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Ticino Corte di appello e di revisione penale 14.11.2013 17.2013.62

14 novembre 2013·Italiano·Ticino·Corte di appello e di revisione penale·HTML·13,789 parole·~1h 9min·2

Riassunto

Presupposti applicativi dei reati di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, promovimento della prostituzione nonché di tratta di esseri umani. Concorrenza tra i reati di promovimento della postituzione e tratta di esseri umani

Testo integrale

Incarto n. 17.2013.62+84+95

Locarno 14 novembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

  La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanni Celio, giudice presidente, Attilio Rampini e Stefano Manetti

assessori giurati:

AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 (I supplente) AS 5 (II supplente)

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell'ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d'appello avviata con annuncio del 30 gennaio 2013 di

AP 1   già rappr. dall' DI 1  , ora rappr. dall’avv. __________, Locarno  

e con dichiarazioni di appello incidentale

                                     -   23 aprile 2013 del

                                         procuratore pubblico PP 1

                                     -   10 maggio 2013 di

                                         ACPR_1,

                                         rappr. dall’avv. __________, 6501 Bellinzona

contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2013 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1

richiamata la dichiarazione di appello del 15 aprile 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto che:                      A.

                                              a) Con atto d'accusa del 16 novembre 2012 a AP 1 sono stati imputati i seguenti reati:

                                                   1.ripetuta violenza carnale

                                                   per avere, nel periodo dal 7/8 marzo 2010 all'8 maggio 2010, a Bellinzona, Brissago e in altre imprecisate località della zona, ripetutamente costretto ACPR_2, in almeno dieci occasioni, a subire contro la sua volontà, la congiunzione carnale, usando nei suoi confronti, per raggiungere il suo scopo, segnatamente violenza, minaccia e pressioni psicologiche, tali da renderla inetta a resistere,

                                                   e meglio per avere:

                                            1.1   il 7/8 marzo 2010, in occasione della prima notte trascorsa presso l'appartamento in Via __________ a Bellinzona, mentre la vittima giaceva a letto, dopo averla spogliata e girata con forza in modo che giacesse supina sul letto ed essersi sdraiato sopra di lei, bloccandola con il peso del suo corpo, trattenendola per le braccia, vincendo così i suoi tentativi fisici di respingerlo ed ignorando i suoi rifiuti verbali, introdotto il pene nella vagina più volte fino ad eiaculare sulla pancia di lei;

                                            1.2   una notte, nel periodo fra il 7/8 marzo 2010 e il 31 marzo 2010, presso l'appartamento in Via __________ a Bellinzona, dopo avere imposto a lei e a ACPR_1, con la quale condivideva la stanza, di fare "sesso a tre" e visto il ripetuto rifiuto della vittima, tolto con la forza i di lei pantaloni e la di lei camicia, inducendola con minaccia a togliersi la biancheria intima, toccato la di lei vulva e introdotto le dita nella vagina e poi girata con violenza mettendola a carponi sul letto, trattenendola con le mani sui fianchi e posizionandosi dietro di lei, introdotto il pene nella vagina più volte, mentre la vittima piangeva;

                                            1.3   nel periodo fra il 7/8 marzo 2010 e il 31 marzo 2010, presso l'appartamento in Via __________ a Bellinzona, in almeno cinque occasioni, di notte, mentre la vittima giaceva a letto, dopo averla spogliata e girata con forza in modo che giacesse supina sul letto ed essersi sdraiato sopra di lei, bloccandola con il peso del suo corpo, trattenendola per le braccia, vincendo così i suoi tentativi fisici di respingerlo ed ignorando i suoi, rifiuti verbali, rispettivamente dopo averla girata con forza mettendola a carponi sul letto, trattenendola con le mani sui fianchi e, posizionandosi dietro di lei, vincendo i suoi tentativi di opposizione e ignorando sistematicamente i suoi rifiuti verbali, introdotto il pene più volte nella vagina;

                                            1.4   dopo la metà del mese di marzo 2010, in una località non meglio definita ma sita tra Locarno e Bellinzona, all'interno del proprio veicolo, dopo aver imposto alla vittima, oramai soggiogata ai suoi voleri per via delle pressioni psicologiche inflittele, seduta sul sedile anteriore del passeggero, di eseguirgli una fellatio, abbassato con forza i di lei pantaloni e mutande e dopo aver reclinato lo schienale ed essersi sdraiato sopra di lei bloccandola con il peso del suo corpo e trattenendola per le braccia, introdotto il pene nella vagina più volte fino ad eiaculare;

                                            1.5   il 1. aprile 2010, in una località non meglio definita ma sita tra Bellinzona e Brissago, all'esterno del proprio veicolo posteggiato, dopo averle imposto, sempre sulla scorta delle pressioni psicologiche indicate al punto 1.4., di uscire dal veicolo ed averla girata e spinta contro la carrozzeria della macchina in modo che fosse di schiena ed averle abbassato i pantaloni e le mutande, trattenendola con le mani sui fianchi, introdotto il pene nella vagina più volte, fino ad eiaculare all'esterno;

                                            1.6   il 2 aprile 2010, a Brissago, nella camera che la vittima occupava all'interno del Night Club __________, mentre lei giaceva supina sul Ietto al termine della prima notte lavorativa, sempre sulla scorta delle pressioni psicologiche indicate al punto 1,4., dopo essersi sdraiato sopra di lei bloccandola con il peso del suo corpo e trattenendola per le braccia, introdotto il pene nella vagina più volte, fino ad eiaculare all'esterno;

                                                   fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 190 cpv. 1 CP; 

                                                   2.  ripetuta coazione sessuale

           per avere, nel periodo fra il 7/8 marzo 2010 e il 31 marzo 2010 presso l'appartamento in Via __________ a Bellinzona, costretto ACPR_2, contro la sua volontà, in almeno due occasioni a subire un atto analogo alla congiunzione carnale e, in almeno altre venti occasioni a subire un altro atto sessuale, usando nei suoi confronti segnatamente violenza, minaccia e pressioni psicologiche, tali da renderla inetta a resistere,

           e meglio per avere:

           2.1   di giorno e in tre occasioni anche di notte, impostole di praticargli almeno venti fellatio mentre era seduta sul letto o sulla sedia o sdraiata a letto, avvicinandosi a lei con il pene a nudo e in alcune occasioni sedendosi anche a cavalcioni sul suo petto, ordinandole l'esecuzione di fellatio, ingiungendole "(...) tu fai! (...)" e, stante il rifiuto verbale e fisico della vittima, spinto ogni volta con forza il pene dentro e fuori la bocca di lei, obbligandola anche ad ingoiare lo sperma;

           2.2   in una occasione, di notte, dopo averla spogliata e con forza girata a carponi sul letto e dopo essersi posizionato dietro di lei, trattenendola con le mani sui fianchi all'altezza dei glutei, introdotto ripetutamente il pene nel di lei ano, malgrado i suoi tentativi di resistenza fisica e dinieghi verbali;

           2.3   nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.2., dopo aver tolto il pene dalla vagina, trattenendola con le mani sui fianchi all'altezza dei glutei, introdotto parzialmente il pene nel di lei ano;

           fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 189 cpv. 1 CP;

            3.  atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

           per avere, a Brissago, presso una stanza dell'albergo __________, nel periodo fra il 2 aprile 2010 e I'8 maggio 2010, in un'occasione, al termine della serata lavorativa della vittima presso il Night Club __________, dopo essersi sdraiato sopra di lei, conoscendone e sfruttandone lo stato di sonno e di prostrazione tali da renderla inetta a resistere, introdotto il pene nella vagina, congiungendosi carnalmente con ACPR_2;

           fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 191 CP;

            4.  ripetuto promovimento della prostituzione

           per avere nel periodo dall'autunno 2006 al giugno 2012, a Solduno, Arbedo, Bellinzona, Contone, Muralto, Locarno, Melano, Brissago, Riazzino e in altre località del Canton Ticino,

           4.1   sospinto alla prostituzione, profittando di un rapporto di dipendenza e per trarne un vantaggio patrimoniale:

                  4.1.1  ACPR_1, e meglio per avere nel periodo dall'autunno 2006 al 10 gennaio 2007, presso il Night Club __________ a Solduno, il Night Club __________ a Bellinzona e il postribolo __________ ad Arbedo, dopo averla ingannata sul genere di lavoro che le avrebbe trovato in Svizzera, trasportata in una nazione a lei sconosciuta, e sfruttando il rapporto di dipendenza derivante dal suo stato di indigenza e della loro relazione personale, iniziato la donna all'esercizio della prostituzione obbligandola a consumare, presso il citato Night Club __________, il primo di numerosi rapporti sessuali a pagamento con un cliente che aveva ordinato una bottiglia di champagne, con l'intento di riscuotere regolarmente il provento derivante dal conseguente esercizio della prostituzione poi effettivamente svolto anche presso i citati Night Club __________ e __________ e, in seguito, negli esercizi pubblici citati al punto 4.2.1.;

                  4.1.2  ACPR_2, e meglio per avere nel periodo dal 18 febbraio 2010 al 31 marzo 2010, presso l'albergo __________ a Contone, il Centro di massaggi ____________________ a Muralto, l'appartamento in Via __________ a Bellinzona,

                            dopo averla ingannata sul genere di lavoro che le avrebbe trovato in Svizzera, trasportandola il 18 febbraio 2010 in Ticino e cercato per lei e per ACPR_1, senza riuscirci, un lavoro presso il Bar e Motel __________ a Contone in Via Monte Ceneri, __________ a Cadenazzo, il __________ a Cadenazzo in Via __________, il __________ a Cadenazzo in Via __________ e il __________ a Cadenazzo in Via __________, affinché vi esercitassero la prostituzione,

                            sfruttando, conoscendolo, lo stato di indigenza e sapendola senza soldi, senza alcun conoscenza dell'idioma, del territorio e di persone residenti in Svizzera,

