Incarto n. 17.2014.181
Locarno 6 maggio 2015/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Giovanni Celio e Ilario Bernasconi
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 maggio 2014 da
AP 1, rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 maggio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 28 agosto 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 11 settembre 2014;
esaminati gli atti;
esperito il procedimento d'appello in forma scritta con il consenso delle parti ai sensi dell'art. 406 cpv. 2 CPP;
letti ed esaminati gli atti, compresi
- le motivazioni scritte 21 novembre 2014 dell'appellante, con le quali quest'ultimo chiede l'accoglimento dell'appello e la conseguente modifica della sentenza impugnata nel senso che sia deciso il suo proscioglimento dal reato di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza ai sensi dell'art. 229 cpv. 2 CP, in subordine che sia annullata la relativa condanna in applicazione dell'art. 52 CP, oppure, in via ancor più subordinata, che sia decisa una congrua riduzione della pena inflitta; in tutti i casi postulando l'accollo delle tasse e spese di procedura allo Stato e il riconoscimento di un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP;
- lo scritto 2 dicembre 2014 della Pretura penale, con cui il Giudice di prime cure rinuncia a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
- lo scritto 9 dicembre 2014 del Procuratore pubblico, con cui quest'ultimo chiede la conferma della decisione impugnata senza formulare osservazioni particolari;
ritenuto
in fatto: A. AP 1, nato il __________, è titolare insieme a suo fratello dell'impresa di costruzioni __________, con sede in __________ - __________, azienda di famiglia di cui è presidente del consiglio di amministrazione. Vanta un'esperienza nel settore dell'edilizia di quasi cinquant'anni anni di attività e sui cantieri svolge un'attività di supervisione dei lavori.
B. Ad inizio 2012, __________ era impegnata quale impresa di costruzioni nell'edificazione di una casa unifamiliare a Gordevio, di proprietà della famiglia __________. Per questo cantiere, AP 1 ha svolto la propria attività di supervisione, affiancando suo figlio che vi lavorava in qualità di capo cantiere. L'arch. __________, oltre a rivestire il ruolo di progettista, era direttore dei lavori.
C. Ultimata la costruzione grezza, nella soletta tra il piano terreno e il piano interrato (cantina) è stata lasciata un'apertura rettangolare di 90 cm di larghezza e 2.78 m di lunghezza, destinata ad accogliere una scala di collegamento in metallo che al momento dei fatti non era ancora stata posata. Da questa apertura tra i due piani vi era un vano di 2.96 m di altezza. Quale misura di sicurezza per evitare il pericolo di caduta, AP 1 ha coperto questa apertura con uno strato di pannelli in legno da casseratura.
Nella soletta superiore, in corrispondenza con quella al piano terreno, vi era un'analoga apertura destinata ad accogliere anche essa una scala di collegamento. In fase di cantiere, per salire al primo piano era stata posata provvisoriamente una scala a pioli appoggiata sui predetti pannelli di copertura.
D. Nei mesi successivi, questi pannelli sono stati rimossi da __________, titolare della ditta incaricata delle opere da gessatore, per permettere l'esecuzione di tali opere e non sono più stati riposizionati nella loro sede originale.
E. Nel frattempo, sebbene l'impresa di costruzione non fosse più regolarmente operativa sul cantiere, AP 1 ha continuato a visitare il cantiere per un controllo generale delle protezioni per la sicurezza degli operai che, a suo dire, venivano sovente rimosse e non ripristinate. Di questa situazione aveva tenuto al corrente l'arch. __________. In occasione di una di queste visite, accortosi dell'assenza dei predetti pannelli di copertura e informato l'arch. __________ al riguardo, su incarico di quest'ultimo, AP 1 ne ha posati di nuovi (sempre da casseratura), come in precedenza.
F. Il 23 luglio 2012, __________ è tornato sul cantiere per eseguire alcuni lavori di rifinitura. Scendendo dal primo piano al piano terreno attraverso la predetta scala a pioli con un secchio di materiale di scarto in mano, al momento di posare il primo piede su uno dei predetti pannelli di copertura, questo si è improvvisamente spezzato, facendo precipitare l'operaio nel vuoto fino sul pavimento del piano interrato.
A causa di questa caduta, __________ ha riportato una commozione celebrale e una contusione toraco-lombo-sacrale e cervicale e, dopo una notte all'ospedale la Carità di Locarno, è stato dimesso con prescrizione di antidolorifici, riposo per una settimana e corrispondente incapacità lavorativa al 100%.
G. A seguito di questo incidente, l'ing. __________, perito della SUVA, ha proceduto alla verifica della sicurezza del cantiere. Secondo il suo verbale d'infortunio, le protezioni anticaduta erano insufficienti con particolare riferimento all'art. 8.1, 17.2, 14.3. e 18 OLCostr nonché alle “Otto regole vitali per pittori e gessatori” emanate dalla SUVA, segnatamente la regola n. 6 relativa alla messa in sicurezza delle aperture nel pavimento, che prescrive espressamente l'utilizzo di pannelli da ponteggio e non da casseratura.
