Incarto n. 17.2014.174+175
Locarno 26 gennaio 2016/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci
3 giugno 2014 confermato con dichiarazione d’appello 5 settembre 2014 presentata da AP 1 rappr. dall' DI 1 dall’avv. DI 1 e 6 giugno 2014 confermato con dichiarazione di appello 29 agosto 2014 presentata dal PP 1
contro la sentenza emanata il 3 giugno 2014 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1 (motivazione scritta intimata il 20 agosto 2014)
esaminati gli atti;
ritenuto che:
I. Con atto di accusa 29/2014 del 3 marzo 2014 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
1. tentata coazione
per avere tentato di intralciare in altro modo la libertà d’agire di una persona per costringerla a fare un atto,
e meglio per avere,
a Bellinzona il 5 agosto 2013, nello studio del defunto Consigliere di Stato †PI 1 allora Direttore del Dipartimento del territorio (DT), al termine di un incontro da lui sollecitato per il tramite di ABB al fine di rimettere in discussione la decisione del Municipio __________ del 21 maggio 2013 di rifiuto della licenza edilizia a posteriore per il cambiamento parziale d’uso di alcuni locali a scopo di esercizio della prostituzione presso il “__________” a lui facente capo, nel frattempo da lui impugnata davanti al Consiglio di Stato il 12 giugno 2013, dopo che i funzionari QE 1 e CCC1 avevano lasciato la sala, alla sola presenza del ABB, del segretario personale ABC1 e del Consigliere di Stato †PI 1 direttamente invitati a trattenersi in loco, mostrato a quest’ultimi con il suo PC portatile, un filmato ripreso illegalmente e clandestinamente, concernente un rapporto sessuale fra una prostituta esercitante presso il “__________” e l’allora alto funzionario del DTQE 1,
e ciò nel chiaro intento di intralciare la libertà decisionale del Membro del Governo sulla da lui invocata richiesta, attraverso l’impugnativa pendente davanti al CdS, di vedersi concedere la licenza edilizia in sanatoria e/o una deroga al divieto normativo federale di rilascio di licenza edilizia per stabili in “fuori zona”, disegno delittuoso poi non realizzatosi per via della sdegnata e ferma reazione dell’allora Capo del DT;
2. sfruttamento di atti sessuali - promovimento della prostituzione
per avere, per trarne un vantaggio patrimoniale, a __________ fra il 2010 e la fine di luglio 2013 a seguito di chiusura coatta, sospinto e mantenuto nella prostituzione donne adulte varie,
e meglio per avere,
presso il locale “__________” a lui facente capo e da lui diretto, messo a disposizione delle prostitute dei locali al primo piano adibiti allo scopo, sorvegliando poi informaticamente e con videosorveglianza la durata esatta della loro attività prostitutiva onde tassarne l’esercizio secondo un tariffario da lui man mano allestito allo scopo,
traendone così un lucroso vantaggio patrimoniale quantificato, in base ai dati da lui occultati informaticamente ed elaborati poi dall’Ispettorato fiscale, in:
2.1 CHF 27'800.10 per l’anno 2010;
2.2 CHF 654'730.50 per l’anno 2011;
2.3 CHF 1'457'355.40 per l’anno 2012;
2.4 CHF 826'355.00 per l’anno 2013 (fino a fine luglio);
3. ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini
per avere ripetutamente registrato e fissato su un supporto d’immagini quale il suo telefono cellulare, dei fatti rientranti nella sfera privata di una persona senza l’assenso di quest’ultima,
e meglio per aver clandestinamente registrato, con suono ed immagini ai danni di:
3.1 PC 1, a __________ il 3.08.2011, una loro conversazione privata presso il grotto __________ (AI 137); (recte grotto __________, a __________)
3.2 PC 2, a __________ il 5 aprile 2013 presso la camera n.1 del __________ (al primo piano), un suo rapporto sessuale a pagamento con QE 1 (AI 147 e AI 154);
4. registrazione clandestina di conversazioni
per avere, senza l’assenso degli interlocutori, registrato su un supporto del suono quale il suo telefono cellulare, delle conversazioni non pubbliche cui ha partecipato,
e meglio per aver clandestinamente ed illegalmente registrato sonoramente una conversazione ai danni di __________ presso il suo domicilio a __________, il 24 maggio 2013 (AI 87);
5. tentata truffa
per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia i responsabili della Cassa disoccupazione OCST di Bellinzona affermando sia cose false sia dissimulando cose vere al fine di indurli ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio,
in particolare per avere,
il 17 settembre 2013 a Bellinzona, allo scopo di ottenere le indennità di disoccupazione dopo l’avvenuta chiusura forzata del locale “__________” a fine luglio 2013, prodotto dei certificati di salario non stilati né certificati dall’amministratore unico della __________ quale unico legalmente abilitato a farlo, affermando falsamente di essere dipendente di quella società quando in realtà ne era il reale beneficiario economico, facendo peraltro figurare, contrariamente al vero, di ricevere uno stipendio mensile di CHF 16'500.00 per il periodo agosto 2012 - luglio 2013 al fine di ottenere il massimo di indennità consentito dalla legge,
disegno criminoso non andato in porto grazie alla mediatizzazione del suo arresto avvenuto nell’ottobre 2013 che ha indotto la Cassa di disoccupazione alle necessarie verifiche ed alla relativa segnalazione di denuncia;
6. falsità in documenti
per avere, a Bellinzona il 17 settembre 2013, al fine di nuocere al patrimonio altrui e di procacciarsi un indebito profitto, formato, prodotto e fatto uso a scopo di inganno, di falsi certificati di salario quale fittizio dipendente della __________ per il periodo agosto 2012 - luglio 2013, al fine di ottenere il massimo legale delle indennità di disoccupazione dalla Cassa di disoccupazione OCST di Bellinzona, così come descritto al punto 5;
7. concorso e complicità in frode fiscale (sottrazione d’imposta)
per avere intenzionalmente attuato e partecipato a una sottrazione d’imposta,
in particolare per avere, quale reale beneficiario economico della __________, fornito al da lui incaricato di allestire la contabilità ed amministratore unico della società, dei dati contabili non corrispondenti alla realtà, così da indurlo ad allestire, per gli anni fiscali 2010 e 2011 dei falsi bilanci societari finalizzati alla sottrazione d’imposta sia cantonale sia federale diretta;
7.1. subordinata (art. 325 cpv. 2 CPP) rispetto al punto 7
tentativo di sottrazione d’imposta
per avere, in relazione ai medesimi fatti di cui al punto 7, intenzionalmente tentato di sottrarre l’imposta cantonale e federale diretta dovute dalla __________, per gli anni fiscali 2010 e 2011, nelle vesti e con le medesime modalità descritte al punto precedente;
8. impedimento di atti dell’autorità
per avere, a __________ il 29 luglio 2013 presso il locale/postribolo “__________”, impedito agli agenti della Polizia cantonale di compiere un atto rientrante nelle loro attribuzioni e doveri, in particolare di chiudere in modo forzoso e di apporre i sigilli alla parte del locale adibito a postribolo, così come statuito ed ordinato alle forze dell’ordine dal Municipio di __________ con risoluzione n. __________ del 29 luglio 2013, intralciando sia fisicamente sia verbalmente il loro operato tanto da costringere gli agenti ad ammanettarlo ed a sottoporlo ad arresto provvisorio.
II. In data 13 maggio 2014, il presidente della Corte delle assise criminali, a seguito dell’esame preliminare di cui all’art. 329 CP, preso atto dell’intervento del legale dell’AP Stato del Cantone Ticino (lettera 19.02.2014 avv. __________, AI 188 in MP inc. 2013.8476) nonché di quello della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (lettera 21.02.2014 IAS, AI 189 in MP inc. 2013.8476), ha invitato il PP:
- ad integrare l’AA proponendo, in subordine al pto. 1, il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), indicandone le rilevanti circostanze di fatto;
- a procedere alle sue incombenze in relazione all’eventuale accusa di truffa, subordinatamente infrazione alla LAVS, rispettivamente a emanare un decreto di non luogo a procedere o di abbandono (doc. TPC 21 in inc. 72.2014.32).
III. Dando seguito a tale ordinanza, il PP, con atto di accusa aggiuntivo 61/2014 del 15 maggio 2014, ha imputato a AP 1 anche i seguenti reati:
quale reato subordinato al punto 1 dell’atto d’accusa:
1bis. violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari
per avere usato minaccia nei confronti di un membro di un’autorità al fine di costringerlo a compiere un atto che rientrava nelle sue attribuzioni e meglio per avere,
a Bellinzona il 5 agosto 2013, nello studio del defunto Consigliere di Stato †PI 1 allora Direttore del Dipartimento del territorio (DT), al termine di un incontro da lui sollecitato per il tramite di ABB al fine di rimettere in discussione la decisione del Municipio di __________ del 21 maggio 2013 di rifiuto della licenza edilizia a posteriore per il cambiamento parziale d’uso di alcuni locali a scopo di esercizio della prostituzione presso il “__________” a lui facente capo, nel frattempo da lui impugnata davanti al Consiglio di Stato il 12 giugno 2013, dopo che i funzionari QE 1 e CCC1 avevano lasciato la sala, alla sola presenza del ABB, del segretario personale ABC1 e del Consigliere di Stato †PI 1 direttamente invitati a trattenersi in loco, mostrato a quest’ultimi con il suo PC portatile, un filmato ripreso illegalmente e clandestinamente, concernente un rapporto sessuale fra una prostituta esercitante presso il “__________” e l’allora alto funzionario del DT QE 1,
e ciò nel chiaro intento di indurre il Membro del Governo ad intervenire per far modificare a suo favore la decisione pendente davanti al CdS su impugnativa interposta dall’imputato;
in aggiunta alle imputazioni dell’atto d’accusa:
9. violazione della LAVS
per essersi, mediante indicazioni inesatte, incomplete o mancate, sottratto parzialmente all’obbligo di pagare i contributi dovuti per legge e meglio per avere fatto produrre o mancato di farlo alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG per il tramite di terzi e su sua decisione e indicazione, delle distinte di salario nelle quali figurava in veste di dipendente della __________, facendo fornire alla stessa dei dati inesatti sull’effettivo ammontare del suo salario annuale, in particolare per avere:
9.1 per l’anno 2011, fatto presentare una distinta salariale per uno stipendio di CHF 26’400, anziché quello poi emerso in istruttoria riconducibile invece ad un salario annuo di ca. CHF 198'000.-, sottraendosi in tal modo alla contribuzione di legge;
9.2 per l’anno 2012, fatto notificare una distinta salariale per uno stipendio annuo di CHF 198'000.- che, collegato con l’imputazione di cui al punto 5 dell’atto d’accusa principale ai danni della Cassa disoccupazione OCST, configura una ulteriore inesattezza del dato salariale;
9.3 per l’anno 2013, aver omesso, malgrado i richiami, di far presentare la prescritta distinta salariale.
IV. Con sentenza 3 giugno 2014 (inc. 72.2014.32 e 17.2014.70) la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
- violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari per i fatti di cui al pto. 1bis AA aggiuntivo,
- ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini per i fatti di cui al pto. 3 AA,
tentata truffa per i fatti di cui al pto. 5 AA,
- impedimento di atti dell’autorità per i fatti di cui al pto. 8 AA,
- violazione alla LAVS per avere omesso, malgrado i richiami, di presentare per gli anni 2012 e 2013 le prescritte distinte salariali alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG.
In merito alle accuse di sottrazione d’imposta (pto. 7 AA) ed, in via subordinata, di tentata sottrazione d’imposta (pto. 7.1 AA), la Corte di prime cure ha evaso le eccezioni d’incompetenza sollevate dall’imputato argomentando che, “nella misura in cui non emerge dagli atti l’importo della pretesa frode” così come in “mancanza di indicazioni cifrate nell’atto di accusa”, essa non può pronunciarsi nel merito della commissione del suddetto reato. A mente dei primi giudici è, comunque, “riservata la competenza delle autorità fiscali nell’ambito della procedura speciale, a dire della difesa già in essere presso la Divisione delle contribuzioni”.