                            iniziato la donna all'esercizio della prostituzione, abbandonandola presso l'albergo __________ a Contone, obbligandola così a consumare il primo di numerosi rapporti sessuali a pagamento, con l'intento di riscuotere regolarmente il provento derivante dall'esercizio della prostituzione, poi esercitata anche presso il Centro di massaggi __________, l'appartamento in Via __________ a Bellinzona, il Night Club __________ a Brissago e in altre località del Canton Ticino fino all'8 maggio 2010;

           4.2   leso la libertà d'azione di persone dedite alla prostituzione, sorvegliandole in questa loro attività e imponendo loro il luogo, il tempo, l'estensione e altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione, e meglio per avere leso la predetta libertà di azione di:

                  4.2.1  ACPR_1, nel periodo dall'autunno del 2006 al mese di giugno 2012, presso il Night Club __________ a Solduno, il Night Club __________ a Bellinzona, il postribolo __________ ad Arbedo, __________ ad Arbedo, l'Albergo __________ a Contone, il Centro di massaggi __________ a Muralto, l'appartamento in Via __________ a Bellinzona, il Bar __________ a Melano, il __________ di Bellinzona (__________) e il __________ a Riazzino,

                    - decidendo lui, imponendoli, i periodi in cui la donna doveva prostituirsi, accompagnandola nel viaggio di andata e in quello di ritorno da e per la Bulgaria;

                          - decidendo lui in quali esercizi pubblici e strutture la donna doveva esercitare la prostituzione, imponendoli ed avallandoli;

                          - imponendole il modo con cui doveva adescare i clienti, sia all'interno dei vari esercizi pubblici sia al telefono;

                          - imponendole di aumentare le tariffe da applicare per singola prestazione sessuale;

                          - imponendole di aumentare il numero dei clienti;

                          - obbligandola a consegnargli i soldi provento della prostituzione al netto dei costi di soggiorno;

                          - obbligandola, nel periodo dal 18 febbraio 2010 al 31 marzo 2010, a esercitare la prostituzione insieme a ACPR_2, che non parlava italiano, dovendo lei tenere i contatti anche con i suoi clienti e verificare l'ammontare guadagnato;

                            controllando più in generale l'esercizio della prostituzione della donna con la riscossione sistematica del provento di tale esercizio e trattenendosi, nei periodi in cui si trovava in Svizzera, tutte le sere all'interno degli esercizi pubblici negli orari di lavoro e, nel periodo dal 7/8 marzo 2010 al 31 marzo 2010, alloggiando presso l'appartamento Via __________ a Bellinzona;

                            destinando poi le somme di denaro provento della prostituzione da lei esercitata, principalmente al pagamento dei di lui debiti contratti con diversi usurai bulgari ed alle sue necessità di sussistenza;

                  4.2.2  ACPR_2, nel periodo dal 18 febbraio 2010 all'08 maggio 2010, presso l'Albergo __________ a Contone, il Centro di massaggi __________ a Muralto, l'appartamento in Via __________ a Bellinzona e presso il Night Club __________ a Brissago,

      - imponendole i luoghi in cui la donna doveva esercitare la prostituzione;

      - obbligandola fino al 31 marzo 2010, a esercitare la prostituzione insieme a ACPR_1 che teneva per lei i contatti con i suoi clienti e riscuoteva il denaro guadagnato;

      - imponendole di aumentare le tariffe da applicare per singola prestazione sessuale;

      - imponendole di aumentare il numero dei clienti;

      - obbligandola a consegnargli i soldi provento della prostituzione al netto dei costi di soggiorno;

      - obbligandola a prostituirsi anche nel periodo dal 01. aprile 2010 all'08 maggio 2010 quando lavorava come ballerina presso il Night Club __________ a Brissago;

      - imponendole il modo con cui doveva adescare i clienti, all'interno del Night Club __________ a Brissago e al telefono;

      - controllando più in generale l'esercizio della prostituzione della donna, con la riscossione sistematica del provento di tale esercizio ed alloggiando, nel periodo dal 7/8 marzo 2010 al 31 marzo 2010, presso l'appartamento Via __________ a Bellinzona e trattenendosi tutte le sere, nei periodi in cui si trovava in Svizzera, all'interno del Night Club __________ a Brissago negli orari di lavoro, nel periodo dal 01. aprile 2010 all'08 maggio 2010;

         destinando poi le somme di denaro provento della prostituzione da lei esercitata al pagamento dei di lui debiti contratti con usurai bulgari ed alle sue necessità di sussistenza;

          4.2.3  __________, nel periodo dal mese di maggio 2012 al 4 giugno 2012, a Brissago e a Riazzino, agendo in correità con __________, sorvegliando di persona presso il Motel __________ a Riazzino e per il tramite di ACPR_1, il numero di clienti della vittima e i soldi guadagnati e imponendole di lavorare maggiormente, al fine di riscuotere nel più breve tempo possibile CHF 2'000.00;

   4.3   mantenuto ACPR_1 nella prostituzione, nel 2008, nel 2009 e nel mese di luglio del 2011, in date imprecisate ma in concomitanza con i viaggi dalla Bulgaria alla Svizzera e nuovamente nel mese di maggio 2012 a Brissago,

          per averla ripetutamente obbligata; anche con la forza e la minaccia, malgrado la vittima gli avesse detto che non voleva più esercitare la prostituzione, a riprendere l'esercizio della predetta professione, sfruttando il rapporto di dipendenza derivante della loro relazione personale;

          fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 195 CP;

                                                    5.  tratta di esseri umani

                                                   per avere, nel periodo fra l'autunno 2006 e il mese di maggio 2012, agendo in qualità di offerente e di intermediario, fatto commercio di almeno sette esseri umani, in particolare donne, a scopo di sfruttamento sessuale e di sfruttamento del loro lavoro, reclutandole in Bulgaria, trasportandole, organizzando il viaggio, dalla Bulgaria alla Svizzera dietro lauto compenso rispettivamente con l'intento di farsi consegnare il provento della prostituzione, per poi procurare loro un lavoro negli esercizi pubblici e postriboli ticinesi affinché si prostituissero, e meglio per avere fatto tratta di:

                                                   5.1   ACPR_1, nelle circostanze di fatto di cui ai punti 4.1.1. e 4.2.1.;

                                                   5.2   una cittadina bulgara, non meglio identificata di nome __________, organizzando, nel mese di giugno del 2008, il suo viaggio dalla Bulgaria alla Svizzera su richiesta del suo protettore bulgaro __________ che l'accompagnava, e procurandole un lavoro presso il Night Club __________ a Bellinzona, affinché si prostituisse, dietro compenso di almeno CHF 1'000.–;

                                         5.3 __________ e __________, organizzando, nel mese di agosto 2008, il loro viaggio dalla Bulgaria alla Svizzera su richiesta dei loro protettori bulgari __________ e __________ non meglio identificati, quest'ultimo accompagnando le donne personalmente, e trovando loro un lavoro presso __________ ad Arbedo, affinché si prostituissero, dietro compenso di almeno CHF 680.00 a persona;

                                                   5.4   una cittadina bulgara, non meglio identificata, e soprannominata __________, organizzando, nell'autunno/inverno del 2009, il suo viaggio dalla Bulgaria alla Svizzera su richiesta del suo protettore __________ che l'accompagnava, e trovandole un lavoro presso __________, affinché si prostituisse, dietro un non meglio specificato compenso;

                                                   5.5   ACPR_2, nelle circostanze di fatto di cui ai punti 4.1.2. e 4.2.2.;

                                                   5.6.  __________, organizzando nel mese di maggio 2012, il suo viaggio dalla Bulgaria alla Svizzera su richiesta del suo protettore __________ che l'accompagnava, e trovandole un posto di lavoro presso il Motel __________ di Riazzino, affinché si prostituisse, dietro compenso di CHF 2'000.00;

                                                   atti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 182 CP;

                                                   6.  attività lucrativa senza autorizzazione

                                                   per avere, a Lodrino in località __________, svolto attività lucrativa, in qualità di meccanico e tutto fare, alle dipendenze di __________ presso la sua officina, in più periodi sull'arco di ogni anno dal 2006 al mese di giugno del 2012, per un totale di complessivi 260 giorni, senza essere in possesso del necessario permesso di lavoro:

                                                   fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 vLDDS e dall'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr;

                                                   7.  minaccia

                                                   per avere, nel periodo dal 3 marzo 2012 al 31 marzo 2012, usando grave minaccia, ripetutamente incusso spavento o timore a ACPR_3, e meglio per avere,

                                                   7.1   il 3 marzo 2012 a Sementina, all'interno del Ristorante __________, dopo averlo, nel periodo dall'ottobre 2011 al dicembre 2011, chiamato più volte al telefono ed avergli inviato numerosi sms con lo scopo di indurlo a lasciare ACPR_1, entrando nel predetto locale dove sapeva che vi si trovava in compagnia di ACPR_1, allo scopo di far notare la sua presenza e la sua vicinanza fisica, indotto l'uomo a lasciare __________ per poi seguire la coppia fino all'esterno del locale mentre stavano tornando a casa;

                                                   7.2   il 25 marzo 2012 a Sementina ed in altre imprecisate località del Canton Ticino, minacciato di morte con l'invio di un sms contenente la locuzione "(...) tu vuoi morire (...)";

                                                   7.3   il 25 marzo 2012 e il 31 marzo 2012 a Sementina ed in altre imprecisate località del Canton Ticino, minacciato, con l'invio di almeno due sms, di andare a cercarlo anche in compagnia di "spalleggiatori" suoi amici;

            fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 180 CP;

                                                       8.  abuso di impianti di telecomunicazioni

            per avere, nel periodo fra l'ottobre 2011 e il maggio 2012, per malizia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazioni per inquietare e importunare ACPR_3, inviandogli numerosi sms e chiamandolo con insistenza sulle utenze  , in suo uso;

            fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 179septies CP.