Secondo il rapporto di polizia, il perito SUVA avrebbe inoltre affermato che i pannelli da casseratura sarebbero sufficientemente resistenti soltanto per aperture fino a un massimo di 50 cm di larghezza. Nel caso specifico, la larghezza dell'apertura misurava invece 90 cm.
H. Sulla base dei fatti testé descritti, il 7 febbraio 2013 il procuratore pubblico ha emesso un decreto d'accusa nei confronti di AP 1 per violazione delle regole dell'arte edilizia e ha proposto la sua condanna a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 930.-- l'una (art. 34 e seg. CP), corrispondenti a complessivi fr. 27'900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP), nonché a una multa di fr. 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
I. Contro il decreto d'accusa, AP 1 ha sollevato opposizione e il decreto d'accusa è stato confermato davanti alla Pretura penale. Al dibattimento di primo grado, il difensore non ha contestato i fatti. Ha, invece, sostenuto che nel caso specifico AP 1 non può essere considerato quale autore del reato ai sensi dell'art. 229 CP, poiché, al momento di posare il pannello di copertura che si è rotto, la sua impresa di costruzioni non era più operativa sul cantiere da qualche mese e non ne era, pertanto, più responsabile. La posa di questo pannello sarebbe quindi avvenuta senza alcun particolare obbligo né responsabilità dell'accusato. Il difensore ha, inoltre, contestato che la norma SUVA richiamata dal perito di quest'ultima sia applicabile all'accusato, la medesima non essendo riferita agli impresari costruttori ma ai pittori e gessatori, e non rientrando comunque nelle regole dell'arte edilizia universalmente riconosciute ai sensi dell'art. 229 CP. Ha poi sostenuto che l'art. 17 dell'Ordinanza federale sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr), che disciplina le misure di sicurezza riguardo alle aperture nel suolo, non indica quale materiale specifico debba essere utilizzato per la loro copertura, limitandosi a prescrivere che la copertura sia resistente alla rottura. Nel caso in esame, i pannelli da casseratura posati dall'accusato sarebbero stati sufficientemente resistenti, essendo per di più nuovi. Il difensore ha pure sostenuto la possibilità di ritenere il nesso di causalità interrotto dal comportamento della vittima, che sarebbe saltata sui pannelli di copertura, provocandone la rottura. In subordine alla richiesta principale di assoluzione, ha infine postulato l'abbandono del procedimento in applicazione dell'art. 53 CP. In ogni caso ha chiesto l'accollo delle spese del procedimento allo Stato e il riconoscimento di un'indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 CPP.
L. Con la decisione qui impugnata, il Giudice di prime cure ha respinto tutte le argomentazioni difensive, ha riconosciuto AP 1 colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 660.-- l'una, per un totale di fr. 19'800.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 3'960.--, commutabile in caso di mancato pagamento in una pena detentiva sostitutiva di 6 giorni, e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- .
M. Contro questo giudizio, l'accusato ha interposto tempestivo appello con annuncio 23 maggio 2014 e, dopo la notifica delle motivazioni scritte, con dichiarazione d'appello 11 settembre 2014, con cui ha appellato tutti i punti del dispositivo della sentenza impugnata. Nella motivazione scritta 21 novembre 2014, il difensore non contesta i fatti e ripropone soltanto alcune delle argomentazioni già esposte in prima istanza, segnatamente la contestazione del ruolo dell'accusato quale autore del reato, la contestazione della norma SUVA richiamata dal perito quale regola dell'arte edilizia universalmente riconosciuta ai sensi dell'art. 229 CP, nonché la contestazione della sussistenza di una violazione dell'art. 17 OLCostr. In subordine all'assoluzione, egli chiede l'abbandono del procedimento penale, questa volta in applicazione dell'art. 52 CP, poiché la punizione sarebbe priva di senso. Sostiene, infine, in via ancor più subordinata, che si tratterebbe, semmai, di una negligenza lieve e che, in considerazione di tutte le circostanze del caso, la pena inflitta dovrebbe, in ogni caso, essere ridotta sia riguardo alla pena pecuniaria sia alla multa. Il tutto con richiesta di accollo di tasse e spese di procedimento allo Stato e di rifusione di un'adeguata indennità ai sensi dell'art. 429 CPP.