La Corte delle assise criminali ha, poi, prosciolto AP 1 dalle accuse di:
- tentata coazione (pto. 1 AA),
- sfruttamento di atti sessuali/promovimento della prostituzione (pto. 2 AA),
- registrazione clandestina di conversazioni (pto. 4 AA),
- falsità in documenti (pto. 6 AA),
- violazione alla LAVS limitatamente ai fatti di cui al pto. 9.1 e 9.2 AA aggiuntivo.
I primi giudici hanno condannato AP 1 alla pena detentiva di 24 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, posta al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di tre anni e alla multa di fr. 1'000.- da commutare, in caso di mancato pagamento, in 10 giorni di pena detentiva.
La Corte delle assise criminali ha, pure, condannato AP 1, oltre che al pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi, a versare all’AP Stato del Cantone Ticino fr. 17'204.40 per titolo di risarcimento delle spese legali e fr. 1.per titolo di torto morale, mentre ha rinviato l’AP Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG al competente foro giudiziario civile.
I giudici di prima sede hanno, infine, ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro, ad accezione del mappale n. __________ sul quale hanno mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento della tassa di giustizia, dei disborsi e delle pretese degli accusatori privati.
V. Contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha annunciato il 3 giugno 2014 di voler interporre appello.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 5 settembre 2014 (doc. I e IV in inc. CARP 17.2014.174), l’imputato ha postulato il proscioglimento da ogni accusa, si è opposto al riconoscimento delle pretese di risarcimento avanzate dall’AP Stato del Cantone Ticino ed al rinvio dell’AP Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG al foro civile. Egli ha, infine, contestato la commisurazione della
pena, gli oneri processuali posti a suo carico, nonché le confische ed il sequestro conservativo stabiliti dai primi giudici.
In data 13 febbraio 2015 AP 1 ha presentato un’istanza probatoria che è stata integralmente respinta con decreto 20 agosto 2015 (doc. XLI e LV in inc. CARP 17.2014.174).
VI. Il Procuratore pubblico, dal canto suo, ha annunciato il 6 giugno 2014 di volere presentare appello. L’annuncio è, poi, stato confermato con dichiarazione 29 agosto 2014 (doc. I e II in inc. CARP 17.2014.175). Egli ha contestato il proscioglimento dal reato di sfruttamento di atti sessuali/promovimento della prostituzione, l’entità della pena irrogata nonché la tassa di giustizia e i disborsi che ha chiesto siano adeguati, estendendosi la condanna anche al reato di cui sopra.
La pubblica accusa non ha presentato istanze probatorie.
VII. I dispositivi n. 2 - in cui è stata accolta l’eccezione di incompetenza in relazione ai reati di sottrazione di imposta e di tentata sottrazione d’imposta (pti 7 e 7.1 AA) - e n. 3 - nella parte in cui AP 1 è stato prosciolto dal reato di tentata coazione (pto. 1 AA), di registrazione clandestina di conversazioni (pto. 4 AA), di falsità in documenti (pto. 6 AA) e di violazione alla LAVS (limitatamente ai fatti di cui ai pti. 9.1 e 9.2 AA aggiuntivo) - sono passati incontestati in giudicato.
VIII. Il pubblico dibattimento d’appello è stato celebrato il 14 ottobre e il 9 novembre 2015.
1. In quest’ultima udienza la presidente, con l’accordo delle parti, ha prospettato le seguenti imputazioni alternative:
- a quella di cui al pto 3.1 dell’AA, l’imputazione di registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter CP) per avere, clandestinamente ed illegalmente, registrato su un supporto del suono la conversazione privata avuta con PC 1 presso il grotto __________ a __________ il 3 agosto 2011;
- a quella di cui al pto 5 dell’AA, l’imputazione di contravvenzione alla Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 106 LADI)
per avere, il 17 settembre 2013 a Bellinzona, allo scopo di ottenere indennità di disoccupazione più cospicue, dopo l’avvenuta chiusura forzata del locale __________, prodotto dei certificati di salario relativi al periodo agosto 2012-luglio 2013, ben sapendo che essi indicavano un salario mensile più alto (fr. 16'500.-) di quello affettivamente percepito.
2. Il PP, nella sua requisitoria, ha postulato la conferma della condanna per i reati di cui agli art. 285 e 286 CP e ha chiesto che AP 1 sia condannato anche per titolo di sfruttamento di atti sessuali - promovimento della prostituzione (art. 195 CP) così come previsto al punto 2 dell’AA. Si è rimesso al giudizio della Corte per quanto attiene al reato ai danni di PC 1 (dispositivo 1.2) nonché ai reati di cui ai dispositivi 1.3 e 1.5 della sentenza impugnata.
Ha, infine, chiesto che all’imputato sia inflitta la pena detentiva di 3 anni e 10 mesi.
3. L’avv. __________, in rappresentanza dell’AP Stato del Cantone Ticino, ha chiesto la conferma della sentenza di prime cure e ha postulato anche il risarcimento delle spese legali d’appello indicate nel doc. dib. appello 3 da lui prodotto.
4. L’avv. DI 2, codifensore di AP 1, ha postulato la conferma del proscioglimento del suo assistito dal reato di promovimento della prostituzione.
In relazione alle imputazioni di cui agli art. 285 e 286 CP, l’avv. DI 2 ha chiesto, in via principale, l’assoluzione del suo assistito e, in via subordinata, la sua condanna per il solo tentativo.
Egli ha, pure, domandato che il suo assistito sia assolto dai reati ex art. 179ter e 179quater CP riferiti all’episodio di PC 1, dal reato di cui all’art. 179quater CP riferito a PC 2 (avendo questa ritirato la querela), dal reato di tentata truffa ex art. 146 CP nonché dalle contravvenzioni ex art. 88 LAVS.
Per il caso di accoglimento delle sue richieste subordinate, egli ha postulato che a AP 1 venga inflitta una pena adeguatamente ridotta rispetto a quella decisa in prima sede.
5. L’avv. DI 1, codifensore dell’imputato,
ha chiesto l’assoluzione del suo assistito da ogni accusa ed ha postulato le seguenti indennità ex art 429 CPP:
- per spese di patrocinio d’appello cifrate in fr. 36'000.-,
- per le perdite economiche dovute agli 8 mesi di inattività legati alla carcerazione subita da AP 1 e per quelle più generali dovute alla cessazione dell’attività del motel cifrate in complessivi fr. 1'300’000.-;
- per torto morale in ragione di fr. 600'000.-.
ritenuto
in fatto e in diritto
I. L’accusato: vita e precedenti penali
1. AP 1, nato il __________ a __________ da genitori operai e ultimogenito di 5 figli, è cittadino italiano, titolare di permesso di dimora B/UE dal 2009, ed è iscritto all’anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.).
All’epoca dei fatti egli era domiciliato a __________ (Canton Ticino).
È padre di due figli nati nel primo matrimonio. Rimasto vedovo il 20 maggio 2006, si è risposato nel 2010 con __________, cittadina rumena, dalla quale ha avuto una bambina. La famiglia dell’imputato vive a __________ in una casa che - secondo le dichiarazioni di AP 1 - è di sua proprietà anche se “formalmente” intestata ai due figli avuti dalla prima moglie (sic!). Verosimilmente, questa singolare affermazione deve essere intesa nel senso che la casa è stata intestata ai figli per interessi non propriamente legittimi di AP 1.
L’imputato ha seguito le scuole dell’obbligo in Italia dove ha pure frequentato un corso di geometra senza, tuttavia, conseguire il diploma. Ha, poi, iniziato l’attività di procacciatore d’affari in campo immobiliare e dal 2004 è titolare dell’impresa di costruzioni __________ con sede a __________. Nel 2009 - asseritamente a causa della crisi economica - si è trasferito in Svizzera dove ha comprato e fatto ristrutturare il __________, investendoci “circa 2,5 mio di franchi svizzeri tra mutuo e fondi propri”, che ha destinato a postribolo conferendone la gestione a __________ (verbale PS 29.07.2013 AP 1, pag. 2, AI 4 all. 3, verbale PP 17.09.2013 AP 1, pag. 6, AI 25 in MP inc. 2013.6832 nonché verbale PP 08.10.2013 AP 1, pag. 12-14, AI 11, decisione GPC 09.10.2013, pag. 6, AI 16, reclamo 15.10.2013 AP 1, pag. 4, AI 49 in MP inc. 2013.8476).
Al dibattimento di primo grado, AP 1 ha confermato quanto esposto sulla sua vita agli inquirenti, precisando unicamente che la sua impresa di costruzioni era, a quel momento, in liquidazione (verb. dib. di primo grado all. 2, pag. 1 in inc. 72.2014.32).
2. In Svizzera, AP 1 è incensurato (AI 9 in MP inc. 2013.8476).
Di contro, l’estratto del certificato del casellario giudiziale italiano datato 14 ottobre 2013 attesta i seguenti precedenti penali:
- sentenza 23.01.1992 della Pretura di __________ che gli ha inflitto una multa di Lire 2'500'000 per violazione delle leggi doganali in relazione a fatti avvenuti l’08.11.1988 nonché per violazione delle norme sulla disciplina dell’IVA in relazione a fatti commessi l’08.11.1990 (passata in giudicato il 16.02.1992);
- sentenza 12.07.1999 della Corte di appello di __________ che gli ha inflitto la pena della reclusione di 3 anni unitamente all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per associazione di tipo mafioso in relazione a fatti avvenuti nel periodo settembre 1982-ottobre 1997 (passata in giudicato il 22.05.2001). (AI 50 in MP inc. 2013.8476)
Al dibattimento di prime cure, AP 1 ha voluto relativizzare la portata della condanna per associazione di tipo mafioso:
“ Si tratta di fatti vecchi, nel 1984/1985 frequentavo un ragazzo nel mio paese il quale era legato ad ambienti poco puliti. Sono stato condannato per il solo fatto di frequentare tale persona. Egli è stato condannato per associazione mafiosa.
ADR che ci sono state varie condanne per vari traffici di droga, ma noi siamo stati ritenuti estranei a tali traffici. Voglio precisare che ho seguito una fase di riabilitazione per questo reato, inoltre ho scontato 3 anni di carcere a __________.”
(verb. dib. di primo grado all. 2, pag. 2 in inc. 72.2014.32)
Lo ha fatto anche sottolineando che il 28 giugno 2012 ha inoltrato istanza di riabilitazione al Tribunale di sorveglianza di __________. Per quanto qui di rilievo va precisato che l’istanza è ancora sub judice (doc. dib. TPC 1 in inc. 72.2014.32).
II. Inchiesta
3. L’inchiesta penale a carico di AP 1 si è sviluppata a seguito del rapporto informativo 15 febbraio 2013 della Polizia cantonale (Sezione TESEU) al Procuratore generalePG 1.
Ritenuto che in questo rapporto si segnalava, tra l’altro, che il Municipio di __________ non si opponeva alla continuazione dell’uso come postribolo del __________ malgrado l’assenza di una licenza edilizia che autorizzasse tale destinazione, il Procuratore generale è intervenuto, con lettera 20 febbraio 2013, presso tale autorità ricordandole, in particolare, come fosse suo dovere far cessare l’attività di prostituzione presso tale struttura.
A seguito di questo scritto, il Municipio di __________ ha adottato una serie di provvedimenti volti a porre fine al meretricio presso il “__________”. L’ultimo di questi provvedimenti é la risoluzione 29 luglio 2013 con cui ha ordinato l’apposizione dei sigilli a tutti i locali che è stata immediatamente eseguita dalla polizia cantonale. Nell’ambito di quest’operazione, gli agenti hanno fermato AP 1, poiché si ritenevano ostacolati nel loro intervento dalla sua condotta. Lo hanno interrogato presso i loro uffici venendo a conoscenza ch’egli, avvalendosi del proprio smartphone, aveva registrato tutto quanto accaduto.