                                         b)    Il dibattimento di primo grado si è tenuto nei giorni 17, 18, 21 e 22 gennaio 2013. Durante le fasi che hanno preceduto la discussione, il presidente ha prospettato alle parti alcune modifiche ai punti dell'atto di accusa:

                                                 -    l'imputazione alternativa, al punto 2.2, del reato di tentata coazione sessuale;

                                                 -    l'imputazione alternativa, al punto 3, del reato di violenza carnale ("per avere a Brissago, presso una stanza dell'albergo _______, nel periodo 2.4.2010/8.5.2010, costretto ACPR_2 a subire, contro la sua volontà, la congiunzione carnale usando violenza, minaccia e pressioni psicologiche tali da renderla inetta a resistere");

                                                 -    la limitazione al periodo ottobre 2006/30.11.2006 e alla posizione di ACPR_1 dell'imputazione di tratta di esseri umani ex art. 196 vCP, con riferimento al punto 5.1 (in relazione con i punti 4.1.1 e 4.2.1);

                                                 -    la precisazione del punto 8 con l'inserimento delle località di commissione dell'infrazione (Brissago, Gerra Gambarogno e Bellinzona);

                                                 -    modifica (dopo cambio in CHF) da Euro 240.– a fr. 283.70 dell'importo sequestrato all'imputato;

                                                 -    nel corso dell'interrogatorio dell'imputato il Procuratore pubblico ha tenuto a precisare il punto 7.3 limitandolo al messaggio sms del 31 marzo 2012.

                                                 D'intesa con le parti, l'atto d'accusa è stato modificato di conseguenza.

                                        B. 

                                         a)  Con sentenza del 22 gennaio 2013 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

                                              -    ripetuta violenza carnale, per avere, tra il 7 marzo e l'8 maggio 2010, a Bellinzona, Brissago e altre località costretto ACPR_2, in 10 occasioni, alla congiunzione carnale, usando violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere;

                                              -    ripetuta coazione sessuale, in parte tentata, per avere tra il 7 e il 31 marzo 2010, a Bellinzona, ripetutamente costretto ACPR_2 a praticargli 14 fellatio, nonché tentato di farle subire un rapporto anale usando violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere;

                                              -    atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, per essersi, a Brissago, tra il 2 aprile e l'8 maggio 2010 congiunto carnalmente con ACPR_2, conoscendone e sfruttandone lo stato di sonno e di prostrazione tali da renderla inetta a resistere;

                                              -    tratta di esseri umani, per avere a Solduno e Bellinzona, nel periodo autunnale 2006 sino al 31 novembre 2006 favorito l'altrui libidine, esercitando la tratta di ACPR_1, nonché per avere, a Bellinzona, Arbedo, Contone, Muralto, Melano, Riazzino, Brissago e altre località, nel periodo tra il 1° dicembre 2006 ed il 6 maggio 2012, agendo come offerente ed intermediario, fatto commercio a scopo di sfruttamento sessuale di ACPR_1, ACPR_2 e __________;

                                              -    attività lavorativa senza autorizzazione, per avere a Lodrino tra l'anno 2006 ed il mese di settembre 2011, in più periodi nel corso degli anni e per un numero imprecisato di giorni, ripetutamente svolto un'attività lucrativa senza permesso;

                                              -    abuso di impianti di telecomunicazioni, avendo egli, nel periodo tra il 25 febbraio 2013 e l'11 marzo 2013, per malizia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare ACPR_3 sull'utenza.

                                        b)  La Corte di primo grado ha invece prosciolto AP 1 dalle imputazioni di:

                                              -    ripetuta coazione sessuale in relazione al punto 2 dell'atto di accusa, per 6 fellatio e 2 rapporti anali consumati;

                                              -    ripetuto promovimento della prostituzione, di cui al punto 4 dell'atto di accusa;

                                              -    tratta di esseri umani, in relazione ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 dell'atto d'accusa;

                                              -    attività lavorativa senza autorizzazione, punto 6 dell'atto d'accusa, limitatamente al periodo tra ottobre 2011 ed il 24 febbraio 2012;

                                              -    minaccia, punto 7 dell'atto d'accusa;

                                              abuso di impianti di telecomunicazioni, punto 8 dell'atto di accusa, limitatamente al periodo tra ottobre 2011 ed il 14 febbraio 2012 e dal 13 marzo al mese di maggio 2012, nonché sulle utenze  e.

                                         c)  In applicazione della pena, la Corte ha quindi condannato AP 1:

                                              -    alla pena detentiva di 10 anni e 6 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                                              -    alla pena pecuniaria di fr. 3'000.– corrispondenti a 150 aliquote giornaliere di fr. 20.– cadauna;

                                              a versare a ACPR_1 fr. 5'000.– per torto morale e fr. 21'428.45 a titolo di spese legali e a ACPR_2 fr. 30'000.– per torto morale e fr. 25'954.35 a titolo di spese legali, rinviandole al competente foro civile per il riconoscimento delle ulteriori pretese;

                                              -    al versamento di 4/5 delle spese procedurali, fissate complessivamente in fr. 5'000.–, la rimanenza di  1/5 andando invece a carico dello Stato.

                                         d)  La Corte delle assise criminali ha poi posto a carico dello Stato le spese per la difesa di AP 1 (riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP) e per il patrocinio delle accusatrici private (riservato l'art. 138 cpv. 2 CPP), approvando le note professionali dell'avv. DI 1 per fr. 6'947.10, dell'avv. __________ per fr. 25'954.35 e dell'avv. __________ per fr. 21'428.45.

                                              Per finire, la sentenza sancisce la confisca di 2 carte SIM e di 1 fotografia, il dissequestro di 2 telefonini e di 1 borsello contenente documentazione cartacea e note manoscritte ed 1 ricevuta autostradale, nonché il sequestro conservativo di fr. 283.70 da utilizzare per il parziale pagamento delle spese procedurali.

                                         C. Contro la sentenza del 22 gennaio 2013 sono insorti:

                                         a)  l'imputato AP 1 che ha chiesto di essere prosciolto da tutte le accuse, fatta salva quella di attività lucrativa senza autorizzazione, con protesta di tasse, spese di giudizio e ripetibili della sede di appello, nella misura del suo accoglimento;

                                         b)  con appello incidentale il procuratore pubblico che ne chiede la modifica, nel senso di:

                                              -    dichiarare l'imputato autore colpevole di ripetuto promovimento della prostituzione, come al punto 4 dell'atto di accusa;

                                              -    estendere la condanna per tratta di esseri umani come indicato ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 dell'atto di accusa;

                                              modificare il dispositivo sulla pena, condannando AP 1 alla pena detentiva di 13 anni, da dedursi il carcere preventivo;

                                              porre a carico dell'imputato tutte le spese procedurali;

                                         c)  pure con appello incidentale l'accusatrice privata ACPR_1 che, in linea con le domande dell'accusa, chiede di condannare AP 1 anche per il reato di ripetuto promovimento della prostituzione, come ai punti 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1 e 4.3 dell'atto di accusa, come pure a versarle fr. 10'000.– a titolo di torto morale, in aggiunta all'importo di fr. 21'428.45 per spese legali già riconosciutole nel giudizio di primo grado.

                                         D. 

                                         a)  Statuendo sull'istanza probatoria del 6 giugno 2013 di AP 1, il giudice delegato ha respinto con ordinanza del 9 luglio 2013 la richiesta di sentire al dibattimento l'accusatrice privata ACPR_1 e le testimonianze di __________, __________ e __________.

                                              L'istanza è stata ammessa limitatamente all'acquisizione agli atti della documentazione fotografica che la corredava.

                                         b)  Una richiesta del 13 agosto 2013 dell'accusatrice privata ACPR_2, volta ad ottenere il dibattimento interamente o parzialmente a porte chiuse, è stata respinta con provvedimento 21 agosto 2013 del giudice delegato.

                                         c)  In accoglimento di una richiesta del 2 settembre 2013 del difensore d'ufficio avv. DI 1, intesa alla sua sostituzione e motivata con la grave alterazione del rapporto di fiducia tra difeso e difensore, con decisione 4 settembre 2013 il giudice delegato ha designato l'avv. __________ quale nuovo difensore d'ufficio, con effetto dal 5 settembre 2013;

indetto                                 il pubblico dibattimento dal 12 al 14 novembre 2013, alla presenza di:

                                              -    AP 1, imputato,

                                              -    avv. __________, difensore,

                                              procuratore pubblico PP 1,

                                              avv. __________, patrocinatrice dell'accusatrice privata ACPR_1 (quest'ultima assente),

                                              -    avv. __________ patrocinatrice dell'accusatrice privata ACPR_2 (pure assente),

                                              -    l'interprete di lingua bulgara __________.

                                              Siccome rappresentate al dibattimento, e per questioni legate alle spese di trasferta dalla Bulgaria, le accusatrici private ACPR_1 e ACPR_2 hanno rinunciato a comparire.

                                              L'accusatore privato Stefano Casali, dal canto suo, con scritto dell'8 agosto 2013 ha comunicato di non essere intenzionato a presenziare al dibattimento, precisando di non essere patrocinato;

proceduto                           all'interrogatorio dell'imputato;

sentiti:                            a)  il procuratore pubblico, che ha chiesto la modifica del

                                              giudizio impugnato nel senso di:

                                              -    dichiarare l’imputato autore colpevole di ripetuto promovimento della prostituzione, come al punto 4 dell’atto d’accusa;

                                               -    estendere la condanna per tratta di esseri umani come indicato ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 dell’atto d’accusa;

                                              -    modificare il dispositivo sulla pena, pronunciando la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 13 anni, da dedursi il carcere preventivo;

                                         b)  l'avv. __________ che, associandosi alla requisitoria del procuratore pubblico, ha chiesto di condannare l’imputato anche per il reato di promovimento della prostituzione come ai punti 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1 e 4.3 dell’atto d’accusa, come pure a versare alla sua assistita fr. 10'000.– a titolo di torto morale, in aggiunta all’importo di fr. 21'428.45 per spese legali già riconosciutele nel giudizio di primo grado, ed a quanto stabilirà la Corte per le spese legali d’appello;

                                             c)  l'avv. __________ che ha postulato la conferma della sentenza di primo grado;

                                             d)  il difensore, che ha chiesto, in via principale, di prosciogliere il suo assistito da tutte le accuse, ad eccezione di quella di attività lucrativa senza autorizzazione. In via subordinata ha poi postulato la derubricazione, da tratta in semplice promovimento della prostituzione, per fatti che concernono l’accusatrice privata ACPR_1 successivi al 2006 prosciogliendolo per quelli antecedenti (sia per tratta di esseri umani che per promovimento della prostituzione). Ha chiesto inoltre di prosciogliere l’imputato per i fatti riguardanti __________ (sia per tratta di esseri umani che per promovimento della prostituzione) e di respingere le pretese d’indennizzo delle accusatrici private, confermando per il rimanente la sentenza di primo grado; il tutto, con la richiesta di una sensibile riduzione della pena;

                                         e) da ultimo l'imputato, il quale ha dichiarato di sentirsi innocente e di non comprendere le ragioni della sua carcerazione;

ritenuto                          Potere cognitivo della Corte di appello penale e principi applicabili all'accertamento dei fatti

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, in: Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Il Tribunale federale ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).