Considerando
in diritto: 1. L'appellante contesta, innanzitutto, di poter essere considerato quale autore del reato di violazione delle regole dell'arte edilizia ai sensi dell'art. 229 CP. Questo ruolo non potrebbe essergli attribuito poiché, al momento della posa del pannello di copertura che ha provocato l'incidente, né lui né la sua impresa di costruzione erano più regolarmente attivi sul cantiere. Ne conseguirebbe che, a quel momento, su di loro non gravava più alcuna responsabilità per l'osservanza delle regole dell'arte edilizia, segnatamente quelle sulla sicurezza del cantiere. Posando il pannello in questione, l'accusato avrebbe, quindi, agito senza alcun ruolo di responsabilità, semplicemente alfine di supplire ad una mancanza di cui altre persone erano responsabili. Il semplice fatto di aver posato questo pannello non può far nascere di per sé alcuna responsabilità specifica in capo all'appellante che deve, pertanto, essere assolto.
2. Questa censura non può trovare accoglimento.
2.1. Giusta l’art. 229 CP chiunque, dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1).
Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 2).
2.2. Il reato di cui all’art. 229 CP - che tutela la vita e l’integrità fisica delle persone - è un reato di messa in pericolo concreta che è consumato quando, a seguito di un’azione o di un’omissione dell’autore, viene creata una situazione di pericolo reale per l’incolumità di almeno una persona (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed., n. 35 e segg. ad art. 229; v. anche sentenza CARP del 4 maggio 2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2).
2.3. L’art. 229 CP non definisce in modo preciso l’autore del reato di violazione delle regole dell’arte edilizia, limitandosi alla formulazione “chiunque dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione”.
La dottrina considera che il reato di cui all’art. 229 CP è un reato speciale (Sonderdelikt) che può essere commesso solo da quelle persone nella cui sfera di responsabilità ricade l’osservanza delle regole dell’arte edilizia (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar, 2a edizione, Basilea 2007, n. 18 ad art. 229 CP; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 57). Come possibili autori essa menziona – per quanto concerne la direzione dei lavori - gli ingegneri, gli architetti, gli imprenditori edili e i direttori dei lavori e – per quanto concerne la loro esecuzione effettiva - gli operai edili (capimastri, capisquadra, muratori) e gli artigiani (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 19 segg. e 28 segg. ad art. 229 CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 57; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6a edizione, Berna 2008, § 30 n. 31, Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3a edizione, Berna 2010, n. 9 ad art. 229 CP).
Oltre che da questi professionisti, il reato di cui all’art. 229 CP può essere commesso anche da quelle persone che, pur senza una formazione nel campo edile, sono di fatto incaricate dell’esecuzione di una costruzione o di una demolizione, come un manovale o un privato che, secondo un suo progetto, nel tempo libero, esegue dei lavori edili o li fa eseguire da un artigiano (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 28 ad art. 229 CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 6 ad art. 229 CP).
Per contro, il committente del lavoro edile non entra in considerazione come autore del reato di cui all’art. 229 CP, a meno che egli non sia personalmente coinvolto nella direzione o nell’esecuzione dei lavori (Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 57; Corboz, op.cit., n. 9 ad art. 229 CP).
Come detto occorre, in ogni caso, considerare che l’osservanza della regola violata deve rientrare nello specifico campo di attività e, dunque, nella sfera di responsabilità dell’autore. Un muratore che ha eretto un muro a regola d’arte non può dunque essere ritenuto responsabile per l’inosservanza delle regole concernenti la statica (Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 30 n. 31; Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 18 ad art. 229 CP).
Il campo di attività (e la relativa sfera di responsabilità) si determina in base alle prescrizioni di legge, ai contratti e alle usanze in vigore in un determinato ambito lavorativo (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 18 ad art. 229 CP). Va comunque tenuto presente che non sempre i vari interventi su un cantiere possono essere nettamente distinti, per cui spesso più persone sono chiamate a rispondere penalmente per la stessa inosservanza (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 18 ad art. 229 CP; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 30 n. 31; DTF 104 IV 96 consid. 4; DTF del 24 aprile 2006 6S.403/2005 consid. 7.2; DTF del 3 agosto 2004 6P.58/2003 consid. 6.1).
2.4. Nel caso in esame, il Giudice di prime cure ha correttamente considerato l'accusato quale autore del reato, ritenuto che l'impresa di costruzione dell'accusato si era occupata della messa in sicurezza del cantiere - per cui era, quindi, responsabile - e considerato che, indipendentemente dal fatto che l’impresa non fosse più regolarmente attiva sul cantiere, è stato l'accusato ad occuparsi della posa dei pannelli di copertura sostitutivi nella sua qualità di imprenditore edile e su istruzioni del direttore dei lavori, assumendosene tutte le relative responsabilità.