A quel punto, il commissario capo __________ ha disposto il sequestro dei due telefoni cellulari dell’imputato (AI 1, rapporto di arresto provvisorio 30.07.2013, pag. 4, in inc. MP 2013.6832).
Il 30 luglio 2013 AP 1 è stato scarcerato.
4. A seguito della querela presentata il 19 agosto 2013 dal commissario contro AP 1 per titolo di registrazione clandestina di conversazioni, il 22 agosto 2013 la PP __________, titolare dell’inchiesta, ha chiesto l’“analisi completa dei due telefoni (iPhone 5) utilizzati in più occasioni dal rubricato per registrare clandestinamente conversazioni (in particolare interessano file audio)”.
La polizia cantonale, non ricevendo da AP 1 i relativi codici di accesso, ha potuto trascrivere soltanto le registrazioni audio di uno dei due telefoni.
Il 17 settembre 2013, la PP ha contattato le persone, fra cui il consigliere di Stato PI 1, le cui conversazioni erano state registrate con uno dei due iPhone sequestrati a AP 1.
Dal 18 settembre al 2 ottobre 2013 la PP ha sottoposto alle presunte vittime del reato di cui all’art. 179ter CP le registrazioni clandestine che le concernevano. Esse, pur riconoscendo (eccetto in due casi) la propria voce e precisando di non avere acconsentito alla registrazione, decidevano chi di non sporgere denuncia chi, dopo averla sporta, di revocarla.
Il 19 settembre 2013 ABC1 si è recato al Ministero pubblico per una deposizione spontanea (in cui ha raccontato dell’incontro del 5 agosto 2013, di cui si dirà in seguito). Per i fatti di cui ha riferito ABC1 è stato aperto, a carico di AP 1, un nuovo e separato procedimento per titolo di coazione (art. 181 CP) e estorsione (art. 156 CP) (verbale PP 19.09.2013 ABC1 , pag. 1, AI 1 in inc. MP 2013.8476).
Il 1° ottobre 2013, PI 1, sentito dal PP PP 1 (titolare della nuova inchiesta), si è costituito accusatore privato.
Il 7 ottobre 2013, il PP PP 1 ha spiccato un mandato di cattura, eseguito il giorno stesso, nei confronti di AP 1 cui ascriveva i reati di tentata coazione (art. 22 e 181 CP), subordinatamente tentata estorsione (art. 22 e 156 CP), violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179quater CP) e registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter CP) (AI 7).
Il 15 ottobre 2013 la Cassa Disoccupazione OCST ha segnalato al Ministero pubblico il sospetto che AP 1, presentando la domanda di disoccupazione e i relativi documenti, avesse tentato di ottenere prestazioni non dovute.
Il 20 novembre 2013 Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino si è costituito accusatore privato nell’ambito del procedimento di cui all’inc. 2013.8476 (AI 94).
Il 25 novembre 2013, il PP ha esteso l’istruzione ai reati di:
- promovimento della prostituzione (art. 195 CP) in relazione al “metodo di controllo temporale dell’uso delle stanze al primo piano destinate all’attività prostitutiva” presso il __________ e al “calcolo dell’onere patrimoniale” a carico delle prostitute,
- tentata truffa (art. 22 e 146 cpv. 1 CP) per ottenere quale dipendente della __________ indebite indennità assicurative,
- falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) in relazione “all’uso, a scopo di inganno, di falsi certificati di salario” come dipendente per ottenere le suddette prestazioni assicurative,
- ripetuta registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter CP) in relazione alla querela sporta da __________ che questi, poi, revocherà il 13 marzo 2014.
Il 13 dicembre 2013 la Divisione delle contribuzioni ha sporto denuncia contro AP 1 per titolo di frode fiscale (art. 258-260 LT e art. 175-177 LIFD).
Il 18 dicembre 2013 e il 9 gennaio 2014, AP 1, interrogato dal PP, ha contestato le nuove imputazioni ascrittegli.
Il 9 gennaio 2014, il PP ha esteso l’accusa al reato di ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179quater CP), essendosi nel frattempo aggiunta la querela di PC 2 (inoltrata il 29 dicembre 2013) (verbale PP 09.01.2014 AP 1, pag. 1, AI 159 in MP inc. 2013.8476).
Sempre il 9 gennaio 2014, il PP, in applicazione del principio dell’unità della procedura (art. 29 CPP), ha congiunto il procedimento condotto dalla PP Tuoni (inc. 6832/2013) con quello da lui diretto (AI 157 in inc. 8476/2013).
Il 23 gennaio 2014 il PP, a seguito di ritiro della querela da parte degli aventi diritto, ha emanato due decreti di abbandono nei confronti di AP 1: uno del procedimento avviato su querela di PI 1 per il reato di cui all’art. 179ter CP (AI 171 in inc. 8476/2013) e uno del procedimento avviato su querela di QE 1 per i reati di cui agli art. 179ter e 179quater CP (AI 172 in inc. 8476/2013).
Il 7 febbraio 2014 il PP, vista la desistenza dalle reciproche querele di __________ e di AP 1 (uno per i reati di cui agli art. 179ter e 179quater CP e l’altro per quelli di cui agli art. 173, 177 e 180 CP), ha emanato un decreto di non luogo a procedere per entrambi (AI 178 in inc. 8476/2013).
Il 25 febbraio 2014 il commissario __________, in merito ai fatti avvenuti il 29 luglio 2013 a __________, ha ritirato la querela sporta nei confronti di AP 1 per il reato di cui all’art. 179ter CP, per cui, il giorno successivo, il PP ha emanato un decreto di abbandono del procedimento (AI 196 in inc. 8476/2013).
Il 27 febbraio 2014 il PP ha abbandonato anche il procedimento avviato a carico di AP 1 in relazione ai medesimi fatti per titolo di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 cifra 1 CP) e in relazione ai fatti del 5 agosto 2013 per titolo di tentata estorsione (art. 22 e 156 cifra 1 CP), non ritenendo adempiuti gli elementi oggettivi costitutivi dei reati (AI 201 in inc. 8476/2013).
Il procedimento penale a carico di AP 1 è sfociato nell’atto di accusa 29/2014 del 3 marzo 2014 e nell’atto di accusa aggiuntivo 61/2014 del 15 maggio 2014, solo parzialmente confermati dalla Corte delle assise criminali con sentenza 3 giugno 2014.
AP 1 è stato in carcerazione preventiva dal 29 al 30 luglio 2013 e dal 7 ottobre 2013 al 27 gennaio 2014 ed è, poi, passato, il 28 gennaio 2014, al regime di anticipata esecuzione della pena. È stato scarcerato il 3 giugno 2014, dopo la lettura del dispositivo della sentenza di primo grado.
III. Appello
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
5. Al dibattimento d’appello, l’avv. DI 1 ha proposto una serie di questioni pregiudiziali:
- la concessione di un salvacondotto per permettere al suo patrocinato di partecipare al dibattimento;
- la celebrazione del dibattimento in videoconferenza per permettere al suo cliente di partecipare al dibattimento a distanza;
- la registrazione della fase della discussione del dibattimento, considerata l’assenza del suo assistito;
- l’estromissione dalle carte processuali dei verbali d’interrogatorio di PI 1, ABC1 e ABB: istanza motivata con il fatto che le dichiarazioni contenute in tali verbali sono state raccolte in interrogatori cui né l’imputato né i suoi patrocinatori sono stati citati.
concessione di un salvacondotto
6. L’istanza è stata respinta per le motivazioni già esposte nella decisione 28 ottobre 2015 cui si rinvia (doc. CARP LXXXIII).
celebrazione del dibattimento in videoconferenza
7. Motivata con le stesse ragioni di quella tendente alla concessione di un salvacondotto, l’istanza è stata respinta per le identiche argomentazioni che hanno condotto alla reiezione della prima.
registrazione del dibattimento
8. Richiesta dall’avv. DI 1 che ha sostenuto che, vista l’assenza del suo patrocinato, essa era necessaria per garantire la pubblicità del dibattimento, l’istanza tendente alla sua registrazione è stata respinta poiché l’art. 76 cpv. 4 CPP prevede tale possibilità - non quale concretizzazione del principio della pubblicità del dibattimento - ma quale supporto della verbalizzazione scritta.
Supporto, peraltro, non ritenuto necessario da questa Corte.
estromissione dalle carte processuali dei verbali d’interrogatorio di PI 1, ABC1 e ABB
9. L’istanza è stata respinta sulla scorta delle seguenti considerazioni.
a. Per l’art. 147 cpv. 1 CPP, le parti hanno il diritto di presenziare all’assunzione delle prove da parte, in particolare, del pubblico ministero e di porre domande.
Il cpv. 3 dello stesso disposto prevede che la parte o il suo patrocinatore può esigere che la prova sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore, siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti.
Ricordato che questo disposto concretizza il diritto di essere sentito nel contenuto definito sin lì dalla giurisprudenza del TF (DTF 131 I 476 consid. 2.2), ci si limita a ricordare che è pacificamente ammesso che all’esercizio di tale diritto le parti possono rinunciare (DTF 121 I 30 consid. 5f; STF 1P.260/2005 del 25 agosto 2005 consid. 2.1; 1P.706/1999 del 29.03.2000 consid. 2a) e che l’estromissione - prevista dall’art. 141 cpv. 5 CPP, in sintesi, per i mezzi di prova ottenuti illecitamente (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005 (RS 05.092), pag. 1089 seg.) - non è la sorte obbligata dei verbali assunti senza contraddittorio che, per costante giurisprudenza, possono, a determinate condizioni, essere comunque utilizzati (STF 6B_510/2013 del 03.03.2014 consid. 1.3.2.; 6B.75/2013 del 10.05.2013 consid. 3.3; 6B_670/2012 del 15.07.2013 consid. 4.3.; 6B_125/2012 del 28.06.2012 consid. 3.3.1.; 6B 10/2009 del 06.10.2009 consid. 2.2.3.; 6B_132/2009 del 29.05.2009 consid. 2.3.).
Ciò detto, si rileva, in concreto, quanto segue.
verbali di ABC1
b. ABC1 è stato sentito tre volte dagli inquirenti.
Una prima volta, il 19 settembre 2013 (AI 1), quando si è spontaneamente presentato al MP.
Si trattava di un’audizione non programmata che - al di là dell’indicazione in testa al verbale - era, in sostanza, una denuncia al MP ritenuto che dagli atti non risulta che gli inquirenti siano stati informati dell’incontro del 5 agosto 2013 prima di quell’audizione (che è, difatti, il primo atto dell’incarto, AI 1 in inc. 2013.8476).
In queste condizioni, era evidentemente difficile organizzare l’audizione di ABC1 alla presenza di AP 1 e/o del suo patrocinatore.
Va, poi, rilevato che né AP 1 personalmente né i due avvocati (entrambi più che sperimentati nel diritto penale) dai quali egli era patrocinato anche nella fase del procedimento precedente la procedura d’appello hanno mai chiesto che l’audizione di ABC1 venisse ripetuta.
Ma non solo.
Come detto, oltre che in quell’occasione, ABC1 è stato sentito dagli inquirenti altre due volte: il 22 novembre 2013 (AI 105) e il 27 novembre 2013 (AI 117).
A queste due audizioni ha partecipato anche l’avv. __________ (unico patrocinatore di AP 1 in quella fase processuale) che, al termine di entrambi i verbali, ha espressamente dichiarato di non avere alcuna domanda da porre a ABC1.
E’, dunque, evidente che il diritto al contradditorio di AP 1 nei confronti di ABC1 gli è stato pienamente garantito.
I verbali di ABC1, dunque, sono pacificamente utilizzabili.
verbale di PI 1
c. PI 1 è stato sentito una sola volta, il 1. ottobre 2013 (AI 3 in inc. 2013.8476).