                                   2.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto – che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP – conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. – e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) – ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Bernasconi, in: Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

                                   3.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59 n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep 1980 pag. 192 consid. 3; Rep 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr., anche, STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr., pure, sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

                                   4.   Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove – di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) – il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

                                   5.   Il principio della presunzione d’innocenza – garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP – oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi – così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP – il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici – sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze – non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore – intesa come persuasione schiacciante – costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1° settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

AP 1, vita e precedenti penali

                                    6.   AP 1 (di seguito solo AP 1) è nato il __________ a __________, ove ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza con altri tre fratelli ed i genitori in condizioni di indigenza, limitandosi a frequentare le scuole dell'obbligo.

                                          Nel 1987 si è unito in matrimonio con __________, allora diciottenne, che lo stesso anno ha dato alla __________, seguito nel 1990 dalla secondogenita __________. La famiglia viveva a quel tempo con il padre dell'accusato (frattanto divorziatosi) nel suo appartamento.

                                          L'imputato si occupava della vendita di abbigliamento prevalentemente in Serbia, commercio che, con l'avvento della guerra, dovette essere sospeso. Nel seguito egli ha lavorato in alcuni ristoranti, per poi passare al commercio di automobili ed alla gestione di una piccola officina di riparazione di autovetture e vendita pneumatici.

                                          Nel corso del 2002 la moglie ha iniziato a lavorare, sulla scorta di un permesso "L", in un night club di Ascona, trasferendo mensilmente i suoi guadagni in Bulgaria per pagare i debiti di famiglia e per il mantenimento dei figli e del marito. Anziché destinarli a tal scopo, quest'ultimo ha però sistematicamente scialacquato questi soldi giocandoseli al Casinò, originando sempre più frequenti litigi famigliari.

                                          Attorno al 2005 l'imputato ha iniziato a fare la spola tra la Bulgaria e la Svizzera, acquistando nel nostro Paese vecchie autovetture e pezzi d'auto, vecchi pneumatici e altra merce, che rivendeva poi in Bulgaria tramite la sua officina, ove era attivo pure il figlio __________.

                                          Nel 2006 AP 1 ha iniziato una relazione extraconiugale con l'accusatrice privata ACPR_1, sfociata in convivenza nel 2008, che ha preso fine nell'agosto 2011. Lo stesso anno è stato pronunciato il suo divorzio da __________, che ora vive stabilmente a Bellinzona con il suo nuovo marito, cittadino svizzero (verbale MP 6 giugno 2012, AP 1, pag. 5, AI 24; verbale PC 27 ottobre 2011, __________, pag. 2-6, AI 16).

                                          Al dibattimento di primo grado l'imputato ha dichiarato di percepire dalla sua attività in Bulgaria tra 3000 e 4000 LEV mensili netti. Quanto al futuro, egli avrebbe il desiderio di aprire un'officina meccanica in Svizzera, rispettivamente, se impossibilitato a farlo, di continuare con la sua attività in Bulgaria, mentre che sul piano sentimentale si è detto sempre innamorato di ACPR_1 (sentenza impugnata, pag. 13, consid. 2).

                                          Sia in patria che in Svizzera AP 1 risulta incensurato (AI 16 e 20).

                                          Al dibattimento d’appello egli ha precisato che sua moglie aveva deciso in piena autonomia, ovvero senza il suo concorso, di venire a lavorare nei locali notturni ticinesi, rivolgendosi direttamente ad un impresario. Infine ha soggiunto che all’epoca aveva debiti verso cittadini bulgari per ca. 5000 LEV comprensivi di interessi (verbale dibattimento d’appello, pag. 3).

                                          ACPR_2, accusatrice privata

                                    7.   Nata a __________ il __________, ACPR_2 (di seguito solo ACPR_2) ha sempre vissuto a __________ fino all'età di 21 anni in una famiglia povera: il padre macchinista, poi impiegato di sicurezza, la madre casalinga. Terminata la scuola dell'obbligo nel 2007 ha iniziato a lavorare come impiegata alla vendita di pollame con uno stipendio di 180 LEV, pari a fr. 113.– mensili. Nel 2008 ha trovato un lavoro come sarta per circa un anno, con guadagno irregolare oscillante tra il 60 ed i 120 LEV, ossia tra fr. 38.– e fr. 76.– mensili. Nel 2009 si è licenziata poiché lo stipendio non le permetteva nemmeno di pagarsi i mezzi di trasporto per recarsi al lavoro.

                                          Nell'abitazione dei genitori vivevano all'epoca, oltre a lei, i suoi genitori, sua sorella con il compagno ed il loro bambino e la madre del compagno. E avendo il padre perso il lavoro, nessuno della famiglia lavorava. Da qui una condizione di grave indigenza. Verso la fine del 2009 ACPR_2 ha avuto il suo primo ragazzo. A questa relazione, durata circa un mese, ne è seguita un'altra pure di breve durata, nel corso della quale ella ha avuto il suo primo rapporto sessuale. Poi, nel febbraio 2010, la conoscenza di AP 1, la trasferta con lui in Ticino e l’avvio alla prostituzione.                                             

                                          Su quanto poi avvenuto in Ticino, tema del processo, si dirà meglio in seguito.                                                                                 

                                          Durante un soggiorno presso una zia in Italia, nell'estate 2011 ACPR_2ha conosciuto un ragazzo, __________, con il quale ha convissuto, sempre in Italia fino alla fine di luglio 2012. Dopodiché, su richiesta dei suoi genitori, è rientrata in Bulgaria, dove risiede nuovamente dall'agosto 2012 con la sua famiglia. Senza lavoro, ella segue attualmente un corso di fotografia organizzato dalla Croce rossa svizzera.

                                          (verbale MP 23 agosto 2012, ACPR_2, pag. 3-4, AI 126; lettera 14 gennaio 2013 e annesso dell'avv. __________ , doc. TPC 50; verbale dibattimento di primo grado 18 gennaio 2013, pag. 2; dichiarazioni dell’avv. __________, verbale dibattimento d’appello, pag. 4)

                                          ACPR_1, accusatrice privata

                                    8.   ACPR_1 (di seguito solo ACPR_1) è nata il __________ a __________, anch'essa da famiglia povera. Ha due sorelle, di cui una più grande e l'altra sua gemella. I genitori lavoravano a suo tempo in una fabbrica di tessili, attività che il padre esercita tuttora e che la madre ha perso quando ACPR_1 era ancora piccola. Completate dal guadagno di sua sorella maggiore, che lavorava in un bar, le entrate famigliari raggiungevano a malapena 200 LEV mensili, consentendo comunque alla famiglia di vivere.

                                          ACPR_1 ha frequentato le scuole dell'obbligo ed una scuola professionale di pasticcera che ha terminato nel 2006. In Bulgaria non ha però mai lavorato in questo settore.

                                          Aveva infatti conosciuto l'imputato e si era legata sentimentalmente a lui. AP 1 le aveva promesso di portarla in Svizzera, una volta terminata la scuola, per guadagnare molto lavorando nei night club, così da poter correre in aiuto anche ai suoi genitori. Nell'estate del 2006 ACPR_1 ha ottenuto il diploma di pasticcera e nell'inverno dello stesso anno ha fatto la sua prima trasferta in Svizzera, con l'imputato e suo figlio. Nei fatti poi, durante le sue molteplici permanenze in Svizzera, tra il 2006 ed il 2012, ella perlopiù si è prostituita (verbale MP 10 luglio 2012, ACPR_1, pag. 2-3, AI 100; verbale dibattimento di primo grado 17 gennaio 2013, pag. 2).

                                          Per il rimanente si riproduce parte del considerando 4 della sentenza impugnata (art. 82 cpv. 4 CPP), tralasciando per praticità i rinvii agli atti e le altre indicazioni figuranti tra parentesi:

                                          "In questo lasso di tempo è venuta in più occasioni in Ticino a prostituirsi sempre accompagnata da AP 1 a cui consegnò i relativi ricavi. Durante il suo soggiorno del mese di agosto 2011 conobbe all'albergo __________ di Bellinzona ACPR_3 con il quale, agli inizi del mese di settembre 2011, ha iniziato una relazione sentimentale con convivenza, prima a Sementina e poi a Lodrino e che la convincerà, accompagnandola in polizia, a denunciare AP 1.

                                          Questa relazione, intramezzata da alcuni rientri in patria principalmente dettati dallo scopo di cercare, anche se inutilmente vista la sua denuncia in Bulgaria del dicembre 2011, di definitivamente chiudere i suoi rapporti con AP 1, è durata sino al 23.5.2012, quando su insistenza di quest'ultimo, a cui cedette solo perché le fece "girare ancora la testa" e perché preoccupata che potesse "far del male a ACPR_3", decise di lasciare Casali e di rimettersi con l'imputato, il quale però pochi giorni dopo, e meglio il 28.5.2012 la riaccompagnò al Motel __________ di Lavertezzo per farla prostituire e questo sino alla notte del suo arresto provvisorio del 4.6.2012.