In generale, l'imprenditore edile è responsabile affinché i lavori di costruzione siano eseguiti a regola d'arte, siano adottate le necessarie misure di sicurezza e siano ossequiate le regole dell'arte edilizia. Inoltre, egli, unitamente al direttore dei lavori, porta la responsabilità per il cantiere (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 29 ad art. 229 CP). Con particolare riguardo alle misure protettive e precauzionali, ai sensi dell'art. 103 Norma-SIA 118, fino aI collaudo dell'opera l'imprenditore deve prendere tutte le misure prescritte dalla legge e dettate dall'esperienza atte a proteggere le persone e la loro incolumità, come pure la proprietà deI committente e di terzi. L'art. 104 Norma-SIA 118 prescrive inoltre che, nell'adempimento dei loro compiti, l'imprenditore e la direzione dei lavori sono tenuti a garantire la sicurezza della manodopera impiegata suI cantiere (prima frase). Misure di sicurezza sono da prendere in considerazione già durante la fase di progettazione, in seguito durante la programmazione dei lavori, in particolare della loro successione, infine durante l'esecuzione (seconda frase) l'imprenditore adotta le misure di sicurezza necessarie a prevenire incidenti e garantire l'incolumità (terza frase). La direzione dei lavori è tenuta a sostenerlo (ultima frase).
Nel caso concreto, la __________ è stata chiamata ad operare sul cantiere in oggetto quale impresa di costruzioni e, per conto di quest'ultima, l'accusato ha svolto l'attività di supervisione (verbale d'interrogatorio 24.07.2012 di AP 1, pag. 1, righe 30-34). A quest'ultimo incombevano, pertanto, le responsabilità generali testé descritte per la sicurezza del cantiere. Inoltre, in considerazione del fatto che nelle solette della costruzione grezza erano state lasciate aperture - che costituivano un pericolo concreto di caduta e quindi per l'incolumità delle persone - nello specifico e a maggior ragione, l'accusato era tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza per scongiurare ogni pericolo derivante da tali aperture.
Queste responsabilità hanno continuato a sussistere anche quando l'impresa di costruzioni non era più regolarmente operativa sul cantiere (presumibilmente poiché le principali opere di costruzione grezza erano terminate) fino al collaudo dell'opera (vedi art. 103 Norma-SIA 118). Questo trova, peraltro, riscontro nelle dichiarazioni dello stesso appellante che ha dichiarato di aver continuato a visitare il cantiere per un controllo generale con particolare riferimento alle protezioni per la sicurezza che, a suo dire, venivano sovente rimosse e non ripristinate (verbale d'interrogatorio 24.07.2012 di AP 1, pag. 2, righe 26-30; verbale d'interrogatorio 20 maggio 2014 di AP 1, pag. 1). La presenza dell'accusato sul cantiere non era, pertanto, casuale, ma corrispondeva a una funzione di controllo ben precisa che continuava a sussistere, con le responsabilità che essa comportava. Questa funzione è confermata anche dal fatto che l'accusato teneva costantemente al corrente il direttore dei lavori riguardo allo stato delle misure di protezione riscontrato in occasione delle sue visite di controllo sul cantiere (verbale d'interrogatorio 24.07.2012 di AP 1, pag. 2, righe 31-32; verbale d'interrogatorio 20 maggio 2014 di AP 1, pag. 1).
Inoltre, con particolare riferimento alla posa del pannello che ha provocato l'incidente, questo intervento è stato eseguito dall'accusato su istruzioni del direttore dei lavori (verbale d'interrogatorio 27.07.2012 di __________, pag. 3, righe 30-32). Ne consegue che, indipendentemente dalla predetta funzione generale di controllo che l'accusato aveva mantenuto, quest'ultimo ha anche accettato di concretamente eseguire l'incarico specifico di sostituire i pannelli di copertura mancanti sull'apertura in oggetto, assumendosene tutte le relative responsabilità.
Alla luce di quanto precede, la posa di pannelli di copertura idonei per garantire la sicurezza dell'apertura lasciata nel pavimento, attraverso la quale il 23 luglio 2012 __________ è caduto, rientrava nelle responsabilità e competenze dell'accusato. Egli può, pertanto, essere considerato autore del reato.
3. L'appellante contesta, inoltre, che la prescrizione contenuta nelle regole emanate dalla SUVA, secondo cui le aperture nel pavimento devono essere assicurate con una copertura resistente e inamovibile, per la quale non si possono utilizzare pannelli da casseratura ma assi da ponteggio, costituisca una regola dell'arte edilizia ai sensi dell'art. 229 CP. Si tratterebbe di una regola del tutto particolare, applicandosi soltanto ad aperture di larghezza maggiore a 50 cm, e non sarebbe neppure nota alle persone esperte del settore quali ad esempio i professionisti intervenuti sul cantiere in questione (architetto, direttore dei lavori e gessatore).
A mente dell'appellante, l'unica disposizione di riferimento consisterebbe nell'art. 17 OLCostr, che si limita tuttavia a prescrivere la chiusura di aperture nel suolo con una copertura resistente alla rottura, senza specificarne il materiale, e tale disposizione sarebbe stata rispettata, ritenuto che i pannelli nuovi da casseratura posati dall'appellante sarebbero resistenti alla rottura.