Così come risulta dal verbale, anch’egli è stato sentito a seguito di una richiesta spontanea e non a seguito di una convocazione del MP.
Il Consigliere di Stato è deceduto il 20 ottobre successivo.
Ne segue che, come risulta da costante giurisprudenza, nonostante non siano state raccolte in contraddittorio, le sue dichiarazioni sono pacificamente utilizzabili nella misura in cui esse sono pienamente confortate da quelle di ABC1 - vi è, infatti, totale concordanza tra le due versioni - e visto che AP 1 ha avuto ampiamente modo di esprimersi al riguardo (STF 6B_510/2013 del 03.03.2014 consid. 1.3.2.; 6B.75/2013 del 10.05.2013 consid. 3.3; 6B_670/2012 del 15.07.2013 consid. 4.3.; 6B_125/2012 del 28.06.2012 consid. 3.3.1.; 6B 10/2009 del 06.10.2009 consid. 2.2.3.; 6B_132/2009 del 29.05.2009 consid. 2.3.).
Va, inoltre, rilevato come lo stesso AP 1 non abbia dato, sullo svolgimento dell’incontro del 5 agosto 2013, versioni divergenti da quelle di PI 1 e ABC1: egli ha, infatti, confermato, con le sue ammissioni, tutte le dichiarazioni rese precedentemente dagli altri protagonisti di quell’incontro (con l’unica eccezione relativa allo stato d’animo di PI 1 alla visione del filmato, questione, come vedremo, pacificamente risolvibile).
Vista la sostanziale concordanza delle versioni rese da ABC1 e PI 1 con quelle rese da AP 1, la Corte non ha compreso le motivazioni della richiesta difensiva: oltre che, come visto, del tutto infondata anche in relazione alle garanzie procedurali offerte, in particolare, dal CPP, essa non sembra, infatti, essere motivata dalla preoccupazione di garantire un corretto accertamento dei fatti ai sensi dell’art. 6 CPP.
verbale di ABB
d. ABB è stato sentito una sola volta, il 2 ottobre 2013 (AI 5).
Dal verbale risulta che egli è stato sentito a seguito di citazione “verbale”.
Alla sua audizione non ha partecipato né AP 1 né l’allora suo unico patrocinatore, avv. __________.
Nemmeno risulta che essi siano stati verbalmente avvisati di tale audizione e invitati a parteciparvi.
Risulta, poi, dagli atti che, il 25 ottobre 2013, l’avv. __________ aveva chiesto al PP che il suo cliente venisse posto a confronto con ABB (AI 63).
A tale richiesta il PP non ha dato alcun seguito.
Essa non è, però, più stata riproposta.
Non solo non è stata riproposta al PP.
Nemmeno la richiesta di confronto e/o audizione di ABB è stata sottoposta alla Corte di prime cure: infatti, ABB non è fra i (numerosi) testi la cui audizione è stata chiesta ai primi giudici con l’istanza probatoria inoltrata il 19 maggio 2014 dallo stesso avv. __________.
In queste condizioni, il consapevole e perdurante silenzio difensivo che ha fatto seguito alla richiesta del 25 ottobre 2013 non può che essere considerato come una successiva rinuncia all’esercizio del diritto al contradditorio nei confronti di ABB.
Ciò detto, quand’anche si dovesse concludere che non vi è stata valida rinuncia, il verbale di ABB - che, pur chiamandosi fuori, sullo svolgimento dell’incontro non dà versioni diverse da quelle di AP 1 e degli altri protagonisti - potrebbe essere utilizzato poiché non è né l’unica prova a carico di AP 1 né quella determinante.
In ogni caso, per prudenza, potendo procedere all’accertamento dei fatti anche senza utilizzare tale mezzo probatorio, questa Corte non ne farà uso.
10. Al dibattimento d’appello, l’avv. DI 1 ha, poi, presentato le seguenti istanze probatorie:
- l’acquisizione agli atti della copia certificata conforme dell’intervista telefonica rilasciata da PI 1 alla RSI il 13 ottobre 2013;
- l’audizione di __________ per sentirlo sul contenuto della sua dichiarazione 14 settembre 2015 prodotta da AP 1 con il suo memoriale 2 novembre 2015;
- l’audizione di ABB per sentirlo su quanto successo prima dell’incontro del 5 agosto 2013 e quella di __________ per riferire su quanto PI 1 gli ha confidato sull’incontro del 5 agosto 2013;
- l’acquisizione agli atti della chiavetta USB su cui, a suo tempo, il suo patrocinato aveva registrato l’intervista rilasciata da PI 1 alla RSI.
11. Ricordato i principi che reggono l’assunzione delle prove in sede d’appello (art 389 CPP), la Corte ha respinto tutte le istanze probatorie presentate al dibattimento. Esse vertevano, tutte, ad acclarare fatti già sufficientemente ed esaurientemente accertabili sulla scorta del materiale probatorio in atti.
SFRUTTAMENTO DI ATTI SESSUALI-PROMOVIMENTO DELLA PROSTITUZIONE
12. Il procuratore pubblico, nella sua dichiarazione d’appello, ha chiesto che AP 1 sia condannato anche per il reato di cui all’art. 195 CP. Ricordata la ratio di questa norma e la DTF 129 IV 71 che ne esplicita i presupposti, la pubblica accusa sottolinea che AP 1 incitava le prostitute ad alloggiare al __________ proponendo inizialmente una camera gratuita, definiva gli spazi in cui esercitare il meretricio e le assoggettava ad un sistema di tassazione che le scoraggiava dal superare un certo tempo per prestazione. Il PP ha rilevato, inoltre, che AP 1 controllava il tempo che le prostitute trascorrevano con i clienti, videoregistrandole. Essendo funzionali al calcolo dell’onere finanziario a carico delle prostitute, le videoregistrazioni dimostrano, secondo il PP, lo sfruttamento della prostituzione.
12.1. Sul diritto, ci si limita a ricordare che l'art. 195 CP ritiene autore di promovimento della prostituzione (e lo punisce con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria) colui che:
a. sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;
b. sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;
c. lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione od altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione;
d. mantiene una persona nella prostituzione
e che il bene giuridico tutelato da questo disposto non è la morale pubblica né l'ordine pubblico bensì, da un lato, la libertà decisionale e sessuale della persona che si prostituisce e, d’altro canto, quella della persona che è sospinta, suo malgrado, a prostituirsi.
Per il resto, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia al consid 5.2. della sentenza impugnata (pag. 96 - 102).
12.2. Per l’accertamento delle condizioni d’esercizio della prostituzione nel __________ sono illuminanti le dichiarazioni - sostanzialmente concordi - rese:
- dai dipendenti della __________: __________ __________ e __________,
- dalla prostituta PC 2,
- da AP 1.
a. prezzi delle camere private
A detta di __________, per promuovere il __________ come luogo di lavoro delle prostitute, l’uso della camera privata era, inizialmente (nel 2011), gratuito e, solo in seguito, è diventato oneroso, con un graduale aumento del prezzo: dapprima “un fisso giornaliero di CHF 40.00”, dopo “CHF 50.00 forfait, poi 70.00 e nell'ultimo periodo, forse da febbraio 2013, CHF 80.00 forfait” (verbale PS 16.10.2013 __________, pag. 2-4, AI 54 all. 1 in MP inc. 2013.8476; verbale PP 22.10.2013 __________, pag. 7, 10, AI 59 in MP inc. 2013.8476).
Anche __________ ha reso identiche dichiarazioni cui ha aggiunto soltanto che, all’inizio, sempre nell’ottica di promuovere l’EP, le prostitute beneficiavano anche di colazione, pranzo e cena gratuiti (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 4-6, 8, AI 54 all. 2 in MP inc. 2013.8476) e che queste nei “giorni morti”, cioè quando c’era penuria di clienti, erano esonerate dal pagare i fr. 80.- per l’alloggio nella camera privata (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 5, AI 54 all. 2 in MP inc. 2013.8476).
Pure PC 2, prostituta presso il __________, ha quantificato in fr. 80.- al giorno il costo della camera privata, comprensivo di caffè al mattino (verbale PS 29.10.2013 PC 2, pag. 2, AI 73 in MP inc. 2013.8476).
AP 1, confrontato con queste dichiarazioni, ha confermato che il prezzo della stanza privata in cui alloggiavano le prostitute era di fr. 80.giornalieri (verbale PP 09.01.2014 AP 1, pag. 3, AI 159 in MP inc. 2013.8476; verbale PP 23.01.2014 AP 1, pag. 3, AI 173 in MP inc. 2013.8476; verb. dib. di primo grado, all. 2, pag. 8-10).
Ne risulta che è accertato, in modo inconfutabile, che le prostitute che lavoravano al __________ hanno pagato la camera privata in cui alloggiavano al massimo fr. 80.- al giorno.
b. prezzi delle camere in cui si esercitava la prostituzione
Secondo __________, all’inizio, le prostitute pagavano fr. 20.ogniqualvolta usufruivano di queste camere ubicate al primo piano del __________. In questo prezzo era compresa la pulizia giornaliera della stanza.
L’uso di queste stanze era, in seguito, divenuto gratuito per la prima ora, mentre costava “CHF 20.00 ogni 30 minuti supplementari” (verbale PS 16.10.2013 __________, pag. 2-4, AI 54 all. 1 in MP inc. 2013.8476; verbale PP 22.10.2013 __________, pag. 7, AI 59 in MP inc. 2013.8476).
__________ ha rilasciato dichiarazioni dello stesso tenore, aggiungendo che la somma di fr. 20.- richiesta in un primo tempo per l’uso della stanza dove prostituirsi “comprendeva un lenzuolo e due asciugamani puliti e i bagno doccia monouso per la ragazza e per il cliente” (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 4, AI 54 all. 2 in MP inc. 2013.8476) e, specificando che, esso, in seguito, è divenuto gratuito “fino a 60 minuti e poi vi era una “tassa” di 20.-- chf ogni 30 min aggiuntivo o frazione successiva” (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 4, AI 54 all. 2 in MP inc. 2013.8476).
__________, nipote di AP 1 e già alle dipendenze di __________ come “tuttofare”, ha dichiarato, in linea con le deposizioni dei suoi colleghi, che il cliente “avrebbe potuto utilizzare "la camera" per un'ora. In caso di utilizzo maggiore a questo tempo, ci sarebbe stata un'aggiunta di CHF 20.-- per ogni 30' supplementari” ed ha aggiunto che “questi soldi in pratica era la ragazza che doveva versarli alla reception” (verbale PS 28.10.2013 __________, pag. 3, 6, AI 72 in MP inc. 2013.8476).
Di ugual tenore sono le dichiarazioni di PC 2 sul “supplemento di CHF 20.--” (verbale PS 29.10.2013 PC 2, pag. 2-3, AI 73 in MP inc. 2013.8476).
Anche su questa circostanza AP 1 ha reso dichiarazioni del tutto sovrapponibili a quelle appena citate (verbale PP 25.11.2013 AP 1, pag. 7, 10, AI 107 in MP inc. 2013.8476; verbale PP 09.01.2014 AP 1, pag. 3, AI 159 in MP inc. 2013.8476; cfr., anche, verbale PP 23.01.2014 AP 1, pag. 3, AI 173 in MP inc. 2013.8476; verbale dib. di primo grado, all. 2, pag. 8-10). Egli ha, poi, precisato che quello che viene impropriamente definito come “supplemento” era stato stabilito per permettere a tutte le prostitute di lavorare:
“ per la prostituzione la prima ora era gratis (contrariamente a quello che si usa nel resto della Svizzera), solo dopo questa ora pagavano ogni 30 minuti 20.- franchi. Quando una ragazza prendeva la camera veniva annotato l’orario, stessa cosa quando riportava la chiave dopo aver finito col cliente. (…).
Qual era lo scopo di tale supplemento?