                                          Da quella data non si è più prostituita e ha ripreso la sua relazione con ACPR_3 col quale sarebbe sua intenzione sposarsi, tanto da ottenere per tale scopo un permesso B con scadenza novembre 2013".

                                          L’intenzione di sposarsi con ACPR_3 è però sfumata, giacché i due si sono lasciati e, nei primi mesi di quest’anno, lei ha fatto rientro in Bulgaria dove vive nuovamente con i genitori e dove è tuttora alla ricerca di un lavoro (dichiarazioni dell’avv. Loss __________, verbale dibattimento d’appello, pag. 4).

                                          Dichiarazioni a confronto / credibilità

                                    9.   ACPR_2e ACPR_1 hanno diverse cose in comune: sono Bulgare e provengono dalla stessa zona, sono cresciute in famiglie povere, hanno pressoché la stessa età ed una scarsa formazione. Ma soprattutto un destino comune ha voluto che entrambe incontrassero AP 1, venissero da lui condotte in Svizzera e, sempre da lui, avviate alla prostituzione.

                                          Esse descrivono con parole praticamente identiche il modo con cui l'imputato ha saputo illuderle, ingannandole sull'aspettativa di una vita migliore e di lauti guadagni che avrebbero avuto trasferendosi con lui in Svizzera.

                                          ACPR_2:

                                          "AP 1 prima di partire dalla Bulgaria, nel mese di febbraio 2010, solo dopo avere detto a mio padre che mi avrebbe trovato un posto di lavoro come badante o come cameriera, mi ha detto, per la prima volta, in separata sede, che avrebbe potuto anche trovarmi un lavoro in un night club dove potevo limitandomi a far bere i clienti del bar riuscendo a guadagnare CHF 100.– al giorno e che avrei potuto decidere liberamente, senza alcun obbligo da parte di nessuno, se aumentare il mio guadagno giornaliero intrattenendoli anche sessualmente"

                                          (verbale di confronto MP 27 agosto 2012, Kameliya, pag. 4, AI 132).

                                          ACPR_1:

                                          "Il lavoro che avrei dovuto fare, così come mi spiegava lui, consisteva nel tenere compagnia (solo parlare) agli uomini nei night. Io prima di allora non mi ero mai prostituita. Non pensavo nemmeno che avrei dovuto farlo quando mi sono recata per la prima volta in Svizzera accompagnata da AP 1. Prima di partire AP 1 non mi ha mai detto che avrei dovuto prostituirmi"

                                          (verbale di confronto MP 9 ottobre 2012, pag. 4, AI 184).

                                          "Nel febbraio del 2010 AP 1 mi ha nuovamente portato in Svizzera per farmi prostituire. Con noi c'era anche ACPR_2. In Bulgaria AP 1 aveva ingannato il padre di ACPR_2 dicendogli che le avrebbe trovato in Svizzera un posto come badante o cameriera. Io sapevo che aveva ingannato anche ACPR_2 e che la reale destinazione sua e mia erano i bordelli. Avrei voluto dirglielo ma avevo paura di quello che mi sarebbe capitato se AP 1 lo avesse saputo"

                                          (verbale di confronto MP 9 ottobre 2012, pag. 16, AI 184).

                                          Tali dichiarazioni attestano in termini difficilmente confutabili che entrambe le accusatrici private sono partite con l'imputato, dalla Bulgaria alla volta della Svizzera, animate dal desiderio di avere un lavoro e un buon guadagno, aliene comunque da ogni intenzione di prostituirsi.

                                          Messo a confronto con queste dichiarazioni, AP 1 le ha contestate. Così, in particolare, in merito alle dichiarazioni di ACPR_2:

                                          "(…) dichiaro che ACPR_2, prima di partire per la Svizzera sapeva che lavoro sarebbe venuta a fare. Io glielo avevo detto chiaramente quando eravamo in Bulgaria in auto a parlare. Io le ho detto che avrebbe dovuto avere contatti sessuali con altri uomini per poter guadagnare tanti soldi. ACPR_2 mi ha detto che avrebbe accettato e che avrebbe fatto questo lavoro in quanto non aveva altra scelta. Io sto dicendo tutta la verità. ACPR_2 sapeva che avrebbe dovuto fare la prostituta"

                                          (verbale di confronto MP 27 agosto 2012, pag. 5, AI 132).

                                          E con riferimento alle dichiarazioni di ACPR_1:

                                          "Lei sapeva che doveva lavorare con gli uomini nei night. Abbiamo parlato molte volte del motivo per il quale lei veniva in Svizzera. Io le ho detto che doveva lavorare con gli uomini e ho mantenuto la mia parola. Appena arrivati lei ha iniziato subito a lavorare. È vero che ACPR_1 non si era mai prostituita prima di quel momento. Lei sapeva queste cose già in Bulgaria ovvero che avrebbe avuto contatti con gli uomini. Quello che io dissi a lei era che doveva lavorare nei night e tenere compagnia agli uomini. Non le ho mai detto direttamente che avrebbe dovuto fare sesso con gli uomini a pagamento. La cosa però a mio modo di vedere era ovvia. Voglio precisare che da parte mia non c'era nessuna pressione in questo senso"

                                          (verbale di confronto MP 9 ottobre 2012, pag. 4-5, AI 184).

                                          Parole e frasi decisamente ambigue, agli antipodi rispetto a quelle lineari e conformi, praticamente all'unisono, delle accusatrici private. E quanto, davanti alla loro coerenza, l’imputato non riesca credibile, emerge ripetutamente dal suo contraddirsi. Un esempio: si raffronti il passaggio appena citato (ove affermava che ACPR_1 non si era mai prostituita prima di venire in Svizzera) con le sue dichiarazioni dibattimentali:

                                          “ACPR_1 non era mai uscita dalla Bulgaria. In Bulgaria so però che già si era prostituita per bisogno di soldi già prima di conoscermi. (…). “ACPR_1 è anche stata a Sofia con sua sorella a prostituirsi”

                                          (verbale dibattimento d’appello, pag. 5).                  

                                          Il tentativo, al dibattimento, di giustificare simile contraddizione motivando che (all’epoca della prima dichiarazione) non voleva che si parlasse male della ragazza è puerile. A tanta premura non si può, infatti, ragionevolmente credere, se solo si pensa al trattamento che egli ha riservato alla ragazza durante tutta la loro relazione, all'insegna di ben altra cortesia. Già solo in questo ristretto contesto egli non dice la verità, e lo fa doppiamente: nella dichiarazione e nella sua giustificazione.

                                 10.   Anche laddove nega insistentemente di aver esercitato pressioni su ACPR_1 per avviarla e mantenerla nella prostituzione, attribuendo il meretricio ad una sua libera scelta, AP 1 non è credibile, se confrontato con la versione della ragazza:

                                          "Ho rivisto AP 1 al bar venerdì ed è rimasto al bar tutto il giorno. Lui era nervoso e mi ha detto che dovevo attivarmi e lavorare, invece di rimanere seduta sulla sedia tutto il tempo. Da parte mia gli dicevo che c'erano troppe donne e che non c'erano tanti clienti, lui mi diceva che visto che sono così presuntuosa, avrei potuto prendere i miei vestiti e tornare in Bulgaria, per vedere come si fa a lavorare, intendendo che avrei dovuto prostituirmi sull'autostrada. Ha iniziato a minacciarmi, dicendomi che se non facevo quello che voleva, cioè prostituirmi e guadagnare più soldi, con lo scopo di pagarlo, mi avrebbe spezzato le gambe o avrebbe dato fuoco a me ed i miei genitori o mi avrebbe venduto a terze persone, per le quali avrei dovuto prostituirmi in case chiuse. In tali locali bulgari, le donne non hanno nessun diritto ed i soldi guadagnati, rimangono ai loro "proprietari".

                                          Lui mi diceva che mi aveva portato in "paradiso" e che se volevo vedere com'era l'inferno, me lo avrebbe potuto mostrare. Posso pensare che l'inferno sia prostituirmi sulle autostrade bulgare (…). Quindi lui mi diceva che sarebbe rimasto all'interno del locale, così che poteva controllarmi e verificare se veramente c'era poco lavoro.

                                          Credo che il suo scopo era quello di verificare se veramente c'era poco lavoro o se per caso io lavoravo di più, ma trattenevo una parte per me.

                                          Preciso che gli ho sempre dovuto dare tutti i soldi che guadagnavo.

                                          Sabato AP 1 è rimasto tutto il giorno e tutta la sera, sempre per controllarmi. Ad un certo punto, quando io ho iniziato a parlare con dei clienti lui si avvicinava per origliare e cercare di capire cosa dicevamo. Gli dicevo di andarsene e di lasciarmi tranquilla, ma lui mi rispondeva che sarebbe rimasto per controllare e vedere con quante persone sarei salita in camera, così da controllare che i conti tornassero"

                                          (verbale RPG 12 settembre 2011, ACPR_1, pag. 4, AI 16).                     

                                          Dinanzi a tali affermazioni, peraltro ripetute in termini di costanza e coerenza durante tutto il procedimento, dare credito alle parole di AP 1 ("Non le ho mai detto direttamente che avrebbe dovuto fare sesso con gli uomini a pagamento. La cosa però a mio modo di vedere era ovvia. Voglio precisare che da parte mia non c'era nessuna pressione in questo senso") si avvera arduo esercizio.