4. Nemmeno questa censura può essere accolta.
4.1. Per regole dell’arte ai sensi dell’art. 229 CP si intendono sia le norme codificate in leggi emanate per la prevenzione degli incidenti durante la costruzione o la demolizione di opere - in particolare quelle per la sicurezza sui cantieri - sia le norme emanate da associazioni private o para-pubbliche, se unanimemente riconosciute (ad esempio, le norme SIA).
Sono, poi, considerate regole dell’arte quelle norme che, pur se non codificate, costituiscono il bagaglio di nozioni che si apprende con la formazione professionale. Questo sempre a condizione che esse siano generalmente riconosciute come utili e necessarie dalle persone adeguatamente istruite in materia (DTF 106 IV 268 consid. 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3a edizione, Berna 2010, n. 11 e segg. ad art. 229 CP).
4.2. In concreto, trovano applicazione innanzitutto le norme dell’Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr).
L’art. 8 cpv. 1 OLCostr prescrive, quale norma generale, l’obbligo per il datore di lavoro di fare in modo che i posti di lavoro siano sicuri e possano essere raggiunti mediante vie di passaggio sicure. Il cpv. 2 lett. a del citato disposto precisa, ancora, che, per garantire questa sicurezza, occorre provvedere affinché siano installate protezioni contro le cadute ai sensi degli art. 15-19 della medesima Ordinanza.
L'art. 17 cpv. 2 OLCostr, concretizza la norma generale con particolare riferimento alle aperture nel suolo attraverso le quali è possibile cadere, che devono essere munite di una protezione laterale o di una copertura resistente alla rottura e solidamente fissata.
Nel caso in esame, la copertura realizzata con pannelli da casseratura non può essere considerata come sufficientemente resistente ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 OLCostr. Prova ne sia quanto concretamente accaduto, ossia la rottura del pannello da casseratura sotto il semplice peso della vittima con un secchio di materiale di scarto in mano.
Ne consegue che, già soltanto in applicazione dei combinati art. 8 cpv. 1e2e art. 17 cpv. 2 OLCostr, sussiste in concreto una violazione delle regole riconosciute dell'arte ai sensi dell'art. 229 CP.
4.3. Come correttamente riconosciuto anche dal Giudice di prime cure, oltre alla predetta ordinanza OLCostr, secondo dottrina e giurisprudenza anche le prescrizioni SUVA in materia di prevenzione degli infortuni costituiscono regole dell'arte general-mente riconosciute ai sensi dell'art. 229 CP (SJZ 63/1967 p. 241 seg.; Roelli/ Fleischanderl, op. cit., n. 18 ad art. 229 CP; Weder, OFK-StGB, 19a. ed., n. 5 ad art. 229 CP; Trechsel / Christener-Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxis-kommentar, 2a. ed., n. 5 ad art. 229 CP). Queste prescrizioni comprendono le “Otto regole vitali per chi lavora nell'edilizia”, segnatamente la Regola n. 2, nella quale si indica, quale regola fondamentale per la copertura di aperture nel suolo, di non utilizzare pannelli da casseratura ma assi per ponteggi. Questa prescrizione è, peraltro, ripresa anche nelle “Otto regole vitali per pittori e gessatori” emanate sempre dalla SUVA (Regola n. 6).
Il fatto che questa regola non fosse nota né all'appellante né agli altri professionisti intervenuti sul cantiere e sentiti nell'ambito del procedimento che ci occupa (architetto e direttore dei lavori e gessatore), non costituisce di per sé motivo sufficiente per ritenere che tale norma faccia eccezione al riconoscimento generalmente conferito da dottrina e giurisprudenza alle prescrizioni emanate dalla SUVA. Piuttosto, può essere soltanto motivo di preoccupazione.
Va, peraltro, osservato che, sebbene abbia dichiarato di aver anch'egli utilizzato pannelli da casseratura, l’operaio caduto, per lo meno, li ha posati in doppio strato incrociato per aumentare la resistenza della copertura (verbale d'interrogatorio 24.07.2012 dii __________, pag. 3, righe 28-29).
Neppure il fatto che il perito della SUVA si sia espresso nel senso che la predetta prescrizione non sarebbe applicabile ad aperture fino a 50 cm di larghezza può condurre ad altra conclusione. Innanzitutto, poiché il testo emanato dalla SUVA non prevede alcuna eccezione in tal senso e la norma è, quindi, applicabile di principio in termini assoluti a tutte le aperture nel suolo, indipendentemente dalla loro larghezza. In secondo luogo, poiché una simile eccezione non potrebbe, comunque, costituire motivo per negare alla predetta regola piena valenza e riconoscimento generale. Del resto, anche l'art. 17 OLCostr limita il proprio campo d'applicazione alle aperture attraverso le quali è possibile cadere e costituisce una norma che concretizza la norma più generale di cui all'art. 8 cpv. 1 LCostr per una determinata tipologia di aperture.