In genere si paga in tutti i posti, noi invece davamo un’ora gratis.
Se si trattava di clienti esterni che volevano usufruire della camera con sauna, pagavano sempre (es. coppie esterne). Invece se era una ragazza che alloggiava al __________ a volere la camera per prostituirsi, la prima ora era gratis. L’agevolazione dunque era solo per le ragazze che risiedevano al __________. Gli esterni pagavano 20 franchi ogni 30 minuti. La sauna era una zona privata del __________. (…)
ADR che il supplemento non voleva essere inteso come un supplemento, loro avrebbero dovuto pagare sempre, invece un’ora la regalavamo.
Così facendo avevate intenzione di favorire il ricambio nelle camere?
Sì, in effetti era anche per questo, l’ho anche dichiarato a verbale dinanzi al PP. (…)
(verbale dib. di primo grado, all. 2, pag. 8-10).
È, dunque, accertato che le prostitute che lavoravano al __________ fruivano della stanza in cui si prostituivano gratuitamente per la prima ora. Vi era obbligo di pagamento soltanto quando la permanenza superava questo limite orario: dovuti erano, in questi casi, fr. 20.- ogni 30 minuti (o frazione di essi) aggiuntivi.
c. videosorveglianza
__________ ha dichiarato che la videosorveglianza, visibile dagli schermi della reception, era stata da lui installata nelle parti comuni e che era più volte segnalata da cartelli all’interno del motel.
Sull’ubicazione degli impianti, __________ ha precisato che
“ vi erano telecamere nell’atrio di accesso delle camere al 1° piano, e telecamere che filmavano gli ingressi delle camere, nei posteggi, nella zona bar e comunque nelle zone libere e non private”.
Per __________, la videosorveglianza “serviva anche per verificare gli orari di entrata delle ragazze nelle camere e le uscite per eventuali supplementi di tariffe sulla camera e anche per la sicurezza stessa delle ragazze nelle camere.”
(verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 4-6, 8, AI 54 all. 2 in MP inc. 2013.8476; cfr. anche verbale PS 16.10.2013 __________, pag. 5, AI 54 all. 1 in MP inc. 2013.8476).
__________ ha, nella sostanza, confermato queste dichiarazioni precisando che “raramente, allorquando c’erano delle discussioni con il cliente, si verificava mediante la registrazione il tempo di entrata e di uscita delle camere. La videosorveglianza serviva perlopiù per controllare quei clienti che facevano casino nelle camere e/o per annotare le targhe delle machine che entravano e/o uscivano.” (verbale PS 28.10.2013 __________, pag. 4, AI 72 in MP inc. 2013.8476).
È, dunque, accertato che (eccezion fatta per la videocamera che ha ripreso le note immagini e di cui si dirà in seguito) la videosorveglianza era stata istallata per stabilire la durata della permanenza nelle camere in cui si esercitava la prostituzione così da poter agevolmente quantificare il dovuto al locatore e alla prostituta.
Inoltre, con essa si era voluto assicurare la sicurezza nell’EP.
d. assenza/presenza di controlli/direttive sul modo di esercitare la prostituzione
__________ ha dichiarato che AP 1 non ha mai richiesto alle ragazze di “fornire prestazioni gratuite a clienti o a suoi amici e mai si sarebbe permesso. Da quel punto di vista era molto corretto con le ragazze”(verbale PS 16.10.2013 __________, pag. 5, AI 54 all. 1 in MP inc. 2013.8476).
__________ ha, inoltre, aggiunto che “le ragazze non avevano obblighi di far “bere” i clienti e non avevano vantaggi economici sul “bevuto” del cliente. Il guadagno del locale sulle ragazze era l’uso della camera.”
Secondo __________, ogni giorno, “le ragazze, in media, avevano 4 o 5 clienti a testa. Questo a dipendenza dei momenti, vi erano periodi dove per giorni non vi erano clienti” (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 4-5, AI 54 all. 2 in MP inc. 2013.8476).
__________, dopo aver premesso che, di regola, i clienti pagavano la prostituta fr. 100.- ogni 30 minuti, ha precisato che “questo è quanto le ragazze chiedevano. Non vi era una tariffa dettata dal __________, ognuna si arrangiava”
(verbale PS 28.10.2013 __________, pag. 3, AI 72 in MP inc. 2013.8476).
Questa circostanza è stata confermata dalla prostituta PC 2 (verbale PS 29.10.2013 PC 2, pag. 2-3, AI 73 in MP inc. 2013.8476).
AP 1, dal canto suo, ha pure confermato di avere lasciato libere le ragazze di richiedere il prezzo che volevano per le loro prestazioni sessuali e di non avere mai imposto loro di consumare o far consumare bevande al bar:
“ le ragazze potevano farsi pagare quanto volevano. (…) ADR che il cliente per bere pagava 9 franchi. Le ragazze erano libere di agire come meglio ritenevano (…) “ADR che la ragazza aveva una tessera e se non erro pagava per le consumazioni la metà rispetto a quanto doveva pagare il cliente. In ogni caso non avevano l’obbligo di intrattenersi al bar” (verbale dib. di primo grado, all. 2, pag. 8-10).
Dal materiale probatorio in atti, risulta, dunque, che AP 1:
- non ha obbligato le meretrici a prostituirsi gratuitamente con lui o con persone a lui vicine;
- non ha loro imposto tariffe per le prestazioni sessuali;
- non ha loro imposto dei tempi relativamente alle loro prestazioni;
- non le ha obbligate a fare in modo che i loro clienti spendessero nel bar.
12.3. A titolo preliminare, si osserva che l’atto d’accusa sembra riunire in un’unica imputazione elementi riconducibili alle differenti fattispecie previste dall’art. 195 CP.
Il procuratore pubblico, da un lato, con la formulazione “sospinto e mantenuto nella prostituzione” pare faccia riferimento alle fattispecie di cui all’art. 195 lett. b e d CP. Dall’altro, ascrivendo all’imputato la sorveglianza informatica e tramite video della “durata esatta dell’attività prostituiva onde tassarne l’esercizio secondo un tariffario da lui man mano allestito allo scopo” allude ad una lesione della libertà d’esercizio della prostituzione e, pertanto, all’art. 195 lett. c CP.
Quale ulteriore premessa, si rileva che gli inquirenti hanno interrogato soltanto una delle numerose prostitute che hanno esercitato il meretricio presso il __________. Si tratta di PC 2 che è stata sentita principalmente in quanto protagonista, con QE 1, del noto video. A lei sono state rivolte solo marginalmente domande volte ad accertare i presupposti fattuali del reato qui in discussione.
sospingimento alla prostituzione ex art. 195 lett. b CP
12.3.1. a. Dalle risultanze d’inchiesta non emerge che AP 1 abbia condizionato, con una certa intensità, la libertà decisionale delle ragazze che alloggiavano al __________ iniziandole alla prostituzione.
Non è, in primo luogo, provato che esse, prima di incontrare l’imputato, non esercitassero già la prostituzione. Dagli atti, sembra emergere il contrario, vista in particolare la promozione fatta da AP 1 (con la camera gratuita) volta ad attirare al __________ le prostitute che esercitavano altrove con condizioni meno favorevoli.
Ora, ritenuto che solo una persona che non si è ancora prostituita può essere sospinta alla prostituzione (FF 1985 II 901, 975), manca in concreto l’elemento cardine del sospingimento come iniziazione a tale attività.
Già solo per questa ragione, l’art. 195 lett. b CP non si configura nel caso di specie.
b. Agli atti, mancano, inoltre, accertamenti che suffraghino l’ipotesi di pressioni subite dalle prostitute ad opera di AP 1. Dagli elementi raccolti dagli inquirenti emerge tutt’al più che l’afflusso di prostitute nella struttura era indotto, in particolare, dal prezzo mite delle stanze in cui esse potevano lavorare. L’imputato si è, pertanto, limitato ad allettare le prostitute per farle lavorare presso l’EP da lui diretto, offrendo, rispetto alla concorrenza, migliori condizioni che le donne hanno liberamente accettato.
c. Agli atti mancano pure totalmente riscontri sugli elementi posti dal legislatore a corredo delle asserite pressioni esercitate sulle vittime, ovvero l’aver abusato di un rapporto di dipendenza oppure l’aver tratto un vantaggio economico.
Dalle tavole processuali non emerge, infatti, che fra le prostitute e AP 1 vi fosse un rapporto di dipendenza. Vero è che PC 2, l’unica prostituta interrogata dagli inquirenti, munita di regolare permesso di lavoro, mai si è descritta succube di AP 1 né ha sostenuto che quest’ultimo abbia approfittato di un suo ipotetico stato di debolezza per indurla, con promesse fittizie, a prostituirsi.
Che le ragazze attive al __________ non fossero dipendenti da AP 1 è, del resto, suffragato non solo dalla circostanza ch’esse erano nella condizione di potersi prostituire altrove in quanto in regola dal profilo giuridico (al riguardo si ricorda che quelle presenti nell’EP al momento dell’intervento di Polizia del 29 luglio 2013 erano tutte al beneficio di un valido permesso per svolgere la loro attività e che nella struttura non risulta abbiano mai lavorato meretrici in violazione della legislazione cantonale), ma soprattutto dalle dichiarazioni dello stesso imputato che, come visto, in una telefonata da lui stesso registrata, si è lamentato del fatto che almeno una quindicina di “ragazze nostre” erano passate deliberatamente all’__________ di __________ (rapporto d’esecuzione 02.09.2013 Polizia cantonale, registrazione 20130727 011008, AI 20 in MP inc. 2013.6832).
Venendo al vantaggio economico tratto da AP 1, in sede d’istruttoria è emerso che le ragazze pagavano fr. 80.- al giorno per alloggiare in una camera del motel (caffè e imposte comprese).
Ora, nell’ACC 29/2014 del 03.03.2014, il PP ha rimproverato all’imputato di avere tratto “un lucroso vantaggio patrimoniale”, mettendo a disposizione delle prostitute “dei locali al primo piano adibiti allo scopo” (n.d.r. sottolineatura nostra), “onde tassarne l’esercizio secondo un tariffario da lui man mano allestito allo scopo”. Ne deriva che l’imputazione è circoscritta a quanto versato dalle ragazze all’imputato per disporre di camere ove prostituirsi, mentre non è sostenuto dalla pubblica accusa che il prezzo di fr. 80.- da loro pagato per fruire di stanze come alloggio privato fosse esorbitante al punto da diventare coercitivo.
La congruità di quest’ultimo prezzo non dev’essere, pertanto, oggetto d’esame da parte di questa Corte.
Resta, dunque, da analizzare se AP 1, chiedendo alle prostitute di pagare fr. 20.- per ogni 30 minuti o frazione di essi aggiuntivi alla prima ora (gratuita) di utilizzo delle camere per prostituirsi, abbia limitato notevolmente la loro libertà di agire.
Al riguardo, la pubblica accusa non ha fornito alcuna prova.
Invero, dagli atti emerge che presso il __________ il cospicuo numero di prostitute (finanche una quarantina: rapporto 09.10.2012 __________, pag. 18, AI 55, all. 1, in MP inc. 2013.8476) aveva una limitata disponibilità di stanze in cui esercitare la loro attività (“a questo scopo avevano a disposizione 6 camere al primo piano e altre 4 al PT quando le prime venivano chiuse”; verb. dib. di primo grado, all. 2, pag. 8). Acquista, pertanto, consistenza la dichiarazione di AP 1 secondo cui lo scopo del “supplemento” di fr. 20.- era di favorire il ricambio delle ragazze nelle camere (ibidem pag. 9).
Resta il fatto che l’impatto economico della tassa sul provento delle meretrici era in sé modesto, non solo per la sua entità - mite se si considera la gratuità della prima ora ed il servizio di pulizia in camera ogni mattina - ma anche per il fatto che ad essa corrispondeva, pur sempre, un ulteriore guadagno di fr. 100.- per la prostituta a causa della protratta prestazione sessuale (almeno per quanto attiene all’unica prostituta interrogata: verbale PS 29.10.2013 PC 2, pag. 2-3, AI 73 in MP inc. 2013.8476; anche per le altre prostitute a detta di verbale PS 28.10.2013 __________, pag. 3, AI 72 in MP inc. 2013.8476).