                                 11.   Le due accusatrici private hanno fornito versioni lineari, coerenti e scevre da contraddizioni del loro vissuto, della loro situazione di completa sudditanza nei confronti di AP 1 e delle violenze da questi praticate all'una e all'altra (in particolare quelle sessuali a ACPR_2), descrivendole con dovizia di particolari, praticamente all'unisono. Da qui la loro credibilità sia per la Corte di primo grado che per quella di appello, a fronte dei vani, testardi e inconcludenti tentativi dell'imputato di far passare la sua verità che sostanzialmente consisterebbe nel pieno consenso di ACPR_2 agli atti sessuali ricordati nella sentenza impugnata e sull'assenza di ogni costrizione e pressione sulle due accusatrici private, sia nel contesto della loro iniziazione alla prostituzione, sia nell'aver organizzato, e costantemente controllato, il loro meretricio, incassandone praticamente l'intero provento netto. Una verità, la sua, basata su un assioma rivelatosi di estrema fragilità, se confrontato con il vissuto raccontato dalle due ragazze con dovizia di particolari, lineare e coerente al punto che l'ipotesi che si siano inventate i fatti denunciati va d'acchito esclusa. Lo testimoniano, del resto, le denunce delle accusatrici private, intervenute in momenti ben diversi e dopo che le medesime da lungo tempo non si erano più né viste né sentite. Due denunce che muovono da iniziative indipendenti e si fondano su situazioni e motivi ben lontani dall'ipotesi, costantemente avanzata dall'imputato, del complotto ordito ai suoi danni dalle due donne e da altre persone a loro vicine. Ipotesi anche smentita dal fatto che le due ragazze erano tutto fuor che amiche:

                                          "Io e ACPR_1 non eravamo amiche e non ci siamo mai scambiate confidenze. Lei per me era quella che doveva sorvegliarmi quando AP 1 non c'era. ACPR_1 controllava e teneva i miei soldi. ACPR_1 controllava che io non uscissi di casa da sola, senza di lei. ACPR_1 era la mia ombra. È capitato che a volte io dovessi fare i miei bisogni in bagno con ACPR_1 davanti a me. Io di tempo senza ACPR_1 ne ho trascorso veramente poco. Per me AP 1 e ACPR_1 erano uguali, solo che AP 1 mi obbligava a fare sesso con lui, mentre ACPR_1 questo non lo faceva”

                                          (verbale MP 25 agosto 2012, ACPR_2, pag. 8, AI 128).

                                          Per la Corte, dunque, la credibilità delle accusatrici private deve senz'altro prevalere su quella dell'imputato, al punto che le loro dichiarazioni sono assurte a rango di prova determinante ai fini del giudizio (vedi anche consid. 9, 18, 19, 22 e 25).

                                          Tale è la ragione per la quale la Corte ha voluto dare molta voce a ACPR_2e ACPR_1, ciò che si riflette in una ripresa di ampi stralci delle loro dichiarazioni nella presente motivazione scritta. Come detto, ciò è voluto anche a costo di appesantirne la lettura.

                                          Fatti denunciati da ACPR_2 e riscontri dell'inchiesta

                                 12.   Annichilita, scossa dal degrado personale e morale in cui era sprofondata, dallo scoramento per la sua condizione di prostituta dalla quale sentiva di non essere in grado di liberarsi, vedendosi poi sfumare ogni aspettativa di un futuro migliore per sé e per la sua famiglia, defraudata oltre che da ogni sua dignità, anche dal suo guadagno, rotta infine dall'esperienza di un tentato suicidio,  è soltanto grazie al sostegno datole dal personale sanitario, dagli psicoterapeuti e dai collaboratori dell'UIR (che l'aveva sottoposta ad un programma di protezione), che ACPR_2 nel dicembre del 2010 decide finalmente di denunciare l'imputato per la situazione senza via d'uscita in cui l'aveva posta, nonché per le violenze sessuali fattele subire.

                                          a)  Il primo contatto sessuale in Svizzera tra AP 1 e ACPR_2 è avvenuto nell'appartamento di Via __________ a Bellinzona, la prima notte che le due accusatrici private vi si erano trasferite per prostituirsi, quella tra il 7 e l'8 marzo 2010. Sullo svolgimento dei fatti e soprattutto sulla disponibilità a fare sesso da parte di ACPR_2 è illuminante il suo racconto:

                                               "Ricordo che quella notte lui ci disse che voleva dormire in un posto comodo e caldo, rispetto a dove aveva dormito lui prima. Lui si è messo in mezzo a me e ACPR_1, come poi avrebbe fatto in seguito. Ricordo che ero andata a letto indossando una camicia normale (non da notte), non portavo il reggiseno e indossavo le mutande. Anche ACPR_1 era vestita più o meno come me. AP 1 quando si è messo a letto era vestito. Se fosse stato nudo il mio ricordo sarebbe stato un altro. Guardando il letto, io dormivo sul lato destro; AP 1 era in mezzo e ACPR_1 sul lato sinistro. Io mi sono girata sul fianco sinistro, dando la schiena a AP 1 e ACPR_1. Io cercavo di stare più lontano possibile da AP 1 perché non mi piaceva averlo accanto a me. Ricordo che AP 1 iniziò ad avvicinarsi a me e iniziò ad accarezzarmi e a toccarmi prima la schiena e poi le natiche con la sua mano. Poi ha insinuato la mano in direzione dell'ano e della vagina, volendoli toccare e io gli ho tolto la mano, facendola andare vicino al suo corpo.

                                               Gli ho detto di no, di lasciarmi stare che volevo dormire. Lui non si fermava anche se gli dicevo di non toccarmi. Forse mi disse "tu lo fai sempre con i clienti, quindi ora lo fai anche con me". Dico forse perché non sono sicura che lo abbia fatto anche quella prima volta, ma ricordo che ogni volta che voleva fare sesso con me e io mi opponevo quella era la frase che mi ripeteva.

                                               Lui ha preso a toccarmi e ad avvicinarsi. Poi ha provato ad abbassarmi le mie mutande io le tenevo su ma alla fine è riuscito a toglierle. Poi mi ha toccato sul pube e sulle grandi labbra, non mi ricordo se mi aveva anche penetrato con le dita nella vagina. Io provavo a togliere da lì le sue mani ma non riuscivo, cercavo anche di spostarmi muovendomi.

                                               Al che mi ha girato sulla schiena, ero supina e ha continuato a toccarmi le parti intime come descritto poc'anzi. AP 1 poi è salito sopra di me con il proprio corpo, sdraiandosi sopra di me ed impedendomi di muovermi con il suo peso. Io credo che ACPR_1 in quel momento dormisse, o almeno questo era quello che mi sembrava. AP 1 poi si è messo a cavalcioni su di me. Le sue mani erano sulle mie cosce. Poi si è spostato ed ha iniziato piano a penetrarmi in vagina senza preservativo. Mi ha penetrato e mi faceva male perché io non ero bagnata a faceva attrito, non ero d'accordo con quello che stava facendo, ero nervosa ed impaurita. Io credo che avesse capito che mi faceva male a causa delle espressioni di dolore del mio viso. Gli dissi anche che mi faceva male perché lui me lo chiese dopo avere visto il mio viso. Nonostante la mia risposta lui ha continuato. Una volta che ha finito, che era venuto fuori di me, mi ha lasciato in pace. E si è messo a dormire. AP 1 aveva eiaculato sulla mia pancia. Quando ha finito sono andata in bagno, mi sono lavata, mi sono vestita e sono tornata a letto (…) Questa è stata la prima volta che ho avuto un rapporto con AP 1, rapporto che io non volevo. Il mio stato d'animo in quel momento era di rabbia, ma non con lui, ma con me stessa perché non potevo far nulla per proteggermi e impedire tutto quello che mi stava capitando. Io non potevo far niente per proteggermi perché non avevo la forza fisica rispetto alla sua e non avevo neppure la forza mentale per farlo, moralmente ero distrutta.

                                               (…) AP 1 ha continuato a penetrarmi. Per le prime volte gli dicevo di no, che non volevo, provavo ad opporre resistenza, ma poi, a lungo andare mi sono rassegnata. Non reagivo più. Mi sono convinta che avrei anche potuto vivere di peggio. Con questo voglio dire che AP 1 e ACPR_1 mi avevano detto che in Svizzera c'erano delle persone che rapivano le ragazze, le facevano prostituire e poi le picchiavano. Io pensavo che così che c'era di peggio rispetto a quello che stavo vivendo e mi sono rassegnata senza più opporre resistenza. L'episodio del sesso a tre mi era rimasto impresso nella memoria perché la forza e l'aggressività con la quale AP 1 mi aveva tolto i pantaloni e si era opposto alla mia resistenza mi avevano fatto paura anche perché lo avevo visto picchiare ACPR_1 come detto in precedenza e pensavo che avrebbe picchiato anche me. Ai miei no AP 1 non si è mai fermato e quindi ad un certo punto [non] ho smesso di dire che non volevo in quanto non sarebbe servito a nulla. (…).

                                               Su un mese circa trascorso in appartamento, AP 1 avrà dormito da noi in totale circa 8-10 notti.

                                               Durante queste notti trascorse da noi, AP 1 mi ha penetrato in vagina contro la mia volontà almeno 7 volte, anche se penso che siano state di più. Mi è difficile dire quante volte con precisione"

                                               (verbale MP 24 agosto 2012, ACPR_2, pag. 16-18, AI 127).

                                               Di nuovo interrogata tre giorni dopo:

                                               "Mi diceva che se facevo sesso con i clienti lo dovevo fare anche con lui. In un primo momento opponevo resistenza nel senso che gli dicevo di no. Che non volevo, Piangevo. Cercavo di opporre anche resistenza fisica, ma lui era più forte di me. Preciso che ai tempi pesavo 40 chili e sono alta 160 cm. Ogni volta riusciva a vincere le miei resistenze e non si curava dei miei "no". Una volta ha usato talmente tanta violenza nei miei confronti quando gli avevo detto che non volevo fare sesso a tre che mi sono spaventata che potesse anche farmi male, temevo per la mia incolumità fisica. L'avevo visto picchiare ACPR_1 uno/due giorni prima e avevo cominciato a temere anche per me.

                                               Dopo un po' non gli dicevo più niente perché avevo capito che sarebbe stato inutile, aspettavo solo che finisse e mi lasciasse in pace.

                                               In questo periodo, all'interno dell'appartamento, AP 1 mi ha penetrata con il pene nella vagina almeno 7 occasioni, mi ha penetrata con il pene nell'ano in due occasioni e mi ha imposto numerosi pompini che ho stimato per difetto in almeno 20

                                               (verbale di confronto MP 27 agosto 2012, pag. 12, AI 132).