Inoltre, a questo proposito va aggiunto che l’apertura misurava in concreto quasi il doppio di quella indicata dal perito, con conseguente notevole impatto sulla stabilità e resistenza della copertura, ciò che anche un profano può intuire.
Alla luce di quanto precede, l'utilizzo di pannelli da casseratura in contrasto con la predetta regola emanata dalla SUVA costituisce nel caso concreto violazione di un'ulteriore regola riconosciuta dell'arte ai sensi dell'art. 229 CP.
5. E’ autore colpevole del reato di cui all'art. 229 cpv. 2 CP, chi ha trascurato le regole riconosciute dell'arte per negligenza: può, dunque, essere dichiarato colpevole colui al quale si può rimproverare una colpa nella violazione delle regole dell’arte e una con riferimento all’assenza della coscienza del pericolo.
La giurisprudenza ha inteso applicare severamente il concetto, ritenendo adempita la fattispecie dell’art. 229 cpv. 2 CPS anche quando l’autore non ha percepito il pericolo concreto, ma ha violato negligentemente una regola atta a evitare incidenti non sempre facilmente prevedibili. Ciò significa, in altre parole, che secondo l’alta Corte federale, se viene violata per negligenza una regola di sicurezza, si deve ritenere che l’autore avrebbe dovuto e potuto prevedere il pericolo (Corboz, Les infractions en droit suisse, voI. Il, Berna 2002, n. 33 e seg. ad art. 229; DTF 109 IV 128 consid. 1). In linea di massima sono dunque ipotizzabili due situazioni: nella prima l’imputato ha violato per negligenza una regola dell’arte e, pure negligentemente, non ha preso in considerazione il pericolo; nella seconda egli ha infranto scientemente la regola dell’arte e ha pensato, negligentemente, che non ne sarebbe scaturito alcun pericolo per l’integrità fisica delle persone.
Nell’esame della fattispecie, infine, bisogna tener sempre in considerazione il fatto che sui cantieri, ove i rischi per l’integrità delle persone sono continui già solo per il tipo di attività che vi viene svolta, deve trovare applicazione il principio di prudenza generale, che impone di prestare costante attenzione alla sicurezza, di programmare, laddove è possibile, con anticipo le misure da adottare per evitare incidenti e di sorvegliare in continuazione il lavoro degli operai. In effetti spesso e volentieri la routine e la troppa sicurezza inducono le persone che lavorano nel settore edile ad abbassare la guardia ed a sottovalutare i rischi che corrono.
5.1. Nel caso concreto, l'appellante ha agito in maniera negligente ritenuto che egli ha trascurato in maniera colpevole sia i combinati art. 8 cpv. 1e2e art. 17 cpv. 2 LCostr sia le prescrizioni della Regola n. 2 delle “Otto regole vitali per chi lavora nell'edilizia”, utilizzando pannelli da casseratura, che non sono sufficientemente resistenti, per chiudere un'apertura di 90 cm di larghezza nella soletta del pavimento al pian terreno, sui quali per di più veniva posata una scala a pioli per salire al primo piano. In maniera altrettanto negligente egli non ha considerato il pericolo per gli operai che lavoravano sul cantiere derivante dalla copertura realizzata, non sufficientemente resistente.
Del resto, egli stesso ha ammesso di essere stato al corrente che i pannelli da casseratura non possono essere utilizzati per ponteggi (verbale d'interrogatorio 24.07.2012 di AP 1, pag. 2, righe n. 10-13). A maggior ragione, quindi, egli avrebbe dovuto per lo meno chiedersi se, nel caso concreto, non fosse necessario applicare il medesimo principio, informandosi al riguardo. La negligenza dell’appellante risulta evidente se solo si considera che l'inadeguatezza dei pannelli da casseratura è, peraltro, intuibile anche soltanto dalla loro denominazione e dal fatto che questi pannelli sul cantiere sono normalmente destinati a ben altra funzione.
Dal profilo del pericolo generato, è di immediata comprensione il fatto che, in presenza di un'apertura nel pavimento attraverso la quale è possibile cadere, la posa di una copertura non sufficientemente resistente costituisce fonte di grande pericolo soprattutto per l'incolumità delle persone che lavorano nel cantiere. Tanto più che l'apertura in questione si affacciava su un vano di 3 m di altezza circa.
6. Ritenuto, inoltre, che è pacifica la sussistenza del nesso causale fra il suo comportamento negligente e la messa in pericolo, l’appellante deve, dunque, essere dichiarato autore colpevole di violazione delle regole dell'arte ai sensi dell'art. 229 CP.