Non è, pertanto, provato - ed, anzi, i pochi elementi in atti lo sconfessano - che la tassa richiesta abbia avuto una portata coercitiva tale da condizionare la libertà di agire delle prostitute del __________.
sorveglianza o imposizioni inerenti all’esercizio della prostituzione ex art. 195 lett. c CP
12.3.2. Dall’istruttoria non risulta che AP 1 abbia sorvegliato le prostitute o imposto loro modalità e circostanze per l’esercizio della loro attività in modo da limitarne l’autodeterminazione sessuale.
È pur vero che l’inchiesta ha permesso di stabilire che - oltre che in una stanza - c’erano videocamere in alcuni spazi comuni dell’EP (atrio, ballatoio, zona bar, posteggi, …) e che le riprese erano visibili sugli schermi della reception.
Questo non ha, però, leso l’autodeterminazione sessuale delle prostitute.
La videosorveglianza negli spazi comuni, da un lato, era volta a prevenire disordini all’interno dell’EP e garantirvi la sicurezza e l’ordine permettendo di dissuadere o quanto meno individuare eventuali malintenzionati.
Dall’altro, essa permetteva di stabilire il momento di entrata e di uscita dalla stanza della prostituta e del cliente e, di riflesso, il prezzo per il supplemento di tempo dovuto dalla prima e il prezzo per la prestazione sessuale dovuto dal secondo (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 5, AI 54 all. 2 e verbale PS 28.10.2013 __________, pag. 4, AI 72 in MP inc. 2013.8476). Ora, quel che qui interessa è che, malgrado queste riprese video, le prostitute sono sempre state libere di protrarre la permanenza nella stanza in cui si prostituivano, pagando una tassa esigua e priva di portata coercitiva come argomentato al consid. 12.3.1. lett. c). Il videocontrollo non ha, pertanto, mai limitato seriamente la loro libertà d’azione.
Tutt’al più, le immagini videoregistrate possono avere permesso una più efficace applicazione del “supplemento” di fr. 20.- essendo la durata della permanenza facilmente verificabile in caso di contestazioni.
Lo stesso dicasi delle annotazioni su una tabella Excel dell’orario in cui le prostitute prendevano le chiavi della stanza e quello in cui le riportavano (verbale PS 28.10.2013 __________, pag. 3, 6, AI 72 in MP inc. 2013.8476; verb. dib. di primo grado, all. 2, pag. 8).
In ogni caso, tali accorgimenti non hanno limitato le prostitute nella loro autodeterminazione sessuale.
Ora, nella misura in cui i controlli di AP 1 erano volti al funzionamento dell’economia aziendale (“betriebswirtschaftliche Kontrolle”) e non hanno comportato un forte assoggettamento delle prostitute, non configurano la fattispecie di cui all’art. 195 lett. c CP (DTF 126 IV 76 consid. 3).
Va da sé, infatti, che, come capita per altri ambiti commerciali, l’esercizio di un postribolo comporta l’imposizione di determinate regole che, in una certa misura, condizionano chi ci lavora. Le stesse esigenze di organizzazione aziendale inducono chi gestisce il locale a stabilire delle direttive motivate dal profilo oggettivo e che servano anche a salvaguardare gli interessi delle altre prostitute (cfr., ad es., misure antidumping).
Nel caso di specie, come visto sopra, il pagamento di fr. 20.- ogni mezz’ora successiva alla prima ora (che era gratuita) mirava a favorire il ricambio delle prostitute all’interno delle camere del __________ - e, così, la possibilità per tutte di lavorare - e si giustificava, per le ragioni già esposte, dal profilo oggettivo (verb. dib. di primo grado, all. 2, pag. 8-9; rapporto 09.10.2012 __________, pag. 18, AI 55, all. 1, in MP inc. 2013.8476).
L’incidenza sul meretricio di tale tributo, di entità contenuta, non è lesiva della libertà d’azione ai sensi dell’art. 195 lett. c CP (Jositsch/Drzalic, Strafrechtliche Beurteilung erotischer Etablissements, in AJP 2015, pag. 326).
Per il resto, emerge dalle dichiarazioni dell’unica prostituta interrogata sulla questione (verbale PS 29.10.2013 PC 2, pag. 4, AI 73 e verbale PS 08.01.2014 PC 2, pag. 2-3, AI 154 in MP inc. 2013.8476), che ella non sapeva che, in una camera, vi fosse un sistema di videosorveglianza. Già solo per questo, si può concludere per l’assenza di un qualsivoglia suo condizionamento dipendente da tale impianto.
Dall’inchiesta non è, inoltre, emerso che AP 1 abbia limitato la libertà decisionale delle meretrici, imponendo loro modalità d’esercizio della prostituzione. In particolare, risulta che le prostitute:
- erano libere di arrivare al __________ e di partire per altre destinazioni, potendo, come visto, di loro iniziativa cambiare posto di lavoro,
- erano libere di accompagnarsi con chi volevano,
- erano libere di stabilire la propria tariffa e il loro orario di presenza e di lavoro,
- erano libere di decidere se consumare bevande al bar,
- non dovevano raggiungere obiettivi di guadagno prefissati da terzi.
Da quanto precede discende che non vi sono elementi atti ad accertare che le ragazze operanti al __________ non esercitassero liberamente la loro professione.
mantenimento nella prostituzione ex art. 195 lett. d CP
12.3.3. Agli atti, nemmeno risulta che AP 1 abbia mantenuto nella prostituzione le donne che lavoravano nel suo EP. E questo già solo per il fatto che dalle deposizioni di chi vi lavorava - inclusa quella di PC 2 - mai è emerso che una prostituta abbia inteso cessare la propria attività o fosse pronta a farlo ma che non abbia potuto mettere in atto un tale progetto per colpa di AP 1.
Già solo per questi motivi, questa imputazione cade nel vuoto.
Sulla base di tutte le argomentazioni suesposte, l’appello del procuratore pubblico deve essere respinto e il proscioglimento dell’imputato dal reato di sfruttamento di atti sessuali - promovimento della prostituzione di cui al pto. 2 dell’AA confermato.
RIPETUTA VIOLAZIONE DELLA SFERA SEGRETA O PRIVATA MEDIANTE APPARECCHI DI PRESA D’IMMAGINI EX ART. 179quater CP / REGISTRAZIONE CLANDESTINA DI CONVERSAZIONI EX ART. 179ter CP
13. In sede d’appello, AP 1 ha contestato la condanna per il reato ripetuto di cui all’art. 179quater CP (che, invece, non era contestato in primo grado), nonché il reato di cui all’art. 179ter CP, prospettato da questa Corte, in via alternativa, al dibattimento di appello, limitatamente alla registrazione clandestina eseguita ai danni di PC 1 presso il grotto __________ di __________ il 3 agosto 2011.
14. Sul diritto, ci si può limitare a ricordare che l’art. 179quater cpv. 1 CP sancisce il divieto di osservare o fissare su supporti d’immagine fatti rientranti nella sfera segreta oppure fatti, non osservabili senz’altro da ognuno, rientranti nella sfera privata di una persona, senza l’assenso di quest’ultima (cfr. DTF 118 IV 41 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 179quater n. 4) e rinviare, per il resto, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al consid. 5.3. della sentenza impugnata (pag. 103 e 104).
Giusta l'art. 179ter cpv. 1 CP è punito, a querela di parte, chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi.
La registrazione punibile ai sensi di questa norma deve avvenire tramite un supporto del suono, ovvero un apparecchio, analogico o digitale, che permetta di registrare segnali sonori per poi poterli riprodurre a discrezione, deve riguardare una conversazione non pubblica e deve aver luogo malgrado non vi sia il consenso dell’interlocutore registrato (von Ins/Wyder in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 11-392, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 179ter, n. 2 ss; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3a ed., Berna 2010, ad art. 179ter, n. 1 ss.; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Basilea 2009, § 82, n. 2229 ss.).
Dal profilo soggettivo, il reato presuppone intenzionalità; il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3a ed. Berna 2010 art. 179ter, n. 8).
filmato 3 agosto 2011 con PC 1
15. Il 10 dicembre 2013 PC 1, nell’ambito di un interrogatorio di polizia, ha visionato due filmati estratti dal computer denominato “PC ELETTRODATA” di AP 1.
Dopo aver precisato che solo il secondo video lo riguardava direttamente, si è soffermato sul suo contenuto dichiarando quanto segue:
“ Il secondo filmato, che mi concerne, descrive un incontro con AP 1 presso la cantina del mio grotto. In quella circostanza (…) AP 1 era venuto per parlare della possibilità di modificare il passaggio della strada che conduce al __________ e che passa proprio davanti al mio grotto. (…) Preso atto di questo filmato, confermo la volontà di costituirmi accusatore privato. Trovo infatti ingiusto che mi si filmi a mia insaputa.” (verbale PS 10.12.2013 PC 1, pag. 2, AI 137 in MP inc. 2013.8476)
Il 23 gennaio 2014, nel corso dell’interrogatorio finale dinanzi al PP, AP 1 ha ammesso “l’episodio del PC 1” (verbale PP 23.01.2014 AP 1, pag. 3, AI 173 in MP inc. 2013.8476).
Il filmato del 3 agosto 2011 mostra che PC 1, avvicinato da AP 1 per un colloquio mentre è seduto presso un tavolo del Grotto __________ con altre persone, si allontana e accompagna l’imputato nella cantina, non accessibile al pubblico o quanto meno al riparo da occhi indiscreti (AI 137 in MP inc. 2013.8476; doc. LXXV in inc. CARP 17.2014.174).
Nel locale, i due parlano su questioni edilizie concernenti il grotto e la strada che lo collega al __________.
16. Ora, al di là dell’imprecisione dell’AA 29/2014 del 3 marzo 2014 che al pto. 3.1 indica, quale luogo dei fatti, il “grotto __________” anziché il “grotto __________” - imprecisione in sé marginale, che non ha impedito all’imputato di difendersi adeguatamente in sede di dibattimento e pertanto non lesiva del principio accusatorio (STF 6B_432/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 2.2; Heimgartner/Niggli, in Basler Kommentar, StPO, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 325, N. 37) - in merito alla rilevanza penale della fattispecie si osserva quanto segue.
Ricordato come la conversazione registrata sia avvenuta nella cantina del grotto (cioè, in una parte dell’EP non accessibile al pubblico) e considerato come tale conversazione avesse come oggetto una questione di natura squisitamente privata, la sua registrazione clandestina, su un supporto videoacustico, è certamente illecita.
Secondo la pubblica accusa, essa configura il reato di cui all’art. 179quater cpv. 1 CP.
Secondo questa Corte, invece, pur presentando la fattispecie elementi (le immagini filmate) che sembrano deporre per l’applicazione di tale disposto, ad essa meglio si attaglia il reato di cui all’art 179ter CP poiché risulta evidente - in particolare, dalla visione del filmato che, in sé, non presenta alcun interesse - che l’intento di AP 1 non era di procurarsi immagini rubate all’intimità della persona filmata ma piuttosto quello di registrare la conversazione poiché essa verteva sulla controversia in atto con il suo interlocutore.
Infatti, le immagini erano riprese da angolazioni che dimostrano come l’utilizzo dell’apparecchiatura video fosse casuale e finalizzata, non ad ottenere immagini di comportamenti o fatti di natura riservata e segreta, ma soltanto a registrare quanto, in quell’occasione, PC 1 andava dicendo.