                                               ACPR_1, presente in diverse circostanze, riferisce in proposito:

                                               "Sì ho assistito a delle scene di sesso tra AP 1 e ACPR_2, tante volte, durante l'intero periodo in cui eravamo nell'appartamento. Più di dieci volte. Non era sesso consenziente da parte di ACPR_2, lei era indifferente, non aveva alcuna voglia. Non ha mai detto niente, non ha mai detto "no, non voglio". Ha pianto la prima volta quando lui l'ha violentata. Era una sera tardi. Eravamo pronti tutti e tre per andare a letto. Dopo lui ha detto di farlo in tre ed io ho detto di no perché eravamo anche stanche e volevamo andare a letto. Lui ha detto "ma che cosa significa no?" e ha cominciato con lei. ACPR_2 era vestita con un paio di jeans e lui ha cominciato a cercare di sfilarle i pantaloni. Lei diceva "no, no" e io gli dicevo di lasciarla in pace. Lui mi ha detto di stare zitta. Poi con tanta forza lui è riuscito a sfilarle i pantaloni. Dopo di che è riuscito l'ha girata a pancia in giù e ha cominciato a penetrarla con il pene nella vagina. Le mutande le aveva sfilate insieme ai pantaloni. In questa circostanza si è limitato solo a questo. ACPR_2 non ha detto nulla ma piangeva. Io non sono intervenuta perché avevo paura di essere picchiata.

                                               Nelle altre situazioni in cui ho visto ACPR_2 fare sesso con AP 1, ho visto del sesso orale, che erano a letto e lo facevano. Non posso dire nulla sul sesso anale ma credo di no. Per tutte le altre volte che ho visto, ACPR_2 non restava zitta. Non mi sembrava contenta"

                                               (verbale dibattimento primo grado 17 gennaio 2013, pag. 4).

                                               E sempre lei:

                                               "(…) AP 1 spesso dormiva presso l'appartamento ed ha fatto subire a ACPR_2 contro la sua volontà più volte la congiunzione carnale. L'ha anche obbligata alla penetrazione anale e a numerosi pompini.

                                               In un primo momento ACPR_2 diceva di no, piangeva e lo pregava di lasciarla stare, poi con il passare del tempo era come se si fosse rassegnata.

                                               Quello che AP_1 ha fatto a ACPR_2 non riuscirò mai a dimenticarlo. Quando ACPR_2 si è rassegnata non diceva più niente. Vedevo nei suoi occhi il vuoto come se non avesse più emozioni"

                                               (verbale di confronto MP 9 ottobre 2012, pag. 16, AI 184).

                                               La versione di AP 1 – diametralmente opposta – è una costante:

                                               "Non ho mai obbligato nessuno a fare sesso con me"

                                               (verbale di confronto MP 9 ottobre 2012, pag. 16, AI 184).

                                          b)  ACPR_2 ha precisato temporalmente il momento in cui, dal chiaro ed espresso rifiuto di rapporti sessuali con AP 1, è passata, adagiandosi al suo volere, ad una situazione di rassegnata rinuncia ad opporre resistenza:

                                               "(…) quel momento è avvenuto all'incirca alla fine di marzo/inizio aprile 2010. Sono sicura che almeno quelle 7 volte in cui AP 1 mi ha violentata, io ho sempre detto che non volevo e cercavo di respingerlo come potevo. Solo in un secondo momento, e quindi più o meno a cavallo tra fine marzo 2010 e inizio aprile 2010 mi sono rassegnata a quello che mi stava succedendo e visto che i miei rifiuti non servivano a niente non ho più opposto resistenza"

                                               (verbale MP 27 agosto 2012, ACPR_2, pag. 3, AI 131).

                                          c)  Vi è poi l'episodio del "sesso a tre", oggetto del punto 1.2 dell'atto d'accusa, che ha coinvolto l'imputato e le due accusatrici private. Dopo aver dettagliatamente ricordato il modo con cui l'accusato l'ha spogliata e immobilizzata con l'uso della forza, ACPR_2ha dato una descrizione emblematica del dramma vissuto in quel momento:

                                               "Avevo paura. (…). Ha iniziato a toccare me e ACPR_1 dentro la vagina usando un dito. Poi ha detto "girati", mi ha afferrato i fianchi, mi ha fatto mettere a "pecorina" e si è messo dietro di me. Le mani di AP 1 erano sui miei fianchi. AP 1 mi teneva con forza i fianchi. Io avevo la testa rivolta verso il cuscino ma non dicevo più niente perché non sapevo nemmeno più cosa dire. Lui mi penetrava ripetutamente con il pene in vagina. Io ho cominciato a piangere ma penso che nessuno lo vedeva perché la mia faccia era "contro" il cuscino. Piangevo non solo per il dolore fisico che sentivo in quel momento ma anche perché mi sentivo una grande tristezza e un grande dolore dentro di me. Non potevo fare niente. Io aspettavo solo che venisse e che mi lasciasse in pace"

                                               (verbale MP 24 agosto 2012, pag. 15, AI 127).

                                               ACPR_1 nega l'episodio, nella misura in cui contesta di avervi partecipato attivamente (verbale dibattimento primo grado 17 gennaio 2013, pag. 4).  Non così AP 1, che tuttavia precisa:

                                               "Abbiamo fatto sesso a tre, ma non c'è stata nessuna violenza. Erano tutte e due consenzienti"

                                               (verbale dibattimento primo grado 17 gennaio 2013, pag. 3).

                                          d)  Delle cinque violenze carnali indicate al punto 1.3 dell'atto d'accusa fanno stato le spontanee, lineari e univoche dichiarazioni delle due accusatrici private, dinanzi alle quali AP 1 ha continuato a ribadire, ancora al dibattimento d'appello, di essersi congiunto carnalmente con lei solo cinque volte complessivamente durante tutto il periodo di permanenza di ACPR_2 in Ticino, e che i rapporti erano consensuali.

                                          e)  Consensuale sarebbe stato, sempre a suo dire, anche il rapporto avvenuto a bordo di un'autovettura in località imprecisata tra Locarno e Bellinzona dopo metà marzo 2010, di cui all'imputazione 1.4 dell'atto d'accusa.

                                               Egli nega invece di aver avuto un ulteriore rapporto sessuale con ACPR_2, il 1° aprile 2010, questa volta all'esterno della macchina, in località imprecisata tra Bellinzona e Brissago, come indicato al punto 1.5 dell'atto d'accusa, tornando infine ad ammettere di essersi congiunto carnalmente con lei il 2 aprile 2010 in una camera del night club _______ di Brissago, senza però di averle usato violenza. Trattasi, in quest'ultimo caso, dell'imputazione 1.5 dell'atto di accusa

                                               (verbale dibattimento primo grado 17 gennaio 2013, pag. 3).

                                               È già stato precisato come l'imputato limiti a cinque le congiunzioni carnali avute con ACPR_2, tutte a suo dire consensuali (verbale dibattimento d'appello, pag. 4).

                                          f)   Come si dirà anche più avanti, tanto per la violenza carnale, quanto per la coazione sessuale, il consenso di ACPR_2 ai rapporti sessuali con l'imputato è tutt'altro che dato.

                                               Lo attestano le sue tristi e rassegnate parole:

                                               "Dopo il primo episodio di violenza ho capito che ogni volta che AP 1 si sarebbe fermato da noi a dormire avrebbe abusato di me. Ogni sera era come un "replay". Sapevo che se ci fosse stato AP 1, mi avrebbe violentata o in altro modo abusato sessualmente di me. Non potevo scappare, non sapevo dove andare".

                                               (…)

                                               "Io ero rassegnata. Per me era come un giorno ripetuto troppe volte. Io tante volte avevo provato a dire di lasciarmi stare ma non mi aveva mai ascoltato, non aveva mai accettato i miei rifiuti, non si era mai interessato a quello che dicevo. Non mi rimaneva che aspettare che lui finisse, che raggiungesse la sua soddisfazione sessuale e che poi finalmente mi lasciasse in pace"

                                               (verbale MP del 25 agosto 2012, pag. 4, AI 128).

                                          Fatti denunciati da ACPR_1

                                 13.   In un verbale di polizia del 12 settembre 2011 ACPR_1, dopo aver raccontato della sua vita e della sua relazione con l'imputato, ha denunciato in modo circostanziato e spontaneo la situazione di schiavitù alla quale lui l'aveva sottoposta a fare tempo dal 2006, trasportandola ripetutamente dalla Bulgaria alla Svizzera per farla prostituire ("Normalmente rimanevo in Bulgaria per 3 mesi, ma tutto dipendeva quando finivano i soldi. Quindi ritornavo in Svizzera per lavorare"), usandole violenza e minacce, controllandola costantemente sul posto di lavoro e facendosi consegnare tutto il guadagno, per mantenerlo e pagare i suoi debiti contratti in Bulgaria. Un esempio:

                                          "AP_1 dopo queste telefonate (dei suoi creditori, ndr.), diventava nervoso e mi diceva che lo avevano minacciato. Quindi lui mi proponeva di venire in Svizzera a lavorare per guadagnare soldi così che potesse estinguere il debito nei confronti di queste persone. Preciso di aver rifiutato più volte questa proposta e precisamente di venire in Svizzera per lavorare nei night-club o nei bordelli. Questa attività l'avevo già svolta presso il __________ di Arbedo-Castione, dal 18.11.2006 e sono rimasta per un mese o un mese e mezzo. Io rifiutavo perché non volevo tornare in Svizzera a fare lo stesso lavoro del 2006"

                                          (verbale PG del 12 settembre 2009, ACPR_1, pag. 3, AI 7).

                                          Appello

                                 14.   Fatta salva la condanna per titolo di attività lucrativa senza autorizzazione, così come alcuni aspetti marginali, AP 1 contesta la sentenza impugnata nella sua integralità, in particolare la sua colpevolezza relativamente ai reati di ripetuta violenza carnale, ripetuta coazione sessuale, in parte tentata, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, tratta di esseri umani e abuso di impianti di telecomunicazioni.

                                          Come già in primo grado, anche il processo d'appello ha connotazione indiziaria.