7. Occorre, dunque, chinarsi sulla richiesta subordinata di archiviazione del procedimento in applicazione dell'art. 52 CP.
A sostegno dell'applicazione di questo disposto, riguardo alla colpa l'appellante sostiene di essersi reso responsabile di una negligenza particolarmente lieve, ritenuto che la regola dell'arte disattesa sarebbe poco conosciuta, che l'apertura in questione sarebbe stata di poco più larga di 50 cm (90 cm) - misura per la quale il perito SUVA avrebbe dichiarato che una copertura con pannelli da casseratura sarebbe stata sufficiente - e di aver provveduto a coprire l'apertura senza esserne obbligato, agendo in termini semplicemente altruistici con l'intenzione di garantire la sicurezza del cantiere. A suo favore concorrerebbero, inoltre, la buona reputazione, la mancanza di precedenti penali, l'assenza di rischio di recidiva e l'età.
Riguardo alle conseguenze del suo comportamento, l'appellante sostiene che le lesioni subite dalla vittima sono di lieve entità e che, sebbene avrebbero potuto essere ben peggiori, l'incidente poteva anche non capitare, come considerato dal Giudice di prime cure,
Infine, l'assenza d'interesse a punire l'autore del reato sarebbe data a maggior ragione ritenuto che la vittima, anch'essa colpevole di aver utilizzato pannelli da casseratura per coprire la medesima apertura, non si è costituita accusatore privato nel procedimento.
7.1. L'art. 52 CP prevede che l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di specificare (DTF 135 IV 130, consid. 5.3.2.), questa disposizione si riferisce a comporta-menti relativamente insignificanti, che non meritano la severità e la durezza della pena comminata.
Trattandosi di una norma di natura obbligatoria, adempiuti i relativi presupposti, l'autorità inquirente sospende il procedimento penale rispettivamente prescinde dal rinvio a giudizio. Se tali presupposti sono accertati soltanto in sede giudiziaria, il tribunale non emette un giudizio di proscioglimento ma un giudizio di colpevolezza con contestuale esenzione da pena.
Ne consegue che, nel caso concreto, dati i presupposti per la condanna al reato di violazione delle regole dell'arte edilizia ai sensi dell'art. 229 CP, l'applicazione dell'art. 52 CP non permette il proscioglimento dell'accusato, come richiesto dall'appellante, ma semmai la sua condanna con contestuale esenzione da pena.
7.2. Secondo la nostra massima Corte (DTF 135 IV 130, consid. 5.3.2. e 5.3.3.), la sospensione del procedimento o l'esenzione da pena ai sensi dell'art. 52 CP presuppongono l'irrilevanza della colpa e delle conseguenze dell'infrazione. Entrambi questi presupposti devono essere adempiuti cumulativamente.
La valutazione della colpa dell'agente avviene secondo i criteri rilevanti per la commisurazione della pena di cui all'art. 47 CP, ivi compresi gli elementi afferenti alla situazione personale dell'autore.
Il concetto di conseguenze dell'infrazione non comprende soltanto il risultato previsto dal reato, ma tutti gli effetti dell'infrazione di cui l'agente si è reso responsabile. Questi devono essere sempre di minima entità. Conseguenze di una certa rilevanza non possono essere compensate con altri elementi a favore dell'interessato.
L'impunità entra in considerazione soltanto per reati, nei quali non sussiste alcuna esigenza di punizione. Anche in un caso bagatella è possibile prescindere da una pena per esiguità della colpa e delle conseguenze dell'infrazione soltanto quando la fattispecie si differenzia qualitativamente da altri casi di colpa di lieve entità e con conseguenze di lieve entità. Paragonato a casi tipici di reati sanzionati dalla medesima disposizione legale, il comportamento dell'agente deve risultare nel suo complesso - dal punto di vista della colpa e delle sue conseguenze - irrilevante a tal punto da escludere in maniera chiara ogni esigenza di una punizione. Nella sua valutazione, l'autorità deve orientarsi facendo riferimento al caso tipico del reato in questione.
Per l'applicazione di questa norma rimane pertanto soltanto uno spazio relativamente ristretto.
7.3. In concreto, la negligenza imputabile all’appellante è particolarmente grave già solo per il fatto che egli è persona con grande esperienza nel settore dell'edilizia, essendo contitolare di un'impresa di costruzioni dal 1968, e di cui è presidente del consiglio di amministrazione e per la quale svolge attività di supervisione dei cantieri (verbale d'interrogatorio 24.07.2012 di AP 1, pag. 1, righe n. 30-34): con queste funzioni ed esperienza, l'ignoranza di una misura di sicurezza d'importanza basilare per la sicurezza di chi lavora nei cantieri, quale quella di assicurare adeguatamente le aperture nel pavimento, unita al concreto utilizzo di materiale non adatto a sopportare pesi per coprire il buco non può, di certo, essere considerata una negligenza di poco conto.