Ciò ritenuto, dunque, per la registrazione in oggetto, AP 1 è dichiarato autore colpevole del reato di cui all’art. 179ter CP, così come all’imputazione che gli è stata prospettata in aula.
filmato 5 aprile 2013 con QE 1
17. QE 1 e la prostituta PC 2 sono stati filmati - e il filmato è stato salvato su un supporto audiovisivo mentre facevano sesso all’interno di una camera del __________.
a. AP 1 ha dapprima ammesso di essere l’autore di tale ripresa d’immagine che ha detto di avere effettuato con una microcamera che si era procurato a Milano e di cui aveva personalmente effettuato l’installazione (verbale PP 25.11.2013 AP 1, pag. 3-4, AI 107 in MP inc. 2013.8476).
Poi ha ritrattato affermando, sia al PP che al primo giudice, che il filmato era stato fatto da __________ che, poi, glielo diede su un supporto USB (verbale PP 23.01.2014 AP 1, pag. 2 e 3, AI 173 in MP inc. 2013.8476; verbale dib. di primo grado, all. 2, pag. 4).
__________ ha negato, non solo di avere installato la videocamera ma anche di sapere che simile apparecchio fosse stato installato in una camera (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 6, AI 54 in MP inc. 2013.8476).
Ciò ritenuto e considerato come la ritrattazione di AP 1 non sia credibile - egli non si è nemmeno premurato di spiegare perché, nella sua prima dichiarazione, egli avrebbe detto qualcosa che ora pretende non corrispondere al vero - è accertato che è stato il qui appellante ad installare e a far uso della videocamera.
b. AP 1 ha sostenuto che un cartello avvertiva della videosorveglianza chi entrava nella camera (verbale dib. di primo grado, all. 2, pag. 4). __________ ha smentito AP 1 anche su questa questione:
“ non vi erano cartelli sulle camere dove le ragazze esercitavano la prostituzione che informassero i clienti che la camera era sottoposta a videosorveglianza.
Questa cosa è assurda in quanto nessuno sarebbe andato in una camera a fare sesso con una prostituta sapendo di essere registrato. Non ha senso questa cosa. Come detto un cartello del genere non vi è mai stato sulle camere dove le ragazze si prostituivano.” (verbale PS 17.10.2013 __________, pag. 9, AI 54 all. 2 in MP inc. 2013.8476).
Viste le più che ragionevoli argomentazioni di __________, non ha da essere aggiunto oltre per spiegare i motivi per cui questa Corte accerta che AP 1 ha mentito sostenendo l’esistenza di un cartello che avvertiva gli utenti che quella camera del bordello era videosorvegliata.
c. Da ciò deriva che è pure accertato - nonostante le diverse pretese di AP 1 - che, così come da loro dichiarato, né QE 1 né la prostituta con cui in quell’occasione lui ha fatto sesso sapevano di essere filmati (verbale PS 29.10.2013 PC 2, pag. 4, AI 73 in MP inc. 2013.8476; verbale PS 25.10.2013 QE 1, pag. 3, AI 64 in MP inc. 2013.8476).
18. Il filmato del 5 aprile 2013 mostra QE 1 e PC 2
che, dopo aver raggiunto una stanza del motel, si denudano per poi fare sesso.
Non ha da essere spiegato che un rapporto sessuale è un fatto strettamente personale che appartiene alla sfera segreta di chi lo pone in essere.
Ne deriva che la videoregistrazione ha leso la sfera segreta, essendo avvenuta in una stanza al cui interno QE 1 e PC 2 potevano, a giusta ragione, confidare di agire liberamente al riparo di sguardi indiscreti.
Visto l’accertamento secondo cui AP 1, non solo si è avvalso della videoregistrazione, ma ne è anche l’autore materiale, il suo agire realizza tutti gli estremi dell’art. 179quater cpv. 1 CP.
Egli non è, tuttavia, perseguibile poiché - dopo QE 1 (che lo ha fatto il 28 novembre 2013 - AI 122 in MP inc. 2013.8476) - anche PC 2 ha ritirato - con scritto giunto a questa Corte in zona __________, e meglio il 3 novembre 2015 (doc. LXXXVIII in inc. CARP 17.2014.174) - la querela che aveva sporto il 29 dicembre 2013 (AI 147 in MP inc. 2013.8476).
Venendo, dunque, a mancare un presupposto dell’azione penale, AP 1 deve essere assolto da quest’imputazione.
IMPEDIMENTO DI ATTI DELL’AUTORITÀ
19. Sull’intervento della polizia del 29 luglio 2013, volto a fare eseguire la decisione municipale di pari data che stabiliva il divieto di utilizzo dell’immobile (mappale __________) e ordinava la posa dei sigilli al __________, agli atti ci sono i seguenti elementi probatori:
- rapporto d’esecuzione 29 luglio 2013 del commc __________ (all. 1 ad AI 1, pag. 1-3 in inc. MP 2013.6832);
- rapporto di arresto provvisorio 30 luglio 2013 comm. __________ (AI 1, pag. 3-4 in inc. MP 2013.6832);
- rapporto informativo 19 agosto 2013 del commc __________ (AI 18, in inc. MP 2013.6832);
- CD con registrazione audio dell’intervento di polizia 29.07.2013, (AI 20, cfr. “191922”, inc. MP 2013.6832);
- CD con registrazione video dell’intervento di polizia 29.07.2013 (doc. dib. 2 in inc. TPC 72.2014.32/70);
- verbale interrogatorio PP 15.10.2013 agente __________, pag. 2, 5, 6 (AI 79 in inc. MP 2013.6832);
- verbale interrogatorio PP 15.10.2013 agente __________, pag. 3, AI 80 in inc. MP 2013.6832;
- verbale interrogatorio PP 15.10.2013 agente __________, pag. 3, 5 (AI 81 in inc. MP 2013.6832);
- verbale interrogatorio PP 17.09.2013 AP 1, pag. 4-5 (AI 25 in inc. MP 2013.6832).
Da questo consistente materiale probatorio, sostanzialmente univoco e concordante, per quanto qui interessa emerge con chiarezza che, mentre i poliziotti cercavano di far uscire le prostitute dalle loro camere onde poter apporre i sigilli, AP 1:
a. ha pronunciato le seguenti frasi:
- “ragazze non uscite di casa vostra, siete in casa vostra non uscite da casa vostra, state in casa vostra”;
- “no … sono a casa loro ... no perché il 292 è sui muri non è sulle persone”;
- “ragazze siete a casa vostra però, ricordatevi che avete un contratto d’affitto”.
b. ha intralciato fisicamente l’operato nella polizia ed in particolare:
- ha disatteso gli ordini degli agenti che lo sollecitavano a non mettersi in mezzo e a non ostacolarli (“qui è casa mia e vado dove ci ho voglia”): dopo che il commc __________ gli aveva ordinato di posizionarsi in un determinato luogo;
- è rimasto saldamente al suo posto, non assecondando il commc __________ che con un gesto gli intimava di allontanarsi e di fargli largo;
- ha fatto non poca resistenza al tentativo di __________ di accompagnarlo lungo il ballatoio prima di essere ammanettato, previo l’intervento, resosi necessario, di ben quattro agenti di polizia.
20. Come risulta da quanto sopra, AP 1 non si è limitato a manifestare il proprio dissenso verso l’operato dell’autorità, ma ha incitato le prostitute a non ottemperare agli ordini da essa impartiti ed ha intralciato fisicamente l’operato della polizia. AP 1 ha, pertanto, assunto un comportamento attivo che ha ostacolato l’intervento delle forze dell’ordine. Il responsabile di un esercizio pubblico che, durante un intervento di polizia, incita le prostitute a non abbandonare le camere in cui si trovano nonostante vi dovessero essere, per ordine municipale, apposti i sigilli, e “si mette di mezzo”, malgrado, gli stessi agenti lo abbiano reso attento a non dare contrordini (“gli ordini li diamo noi alle ragazze”), oltre a delegittimare l’agire delle forze dell’ordine, ne disturba in modo non indifferente l’operato. Prova ne è che, come si evince dal filmato, le interferenze di AP 1 hanno indotto le prostitute ad opporsi agli ordini degli agenti o quanto meno a temporeggiare nell’eseguirli.
L’appellante non può, infine, essere seguito quando sostiene che le prostitute avevano il diritto di disubbidire agli ordini della polizia, essendo questi stati impartiti in applicazione di una decisione municipale lesiva del principio di proporzionalità e che egli si è limitato a suggerire loro un comportamento non punibile.
È pur vero che la decisione del Consiglio di Stato 08.10.2013 ha annullato la risoluzione 29.07.2013 del Municipio di __________ con la quale questi, a torto, ordinava la posa dei sigilli senza distinguere tra i locali dove veniva esercitata la prostituzione e quelli, invece, al beneficio di regolari permessi edili o di altro genere. Tuttavia, l’annullamento è potuto avvenire proprio in quanto la decisione municipale prevedeva rimedi giuridici che garantivano una protezione sufficiente all’imputato e dei quali l’imputato stesso in seguito si è avvalso.
Le forze dell’ordine hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni e nell’ambito delle loro competenze, in applicazione di una decisione amministrativa che, seppur annullabile, non era nulla dal profilo del diritto pubblico, non presentando né gravi omissioni procedurali, né manifesti vizi di competenza dell'autorità che l’aveva pronunciata (Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Straftaten gegen Gemeininteressen, 7 ed., Berna 2013, § 52, n. 7; Knapp in Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea 1991, pag. 259-264, n. 1192 segg.; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo 2010, n. 955 segg.).
L’imputato, del resto, argomentando di essersi limitato a invitare le prostitute ad assumere un comportamento legittimo, perde di vista la reale portata dell’art. 286 CP, dimenticando che - come stabilito dal Tribunale federale - la norma penale non prevede limitazioni circa il tipo di ostacolo contrapposto all’autorità (DTF 133 IV 97 consid. 4.2; 85 IV 142 consid. 2) e che, pertanto, il reato può realizzarsi anche attraverso l’esortazione alla disobbedienza, e ciò indipendentemente dalla punibilità di chi trasgredisce.
Dal profilo soggettivo, infine, AP 1 ha, con consapevolezza e volontà, ostacolato l’operato della polizia in un contesto in cui non sussisteva il benché minimo elemento che potesse indurlo a ritenere nulla la risoluzione municipale che l’autorità stava eseguendo.
Ne deriva che l’opposizione di AP 1, manifestata nelle modalità suesposte, all’operato delle forze dell’ordine configura impedimento di atti di autorità ai sensi dell’art. 286 CP.
21. Al dibattimento di primo grado (verb. dib. di primo grado all. 2, pag. 5 in inc. 72.2014.32) e, poi, in questa sede per il tramite dei suoi difensori, AP 1 ha sostenuto che, durante l’intervento di polizia, ha chiamato l’avv. __________ per chiedergli come doveva comportarsi e che, dicendo alle prostitute di non lasciare le camere, altro non ha fatto che seguire i consigli che l’avvocato gli dava in tempo reale.
La tesi non è confortata dalla registrazione in atti (AI 20, CD registr. 19.07.2013, “191922”, inc. MP 2013.6832) da cui si evince quanto segue.
a. Durante la prima fase dell’intervento (cioè, quella in cui la polizia si è limitata a verificare se le prostitute fossero in regola), c’è stata una telefonata (che inizia al 49. minuto di registrazione) fra AP 1 ed un interlocutore - rimasto non identificato - cui l’appellante si rivolgeva con la forma di cortesia del “lei”. Durante questa telefonata, tuttavia, AP 1 non ha mai chiesto consigli al suo interlocutore. Egli si è limitato a descrivergli quanto stava accadendo con tono del tutto tranquillo (si ricorda che egli era stato preavvertito dell’intervento della polizia da __________).
Questi alcuni spezzoni di conversazione:
“ le ragazze sono tutte in regola (…) sono andati al Municipio (…) vedremo adesso cosa dice il Municipio (…) che ci notifichino la decisione (…) da domani vediamo come va (…) ci aggiorniamo più tardi (…)”.
