sentenza non motivata agli atti consegnata brevi manu a AP 1 al termine del dibattimento - risulta essere stata intimata ad un eventuale difensore (cfr. indicazione delle intimazioni, punto n. 7 del dispositivo).

È, poi, soltanto a titolo personale (ovvero senza avvalersi del patrocinio di un legale) che AP 1 ha chiesto la motivazione scritta della sentenza contro la quale ha annunciato di voler interporre appello (cfr. annuncio di appello 9 luglio 2014).

L’istante non aveva, quindi, alcuna ragione di credere che la sentenza motivata sarebbe stata intimata anche ad altri che a lui (eccettuati il MP e l’AP), tanto meno allo studio legale che ormai da due mesi non lo rappresentava più. Non è, infatti, pensabile che lo studio legale non abbia comunicato anche al proprio cliente (così come ha fatto con la Pretura penale) la decisione di non più patrocinarlo.

Inoltre, neanche la sentenza motivata risulta essere stata intimata allo studio legale __________ o ad altri eventuali patrocinatori (cfr. indicazione delle intimazioni, punto n. 6 del dispositivo da cui risulta che è stata intimata soltanto a lui personalmente). Essa contiene, peraltro, l’avvertenza secondo cui l’art. 399 cpv. 3 CPP dispone che, colui che ha annunciato il ricorso in appello, deve inoltrare una dichiarazione scritta di appello alla CARP entro venti giorni dalla notificazione della sentenza motivata.

Non avendo prontamente reagito all’invito di presentare la dichiarazione di appello e non potendo presumere che altri lo avrebbero fatto per suo conto, AP 1 è, dunque, stato negligente.

La sua colpa osta, quindi, all’accoglimento dell’istanza di restituzione del termine che deve, pertanto, essere respinta.

                                11.   Gli oneri processuali del presente giudizio - consistenti in fr. 200.- per tassa di giustizia e in fr. 50.- a titolo di spese - seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art.                      94 e 399 CPP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   L’istanza di restituzione del termine è respinta.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.           200.-

-  altri disborsi                            fr.              50.fr.           250.sono posti a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

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Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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