Già soltanto per questo, quindi, l’art. 52 CP risulta inapplicabile.
7.4. Medesimo discorso vale per le conseguenze del reato.
Si ricorda che l'art. 229 CP configura un reato di semplice messa in pericolo concreta, che trova applicazione già soltanto nel caso in cui venga creata una situazione di pericolo reale per l’incolumità anche di una sola persona, senza necessità che si realizzi un infortunio. Nel caso concreto, l'infortunio, invece, c’è stato. Il fatto che le lesioni riportate siano state di lieve entità non permette di ritenere che le conseguenze del reato lo siano altrettanto, considerato il caso tipico di applicazione dell'art. 229 CP, per il quale è sufficiente una semplice messa in pericolo dell'incolumità delle persone.
Ne consegue che anche da questo punto di vista l'applicazione dell'art. 52 CP è esclusa. Il fatto che la vittima non si sia costituita accusatore privato non può modificare questo risultato.
8. In via ancor più subordinata, l'appellante chiede una congrua riduzione della pena ripercorrendo sostanzialmente le medesime argomentazioni proposte a sostegno dell'applicazione dell'art. 52 CP.
8.1. Ai sensi dell'art. 229 cpv. 2 CP, chi ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell'arte è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
I criteri e i fattori rilevanti per la commisurazione della pena secondo giurisprudenza sono stati esposti in maniera corretta ed esaustiva nella sentenza qui in esame (consid. 12.1.), alla quale si rinvia.
8.2. In concreto, sugli elementi di valutazione della colpa dell'appellante ci si è già ampiamente espressi sopra e ci si limita qui a ribadire che, contrariamente a quanto egli sostiene, all'appellante incombeva un obbligo ben preciso di intervenire in maniera adeguata per scongiurare ogni pericolo per l'incolumità delle persone derivante dall'apertura nel pavimento in questione. Per sua negligenza, l'appellante non ha dato seguito in maniera corretta a questo suo obbligo, ciò che ha causato la caduta di un operaio dall'altezza di circa 3 m.
Alla luce della mancanza commessa, che corrisponde a una negligenza grave sia riguardo alla violazione delle regole d'arte in questione sia riguardo all’assenza della coscienza del pericolo, nonché di tutti i fattori afferenti alla situazione personale dell'appellante, compresa l'incensuratezza, la buona reputazione, l'età e l'assenza di pericolo di recidiva, la pena di 30 aliquote giornaliere inflitta dal giudice di prime cure non si presta a critiche particolari e deve, pertanto, essere confermata.
In merito al caso richiamato dall'appellante nel quale il responsabile è stato condannato a 3 aliquote giornaliere, si ricorda innanzitutto che il principio della parità di trattamento assume rilievo soltanto in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 47 CP diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292 e DTF 124 IV 44). Nello specifico, si tratta di un caso ben diverso da quello qui in esame, nel quale, oltre all'intervento di elementi di fatalità che hanno condotto alla messa in pericolo e all'infortunio, l'autore era per lo meno consapevole dei propri obblighi d'intervento e delle prescrizioni applicabili e ha cercato di assolverli al meglio, pur cadendo in errore. Si rileva inoltre che, in quel caso, questa Corte non si è espressa sulla commisurazione della pena dell'autore, poiché chiamata a decidere su un ricorso di quest'ultimo e, oltretutto, sotto il vincolo dell'arbitrio.
Per i medesimi motivi, la decisione impugnata deve essere confermata anche in riferimento alla commisurazione della multa, anch'essa calcolata conformemente ai criteri giurisprudenziali e in base alla pena pecuniaria, che già considera.
9. Tenuto conto di quanto precede, l'appello deve essere integral-mente respinto. Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza e sono pertanto posti integralmente a carico dell’appellante.
Visto l'esito dell'appello, l'art. 429 CPP non può trovare applicazione.
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 84 379 e segg., 398 e segg., 406 CPP;
12, 34, 42, 47, 52, 106 e 229 cpv. 2 CP;
nonché, sulle spese di giustizia, l’art. 428 e la LTG;
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di AP 1 è respinto.
Di conseguenza,
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per avere in data 23 luglio 2012, a __________, omesso di adottare le misure di sicurezza prescritte in ambito edilizio, mettendo in pericolo l’integrità di __________ e meglio come descritto nel decreto d’accusa 530/2013 del 7 febbraio 2013.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 660.- (seicentosessanta), per un totale di fr. 19'800.- (diciannovemilaottocento);
1.2.2. alla multa di fr. 3'960.- (tremilanovecentosessanta); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) per il procedimento di primo grado.
1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'200.-
- altri disborsi fr. 200.fr. 1'400.sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.