La telefonata termina al 51. minuto e 30 secondi di registrazione.
A margine di questa telefonata, si sente __________ che chiede a AP 1:
“ chi era? __________? Scalpita __________?”
Ma AP 1 si limita a rispondere che il problema non è il loro, ma di altri.
b. Vi è, poi, una seconda telefonata che inizia a 1 ora e 02 minuti della registrazione.
Si è nella fase di mezzo dell’intervento, quando alcuni poliziotti hanno lasciato il motel per riferire degli esiti del controllo al Municipio.
Ancora una volta l’interlocutore di AP 1 non è identificato (la sua voce non è mai registrata). Il tono di AP 1 è sempre tranquillo. In sostanza, dopo avere brevemente detto che le prostitute, dopo l’intervento, potrebbero continuare a lavorare nelle camere in cui dormono, AP 1 spiega quanti sono i poliziotti rimasti (ridendo dello spiegamento di forze con una battuta del tipo “e nüm a pagum”) e, poi, discute a lungo con il suo interlocutore di contatti con i giornalisti. La telefonata si conclude con le seguenti affermazioni di AP 1:
“ stanno arrivando adesso … aspetti che la richiamo” (AI 20, CD registr. 19.07.2013, “191922”, ore 1.05.56 inc. MP 2013.6832).
Nemmeno in questa telefonata vi sono richieste di consigli su come comportarsi con la polizia o affermazioni di AP 1 da cui si potrebbe desumere che l’interlocutore gli dava, non richiesto, simili consigli.
c. Dalla registrazione sembrerebbe che, dopo circa 5 minuti dalla fine della seconda telefonata, AP 1 stia nuovamente parlando con qualcuno che non è presente.
Non è chiaro, tuttavia, se, davvero, in quei frangenti egli stesse effettivamente telefonando poiché, a differenza degli altri due casi, non vi è un vero e proprio inizio di telefonata. Semplicemente, si sente AP 1 dire:
“ vogliono portare via le ragazze”
__________ reagisce immediatamente dicendo:
“ posso parlare con l’avvocato? Così almeno gli spiego…”
Ma AP 1 risponde:
“ No, non è l’avvocato”
Basterebbe questo a togliere consistenza alla tesi difensiva che sosteneva un errore di diritto.
Ma, anche volendo far astrazione dal fatto che, per ammissione stessa di AP 1, egli non stava parlando con l’avv. __________, la tesi cadrebbe poiché, nemmeno in questi frangenti - in cui egli parla più con le prostitute e i poliziotti che con il suo (ipotetico) interlocutore - AP 1 ha mai chiesto consigli.
Se ne deduce, quindi, che, in ogni caso, AP 1 ha fatto quel che ha fatto di testa sua e non perché - come sostenuto per suo conto dai suoi legali era così consigliato dal suo patrocinatore dell’epoca.
L’art. 21 CP non è, dunque, applicabile.
Su questo punto, dunque, l’appello di AP 1 è da respingere.
VIOLENZA O MINACCIA CONTRO LE AUTORITÀ E I FUNZIONARI
22. L’art. 285 cifra 1 CP punisce chiunque, con violenza o minaccia, impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto.
Per autorità s’intendono gli organi incaricati, in uno specifico ambito, di esercitare uno dei tre poteri dello Stato. Per membro di un’autorità, si intende una persona fisica che appartiene ad un organo composto da più persone (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 4a ed., Zurigo 2011, § 92, n. 2.2), indipendentemente dal fatto che il potere sia esercitato individualmente o collegialmente (DTF 114 IV 35 consid. 2a). Il Tribunale federale ha già avuto modo di riconoscere la qualità di autorità giusta l’art. 285 CP ad un Consigliere di Stato (STF 6B_124/2009 del 20 marzo 2009 consid. 2; 6B_554/2008 del 29 ottobre 2008, consid. 1.1.).
Il concetto di minaccia corrisponde a quello previsto dall’art. 181 CP, anche se l’art. 285 CP non precisa che essa deve arrecare grave danno (STF 6B_257/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 5.1.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 5 ad art. 285 CP; Heimgartner in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., 2013, n. 10 ad art. 285 CP; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ed., Berna 2013, § 52, n° 20; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 285 n° 6).
a. Vi è minaccia se l’autore fa volontariamente temere alla vittima il sopraggiungere di un pregiudizio (DTF 122 IV 100 consid. b).
La minaccia può essere espressa o sottintesa, può essere comunicata con qualsiasi mezzo, anche per atti concludenti (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10a ed., Zurigo 2013, § 51, n. 1.12 s.). E’ il comportamento dell’autore nel suo insieme che va analizzato per stabilire se è data una minaccia (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, 3a ed., n. 9 ad art. 181 CP).
Il reo deve alludere a un evento pregiudizievole la cui realizzazione dipenda dalla sua volontà (DTF 122 IV 324 consid. 1a, 120 IV 19 consid. aa, 117 IV 448 consid. b 106 IV 128 consid. 2a). Non è necessario che l’autore sia in grado effettivamente di fare avverare l’evento pregiudizievole, ma è sufficiente che, secondo quanto da lui prospettato, ne sia in suo potere la realizzazione (STF 6B_154/2014 del 17.11.2014 consid. 4.3; 6B_447/2014 del 30.10.2014 consid. 2.1.; 6B_281/2013 del 16.07.2013 consid. 1.1.1.; 6B_54/2011 del 26.04.2011 consid. 2.2.1; DTF 106 IV 128 consid. a). Parimenti è ininfluente ch’egli non abbia intenzione di porre in essere la sua minaccia (STF 6B_447/2014 del 30.10.2014 consid. 2.1.; 6B_154/2014 del 17.11.2014 consid. 4.3; DTF 122 IV 324 consid. 1a, 105 IV 122 consid. 2b) o che il pregiudizio non possa realizzarsi (DTF 99 IV 215 seg., consid. 1a; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 180 n° 2).
b. Affinché vi sia minaccia di grave danno è necessario da un lato che il pregiudizio sia serio (DTF 120 IV 17 consid. 2a; 115 IV 207 consid. 2a; 106 IV 125 consid. 2a; 101 IV 47 consid. 2; 96 IV 58 consid. 3) e, dall’altro, che la costrizione sia illecita (DTF 120 IV 17 consid. 2a; 115 IV 207 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 3a; 101 IV 47 consid. 2b; 96 IV 58 consid. 1; 87 IV 13 consid. 1).
b1. Per arrecare grave danno la minaccia dev’essere di natura tale da influenzare l’autorità o il funzionario (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 5 ad art. 285 CP) in modo da intralciarne la sua libertà decisionale (STF 6B_154/2014 del 17.11.2014 consid. 4.3.; 6B_281/2013 del 16.07.2013 consid. 1.1.1.; 6B_54/2011 del 26.04.2011 consid. 2.2.1; DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2 a/aa; 106 IV 125 consid. 2a; 96 IV 58 consid. 3). La questione deve essere risolta sulla base di criteri oggettivi (STF 6B_154/2014 del 17.11.2014 consid. 4.3.; 6B_281/2013 del 16.07.2013 consid. 1.1.1.; 6B_54/2011 del 26.04.2011 consid. 2.2.1; DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2 a/aa; 106 IV 125 consid. 2b; 101 IV 47 consid. 2a; 96 IV 58 consid. 3; 81 IV 101 consid. 3).
La costrizione consiste nell’obbligare l’autorità a compiere un atto (Donatsch/Wohlers, op. cit., § 93, n. 1.22), anche se questo sarebbe stato compiuto in ogni caso o se rientrava, comunque, nei suoi doveri (Stratenwerth/Bommer, op. cit., BT II, 7a ed., Berna 2013, § 52, n° 22; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 10 ad art. 285 CP).
b2. La costrizione deve rivestire carattere illecito (DTF 94 IV 118; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, 3a ed., n. 10 ad art. 285 CP).
Vi è costrizione illecita quando il mezzo o lo scopo è contrario al diritto oppure quando vi è sproporzione fra strumento utilizzato e scopo ricercato (DTF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1; 129 IV 6 consid. 3.4; 120 IV 17 consid. 2a/bb; 119 IV 301 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 3a; 105 IV 120 consid. 2b; 101 IV 47 consid. 2b; STF 6B_447/2014 del 30.10.2014 consid. 2.1; 6B_154/2014 del 17.11.2014 consid. 4.4; 6B_447/2014 del 30.10.2014 consid. 2.1; 6B_281/2013 del 16.07.2013 consid. 1.1.2.; 6B_38/2011 del 26.04.2011, consid. 2.2.1).
c. L’art. 285 CP descrive un reato di risultato: il mezzo di coercizione illecito deve indurre l’autorità o il funzionario a adottare un comportamento che non avrebbe assunto in quel modo o in quelle circostanze di tempo se avesse avuto piena libertà decisionale (DTF 120 IV 17 consid. 2a; 96 IV 58 consid. 1; 81 IV 101 consid. 1).
Il comportamento - che deve rientrare fra le competenze dell’autorità vittima del reato - può consistere nel fare, nel non fare oppure nel lasciar fare (DTF 129 IV 266 consid. 2.4; Corboz, op. cit., vol. I, Berna 2010, n. 32 seg. ad art. 181 CP; Corboz, op. cit., vol. II, Berna 2010, 3a ed., n. 11 ad art. 285 CP;
Donatsch/Wohlers, op. cit., § 92, n. 3.1; Corboz, op. cit., vol. II, Berna 2010, 3a ed., n. 13 ad art. 285 CP).
La nozione di atto cui allude la norma va oltre la decisione, estendendosi anche ai preparativi ed alle misure di accompagnamento (Donatsch/Wohlers, op. cit., § 92, n. 3.1; Corboz, op. cit., vol. II, Berna 2010, 3a ed., n. 8 ad art. 285 CP).
d. Dal profilo soggettivo, è necessario che l’autore abbia agito con consapevolezza e volontà oppure, quanto meno, ch’egli abbia accettato l’eventualità che, con il proprio agire illecito, avrebbe intralciato la libertà decisionale del destinatario (STF 6B_447/2014 del 30.10.2014 consid. 2.1.; 6B_281/2013 del 16.07.2013 consid. 1.1.3.; 6B_54/2011 del 26.04.2011 consid. 2.2.1; 6B_38/2011 consid. 2.2.1; DTF 120 IV 17 consid. 2c).
23. Nel suo appello, AP 1, dopo avere ripercorso la vicenda del __________, ha descritto alcuni antefatti, a suo dire rilevanti, per la disamina del reato ascrittogli.
In particolare, ha ricordato che, durante un incontro avvenuto nel 2010, l’ing. CCC1 gli ha prospettato la possibilità di dividere il __________ in due parti: una dedicata all’esercizio pubblico e l’altra adibita ad uso privato dove sarebbe stato possibile praticare la prostituzione. Si trattava di realizzare un appartamento al primo piano, comprensivo di 6 locali con doccia ma senza cucina, che avrebbe funto da postribolo.
L’imputato ha, quindi, ricordato che, il 23 maggio 2013, il Municipio ha respinto la domanda di licenza edilizia su esplicita richiesta del Dipartimento del territorio, ovvero di coloro che avevano suggerito la soluzione da lui messa in atto.
L’incontro del 5 agosto 2013 era finalizzato ad evidenziare e far sanzionare il contraddittorio agire di CCC1 e QE 1. In tale occasione - continua l’appellante - egli non ha esercitato alcuna pressione nei confronti del consigliere PI 1 che, peraltro, era stato, già in precedenza, informato dell’esistenza di documenti e filmati compromettenti concernenti QE 1 e, anche su insistenza di ABB, aveva accettato di visionarli. Del resto - continua l’appellante - il Consigliere di Stato già era dell’idea di modificare la prassi dell’Esecutivo cantonale in materia di postriboli ubicati fuori zona edificabile e non vi era, pertanto, alcuna ragione per esercitare pressioni su di lui, avendo egli, precedentemente all’incontro, man