                                          Violenza carnale       

                                 15.   L'art. 190 CP tratta il reato di violenza carnale e recita che chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni (cpv. 1).

                                          Il reato presuppone l'introduzione del pene nella vagina della vittima, anche se non completa e non necessariamente accompagnata dall'eiaculazione (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed., ad art. 190 CP, n. 4, pag. 827; Maier, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., ad art. 190 CP, n. 13, pag. 1367, DTF 123 IV 52 consid. 2; sentenza CCRP 17.2010.16 del 20 settembre 2010 consid. 5.1).

                                          Autore del reato può essere solo un uomo, se del caso con la correità di una donna (DTF 125 IV 134 consid. 2 e 3), mentre che vittima è necessariamente una persona di sesso femminile, anche minore di anni 16 (Maier, op. cit., ad art. 190 CP, n. 4, pag. 1366). L'art. 190 CP assurge a lex specialis per rapporto alla coazione sessuale (Corboz, op. cit., ad art. 189, n. 51, pag.  823 e ad art. 190, n. 18 e 19, pag. 830-831; Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., ad art. 189, n. 1 e ad art. 190, n. 13).

                                 16.   a)  Come rettamente osservato dai primi giudici, la minaccia non deve essere particolarmente grave, né riferirsi esclusivamente a danni corporali. È però necessario che l'autore, attraverso le sue parole o il suo comportamento, conduca la vittima a temere un pregiudizio serio, tale da indurla a cedere. Per dire se la minaccia era idonea a fare cedere la vittima occorre procedere ad un apprezzamento oggettivo, ponendosi nella situazione concreta in cui la vittima era venuta a trovarsi (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 29; Donatsch, Strafrecht III, 9a ed., pag 476, Corboz, op. cit, ad art. 198, n. 16, pag. 814; Maier, ad art. 190 CP, n. 8, pag. 1366).

                                          b)  Per violenza va inteso il ricorso a una forza fisica più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è, in particolare, sufficiente che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122 IV 100; sentenza CARP 17.2012.193 del 27 aprile 2013, consid. 32.). È sufficiente che la violenza utilizzata sia efficace, in maniera comprensibile, nelle circostanze specifiche, per cui è pensabile anche un uso limitato della violenza (Donatsch, op. cit., pag. 477; Corboz, op. cit., ad art. 190, n. 17, pag. 814).

c)  Con l’introduzione della nozione di esercizio di pressioni psicologiche quale atto di natura coercitiva, il legislatore ha voluto estendere il reato di violenza carnale anche a quei casi in cui la vittima si trova in una situazione di impotenza creata dall’autore anche senza l’uso della forza fisica o della violenza (DTF 124 IV 154).

                                               Con l'espressione pressioni psicologiche va inteso il comportamento dell'autore che provoca intenzionalmente nella vittima effetti di ordine psichico suscettibili di vincere la sua resistenza e permettere la congiunzione carnale. Le pressioni psicologiche, che possono manifestarsi al momento dell'atto ma anche prima, consistono dunque nell'assoggettamento della vittima, ovvero nel privarla della propria autodeterminazione sessuale, ad esempio procurandole perduranti sentimenti di paura o terrore psicologico, oppure minacciandola di un serio pregiudizio a persone a lei vicine, ponendola con ciò in una situazione senza via d'uscita, tale da rendere vana sin dall'inizio ogni seria possibilità di opposizione (Corboz, op. cit. ad art. 189 CP, n. 18, pag. 815; Maier, op. cit., ad art. 190, n. 9, pag. 1367; Donatsch, op. cit., pag. 478-479 e giurisprudenza citata). Nell'apprezzare l'insieme delle circostanze il giudice deve stabilire se l'autore ha esercitato sulla vittima una pressione notevole (DTF 128 IV 102 consid. 2b/cc) tale da rendere oggettivamente comprensibile la sottomissione (costrizione) della vittima.

                                               Come evidenziato dai primi giudici, in generale non è necessario che la donna si difenda fino all'esaurimento delle proprie forze, essendo sufficiente che vi rinunci per effetto della paura oppure perché considera ogni resistenza vana o causa di inconvenienti insopportabili (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 30; DTF 124 IV 124 consid. 3c; Donatsch, op. cit., pag. 478; Maier, op. cit., ad art. 189, n. 28, pag. 1348).

                                          d)  Infine l'art. 190 cpv. 1 CP contempla, quale modalità della costrizione, il comportamento dell'autore che rende la vittima inetta a resistere. Tale è il caso, qualora l'autore, per perseguire il suo scopo, renda la vittima incosciente, ad esempio somministrandole un sonnifero, della droga oppure ricorrendo all'ipnosi (DTF 122 IV 97 consid. 2b; Corboz, op. cit., ad art. 189 CP, n. 19, pag. 816).

                                          e)  Il compimento del reato presuppone inoltre un rapporto di causalità tra i mezzi utilizzati dall'autore ai fini della costrizione della vittima e la congiunzione carnale. L'infrazione è consumata allorquando, al momento della penetrazione, la donna cede, assoggettandosi all'autore in modo comprensibile, sotto l'effetto della costrizione intenzionalmente esercitata o sfruttata da quest'ultimo (Corboz, op. cit., ad art. 190, n. 10, pag. 828).

                                                Soggettivamente il reato presuppone il dolo, bastando comunque il dolo eventuale. L'autore deve volere o accettare che la vittima non sia consenziente e che egli eserciti o sfrutti un mezzo costrittivo su di lei per ottenere la congiunzione carnale.

                                                Un atto sessuale diverso dalla penetrazione vaginale, ottenuto con la forza fisica o psichica, rispettivamente con la minaccia è invece costitutivo del reato di coazione sessuale (art. 189 CP).

                                                I cosiddetti preliminari, ovvero gli altri atti sessuali finalizzati all'eccitazione necessaria alla penetrazione, vengono assorbiti dall'infrazione di violenza carnale, sicché per questi atti non vi è applicazione in concorso dell'art. 190 e dell'art. 189 CP (Corboz, op. cit., ad art. 190, n. 19, pag. 830-831).

                                 17.   Come il Tribunale federale ha avuto modo più volte di stabilire, le difficoltà probatorie che generalmente si riscontrano nell’ambito di reati contro l’integrità sessuale rendono sovente decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte, cosicché – trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell’altra – la credibilità dell’autore e della vittima assurgono a punto centrale della valutazione delle prove (cfr. Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP 4/1997 p. 503 e 506, cit. in STF inc. 1P.19/2002 del 30 luglio 2002, consid. 3).

Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi che ne supportino la verosimiglianza (cfr., fra gli altri, STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010; sentenza CARP 17.2012.193 del 27 aprile 2013, consid. 28).

                                 18.   In quest'ottica, e come già evidenziato più sopra (consid.11), la Corte condivide appieno le conclusioni dei primi giudici in ordine all'attendibilità di ACPR_2 (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 31). Le accuse da lei rivolte all'imputato sono assolutamente spontanee, lineari, univoche, dettagliatamente descritte, disinteressate e ripetutamente espresse, sia in istruttoria che in aula, pertanto credibili. A differenza delle dichiarazioni dell'imputato, sistematiche, ripetitive e costantemente ridotte al mero conclamare il consenso della vittima, innamorata di lui.

                                          a)  A supportare tale conclusione vi sono poi – seppure limitate ad alcuni episodi di violenze carnali a cui ha personalmente assistito – le dichiarazioni dell'altra accusatrice privata ACPR_1, che collimano anche nei minimi dettagli con quelle della vittima, praticamente ricalcandole, sebbene i rapporti tra le due fossero da tempo interrotti e tutt'altro che di amicizia (sopra, consid. 11).

                                          b)  La Corte ritiene che la credibilità di ACPR_2e, per converso, l'inattendibilità dell'imputato trovino ulteriore valido supporto nelle dichiarazioni della dott.ssa __________, medico-psichiatra presso la Clinica psichiatrica cantonale, all'epoca caposervizio, che aveva in cura l'accusatrice privata e che ne aveva seguito il decorso clinico durante la degenza. Sentita il 12 novembre 2012 dal procuratore pubblico, la dott.ssa __________, dopo aver premesso di conoscere la lingua bulgara, si è espressa sulla base della sua esperienza professionale e dell'ascolto della ragazza, riferendo di quanto ha potuto acquisire, dal profilo dei fatti e clinico, dalla degenza della giovane. Non fa dubbio che – in assenza di ogni ragione per credere il contrario – le dichiarazioni della dott.ssa __________ siano disinteressate e ponderate dalle sue competenze e conoscenze medico-psichiatriche, specie in materia di ascolto delle persone. In questi termini alle sue dichiarazioni va attribuita una credibilità qualificata, ben diversa, dal profilo dell'apprezzamento, da quella solitamente riservata alle testimonianze fondate sul sentito dire (hearsay).

                                               Sulle violenze subite da ACPR_2 e sui rapporti con l'imputato così ella riferisce:

                                               "Grazie alla mia esperienza professionale posso dire che i suoi comportamenti erano tipici delle persone vittime di abusi sessuali" (verbale MP 12 novembre 2012, __________, pag. 3, AI 221).

                                               (…)

                                               "Voglio precisare che ACPR_2mi aveva detto che in Bulgaria era stata oggetto di un forzato rapporto orale, mentre che in Svizzera e meglio a Bellinzona, era stata oggetto di violenze carnali"  (ibidem, pag. 4) .

                                               (…)

                                               "AD del PP a sapere se ACPR_2 volesse bene o amasse AP 1, rispondo di no e in termini assoluti. Infatti ACPR_2 mi disse chiaramente, a mia specifica domanda, non amava né voleva bene a AP 1 il quale anzi le faceva schifo" (ibidem, pag. 8).

                                               (…)

                                               "Per "rapporto ambivalente" si intende un rapporto che oscilla tra l'amore e l'odio. Il rapporto tra ACPR_2 e AP 1 non rientra assolutamente in quella definizione, anzi è chiaro che ACPR_2 provasse per AP 1 solo dell'odio puro. ACPR_2 odiava AP 1 in quanto evocava sicuramente il male fisico che

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